Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/05/2025, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10625 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
nata a [...], in data [...] (C.F. Parte_1
; , nata a Castelbuono (PA), in [...] C.F._1 Parte_2
23/02/1957 (C.F. ); nato a [...]- C.F._2 Parte_3 lermo (PA), in data 05/02/1986 (C.F. ), tutti elettiva- C.F._3 mente domiciliati Palermo, in Via della Libertà, n. 203 B presso lo studio de- gli Avv.ti Leandra Dell'Oglio e Salvatore Caradonna, che li rappresentano e difendono per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
nato a [...], in data [...] (C.F. CP_1
), detenuto presso la Casa Circondariale di Rovigo, via C.F._4
Vittorio Bachelet, 2 - 45100 Rovigo;
– parte convenuta contumace –
E
, nato a [...], in data [...] (C.F. Controparte_2
), residente in [...]; C.F._5
– parte convenuta contumace –
E NEI CONFRONTI
Controparte_3
(C.F. ), in persona del pro tem-
[...] P.IVA_1 CP_4 pore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Pa-
1
– soggetto notificato –
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 20/01/2025 svolta in modalità
c.d. cartolare la parte attrice concludeva come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, notificato an an- che al soggetto non convenuto
[...]
, , Controparte_5 Parte_1
e in proprio e nella qualità di eredi Parte_2 Parte_3 di hanno convenuto questi ultimi innanzi a questo Tri- Persona_1 bunale e , condannati in via definitiva per CP_1 Controparte_2
l'omicidio del loro congiunto, per ottenere il risarcimento del danno non pa- trimoniale subito iure proprio per la lesione del rapporto parentale e patri- moniale per la perdita delle elargizioni che il congiunto avrebbe destinato lo- ro nonché iure hereditatis sub specie di danno c.d. terminale patito dal
[...] per avere compreso l'imminenza della propria morte. Pt_4
Hanno quantificavano detti danni nella somma di euro 150.000,00 iure hereditatis da ripartire tra gli attori in quote uguali ovvero ai sensi dell'art. 581 c.c., euro 400.000,00 iure proprio per il danno non patrimoniale da per- dita del rapporto parentale, euro 29.799,60 ciascuno a titolo di danno pa- trimoniale subito iure proprio per la perdita delle elargizioni che il congiunto avrebbe garantito loro, oltre rivalutazione monetaria dalla data del fatto
(2.10.1990) ed interessi compensativi, decurtata la somma di euro 50.000,00 riconosciuta a ciascun attore a titolo di provvisionale dal Giudice penale e corrisposta dal ( Controparte_3 Controparte_6
) ex L. 512/1999.
[...]
A tal fine hanno esposto che il Tribunale di Palermo, Sezione del Giudice delle indagini preliminari, nel procedimento n. 9010/07 R.G.N.R. D.D.A. e N.
2 7815/08 R.G. G.I.P. celebrato con il rito abbreviato, aveva pronunciato la sentenza n. 1101/09 (depositata in cancelleria con motivazione in data
12.02.2010 - All. 1) con cui aveva dichiarato gli imputati odierni convenuti,
e , colpevoli del delitto di omicidio aggravato Controparte_2 CP_1 dall'avere agevolato l'associazione mafiosa Cosa Nostra in danno di Per_1 condannandoli, ritenuta la diminuente del rito, alla pena di anni
[...]
30 di reclusione ciascuno, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle parti civili Parte_2 Parte_3 ed per la cui quantificazione aveva fatto rinvio al Giudi- Parte_1 ce civile, riconoscendo alle stesse parti civili una provvisionale di importo pa- ri ad euro 50.000,00 per ciascuna.
La sentenza di condanna, unitamente alle statuizioni civili era stata con- fermata in data 10/01/2011 dalla I sez. della Corte d'Assise di Appello di Pa- lermo, con sentenza n. 1/2011 (All. 2).
La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza emessa in data
28/02/2012 (All. 3), aveva annullato la pronuncia d'appello e rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Assise di Palermo.
La sez. II della Corte di Assise di Appello di Palermo in data 07/03/2013, con pronuncia n. 6/2013 (All. 4), aveva confermato la sentenza n. 1101/09 emessa in primo grado dal G.U.P. di Palermo che era passata in giudicato in data 02/10/2014 in esito a giudizio (R.G. 49091/2013) presso la Corte di
Cassazione, Sez. V pen., conclusosi con il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati (All. 5).
Tanto premesso e dedotto gli attori hanno concluso chiedendo al Tribu- nale di «Condannare i SIg. e , in solido o nel- CP_1 Controparte_2 la misura che il Giudicante riterrà di giustizia, al risarcimento dei danni patri- moniali e non patrimoniali patiti dai SIg. Parte_2 Parte_3 Pt_5 ed sia iure hereditatis che iure proprio da liquidar-
[...] Parte_1 si, occorrendo anche in via equitativa, come segue: • in favore della SI.ra
[...]
Euro 409.933,20 (Quattrocentonovemilanovecentotrenta- Parte_6
3 trè/20) oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi o in quella mag- giore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
• in favore del SI.
[...]
, Euro 409.933,20 (Quattrocentonovemilanovecentotrentatrè/20) Parte_7 oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
• in favore della SI.ra Parte_1
Euro 409.933,20 (Quattrocentonovemilanovecentotrentatrè/20) ol-
[...] tre rivalutazione monetaria e interessi compensativi o in quella maggiore o mi- nore somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di compensi e spese ivi compresi gli eventuali tributi per la registrazione della sentenza».
I convenuti e , sebbene ritualmente citati CP_1 Controparte_2 in giudizio, non si sono costituiti, sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, respinte le istanze istruttorie formulate dagli attori, è stata po- sta in decisione all'udienza del 20/01/2025 svolta in modalità c.d. cartolare, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclu- sionali e delle memorie di replica.
Ciò posto, è opportuno preliminarmente evidenziare che gli attori, notifi- cando l'atto introduttivo del giudizio al Fondo, hanno inteso invocare l'applicazione delle disposizioni della L. 512/1999, istitutiva del Fondo me- desimo, che ha contribuito ad assicurare fruttuosità alle azioni di risarci- mento del danno patito dalle vittime della mafia, in precedenza compromessa dalla (spesso apparente) incapienza dei patrimoni degli appartenenti alle as- sociazioni criminali o del loro assoggettamento a confisca.
Sulla responsabilità di e per CP_1 Controparte_2
l'omicidio di . Persona_1
La responsabilità di e e la natura mafio- CP_1 Controparte_2 sa del delitto commesso è stata accertata in seno alle sentenze emesse in se- de penale, dapprima dal Tribunale di Palermo, Sezione del Giudice delle in- dagini preliminari, n. 1101/09, nel procedimento n. 9010/07 R.G.N.R.
D.D.A. e N. 7815/08 R.G. G.I.P. (All. 1) e quindi dalla sez. II della Corte di
Assise di Appello di Palermo in data 07/03/2013, n. 6/2013 (All. 4), di con-
4 ferma della sentenza n. 1101/09 e, infine, della Corte di Cassazione, Sez. V pen. n.3551/15.
È quindi risultato accertato, con efficacia di giudicato, che la sera del
02/10/1990 il SI. è stato ucciso a colpi di arma da fuoco Persona_1 mentre si trovava a bordo della propria autovettura in località Santa Maria del Comune di Pollina dai convenuti e . CP_1 Controparte_2
Dalle prime indagini è emerso che, al momento della sua uccisione, il
[...] versava in evidenti difficoltà economiche e che aveva dovuto ricorrere Pt_4 al mutuo presso intermediari finanziari non autorizzati ed in particolare presso ritenuto dalle forze dell'ordine affiliato Controparte_7 all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra ed intimo amico del noto
[...]
, vertice del mandamento mafioso di San Mauro Castel- Controparte_8 verde in cui ricade il territorio di Castelbuono.
Nell'ambito delle indagini, era stato altresì sentito “un tale Persona_2 seppe che riferiva ai Carabinieri di Cefalù che gli aveva Parte_8 confidato che il giorno dell'omicidio, alle 20.30 aveva notato il che a Per_1 bordo della propria auto insieme ad un'altra persona percorreva la via Cefalù con direzione di marcia verso la Statale 113; il dichiarava che il Per_2 [...]
gli aveva rivelato che la persona in auto con il era Per_3 Per_1 Persona_4
. (…) Il 6.10.1990 veniva sentito che ammetteva di avere
[...] Persona_4 rapporti di amicizia con il di averlo incontrato l'1.10.1990 a Castel- Per_1 buono, presso il distributore Agip e di avere discusso con lui di problemi che gli aveva procurato un cavallo;
negava tuttavia (…) di avere avuto una violenta li- te con “né prima né dopo l'1.10.1990”. (Sent. 1101/09 G.U.P. Pa- Per_1 lermo, pp. 5-6)
Il 30/10/1990, in esecuzione dell'o.c.c. del G.I.P. di Termini Imerese del
30/10/1990, era stato tratto in arresto in quanto ritenuto Persona_4 coinvolto nell'omicidio del Per_1
Il Tribunale della Libertà di Palermo, con ordinanza resa ex art. 309 c.p.p., aveva revocato la misura cautelare della custodia in carcere applicata al
[...]
[...
[...] per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico. CP_9
Il procedimento era stato archiviato con decreto del G.I.P. di Palermo del
02/12/2001 (cfr. Sent. 1101/09 G.U.P. Palermo, p. 6).
Solo nell'anno 2007 era stata autorizzata la riapertura delle indagini a se- guito delle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, Testimone_1
ed .
[...] Persona_5
Si legge nella sentenza n. 1101/09 del Tribunale di Palermo, Sezione del
Giudice delle indagini preliminari che “ in data Persona_5
20.12.1996 riferiva di avere saputo da che il era stato CP_1 Per_1 attirato sul luogo dell'omicidio da;
quest'ultimo, che lo ave- Controparte_2 va incontrato in paese, gli aveva detto di seguirlo, conducendolo nei pressi del
“casello” (…). Il gli aveva detto che presenti all'omicidio di Persona_6 [...] erano e;
il collaborante precisava che mentre del- Pt_4 CP_10 CP_11 la partecipazione del era sicuro in quanto rammentava che il CP_10 CP_1 gli aveva “fatto delle precisazioni” e cioè che non si aspettava che potesse es- sere “uomo d'onore”, non era invece sicuro della presenza del . Ri- CP_11 feriva altresì di essere certo che era presente , , Per_7 Controparte_2 [...]
) e precisava che, poiché il racconto gli era stato riferito da Per_8 CP_1
quest'ultimo doveva essere presente. Il 24.7.1999
[...] Persona_9 dichiarava che il aveva attirato “in Controparte_2 Per_1 un'imboscata” e che allorché gli avevano sparato, la vittima siccome aveva la macchina accesa aveva lasciato la frizione ed era (è) andato a sbattere su un muretto”; riferiva che a sparare sicuramente erano stati , Per_7 Per_6
e . (…) Anche riferiva rilevanti circo-
[...] CP_2 Controparte_12 stanze in ordine all'omicidio di e cioè che: - il gli ave- Per_1 CP_13 va raccontato che due o tre anni prima aveva commesso un omicidio a Castel- buono insieme a e;
- a sparare erano stati Controparte_2 Persona_6
e , mentre il guidava la macchina;
- la vittima “aveva Per_7 CP_2 CP_1 avuto fissato un appuntamento” e si era recata sul luogo dell'appuntamento per parlare con il;
lì aveva trovato anche il che aveva sparato CP_2 Per_7
6 insieme allo stesso;
- la vittima era rimasta all'interno della propria CP_2 auto;
- l'omicidio era avvenuto di sera, all'uscita del paese o poco fuori di esso
(…). Il 18.6.2007 confermava le dichiarazioni rese in Persona_5
Pers data 20.12.1996 e riferiva che il gli aveva confidato che il cognato CP_1
voleva morto Ribadiva che il aveva atti- Parte_9 Per_1 CP_2 rato il in un tranello nel senso che aveva fatto in modo che due per- Per_1 sone lo attendessero fuori alla periferia del paese per ucciderlo, identificava il luogo dell'omicidio, alla periferia del paese, presumibilmente Pollina, in un luo- go che non era un vero e proprio casello autostradale. Il aveva incon- CP_2 trato la vittima e gli aveva detto di seguirlo;
ad un certo punto aveva bloccato
l'auto del ed aveva gridato a coloro che dovevano sparare di fare Per_1 fuoco. Il cadendo sotto i colpi delle armi aveva spinto l'acceleratore Per_1
e la macchina era uscita fuori strada”. (Sent. 1101/09 G.U.P. Palermo, pp. 7-
9).
Secondo il Tribunale, le verifiche circa le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia avevano dato esito positivo, anche con riferimento ai cd. riscontri esterni “Ed infatti i collaboranti hanno riferito (…) che il era stato at- Per_1 tratto in un tranello e condotto fuori dal paese. L'auto del invero, Per_1 veniva rinvenuta fuori dal paese sulla strada regionale che conduce al centro abitato del Comune di Pollina, all'interno di un piazzale a ridosso del quale vi era un terrapieno. Il attratto in un agguato non sospettava, dunque, Per_1 di essere ucciso;
si era recato sul luogo dove sarebbe stato colpito a morte con un altro soggetto che sedeva non accanto, ma dietro di lui nel sedile posteriore
(…). Il fatto che la vittima non si aspettasse di essere ucciso è testimoniato dal ritrovamento della SIaretta tra le mani e dal vetro del finestrino posto lato guida abbassato. Inoltre è sicuramente del tutto compatibile con il carattere di
“esecuzione” che ha assunto l'omicidio in esame, la circostanza che gli spari sono stati esplosi al capo della vittima da “breve distanza”, da una distanza cioè di 50 cm. tra bocca dell'arma e bersaglio (…). Costituisce un riscontro for- midabile alle dichiarazioni del (…) il fatto che il cadavere del Per_5 Per_1
7 è stato ritrovato ancora “con gli arti inferiori flessi ancora poggiati sulle parti meccaniche (acceleratore, freno, frizione)” e che l'auto, ancora con il motore caldo e “la prima marcia inserita” è stata ritrovata proprio come se il condu- cente avesse perso il controllo dell'auto che era andata fuori strada arrestan- dosi con tre ruote sul terrapieno ed una sollevata dal terreno di circa 20 cm.”
(Sent. 1101/09 G.U.P. Palermo, pp. 18-19).
Circa il movente del delitto, nella sentenza si legge “Appare dunque possi- bile che il movente sia da ricercare nella gestione non fortunata degli affari del
che non aveva onorato i suoi debiti (…) Va peraltro evidenziato in- Per_1 fatti che l'omicidio, che vede coinvolti due esponenti di spicco di “cosa nostra” già condannati in via definitiva per omicidio ( ) e per il delitto di cui CP_1 all'art. 416 bis c.p. in quanto uomo d'onore della famiglia di Persona_11
(il ), esclude viepiù la necessità di un movente adeguato at-
[...] CP_2 teso che nell'agire mafioso è sufficiente a determinare la volontà di sopprimere un uomo la necessità di affermare il controllo sul territorio della famiglia ma- fiosa di appartenenza” (Sent. 1101/09 G.U.P. Palermo, pp. 21-22).
Orbene, com'è noto, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevo- cabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento o a norma dell'art. 442 c.p.p. (salvo, in quest'ultimo caso, che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato) ha efficacia di giudicato, nell'ambito del giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
Con riferimento a questi aspetti, dunque, la sentenza penale irrevocabile ha efficacia vincolante per il giudice civile (in tal senso, cfr. Cass. civ. n.
11432/2004 e n. 11283/1999).
È consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pro- nunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favo-
8 re della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e sepa- rato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declara- toria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di causalità tra questo e i pre- giudizi lamentati dai danneggiati (Cass. ord. n. 8477/2020; Cass. n.
4318/2019; Cass. n. 5660//2018).
Pertanto, in caso di condanna generica al risarcimento del danno, è ne- cessario in sede civile accertare il nesso causale tra l'evento ed il danno con- seguenza e il quantum del danno, stante l'autonomia del giudizio civile ri- spetto a quello penale.
I danni risarcibili
Accertato quindi un giudicato vincolante nel presente giudizio in ordine al- la sussistenza di una responsabilità – a titolo di dolo – di e CP_1
, i pregiudizi risarcibili vanno selezionati e liquidati se- Controparte_2 condo i criteri dettati dagli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., espressamente ri- chiamati – in tema di responsabilità extracontrattuale – dall'art. 2056 c.c.
Dalla rilevanza penale dell'illecito (previsto e punito dall'art. 575 c.p.) di- scende, altresì, l'applicazione, alla fattispecie, dell'art. 185 co. 2 c.p. a tenore del quale “ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patri- moniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.
Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale
Parte attrice ha innanzi tutto domandato il risarcimento del danno pa- rentale, inteso quale insieme di tutte le sofferenze morali ed esistenziali pati- te in conseguenza della perdita del marito e padre, deducendo che l'omicidio del SI. ha inciso sulla esistenza dei superstiti, mutandola radi- Per_1 calmente in peius rispetto a quella che sarebbe stata altrimenti e sottraendo quel supporto, affetto, cura e dedizione propri dei rapporti di coniugio e pa-
9 dre-figlio.
Va, allora, rammentato che la Suprema Corte sulla scorta di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., secondo la quale, nel caso di compromissione di valori della persona di rango costitu- zionale, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente al- la lesione di diritti assoluti della persona, ha il suo referente normativo diret- tamente nella carta costituzionale senza il limite della riserva di legge dell'art. 185 c.p., ha ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale prodottosi in capo agli stretti congiunti della vittima, non ostandovi il disposto contenu- to nell'art. 1223 c.c. in quanto anche tale danno trova causa immediata e di- retta nel fatto dannoso.
Il medesimo fatto illecito lede, infatti, in pari tempo le situazioni giuridiche dei diversi soggetti legati dal vincolo di parentela: l'uccisione della vittima causa non solo il massimo danno configurabile in capo alla stessa, ma anche e simultaneamente, l'estinzione del rapporto parentale con gli stretti con- giunti che a loro volta subiscono immediatamente e direttamente la com- promissione del loro interesse all'intangibilità degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare.
Ciascun danneggiato da tale illecito (contrattuale o extracontrattuale) plu- rioffensivo – in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost. non- ché degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 1 della Carta di Nizza – è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo pertanto sia del danno mo- rale (da identificare nel-la sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duratura, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello dinamico relazionale (consistente nel peggioramento delle condizioni ed abitudini, in- terne ed esterne, di vita quotidiana).
Ne consegue che in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione
10 comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità indi- viduale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni circostanza del caso concreto, da allegare e provare ( anche presun- tivamente secondo massime di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio ( Cass. Civ. Sez. III 17.4.2013 n.9231).
L'onere probatorio dell'effettività e consistenza della relazione parentale - rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'am- piezza e la profondità (ex multis, Cass. 7743/2020) - grava, dunque, sul danneggiato e, tuttavia, l'intensità del legame può valere come prova presun- tiva del pregiudizio, essendo ammesso a tal fine il ricorso alle presunzioni fondate sul normale atteggiarsi delle re-lazioni all'interno della famiglia, spe- cie (ma non solo) nucleare, non potendo considerarsi quella presuntiva una prova deminuta, subordinata o più debole di quella c.d. diretta o rappresen- tativa.
Ebbene, nel caso di specie, posto il rapporto di coniugio con Parte_2
e quello filiale con e
[...] Parte_1 Parte_3 evincibile dai certificati storici di famiglia, nulla induce a dubitare della nor- malità della corrispondente relazione affettiva che era altresì connotata dalla convivenza.
Possono quindi presumersi l'esistenza di rapporti costanti di reciproco af- fetto e solidarietà con il familiare defunto e l'esistenza del pregiudizio per la prematura recisione della relazione instaurata con quest'ultimo.
Venendo allora ai criteri di liquidazione di tale pregiudizio va ricordato che, in un recente passato, il danno da uccisione del congiunto o da lesione del rapporto parentale veniva identificato nella irreversibile e permanente privazione della reciprocità affettiva e, dalla sua ontologica proiezione nel fu-
11 turo, si faceva discendere la possibilità che ad esso si affiancasse e coesi- stesse il danno morale subiettivo contingente, inteso quale sofferenza mora- le, interiore, indotta dall'ingiustizia patita.
Poiché entrambi concorrevano a delineare il pregiudizio non patrimoniale complessivamente sofferto dal superstite, la riparazione dell'uno e dell'altro – volta, la prima, a risarcire la lesione dell'interesse protetto di rango costitu- zionale all'integrità del vincolo familiare, la seconda a ristora-re lo stato di af- flizione, di turbamento anche profondo, di dolore cagionato dalla morte del proprio caro – delineava l'unico risarcimento concesso alla vittima dell'illeci- to, così che la loro attribuzione congiunta richiedeva l'attenta ponderazione delle poste risarcitorie onde evitare il rischio di duplicazioni del risarcimento
(S.U. 8823/03).
Per tale ragione, costituendo nel contempo funzione e limite del risarci- mento del danno alla persona, unitariamente considerata, la riparazione del pregiudizio effettivamente subito, il giudice di me-rito, nel caso di attribuzio- ne congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rap- porto parentale, doveva considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli era riconosciuta, atte- so che, diversamente, sarebbe stato concreto il rischio di una duplicazione.
La questione è stata però affrontata funditus nelle sentenze del novembre
2008 (S.U. 26972/08), nelle quali – nell'ottica dell'unitarietà del danno pa- trimoniale e della unicità ed onnicomprensività del relativo risarcimento - le
Sezioni Unite della S.C. hanno affermato che non può più trovare spa-zio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco delle propria esistenza, costitui- sce una forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozio- ne ripresa da SS.UU. sent. n. 557/09).
In definitiva, nella nuova sistematica del danno non patrimoniale delinea- ta dalle Sezioni Unite, la perdita di una persona cara implica necessariamen-
12 te una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale.
È, perciò, inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la con- giunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conse- guenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di dan- no da perdita del rapporto parentale e del danno morale, inteso quale soffe- renza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più ge- nerale danno non patrimoniale" (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 11 novem- bre 2008, n. 26972).
Parimenti da rigettare è l'idea che al prossimo congiunto di persona dece- duta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (ex multis, Cass. 30997/18).
Sofferenza interiore e compromissione della relazione affettiva costituisco- no le due facce della stessa medaglia, l'una riguardante le conseguenze sog- gettive che derivano al danneggiato dalla priva-zione del vincolo parentale in- ciso (dispiacere, strazio, angoscia, insomma tutti gli sconvolgimenti dell'ani- mo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita e che non si esauriscono in quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio danno morale soggettivo "transeunte"), ma comprendono anche i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e pro-trarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (secondo la nuova configurazione del danno mora- le da sofferenza elaborata dalle S.U. 2008); l'altra inerente i riflessi oggettivi della lesione, consistenti nelle compromissioni e negli effetti negativi che l'in- dividuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro auto- nomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore (vecchio danno da perdita di rapporto parentale).
13 Il pregiudizio di cui si discorre, quale danno per sua natura privo del ca- rattere della patrimonialità, ben può essere liquidato, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una som- ma di danaro, in tal caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non econo- mico, secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo all'intensità del vincolo familiare, alla situazione di convivenza e ad ogni ulte- riore utile circostanza, quali ad es. la consistenza più o meno ampia del nu- cleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le eSIenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse (S.U.
6572/06, 13546/06).
L'applicazione di criteri equitativi di liquidazione deve tuttavia consentirne
– sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico) – la maggiore approssima- zione possibile all'integrale risarcimento;
l'eventuale adozione di criteri stan- dardizzati dovrà per-tanto in ogni caso garantire anche la c.d. personalizza- zione del danno.
L'equità assolve anche alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale e viceversa che situazioni differenti ricevano un trattamento corrispondentemente diversificato, con eliminazione delle disparità di trat- tamento e delle ingiustizie, a tale stregua venendo ad assumere il SInificato di “adeguatezza” e di “proporzione” (Cass. 18641/2011).
Per tale ragione, a partire dalla nota sentenza del 07/06/2011 n. 12408, i giudici di legittimità, dopo aver preso atto che le “tabelle di Milano” sono an- date nel tempo assumendo una “vocazione nazionale”, poiché recanti i pa- rametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa e ad evitare o quanto meno ridurre ingiustificate disparità di trat- tamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3 Cost, le
14 hanno elevate a valido criterio di riferimento ai fini della liquidazione equita- tiva del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 1226 c.c., laddove la fatti- specie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione (si vedano, ex multis, Cass. Civ. sez. III, nn.
5243/14; 23778/14; 20895/14).
È vero, tuttavia, che i parametri previsti dalle tabelle milanesi, a motivo dell'ampiezza di ciascuna “forbice”, lasciavano al Giudice ampia discreziona- lità, esaltando il ruolo dell'equità pura nella valutazione della specificità del caso concreto, con l'unico limite della motivazione e dell'ossequio alle soglie inferiori e superiori previste.
Per tale ragione, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, la terza sezione civile della Suprema Corte ha recentemente mostrato preferenza per le tabelle basate sul c.d. sistema a punti, che preve- dano, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei corret- tivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. Civ. sez. III 21.4.2021 n.
10579; Cass. Civ. sez. III 10.11.2021 n.33005) e ha precisato che la Tabella che, allo stato, assolve alle summenzionate caratteristiche “risulta essere quella di Roma” (Cass. civ. sez. III 29.9.2021 n.26300).
Non può tuttavia trascurarsi che, recentemente, anche il Tribunale di Mi- lano si è dotato di proprie tabelle a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, tabelle che, per la loro analiticità, paiono soddisfare maggiormente l'eSIenza della personalizzazione del risarcimento, intesa quale adeguatezza al caso concreto.
15 D'altronde parte attrice ha invocato la liquidazione del danno col sistema tabellare e spetta poi al giudice, in sede di qualificazione, applicare la liqui- dazione tabellare conforme a diritto.
Pertanto, - tenendo conto degli indicatori indicati dalle suddette Tabelle - che, sebbene predisposte solo per gli illeciti colposi, possono essere assunti a parametro per la liquidazione, con i correttivi di cui si dirà -, considerata l'età della vittima al momento del decesso (anni 39), la qualità e l'intensità della specifica relazione affettiva perduta, la allegazione di rapporti di convi- venza tra gli attori e il de cuius, nonché l'età degli attori (33, 4 e 6 anni), sul- la base del punteggio attribuibile per qualità ed intensità della relazione af- fettiva, il risarcimento può variare da un minimo di € 281.592,00 ad un massimo di € 391.103,00.
Tuttavia, in seno alle Tabelle edite nell'anno 2024 viene precisato che
«Come anche già scritto nei criteri orientativi delle tabelle sulla liquidazione del danno parentale ed. 2021, debbono essere distinte le ipotesi integranti re- sponsabilità oggettiva e reati colposi da quelle che integrano, invece, reati do- losi, osservandosi che le tabelle si applicano solamente alle prime. Nelle fatti- specie in cui l'illecito sia stato cagionato con dolo, spetta al giudice valutare tutte le peculiarità del caso concreto e pervenire eventualmente ad una liqui- dazione che superi l'importo massimo previsto nelle tabelle, in considerazione della (di regola) maggiore intensità delle sofferenze patite in tali casi dalla vit- tima secondaria».
Nella specie, le modalità particolarmente efferate usate per l'uccisione del assassinato con ripetuti colpi di arma da fuoco, nonché l'età dei Per_1 figli della vittima che, al momento della morte del padre, avevano appena 4 e
6 anni, sono particolarmente rilevanti al fine della quantificazione del danno.
e sono stati privati della figura Parte_3 Parte_1 paterna, strappata crudelmente ed improvvisamente agli affetti più cari.
La figura genitoriale è essenziale per un sereno ed equilibrato sviluppo dell'individuo. Il dolore per la morte del proprio padre, avvenuta peraltro tra-
16 gicamente, non si affievolisce col tempo ma, viceversa, ritorna vigoroso in particolar modo ogni qualvolta ci si appresti a compiere un passo importante della propria vita.
D'altro canto, anche la moglie è stata privata in modo Parte_2 improvviso e violento del marito e, quale unico genitore di due minori di 4 e
6, anni è stata costretta ad affrontare da sola l'accudimento e il manteni- mento dei figli e le conseguenti, responsabilità, materiali e morali, prima condivise col coniuge.
Alla luce di ciò appare equo aumentare gli importi riconosciuti a titolo di ristoro del danno non patrimoniale subito iure proprio per la recisione del rapporto parentale fino ad euro 300.000,00 per ciascuno degli attori all'attualità.
Ai danneggiati va, altresì, riconosciuta la giusta compensazione dell'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione del diritto tutelato e la sua liqui- dazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
Nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, possono infatti essere corrisposti interessi (ad un tasso che, in mancanza di specifi- che indicazioni circa gli impieghi maggiormente remunerativi nei quali il da- naro sarebbe stato investito, può determinarsi in misura pari al tasso legale), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato tali interessi, cosiddetti compensa- tivi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della supre- ma Corte n.1712/95 (conformi fra le tante Cass. 3666/96; 8459/96;
2745/97; 492/01; 18445/05).
Rispetto alle voci di danno non patrimoniale, liquidate in valori attuali,
17 nell'effettuare il relativo calcolo, occorre dunque procedere alla preventiva devalutazione nominale dell'importo risarcitorio liquidato in valuta attuale si da rapportarlo all'equivalente alla data di insorgenza del danno mede-simo e procedere poi alla successiva rivalutazione si dà conteggiare gli interessi sul- le somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazio- ne, con cadenza annuale alla stregua delle variazioni degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivaluta- zione.
Ciò posto, risulta che il rotazione CP_3 Controparte_14
presso il , con Delibere nn.
[...] Controparte_3
149, 150 e 151 del 2012 e n. 7/2013 del (Comitato di CP_3 CP_3
Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso) e comunicazione Consap
s.p.a., nel mese di aprile del 2013, ha provveduto alla erogazione degli im- porti riconosciuti a titolo di provvisionale (All. 11), con il pagamento della somma di euro 50.000,00 cadauno in favore degli attori, somma che va scomputata, quale acconto, prima della liquidazione definitiva del credito.
Ai fini dello scomputo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha suggeri- to due modalità:
(a) l'una consiste nel rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto
(vuoi devalutando entrambi alla data dell'illecito, vuoi rivalutando entrambi alla data della liquidazione), detrarre il secondo dal primo e calcolare sulla differenza il danno da ritardato adempimento (Sez. 3, Sentenza n. del
03/04/2013; Sez. 3, Sentenza n. del 21/03/2011);
(b) l'altro metodo di scomputo degli acconti coincide col primo quanto al calcolo del capitale che residua al pagamento dell'acconto, ma se ne discosta quanto al computo del danno da ritardato adempimento, che viene calcolato applicando il saggio degli interessi compensativi;
(b1) sull'intero capitale per il periodo che va dalla data dell'illecito al pa- gamento dell'acconto;
(b2) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato,
18 per il periodo che va dal pagamento dell'acconto alla liquidazione.
Più recentemente, tuttavia, la Corte (sent. 19.3.2014 n. 6347, est.
[...]
Per_1 e Cass. 16/03/2018, n.6619 est. Rossetti) ha ritenuto preferibile sul piano della matematica finanziaria il secondo, in quanto consente di replica- re più fedelmente quale sarebbe stata la fecondità del denaro nelle mani del creditore, se vi fosse stato tempestivo adempimento.
L'altro metodo, infatti, trascura di considerare che nelle more tra l'illecito ed il pagamento dell'acconto il creditore ha perduto la possibilità di investire
(e ricavarne il relativo lucro finanziario) l'intero importo dovutogli, e non sol- tanto quel che ne resta dopo il pagamento dell'acconto.
Il danno da lucro cessante andrà quindi calcolato nel caso di specie ap- plicando un saggio di interessi pari a quello legale sull'intero credito risarci- torio devalutato alla data dell'illecito e mensilmente rivalutato fino al paga- mento dell'acconto, e successivamente sulla somma (capitale) pari alla diffe- renza tra quest'ultimo importo e l'acconto percepito, progressivamente riva- lutata fino all'attualità.
L'importo risarcitorio, decurtato della somma già versata , con rivaluta- zione ed interessi ponderati a tutt'oggi, ascende, dunque, ad € 537.056,50 per ciascuno degli attori e su di esso decorreranno interessi nella misura le- gale dalla data della presente sentenza al soddisfo.
Danno patrimoniale iure proprio da perdita delle elargizioni erogate dal defunto
Gli attori hanno dedotto che svolgeva tre attività lavo- Persona_1 rative, essendo subagente di una compagnia di assicurazione con ufficio in
Castelbuono, titolare di un ufficio di consulenza fiscale nel medesimo centro ed, infine, partecipe della gestione di un negozio di elettrodomestici.
Sulla scorta della documentazione fiscale prodotta (dichiarazioni delle persone fisiche – mod. 740 (All.15), anni 1986, 1987, 1988 e 1989) parte at- trice ha dedotto che il SI. percepiva un reddito medio annuo di li- Per_1 re 2.885.000, pari ad euro 1.489,98.
19 Il coniuge superstite, , in data 29/03/2012 è stata as- Parte_2 sunta dalla Regione Siciliana in forza dell'art. 4 L.R. 20/1999.
Quanto al danno patrimoniale per la perdita dei contributi stabilmente apportati dal de cuius, secondo l'orientamento consolidato della Suprema
Corte di Cassazione, “I danni patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal coniuge di persona deceduta a seguito di fatto illecito, ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in relazione ai precetti normativi (artt. 143, 433 cod. civ.), sia per la pratica di vita improntata
a regole etico sociali di solidarietà e di costume - il defunto avrebbe presumi- bilmente apportato, assumono l'aspetto del lucro cessante, ed il relativo risar- cimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal fu- turo rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge;
la prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe de- stinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe ap- portato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno. Ne consegue che, nel calcolo dei danni patrimoniali futuri risarcibili, non rileva che il coniuge diventi titolare di pensione di reversibilità, fondandosi tale attribu- zione su un titolo diverso dall'atto illecito e non potendo essa ricomprendersi tra quei contributi patrimoniali o quelle utilità economiche che il coniuge defun- to avrebbe presumibilmente apportato” (Cass. S.U. n. 12564/18; Cass. n.
18490/06, n. 12124/03).
Il danno in questione può essere liquidato sia in forma di rendita (art. 2057 c.c.), sia in forma di capitale.
Se viene scelta la liquidazione in forma di capitale, la Corte di Cassazione ha statuito che “la liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, pa- tito dalla moglie e dal figlio di persona deceduta per colpa altrui, e consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto, se avviene in forma di
20 capitale e non di rendita, va compiuta per la moglie moltiplicando il reddito perduto dalla vittima per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitali- zie corrispondente all'età del più giovane tra i due;
per il figlio in base a un coefficiente di capitalizzazione di una rendita temporanea corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio paterno;
nell'uno e nell'altro caso il reddito da porre a base del calcolo deve comunque essere equitativamente aumentato per tenere conto dei presumibili incrementi reddituali che il lavoratore avrebbe ottenuto se fosse rimasto in vita e contem- poraneamente ridotto dell'importo pari alla quota di reddito che la vittima avrebbe presumibilmente destinato a sé, al carico fiscale e alle spese per la produzione del reddito” (Cass. Civ., n. 6619 del 2018).
Al fine di operare la capitalizzazione di detto reddito futuro, deve aversi riguardo alle indicazioni contenute nelle Tabelle Milanesi 2024 sul danno al- la persona.
Occorre innanzitutto detrarre dalla retribuzione mensile la cd. quota sibi, ossia la quota presumibilmente destinata ai propri bisogni o al risparmio, che si valuta in questa sede, stante la sopravvivenza di moglie e due figli, in misura pari ad 1/3, ossia € 496,66.
Detratta tale somma dal totale della retribuzione, si ottiene il totale di €
993,32 annui.
Rispetto a tale importo, il Tribunale ritiene che, ragionevolmente, il de cuius avrebbe destinato detta somma in misura pari alla metà (€ 496,66) ad elargizioni in favore della moglie ed in misura pari al 25% (€ 248,33) per cia- scuno dei due figli conviventi e , considerando l'età di questi Per_13 Parte_3
e i bisogni e spese ad essa normalmente correlati.
Pertanto:
- con riferimento alla SI.ra , vedova del di Parte_2 Per_1 anni 33 al momento del decesso del predetto, occorre tenere in considerazio- ne il numero di anni per i quali il reddito è stato perso, da stimarsi in misura pari a 28 anni, ossia l'età per il pensionamento (anni 67) meno l'età del de
21 cuius al momento del decesso (anni 39); dall'incrocio dei dati in questione, il coefficiente moltiplicativo per il reddito individuato in base alle predette
[...]
di Milano è pari a 24,80; il reddito perso è pari, dunque, al prodotto tra Pt_10 detto coefficiente e la quota del 50% del reddito annuo sopra individuata (€
496,66), ossia € 12.317,168;
- con riferimento alla SI.ra , figlia convivente del de Parte_1 cuius, di anni 6 al momento del decesso del padre, occorre tenere in consi- derazione il numero di anni per i quali il reddito è stato perso, da stimarsi in misura pari a 21 anni, considerata l'età di anni 27 ai fini della presumibile indipendenza economica, e, dunque, della cessazione degli apporti reddituali paterni;
dall'incrocio dei dati in questione, il coefficiente moltiplicativo per il reddito individuato in base alle predette Tabelle di Milano è pari a 19,38; il reddito perso è pari, dunque, al prodotto tra detto coefficiente e la quota del
25% del reddito annuo sopra individuata (€ 248,33), ossia € 4812,6354;
- con riferimento al SI. figlio del di anni Parte_3 Per_1
4 al momento del decesso del predetto, occorre tenere in considerazione il numero di anni per i quali il reddito è stato perso, da stimarsi in misura pari a 23 anni , considerata l'età di anni 27 ai fini della presumibile indipendenza economica e, dunque, della cessazione degli apporti reddituali paterni;
dall'incrocio dei dati in questione, il coefficiente moltiplicativo per il reddito individuato in base alle predette Tabelle di Milano è pari a 21,09; il reddito perso è pari, dunque, al prodotto tra detto coefficiente e la quota del 25% del reddito annuo sopra individuata (€ 248,33), ossia € 5.237,28.
Nessuna rivalutazione va calcolata con riferimento al danno da lucro ces- sante, atteso che la tabella utilizzata contiene appositi coefficienti di attualiz- zazione.
Danno non patrimoniale iure hereditatis
Non può essere, invece, accolta, la domanda formulata dagli attori iure hereditatis di risarcimento dal di risarcimento del danno - quantificato in complessivi euro 150.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi subito
22 dal de cuius nella sua componente morale e cd. catastrofale per le sofferenze fisiche, psicologiche e morali patite dallo stesso nei momenti antecedenti e successivi l'attentato conclusosi con la sua morte.
Secondo la allegazione di parte attrice la vittima avrebbe certamente compreso il dramma che si stava consumando, avendo dapprima trasportato il sul sedile posteriore (fatto che doveva averla già incredibilmente Parte_2 spaventata) e, successivamente, assistito al fermo dell'auto ed all'avvicinarsi del gruppo di fuoco che gli aveva rivolto gli spari di pistola alla testa ed al collo oltre che svariati colpi di fucile da ravvicinata distanza.
Inoltre, alla luce della sentenza n. 1101/2009, mentre l'ora dell'agguato è stata collocata negli attimi successivi le 20,30-20,45, il decesso è intervenuto verso le 22,00, sicchè sarebbe intercorso uno spazio temporale, sia pur bre- ve, tra il momento dell'agguato e quello della morte tale da fare percepire al de cuius l'approssimarsi della propria morte.
Tuttavia, emerge proprio dalla lettura della sentenza che il «at- Per_1 tratto in un agguato non sospettava, dunque, di essere ucciso;
si era recato sul luogo dove sarebbe stato colpito a morte con un altro soggetto che sedeva non accanto, ma dietro di lui nel sedile posteriore (…). Il fatto che la vittima non si aspettasse di essere ucciso è testimoniato dal ritrovamento della SIaretta tra le mani e dal vetro del finestrino posto lato guida abbassato» e che «il cadave- re del è stato trovato ancora “con gli arti inferiori flessi ancora ap- Per_1 poggiati sulle parti meccaniche (acceleratore, freno e frizione)” è che l'auto ancora con il motore caldo e “la prima marcia inserita” è stata ritrovata pro- prio se il conducente avesse perso il controllo dell'auto che era andata fuori strada arrestandosi contro ruote sul terrapieno ed una sollevata dal terreno di circa 20 cm.» (pag. 18-19 della sentenza n. 1101/2009).
Deve in conclusione escludersi che la vittima abbia percepito ciò che sta- va per accaderle.
Spese di lite
In conformità al criterio della soccombenza, a parte convenuta va, infine,
23 fatto carico delle spese di lite sostenute dalla parte attrice, liquidate secondo i parametri introdotti dal D.M. 55/2014 con riferimento allo scaglione di va- lore in cui rientra il valore della domanda accolta più alta (da € 520.001,00 a
€ 1.000.001,00), applicando, i valori medi, sulle fasi di studio ed introdutti- va, e i valori minimi, sulle fasi istruttoria e decisionale (stante il mancato svolgimento di attività istruttoria e la contumacia dei convenuti) con riduzio- ne del 30% del valore base del compenso liquidabile per una parte (in ragio- ne dell'identità delle questioni di fatto e di diritto affrontate) e applicazione dell'aumento del 30% per ciascuna delle parti in aggiunta alla prima (due).
Invero, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassa- zione – condiviso da questo giudice - “In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più atto- ri contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conse- guenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applica- re le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4,
d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato” e “In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesi- ma posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggio- rato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identi- tà o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si
24 sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto all'art. 4, comma 2, d.m. 55 del 2014, il caso dell'avvocato che aveva assistito, in una causa di risarcimento danni, i congiunti della vittima di un incidente stradale, in ragione della differenza del quantum delle varie do- mande, connesse per identità del titolo)” (in termini le massime di Cass. civ.
n.10367/2024).
Non vi è luogo a provvedere in ordine alla regolamentazione delle spese di lite nei confronti del costituito a mezzo dell'Avvocatura, non trattan- CP_3 dosi di parte processuale.
In relazione al disposto degli artt. 59 lett. d) e 60 co. 2 T. U. sull'imposta di registro, deve indicarsi nei convenuti i soggetti obbligati al risarcimento del danno derivante da un fatto costituente reato.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istan- za, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
condanna e , a pagare a CP_1 Controparte_2 Parte_1
, e l'importo di € 537.056,50,
[...] Parte_2 Parte_3 ciascuno a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, oltre interessi nella misura legale dalla decisione all'effettivo pagamento;
condanna altresì e a pagare a CP_1 Controparte_2 Parte_2
l'importo di € 12.317,168 a l'importo di €
[...] Parte_1
4812,6354 ed a l'importo di € 5.237,28 a titolo di danno Parte_3 patrimoniale iure proprio, oltre interessi nella misura legale dalla decisione all'effettivo pagamento;
condanna e alla rifusione delle spese di CP_1 Controparte_2 lite sostenute dalla parte attrice, le liquida in complessivi € 20.630,40 per compensi, oltre C.U., marca, I.V.A., C.P.A. e rimborso delle spese forfetaria- mente determinato nel 15% dei compensi;
nulla sulle spese in favore del CP_3
25 indica in e , i soggetti obbligati al risar- CP_1 Controparte_2 cimento del danno nei cui confronti recuperare l'imposta prenotata a debito ai sensi dell'art. 60 co. 2 T.U.I.R.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 15/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudi- ce, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con mo- difiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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