Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/04/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 3 aprile 2025, il Giudice, dott.ssa
Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 66/25 R.G. e promossa da
Parte 1
(Avv.ti A. Esposito e C. Santonicola)
CONTRO
Controparte_1
[...]
(Avvocatura dello stato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo,
visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c.,
viste le conclusioni delle parti, le note di
trattazione scritta, nonché i motivi a sostegno delle domande, pronuncia la seguente
SENTENZA
nel nome del popolo italiano PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del
ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
ricorso regolarmente notificato [...] con conveniva in giudizio, dinanzi al Pt 1
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del per sentir accertare, previalavoro, il CP 2
declaratoria di nullità/annullamento e/o disapplicazione del decreto prot. 6468 del
27.05.2024 emesso dall' Controparte_3 di
Bergamo di esclusione dalla graduatoria 2021/2022, profilo permanente ATA, a.s.
professionale di Collaboratore Scolastico, la validità giuridica del servizio statale svolto
negli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 come per sentir Collaboratore Scolastico;
nonché
accertare il proprio diritto all'inserimento
ATA, a.s. nella graduatoria permanente il profilo di 2021/2022, per Collaboratore
sentir dichiarare nonché per Scolastico;
illegittimo er comunque, annullare il
licenziamento, e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente alla reintegra nel posto di lavoro, con condanna al pagamento delle retribuzioni maturate e non percepite.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente esponeva di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia
Provincia di per il personale ATA per la
Bergamo, per il triennio 2018/2021 e di esservi stato iscritto con il punteggio di 22,55 per il profilo di collaboratore scolastico, precisando di essere stato individuato come avente diritto per la stipula di contratto a tempo determinato per lo svolgimento del servizio di collaboratore scolastico per gli a. s. 2018/19, 2019/20 e
2020/21.
Il ricorrente, maturati i 24 mesi di servizio come collaboratore scolastico, aggiungeva di
aver inoltrato, in data 11.5.2021, domanda di inserimento nella graduatoria permanente per l'a.s. 2021/22, a cui aveva fatto seguito 1'
assunzione a tempo indeterminato dall'1.9.2021
presso l'I.C. "De Amicis" di Bergamo con la mansione di collaboratore scolastico.
Il D'VA aggiungeva che in data 24.4.2024 gli era stato comunicato l'avvio di un procedimento per l'esclusione dalla graduatoria permanente provinciale per mancanza del requisito dei 24 mesi e conseguente risoluzione del contratto di lavoro, tutto in conseguenza del disconoscimento del rapporto di lavoro svolto presso l'istituto paritario "Mini Club i Sogni dei Bimbi " di
CE ER.
Il ricorrente invocava la valutabilità del servizio, certificato dall'istituto e del
servizio di lavoro prestato. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio il
Controparte_4
resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto. La causa, istruita solo documentalmente, viene
decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Il ricorrente ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia
per il personale ATA per la Provincia di Bergamo
per il triennio 2018/2021 e vi è stato iscritto con il punteggio di 22,55, ottenendo la stipula di tre contratti a tempo determinato per lo di collaboratore svolgimento del servizio
2018/19, 2019/20 e scolastico, per gli a. s.
2020/21.
Il D'VA, maturati i 24 mesi di servizio come collaboratore scolastico, ha inoltrato, in data
11.5.2021, domanda di inserimento nella graduatoria permanente per l'a.s. 2021/22, a cui fatto seguito l'assunzioneha a tempo indeterminato dall'1.9.2021 presso l'I.C. "De
Amicis" di Bergamo con la mansione di collaboratore scolastico.
Successivamente, l'istituto "Mini Club i Sogni
dei Bimbi" (scuola paritaria presso la quale il
D'VA aveva dichiarato di aver prestato servizio) è stato oggetto di indagini da parte della Procura della Repubblica di Nocera
ER e l'Inps di CE ER, con provvedimenti del febbraio e del marzo 2024 ha disconosciuto i rapporti di lavoro intercorsi tra il ricorrente e la scuola paritaria “Mini Club i Sogni dei Bimbi" per i periodi dal
2/01/2013 al 31/08/2013, dal 2/01/2015 al
30/06/2013, dall'1/09/2013 al 30/06/2014 (mentre non risultano denunce per i mesi di luglio e
agosto), dall'1/10/2014 al 31/08/2015 (mentre non risultano denunce per settembre 2014),
dall'1/09/2015 al 31/12/2015, dal 10/06/2017 al
31/08/2017 e dall'1/09/2017 al 30/10/2017 (v.
doc. D8 D9 fasc. resistente).
I fatti appaiono di estrema gravità, posto che nel provvedimento del GIP del Tribunale di
CE ER viene evidenziato che
"dall'analisi dei dati estratti dalle banche dati Inps e Ministero del lavoro è merso che la di Comunicazioni unilav al trasmissione del Lavoro e le trasmissioni Ministero
telematiche dei flussi CP_5 all'Inps sono
state caratterizzate da invii estremamente ritardati, talvolta modificativi di invii pregressi", per cui "in tale complesso contesto si è provveduto all'incrocio dei suddetti dati al fine di avere un quadro completo. delle
operazioni svolte dalle scuole in relazione alla forza lavoro dichiarata” (v. ordinanza Gip
CE ER).
E' stato quindi riscontrato che, in concomitanza con l'emanazione di un decreto ministeriale si verificava “un irragionevole aumento della forza lavoro dichiarata sulla base delle comunicazioni di assunzione unilav e dei corrispondenti invii dei flussi trovaCP 5 che non corrispondenza con quella comunicata nella
documentazione trasmessa al MIUR - Ufficio di
Salerno" (v. ordinanza Gip CE ER).
delle Inoltre, ai fini dell'individuazione posizioni contributive da ritenere fittizie è
stato fatto riferimento ai seguenti elementi:
"elevato numero di personale ATA denunciato;
sproporzione tra il personale denunciato con la qualifica di docente e quello denunciato con la qualifica di ATA;
ingiustificato incremento del personale ATA denunciato rispetto a quello utilizzato per il normale funzionamento delle attività scolastiche sulla base degli alunni aziendale e delle iscritti, della dimensione tabelle annesse al decreto CP 2 3 agosto 2016
un determinato numero 181 che stabiliscono numero di assistenti amministrativi e
Collaboratori scolastici, in relazione al numero di alunni a seconda dell'ordine in grado dell'istituto scolastico di riferimento;
elevato numero di personale ATA occupato contemporaneamente rilevato dalla documentazione esaminata e non rispondente a quello emerso
raccolte; comunicazioni dalle dichiarazioni
(di inizio, rettifica, proroga, unilav concessazioni e annullamenti) effettuate rilevante ritardo rispetto agli asseriti periodi all'Inpsdi occupazione;
invio flussi CP 5 con rilevante ritardo rispetto alle scadenze
previste per la loro presentazione, in alcuni casi integrativi di quelli già trasmessi, con ciò determinando un notevole incremento del numero dei lavoratori; mancata e/o parziale frequentemente, tra corrispondenza, rilevata
dati indicati nelle comunicazioni unilav e quelli nei flussi CP 5 forte discordanza l'elevato numero di rapporti di lavoro tra formalmente instaurati dalle scuole mediante per previste comunicazioni unilav e denunce Uni- Emens e il più esiguo numero di lavoratori
dichiarato nelle schede di funzionamento connesserichieste di realizzazioni all'USP;
all'instaurazione retroattiva dei rapporti di
all'Inps conlavoro presentato dalle scuole rilevante ritardo, alle quali non è seguito un corretto comportamento aziendale circa il previdenziale;
versamento della contribuzione compensazioni orizzontali con crediti iva della contribuzione previdenziale denunciata in fase
di regolarizzazione, attraverso modello F 24 (di cui, per una parte le scuole già esaminate, sono stati richiesti successivi annullamenti che, da oggi, sono ancora in fase di valutazione);
fiscali integrative con le qualidichiarazioni il consulente del lavoro ha inteso provvedere ad annullare i crediti utilizzati per la compensazione dei debiti contributivi;
adempimenti fiscali effettuati solo per una
parte dei lavoratori;
volume d'affari largamente insufficiente a bilanciare già solo i costi
relativi a tutto il personale denunciato;
risultanze di accessO e sopralluoghi ispettivi presso le sedi legali ed operative delle scuole indicate in Camera di Commercio;
documentazione presentata dal richiesta e, sono in parte,
dottor consulente del lavoro Persona 1
archivi informaticidati presenti negli dell'Inps e a disposizione degli investigatori"
(v. ord. Gip CE ER).
A seguito dell'accesso ispettivo effettuato
presso la scuola paritaria “Mini Club i Sogni
dei Bimbi" sono emerse le modeste dimensioni di questa, l'esiguo numero di classi e di personale, tanto docente, quanto con altri profili professionali (v. ord. CP 6
[...] ). In particolare, per quanto attiene alla
qualifica di collaboratore scolastico/bidello
"questa risulterebbe essere stata ricoperta fin dalla sua assunzione (ottobre 2014)
alternativamente in distinti e limitati periodi e per un'ora giornaliera da soli due lavoratori"
(v. ord. Gip CE ER).
Inoltre, "per gli anni scolastici 2021/13 e
2013/14 il legale rappresentante (...) e per l'anno scolastico 2014/15 la legale rappresentante (...), hanno prodotto dichiarazioni suppletive motivanti l'assenza della figura del collaboratore scolastico, al riguardo pulizie e di dichiarando: "il servizio di per l'anno collaboratore scolastico scolastico...viene svolto da familiari senza retribuzione" (v. ord. Gip CE ER).
Si è quindi concluso per la natura fittizia della maggior parte dei rapporto di lavoro,
incluso quello del ricorrente, finalizzati alla “precostituzione di fittizie posizioni contributive, al fine di poter beneficiare di eventuali prestazioni a sostegno del reddito
nell'immediato e/o di un'anzianità contributiva utile comunque a conseguire il diritto a prestazioni pensionistiche future e/o al
conseguimento del punteggio richiesto ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie del personale scolastico" (v. ord. Gip Nocera
ER). iL'Inps, come già precisato, ha disconosciuto rapporti di lavoro intercorsi tra il ricorrente
Sogni dei e la scuola paritaria "Mini Club i Bimbi", per i periodi dal 2013 al 2017 e di conseguenza l'amministrazione ha risolto il contratto di lavoro a tempo indeterminato (v.
doc. D8 D9).
In base alla precisazione contenuta nella nota 1
alla Tabella a/5 allegata al D.M. 640/2017
relativa al personale ATA "il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o,
comunque, quello relativo ai periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece,
per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente О contrattualmente
disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti".
Il principio è quello per cui il riconoscimento di un rapporto di lavoro svolto alle dipendenze di una scuola paritaria può avvenire solo nella misura in cui questo rapporto sia stato effettivo sotto tutti i profili, retributivi e contributivi, non potendo essere attribuiti
a rapporti di lavoro punteggi rispetto irregolari. In relazione a tale aspetto, è ormai principio pacifico quello per cui è onere del lavoratore fornire la prova della genuinità del rapporto di lavoro, per cui in questo caso il D'VA avrebbe dovuto offrire elementi precisi in grado di
superare quanto emerso dalle indagini della
Procura della Repubblica di Nocera Inferiore
(così, tra le molte, C.d.A. Brescia, 295/21). Certamente una simile prova non può essere
affidata a mere produzioni documentali, come la
lettera di assunzione О il certificato di servizio, della cui genuinità si può ampiamente dubitare, atteso il contesto già emerso nel
Corso delle indagini della Procura della
Repubblica.
Di conseguenza, deve ritenersi che il D'VA
abbia autocertificato il falso sin dalla domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e
d'istituto di 3a fascia ATA, ove ha fatto falere un titolo (ovvero il servizio prestato presso la scuola paritaria “Mini Club iSogni dei Bimbi")
che egli ben sapeva di non avere mai conseguito, non essendo autentico quello formalmente in suo
possesso. Sotto il profilo delle conseguenze, come già ritenuto dalla Corte d'Appello di Brescia in
fattispecie analoghe, legittima laè
risoluzione del contratto di lavoro in corso al momento dell'accertamento da parte del CP_2
della non autenticità dell'autocertificazione,
in applicazione delle previsioni di cui agli artt. 71 e 75 d.p.r. 445/00 (così C.d.A. Brescia
295/21).
Infatti, "il d.p.r. 445/2000 con riferimento alla formazione e all'uso di dichiarazioni mendaci e di atti falsi, contiene, oltre ad una specifica previsione di rilievo penale della
condotta (art.76), la previsione, a livello amministrativo, della decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato in base alla dichiarazione non veritiera
(art.75)" (così C.d.A. Brescia 295/21). Le false dichiarazioni comportano quindi il venir meno di quel beneficio a cui l'appellato avrebbe avuto diritto se il dato falsamente dichiarato fosse stato vero, e cioè il diritto all'inserimento nelle graduatorie di 3a fascia e anche il successivo diritto all'assunzione, una volta occupata una posizione utile nella graduatoria medesima, e il diritto alla correlata stipulazione del contratto di impiego pubblico a tempo determinato.
In proposito, la Corte d'Appello di Brescia ha ricordato come "il legislatore con la previsione del cit.art.75 abbia inteso eliminare qualsiasi della p.a., prevedendo discrezionalità
la conseguenza della falsa direttamente dichiarazione e cioè la decadenza dal beneficio al conseguimento del quale era destinata la
dichiarazione medesima. Le conseguenze giuridiche della non veridicità della dichiarazione sostitutiva hanno, dunque,
carattere vincolato e in fattispecie come quella odierna, il provvedimento di "decadenza" va
del maggior inteso come disconoscimento punteggio attribuito della nell'ambito graduatoria e dei servizi prestati ai fini giuridici e, quindi, come atto strettamente
vincolato e formale, e in quanto tale, idoneo ad incidere in maniera definitiva su tutte le condotte e i comportamenti delle parti anche successivi.
Proprio sotto tale profilo la Suprema Corte in tema di decadenza ex art. 75, dichiarazioni mendaci e relativi effetti sulle graduatorie, ha avuto occasione di precisare che "sul piano la "decadenza dai benefici" sicontrattuale risolve in un vizio genetico del contratto,
stesso, perchéossia nella nullità dello individua un requisito che deve sussistere in
саро al contraente, di tal ché, ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con
soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione, secondo il Costituente, deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici (cfr. fra le più recenti Cass. n.
30999/2019, Cass. 17002/2019 n. e la giurisprudenza ivi richiamata)"; è stato anche
affermato che "quanto ai poteri che la Pubblica
Amministrazione può esercitare ove si avveda della falsità della dichiarazione er più in
generale, dell'illegittimità dell'assunzione si
è l'atto con evidenziato che il quale l'amministrazione revochi l'incarico a seguito dell'annullamento della procedura concorsuale o dell'inosservanza dell'ordine di graduatoria
«equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo
inefficace perché affetto da nullità,
trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale>>>
(Cass. nn. 8328/2010, 19626/2015, 13800/2017,
7054/2018, 194/2019), ovverosia, secondo un più
risalente ma pur sempre valido precedente, la decadenza in questi casi va apprezzata in termini di rifiuto«semplicemente dell'amministrazione scolastica di continuare a dare esecuzione al rapporto di lavoro a causa
della nullità del contratto per violazione di norma imperativa≫ (Cass. 13150/2006); dai richiamati principi, qui ribaditi perché
condivisi dal Collegio, discende, inoltre, che
il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 cod. civ., applicabile Pubbliche Amministrazioni,anche alle e l'irripetibilità delle pertanto, ferma
retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, sia pure in via di mero fatto,
dello stesso non si può tenere conto ai fini di successive assunzioni О di diavanzamenti carriera, operando in tal caso la regola
generale secondo cui quod nullum est nullum
producit effectum" (v. Cass. Sez. Lav. n.
22673/2020)" (così C.d.A. Brescia sent. 184/22). Nel caso del ricorrente, analogamente a quello analizzato dalla Corte d'Appello di Brescia con la suindicata pronuncia, si determina inevitabilmente, per quanto sopra esposto, la
decadenza dal beneficio conseguito mediante l'attribuzione del maggiore punteggio in quella
зл graduatoria (di circolo e di istituto di
fascia ATA triennio 2028/21) ed anche nell'ambito di quella successiva (graduatoria permanente per l'a.s. 2021/22), "non potendo i rapporti a svolti grazie allatermine dichiarazione non veritiera essere in alcun modo valutati ai fini dell'attribuzione del corrispondente punteggio" (così C.d.A. Brescia
sent. 184/22).
In altri termini, a nulla rileva il fatto che il D'VA, senza il punteggio conseguente al
servizio svolto presso la scuola paritaria “Mini Club i Sogni dei Bimbi", avrebbe ugualmente ottenuto la stipula di contratti a tempo determinato, poiché, di fatto, egli ha vantato,
quale titolo abilitante l'iscrizione nelle graduatorie permanenti da cui è derivata l'assunzione a tempo indeterminato, un servizio
di 24 mesi svolto grazie alla mendace
dichiarazione e quindi un servizio che, in
ossequio al principio sopra esposto, non poteva essere valutato.
In assenza del servizio non valutabile il ricorrente non aveva titolo per l'iscrizione nelle graduatorie permanenti da cui è derivata l'assunzione a tempo indeterminato, ragion per cui la risoluzione del rapporto è pienamente aderente al disposto di cui agli artt. 71 e 75
d.p.r. 445/00.
Pertanto, per tutte le ragioni complessivamente esposte, il ricorso non può essere accolto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del
lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 66/25 R. G.
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna il ricorrente alla refusione delle in complessivi € spese di lite, liquidate
2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Bergamo, 3 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini