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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/09/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
I Sezione Civile
^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 199/2024 R. G., vertente tra nato a [...] il [...], c. f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Messina, via Peculio Frumentario n. 19, presso lo studio dell'avv. Melita
Cafarelli (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato e allegato in calce all'atto di appello,
APPELLANTE contro
nata a [...] P.G. (ME) il 29 dicembre 1967, c. f.: Controparte_1 C.F._2
, elettivamente domiciliata in Messina, via T. Cannizzaro is.276 n. 16 bis (studio avv. S.
[...]
Amico), recapito professionale dell''avv.to (con PEC indicata), che la rappresenta e CP_2 difende per procura su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA
e con l'intervento del
P. M. – sede, in persona del S. Procuratore Generale dr. G. Costa,
_________________
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 140/2024 del Tribunale di Barcellona P. G. emessa il 6 febbraio 2024 in materia di modifica delle condizioni di divorzio.
*********
CONCLUSIONI delle PARTI
1 Per l'appellante: “richiamando integralmente le argomentazioni riportate nell'atto introduttivo, si chiede l'accoglimento integrale di tutte le domande ivi contenute”.
Per l'appellata: “insiste in tutto quanto esposto, dedotto e domandato in atti e verbali di causa, ed in particolare in quanto evidenziato e chiesto con la comparsa di costituzione e risposta datata
23/05/2024 (depositata in pari data e registrata nel fascicolo telematico il 24/05/2024) e con la successiva memoria di replica del 10/06/2024 (depositata e registrata nel fascicolo telematico in pari data)”.
Il S. Procuratore Generale nulla ha opposto.
SVOGLIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato il 4 marzo 2024 ha impugnato davanti a questa Corte, nei Parte_1 confronti di la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Controparte_1
Barcellona Pozzo di Gotto ha rigettato il ricorso da lui proposto volto ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla pronuncia n. 762/2023 del 19 luglio 2023 emessa dallo stesso
Tribunale, in punto di an assegno divorzile e di quantum del mantenimento del figlio , Per_1 condannandolo al rimborso delle spese sostenute da controparte (liquidate come in dispositivo).
L'appellante ha contestato la pronuncia impugnata nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra ed ha ripetuto le domande avanzate in primo grado, ossia la revoca dell'obbligo di corrispondere alla l'assegno di mantenimento, a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di CP_1 divorzio, a partire dal mese di novembre 2022, disponendo, per l'effetto, la restituzione di tutte le somme percepite a detto titolo dal novembre 2022 sino alla definizione del giudizio, nonché la riduzione a € 200,00 (o a quella misura minore accertata in giudizio) dell'assegno corrisposto per il mantenimento del figlio (maggiorenne) tenendo conto dell'importo dell'assegno Persona_2 unico da lui percepito, disponendone anche il versamento diretto sul conto corrente bancario/postale intestato al figlio;
in caso di conferma del relativo importo, ha chiesto comunque la riduzione della somma dovuta, detraendone il 50% di quanto percepito dal ragazzo a titolo di assegno unico.
Ha domandato, infine, la revoca della condanna alle spese di lite o, in subordine, la sua riduzione in proporzione all'attività difensiva espletata.
In via istruttoria, ha chiesto, oltre all'acquisizione dei documenti prodotti in primo grado in allegato alla memoria del 14 gennaio 2024, di effettuare accertamenti fiscali sulla situazione reddituale dell'ex moglie.
Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio e trasmessi gli atti al P.G. – che vi ha apposto il visto –, con comparsa depositata il 23 maggio 2024 si è costituita resistendo all'impugnazione, di cui Controparte_1 ha contestato uno per uno i motivi, e chiedendone il rigetto, ove non dichiarato inammissibile ed
2 opponendosi anche alle richieste istruttorie;
in caso di loro ammissione, ha chiesto l'interrogatorio formale del sui capitoli articolati a pag. 12 della memoria di costituzione. Pt_1
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Dopo un differimento dovuto al carico di ruolo, all'udienza del 2 dicembre 2024, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI della DECISIONE
Va disattesa preliminarmente la richiesta istruttoria di parte appellante, volta ad ottenere l'acquisizione dei documenti depositati in primo grado unitamente alla memoria ex art. 473 bis.17, comma 3, c. p. c. del 14 gennaio 2024, che il primo Giudice ha espressamente dichiarato inammissibili in sentenza, perché tardivi.
Il assume, in proposito, che, trattandosi di ricorso in materia di famiglia avente ad oggetto Pt_1 diritti indisponibili, le preclusioni di cui al primo comma dell'art. 473 bis.17 c.p.c. non potrebbero applicarsi, dovendosi perciò acquisire la documentazione prodotta a supporto delle argomentazioni contenute nell'atto di appello.
L'assunto non è fondato.
In punto di diritto vale ricordare che il D. Lgs. n 149/2022, che ha introdotto il nuovo rito unico del processo di famiglia, qui applicabile ratione temporis, ha previsto, per quanto di specifico interesse, che con il ricorso introduttivo contenga, tra l'altro, “l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intenda valersi e dei documenti che offre in comunicazione” (art. 473 bis.12, comma
1, lett. f, c.p.c.).
Il primo comma dell'art. 473 bis.17 c.p.c., poi, stabilisce che “entro venti giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine l'attore deve depositare la documentazione prevista nell'articolo 473-bis.12, terzo comma”.
L'art. 473 bis.19 c.p.c. puntualizza, quindi, al primo comma, che “le decadenze previste dagli articoli
473 bis.14, 473 bis.16 e 473 bis.17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili”; al secondo comma prevede che: “le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori. Possono altresì proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni,
3 nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori”.
L'art. 473 bis.35, infine, con specifico riferimento al giudizio di appello, recita: “il divieto di nuove domande ed eccezioni e di nuovi mezzi di prova previsto dall'articolo 345 si applica limitatamente alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili”.
Non essendo questa la sede per approfondire le problematiche relative al nuovo rito unico in materia di famiglia, persone e minori introdotto dalla cd. riforma Cartabia (d. lgs. n. 149/2022 e ss. mm. ii.), vale qui semplicemente evidenziare che la legge in parola ha introdotto, anche per tale rito, un rigido sistema di preclusioni assertive e probatorie, analogo a quello previsto per il giudizio ordinario di cognizione, in virtù del quale, quanto al tema di specifico interesse ai fini della presente decisione, la produzione documentale (a prova diretta) da parte dell'attore deve avvenire unitamente al ricorso introduttivo o, al più, nel termine di venti giorni prima della data dell'udienza di prima comparizione;
il tutto a pena di decadenza, salvo, però, che si tratti di domande aventi ad oggetto diritti
“indisponibili”, rispetto alla quali non operano le decadenze di cui ai citati articoli (a mente del primo comma dell'art. 473bis.19 c.p.c.).
In appello, poi, vige il divieto di nuove domande ed eccezioni nuove ed anche di nuovi mezzi di prova, salvo che trattasi di domande aventi ad oggetto diritti indisponibili.
Posto siffatto quadro processuale sinteticamente illustrato, nel caso di specie la documentazione di cui il chiede qui l'acquisizione si riferisce, in particolare, nella prospettazione dello stesso, Pt_1 alla domanda di revoca dell'assegno divorzile, che va fatta rientrare tra quelle aventi ad oggetto diritti disponibili (dato il suo contenuto patrimoniale), come ribadito da ultimo dalla Suprema Corte con sentenza n. 9882/2025 nel seguente passaggio testuale: “inoltre, l'art.473-bis.35 ha introdotto una specifica deroga alle preclusioni prescritte dall'art. 345, terzo comma, c.p.c. per nuove prove e nuove documenti, come riscritto dalla legge n. 134/2012: la relativa produzione o articolazione è sempre consentita, anche nel secondo grado di giudizio, quando questo ha per oggetto domande relative a diritti indisponibili, rimanendo operanti, di contro, le preclusioni istruttorie di cui al terzo comma dell'art. 345 c.p.c. per l'appello che riguardi domande aventi ad oggetto diritti disponibili (diritti patrimoniali), con riferimento al quale, a parte il giuramento decisorio, le nuove prove e i nuovi documenti sono proponibili in grado di appello solo se la parte dimostri di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile (…)” (si veda sul punto anche Cass. civ. n. 11795/2021 che, nel vigore delle norme antecedenti alla riforma Cartabia, con specifico riferimento alle statuizioni che regolano gli aspetti economico-patrimoniali tra coniugi, ha affermato che essi incidono nell'area dei diritti a cd. disponibilità attenuata e soggiacciono alle regole processuali ordinarie, con il
4 corollario del limite invalicabile della domanda, in quanto presuppongono l'iniziativa della parte interessata e l'indicazione, a pena di inammissibilità, del "petitum" richiesto al giudice, seppure non abbia trascurato di evidenziare anche che, quanto all'assegno divorzile, potrebbe configurarsi come diritto indisponibile solo quello relativo alla parte del contributo economico connotata da finalità assistenziale).
Pure nella discussione ancora aperta tra i giuristi se possa o meno rientrare nell'ambito dei diritti indisponibili la materia dell'assegno divorzile, limitatamente però alla sua componente assistenziale
(oltre che la materia del mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente), l'opinione che attualmente prevale è nel senso di circoscrivere i diritti economico-patrimoniali dei coniugi nell'ambito della categoria dei diritti disponibili e, in questa prospettiva, immune da censure si appalesa la decisione di prime cure che ha ritenuto inammissibile, siccome tardiva, la produzione documentale allegata dal alla memoria depositata il 14 gennaio 2024, ossia due giorni Pt_1 prima dell'udienza di comparizione fissata per il 16 gennaio 2024, quando già era maturata la decadenza prevista dal primo comma del citato artt. 473 bis.17 c.p.c..
Ne discende che tale documentazione (tardivamente prodotta in primo grado) non può ritenersi ammissibile ed utilizzabile nel presente, ostandovi il disposto dell'art. 473 bis.35 c.p.c. sopra richiamato, dovendosi all'uopo ribadire che, contrariamente a quanto sostenuto dal Pt_1 nell'atto di appello, non si è in presenza di diritti indisponibili solo perché si tratta di ricorso in materia di famiglia, rilevando sul punto che le domande promosse e l'oggetto della attuale disputa concernono la revoca dell'assegno divorzile e la riduzione dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Non va trascurato che, in ogni caso, anche a volere diversamente opinare, ammettendosi la produzione documentale di che trattasi – costituita essenzialmente dalla richiesta di informazioni al Comune di
DÌ MI del 20 luglio 2023, dal relativo riscontro dell'Ente con nota del 5 settembre 2023 e del
24 ottobre 2023, dal Decreto Dirigenziale dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei
Servizi e delle Attività Formative del 3 ottobre 2022 e da atti relativi al giudizio di separazione, a quello di divorzio e dal certificato di residenza anagrafica del -, da essa non si Pt_1 ricaverebbero elementi idonei a fare ritenere fondate le ragioni dell'appello secondo quanto si specificherà appresso.
Venendo al merito, col primo motivo di appello censura la sentenza impugnata Parte_1 per non avere considerato come sopravvenuta e modificativa della preesistente situazione la circostanza che la ha rinunciato volontariamente al lavoro presso il Comune di DÌ CP_1
5 MI, perdendo così una fonte di reddito certa che le avrebbe garantito prospettive economiche migliori in vista della successiva stabilizzazione dei lavoratori A.S.U. con la sottoscrizione di un contratto a tempo indeterminato;
ed infatti, in data 26 gennaio 2023, sarebbe stato anche deliberato dalla Commissione Regionale competente l'aumento del sussidio per i lavoratori A.S.U. da € 600,00
a € 1.200.
Evidenzia che, come già allegato in sede di ricorso introduttivo, solo dopo la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio – datata 18 luglio 2023 – egli, con istanza del 20 luglio 2023, aveva chiesto al Comune di DÌ MI di avere informazioni sulla situazione lavorativa dell'ex moglie, ottenendo risposta dall'Ente con nota scritta del 24 ottobre 2023, dalla quale aveva appreso che la aveva fatto richiesta, il 5 agosto 2022, di adesione al piano di fuoriuscita CP_1 dal bacino A.S.U., non avendo più, perciò, alcun rapporto lavorativo col Comune di DÌ MI;
quest'ultimi aveva, infatti, accolto la sua domanda, a partire dal 1° novembre 2022, con conseguente liquidazione in suo favore di una somma annua pari a € 7.287,00 dal 2022 al 2026, per un totale lordo di € 36.435,00.
Osserva che, contrariamente a quanto statuito in sentenza, la cessazione dell'attività lavorativa della alle dipendenze del Comune anzidetto avrebbe costituito un elemento di assoluta novità CP_1 rispetto al momento della pronuncia del divorzio, considerato che la donna, pur essendosi dimessa nel luglio 2022, avrebbe taciuto tale circostanza in sede di costituzione nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio (avvenuta nell'ottobre 2022), sia nella fase presidenziale, sia nella fase successiva di trattazione e di decisione della domanda.
La conoscenza di tale fatto si è avuta da parte del ricorrente solo dopo la pronuncia del divorzio e, pertanto, a suo dire, non potrebbe che essere considerato come evento sopravenuto modificativo della situazione esistente al momento della relativa sentenza, laddove, invece, il primo Giudice avrebbe trascurato questo dato, ignorando gli elementi dal ricorrente addotti a sostegno dello stesso.
Sotto altro profilo, precisa che la sarebbe perfettamente in grado di procurarsi i mezzi di CP_1 sostentamento tanto da svolgere attività lavorativa come insegnante alle dipendenze del
[...]
, avendo anche ricevuto di recente un'eredità (come da lei stessa riconosciuto nella Controparte_3 comparsa di costituzione di primo grado), oltre ad incassare € 600,00 mensili per il piano di fuoriuscita dal bacino A.S.U..
Richiama al riguardo i principi stabiliti in materia di assegno divorzile dalla Suprema Corte ed osserva che l'ex moglie non avrebbe avuto diritto, sin dall'inizio, all'assegno divorzile, avente funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, possedendo ella mezzi adeguati al proprio sostentamento, con la conseguenza che dovrebbe essere statuito l'obbligo, in capo a lei, di restituire
6 quanto indebitamente percepito a detto titolo, a partire dal novembre 2022 (come da giurisprudenza di legittimità richiamata alle pagg. 10 e 11 dell'atto di appello).
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
In punto di diritto vale richiamare la disposizione di cui all'art. 473 bis.29 c.p.c. che, per quanto qui di specifico interesse, stabilisce che i provvedimenti giudiziari in materia di contributi economici possono essere in ogni tempo modificati, su richiesta di parte, “qualora sopravvengano giustificati motivi”.
Essa ricalca nella sostanza, seppure con una norma di portata più generale, quanto già previsto, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di suo scioglimento, dall'art. 9, comma 1, della legge 898/1970 (e ss.mm.ii.) – ora abrogato -, che testualmente recita(va): “qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6”.
Secondo l'interpretazione invalsa nella giurisprudenza di legittimità nel vigore della norma da ultimo detta, ribadita anche di recente dal Giudice nomofilattico e valevole certamente anche a seguito della novella di cui al d. lgs. 149/2022, le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata “rebus sic stantibus”, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici (o all'affidamento dei figli) in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane viceversa esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (tra le tante si vedano
Cass. civ. nn. 5857/2025; 1482/2025; 6639/2023; 18528/2020; 2953/2017; 17320/2005;
21049/2004).
Ha affermato ripetutamente nel tempo, sino ad oggi, la Suprema Corte che la definitività dei provvedimenti adottati in sede di divorzio va intesa come presenza di un giudicato rebus sic stantibus, per cui il giudice, adito per la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso.
La revisione dell'assegno divorzile richiede, invero, la presenza di “giustificati motivi” e, prima ancora, impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali.
7 In presenza di sopravvenienze, è indispensabile, peraltro, accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi. La valutazione delle condizioni economiche delle parti deve essere collegata causalmente agli altri indicatori previsti dall'art. 5, comma 6, l. 898 del 1970, al fine di accertare se l'eventuale disparità esistente all'atto dello scioglimento del matrimonio sia stata determinata da scelte condivise di conduzione della vita familiare, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di uno dei coniugi, tenuto conto della durata del matrimonio e delle rispettive ed effettive potenzialità professionali e reddituali. Tale principio trova conferma nella riforma introdotta dal d.lgs.
n. 149 del 2022 che, all'art. 473-bis.29 c.p.c., stabilisce che qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici (così, da ultimo, si veda anche Cass. civ. n. 15387/2025).
In virtù di tale regola essenziale, la Suprema Corte ha chiarito che l'attribuzione in favore di un ex coniuge dell'assegno divorzile non può essere rimessa in discussione in altro processo sulla base di fatti anteriori all'emissione della sentenza, ancorché ignorati da una parte, se non attraverso il rimedio della revocazione, nei casi eccezionali e tassativi di cui all'art. 395 c.p.c..
Se ne ricava, in definitiva, che è ius receptum, per consolidato e univoco insegnamento del Giudice nomofilattico che nel giudizio di revisione delle condizioni di divorzio – qual è il presente - la cognizione del giudice adito è strutturalmente limitata alla valutazione dell'incidenza dei fatti nuovi sopravvenuti sul precedente assetto stabilito dalla sentenza tra gli ex coniugi e non può estendersi all'accertamento ex novo della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, né tanto meno possono prendersi in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso che le parti non hanno addotto nel giudizio di divorzio, indipendentemente dalla conoscenza (o meno) che una di esse ne abbia avuto.
Indispensabile è, dunque, nel giudizio di revisione, il rigoroso positivo accertamento di un effettivo mutamento sopravvenuto delle condizioni economiche delle parti, quale presupposto dell'accoglimento della domanda, cui segue la valutazione della fondatezza della stessa;
i fatti pregressi, ancorché ignorati da una parte, non possono farsi valere in sede di revisione, ma semmai attraverso il rimedio della revocazione (nei casi eccezionali e tassativi di cui all'art. 395 c.p.c.).
Ciò posto in diritto, va da sé che la circostanza, già in buona parte dedotta e documentata in primo grado, secondo la quale non ha stipulato alcun contratto col Comune di DÌ Controparte_1
MI, così come quella relativa alla sua fuoriuscita dal bacino A.S.U. dell'Ente a partire dal 1° novembre 2022, a seguito di sua rinuncia, indipendentemente dal fatto che di essa il possa Pt_1 avere avuto contezza, a suo dire, solo dopo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (per avere preso informazioni all'indomani di tale sentenza) e dal fatto che nel giudizio
8 di divorzio non sia stata addotta, non può avere alcuna rilevanza nel presente giudizio di revisione perché cronologicamente anteriore alla decisione emessa a definizione dello stesso, secondo quanto si è illustrato più diffusamente sopra in punto di diritto.
Senza tacere che, come anche sottolineato dal primo Giudice, la situazione lavorativa della era già pacifica e conosciuta dal non solo al momento della domanda CP_1 Pt_1
(congiunta) di cessazione degli effetti civili del matrimonio (7 luglio 2023), ma addirittura all'epoca della domanda di separazione giudiziale (ottobre 2022), dato che nel ricorso introduttivo della causa di separazione il aveva rappresentato che la moglie dal 2019 aveva iniziato a svolgere Pt_1 attività lavorativa come insegnante di scuola primaria, assunta con contratto a tempo determinato con incarichi annuali sino al 30 giugno 2023, e che, nei periodi di cessazione di ogni incarico annuale, aveva continuava a svolgere lavori socialmente utili presso il Comune di DÌ MI, attività iniziata nel 1987, percependo una paga di € 600,00 mensili.
Il , dunque, essendo a conoscenza di tale situazione di (doppio) impiego della moglie già Pt_1 all'epoca della separazione, agevolmente avrebbe potuto sapere, se del caso tramite apposita informazione richiesta tempestivamente, che, all'epoca della presentazione della domanda di cessazione degli effetti civili (luglio 2023), la moglie aveva cessato da parecchi mesi (novembre
2022), per sua rinuncia volontaria, di svolgere l'attività socialmente utile presso il Comune di DÌ
MI (continuando, invece, nel lavoro di insegnante scolastica).
Tutte le argomentazioni dell'atto di appello (sopra riportate) circa la maggiore probabilità della di essere assunta o stabilizzata con un contratto a tempo indeterminato presso il Comune CP_1 di DÌ MI, qualora non avesse rinunciato all'attività lavorativa precaria ivi svolta dal 1987, precludendosi così la possibilità di avere una fonte di reddito certa con prospettive economiche migliori (stante la prevedibile stabilizzazione dei lavoratori A. S. U., poi avvenuta), così come quella relativa al percepimento di una notevole somma mensile, da parte di lei, a partire dal novembre 2022 sino al 2026 a titolo di liquidazione (per un totale lordo di € 36.435), a seguito della predetta rinuncia, sono assolutamente prive rilevanza ai fini del presente giudizio in quanto concernono situazioni pregresse, già da tempo esistenti, nella loro oggettività, al momento dell'introduzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, poi, della relativa pronuncia del Tribunale, non valendo in senso contrario la circostanza, meramente soggettiva e occasionale, che il ne Pt_1 avrebbe preso conoscenza, a suo dire, solo dopo la suddetta pronuncia.
È appena il caso di notare, da ultimo, che, per le stesse ragioni in diritto sopra illustrate, non sono ammissibili in questa sede le doglianze riguardanti la non spettanza dell'assegno divorzile alla sin dall'origine, essendo pacifico – va ribadito - che nel giudizio di revisione delle CP_1 condizioni di divorzio, qual è il presente, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma
9 valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se ed in che misura le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (tra le molte, da ultimo, Cass. civ. nn. 12816/2025; 2545/2025;
14176/2024).
Ne discende il rigetto del primo motivo di appello.
Col secondo motivo si duole che nella sentenza impugnata non sia stato fatto Parte_1 alcun riferimento alla chiesta riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne basata sulla circostanza che il ragazzo percepisce l'assegno unico.
Evidenzia che il figlio avrebbe interrotto gli studi per sua scelta, non conseguendo il diploma di maturità, e non svolgerebbe alcuna attività lavorativa: deduce che, sebbene tale circostanza, non legittimi la revoca dell'assegno di mantenimento, tuttavia ne postula una riduzione dell'ammontare.
Aggiunge, inoltre, che l'importo concordato in sede di divorzio sarebbe sproporzionato rispetto alle proprie capacità economiche tenuto conto delle ulteriori spese che egli deve sostenere per il mantenimento del nuovo nucleo familiare, richiamando, in proposito, alcune pronunce giurisprudenziali della Suprema Corte.
Proporzionato sarebbe, a suo dire, il minore ammontare di € 200,00 mensili.
Evidenzia, infine, che il figlio, in quanto maggiore di età, percepisce direttamente e per intero l'assegno unico che, di regola, in caso di separazione o divorzio, è ripartito tra i genitori in parti uguali: di ciò, a suo dire, si deve tenere conto ai fini della determinazione del mantenimento, tale che, ove anche si volesse confermare l'importo mensile di € 300,00, dovrebbe detrarsi da esso il 50% da lui percepito a titolo di assegno unico.
Il motivo non merita accoglimento.
La circostanza per cui il figlio (maggiorenne) avrebbe abbandonato la scuola, oltre al fatto Per_1 di essere preesistente rispetto alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è comunque superata dalla certificazione del 28 novembre 2023, prodotta in atti in primo grado dalla
, che attesta che il ragazzo nell'anno scolastico 2023/2024 si è iscritto alla quinta classe CP_1 dell'istituto scolastico “E. Fermi” di Barcellona P. G., nonché dalla documentazione relativa alla domanda da lui avanzata per sostenere quale esterno l'esame di maturità, fermo restando che, in sé,
10 l'abbandono della frequenza scolastica non varrebbe a negare il diritto al mantenimento da parte dei genitori per un figlio diciannovenne, né inciderebbe sul quantum debeatur.
In merito alla capacità economica dell'onerato è appena il caso di notare che il nuovo nucleo familiare al cui mantenimento il deve provvedere preesiste, stando agli atti, allo stesso procedimento Pt_1 di divorzio, essendo stata documentata la nascita della figlia in data 1° dicembre 2022; Per_3 cosicché valgono rispetto a questa circostanza le considerazioni sopra ampiamente esplicate circa la sua irrilevanza nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, difettando in radice il requisito della “sopravvenienza”.
Quanto poi all'assegno unico percepito dal figlio (maggiorenne) , evidenzia la Corte che Per_1 trattasi di un argomento irrilevante ai fini della presente decisione dato che emerge dagli atti che esso era già percepito dal ragazzo al momento in cui è stato riconosciuto l'importo dovuto a titolo di mantenimento dello stesso e, pertanto, non si può parimenti considerare come fatto “sopravvenuto” giustificativo della chiesta modifica.
A ciò aggiungasi che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'assegno familiare (oggi assegno unico) non può entrare a far parte del computo di base su cui calcolare il concorso dei genitori al mantenimento dei figli, a meno che gli accordi tra le parti o le statuizioni del giudice abbiano espressamente tenuto conto del relativo ammontare nella determinazione del quantum dovuto dal non affidatario, restando nella facoltà del giudice e nella disponibilità delle parti la scelta di ricomprenderlo o meno al fine di stabilire eque modalità di contributo al mantenimento (così Cass. civ. n. 12012/2019).
Condizione questa non verificatasi nel caso in esame, né allegata dal , non risultando che Pt_1 le parti, nel determinare l'importo del contributo mensile dovuto da quest'ultimo per il mantenimento del figlio , abbiano tenuto in considerazione l'assegno unico da lui percepito. Per_1
Ne discende il rigetto anche del secondo motivo di appello.
Sulla domanda, qui reiterata, di versamento diretto dell'assegno al figlio, al di là del fatto che non è stato articolato alcun motivo di appello avverso la decisione di diniego pronunciata dal Tribunale, occorre comunque ribadirne qui l'assoluta correttezza, posto che l'assegno di mantenimento può essere versato direttamente al figlio maggiorenne soltanto nell'ipotesi di sua esplicita domanda (v.
Cass. civ. nn. 4419/2024; 34100/2021; 27308/2022; 25300/2013), mancante nella specie.
L'ultimo motivo di appello riguarda il capo relativo alle spese: il si duole che il Tribunale Pt_1 non ne abbia disposto la compensazione ai sensi del comma 2 dell'art. 92 c.p.c. come avrebbe dovuto,
a suo dire, stante l'assoluta novità della questione trattata e considerato che, al fine di ottenere la
11 revoca dell'assegno in favore dell'ex moglie, egli non avrebbe potuto che azionare il presente giudizio, dovendosene escludere perciò la temerarietà.
In subordine, lamenta l'eccessività della somma liquidata rispetto ai parametri ministeriali, anche considerato che non si è svolta attività istruttoria;
sostiene che la materia potrebbe essere inquadrata nel valore indeterminabile – complessità bassa e chiede una riduzione della somma liquidata ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 147/2022, alla luce della condotta ingannevole a suo dire tenuta dalla
. CP_1
Il motivo non merita accoglimento avendo il primo Giudice fatto corretta applicazione della regola della soccombenza ex art. 91, comma 1, c. p. c., stante il totale rigetto del ricorso del , e Pt_1 non sussistendo affatto il requisito dell'“assoluta novità della questione trattata” ex art. 92, comma 2,
c. p. c., come invece vorrebbe l'appellante, essendo evidente che l'oggetto della contesa, riguardante la modifica delle condizioni economiche fissate nella sentenza di divorzio, non presenta alcun elemento di “assoluta novità” ai sensi del secondo comma dell'art. 92 c.p.c..
Tale requisito consiste, infatti, nel dover affrontare, ad esempio, un interrogativo in diritto per il quale mancano precedenti interpretativi di riferimento oppure che la vicenda di fatto sia nuova e non riconducibile ad alcuna casistica, né a schemi prefissati (v. da ultimo Cass. civ. n. 13294/2025); condizioni non affatto sussistenti, all'evidenza, nel caso in esame.
Né l'assenza di temerarietà della lite potrebbe condurre alla compensazione delle spese, non essendo ciò previsto da alcuna disposizione normativa.
Il primo Giudice, d'altra parte, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, ha espressamente spiegato in sentenza che la regolamentazione delle spese di lite si è basata sulla regola della soccombenza (testualmente, a pag. 5 della sentenza, si legge: “le spese seguono la soccombenza”).
Sul quantum si evidenzia che, la somma liquidata dal primo Giudice, pari a € 2.336,00, corrisponde al parametro medio delle cause di volontaria giurisdizione di valore indeterminabile/complessità bassa, non evincendosi perciò, rispetto alla contestazione prospettata, alcun elemento di erroneità, nemmeno sotto il profilo della fase istruttoria (non contemplata, invero, in tale parametro di liquidazione), fermo restando che essa, comunque, non è mancata nella specie, ma anzi è da ritenere esistente stante la produzione documentale effettuata da entrambe le parti e considerate le richieste di prova dalle stesse articolate (arg. ex art 4, comma 5, del D.M. 55/2014 nel testo attualmente vigente).
La richiesta di riduzione dell'importo liquidato ai sensi dell'art. 4 del citato D.M. per la condotta
“ingannevole” di controparte è da disattendere del tutto, non essendo in concreto emerso in giudizio alcun comportamento della così qualificabile. CP_1
12 Ne discende il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante, in quanto totalmente soccombente, al rimborso delle spese del presente grado, che si liquidano, in base al disputatum, tenuto conto del valore della controversia da individuare ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c., essendo venuti in discussione in questa sede solamente diritti di carattere economico (si vedano analogamente Cass. civ. nn. 14365/2024; 5777/1988; 3826/1977); tale che, in applicazione del principio del cumulo di cui al secondo comma dell'art. 10 c.p.c., la somma mensile dell'assegno divorzile – pari a € 150,00 –, oggetto di contesa, moltiplicata per 24 mesi (2 anni) ex art. 13, comma 1, c.p.c., pari a € 3.600, va sommata a quella dovuta a titolo di assegno di mantenimento del figlio - € 300,00 -, moltiplicata anch'essa per 24 mesi ex art. 13, comma 1, c. p. c., pari a € 7.200,00, a cui deve aggiungersi (sempre ex art. 10, comma 2, c. p. c.) l'ulteriore somma oggetto della domanda di restituzione (€ 300,00 a decorrere dal novembre 2022 sino alla data della presente decisione, pari € 10.200,00), essendo il valore complessivo pari, perciò, a € 21.000,00 (scaglione da € 5.201 a € 26.000).
Ciò posto e applicando i parametri di cui alla tabella dei procedimenti contenziosi (qual è senz'altro il presente), nel loro valore minimo - in considerazione della modesta entità della questione dibattuta che ha comportato uno sforzo defensionale non rilevante -, si liquida a titolo di onorario il complessivo importo di € 2.906,00 - di cui € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase istruttoria (viste le richieste avanzate in vie istruttoria da parte appellante, oltre che da parte appellata;
v. art. 4, comma 5, D.M. 55/2014 attualmente vigente) e €
956,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA ove dovuta.
Vale precisare che, ove anche volessero applicarsi officiosamente alla liquidazione delle spese del primo grado gli stessi parametri e criteri di valore suddetti, nonostante la mancata devoluzione della specifica questione con l'atto di appello, in ogni caso, in base ad essi, la determinazione dell'onorario complessivo ammonterebbe (al minimo) a € 2.540,00, somma superiore a quella di € 2.336,00 liquidata dal Tribunale e come tale intangibile, stante il divieto di reformatio in peius.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e succ. mod. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
13
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato il 4 marzo 2024 nei confronti di Parte_1
con l'intervento del P.M.-sede, avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Barcellona P.G. n. 140/2024 del 6 febbraio 2024, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna al rimborso, in favore di controparte, delle spese del presente grado, Parte_1 liquidate in complessivi € 2.906,00 per onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta);
• dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per lo stesso appello, con avvertenza per cui l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Massimo GULLINO)
14
I Sezione Civile
^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 199/2024 R. G., vertente tra nato a [...] il [...], c. f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Messina, via Peculio Frumentario n. 19, presso lo studio dell'avv. Melita
Cafarelli (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato e allegato in calce all'atto di appello,
APPELLANTE contro
nata a [...] P.G. (ME) il 29 dicembre 1967, c. f.: Controparte_1 C.F._2
, elettivamente domiciliata in Messina, via T. Cannizzaro is.276 n. 16 bis (studio avv. S.
[...]
Amico), recapito professionale dell''avv.to (con PEC indicata), che la rappresenta e CP_2 difende per procura su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA
e con l'intervento del
P. M. – sede, in persona del S. Procuratore Generale dr. G. Costa,
_________________
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 140/2024 del Tribunale di Barcellona P. G. emessa il 6 febbraio 2024 in materia di modifica delle condizioni di divorzio.
*********
CONCLUSIONI delle PARTI
1 Per l'appellante: “richiamando integralmente le argomentazioni riportate nell'atto introduttivo, si chiede l'accoglimento integrale di tutte le domande ivi contenute”.
Per l'appellata: “insiste in tutto quanto esposto, dedotto e domandato in atti e verbali di causa, ed in particolare in quanto evidenziato e chiesto con la comparsa di costituzione e risposta datata
23/05/2024 (depositata in pari data e registrata nel fascicolo telematico il 24/05/2024) e con la successiva memoria di replica del 10/06/2024 (depositata e registrata nel fascicolo telematico in pari data)”.
Il S. Procuratore Generale nulla ha opposto.
SVOGLIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato il 4 marzo 2024 ha impugnato davanti a questa Corte, nei Parte_1 confronti di la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Controparte_1
Barcellona Pozzo di Gotto ha rigettato il ricorso da lui proposto volto ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla pronuncia n. 762/2023 del 19 luglio 2023 emessa dallo stesso
Tribunale, in punto di an assegno divorzile e di quantum del mantenimento del figlio , Per_1 condannandolo al rimborso delle spese sostenute da controparte (liquidate come in dispositivo).
L'appellante ha contestato la pronuncia impugnata nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra ed ha ripetuto le domande avanzate in primo grado, ossia la revoca dell'obbligo di corrispondere alla l'assegno di mantenimento, a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di CP_1 divorzio, a partire dal mese di novembre 2022, disponendo, per l'effetto, la restituzione di tutte le somme percepite a detto titolo dal novembre 2022 sino alla definizione del giudizio, nonché la riduzione a € 200,00 (o a quella misura minore accertata in giudizio) dell'assegno corrisposto per il mantenimento del figlio (maggiorenne) tenendo conto dell'importo dell'assegno Persona_2 unico da lui percepito, disponendone anche il versamento diretto sul conto corrente bancario/postale intestato al figlio;
in caso di conferma del relativo importo, ha chiesto comunque la riduzione della somma dovuta, detraendone il 50% di quanto percepito dal ragazzo a titolo di assegno unico.
Ha domandato, infine, la revoca della condanna alle spese di lite o, in subordine, la sua riduzione in proporzione all'attività difensiva espletata.
In via istruttoria, ha chiesto, oltre all'acquisizione dei documenti prodotti in primo grado in allegato alla memoria del 14 gennaio 2024, di effettuare accertamenti fiscali sulla situazione reddituale dell'ex moglie.
Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio e trasmessi gli atti al P.G. – che vi ha apposto il visto –, con comparsa depositata il 23 maggio 2024 si è costituita resistendo all'impugnazione, di cui Controparte_1 ha contestato uno per uno i motivi, e chiedendone il rigetto, ove non dichiarato inammissibile ed
2 opponendosi anche alle richieste istruttorie;
in caso di loro ammissione, ha chiesto l'interrogatorio formale del sui capitoli articolati a pag. 12 della memoria di costituzione. Pt_1
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Dopo un differimento dovuto al carico di ruolo, all'udienza del 2 dicembre 2024, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI della DECISIONE
Va disattesa preliminarmente la richiesta istruttoria di parte appellante, volta ad ottenere l'acquisizione dei documenti depositati in primo grado unitamente alla memoria ex art. 473 bis.17, comma 3, c. p. c. del 14 gennaio 2024, che il primo Giudice ha espressamente dichiarato inammissibili in sentenza, perché tardivi.
Il assume, in proposito, che, trattandosi di ricorso in materia di famiglia avente ad oggetto Pt_1 diritti indisponibili, le preclusioni di cui al primo comma dell'art. 473 bis.17 c.p.c. non potrebbero applicarsi, dovendosi perciò acquisire la documentazione prodotta a supporto delle argomentazioni contenute nell'atto di appello.
L'assunto non è fondato.
In punto di diritto vale ricordare che il D. Lgs. n 149/2022, che ha introdotto il nuovo rito unico del processo di famiglia, qui applicabile ratione temporis, ha previsto, per quanto di specifico interesse, che con il ricorso introduttivo contenga, tra l'altro, “l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intenda valersi e dei documenti che offre in comunicazione” (art. 473 bis.12, comma
1, lett. f, c.p.c.).
Il primo comma dell'art. 473 bis.17 c.p.c., poi, stabilisce che “entro venti giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine l'attore deve depositare la documentazione prevista nell'articolo 473-bis.12, terzo comma”.
L'art. 473 bis.19 c.p.c. puntualizza, quindi, al primo comma, che “le decadenze previste dagli articoli
473 bis.14, 473 bis.16 e 473 bis.17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili”; al secondo comma prevede che: “le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori. Possono altresì proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni,
3 nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori”.
L'art. 473 bis.35, infine, con specifico riferimento al giudizio di appello, recita: “il divieto di nuove domande ed eccezioni e di nuovi mezzi di prova previsto dall'articolo 345 si applica limitatamente alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili”.
Non essendo questa la sede per approfondire le problematiche relative al nuovo rito unico in materia di famiglia, persone e minori introdotto dalla cd. riforma Cartabia (d. lgs. n. 149/2022 e ss. mm. ii.), vale qui semplicemente evidenziare che la legge in parola ha introdotto, anche per tale rito, un rigido sistema di preclusioni assertive e probatorie, analogo a quello previsto per il giudizio ordinario di cognizione, in virtù del quale, quanto al tema di specifico interesse ai fini della presente decisione, la produzione documentale (a prova diretta) da parte dell'attore deve avvenire unitamente al ricorso introduttivo o, al più, nel termine di venti giorni prima della data dell'udienza di prima comparizione;
il tutto a pena di decadenza, salvo, però, che si tratti di domande aventi ad oggetto diritti
“indisponibili”, rispetto alla quali non operano le decadenze di cui ai citati articoli (a mente del primo comma dell'art. 473bis.19 c.p.c.).
In appello, poi, vige il divieto di nuove domande ed eccezioni nuove ed anche di nuovi mezzi di prova, salvo che trattasi di domande aventi ad oggetto diritti indisponibili.
Posto siffatto quadro processuale sinteticamente illustrato, nel caso di specie la documentazione di cui il chiede qui l'acquisizione si riferisce, in particolare, nella prospettazione dello stesso, Pt_1 alla domanda di revoca dell'assegno divorzile, che va fatta rientrare tra quelle aventi ad oggetto diritti disponibili (dato il suo contenuto patrimoniale), come ribadito da ultimo dalla Suprema Corte con sentenza n. 9882/2025 nel seguente passaggio testuale: “inoltre, l'art.473-bis.35 ha introdotto una specifica deroga alle preclusioni prescritte dall'art. 345, terzo comma, c.p.c. per nuove prove e nuove documenti, come riscritto dalla legge n. 134/2012: la relativa produzione o articolazione è sempre consentita, anche nel secondo grado di giudizio, quando questo ha per oggetto domande relative a diritti indisponibili, rimanendo operanti, di contro, le preclusioni istruttorie di cui al terzo comma dell'art. 345 c.p.c. per l'appello che riguardi domande aventi ad oggetto diritti disponibili (diritti patrimoniali), con riferimento al quale, a parte il giuramento decisorio, le nuove prove e i nuovi documenti sono proponibili in grado di appello solo se la parte dimostri di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile (…)” (si veda sul punto anche Cass. civ. n. 11795/2021 che, nel vigore delle norme antecedenti alla riforma Cartabia, con specifico riferimento alle statuizioni che regolano gli aspetti economico-patrimoniali tra coniugi, ha affermato che essi incidono nell'area dei diritti a cd. disponibilità attenuata e soggiacciono alle regole processuali ordinarie, con il
4 corollario del limite invalicabile della domanda, in quanto presuppongono l'iniziativa della parte interessata e l'indicazione, a pena di inammissibilità, del "petitum" richiesto al giudice, seppure non abbia trascurato di evidenziare anche che, quanto all'assegno divorzile, potrebbe configurarsi come diritto indisponibile solo quello relativo alla parte del contributo economico connotata da finalità assistenziale).
Pure nella discussione ancora aperta tra i giuristi se possa o meno rientrare nell'ambito dei diritti indisponibili la materia dell'assegno divorzile, limitatamente però alla sua componente assistenziale
(oltre che la materia del mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente), l'opinione che attualmente prevale è nel senso di circoscrivere i diritti economico-patrimoniali dei coniugi nell'ambito della categoria dei diritti disponibili e, in questa prospettiva, immune da censure si appalesa la decisione di prime cure che ha ritenuto inammissibile, siccome tardiva, la produzione documentale allegata dal alla memoria depositata il 14 gennaio 2024, ossia due giorni Pt_1 prima dell'udienza di comparizione fissata per il 16 gennaio 2024, quando già era maturata la decadenza prevista dal primo comma del citato artt. 473 bis.17 c.p.c..
Ne discende che tale documentazione (tardivamente prodotta in primo grado) non può ritenersi ammissibile ed utilizzabile nel presente, ostandovi il disposto dell'art. 473 bis.35 c.p.c. sopra richiamato, dovendosi all'uopo ribadire che, contrariamente a quanto sostenuto dal Pt_1 nell'atto di appello, non si è in presenza di diritti indisponibili solo perché si tratta di ricorso in materia di famiglia, rilevando sul punto che le domande promosse e l'oggetto della attuale disputa concernono la revoca dell'assegno divorzile e la riduzione dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Non va trascurato che, in ogni caso, anche a volere diversamente opinare, ammettendosi la produzione documentale di che trattasi – costituita essenzialmente dalla richiesta di informazioni al Comune di
DÌ MI del 20 luglio 2023, dal relativo riscontro dell'Ente con nota del 5 settembre 2023 e del
24 ottobre 2023, dal Decreto Dirigenziale dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei
Servizi e delle Attività Formative del 3 ottobre 2022 e da atti relativi al giudizio di separazione, a quello di divorzio e dal certificato di residenza anagrafica del -, da essa non si Pt_1 ricaverebbero elementi idonei a fare ritenere fondate le ragioni dell'appello secondo quanto si specificherà appresso.
Venendo al merito, col primo motivo di appello censura la sentenza impugnata Parte_1 per non avere considerato come sopravvenuta e modificativa della preesistente situazione la circostanza che la ha rinunciato volontariamente al lavoro presso il Comune di DÌ CP_1
5 MI, perdendo così una fonte di reddito certa che le avrebbe garantito prospettive economiche migliori in vista della successiva stabilizzazione dei lavoratori A.S.U. con la sottoscrizione di un contratto a tempo indeterminato;
ed infatti, in data 26 gennaio 2023, sarebbe stato anche deliberato dalla Commissione Regionale competente l'aumento del sussidio per i lavoratori A.S.U. da € 600,00
a € 1.200.
Evidenzia che, come già allegato in sede di ricorso introduttivo, solo dopo la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio – datata 18 luglio 2023 – egli, con istanza del 20 luglio 2023, aveva chiesto al Comune di DÌ MI di avere informazioni sulla situazione lavorativa dell'ex moglie, ottenendo risposta dall'Ente con nota scritta del 24 ottobre 2023, dalla quale aveva appreso che la aveva fatto richiesta, il 5 agosto 2022, di adesione al piano di fuoriuscita CP_1 dal bacino A.S.U., non avendo più, perciò, alcun rapporto lavorativo col Comune di DÌ MI;
quest'ultimi aveva, infatti, accolto la sua domanda, a partire dal 1° novembre 2022, con conseguente liquidazione in suo favore di una somma annua pari a € 7.287,00 dal 2022 al 2026, per un totale lordo di € 36.435,00.
Osserva che, contrariamente a quanto statuito in sentenza, la cessazione dell'attività lavorativa della alle dipendenze del Comune anzidetto avrebbe costituito un elemento di assoluta novità CP_1 rispetto al momento della pronuncia del divorzio, considerato che la donna, pur essendosi dimessa nel luglio 2022, avrebbe taciuto tale circostanza in sede di costituzione nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio (avvenuta nell'ottobre 2022), sia nella fase presidenziale, sia nella fase successiva di trattazione e di decisione della domanda.
La conoscenza di tale fatto si è avuta da parte del ricorrente solo dopo la pronuncia del divorzio e, pertanto, a suo dire, non potrebbe che essere considerato come evento sopravenuto modificativo della situazione esistente al momento della relativa sentenza, laddove, invece, il primo Giudice avrebbe trascurato questo dato, ignorando gli elementi dal ricorrente addotti a sostegno dello stesso.
Sotto altro profilo, precisa che la sarebbe perfettamente in grado di procurarsi i mezzi di CP_1 sostentamento tanto da svolgere attività lavorativa come insegnante alle dipendenze del
[...]
, avendo anche ricevuto di recente un'eredità (come da lei stessa riconosciuto nella Controparte_3 comparsa di costituzione di primo grado), oltre ad incassare € 600,00 mensili per il piano di fuoriuscita dal bacino A.S.U..
Richiama al riguardo i principi stabiliti in materia di assegno divorzile dalla Suprema Corte ed osserva che l'ex moglie non avrebbe avuto diritto, sin dall'inizio, all'assegno divorzile, avente funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, possedendo ella mezzi adeguati al proprio sostentamento, con la conseguenza che dovrebbe essere statuito l'obbligo, in capo a lei, di restituire
6 quanto indebitamente percepito a detto titolo, a partire dal novembre 2022 (come da giurisprudenza di legittimità richiamata alle pagg. 10 e 11 dell'atto di appello).
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
In punto di diritto vale richiamare la disposizione di cui all'art. 473 bis.29 c.p.c. che, per quanto qui di specifico interesse, stabilisce che i provvedimenti giudiziari in materia di contributi economici possono essere in ogni tempo modificati, su richiesta di parte, “qualora sopravvengano giustificati motivi”.
Essa ricalca nella sostanza, seppure con una norma di portata più generale, quanto già previsto, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di suo scioglimento, dall'art. 9, comma 1, della legge 898/1970 (e ss.mm.ii.) – ora abrogato -, che testualmente recita(va): “qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6”.
Secondo l'interpretazione invalsa nella giurisprudenza di legittimità nel vigore della norma da ultimo detta, ribadita anche di recente dal Giudice nomofilattico e valevole certamente anche a seguito della novella di cui al d. lgs. 149/2022, le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata “rebus sic stantibus”, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici (o all'affidamento dei figli) in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane viceversa esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (tra le tante si vedano
Cass. civ. nn. 5857/2025; 1482/2025; 6639/2023; 18528/2020; 2953/2017; 17320/2005;
21049/2004).
Ha affermato ripetutamente nel tempo, sino ad oggi, la Suprema Corte che la definitività dei provvedimenti adottati in sede di divorzio va intesa come presenza di un giudicato rebus sic stantibus, per cui il giudice, adito per la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso.
La revisione dell'assegno divorzile richiede, invero, la presenza di “giustificati motivi” e, prima ancora, impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali.
7 In presenza di sopravvenienze, è indispensabile, peraltro, accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi. La valutazione delle condizioni economiche delle parti deve essere collegata causalmente agli altri indicatori previsti dall'art. 5, comma 6, l. 898 del 1970, al fine di accertare se l'eventuale disparità esistente all'atto dello scioglimento del matrimonio sia stata determinata da scelte condivise di conduzione della vita familiare, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di uno dei coniugi, tenuto conto della durata del matrimonio e delle rispettive ed effettive potenzialità professionali e reddituali. Tale principio trova conferma nella riforma introdotta dal d.lgs.
n. 149 del 2022 che, all'art. 473-bis.29 c.p.c., stabilisce che qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici (così, da ultimo, si veda anche Cass. civ. n. 15387/2025).
In virtù di tale regola essenziale, la Suprema Corte ha chiarito che l'attribuzione in favore di un ex coniuge dell'assegno divorzile non può essere rimessa in discussione in altro processo sulla base di fatti anteriori all'emissione della sentenza, ancorché ignorati da una parte, se non attraverso il rimedio della revocazione, nei casi eccezionali e tassativi di cui all'art. 395 c.p.c..
Se ne ricava, in definitiva, che è ius receptum, per consolidato e univoco insegnamento del Giudice nomofilattico che nel giudizio di revisione delle condizioni di divorzio – qual è il presente - la cognizione del giudice adito è strutturalmente limitata alla valutazione dell'incidenza dei fatti nuovi sopravvenuti sul precedente assetto stabilito dalla sentenza tra gli ex coniugi e non può estendersi all'accertamento ex novo della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, né tanto meno possono prendersi in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso che le parti non hanno addotto nel giudizio di divorzio, indipendentemente dalla conoscenza (o meno) che una di esse ne abbia avuto.
Indispensabile è, dunque, nel giudizio di revisione, il rigoroso positivo accertamento di un effettivo mutamento sopravvenuto delle condizioni economiche delle parti, quale presupposto dell'accoglimento della domanda, cui segue la valutazione della fondatezza della stessa;
i fatti pregressi, ancorché ignorati da una parte, non possono farsi valere in sede di revisione, ma semmai attraverso il rimedio della revocazione (nei casi eccezionali e tassativi di cui all'art. 395 c.p.c.).
Ciò posto in diritto, va da sé che la circostanza, già in buona parte dedotta e documentata in primo grado, secondo la quale non ha stipulato alcun contratto col Comune di DÌ Controparte_1
MI, così come quella relativa alla sua fuoriuscita dal bacino A.S.U. dell'Ente a partire dal 1° novembre 2022, a seguito di sua rinuncia, indipendentemente dal fatto che di essa il possa Pt_1 avere avuto contezza, a suo dire, solo dopo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (per avere preso informazioni all'indomani di tale sentenza) e dal fatto che nel giudizio
8 di divorzio non sia stata addotta, non può avere alcuna rilevanza nel presente giudizio di revisione perché cronologicamente anteriore alla decisione emessa a definizione dello stesso, secondo quanto si è illustrato più diffusamente sopra in punto di diritto.
Senza tacere che, come anche sottolineato dal primo Giudice, la situazione lavorativa della era già pacifica e conosciuta dal non solo al momento della domanda CP_1 Pt_1
(congiunta) di cessazione degli effetti civili del matrimonio (7 luglio 2023), ma addirittura all'epoca della domanda di separazione giudiziale (ottobre 2022), dato che nel ricorso introduttivo della causa di separazione il aveva rappresentato che la moglie dal 2019 aveva iniziato a svolgere Pt_1 attività lavorativa come insegnante di scuola primaria, assunta con contratto a tempo determinato con incarichi annuali sino al 30 giugno 2023, e che, nei periodi di cessazione di ogni incarico annuale, aveva continuava a svolgere lavori socialmente utili presso il Comune di DÌ MI, attività iniziata nel 1987, percependo una paga di € 600,00 mensili.
Il , dunque, essendo a conoscenza di tale situazione di (doppio) impiego della moglie già Pt_1 all'epoca della separazione, agevolmente avrebbe potuto sapere, se del caso tramite apposita informazione richiesta tempestivamente, che, all'epoca della presentazione della domanda di cessazione degli effetti civili (luglio 2023), la moglie aveva cessato da parecchi mesi (novembre
2022), per sua rinuncia volontaria, di svolgere l'attività socialmente utile presso il Comune di DÌ
MI (continuando, invece, nel lavoro di insegnante scolastica).
Tutte le argomentazioni dell'atto di appello (sopra riportate) circa la maggiore probabilità della di essere assunta o stabilizzata con un contratto a tempo indeterminato presso il Comune CP_1 di DÌ MI, qualora non avesse rinunciato all'attività lavorativa precaria ivi svolta dal 1987, precludendosi così la possibilità di avere una fonte di reddito certa con prospettive economiche migliori (stante la prevedibile stabilizzazione dei lavoratori A. S. U., poi avvenuta), così come quella relativa al percepimento di una notevole somma mensile, da parte di lei, a partire dal novembre 2022 sino al 2026 a titolo di liquidazione (per un totale lordo di € 36.435), a seguito della predetta rinuncia, sono assolutamente prive rilevanza ai fini del presente giudizio in quanto concernono situazioni pregresse, già da tempo esistenti, nella loro oggettività, al momento dell'introduzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, poi, della relativa pronuncia del Tribunale, non valendo in senso contrario la circostanza, meramente soggettiva e occasionale, che il ne Pt_1 avrebbe preso conoscenza, a suo dire, solo dopo la suddetta pronuncia.
È appena il caso di notare, da ultimo, che, per le stesse ragioni in diritto sopra illustrate, non sono ammissibili in questa sede le doglianze riguardanti la non spettanza dell'assegno divorzile alla sin dall'origine, essendo pacifico – va ribadito - che nel giudizio di revisione delle CP_1 condizioni di divorzio, qual è il presente, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma
9 valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se ed in che misura le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (tra le molte, da ultimo, Cass. civ. nn. 12816/2025; 2545/2025;
14176/2024).
Ne discende il rigetto del primo motivo di appello.
Col secondo motivo si duole che nella sentenza impugnata non sia stato fatto Parte_1 alcun riferimento alla chiesta riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne basata sulla circostanza che il ragazzo percepisce l'assegno unico.
Evidenzia che il figlio avrebbe interrotto gli studi per sua scelta, non conseguendo il diploma di maturità, e non svolgerebbe alcuna attività lavorativa: deduce che, sebbene tale circostanza, non legittimi la revoca dell'assegno di mantenimento, tuttavia ne postula una riduzione dell'ammontare.
Aggiunge, inoltre, che l'importo concordato in sede di divorzio sarebbe sproporzionato rispetto alle proprie capacità economiche tenuto conto delle ulteriori spese che egli deve sostenere per il mantenimento del nuovo nucleo familiare, richiamando, in proposito, alcune pronunce giurisprudenziali della Suprema Corte.
Proporzionato sarebbe, a suo dire, il minore ammontare di € 200,00 mensili.
Evidenzia, infine, che il figlio, in quanto maggiore di età, percepisce direttamente e per intero l'assegno unico che, di regola, in caso di separazione o divorzio, è ripartito tra i genitori in parti uguali: di ciò, a suo dire, si deve tenere conto ai fini della determinazione del mantenimento, tale che, ove anche si volesse confermare l'importo mensile di € 300,00, dovrebbe detrarsi da esso il 50% da lui percepito a titolo di assegno unico.
Il motivo non merita accoglimento.
La circostanza per cui il figlio (maggiorenne) avrebbe abbandonato la scuola, oltre al fatto Per_1 di essere preesistente rispetto alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è comunque superata dalla certificazione del 28 novembre 2023, prodotta in atti in primo grado dalla
, che attesta che il ragazzo nell'anno scolastico 2023/2024 si è iscritto alla quinta classe CP_1 dell'istituto scolastico “E. Fermi” di Barcellona P. G., nonché dalla documentazione relativa alla domanda da lui avanzata per sostenere quale esterno l'esame di maturità, fermo restando che, in sé,
10 l'abbandono della frequenza scolastica non varrebbe a negare il diritto al mantenimento da parte dei genitori per un figlio diciannovenne, né inciderebbe sul quantum debeatur.
In merito alla capacità economica dell'onerato è appena il caso di notare che il nuovo nucleo familiare al cui mantenimento il deve provvedere preesiste, stando agli atti, allo stesso procedimento Pt_1 di divorzio, essendo stata documentata la nascita della figlia in data 1° dicembre 2022; Per_3 cosicché valgono rispetto a questa circostanza le considerazioni sopra ampiamente esplicate circa la sua irrilevanza nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, difettando in radice il requisito della “sopravvenienza”.
Quanto poi all'assegno unico percepito dal figlio (maggiorenne) , evidenzia la Corte che Per_1 trattasi di un argomento irrilevante ai fini della presente decisione dato che emerge dagli atti che esso era già percepito dal ragazzo al momento in cui è stato riconosciuto l'importo dovuto a titolo di mantenimento dello stesso e, pertanto, non si può parimenti considerare come fatto “sopravvenuto” giustificativo della chiesta modifica.
A ciò aggiungasi che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'assegno familiare (oggi assegno unico) non può entrare a far parte del computo di base su cui calcolare il concorso dei genitori al mantenimento dei figli, a meno che gli accordi tra le parti o le statuizioni del giudice abbiano espressamente tenuto conto del relativo ammontare nella determinazione del quantum dovuto dal non affidatario, restando nella facoltà del giudice e nella disponibilità delle parti la scelta di ricomprenderlo o meno al fine di stabilire eque modalità di contributo al mantenimento (così Cass. civ. n. 12012/2019).
Condizione questa non verificatasi nel caso in esame, né allegata dal , non risultando che Pt_1 le parti, nel determinare l'importo del contributo mensile dovuto da quest'ultimo per il mantenimento del figlio , abbiano tenuto in considerazione l'assegno unico da lui percepito. Per_1
Ne discende il rigetto anche del secondo motivo di appello.
Sulla domanda, qui reiterata, di versamento diretto dell'assegno al figlio, al di là del fatto che non è stato articolato alcun motivo di appello avverso la decisione di diniego pronunciata dal Tribunale, occorre comunque ribadirne qui l'assoluta correttezza, posto che l'assegno di mantenimento può essere versato direttamente al figlio maggiorenne soltanto nell'ipotesi di sua esplicita domanda (v.
Cass. civ. nn. 4419/2024; 34100/2021; 27308/2022; 25300/2013), mancante nella specie.
L'ultimo motivo di appello riguarda il capo relativo alle spese: il si duole che il Tribunale Pt_1 non ne abbia disposto la compensazione ai sensi del comma 2 dell'art. 92 c.p.c. come avrebbe dovuto,
a suo dire, stante l'assoluta novità della questione trattata e considerato che, al fine di ottenere la
11 revoca dell'assegno in favore dell'ex moglie, egli non avrebbe potuto che azionare il presente giudizio, dovendosene escludere perciò la temerarietà.
In subordine, lamenta l'eccessività della somma liquidata rispetto ai parametri ministeriali, anche considerato che non si è svolta attività istruttoria;
sostiene che la materia potrebbe essere inquadrata nel valore indeterminabile – complessità bassa e chiede una riduzione della somma liquidata ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 147/2022, alla luce della condotta ingannevole a suo dire tenuta dalla
. CP_1
Il motivo non merita accoglimento avendo il primo Giudice fatto corretta applicazione della regola della soccombenza ex art. 91, comma 1, c. p. c., stante il totale rigetto del ricorso del , e Pt_1 non sussistendo affatto il requisito dell'“assoluta novità della questione trattata” ex art. 92, comma 2,
c. p. c., come invece vorrebbe l'appellante, essendo evidente che l'oggetto della contesa, riguardante la modifica delle condizioni economiche fissate nella sentenza di divorzio, non presenta alcun elemento di “assoluta novità” ai sensi del secondo comma dell'art. 92 c.p.c..
Tale requisito consiste, infatti, nel dover affrontare, ad esempio, un interrogativo in diritto per il quale mancano precedenti interpretativi di riferimento oppure che la vicenda di fatto sia nuova e non riconducibile ad alcuna casistica, né a schemi prefissati (v. da ultimo Cass. civ. n. 13294/2025); condizioni non affatto sussistenti, all'evidenza, nel caso in esame.
Né l'assenza di temerarietà della lite potrebbe condurre alla compensazione delle spese, non essendo ciò previsto da alcuna disposizione normativa.
Il primo Giudice, d'altra parte, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, ha espressamente spiegato in sentenza che la regolamentazione delle spese di lite si è basata sulla regola della soccombenza (testualmente, a pag. 5 della sentenza, si legge: “le spese seguono la soccombenza”).
Sul quantum si evidenzia che, la somma liquidata dal primo Giudice, pari a € 2.336,00, corrisponde al parametro medio delle cause di volontaria giurisdizione di valore indeterminabile/complessità bassa, non evincendosi perciò, rispetto alla contestazione prospettata, alcun elemento di erroneità, nemmeno sotto il profilo della fase istruttoria (non contemplata, invero, in tale parametro di liquidazione), fermo restando che essa, comunque, non è mancata nella specie, ma anzi è da ritenere esistente stante la produzione documentale effettuata da entrambe le parti e considerate le richieste di prova dalle stesse articolate (arg. ex art 4, comma 5, del D.M. 55/2014 nel testo attualmente vigente).
La richiesta di riduzione dell'importo liquidato ai sensi dell'art. 4 del citato D.M. per la condotta
“ingannevole” di controparte è da disattendere del tutto, non essendo in concreto emerso in giudizio alcun comportamento della così qualificabile. CP_1
12 Ne discende il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante, in quanto totalmente soccombente, al rimborso delle spese del presente grado, che si liquidano, in base al disputatum, tenuto conto del valore della controversia da individuare ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c., essendo venuti in discussione in questa sede solamente diritti di carattere economico (si vedano analogamente Cass. civ. nn. 14365/2024; 5777/1988; 3826/1977); tale che, in applicazione del principio del cumulo di cui al secondo comma dell'art. 10 c.p.c., la somma mensile dell'assegno divorzile – pari a € 150,00 –, oggetto di contesa, moltiplicata per 24 mesi (2 anni) ex art. 13, comma 1, c.p.c., pari a € 3.600, va sommata a quella dovuta a titolo di assegno di mantenimento del figlio - € 300,00 -, moltiplicata anch'essa per 24 mesi ex art. 13, comma 1, c. p. c., pari a € 7.200,00, a cui deve aggiungersi (sempre ex art. 10, comma 2, c. p. c.) l'ulteriore somma oggetto della domanda di restituzione (€ 300,00 a decorrere dal novembre 2022 sino alla data della presente decisione, pari € 10.200,00), essendo il valore complessivo pari, perciò, a € 21.000,00 (scaglione da € 5.201 a € 26.000).
Ciò posto e applicando i parametri di cui alla tabella dei procedimenti contenziosi (qual è senz'altro il presente), nel loro valore minimo - in considerazione della modesta entità della questione dibattuta che ha comportato uno sforzo defensionale non rilevante -, si liquida a titolo di onorario il complessivo importo di € 2.906,00 - di cui € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase istruttoria (viste le richieste avanzate in vie istruttoria da parte appellante, oltre che da parte appellata;
v. art. 4, comma 5, D.M. 55/2014 attualmente vigente) e €
956,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA ove dovuta.
Vale precisare che, ove anche volessero applicarsi officiosamente alla liquidazione delle spese del primo grado gli stessi parametri e criteri di valore suddetti, nonostante la mancata devoluzione della specifica questione con l'atto di appello, in ogni caso, in base ad essi, la determinazione dell'onorario complessivo ammonterebbe (al minimo) a € 2.540,00, somma superiore a quella di € 2.336,00 liquidata dal Tribunale e come tale intangibile, stante il divieto di reformatio in peius.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e succ. mod. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
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P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato il 4 marzo 2024 nei confronti di Parte_1
con l'intervento del P.M.-sede, avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Barcellona P.G. n. 140/2024 del 6 febbraio 2024, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna al rimborso, in favore di controparte, delle spese del presente grado, Parte_1 liquidate in complessivi € 2.906,00 per onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta);
• dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per lo stesso appello, con avvertenza per cui l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Massimo GULLINO)
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