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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/09/2025, n. 3311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3311 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
R.G. 1191/2020
La Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in persona del GOT Cosmo
Mezzina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado o tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. ATTOLICO GIUSEPPE
(C.F. )ì assistito e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._1
ATTOLICO GIUSEPPE attori e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
MERCUTELLO FRANCO convenuto
CONCLUSIONI: per parte attrice:
“- in via preliminare disporre l'immediata sospensione del provvedimento opposto;
- nel merito annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato.
- condannare il alla rifusione delle spese di lite oltre Controparte_1
che, in via equitativa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.” ; per parte convenuta:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto così come previsto dall'art. 132 cpc.
Con atto di citazione del 10.12.19 gli istanti proponevano opposizione ex D. Lgs.
150/2011 avverso la ordinanza ingiunzione ex R.D. 639/1910 del CP_1
notificata in data 22.11.2019 relativa al recupero di somme
[...]
presuntivamente dovute per il consumo elettrico del pozzo artesiano sito in alla Località Parco di Mengola di Via Megra assegnato in concessione al CP_1
. Parte_1
Per quel che qui interessa, deducevano gli opponenti in via preliminare che la questione nel merito era stata già trattata e risolta da questo Tribunale ex sezione Distaccata di Rutigliano come opposizione a decreto ingiuntivo
(proposto dal medesimo ) il quale, con sentenza n. 93/2013, aveva Parte_1
revocato l'ingiunzione ad istanza del in assenza di prova Controparte_1
scritta del credito. Eccepivano pertanto gli opponenti il ne bis in idem.
Chiedevano altresì la condanna del ex art. 96 cpc. Controparte_1
Si costituiva quest'ultimo ribadendo la legittimità del suo operato, deduceva, per quanto qui interessa, che la sentenza già resa tra le parti non avesse deciso rispetto al merito della controversia e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
pag. 2/5 All'esito dello scrutinio di tutte le richieste delle parti, in assenza di istanze istruttorie, con ordinanza resa all'esito dell'udienza cartolare del 20/03/2024 contenente la precisazione delle conclusioni, la causa veniva ritenuta matura per la decisione ed avviata alla fase decisionale, previa precisazione delle conclusioni, secondo lo schema di cui all'art. 281sexies cpc con il deposito di note difensive prima della discussione orale.
All'esito dell'udienza del 12/11/2024, dopo la discussione orale, la causa veniva riservata in decisione senza termini.
In primis et ante omnia, nel rispetto del principio della ragione più liquida secondo l'interpretazione adottata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la Sent. 8 maggio 2014 n. 9936 e più di recente con la sent. 7 marzo 2017 n.
5805 (che consente al Giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre), va detto che la controversia presenta problematiche connesse all'eccezione di ne bis in idem.
Come noto, il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito;
detto principio, posto dall'art. 39 c.p.c. e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda e determina l'improcedibilità del processo, che nasce dall'indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la pag. 3/5 cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta (Cass., n.
15341/2005; Cass. S.U. 8527/2007).
Nella fattispecie nella sentenza n. 93/2013 citata è dato leggere testualmente che l'ingiunzione proposta “…era stata emessa in assenza di prova…” così dimostrando che la decisione aveva scrutinato il merito della pretesa creditoria e non era una decisione in rito come sostenuto dall'opposta.
Ne consegue che l'opposizione risulta fondata e va accolta.
Anche la domanda di responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96 cpc per colpa grave va accolta.
Tale norma dispone che “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.
Va riconosciuto pertanto il risarcimento danni stante la evidente pretestuosità della resistenza dell'Ente innanzi ad una legittima iniziativa giudiziaria volta ad evitare un secondo giudicato tra le parti.
Si ritiene equo quantificare detto risarcimento nella somma di € 1.000,00.
Le spese ovviamente seguono la soccombenza in base ai parametri medi del
D.M. 55/2014 e suss. mod. (esclusa la fase di istruttoria).
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio in epigrafe, per le motivazioni tutte sovra espresse, accoglie l'opposizione, revoca l'ordinanza di ingiunzione del 21/11/2019 e condanna il alla Controparte_1
rifusione dei compensi di causa in favore degli opponenti nella misura di € pag. 4/5 2.000,00 (di cui € 240,00 per borsuali) oltre accessori al pagamento della somma di 1.000,00 a titolo di risarcimento danni equitativamente in favore degli stessi ex art. 96 cpc.
Così è deciso in Bari il 25/09/2025
Il GOT – Cosmo Mezzina
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
R.G. 1191/2020
La Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in persona del GOT Cosmo
Mezzina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado o tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. ATTOLICO GIUSEPPE
(C.F. )ì assistito e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._1
ATTOLICO GIUSEPPE attori e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
MERCUTELLO FRANCO convenuto
CONCLUSIONI: per parte attrice:
“- in via preliminare disporre l'immediata sospensione del provvedimento opposto;
- nel merito annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato.
- condannare il alla rifusione delle spese di lite oltre Controparte_1
che, in via equitativa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.” ; per parte convenuta:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto così come previsto dall'art. 132 cpc.
Con atto di citazione del 10.12.19 gli istanti proponevano opposizione ex D. Lgs.
150/2011 avverso la ordinanza ingiunzione ex R.D. 639/1910 del CP_1
notificata in data 22.11.2019 relativa al recupero di somme
[...]
presuntivamente dovute per il consumo elettrico del pozzo artesiano sito in alla Località Parco di Mengola di Via Megra assegnato in concessione al CP_1
. Parte_1
Per quel che qui interessa, deducevano gli opponenti in via preliminare che la questione nel merito era stata già trattata e risolta da questo Tribunale ex sezione Distaccata di Rutigliano come opposizione a decreto ingiuntivo
(proposto dal medesimo ) il quale, con sentenza n. 93/2013, aveva Parte_1
revocato l'ingiunzione ad istanza del in assenza di prova Controparte_1
scritta del credito. Eccepivano pertanto gli opponenti il ne bis in idem.
Chiedevano altresì la condanna del ex art. 96 cpc. Controparte_1
Si costituiva quest'ultimo ribadendo la legittimità del suo operato, deduceva, per quanto qui interessa, che la sentenza già resa tra le parti non avesse deciso rispetto al merito della controversia e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
pag. 2/5 All'esito dello scrutinio di tutte le richieste delle parti, in assenza di istanze istruttorie, con ordinanza resa all'esito dell'udienza cartolare del 20/03/2024 contenente la precisazione delle conclusioni, la causa veniva ritenuta matura per la decisione ed avviata alla fase decisionale, previa precisazione delle conclusioni, secondo lo schema di cui all'art. 281sexies cpc con il deposito di note difensive prima della discussione orale.
All'esito dell'udienza del 12/11/2024, dopo la discussione orale, la causa veniva riservata in decisione senza termini.
In primis et ante omnia, nel rispetto del principio della ragione più liquida secondo l'interpretazione adottata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la Sent. 8 maggio 2014 n. 9936 e più di recente con la sent. 7 marzo 2017 n.
5805 (che consente al Giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre), va detto che la controversia presenta problematiche connesse all'eccezione di ne bis in idem.
Come noto, il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito;
detto principio, posto dall'art. 39 c.p.c. e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda e determina l'improcedibilità del processo, che nasce dall'indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la pag. 3/5 cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta (Cass., n.
15341/2005; Cass. S.U. 8527/2007).
Nella fattispecie nella sentenza n. 93/2013 citata è dato leggere testualmente che l'ingiunzione proposta “…era stata emessa in assenza di prova…” così dimostrando che la decisione aveva scrutinato il merito della pretesa creditoria e non era una decisione in rito come sostenuto dall'opposta.
Ne consegue che l'opposizione risulta fondata e va accolta.
Anche la domanda di responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96 cpc per colpa grave va accolta.
Tale norma dispone che “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.
Va riconosciuto pertanto il risarcimento danni stante la evidente pretestuosità della resistenza dell'Ente innanzi ad una legittima iniziativa giudiziaria volta ad evitare un secondo giudicato tra le parti.
Si ritiene equo quantificare detto risarcimento nella somma di € 1.000,00.
Le spese ovviamente seguono la soccombenza in base ai parametri medi del
D.M. 55/2014 e suss. mod. (esclusa la fase di istruttoria).
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio in epigrafe, per le motivazioni tutte sovra espresse, accoglie l'opposizione, revoca l'ordinanza di ingiunzione del 21/11/2019 e condanna il alla Controparte_1
rifusione dei compensi di causa in favore degli opponenti nella misura di € pag. 4/5 2.000,00 (di cui € 240,00 per borsuali) oltre accessori al pagamento della somma di 1.000,00 a titolo di risarcimento danni equitativamente in favore degli stessi ex art. 96 cpc.
Così è deciso in Bari il 25/09/2025
Il GOT – Cosmo Mezzina
pag. 5/5