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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 20/09/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
Prima sezione civile
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1563/2024 promossa da
C.F. con il patrocinio dell'Avv. GIACOMO RODOLFI E_ C.F._1
RICORRENTE contro
, C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. MICHELANGELO CAPUA e dell'Avv. MARIA ELENA RAVAGLIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia l'On. Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, fissata l'udienza di discussione e premesso ogni più opportuno provvedimento o declaratoria;
respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione, in accoglimento della domanda, così provvedere: IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: 1) Accertare e dichiarare la sussistenza ab initio di un rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo indeterminato dal Maggio 1999 al Settembre 2004 e dal Settembre 2014 al Marzo 2024 tra il sig. E_ Con
e la società in persona del suo legale rapp. pro-
[...] P_ Controparte_1 tempore;
e per l'effetto; Con 2) condannare la società resistente , a corrispondere al sig. Controparte_1
la somma lorda i retributivi, straordinari, E_ straordinari festivi e di ogni altra differenza retributiva come da conteggi prodotti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo saldo, come da conteggi prodotti, e comunque la somma diversa maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e che il Giudice del Lavoro riterrà di giustizia, anche in via equitativa e/o a seguito di CTU contabile, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del dovuto all'effettivo saldo;
3) condannare altresì la resistente al pagamento a titolo di trattamento di fine rapporto della somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
4) condannare, in ogni caso, la resistente a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, ex art. 2118 c.c., alla somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto fino all'effettivo pagamento;
5) condannare, ulteriormente, la società resistente, al risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente determinato dalla condotta della resistente, nella somma che risulterà a seguito dell'esperenda istruttoria, con rivalutazione ed interessi dal dovuto all'effettivo pagamento;
6) condannare, inoltre, la società resistente al pagamento di un bonus per partecipazione agli utili della resistente pro quota al 25% stante gli accordi intercorsi ed il determinante contributo fornito dal ricorrente al significativo successo economico dell'azienda a cui in questi anni è pervenuta la società resistente, da quantificarsi indicativamente in almeno €. 250.000,00=;
7) condannare, infine, la società resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede ammettere CTU tecnico-contabile volta a quantificare in base ai parametri di legge il compenso dovuto al lavoratore quantificato in base agli importi di ogni singola voce per retribuzioni e accessori arretrati oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo saldo, al fine di quantificare le differenze retributive maturate dal lavoratore dal Marzo 2019 al Marzo 2024, periodo in cui il datore di lavoro ha completamente omesso il pagamento. Si chiede, senza inversione dell'onere probatorio, l'ammissione dell'interpello e di prove per testi sulle circostanze di cui alla narrativa che si intende qui riportata con la premessa “Vero che” e sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che, a far data dal Maggio 1999 al Settembre 2004 e da Settembre 2014 al Marzo 2024, il sig. Co
ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze ed in favore della società E_
sita in Vigevano (Pv); Controparte_1
2) Vero che, il contratto lavorativo era concluso con accordo orale;
3) Vero che, l'orario lavorativo era senza limiti e poteva svolgersi di giorno come di notte, a secondo delle necessità;
4) Vero che, l'attività lavorativa del ricorrente era sempre prolungata di circa due ore al giorno, oltre il normale Con orario lavorativo prestabilito, tanto che il sig. era occupato presso l E_ Parte_2
, in media dieci ore al giorno, nelle oni a lui assegnate;
[...]
5) Vero che, nei periodi di cui al punto 1) che precede, la sede lavorativa è stata sempre presso l'ubicazione dell' , in Vigevano (Pv) Strada Barbavara n. 78; Controparte_1
6) Vero che, per l'espletamento delle proprie mansioni, il sig. , si avvaleva della struttura E_ Con della resistente, dei mezzi e degli utensili dell' ed a t e libero accesso in Azienda P_ ed alla documentazione;
7) Vero che, le mansioni del ricorrente consistevano negli interventi di ristrutturazione e manutenzione degli edifici, nella cura e allevamento del bestiame, nell'installazione delle recinzioni, nella cura e manutenzione delle aree verdi circostanti la proprietà, nell'utilizzo di mezzi agricoli e di mezzi pesanti, nell'attività di macellazione, di autista, di esecuzione di interventi di riparazione e costruzione (tetto-copertura esterna), nelle attività agricole necessarie e nei rapporti con fornitori e clienti;
8) Vero che il ricorrente svolgeva ogni suo compito con impegno, dedizione diligenza, capacità e perizia encomiabili;
9) Vero che, il ricorrente rispondeva e dava conto della sua attività, direttamente al suo titolare sig. P_
, che in tale qualità, gli impartiva le varie attività da svolgere e come svolgerle;
[...]
che in data 02.11.2018, mentre era intento alle lavorazioni di cui sopra presso la società P_
, riportava un serio trauma muscolare alla coscia dx, a seguito del Controparte_1 E_ quale doveva recarsi al P.S. dell'Ospedale di Vigevano per le cure del caso (vedi certif.medico) ; 11) Vero che, riconosco la documentazione fotografica che mi viene rammostrata che rappresenta il E_
mentre attende a varie lavorazioni all'interno dell' con l'utilizzo di mezzi
[...] Controparte_1 agricoli, mezzi pesanti e/o altri utensili di proprietà dell' stessa. P_
Si chiede, inoltre, di essere ammessi a prova contrari itoli di prova “ex adverso” formulati, dedotti ed eventualmente ammessi, con i medesimi testi indicati. Si indicano a testi, sia a prova diretta che a prova contraria: a) , sui cap.dal n. 1 al n. 10; Testimone_1
b) i cap. dal n.1 al n. 10; Testimone_2
c) , sui cap. dal n. 1 al n. 10; Testimone_3
d) , sui cap. 1 – 5- 6 -7 -8- 10. Testimone_4
SEMPRE IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede, come pertinente rispetto alle domande del ricorrente, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi della società resistente relative agli anni dal 2014 al 2024. Con vittoria di Spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA e CPA. come per legge, interamente rifusi.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare: accertata e dichiarata l'assoluta genericità della domanda, dichiarare nullo o, comunque, inammissibile il ricorso;
- in via principale: rigettare il ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto e comunque perché sfornito di prova;
- in via subordinata preliminare: in caso di accoglimento del ricorso, dichiarare prescritto qualsivoglia diritto di credito del IG. E_ maturato alla data del marzo 2019;
- in via istruttoria: si contesta il documento n. 1 in quanto inammissibile perché privo di data certa e non relativo a materiale fotografico, bensì a registrazioni amatoriali, e il doc. 4 in quanto inconferente con il presente giudizio, si contesta altresì la dichiarazione reddituale di controparte e si chiede, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni. Si contestano, altresì, i capitoli di prova formulati da controparte in quanto del tutto generici, non circostanziati, valutativi e documentali e l'attendibilità dei testimoni indicati, IG.ra e IG. , rispettivamente sorella e figlio del Testimone_1 Testimone_2 ricorrente. Si chiede, quindi, l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1. Vero che il IG. , sin dalla giovane età, è stato affidato alla famiglia dove ha P_ E_ vissuto e condiviso ig. instaurando con lui un rapporto micizia e E_ frequentazione costante.
2. Vero che nel 1986 il IG. ha acquistato una cascina sita in Vigevano e che la sua coniuge, P_
IG.ra ha avviato presso di essa un'attività imprenditoriale. Parte_3
3. Ver e dall'acquisto della cascina, il IG. ha iniziato a visitarla regolarmente, E_ intrattenendo con il IG. rapporti di frequentazione amicale. P_
4. Vero che nel 1996, a seguito della separazione dalla moglie, il IG. ha trasferito la propria E_ residenza in un bilocale situato sopra l'edificio rurale di proprietà del S P_
5. Vero che nel 1996 il IG. si è dimesso volontariamente da un impiego a tempo indeterminato, in E_ qualità di macellaio, presso un punto vendita sito nella Svizzera Italiana.
6. Vero che il IG. a seguito del suo trasferimento presso la cascina, ha stipulato un E_ accordo con la IG.r collaborare nella gestione dell'allevamento di struzzi (di razza black Parte_3 neck africani), percependo un compenso mensile di Lire 4.000.000, oltre al vitto e alloggio forniti dall'azienda agricola.
7. Vero che nel 2001 il IG. ha consentito al IG. figlio del ricorrente, di P_ Testimone_2 trasferirsi presso la cascina al fine di ricevere formazione professionale nella cucina dell'azienda, affiancando lo chef dipendente della struttura dal 1999 al 2002. Controparte_3
8. Ver i collaborazione tra il IG. e il IG. si è interrotto dopo alcuni Testimone_2 CP_3 mesi a causa di ripetuti contrasti tra i due.
9. Dica il teste se il IG. riteneva il IG. idoneo all'apprendimento del lavoro di Controparte_3 Testimone_2 chef.
10. Vero che il IG. ha continuato a risiedere gratuitamente presso la cascina fino alla fine del Testimone_2
2002. 11. Vero che nel 2003 il IG. ha trasferito la propria residenza presso l'abitazione della E_ compagna, IG.ra , con la quale aveva una relazione dal 1997. Parte_4
12. Vero che nel ha ottenuto un regolare contratto di lavoro presso supermercati E_ nel comune di Vigevano, ove ha lavorato fino al pensionamento avvenuto nel 2014.
13. Vero che il IG. ha lavorato dal 2003 al 2014 presso il supermercato TAM di Vigevano, con E_ successivo trasferimento in altro punto vendita della stessa catena e, dal 2005 al 2014, presso il supermercato EuroSpin di Galliate.
14. Vero che nel luglio del 2014 il IG. ha vinto al gioco Sisal “Vinci per la Vita - Win for Life” E_ un premio di € 200.000,00 e una rendita mensile netta di € 3.000,00 per venti anni.
15. Vero che a seguito di tale vincita il IG. ha intrapreso viaggi all'estero insieme al IG. E_
, tra cui soggiorni a ND ( ingo (Repubblica Dominicana) tra il 2017 e il P_
2024.
16. Dica il teste se le fotografie allegate come doc. 2 alla memoria difensiva ritraggono il IG. E_ durante i viaggi sopra indicati.
17. Vero che il IG. prenotava i propri viaggi presso un'agenzia di viaggi di Vigevano gestita E_ dalla IG.ra Parte_5
18. Vero che dal 2014 al 2024 il IG. ha effettuato visite regolari presso la cascina del IG. E_
, condividendo con lui interessi quali l'acquisto di auto d'epoca e l'allevamento amatoriale di P_
19. Dica il teste se le visite del IG. lla cascina del IG. erano quotidiane. E_ P_
20. Dica il teste se dal 20 settembre 2023 il IG. ha trasferito presso l'azienda E_ Controparte_4 di sua proprietà, per i quali la gestione e il foraggiamento erano a carico dell'azienda.
[...]
che l'azienda affida lo smaltimento degli animali alla società Diusa Rendering S.r.l., Controparte_1 che a sua volta si avvale della Ditta Servizi di Cairo Mariolina con sede in Vigevano.
22. Dica il teste se presso l resistente vi siano mai state ispezioni da parte del competente Ispettorato P_ del Lavoro che abbiano riscontrato irregolarità nelle assunzioni dei dipendenti;
23. Vero che dal 2007 l'azienda resistente dispone di impianti di fitodepurazione e si avvale di ditte specializzate nello spurgo, tra cui la ditta “Ecology 2008” con sede a Tromello.
24. Vero che il Dott. è il veterinario consulente per gli animali dell' . Testimone_5 Controparte_1
25. Dica il teste se in data 26 agosto 2023 l'azienda ha subito danni a causa di un nubifragio, con un danno stimato in € 70.530,00.
26. Dica il teste se le fotografie allegate alla memoria difensiva ritraggono i danni subiti dall'azienda a seguito del nubifragio del 26 agosto 2023.
27. A seguito del nubifragio di cui al capitolo precedente l'azienda è stata inaccessibile per svariate settimane.
28. Vero che successivamente al periodo agosto/settembre 2023 i rapporti tra il IG. e il IG. E_
si sono deteriorati;
29. Dica il teste se la conversazione audio depositata (doc. 8 allegato alla P_ memoria difensiva che si rammostra al teste) è avvenuta tra il IG. e la IG.ra , moglie del E_ Per_1 resistente, in data 27 novembre 2024. Si indicano quali testimoni i IGnori , , , Testimone_6 Tes_7 Testimone_8 Testimone_9 [...]
, TO , Testimone_10 Testimone_5 Tes_11
In caso di ammissione dei capitoli di prova di controparte, si chiede si essere ammessi a prova contraria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del giudizio.
ha citato in giudizio l sostenendo di E_ Controparte_1 aver lavorato per la resistente dal maggio 1999 al settembre 2004 e poi, dopo una pausa di dieci anni, dal settembre 2014 al marzo 2024, ricevendo in contanti l'importo mensile di € 1.500,00 nel primo periodo, ma rimanendo senza alcuna retribuzione per il secondo periodo. Dopo aver descritto le attività svolte nell'interesse della resistente, il ricorrente ha sostenuto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e ha chiesto, rassegnando le conclusioni sopra riportate, di ottenere la somma lorda di € 162.500,00 relativa alle retribuzioni non corrisposte negli ultimi cinque anni di lavoro, oltre al trattamento di fine rapporto, all'indennità sostitutiva del preavviso, a una somma a titolo risarcitorio e a un bonus non inferiore a € 250.000,00 per la partecipazione, nella misura di un quarto, agli utili della resistente. Quest'ultima si è costituita eccependo la nullità o l'inammissibilità del ricorso per assoluta genericità delle domande;
in ogni caso, ha chiesto il rigetto nel merito delle domande stesse. Dopo l'interrogatorio libero, reso dal ricorrente e dal procuratore speciale della resistente durante l'udienza del 21 febbraio 2025, questa giudice non ha ammesso le istanze istruttorie avanzate da parte ricorrente e ha ritenuto la causa matura per la decisione, dando altresì atto che parte resistente aveva formulato le proprie richieste probatorie solo in via subordinata, per il caso di accoglimento di quelle della controparte.
2. L'eccezione di nullità o inammissibilità del ricorso.
Il ricorso presenta numerose incongruenze ed imprecisioni: basti pensare che la resistente è generalmente indicata (anche nelle conclusioni) come “società” pur essendo impresa individuale;
anche molte delle circostanze di fatto sulle quali sono basate le domande sono esposte in modo approssimativo e lacunoso, come meglio si vedrà nei paragrafi che seguono. È altresì vero, come sottolineato da parte resistente, che, nonostante nel ricorso si faccia riferimento a “conteggi prodotti” in merito al preteso credito di € 162.500,00, nessun conteggio è stato depositato. Tuttavia, le conclusioni sono abbastanza chiare e coerenti con i fatti narrati;
pertanto non può ravvedersi la nullità né l'inammissibilità del ricorso: emergono, invece, come si vedrà nel prosieguo, carenze probatorie che comportano il rigetto nel merito delle domande proposte dal ricorrente.
3. L'inammissibilità o l'irrilevanza delle istanze istruttorie di parte ricorrente.
Il ricorrente, al fine di dimostrare il rapporto di lavoro subordinato con l'impresa resistente, si è limitato, sul piano documentale, a depositare due video che lo riprendono alla guida di un trattore e un certificato medico relativo a traumi al polpaccio e al piede destro subiti il 2 novembre 2018 (rispettivamente doc. 1 e 4 allegati al ricorso); ha, poi, chiesto l'ammissione della prova per interrogatorio e testimoni sui capitoli riportati nell'epigrafe di questa sentenza. Tali capitoli, però, non sono stati ammessi, per le ragioni che seguono. Il capitolo sul preteso contratto verbale di lavoro (cap. 1) è del tutto generico sia in merito al tempo e al luogo in cui sarebbe stato raggiunto l'affermato accordo, sia in merito al contenuto di esso. Ai sensi dell'art. 244 c.p.c., per l'ammissibilità del capitolo, le precisazioni al riguardo erano indispensabili, a tutela del diritto di difesa della controparte, ed erano particolarmente necessarie in considerazione del fatto – pacifico in causa – che i rapporti tra il ricorrente e il titolare dell'azienda resistente erano connotati da stretta amicizia e si sono dipanati in un tempo molto lungo: pertanto il ricorrente avrebbe dovuto chiarire quando convenne con l'amico la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato e a quali condizioni;
deve aggiungersi che nel ricorso v'è un cenno anche a un preteso diritto del ricorrente agli utili dell'azienda e pertanto anche con riferimento a questa domanda il capitolo in esame avrebbe dovuto indicare i termini dell'asserito accordo. Inoltre, il fatto che vi sia stato un primo periodo in cui il ricorrente ha ammesso di essere stato retribuito “in nero” e un secondo periodo - intervallato da una pausa decennale - per il quale è stato chiesto un compenso diverso comporta la necessità che fossero illustrati i contenuti del dedotto accordo prodromico alla ripresa del rapporto, mentre nulla è stato chiarito né nel capitolo in esame e neppure nel ricorso. Anche in merito all'orario di lavoro, i capitoli non sono ammissibili: il cap. 3 fa riferimento a un orario del tutto variabile, “di giorno come di notte”, secondo le necessità aziendali;
il capitolo 4 allude invece a un orario
“prestabilito”, senza indicare quale fosse, aggiungendo poi che l'attività “era sempre prolungata di circa due ore al giorno oltre il normale orario lavorativo prestabilito”. Ugualmente, con riguardo alle direttive e ai controlli che il ricorrente avrebbe ricevuto nello svolgimento delle varie attività, è stato formulato un unico capitolo (cap. 9), del tutto generico e perciò inammissibile. Gli altri capitoli sono parzialmente pacifici (in quanto parte resistente non ha contestato che il ricorrente saltuariamente collaborasse nelle attività aziendali, utilizzandone i mezzi) e per il resto generici (con particolare riferimento ai tempi in cui sarebbero state svolte le attività descritte) o valutativi (cap. 8). Infine, è stata respinta l'istanza di acquisizione delle dichiarazioni dei redditi della resistente proprio per la mancanza di qualunque elemento di prova in merito a un preteso accordo di ripartizione degli utili dell'impresa.
4. L'infondatezza delle domande proposte con il ricorso.
Parte resistente sostiene che il ricorrente avrebbe avuto, negli anni dal 1996 al 2003, un rapporto di collaborazione con l'allora moglie del medesimo , che era la titolare dell'impresa operante nei luoghi ora P_ coltivati e gestiti dalla resistente stessa, costituitasi solo nel gennaio 2006; a detta di parte resistente, quella collaborazione iniziale era relativa all'allevamento di struzzi e fu remunerata con un compenso mensile di L. 4.000.000, oltre al vitto e all'alloggio, essendo stato messo a disposizione del ricorrente, separatosi dalla moglie nel 1996, un bilocale nella cascina. Parte resistente nega, poi, che sia mai sorto un rapporto di lavoro, subordinato o di altra natura, con il ricorrente, affermando che quest'ultimo, dopo il pensionamento nel 2014, avrebbe frequentato (peraltro non quotidianamente) l'azienda agricola per la profonda familiarità che lo legava a , intrattenendosi per P_ condividere passioni comuni come l'allevamento degli uccelli e talvolta dando una mano nei lavori solo per amicizia;
evidenzia che proprio nell'ambito del clima di familiarità esistente, poteva godere E_ gratuitamente del ristorante dell'agriturismo dell'azienda, dove invitava anche i parenti, nelle occasioni di festa (v. interrogatorio libero del procuratore speciale di parte resistente). Il ricorrente ha ammesso, sin dal ricorso, di essere stato remunerato con la somma mensile di € 1.500,00, che ha affermato essergli stata pagata “in nero” da , per il primo periodo della collaborazione, e in questo P_ giudizio non ha domandato nessuna retribuzione per quel periodo, in quanto l'importo di € 162.500,00 richiesto è stato espressamente riferito solo all'ultimo quinquennio di lavoro. Tuttavia, la domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato è stata riferita anche al periodo dal maggio 1999 al settembre 2004; inoltre le domande, seppure indeterminate, relative al trattamento di fine rapporto e al risarcimento di danni non patrimoniali potrebbero intendersi riferite anche agli anni di cui si discute. Ne deriva che deve essere esaminato anche il periodo fino al 2004. Tutte le domande riferite a quegli anni devono però essere respinte, in quanto l'impresa convenuta è sorta solo nel gennaio 2006, come è attestato dalla visura della C.C.I.A.A. depositata dalla stessa parte ricorrente (doc. 5) e come ammesso da durante l'interrogatorio libero. Egli, infatti, pur dichiarando di E_ aver ricevuto il denaro da , ha riferito che “la intestataria era la compagna”; dunque, posto che nel P_ ricorso non è stata ipotizzata l'esistenza di alcuna società di fatto tra i due coniugi, né una cessione d'azienda tra l'impresa esistente nel primo periodo e quella evocata in giudizio (né, tanto meno, sono state offerte prove al riguardo), le domande relative a quel periodo devono essere respinte. Quanto al secondo periodo, a fronte della totale negazione di quanto sostenuto dal ricorrente, era onere di quest'ultimo dimostrare gli elementi sintomatici del preteso rapporto di lavoro subordinato. In un caso che presenta elementi analoghi a quelli che caratterizzano la controversia ora in esame, la Suprema Corte ha censurato la sentenza impugnata osservando che in assenza di dimostrazione, a carico del lavoratore, della “natura subordinata della prestazione di attività resa” la Corte d'Appello aveva erroneamente
“accertato l'esistenza di un rapporto lavorativo subordinato tra le parti per non avere la parte datoriale assolto l'onere, indubbiamente a suo carico, di gratuità della prestazione lavorativa”; ha, infatti, osservato come la
“presunzione di onerosità” sia “rilevante soltanto quando … radicabile su una prestazione lavorativa di natura subordinata”, ritenuta indimostrata nel caso esaminato (dalla motivazione di Cass. n. 26138/2024). È, dunque, necessario in primo luogo accertare se il ricorrente abbia o meno dimostrato l'esistenza di un rapporto di subordinazione con la resistente, perché solo in tal caso è possibile procedere alla valutazione sul diritto al corrispettivo per il lavoro svolto. In merito alla subordinazione, la medesima pronuncia della Suprema Corte sopra richiamata ha rilevato, nel solco della giurisprudenza di legittimità e di merito costanti, che “costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato il vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro – il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative – la cui esistenza deve essere concretamente apprezzata, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, dal giudice di merito”. Nel caso che ci occupa, come s'è detto, il ricorrente ha omesso del tutto di chiedere di dimostrare di essere soggetto a specifici ordini e anzi ha ammesso, nell'interrogatorio libero, alcune circostanze che appaiono difficilmente compatibili con un rapporto di subordinazione. Ha, infatti, dichiarato che in un primo tempo tra i due amici si era pensato di formare una società con ripartizione degli utili e solo a causa della compagna di
, che aveva “messo zizzania”, il progetto non era andato a buon fine;
tuttavia, come s'è visto, il P_ ricorrente ha domandato in questa causa la ripartizione degli utili;
nel ricorso ha precisato anche di aver partecipato alle vicende dell'impresa, tanto da aver prestato all'amico imprenditore ben € 10.000,00 per far fronte a debiti erariali e ulteriori somme per pagare il fornitore del vino (pag. 5 del ricorso); ancorché, dunque, sia mancata la costituzione di una società, si deve ritenere che il ricorrente non fosse soggetto al potere direttivo di , ma collaborasse, invece, con lui per amicizia, forse con la promessa di un riconoscimento P_ economico per la collaborazione prestata, ma non in adempimento degli obblighi tipici del rapporto di lavoro subordinato. Del resto, nell'interrogatorio libero il ricorrente ha anche ammesso di essere stato per ben sei mesi in Africa insieme a e anche questa circostanza mal si concilia con un rapporto di lavoro P_ subordinato, nel quale le sospensioni delle prestazioni devono avere una motivazione peculiare;
peraltro, l'inverosimiglianza di quanto esposto nel ricorso emerge anche laddove si sostiene che: “Il ricorrente non ha mai goduto di ferie né di permessi”, nonostante sia poi emerso un periodo tanto lungo di lontananza dall'azienda. Può aggiungersi che qualora l'assoggettamento del lavoratore alle direttive si presenti “in forma attenuata, in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto;
… occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro” (Cass. n. 5436/2019)”. Questi princìpi sono stati espressi nella pronuncia in esame per distinguere il rapporto di lavoro subordinato da quello di prestazione professionale, ma possono venire in gioco anche nella fattispecie di cui si tratta, nella quale può ritenersi che l'ipotetico vincolo di soggezione, ove esistente, fosse “attenuato” in virtù dello strettissimo rapporto personale tra . E_ P_
Neppure i “criteri complementari e sussidiari” indicati dalla Suprema Corte sono stati dimostrati da parte ricorrente. Si è visto, infatti, come i capitoli relativi all'orario di lavoro siano contraddittori tra di loro;
va anche evidenziato che la versione fornita dal ricorrente durante l'interrogatorio libero è ulteriormente diversa da quanto esposto nel ricorso. Mentre, infatti, uno dei capitoli indica un “orario … senza limiti … di giorno come di notte” e l'altro allude a una media di “dieci ore al giorno”, il ricorrente ha dichiarato: “andavo a lavorare tutti i giorni della settimana circa dalle 9 a mezzogiorno e dalle 14 alle 20; o meglio, qualche volta finivo alle 18 circa”; nel primo caso si tratterebbe di nove ore giornaliere, nel secondo di sette ore. Posto che le affermazioni favorevoli all'interrogato non possono costituire elemento di prova, le discrasie tra quanto dichiarato e quanto sostenuto nel ricorso sono, invece, rilevanti nel senso dell'inattendibilità complessiva della ricostruzione dei fatti operata da parte ricorrente. Anche in merito alla retribuzione, lo stesso ricorrente esclude che sia mai stato pattuito un compenso determinato e, men che meno, secondo cadenze prestabilite: nel ricorso, come s'è detto, si indica una retribuzione fissa mensile solo per il periodo dal maggio 1999 al settembre 2004 e si ammette che nessun accordo preciso vi sia stato dopo la ripresa della collaborazione nel 2014; si sostiene (pag. 3 del ricorso) che le parti avessero convenuto “un regolare stipendio da quantificarsi in base all'importanza delle prestazioni”, oltre a “una partecipazione pro-quota sugli utili dell'Azienda (anche questa da stabilirsi in base al concreto apporto lavorativo fornito dal lavoratore )”, dunque già nel corpo del ricorso manca qualsiasi E_ riferimento alla determinazione della retribuzione;
inoltre, nessun capitolo di prova è stato dedotto al riguardo;
infine, non è stata data alcuna credibile spiegazione sul perché il ricorrente avrebbe lavorato, così intensamente come esposto, per quasi dieci anni senza mai pretendere di essere retribuito, ma anzi anticipando denaro per debiti dell'impresa: al riguardo non pare credibile, nonostante la stretta amicizia tra le parti, che il ricorrente evitasse di chiedere la retribuzione in quanto confidava “nella correttezza e lealtà del titolare dell' ” (pag. 8), proprio perché il lunghissimo tempo in cui si Controparte_1 affermano svolte le prestazioni e l'entità del corrispettivo richiesto non sono compatibili con l'attesa fiduciosa descritta. Parimenti generiche e anche in parte contraddittorie rispetto al contenuto del ricorso sono state le dichiarazioni del ricorrente durante la prima udienza. Infatti: “Il ricorrente, interrogato liberamente, dichiara che in virtù del rapporto di amicizia, quasi di famigliarità, con il signor , non ha mai insistito per avere uno stipendio, P_ anche se talvolta gli chiedeva di essere pagato;
dichiara che il signor gli prometteva di dargli dei soldi, P_ ma poi non dava mai seguito alle promesse. Dichiara: “Magari un giorno mi diceva: stasera ti darò cinquecento euro poi alla sera mi diceva: in questo momento non li ho, poi passavano i giorni e i mesi senza che io venissi retribuito. Nel primo periodo in cui ho lavorato venivo pagato da , anche se la intestataria era la P_ compagna;
sono sempre stato pagato in nero. Poi nell'azienda è subentrata la signora Controparte_1 che ha messo zizzania e quindi me ne sono andato e per circa dieci anni ho lavorato in supermercati, Tes_11 fino al 2013. Dopo la pensione, mi ha chiesto di andare ancora ad aiutarlo e io andavo a lavorare tutti i P_ giorni della settimana circa dalle 9 a mezzogiorno e dalle 14 alle 20; o meglio, qualche volta finivo alle 18 circa. Non era stato concordato uno stipendio, semplicemente mi ha detto che a fine mese mi avrebbe dato qualcosa, ma poi mi diceva sempre che non aveva soldi o che c'era la crisi e quindi non mi pagava mai. Andavamo in vacanza insieme e ognuno pagava per sé. Fino a che non è arrivata la signora si parlava Tes_11 di fare una società e di dividere gli utili. Poi non se ne è più parlato, perché appunto la signora ha Tes_11 messo zizzania” (dal verbale dell'udienza del 21 febbraio 2025). A fronte di una tale mancanza di elementi probatori sugli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato, è irrilevante il fatto che il ricorrente abbia utilizzato i mezzi dell'azienda per le attività che lì svolgeva, tanto più che, come s'è visto, la frequentazione del posto era giustificata non solo dalla stretta amicizia con e P_ magari dalla prospettiva di ricevere una partecipazione agli utili aziendali, ma anche da interessi personali, come l'alloggio e l'uso gratuito del ristorante e il ricovero di volati di sua proprietà (si veda, anche sul punto, quanto dichiarato dal ricorrente durante l'interrogatorio libero). Poiché, dunque, il ricorrente non ha dimostrato di essere stato lavoratore dipendente dell'impresa convenuta, tutte le domande, sia di accertamento che di condanna, proposte con il ricorso devono essere respinte: va, infatti, sottolineato che anche la domanda sui danni non patrimoniali e sulla partecipazione agli utili sono connesse al dedotto e indimostrato contratto di lavoro subordinato e dunque non devono essere accolte per questo motivo, oltre che, comunque, per il fatto che non sono dimostrati gli altri elementi che dovrebbero costituirne i presupposti.
5. Le spese di lite.
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte ricorrente secondo il criterio di soccombenza. Vengono liquidate - come indicato nel dispositivo - tenendo conto da un lato del valore della causa e dall'altro lato del fatto che l'attività istruttoria è stata meramente documentale. Non si ravvedono, invece, i presupposti per la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. richiesta da parte resistente. Se è vero, infatti, che va censurato l'inserimento, nel ricorso, di pesantissime accuse, rivolte all'imprenditore resistente, di illeciti, anche di rilievo penale, in quanto si tratta di fatti (in merito ai quali le parti hanno dichiarato di aver presentato reciproche denunce-querele) estranei all'oggetto della lite, si deve però osservare che tale comportamento processuale non rientra nelle fattispecie di responsabilità aggravata disciplinate dall'invocato art. 96 c.p.c..
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso E_ depositato il 21 ottobre 2024:
1) respinge le domande proposte con il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, che liquida in € 4.629,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15
% dei compensi;
3) si riserva di depositare la sentenza entro sessanta giorni da oggi. Deciso all'udienza dell'11 settembre 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
Prima sezione civile
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1563/2024 promossa da
C.F. con il patrocinio dell'Avv. GIACOMO RODOLFI E_ C.F._1
RICORRENTE contro
, C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. MICHELANGELO CAPUA e dell'Avv. MARIA ELENA RAVAGLIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia l'On. Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, fissata l'udienza di discussione e premesso ogni più opportuno provvedimento o declaratoria;
respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione, in accoglimento della domanda, così provvedere: IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: 1) Accertare e dichiarare la sussistenza ab initio di un rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo indeterminato dal Maggio 1999 al Settembre 2004 e dal Settembre 2014 al Marzo 2024 tra il sig. E_ Con
e la società in persona del suo legale rapp. pro-
[...] P_ Controparte_1 tempore;
e per l'effetto; Con 2) condannare la società resistente , a corrispondere al sig. Controparte_1
la somma lorda i retributivi, straordinari, E_ straordinari festivi e di ogni altra differenza retributiva come da conteggi prodotti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo saldo, come da conteggi prodotti, e comunque la somma diversa maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e che il Giudice del Lavoro riterrà di giustizia, anche in via equitativa e/o a seguito di CTU contabile, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del dovuto all'effettivo saldo;
3) condannare altresì la resistente al pagamento a titolo di trattamento di fine rapporto della somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
4) condannare, in ogni caso, la resistente a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, ex art. 2118 c.c., alla somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto fino all'effettivo pagamento;
5) condannare, ulteriormente, la società resistente, al risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente determinato dalla condotta della resistente, nella somma che risulterà a seguito dell'esperenda istruttoria, con rivalutazione ed interessi dal dovuto all'effettivo pagamento;
6) condannare, inoltre, la società resistente al pagamento di un bonus per partecipazione agli utili della resistente pro quota al 25% stante gli accordi intercorsi ed il determinante contributo fornito dal ricorrente al significativo successo economico dell'azienda a cui in questi anni è pervenuta la società resistente, da quantificarsi indicativamente in almeno €. 250.000,00=;
7) condannare, infine, la società resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede ammettere CTU tecnico-contabile volta a quantificare in base ai parametri di legge il compenso dovuto al lavoratore quantificato in base agli importi di ogni singola voce per retribuzioni e accessori arretrati oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo saldo, al fine di quantificare le differenze retributive maturate dal lavoratore dal Marzo 2019 al Marzo 2024, periodo in cui il datore di lavoro ha completamente omesso il pagamento. Si chiede, senza inversione dell'onere probatorio, l'ammissione dell'interpello e di prove per testi sulle circostanze di cui alla narrativa che si intende qui riportata con la premessa “Vero che” e sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che, a far data dal Maggio 1999 al Settembre 2004 e da Settembre 2014 al Marzo 2024, il sig. Co
ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze ed in favore della società E_
sita in Vigevano (Pv); Controparte_1
2) Vero che, il contratto lavorativo era concluso con accordo orale;
3) Vero che, l'orario lavorativo era senza limiti e poteva svolgersi di giorno come di notte, a secondo delle necessità;
4) Vero che, l'attività lavorativa del ricorrente era sempre prolungata di circa due ore al giorno, oltre il normale Con orario lavorativo prestabilito, tanto che il sig. era occupato presso l E_ Parte_2
, in media dieci ore al giorno, nelle oni a lui assegnate;
[...]
5) Vero che, nei periodi di cui al punto 1) che precede, la sede lavorativa è stata sempre presso l'ubicazione dell' , in Vigevano (Pv) Strada Barbavara n. 78; Controparte_1
6) Vero che, per l'espletamento delle proprie mansioni, il sig. , si avvaleva della struttura E_ Con della resistente, dei mezzi e degli utensili dell' ed a t e libero accesso in Azienda P_ ed alla documentazione;
7) Vero che, le mansioni del ricorrente consistevano negli interventi di ristrutturazione e manutenzione degli edifici, nella cura e allevamento del bestiame, nell'installazione delle recinzioni, nella cura e manutenzione delle aree verdi circostanti la proprietà, nell'utilizzo di mezzi agricoli e di mezzi pesanti, nell'attività di macellazione, di autista, di esecuzione di interventi di riparazione e costruzione (tetto-copertura esterna), nelle attività agricole necessarie e nei rapporti con fornitori e clienti;
8) Vero che il ricorrente svolgeva ogni suo compito con impegno, dedizione diligenza, capacità e perizia encomiabili;
9) Vero che, il ricorrente rispondeva e dava conto della sua attività, direttamente al suo titolare sig. P_
, che in tale qualità, gli impartiva le varie attività da svolgere e come svolgerle;
[...]
che in data 02.11.2018, mentre era intento alle lavorazioni di cui sopra presso la società P_
, riportava un serio trauma muscolare alla coscia dx, a seguito del Controparte_1 E_ quale doveva recarsi al P.S. dell'Ospedale di Vigevano per le cure del caso (vedi certif.medico) ; 11) Vero che, riconosco la documentazione fotografica che mi viene rammostrata che rappresenta il E_
mentre attende a varie lavorazioni all'interno dell' con l'utilizzo di mezzi
[...] Controparte_1 agricoli, mezzi pesanti e/o altri utensili di proprietà dell' stessa. P_
Si chiede, inoltre, di essere ammessi a prova contrari itoli di prova “ex adverso” formulati, dedotti ed eventualmente ammessi, con i medesimi testi indicati. Si indicano a testi, sia a prova diretta che a prova contraria: a) , sui cap.dal n. 1 al n. 10; Testimone_1
b) i cap. dal n.1 al n. 10; Testimone_2
c) , sui cap. dal n. 1 al n. 10; Testimone_3
d) , sui cap. 1 – 5- 6 -7 -8- 10. Testimone_4
SEMPRE IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede, come pertinente rispetto alle domande del ricorrente, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi della società resistente relative agli anni dal 2014 al 2024. Con vittoria di Spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA e CPA. come per legge, interamente rifusi.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare: accertata e dichiarata l'assoluta genericità della domanda, dichiarare nullo o, comunque, inammissibile il ricorso;
- in via principale: rigettare il ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto e comunque perché sfornito di prova;
- in via subordinata preliminare: in caso di accoglimento del ricorso, dichiarare prescritto qualsivoglia diritto di credito del IG. E_ maturato alla data del marzo 2019;
- in via istruttoria: si contesta il documento n. 1 in quanto inammissibile perché privo di data certa e non relativo a materiale fotografico, bensì a registrazioni amatoriali, e il doc. 4 in quanto inconferente con il presente giudizio, si contesta altresì la dichiarazione reddituale di controparte e si chiede, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni. Si contestano, altresì, i capitoli di prova formulati da controparte in quanto del tutto generici, non circostanziati, valutativi e documentali e l'attendibilità dei testimoni indicati, IG.ra e IG. , rispettivamente sorella e figlio del Testimone_1 Testimone_2 ricorrente. Si chiede, quindi, l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1. Vero che il IG. , sin dalla giovane età, è stato affidato alla famiglia dove ha P_ E_ vissuto e condiviso ig. instaurando con lui un rapporto micizia e E_ frequentazione costante.
2. Vero che nel 1986 il IG. ha acquistato una cascina sita in Vigevano e che la sua coniuge, P_
IG.ra ha avviato presso di essa un'attività imprenditoriale. Parte_3
3. Ver e dall'acquisto della cascina, il IG. ha iniziato a visitarla regolarmente, E_ intrattenendo con il IG. rapporti di frequentazione amicale. P_
4. Vero che nel 1996, a seguito della separazione dalla moglie, il IG. ha trasferito la propria E_ residenza in un bilocale situato sopra l'edificio rurale di proprietà del S P_
5. Vero che nel 1996 il IG. si è dimesso volontariamente da un impiego a tempo indeterminato, in E_ qualità di macellaio, presso un punto vendita sito nella Svizzera Italiana.
6. Vero che il IG. a seguito del suo trasferimento presso la cascina, ha stipulato un E_ accordo con la IG.r collaborare nella gestione dell'allevamento di struzzi (di razza black Parte_3 neck africani), percependo un compenso mensile di Lire 4.000.000, oltre al vitto e alloggio forniti dall'azienda agricola.
7. Vero che nel 2001 il IG. ha consentito al IG. figlio del ricorrente, di P_ Testimone_2 trasferirsi presso la cascina al fine di ricevere formazione professionale nella cucina dell'azienda, affiancando lo chef dipendente della struttura dal 1999 al 2002. Controparte_3
8. Ver i collaborazione tra il IG. e il IG. si è interrotto dopo alcuni Testimone_2 CP_3 mesi a causa di ripetuti contrasti tra i due.
9. Dica il teste se il IG. riteneva il IG. idoneo all'apprendimento del lavoro di Controparte_3 Testimone_2 chef.
10. Vero che il IG. ha continuato a risiedere gratuitamente presso la cascina fino alla fine del Testimone_2
2002. 11. Vero che nel 2003 il IG. ha trasferito la propria residenza presso l'abitazione della E_ compagna, IG.ra , con la quale aveva una relazione dal 1997. Parte_4
12. Vero che nel ha ottenuto un regolare contratto di lavoro presso supermercati E_ nel comune di Vigevano, ove ha lavorato fino al pensionamento avvenuto nel 2014.
13. Vero che il IG. ha lavorato dal 2003 al 2014 presso il supermercato TAM di Vigevano, con E_ successivo trasferimento in altro punto vendita della stessa catena e, dal 2005 al 2014, presso il supermercato EuroSpin di Galliate.
14. Vero che nel luglio del 2014 il IG. ha vinto al gioco Sisal “Vinci per la Vita - Win for Life” E_ un premio di € 200.000,00 e una rendita mensile netta di € 3.000,00 per venti anni.
15. Vero che a seguito di tale vincita il IG. ha intrapreso viaggi all'estero insieme al IG. E_
, tra cui soggiorni a ND ( ingo (Repubblica Dominicana) tra il 2017 e il P_
2024.
16. Dica il teste se le fotografie allegate come doc. 2 alla memoria difensiva ritraggono il IG. E_ durante i viaggi sopra indicati.
17. Vero che il IG. prenotava i propri viaggi presso un'agenzia di viaggi di Vigevano gestita E_ dalla IG.ra Parte_5
18. Vero che dal 2014 al 2024 il IG. ha effettuato visite regolari presso la cascina del IG. E_
, condividendo con lui interessi quali l'acquisto di auto d'epoca e l'allevamento amatoriale di P_
19. Dica il teste se le visite del IG. lla cascina del IG. erano quotidiane. E_ P_
20. Dica il teste se dal 20 settembre 2023 il IG. ha trasferito presso l'azienda E_ Controparte_4 di sua proprietà, per i quali la gestione e il foraggiamento erano a carico dell'azienda.
[...]
che l'azienda affida lo smaltimento degli animali alla società Diusa Rendering S.r.l., Controparte_1 che a sua volta si avvale della Ditta Servizi di Cairo Mariolina con sede in Vigevano.
22. Dica il teste se presso l resistente vi siano mai state ispezioni da parte del competente Ispettorato P_ del Lavoro che abbiano riscontrato irregolarità nelle assunzioni dei dipendenti;
23. Vero che dal 2007 l'azienda resistente dispone di impianti di fitodepurazione e si avvale di ditte specializzate nello spurgo, tra cui la ditta “Ecology 2008” con sede a Tromello.
24. Vero che il Dott. è il veterinario consulente per gli animali dell' . Testimone_5 Controparte_1
25. Dica il teste se in data 26 agosto 2023 l'azienda ha subito danni a causa di un nubifragio, con un danno stimato in € 70.530,00.
26. Dica il teste se le fotografie allegate alla memoria difensiva ritraggono i danni subiti dall'azienda a seguito del nubifragio del 26 agosto 2023.
27. A seguito del nubifragio di cui al capitolo precedente l'azienda è stata inaccessibile per svariate settimane.
28. Vero che successivamente al periodo agosto/settembre 2023 i rapporti tra il IG. e il IG. E_
si sono deteriorati;
29. Dica il teste se la conversazione audio depositata (doc. 8 allegato alla P_ memoria difensiva che si rammostra al teste) è avvenuta tra il IG. e la IG.ra , moglie del E_ Per_1 resistente, in data 27 novembre 2024. Si indicano quali testimoni i IGnori , , , Testimone_6 Tes_7 Testimone_8 Testimone_9 [...]
, TO , Testimone_10 Testimone_5 Tes_11
In caso di ammissione dei capitoli di prova di controparte, si chiede si essere ammessi a prova contraria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del giudizio.
ha citato in giudizio l sostenendo di E_ Controparte_1 aver lavorato per la resistente dal maggio 1999 al settembre 2004 e poi, dopo una pausa di dieci anni, dal settembre 2014 al marzo 2024, ricevendo in contanti l'importo mensile di € 1.500,00 nel primo periodo, ma rimanendo senza alcuna retribuzione per il secondo periodo. Dopo aver descritto le attività svolte nell'interesse della resistente, il ricorrente ha sostenuto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e ha chiesto, rassegnando le conclusioni sopra riportate, di ottenere la somma lorda di € 162.500,00 relativa alle retribuzioni non corrisposte negli ultimi cinque anni di lavoro, oltre al trattamento di fine rapporto, all'indennità sostitutiva del preavviso, a una somma a titolo risarcitorio e a un bonus non inferiore a € 250.000,00 per la partecipazione, nella misura di un quarto, agli utili della resistente. Quest'ultima si è costituita eccependo la nullità o l'inammissibilità del ricorso per assoluta genericità delle domande;
in ogni caso, ha chiesto il rigetto nel merito delle domande stesse. Dopo l'interrogatorio libero, reso dal ricorrente e dal procuratore speciale della resistente durante l'udienza del 21 febbraio 2025, questa giudice non ha ammesso le istanze istruttorie avanzate da parte ricorrente e ha ritenuto la causa matura per la decisione, dando altresì atto che parte resistente aveva formulato le proprie richieste probatorie solo in via subordinata, per il caso di accoglimento di quelle della controparte.
2. L'eccezione di nullità o inammissibilità del ricorso.
Il ricorso presenta numerose incongruenze ed imprecisioni: basti pensare che la resistente è generalmente indicata (anche nelle conclusioni) come “società” pur essendo impresa individuale;
anche molte delle circostanze di fatto sulle quali sono basate le domande sono esposte in modo approssimativo e lacunoso, come meglio si vedrà nei paragrafi che seguono. È altresì vero, come sottolineato da parte resistente, che, nonostante nel ricorso si faccia riferimento a “conteggi prodotti” in merito al preteso credito di € 162.500,00, nessun conteggio è stato depositato. Tuttavia, le conclusioni sono abbastanza chiare e coerenti con i fatti narrati;
pertanto non può ravvedersi la nullità né l'inammissibilità del ricorso: emergono, invece, come si vedrà nel prosieguo, carenze probatorie che comportano il rigetto nel merito delle domande proposte dal ricorrente.
3. L'inammissibilità o l'irrilevanza delle istanze istruttorie di parte ricorrente.
Il ricorrente, al fine di dimostrare il rapporto di lavoro subordinato con l'impresa resistente, si è limitato, sul piano documentale, a depositare due video che lo riprendono alla guida di un trattore e un certificato medico relativo a traumi al polpaccio e al piede destro subiti il 2 novembre 2018 (rispettivamente doc. 1 e 4 allegati al ricorso); ha, poi, chiesto l'ammissione della prova per interrogatorio e testimoni sui capitoli riportati nell'epigrafe di questa sentenza. Tali capitoli, però, non sono stati ammessi, per le ragioni che seguono. Il capitolo sul preteso contratto verbale di lavoro (cap. 1) è del tutto generico sia in merito al tempo e al luogo in cui sarebbe stato raggiunto l'affermato accordo, sia in merito al contenuto di esso. Ai sensi dell'art. 244 c.p.c., per l'ammissibilità del capitolo, le precisazioni al riguardo erano indispensabili, a tutela del diritto di difesa della controparte, ed erano particolarmente necessarie in considerazione del fatto – pacifico in causa – che i rapporti tra il ricorrente e il titolare dell'azienda resistente erano connotati da stretta amicizia e si sono dipanati in un tempo molto lungo: pertanto il ricorrente avrebbe dovuto chiarire quando convenne con l'amico la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato e a quali condizioni;
deve aggiungersi che nel ricorso v'è un cenno anche a un preteso diritto del ricorrente agli utili dell'azienda e pertanto anche con riferimento a questa domanda il capitolo in esame avrebbe dovuto indicare i termini dell'asserito accordo. Inoltre, il fatto che vi sia stato un primo periodo in cui il ricorrente ha ammesso di essere stato retribuito “in nero” e un secondo periodo - intervallato da una pausa decennale - per il quale è stato chiesto un compenso diverso comporta la necessità che fossero illustrati i contenuti del dedotto accordo prodromico alla ripresa del rapporto, mentre nulla è stato chiarito né nel capitolo in esame e neppure nel ricorso. Anche in merito all'orario di lavoro, i capitoli non sono ammissibili: il cap. 3 fa riferimento a un orario del tutto variabile, “di giorno come di notte”, secondo le necessità aziendali;
il capitolo 4 allude invece a un orario
“prestabilito”, senza indicare quale fosse, aggiungendo poi che l'attività “era sempre prolungata di circa due ore al giorno oltre il normale orario lavorativo prestabilito”. Ugualmente, con riguardo alle direttive e ai controlli che il ricorrente avrebbe ricevuto nello svolgimento delle varie attività, è stato formulato un unico capitolo (cap. 9), del tutto generico e perciò inammissibile. Gli altri capitoli sono parzialmente pacifici (in quanto parte resistente non ha contestato che il ricorrente saltuariamente collaborasse nelle attività aziendali, utilizzandone i mezzi) e per il resto generici (con particolare riferimento ai tempi in cui sarebbero state svolte le attività descritte) o valutativi (cap. 8). Infine, è stata respinta l'istanza di acquisizione delle dichiarazioni dei redditi della resistente proprio per la mancanza di qualunque elemento di prova in merito a un preteso accordo di ripartizione degli utili dell'impresa.
4. L'infondatezza delle domande proposte con il ricorso.
Parte resistente sostiene che il ricorrente avrebbe avuto, negli anni dal 1996 al 2003, un rapporto di collaborazione con l'allora moglie del medesimo , che era la titolare dell'impresa operante nei luoghi ora P_ coltivati e gestiti dalla resistente stessa, costituitasi solo nel gennaio 2006; a detta di parte resistente, quella collaborazione iniziale era relativa all'allevamento di struzzi e fu remunerata con un compenso mensile di L. 4.000.000, oltre al vitto e all'alloggio, essendo stato messo a disposizione del ricorrente, separatosi dalla moglie nel 1996, un bilocale nella cascina. Parte resistente nega, poi, che sia mai sorto un rapporto di lavoro, subordinato o di altra natura, con il ricorrente, affermando che quest'ultimo, dopo il pensionamento nel 2014, avrebbe frequentato (peraltro non quotidianamente) l'azienda agricola per la profonda familiarità che lo legava a , intrattenendosi per P_ condividere passioni comuni come l'allevamento degli uccelli e talvolta dando una mano nei lavori solo per amicizia;
evidenzia che proprio nell'ambito del clima di familiarità esistente, poteva godere E_ gratuitamente del ristorante dell'agriturismo dell'azienda, dove invitava anche i parenti, nelle occasioni di festa (v. interrogatorio libero del procuratore speciale di parte resistente). Il ricorrente ha ammesso, sin dal ricorso, di essere stato remunerato con la somma mensile di € 1.500,00, che ha affermato essergli stata pagata “in nero” da , per il primo periodo della collaborazione, e in questo P_ giudizio non ha domandato nessuna retribuzione per quel periodo, in quanto l'importo di € 162.500,00 richiesto è stato espressamente riferito solo all'ultimo quinquennio di lavoro. Tuttavia, la domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato è stata riferita anche al periodo dal maggio 1999 al settembre 2004; inoltre le domande, seppure indeterminate, relative al trattamento di fine rapporto e al risarcimento di danni non patrimoniali potrebbero intendersi riferite anche agli anni di cui si discute. Ne deriva che deve essere esaminato anche il periodo fino al 2004. Tutte le domande riferite a quegli anni devono però essere respinte, in quanto l'impresa convenuta è sorta solo nel gennaio 2006, come è attestato dalla visura della C.C.I.A.A. depositata dalla stessa parte ricorrente (doc. 5) e come ammesso da durante l'interrogatorio libero. Egli, infatti, pur dichiarando di E_ aver ricevuto il denaro da , ha riferito che “la intestataria era la compagna”; dunque, posto che nel P_ ricorso non è stata ipotizzata l'esistenza di alcuna società di fatto tra i due coniugi, né una cessione d'azienda tra l'impresa esistente nel primo periodo e quella evocata in giudizio (né, tanto meno, sono state offerte prove al riguardo), le domande relative a quel periodo devono essere respinte. Quanto al secondo periodo, a fronte della totale negazione di quanto sostenuto dal ricorrente, era onere di quest'ultimo dimostrare gli elementi sintomatici del preteso rapporto di lavoro subordinato. In un caso che presenta elementi analoghi a quelli che caratterizzano la controversia ora in esame, la Suprema Corte ha censurato la sentenza impugnata osservando che in assenza di dimostrazione, a carico del lavoratore, della “natura subordinata della prestazione di attività resa” la Corte d'Appello aveva erroneamente
“accertato l'esistenza di un rapporto lavorativo subordinato tra le parti per non avere la parte datoriale assolto l'onere, indubbiamente a suo carico, di gratuità della prestazione lavorativa”; ha, infatti, osservato come la
“presunzione di onerosità” sia “rilevante soltanto quando … radicabile su una prestazione lavorativa di natura subordinata”, ritenuta indimostrata nel caso esaminato (dalla motivazione di Cass. n. 26138/2024). È, dunque, necessario in primo luogo accertare se il ricorrente abbia o meno dimostrato l'esistenza di un rapporto di subordinazione con la resistente, perché solo in tal caso è possibile procedere alla valutazione sul diritto al corrispettivo per il lavoro svolto. In merito alla subordinazione, la medesima pronuncia della Suprema Corte sopra richiamata ha rilevato, nel solco della giurisprudenza di legittimità e di merito costanti, che “costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato il vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro – il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative – la cui esistenza deve essere concretamente apprezzata, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, dal giudice di merito”. Nel caso che ci occupa, come s'è detto, il ricorrente ha omesso del tutto di chiedere di dimostrare di essere soggetto a specifici ordini e anzi ha ammesso, nell'interrogatorio libero, alcune circostanze che appaiono difficilmente compatibili con un rapporto di subordinazione. Ha, infatti, dichiarato che in un primo tempo tra i due amici si era pensato di formare una società con ripartizione degli utili e solo a causa della compagna di
, che aveva “messo zizzania”, il progetto non era andato a buon fine;
tuttavia, come s'è visto, il P_ ricorrente ha domandato in questa causa la ripartizione degli utili;
nel ricorso ha precisato anche di aver partecipato alle vicende dell'impresa, tanto da aver prestato all'amico imprenditore ben € 10.000,00 per far fronte a debiti erariali e ulteriori somme per pagare il fornitore del vino (pag. 5 del ricorso); ancorché, dunque, sia mancata la costituzione di una società, si deve ritenere che il ricorrente non fosse soggetto al potere direttivo di , ma collaborasse, invece, con lui per amicizia, forse con la promessa di un riconoscimento P_ economico per la collaborazione prestata, ma non in adempimento degli obblighi tipici del rapporto di lavoro subordinato. Del resto, nell'interrogatorio libero il ricorrente ha anche ammesso di essere stato per ben sei mesi in Africa insieme a e anche questa circostanza mal si concilia con un rapporto di lavoro P_ subordinato, nel quale le sospensioni delle prestazioni devono avere una motivazione peculiare;
peraltro, l'inverosimiglianza di quanto esposto nel ricorso emerge anche laddove si sostiene che: “Il ricorrente non ha mai goduto di ferie né di permessi”, nonostante sia poi emerso un periodo tanto lungo di lontananza dall'azienda. Può aggiungersi che qualora l'assoggettamento del lavoratore alle direttive si presenti “in forma attenuata, in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto;
… occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro” (Cass. n. 5436/2019)”. Questi princìpi sono stati espressi nella pronuncia in esame per distinguere il rapporto di lavoro subordinato da quello di prestazione professionale, ma possono venire in gioco anche nella fattispecie di cui si tratta, nella quale può ritenersi che l'ipotetico vincolo di soggezione, ove esistente, fosse “attenuato” in virtù dello strettissimo rapporto personale tra . E_ P_
Neppure i “criteri complementari e sussidiari” indicati dalla Suprema Corte sono stati dimostrati da parte ricorrente. Si è visto, infatti, come i capitoli relativi all'orario di lavoro siano contraddittori tra di loro;
va anche evidenziato che la versione fornita dal ricorrente durante l'interrogatorio libero è ulteriormente diversa da quanto esposto nel ricorso. Mentre, infatti, uno dei capitoli indica un “orario … senza limiti … di giorno come di notte” e l'altro allude a una media di “dieci ore al giorno”, il ricorrente ha dichiarato: “andavo a lavorare tutti i giorni della settimana circa dalle 9 a mezzogiorno e dalle 14 alle 20; o meglio, qualche volta finivo alle 18 circa”; nel primo caso si tratterebbe di nove ore giornaliere, nel secondo di sette ore. Posto che le affermazioni favorevoli all'interrogato non possono costituire elemento di prova, le discrasie tra quanto dichiarato e quanto sostenuto nel ricorso sono, invece, rilevanti nel senso dell'inattendibilità complessiva della ricostruzione dei fatti operata da parte ricorrente. Anche in merito alla retribuzione, lo stesso ricorrente esclude che sia mai stato pattuito un compenso determinato e, men che meno, secondo cadenze prestabilite: nel ricorso, come s'è detto, si indica una retribuzione fissa mensile solo per il periodo dal maggio 1999 al settembre 2004 e si ammette che nessun accordo preciso vi sia stato dopo la ripresa della collaborazione nel 2014; si sostiene (pag. 3 del ricorso) che le parti avessero convenuto “un regolare stipendio da quantificarsi in base all'importanza delle prestazioni”, oltre a “una partecipazione pro-quota sugli utili dell'Azienda (anche questa da stabilirsi in base al concreto apporto lavorativo fornito dal lavoratore )”, dunque già nel corpo del ricorso manca qualsiasi E_ riferimento alla determinazione della retribuzione;
inoltre, nessun capitolo di prova è stato dedotto al riguardo;
infine, non è stata data alcuna credibile spiegazione sul perché il ricorrente avrebbe lavorato, così intensamente come esposto, per quasi dieci anni senza mai pretendere di essere retribuito, ma anzi anticipando denaro per debiti dell'impresa: al riguardo non pare credibile, nonostante la stretta amicizia tra le parti, che il ricorrente evitasse di chiedere la retribuzione in quanto confidava “nella correttezza e lealtà del titolare dell' ” (pag. 8), proprio perché il lunghissimo tempo in cui si Controparte_1 affermano svolte le prestazioni e l'entità del corrispettivo richiesto non sono compatibili con l'attesa fiduciosa descritta. Parimenti generiche e anche in parte contraddittorie rispetto al contenuto del ricorso sono state le dichiarazioni del ricorrente durante la prima udienza. Infatti: “Il ricorrente, interrogato liberamente, dichiara che in virtù del rapporto di amicizia, quasi di famigliarità, con il signor , non ha mai insistito per avere uno stipendio, P_ anche se talvolta gli chiedeva di essere pagato;
dichiara che il signor gli prometteva di dargli dei soldi, P_ ma poi non dava mai seguito alle promesse. Dichiara: “Magari un giorno mi diceva: stasera ti darò cinquecento euro poi alla sera mi diceva: in questo momento non li ho, poi passavano i giorni e i mesi senza che io venissi retribuito. Nel primo periodo in cui ho lavorato venivo pagato da , anche se la intestataria era la P_ compagna;
sono sempre stato pagato in nero. Poi nell'azienda è subentrata la signora Controparte_1 che ha messo zizzania e quindi me ne sono andato e per circa dieci anni ho lavorato in supermercati, Tes_11 fino al 2013. Dopo la pensione, mi ha chiesto di andare ancora ad aiutarlo e io andavo a lavorare tutti i P_ giorni della settimana circa dalle 9 a mezzogiorno e dalle 14 alle 20; o meglio, qualche volta finivo alle 18 circa. Non era stato concordato uno stipendio, semplicemente mi ha detto che a fine mese mi avrebbe dato qualcosa, ma poi mi diceva sempre che non aveva soldi o che c'era la crisi e quindi non mi pagava mai. Andavamo in vacanza insieme e ognuno pagava per sé. Fino a che non è arrivata la signora si parlava Tes_11 di fare una società e di dividere gli utili. Poi non se ne è più parlato, perché appunto la signora ha Tes_11 messo zizzania” (dal verbale dell'udienza del 21 febbraio 2025). A fronte di una tale mancanza di elementi probatori sugli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato, è irrilevante il fatto che il ricorrente abbia utilizzato i mezzi dell'azienda per le attività che lì svolgeva, tanto più che, come s'è visto, la frequentazione del posto era giustificata non solo dalla stretta amicizia con e P_ magari dalla prospettiva di ricevere una partecipazione agli utili aziendali, ma anche da interessi personali, come l'alloggio e l'uso gratuito del ristorante e il ricovero di volati di sua proprietà (si veda, anche sul punto, quanto dichiarato dal ricorrente durante l'interrogatorio libero). Poiché, dunque, il ricorrente non ha dimostrato di essere stato lavoratore dipendente dell'impresa convenuta, tutte le domande, sia di accertamento che di condanna, proposte con il ricorso devono essere respinte: va, infatti, sottolineato che anche la domanda sui danni non patrimoniali e sulla partecipazione agli utili sono connesse al dedotto e indimostrato contratto di lavoro subordinato e dunque non devono essere accolte per questo motivo, oltre che, comunque, per il fatto che non sono dimostrati gli altri elementi che dovrebbero costituirne i presupposti.
5. Le spese di lite.
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte ricorrente secondo il criterio di soccombenza. Vengono liquidate - come indicato nel dispositivo - tenendo conto da un lato del valore della causa e dall'altro lato del fatto che l'attività istruttoria è stata meramente documentale. Non si ravvedono, invece, i presupposti per la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. richiesta da parte resistente. Se è vero, infatti, che va censurato l'inserimento, nel ricorso, di pesantissime accuse, rivolte all'imprenditore resistente, di illeciti, anche di rilievo penale, in quanto si tratta di fatti (in merito ai quali le parti hanno dichiarato di aver presentato reciproche denunce-querele) estranei all'oggetto della lite, si deve però osservare che tale comportamento processuale non rientra nelle fattispecie di responsabilità aggravata disciplinate dall'invocato art. 96 c.p.c..
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso E_ depositato il 21 ottobre 2024:
1) respinge le domande proposte con il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, che liquida in € 4.629,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15
% dei compensi;
3) si riserva di depositare la sentenza entro sessanta giorni da oggi. Deciso all'udienza dell'11 settembre 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani