Cass. pen., sez. V, sentenza 05/01/2026, n. 188
CASS
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Vizio di motivazione

    Il ricorso è inammissibile perché proposto dopo un concordato sui motivi di appello, che comporta la rinuncia a far valere doglianze diverse da quelle relative alla validità del concordato stesso.

  • Inammissibile
    Contestazione del ruolo di esattore

    Le deduzioni sono inammissibili perché vertono sul fatto e mirano a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità.

  • Inammissibile
    Contestazione della partecipazione al summit del 21 agosto 2019

    Le deduzioni sono inammissibili perché vertono sul fatto e mirano a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità.

  • Inammissibile
    Contestazione del ruolo di trasportatore di armi

    Le deduzioni sono inammissibili perché vertono sul fatto e mirano a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità.

  • Inammissibile
    Valutazione della partecipazione al reato associativo

    Le deduzioni sono inammissibili perché generiche e assertive, senza indicare doglianze o dichiarazioni decisive trascurate.

  • Inammissibile
    Interpretazione delle conversazioni intercettate

    Le deduzioni sono inammissibili perché generiche e assertive, senza indicare doglianze o dichiarazioni decisive trascurate.

  • Inammissibile
    Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche

    Le deduzioni sono inammissibili perché il giudizio di fatto sulle attenuanti generiche è insindacabile in sede di legittimità, purché motivato in modo non contraddittorio.

  • Rigettato
    Partecipazione a un incontro del 21 agosto 2019

    La sentenza ha basato il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, riscontrate da attività di polizia giudiziaria e immagini di videosorveglianza, evidenziando la valenza strategica dell'incontro.

  • Rigettato
    Responsabilità per detenzione e porto illegale di armi

    La Corte di appello ha motivato con riferimento al reato in materia di armi, evidenziando il coinvolgimento del ricorrente basato su dichiarazioni del collaboratore, intercettazioni e riprese video.

  • Inammissibile
    Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche

    Il giudizio di fatto sulle attenuanti generiche è insindacabile in sede di legittimità, purché motivato in modo non contraddittorio e dia conto degli elementi rilevanti.

  • Rigettato
    Trattamento sanzionatorio sproporzionato

    La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la doglianza è inammissibile se non mira a una nuova valutazione della congruità o se la determinazione non è frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico.

  • Rigettato
    Disparità di trattamento rispetto al 'correo'

    La censura è generica e l'inammissibilità delle questioni relative alla disparità di pena è ribadita, salvo asserzioni irragionevoli o paradossali.

  • Rigettato
    Omessa motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche

    La deduzione è priva di specificità e la risposta emerge dalla struttura complessiva della sentenza che fornisce ampie argomentazioni sulla gravità del fatto e sulla pericolosità dell'imputato.

  • Rigettato
    Intraneeità al sodalizio mafioso

    La Corte di appello ha posto in rilievo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia sul coinvolgimento del ZA, la sua messa a disposizione e la partecipazione a reati-fine, considerando la presenza all'agguato solo a completamento del quadro.

  • Rigettato
    Responsabilità per detenzione e porto di armi

    La deduzione è priva di specificità e la Corte di appello ha reso motivazione congrua in fatto e corretta in diritto; il reato è di pura condotta.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche

    La motivazione del diniego delle attenuanti generiche è sufficiente con un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi.

  • Accolto
    Violazione del principio del ne bis in idem

    La Corte di appello ha solo parzialmente accolto il motivo di gravame, ritenendo che la contestazione includesse armi ulteriori rispetto a quelle oggetto della precedente condanna. La sentenza non è chiara sull'appartenenza delle armi alla medesima categoria, pertanto si annulla con rinvio per nuovo giudizio sull'applicazione della continuazione esterna.

  • Inammissibile
    Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche

    Il giudizio di fatto sulle attenuanti generiche è insindacabile in sede di legittimità, purché motivato in modo non contraddittorio e dia conto degli elementi rilevanti.

  • Inammissibile
    Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche

    Il ricorso è inammissibile perché proposto dopo un concordato sui motivi di appello, che comporta la rinuncia a far valere doglianze diverse da quelle relative alla validità del concordato stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/01/2026, n. 188
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 188
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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