Articolo 4 della Legge 25 marzo 1985, n. 106
Articolo 3
Versione
16 aprile 1985
Art. 4.
Per l'inosservanza delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 2 in materia di accertamento della idoneita' psico-fisica e dell'attivita' preparatoria per l'uso degli apparecchi di cui all'articolo 1, primo comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 50.000 a lire 500.000.
Se l'inosservanza concerne disposizioni in materia di circolazione aerea si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500.000 a lire 2 milioni.
Se l'inosservanza concerne disposizioni in materia di assicurazione per danni a terzi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 200.000 a lire 800.000.
Per la irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 . L'ufficio periferico del Ministero dei trasporti di cui all'articolo 17 della predetta legge e' la direzione di circoscrizione aeroportuale.

Nota all'art. 4, ultimo comma:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 , contenente modifiche al sistema penale, disciplina nel capo I le sanzioni amministrative.
In particolare la sezione I di detto capo (articoli 1-12) contiene i principi generali, mentre la sezione II (articoli 13-31) disciplina l'applicazione delle stesse sanzioni.
L'art. 17 di detta legge si riferisce all'ufficio al quale deve essere presentato 11 rapporto sulla violazione amministrativa.
Entrata in vigore il 16 aprile 1985
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