Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 4313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4313 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
29.04.2025, disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R. G. n. 2411/2024, avente ad oggetto: maggiorazione lavoro straordinario festivo infrasettimanale
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Alfonso Leperino e Ugo Odierna ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in
Napoli alla via Fiorentini n. 61;
RICORRENTE
CONTRO
(P.IVA: , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. Luigia Mandes ed Isabella Selvaggi, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Comunale Del Principe 13/A;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: previo accertamento del diritto alla percezione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo svolto nei periodi indicati in ricorso, condannare l' CP_2
al pagamento della complessiva somma di € 1.332,80 o di quella ritenuta in giustizia, il tutto
[...] oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo, come da conteggi in atti;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
1
nel merito, rigettare il ricorso con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 01.02.2024, deduceva di essere Parte_1 dipendente, con profilo di “collaboratore professionale sanitario – infermiere professionale”, della Cont
distretto 50, rientrante tra il personale turnista, come da buste paga in atti. Parte_2
Lamentava che, pur avendo prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali analiticamente indicati in ricorso, non aveva percepito la maggiorazione economica prevista dall'art. 9 del CCNL 20 settembre 2001 (successivamente art. 29, co. 6, CCNL 2016-2018), né aveva goduto dei giorni di riposo compensativo.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, l' chiedendo, previo accertamento del diritto alla percezione delle Controparte_2 maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo svolto dal 01.11.2017 al 01.11.2022, la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di € 1.332,80, come da conteggi in atti, o di quella ritenuta in giustizia, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
ed, in subordine, al pagamento della predetta somma a titolo di indennità sostitutiva e/o di risarcimento del danno.
Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, la si costituiva tempestivamente Controparte_2 in giudizio eccependo, preliminarmente, la nullità della domanda e la parziale prescrizione per il periodo antecedente il quinquennio dalla notifica del ricorso avvenuta in data 28.03.2024.
Nel merito, evidenziava la correttezza della retribuzione corrisposta per il lavoro svolto nei giorni festivi infrasettimanali, sostenendo la non cumulabilità del compenso richiesto (ex art. 9 CCNL
2001) con la indennità di turno regolarmente corrisposte ai dipendenti turnisti, come da previsione dell'art. 44 co. 12, CCNL 1.9.1995 (così come rideterminata dall'art. 25, comma 2, del CCNL del
19.4.2004).
Aggiungeva che il ricorrente aveva goduto dei riposi compensativi oggetto dell'odierno giudizio, atteso che l'articolazione dell'orario di lavoro prevedeva lo svolgimento dell'attività lavorativa per cinque giorni alla settimana con due giorni di riposo (smonto e riposo).
Eccepiva l'effettiva attività lavorativa prestata in giornata festiva infrasettimanale del ricorrente, al di fuori dei turni di lavoro prestabiliti e/o in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro.
In ogni caso, contestava i conteggi prodotti, evidenziando l'avvenuto pagamento dello straordinario riferiti ai giorni 01.11.2017, 08.12.2017 e 01.01.2018.
Acquisita la documentazione prodotta, concesso termine per il deposito di note conclusionali,
l'udienza del 29.04.2025, veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
Lette le note, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2 2. Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di nullità del ricorso per genericità sollevata dalla convenuta.
Ai sensi dell'art. 414 c.p.c. n. 4, nel ricorso introduttivo del giudizio devono essere indicati gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda, la cui mancata specificazione comporta la nullità del ricorso, da ritenersi sanabile ex art. 164 c.p.c., comma 5°, c.p.c.
Corollario di tali principi è che la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda comprova l'avvenuta sanatoria della nullità, dovendosi ritenere raggiunto lo scopo ex art. 156, comma 2°, c.p.c.
Applicando tale principio, nella fattispecie va esclusa la nullità del ricorso, in quanto contiene tutti gli elementi necessari per superare il vaglio di ammissibilità, essendo stata posta la convenuta in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese.
In particolare, dalla lettura dello stesso emergono il periodo e le modalità orarie di svolgimento dell'attività lavorativa, le mansioni svolte, la somma complessiva pretesa dal ricorrente ed i titoli posti a fondamento della domanda.
3. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Considerata la forte oscillazione giurisprudenziale registratesi sulla questione, ritiene il giudicante di conformarsi all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
1505/2021 (condiviso nelle sentenze emesse da questa sezione del Tribunale, nonché nelle recenti sentenze emesse dalla Corte di Napoli, allegati in atti), la cui motivazione si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Come detto, parte ricorrente fonda la pretesa azionata sulla previsione contrattuale dell'art. 9 del CCNL del 20.9.2001, così come sostituita dagli artt. 29, co. 6, e 31 co.7-8, del C.C.N.L 2016-
2018, in ordine al compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali.
Questo giudicante ritiene di condividere la prospettazione attorea, essendo infondate le difese della resistente.
Occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la legge n. 260/1949 (poi modificata dalla legge n. 90/1954), con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo” ( art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla legge n. 520/1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il “diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita», o, in alternativa, a ricevere il «pagamento doppio della giornata festiva”.
3 In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che, agli artt. 18-19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto), ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni pari all'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma
12, secondo cui: “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire
30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta
a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore”.
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale, nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è “pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo”.
Infine, con il CCNL 20.9.2001 (integrativo del CCNL 7.4.1999), le parti collettive hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario, stabilendo, all'art. 9, che: «Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
A seguito di tale integrazione, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29 comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, lasciando immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui: “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto,
4 con un minimo di 2 ore”);
Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale di riferimento, la tesi sostenuta dall'azienda resistente (fatta propria anche dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 403/2021, pronunciata precedentemente alla ordinanza Cass. n. 1505/2021 citata), secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, a parere di questo giudicante non è rispettosa dei canoni di interpretazione ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.
Va aggiunto, poi, che la clausola contrattuale della quale il ricorrente invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda
“particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che aumenta allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
La convenuta sostiene di avere fatto fruire al ricorrente molteplici riposi compensativi di cui una parte idonea ad avere carattere parzialmente satisfattorio delle pretese fatta valere.
In realtà, si tratta di normali riposi legati all'articolazione dei turni di lavoro.
Del resto, il ricorrente ha negato di avere optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla maggiorazione prevista dall'art.29, 6° comma, del CCNL di categoria 2016 -2018 (già Cont art. 9) e l' on ha, a sua volta, provato che egli abbia avanzato la relativa istanza Cont Inoltre, non è ragionevole ipotizzare che la pur avendo formalmente negato l'applicabilità dell'art.29, 6° comma, cit. al personale turnista sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia spontaneamente dato corso alla sua esecuzione riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta del dipendente turnista.
Al contrario, l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e sola in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto di quest'ultimi a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
5 La disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, dunque, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
A diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il
24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (art. 49 d.lgs.
n. 165/2001), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015).
Del resto, qualora le parti collettive avessero voluto escludere i turnisti dall'applicazione della disciplina generale del rapporto, avrebbero dovuto manifestare in modo chiaro detta volontà. Al contrario, l'interpretazione data al CCNL dalla resistente finisce per penalizzare gli operatori sanitari turnisti che, prestando servizio anche nei giorni festivi infrasettimanali, sono costretti a svolgere un orario di lavoro superiore rispetto a quello imposto in via generale agli altri dipendenti.
Al contrario, l'interpretazione data al CCNL dalla resistente finisce per penalizzare gli operatori sanitari turnisti che, prestando servizio anche nei giorni festivi infrasettimanali, sono costretti a svolgere un orario di lavoro superiore rispetto a quello imposto in via generale agli altri dipendenti.
In conclusione, valorizzando un'interpretazione delle clausole contrattuali in rilievo coerente con il tenore letterale delle stesse, non può essere attribuito all'art. 44 del CCNL 1.9.1995 un carattere onnicomprensivo in quanto non può essere ricondotto alla volontà dalle parti collettive.
Alla luce di quanto detto, l' va condannata al pagamento delle differenze Controparte_2 retributive maturate dal ricorrente a titolo di maggiorazione per straordinario, ai sensi degli artt. 9 e
34, co. 7-8, del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, come sostituiti dagli artt.
29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L 2016-2018.
4. Va, in ultima analisi, rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'azienda sanitaria.
Ciò in quanto, dalla documentazione in atti, risulta provata l'avvenuta notifica dell'atto interruttivo dei termini di prescrizione del 30.11.2021 (cfr. messa in mora allegato 4 al ricorso), precedente a quella del ricorso, con cui veniva richiesto il pagamento delle differenze retributive a partire dal gennaio 2016.
Di conseguenza, in ordine alla quantificazione dei crediti, vanno condivisi i conteggi prodotti in ricorso, ciò in quanto risultano congruamente calcolati per il periodo dal 01.11.2017 a 01.11.2022; ragion per cui, sono pienamente utilizzabili ai fini dell'individuazione del quantum debeatur, anche considerando la generica contestazione fatta dalla resistente, in quanto dalla documentazione allegata non si evince specificamente il pagamento effettuato.
6 Alla stregua delle suesposte considerazioni, in accoglimento del ricorso, la CP_2
va condannata al pagamento di € 1.332,80 per il periodo dal 1.11.2017 al 01.11.2022, il tutto
[...] oltre interessi legali dalla maturazione delle singole voci del credito al soddisfo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022; liquidazione effettuata in misura minima, tenuto conto della serialità della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta, con attribuzione in favore degli avv.ti Ugo Odierna ed Alfonso Leperino.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• in accoglimento del ricorso, condanna la , in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., al pagamento di € 1.332,80 in favore di , oltre interessi legali dalla data Parte_1 di maturazione delle singole scadenze al saldo;
• condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese Controparte_3 di lite, che liquida in € 1.030,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, nonché C.U. versato, con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 29.5.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Gambardella
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