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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/09/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5955 /2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. to POLICASTRO Parte_1
CARMELINA, giusta procura in atti
Ricorrente
E in persona dei legali rapp.ti Controparte_1 Controparte_2
p.t., rappresentate e difese per delega in calce alla memoria, dagli avv.ti
MARAZZA MARCO e DE FEO DOMENICO
Resistenti
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 19.11.2024 parte ricorrente deduceva di lavorare dal 22.05.1989 prima con poi poi CP_3 Controparte_1 [...]
oggi con inquadramento 5° livello del vigente CP_4 Controparte_2
CCNL Telecomunicazioni, svolgendo sin dal 2008 mansioni di Tecnico;
di avere da luglio 2013 in dotazione un autoveicolo aziendale, con cui si recava presso i clienti, lavorando per 5 giorni settimanali a rotazione, con orario ordinario di 7,38 ore giornaliere, in media sulla fascia retribuita dalle
8.30 alle 16,38, compresa una pausa pranzo di 30 minuti;
che tale veicolo era in custodia in garage presso la sede aziendale Centrale telefonica di
Vallo della Lucania, ritenuta sede aziendale più vicina al domicilio del lavoratore;
che, sempre per l'espletamento delle attività assegnate, era dotato di applicativi installati sul cellulare di servizio, ove riceveva quotidianamente l'indicazione del piano degli interventi tecnici e dei relativi clienti presso i quali effettuarli, le eventuali modifiche allo stesso e comunque ogni istruzione ed ordine inerente alla prestazione.
Rappresentava che con accordo sindacale, intervenuto in data 27/3/2013 tra e le e Controparte_1 Parte_2 CP_5 CP_6 unitamente al venivano determinate Controparte_7 per il personale adibito alle attività on field le "Nuove modalità della prestazione lavorativa", eccependo l'illegittimità dell'apposizione di una franchigia oraria (non retribuita) rispetto ai tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore, luogo di ricovero dell'automezzo aziendale, o anche dalla sede aziendale più vicina quale luogo di ricovero dell'autoveicolo, al primo cliente, presso cui viene effettuato l'intervento ordinato dall'azienda,
e parimenti per i tempi occorrenti dall'ultimo cliente al luogo di ricovero dell'autoveicolo sociale. Evidenziava che il tempo impiegato al mattino per recarsi presso il primo cliente con l'autovettura aziendale e, a fine giornata, per farvi ritorno dal luogo dell'ultimo intervento, è un tempo che il medesimo non può gestire in alcun modo a propria discrezione, rimanendo a disposizione dell'azienda, e, dunque, al lavoro, e che tale tempo, pertanto, deve essere considerato a tutti gli effetti, compresi quello di natura disciplinare e quello retributivo, orario di lavoro.
Pertanto, sull'assunto di aver diritto all'inclusione nell'orario di lavoro del tempo di trasferimento dalla sede di ricovero dell'automezzo sociale (presso la sede aziendale di Vallo della Lucania (SA) al luogo del primo intervento della giornata, nonchè del tempo occorrente per il rientro dal luogo dell'ultimo intervento di giornata alla sede aziendale ov'è il ricovero dell'autoveicolo, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire: “1) preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità parziale dell'accordo sindacale del 27/3/2013, nella clausola/parte in cui prevede una franchigia (non retribuita) a carico dei tecnici on field per la copertura dei tempi di spostamento dal luogo di ricovero dell'automezzo sociale, sia esso presso il proprio domicilio o presso la sede aziendale più vicina allo stesso, al luogo del primo intervento giornaliero, e dal luogo dell'ultimo intervento giornaliero a quello di ricovero dell'automezzo; 2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inclusione nell'orario di lavoro del tempo per lo spostamento dalla sede di ricovero dell'automezzo sociale, sia essa presso la sede aziendale in atti più vicina al proprio domicilio, o presso il proprio domicilio, al luogo del primo intervento della giornata, nonchè del tempo occorrente per il rientro dal luogo dell'ultimo intervento alla sede di ricovero dell'autoveicolo, nella misura complessiva, da luglio
2013 al luglio 2019, di 30 minuti giornalieri (15 per primo intervento + 15 per ultimo intervento), come su descritto in premessa, o in quella diversa misura giornaliera ritenuta anche in via equitativa come di giustizia, e, per l'effetto:
3) condannare in solido con al pagamento in CP_4 Controparte_2 favore del ricorrente della somma di Euro 18.816,71 come da analitico conteggio allegato al presente atto, quale sua parte integrante, o quel diverso anche maggiore importo ritenuto di giustizia, oltre accessori di legge dalla maturazione al soddisfo;
- in via subordinata, condannare CP_4 in solido con al pagamento in favore del ricorrente della Controparte_2 medesima somma di Euro 18.816,71 o comunque di altro importo ritenuto di giustizia, oltre accessori di legge, da determinarsi con valutazione equitativa, oltre accessori di legge dalla maturazione al soddisfo, da parte dell' Ill.mo Giudicante ai sensi dell'art. 432 c.p.c. 4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, secondo D.M. n. 147 del 13.08.2022, con attribuzione al sottoscritto procuratore, per averne fatto anticipo”. Si costituivano le convenute chiedendo la cessata materia del contendere con compensazione delle spese processuali, depositando il verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto in data 20.01.2025 con parte attrice.
Nelle note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. il procuratore del ricorrente, nell'associarsi alla richiesta di cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione della lite, ha precisato di non avere partecipato alla conciliazione, e di avere rinunciato al vincolo di solidarietà solo nei confronti della e non anche nei confronti di Controparte_2 [...]
,; pertanto, invocando il comma 8 dell'art. 13 della nuova legge CP_4 professionale, ha chiesto la condanna della resistente al CP_4 pagamento delle spese di lite, con attribuzione.
Il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori delle parti contenute nelle note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 24.09.2025, decideva la causa con sentenza.
Ciò premesso, in punto di diritto, giova rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98
n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni . La cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, cosi come precisata in sede pregiudiziale, e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, la sopravvenuta carenza di interesse, stante l'intervenuto accordo transattivo sindacale successivo al deposito del ricorso (come da verbale di conciliazione sindacale in atti del 20.01.2025), consente di poter dichiarare la cessata materia del contendere.
Ed invero, successivamente al deposito e alla notifica del ricorso, in data 20 gennaio 2025, il Sig. risolveva consensualmente il proprio Parte_1 rapporto di lavoro alle dipendenze della a seguito Controparte_2 dell'intervenuta maturazione dei requisiti pensionistici necessari per l'accesso alla cd. Isopensione. In data 20.01.2025 veniva sottoscritto il verbale di conciliazione tra il Sig. , e Parte_1 Controparte_2 CP_1
Nell'ambito del predetto accordo di risoluzione, al punto 8, veniva CP_4 previsto che il Sig. “rinuncia, inoltre, incondizionatamente ed Parte_1 irrevocabilmente al ricorso depositato il 20/11/2024 e notificato a CP_4 il 22/11/2024 e a il 22/11/2024, R.G. 5955/2024 del Controparte_2 Tribunale di Salerno nonché ad ogni altro diritto riconducibile ai fatti e alle domande anche indirettamente dedotti in tale ricorso;
e CP_4 CP_2 accettano la rinuncia;
le Parti si impegnano a fare quanto necessario
[...] per fare dichiarare l'estinzione del giudizio alla prima udienza utile e concordano di compensare le spese legali relative al predetto giudizio” (cfr. punto 8 del doc. 1 – verbale risoluzione del 20.01.2025). Parte_1
Veniva, dunque, espressamente concordata la compensazione delle spese processuali, nonché l'impegno delle parti “ad ottenere dai relativi avvocati la rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ai sensi dell'art. 13 Legge
Professionale (come da lettera allegata al presente verbale) e, comunque, in ogni caso a tenersi reciprocamente indenni da quanto il proprio legale dovesse chiedere alla controparte”.
Agli atti di causa abbiamo la rinuncia del procuratore di parte attrice al vincolo di solidarietà professionale ex art. 13 comma 8 l. 247/2012 , pertanto, alle spese legali “relative alla controversia tra il proprio assistito e
depositata e pendente presso il Tribunale di Salerno, Controparte_2 recante R.G. 5955/2024 … a seguito di rinuncia agli atti da parte del proprio assistito”.
Ebbene, la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio non può che tener conto della volontà espressa dalle parti ( , Parte_1
e -precedente datrice di lavoro) e Controparte_2 CP_1 contenuta nel richiamato verbale di conciliazione intervenuto in sede sindacale. In tale verbale, come detto, veniva concordata la compensazione delle spese processuali del giudizio. Per effetto di tale accordo transattivo è sottratto al giudice il potere di pronunciare sugli oneri del processo in modo diverso da quanto dalle parti in causa espressamente voluto.
Pertanto, qualsivoglia rivendicazione del procuratore della parte ricorrente fondata sul richiamato art. 13 Legge Professionale non può essere oggetto del presente giudizio.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, può essere dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese processuali, come pattuito espressamente tra le parti.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese processuali
Così deciso in Salerno lì 24.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino