CASS
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/01/2026, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da MI RO - Presidente - Sent. n. sez. 1173/2025 IN HI UP - 28/10/2025 PIERANGELO IR - Relatore - R.G.N. 18026/2025 AR RE IE FU ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: VA IA nato a [...] il [...] BA UD nato a [...] il [...] ZA SC nato a [...] il [...] ZO LV nato a [...] il [...] LO RO EP nato a [...] il [...] IC EP nato a [...] il [...] FI CA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO IR;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIULIO MONFERINI, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi del Lo RO, del ZA, del AR, del AG, del FI e dello DI;
di annullare con rinvio la sentenza impugnata nei confronti del AR, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e di rigettare nel resto il ricorso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 188 Anno 2026 Presidente: RO MI Relatore: IR PIERANGELO Data Udienza: 28/10/2025 2 udite le conclusioni dell’avv. OR Cariola, per il Lo RO, dell’avv. Mario Pinelli, per lo DI, dell’avv. IE RV, per il AR e per il ZA, che hanno chiesto di accogliere i ricorsi. 1. Con sentenza del 13 dicembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, per quanto qui di interesse, aveva condannato AG UC in ordine al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. (capo 1), Lo RO US in ordine al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. (capo 1) e a due reati in materia di armi (capi 2 e 3), DI CA in ordine al reato di cui all’art. 416- bis cod. pen. (capo 1) e a quattro reati di estorsione (capi 5, 6, 7 e 8), ZA AN in ordine al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. (capo 1), a un reato in materia di armi (capo 2), a un reato in materia di stupefacenti (capo 12) e a un ulteriore reato in materia di armi (capo 13), FI US in ordine a un reato in materia di stupefacenti (capo 12), AR DI in ordine al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. (capo 1) e a un reato in materia di armi (capo 2), AR OR in ordine a un reato in materia di armi (capo 2). Con sentenza del 22 novembre 2024, la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando il non doversi procedere per nei confronti di AR OR, in ordine al reato a lui ascritto al capo 2, limitatamente alla detenzione e al porto di una pistola calibro 44, riconoscendo poi la continuazione tra la detenzione delle restanti armi e i reati in ordine ai quali il medesimo imputato era stato già condannato con sentenza passata in giudicato. Ha, poi, escluso la qualità di organizzatore e promotore dell’associazione criminosa, riconosciuta in primo grado allo DI e ha rideterminato la pena inflitta al AR, allo DI e al ZA. Ha, infine, applicato a FI US e a AG UC la pena da loro concordata con il Procuratore generale. Il processo ha a oggetto le vicende dell’associazione di tipo mafioso denominata Laudani-Mussi di Ficurinia, operante in Catania e nei comuni limitrofi, attraverso locali articolazioni. In particolare, quella operante ad Adrano, denominata “SC”, facente capo al boss RV US, organizzata e diretta sul territorio da GN OR, AR OR (quest'ultimo fino al luglio 2020) e RI MO. Quella operante nel quartiere Canalicchio di Catania, diretta da PA NT UC OS. Associazione che si avvale della 3 forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà conseguenti per commettere una serie indeterminata di delitti in materia di armi, di estorsioni e di altri reati contro il patrimonio. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, a mezzo dei loro difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione AG UC, Lo RO US, DI CA, ZA AN, FI US, AR DI e AR OR. 3. Il ricorso di AG UC si compone di un unico motivo, con il quale la parte deduce il vizio di motivazione. Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe corredata da una motivazione «insufficiente». Per il ricorrente, sarebbe stata necessaria «una motivazione più approfondita con riferimento alla responsabilità dell'imputato». 4. Il ricorso di Lo RO US è articolato in più punti. 4.1. Al punto I, il ricorrente contesta la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello di Catania avrebbe confermato la condanna senza fornire una motivazione coerente, logica e completa, ignorando «alcune doglianze sollevate dalla difesa». 4.1.1. Al punto I/a, la parte contesta la valutazione operata dai giudici di merito in ordine al ruolo di “esattore” attribuito a Lo RO US, effettuata sulla base delle dichiarazioni rese da AR OR. Secondo il ricorrente, tale valutazione non troverebbe alcun riscontro concreto nelle risultanze investigative. Le attività di indagine, pur estese e prolungate nel tempo, invero, non avrebbero evidenziato episodi estorsivi riconducibili all’imputato. Il ricorrente sostiene che l’imputato non avrebbe mai intrattenuto rapporti, nemmeno saltuari, con MA IE e DI CA, né con i loro familiari. Tale circostanza sarebbe confermata dal fatto che l’imputato non avrebbe avuto alcun colloquio con il AC e con lo DI, nel periodo in cui questi erano detenuti. Le intercettazioni ambientali confermerebbero l’estraneità e il disinteresse dell’imputato alla vita del sodalizio criminale. A fronte di un’indagine durata oltre tre anni, condotta con intercettazioni, pedinamenti e videoriprese, vi sarebbe l’assenza di elementi concreti a carico dell’imputato. 4.1.2. Al punto I/b, il ricorrente contesta la partecipazione dell’imputato «al summit» del 21 agosto 2019, tenuto all’interno di una palestra. Le valutazioni dei giudici di merito su tale vicenda si fonderebbero su una «documentazione probatoria» estremamente «scarna», costituita da alcuni fotogrammi estratti dalle riprese di un impianto di videosorveglianza privato. Le immagini, peraltro, 4 sarebbero di qualità talmente scarsa da non consentire una sicura identificazione dell’imputato, né sotto il profilo fisionomico né sotto quello antropometrico. Inoltre, non sussisterebbero registrazioni di conversazioni che lo coinvolgerebbero in relazione a quella riunione. In ogni caso, dalle registrazioni video, si potrebbe, al più, desumere che Lo RO, nel breve intervallo temporale compreso tra le 19:05 e le 19:14, si sarebbe trovato sulla pubblica via nei pressi della palestra e non all’interno di essa. La ricostruzione operata dalla Corte territoriale, che ha ritenuto di desumere la responsabilità del ricorrente da tale circostanza, si baserebbe su una lettura parziale e suggestiva degli elementi acquisiti, in assenza di un effettivo riscontro della presenza dell’imputato all’interno del luogo ove si sarebbe svolta la riunione. 4.1.3. Al punto I/c, il ricorrente contesta l’attribuzione all’imputato del ruolo di «trasportatore di armi», in occasione del presunto «summit» del 21 agosto 2019. Fonda la propria censura sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AR OR, contenute nella memoria del 21 novembre 2022. In tale memoria, il AR offrirebbe una descrizione dettagliata della palestra in cui si sarebbe svolta la riunione, precisando che l’edificio disporrebbe di tre ingressi, dei quali soltanto due risulterebbero monitorati da telecamere. Il terzo accesso, privo di sorveglianza, sarebbe stato utilizzato per introdurre le armi successivamente rinvenute. Questa ricostruzione escluderebbe il coinvolgimento dell’imputato nel trasporto del borsone contenente le armi. I fotogrammi agli atti, già di per sé privi di valore probatorio certo, non potrebbero più essere considerati idonei a sostenere l’ipotesi accusatoria, risultando privi di ogni consistenza alla luce delle dichiarazioni del AR. 4.2. Al punto II, il ricorrente afferma che: «la valutazione in concreto delle responsabilità della partecipazione al reato associativo è di fatto configurata come mera “disponibilità” ed allorché non può ritenersi contestata alcuna valida condotta in astratto ed autonomamente riconducibile ad una specifica fattispecie criminosa – deve fare costante riferimento ai criteri enucleati dal protocollato di indirizzo giurisprudenziale in materia»; «pertanto, la messa a disposizione rilevante ai fini della prova dell'adesione all'associazione mafiosa non può risolversi nella mera disponibilità eventualmente manifestata nei confronti di singoli associati, a servizio dei loro interessi particolari, né con la promessa e neppure con la prestazione, di contributi a specifiche attività, che, pur indirettamente funzionali alla vita dell'associazione, si risolvono in apporti delimitati nel tempo e quanto ai soggetti e oggetto cui sono rivolti». 4.3. Al punto III, il ricorrente censura la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello avrebbe fondato l’affermazione di responsabilità su una lettura 5 parziale e illogica del compendio indiziario, senza considerare gli elementi favorevoli emersi nel corso del processo e ignorando le dichiarazioni rese dal collaboratore AR OR. 4.3.1. Al punto III.a, il ricorrente contesta la valutazione operata dalla Corte di appello in merito al significato probatorio di alcune conversazioni intercettate, ritenute decisive per affermare l’appartenenza dell’imputato al sodalizio mafioso. Il ricorrente sostiene, in particolare, che le conversazioni captate l’8 aprile, il 13 aprile e il 13 agosto 2019 sarebbero state interpretate in modo arbitrario e non conforme ai criteri di inferenza logica richiesti dall’art. 192 cod. proc. pen. Sostiene che l’imputato si sarebbe limitato ad ascoltare, senza mai esprimere adesione o partecipazione attiva a quanto affermato dal suo interlocutore. In uno dei passaggi più significativi, avrebbe manifestato esplicitamente il proprio disinteresse in ordine al mantenimento degli affiliati al clan. Altre intercettazioni confermerebbero la estraneità dell’imputato alle dinamiche associative. Il ricorrente evidenzia, in particolare, quella dalla quale emergerebbe la mancata partecipazione dell’imputato al funerale del padre di DI CA, che sarebbe indicativa dell’assenza di legami con i soggetti associati al clan. Il ricorrente contesta anche l’interpretazione della conversazione del 13 agosto 2019, nell’ambito della quale l’imputato avrebbe rivestito il ruolo di «mero spettatore», sostenendo che non sarebbe possibile utilizzare affermazioni di altri soggetti (nello specifico «le dichiarazioni del RI MO allorché questi afferma "ma è di nuatri"») per desumere una sua partecipazione al sodalizio criminale. 4.4. Al punto IV, il ricorrente contesta la sentenza impugnata, nella parte relativa «all'elemento psicologico» e agli «effettivi rapporti intrattenuti con gli associati». Sottolinea che l’eventuale condivisione di interessi con uno o più associati, anche di livello apicale, non potrebbe essere equiparata alla volontà di aderire all’associazione. Il rapporto di conoscenza con RI MO, sporadico e occasionale, non sarebbe sufficiente a fondare l’esistenza di un vincolo soggettivo, né a dimostrare una consapevole partecipazione al sodalizio. 4.5. Al punto V, il ricorrente contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la cui applicazione avrebbe consentito un più equo adeguamento della pena al caso concreto. Secondo la parte, il riconoscimento del beneficio sarebbe stato giustificato dall’incensuratezza dell'imputato, «dal suo comportamento collaborativo» e dalla «occasionalità dell'evento». 5. Il ricorso di AR DI si compone di tre motivi. 5.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 416-bis cod. pen. 6 Sostiene che la sentenza impugnata, «in maniera sbrigativa», riproporrebbe acriticamente le «argomentazioni del giudice di primo grado», senza fornire adeguata risposta ai motivi di appello. La Corte territoriale avrebbe fondato il giudizio di responsabilità di AR DI per il reato associativo esclusivamente sulla circostanza della sua partecipazione a un incontro del 21 agosto 2019, definito “summit”, senza considerare che si sarebbe trattato di un unico episodio a fronte di un arco temporale di due anni, in cui si sarebbe svolta l’attività del sodalizio. Tale impostazione, secondo il ricorrente, sarebbe logicamente fragile, poiché un singolo episodio non potrebbe essere ritenuto sufficiente a dimostrare l’inserimento stabile di una persona in un’associazione mafiosa. 5.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 110 cod. pen. e 2, 4 e 78 legge n. 895 del 1967. Lamenta una grave omissione motivazionale nella sentenza impugnata, in relazione all’imputazione di cui al capo 2 della rubrica, concernente la detenzione e il porto illegale di armi. La Corte di appello, pur affrontando le doglianze relative al reato associativo, avrebbe completamente trascurato di esaminare le questioni relative alla specifica contestazione in materia di armi. 5.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 62-bis cod. pen. Il ricorrente contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe insufficiente e contraddittoria. La decisione si fonderebbe esclusivamente sulla gravità dei fatti, senza considerare la posizione «marginale» dell’imputato. 6. Il ricorso di DI CA si compone di un unico motivo, con il quale deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 133 cod. pen. Contesta la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello avrebbe applicato un trattamento sanzionatorio sproporzionato e privo di adeguata motivazione. Pur avendo escluso l’aggravante del ruolo di promotore, contestata con riferimento al reato associativo, la Corte territoriale avrebbe comunque aumentato la pena in modo significativo per le condotte estorsive, senza valutare correttamente la gravità effettiva dei fatti e senza applicare i criteri oggettivi previsti dall’art. 133 cod. pen. Gli aumenti di pena sarebbero stati giustificati solo sulla base della presunta “caratura criminale” dell’imputato. 7 Il ricorrente, inoltre, evidenzia una disparità di trattamento rispetto al «correo», per il quale le stesse condotte avrebbero comportato aumenti di pena molto inferiori. Deduce, infine, l’omessa motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 7. Il ricorso di ZA AN si compone di tre motivi. 7.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 416-bis cod. pen. Sostiene che la sentenza impugnata, «in maniera sbrigativa», riproporrebbe acriticamente le «argomentazioni del giudice di primo grado», senza fornire adeguata risposta ai motivi di appello. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe confermato l’intraneità di ZA al sodalizio mafioso, basandosi esclusivamente sul fatto che egli era presente al momento dell’agguato subito da AR OR. Secondo il ricorrente, tale episodio non sarebbe sufficiente a dimostrare una partecipazione consapevole e stabile all’associazione, in assenza di altri riscontri e di una condotta «continuativa». La Corte territoriale ha ritenuto che la presenza di ZA sullo scooter insieme a AR OR, durante l’agguato, fosse indicativa della sua appartenenza al sodalizio criminale. Secondo i giudici, il fatto che gli aggressori avessero accettato il rischio di colpire anche il ZA dimostrerebbe che lo consideravano parte dell’associazione, poiché nelle «faide mafiose» si tenderebbe a evitare il coinvolgimento di soggetti estranei. Il ricorrente contesta tale assunto, sostenendo che si fonderebbe su una massima di esperienza inesistente, ossia sull’idea che i gruppi mafiosi evitino di coinvolgere terzi innocenti. Secondo il ricorrente, invece, la «criminalità contemporanea» non avrebbe alcuna remora a colpire anche persone estranee. 7.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 110 cod. pen. e 2, 4 e 78 legge n. 895 del 1967. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che «la prova del reato scrutinato» potesse derivare «dal ritrovamento di altre armi, rinvenimento effettuato grazie alle dichiarazioni del collaborante AR OR». In tal modo la Corte di appello avrebbe trascurato che oggetto di contestazione è un «reato di evento». 7.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 62-bis cod. pen. 8 Il ricorrente contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe insufficiente e contraddittoria. La decisione si fonderebbe esclusivamente sulla «mancanza di resipiscenza» e sulla «pericolosità del sodalizio criminale», senza considerare la posizione marginale assunta dall’imputato, la sua giovane età e l’assenza di un ruolo qualificato nell’associazione. 8. Il ricorso di AR OR si compone di due motivi. 8.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 649 cod. proc. pen. e 4 e 50 CEDU. Rappresenta che l’imputato, collaboratore di giustizia sottoposto a programma di protezione, è stato condannato per il reato di cui al capo n. 2) della rubrica, relativo alla detenzione e al porto di armi da sparo, con l'aggravante dell’agevolazione della attività del clan mafioso di appartenenza (SC-Laudani). Tanto premesso, contesta la condanna per il reato di detenzione e porto di armi da fuoco, aggravato dalla finalità mafiosa, ritenendo che essa configuri una violazione del principio del . La condotta contestata nel presente procedimento, riferita alla riunione armata del 21 agosto 2019, riguarderebbe, invero, le stesse armi già oggetto di condanna in un precedente processo, definito con sentenza n. 449/2021, dove la data della contestazione coinciderebbe con il sequestro eseguito il 17 luglio 2020, proprio grazie alle indicazioni fornite dallo stesso AR. Le armi sequestrate sarebbero le medesime e le circostanze fattuali sarebbero strettamente collegate: si tratterebbe di un unico episodio, ricostruito grazie alle dichiarazioni del collaboratore. La Corte di appello ha riconosciuto solo parzialmente l’efficacia preclusiva del precedente giudicato, ma secondo la parte si tratterebbe di una duplicazione sostanziale del giudizio per lo stesso fatto. 8.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Il ricorrente censura la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Pur avendo già riconosciuto la speciale attenuante per la collaborazione, la Corte territoriale avrebbe escluso le attenuanti generiche con una motivazione generica e stereotipata, affermando che non vi sarebbero ulteriori elementi da valorizzare. La parte evidenzia, invece, che il AR ha reciso ogni legame con l’ambiente criminale ed è stato ammesso a un programma di protezione. 9 9. Il ricorso di FI US si compone di un unico motivo, con il quale la parte deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Rappresenta che all’imputato, in appello, ex art. 599-bis cod. proc. pen., è stata applicata la pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione e 20.000 euro di multa per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Tanto premesso, il ricorrente evidenzia che la Corte di appello «partendo dalla pena base (anni 6 di reclusione ed euro 27.000 di multa per il reato di cui al capo 12)», ha operato «un aumento per la continuazione interna ad anni 7 ed euro 30.000 di multa e la riduzione per il rito, senza riconoscimento e concessione delle attenuanti generiche, apportando, infine, lo stesso aumento per la continuazione interna previsto dalla sentenza di primo grado». La Corte territoriale, «dunque, pur prendendo positivamente in considerazione gli elementi addotti dalla difesa ai fini della concessione delle dette attenuanti», avrebbe operato «una riduzione senza calcolarle omettendo completamente di fornire una motivazione per tale sua decisione». 1. I ricorsi di AG UC, AR DI, ZA AN, Lo RO US, FI US e DI CA devono essere dichiarati inammissibili. Il ricorso di AR OR deve essere parzialmente accolto, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al diniego dell'applicazione della continuazione esterna;
deve essere, invece, dichiarato inammissibile nel resto. 2. Il ricorso di AG UC, con il quale la parte deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile. Il ricorrente propone un motivo non consentito dalla legge, essendo la sua deduzione preclusa a seguito dell'intervenuto concordato sui motivi di appello, che non solo ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine ai punti concordati, ma ha pure comportato la rinuncia a far valere, anche nel successivo giudizio di legittimità̀, ogni diversa doglianza. Questa Corte ha chiarito che, a seguito del concordato, le uniche doglianze proponibili in sede di legittimità sono quelle relative alla volontà̀ della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia del giudice, all'applicazione di una pena illegale, all’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata 10 anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio, Rv. 284481; Sez. 6, n. 41254 del 04/2019, Leone, Rv. 277196; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). Non possono essere fatte valere doglianze diverse, anche se relative a questioni rilevabili d'ufficio, atteso che l'interessato ha rinunciato a dedurle in funzione dell'accordo sulla pena in appello. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen., dunque, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità̀, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. 3. Il ricorso di Lo RO US è inammissibile. 3.1. Le deduzioni di cui ai punti I/a, I/b, I/c, III.a e IV sono inammissibili, in quanto completamente versate in fatto. Il ricorrente si limita ad articolare alcune censure che non evidenziano alcuna violazione di legge né effettivi travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata da entrambi i giudici di merito (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). In tal senso appare particolarmente significativo che il ricorrente non articola separati motivi, indicando i vizi di legittimità che ritiene integrati, ma censura, spesso in maniera meramente assertiva, le valutazioni di merito della Corte di appello, attraverso un’esposizione frammentaria di talune risultanze processuali. Il ricorrente fornisce una lettura alternativa di talune immagini estratte dal sistema di videosorveglianza, di talune conversazioni intercettate, di talune dichiarazioni rese dal AR, senza tenere conto del fatto che le alternative valutazioni delle risultanze processuali possono essere dedotte in sede di gravame, ma non in sede di legittimità. Al riguardo, va ricordato come «l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali, se non, in quest’ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena 11 devolutiva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito). 3.2. Le deduzioni di cui ai punti I, II e III sono inammissibili, in quanto del tutto prive di specificità. Invero, il ricorrente, ai punti I e III, si limita a contestare in maniera generica e assertiva la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello avrebbe ignorato «alcune doglianze sollevate dalla difesa» e le dichiarazioni rese da AR OR, senza tuttavia indicarle specificamente e senza dimostrare che le doglianze e le dichiarazioni trascurate fossero decisive, nel senso di essere idonee a disarticolare il giudizio di responsabilità formulato dai giudici di merito, con “doppia conforme”. Le deduzioni di cui al punto II appaiono prive di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato. Va, in ogni caso, rilevato che, in ordine alla partecipazione del Lo RO al sodalizio criminale, la Corte di appello ha reso una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto (cfr. pagine 14 e 15 della sentenza impugnata). 3.3. Le deduzioni di cui al punto V sono inammissibili. Invero, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi ritenuti rilevanti al fine del riconoscimento o del diniego del beneficio (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 4. Il ricorso di AR DI è inammissibile. 4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito non hanno fondato il giudizio sulla responsabilità di AR DI per il reato associativo esclusivamente sulla circostanza della sua partecipazione al «summit» del 21 agosto 2019. I giudici di merito, infatti, hanno basato il loro giudizio sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AR OR, che non si era limitato a riferire della sola partecipazione del AR al «summit», ma aveva sottolineato che questi era «un affiliato alla famiglia SC ed era “a completa disposizione”, precisando che non si tirava indietro di fronte a qualsiasi attività delittuosa che gli fosse richiesto di compiere» (cfr. pagina 463 della sentenza di primo grado e pagine 11, 12 e 13 della sentenza impugnata). Dichiarazioni che sono state rigorosamente valutate dai giudici di merito, che hanno evidenziato come esse trovassero precisi riscontri nell’attività di polizia giudiziaria e nelle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza. Va, poi, rilevato che i giudici di 12 merito hanno posto in rilievo «la valenza dell'incontro in questione»: «si trattava, invero, di una riunione finalizzata a decidere le strategie di risposta all'azione omicida di un gruppo criminale avversario» (cfr. pagina 463 della sentenza di primo grado). 4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello ha motivato anche con riferimento al reato in materia di armi, evidenziando come dalle dichiarazioni del AR, riscontrate dalle intercettazioni e dalle riprese video, emergesse chiaramente il coinvolgimento del AR in tale reato (cfr. pagine 11 e 12 della sentenza impugnata). 4.3. Il terzo motivo è inammissibile. Anche con riferimento alla posizione del AR, va ricordato che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi ritenuti rilevanti al fine del riconoscimento o del diniego del beneficio (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 5. Il ricorso di DI CA è inammissibile. L’unico motivo di ricorso, invero, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 26 della sentenza impugnata). Quanto al raffronto con la pena inflitta al «correo», va rilevato che la censura si presenta del tutto generica, non avendo il ricorrente neppure specificato a quale correo si riferisca e quale sarebbe la pena a questi inflitta. Va poi ribadita, alla luce del principio sancito dall'art. 27 Cost. secondo il quale il trattamento penale è personale, l'inammissibilità delle questioni con le quali si lamenta la disparità di pena, avendo questa Corte già affermato che, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (cfr. Sez. 3, n. 9450 del 13 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839; Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, La Penna e altri, Rv. 264020). Del tutto priva di specificità, infine, risulta la deduzione relativa alle attenuanti generiche, non avendo il ricorrente indicato quali sarebbero i motivi che ne avrebbero giustificato il riconoscimento. Va, peraltro, rilevato che già in sede di gravame le attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. era erano state chieste in maniera del tutto generica e che, in ogni caso, la risposta a tale richiesta emerge dalla struttura complessiva della sentenza impugnata, nella quale si forniscono ampie argomentazioni in ordine alla gravità del fatto, alla pericolosità dell’imputato e alla sua «capacità criminale» (cfr. pagina 26 della sentenza impugnata). Al riguardo, va ribadito che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza» (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy, Rv. 284096; Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincola, Rv. 282097). 6. Il ricorso di ZA AN è inammissibile. 6.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello non ha fondato il giudizio di intraneità del ZA al sodalizio mafioso, basandosi esclusivamente sul fatto che egli era presente al momento dell’agguato subito da AR OR. La Corte di appello, invero, in primo luogo, ha posto in rilievo come dalle precise dichiarazioni rese dal AR emergesse il pieno coinvolgimento del ZA «nelle dinamiche del gruppo e la sua totale messa a disposizione nei confronti del reggente». Ha sottolineato come il AR avesse fatto riferimento a episodi specifici, ampiamente dimostrativi della partecipazione del IT al sodalizio criminoso. Ha poi evidenziato che era risultata dimostrata la partecipazione del IT ai reati-fine dell'associazione per delinquere. Solo a completamento del gravissimo quadro già delineato a carico dell'imputato, la Corte di appello, senza incorrere in alcun vizio logico, ha evidenziato che non era «irrilevante» la presenza del ZA «in occasione dell'agguato del 20 agosto 2019 ai danni del AR» e che «il ruolo rivestito dal ZA quale soggetto più prossimo al AR risulta coerente con il grave attentato omicidiario posto in essere nei confronti di entrambi». 6.2. Il secondo motivo è inammissibile. Esso, invero, appare privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato. Va, in ogni caso, rilevato che: in ordine al reato in materia di armi, la 14 Corte di appello ha reso una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto (cfr. pagine 29 e 30 della sentenza impugnata); il reato in questione è di pura condotta, non richiedendo per la sua consumazione la verificazione di alcun evento. 6.3. Il terzo motivo è inammissibile. Per la consolidata giurisprudenza di legittimità, invero, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagine 30 e 31 della sentenza impugnata). 7. Il ricorso di AR OR deve essere parzialmente accolto. 7.1. Il primo motivo è fondato. Dalla sentenza di appello emerge che la Corte territoriale ha solo parzialmente accolto il motivo di gravame con il quale la parte aveva dedotto che il reato di cui al capo n. 2) della rubrica, relativo alla detenzione e al porto di armi da sparo, fosse stato già oggetto di condanna in un precedente processo, definito con sentenza n. 449/2021. Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che la Corte territoriale non ha accolto integralmente il motivo di gravame, in quanto «la contestazione inerente alle armi nel presente procedimento riguarda infatti anche armi ulteriori». Sembrerebbe, cioè, che il fatto fosse lo stesso, ma che la precedente condanna avesse riguardato solo una parte delle armi. Nella parte in questione, tuttavia, la sentenza non appare particolarmente chiara e la Corte di appello, in ogni caso, non ha precisato se si trattasse di armi appartenenti alla medesima categoria. Al riguardo, va ricordato che, «nel caso di detenzione di più armi di differente tipologia, si configura, per ciascun gruppo di armi appartenenti alla medesima categoria, non un'ipotesi di continuazione, ma un unico reato» (Sez. 1, n. 39223 del 26/02/2014, Bonfiglio, Rv. 260348; Sez. 1, n. 25203 del 15/04/2019, Evtodiev, Rv. 276392). La sentenza impugnata, pertanto, limitatamente al diniego dell'applicazione della continuazione esterna, deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Catania. 7.2. Il motivo secondo motivo è inammissibile. Anche con riferimento alla posizione del AR, va ricordato che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi ritenuti rilevanti al fine del 15 riconoscimento o del diniego del beneficio (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 8. Il ricorso di FI US è inammissibile, atteso che esso si compone di un unico motivo con il quale il ricorrente contesta la sentenza impugnata, che ha recepito – in termini precisi – il concordato con rinuncia ai motivi di appello. Il ricorrente, d’altronde, propone un motivo non consentito dalla legge. Questa Corte, invero, ha chiarito che, a seguito del concordato, le uniche doglianze proponibili in sede di legittimità sono quelle relative alla volontà̀ della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia del giudice, all'applicazione di una pena illegale, all’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio, Rv. 284481; Sez. 6, n. 41254 del 04/2019, Leone, Rv. 277196; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). 9. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata nei confronti di AR OR, limitatamente al diniego dell'applicazione della continuazione esterna, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Il ricorso di AR OR, nel resto, e i ricorsi di AG UC, AR DI, ZA AN, Lo RO US, FI US e DI CA devono essere dichiarati inammissibili. 10. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di AG UC, AR DI, ZA AN, Lo RO US, FI US e DI CA, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la loro condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AR OR, limitatamente al diniego dell'applicazione della continuazione esterna, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania e dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara inammissibili i ricorsi di AG UC, AR DI, ZA AN, Lo RO US, FI US e DI CA, che condanna 16 al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 28 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente ER LO HE MA
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO IR;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIULIO MONFERINI, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi del Lo RO, del ZA, del AR, del AG, del FI e dello DI;
di annullare con rinvio la sentenza impugnata nei confronti del AR, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e di rigettare nel resto il ricorso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 188 Anno 2026 Presidente: RO MI Relatore: IR PIERANGELO Data Udienza: 28/10/2025 2 udite le conclusioni dell’avv. OR Cariola, per il Lo RO, dell’avv. Mario Pinelli, per lo DI, dell’avv. IE RV, per il AR e per il ZA, che hanno chiesto di accogliere i ricorsi. 1. Con sentenza del 13 dicembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, per quanto qui di interesse, aveva condannato AG UC in ordine al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. (capo 1), Lo RO US in ordine al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. (capo 1) e a due reati in materia di armi (capi 2 e 3), DI CA in ordine al reato di cui all’art. 416- bis cod. pen. (capo 1) e a quattro reati di estorsione (capi 5, 6, 7 e 8), ZA AN in ordine al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. (capo 1), a un reato in materia di armi (capo 2), a un reato in materia di stupefacenti (capo 12) e a un ulteriore reato in materia di armi (capo 13), FI US in ordine a un reato in materia di stupefacenti (capo 12), AR DI in ordine al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. (capo 1) e a un reato in materia di armi (capo 2), AR OR in ordine a un reato in materia di armi (capo 2). Con sentenza del 22 novembre 2024, la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando il non doversi procedere per nei confronti di AR OR, in ordine al reato a lui ascritto al capo 2, limitatamente alla detenzione e al porto di una pistola calibro 44, riconoscendo poi la continuazione tra la detenzione delle restanti armi e i reati in ordine ai quali il medesimo imputato era stato già condannato con sentenza passata in giudicato. Ha, poi, escluso la qualità di organizzatore e promotore dell’associazione criminosa, riconosciuta in primo grado allo DI e ha rideterminato la pena inflitta al AR, allo DI e al ZA. Ha, infine, applicato a FI US e a AG UC la pena da loro concordata con il Procuratore generale. Il processo ha a oggetto le vicende dell’associazione di tipo mafioso denominata Laudani-Mussi di Ficurinia, operante in Catania e nei comuni limitrofi, attraverso locali articolazioni. In particolare, quella operante ad Adrano, denominata “SC”, facente capo al boss RV US, organizzata e diretta sul territorio da GN OR, AR OR (quest'ultimo fino al luglio 2020) e RI MO. Quella operante nel quartiere Canalicchio di Catania, diretta da PA NT UC OS. Associazione che si avvale della 3 forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà conseguenti per commettere una serie indeterminata di delitti in materia di armi, di estorsioni e di altri reati contro il patrimonio. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, a mezzo dei loro difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione AG UC, Lo RO US, DI CA, ZA AN, FI US, AR DI e AR OR. 3. Il ricorso di AG UC si compone di un unico motivo, con il quale la parte deduce il vizio di motivazione. Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe corredata da una motivazione «insufficiente». Per il ricorrente, sarebbe stata necessaria «una motivazione più approfondita con riferimento alla responsabilità dell'imputato». 4. Il ricorso di Lo RO US è articolato in più punti. 4.1. Al punto I, il ricorrente contesta la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello di Catania avrebbe confermato la condanna senza fornire una motivazione coerente, logica e completa, ignorando «alcune doglianze sollevate dalla difesa». 4.1.1. Al punto I/a, la parte contesta la valutazione operata dai giudici di merito in ordine al ruolo di “esattore” attribuito a Lo RO US, effettuata sulla base delle dichiarazioni rese da AR OR. Secondo il ricorrente, tale valutazione non troverebbe alcun riscontro concreto nelle risultanze investigative. Le attività di indagine, pur estese e prolungate nel tempo, invero, non avrebbero evidenziato episodi estorsivi riconducibili all’imputato. Il ricorrente sostiene che l’imputato non avrebbe mai intrattenuto rapporti, nemmeno saltuari, con MA IE e DI CA, né con i loro familiari. Tale circostanza sarebbe confermata dal fatto che l’imputato non avrebbe avuto alcun colloquio con il AC e con lo DI, nel periodo in cui questi erano detenuti. Le intercettazioni ambientali confermerebbero l’estraneità e il disinteresse dell’imputato alla vita del sodalizio criminale. A fronte di un’indagine durata oltre tre anni, condotta con intercettazioni, pedinamenti e videoriprese, vi sarebbe l’assenza di elementi concreti a carico dell’imputato. 4.1.2. Al punto I/b, il ricorrente contesta la partecipazione dell’imputato «al summit» del 21 agosto 2019, tenuto all’interno di una palestra. Le valutazioni dei giudici di merito su tale vicenda si fonderebbero su una «documentazione probatoria» estremamente «scarna», costituita da alcuni fotogrammi estratti dalle riprese di un impianto di videosorveglianza privato. Le immagini, peraltro, 4 sarebbero di qualità talmente scarsa da non consentire una sicura identificazione dell’imputato, né sotto il profilo fisionomico né sotto quello antropometrico. Inoltre, non sussisterebbero registrazioni di conversazioni che lo coinvolgerebbero in relazione a quella riunione. In ogni caso, dalle registrazioni video, si potrebbe, al più, desumere che Lo RO, nel breve intervallo temporale compreso tra le 19:05 e le 19:14, si sarebbe trovato sulla pubblica via nei pressi della palestra e non all’interno di essa. La ricostruzione operata dalla Corte territoriale, che ha ritenuto di desumere la responsabilità del ricorrente da tale circostanza, si baserebbe su una lettura parziale e suggestiva degli elementi acquisiti, in assenza di un effettivo riscontro della presenza dell’imputato all’interno del luogo ove si sarebbe svolta la riunione. 4.1.3. Al punto I/c, il ricorrente contesta l’attribuzione all’imputato del ruolo di «trasportatore di armi», in occasione del presunto «summit» del 21 agosto 2019. Fonda la propria censura sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AR OR, contenute nella memoria del 21 novembre 2022. In tale memoria, il AR offrirebbe una descrizione dettagliata della palestra in cui si sarebbe svolta la riunione, precisando che l’edificio disporrebbe di tre ingressi, dei quali soltanto due risulterebbero monitorati da telecamere. Il terzo accesso, privo di sorveglianza, sarebbe stato utilizzato per introdurre le armi successivamente rinvenute. Questa ricostruzione escluderebbe il coinvolgimento dell’imputato nel trasporto del borsone contenente le armi. I fotogrammi agli atti, già di per sé privi di valore probatorio certo, non potrebbero più essere considerati idonei a sostenere l’ipotesi accusatoria, risultando privi di ogni consistenza alla luce delle dichiarazioni del AR. 4.2. Al punto II, il ricorrente afferma che: «la valutazione in concreto delle responsabilità della partecipazione al reato associativo è di fatto configurata come mera “disponibilità” ed allorché non può ritenersi contestata alcuna valida condotta in astratto ed autonomamente riconducibile ad una specifica fattispecie criminosa – deve fare costante riferimento ai criteri enucleati dal protocollato di indirizzo giurisprudenziale in materia»; «pertanto, la messa a disposizione rilevante ai fini della prova dell'adesione all'associazione mafiosa non può risolversi nella mera disponibilità eventualmente manifestata nei confronti di singoli associati, a servizio dei loro interessi particolari, né con la promessa e neppure con la prestazione, di contributi a specifiche attività, che, pur indirettamente funzionali alla vita dell'associazione, si risolvono in apporti delimitati nel tempo e quanto ai soggetti e oggetto cui sono rivolti». 4.3. Al punto III, il ricorrente censura la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello avrebbe fondato l’affermazione di responsabilità su una lettura 5 parziale e illogica del compendio indiziario, senza considerare gli elementi favorevoli emersi nel corso del processo e ignorando le dichiarazioni rese dal collaboratore AR OR. 4.3.1. Al punto III.a, il ricorrente contesta la valutazione operata dalla Corte di appello in merito al significato probatorio di alcune conversazioni intercettate, ritenute decisive per affermare l’appartenenza dell’imputato al sodalizio mafioso. Il ricorrente sostiene, in particolare, che le conversazioni captate l’8 aprile, il 13 aprile e il 13 agosto 2019 sarebbero state interpretate in modo arbitrario e non conforme ai criteri di inferenza logica richiesti dall’art. 192 cod. proc. pen. Sostiene che l’imputato si sarebbe limitato ad ascoltare, senza mai esprimere adesione o partecipazione attiva a quanto affermato dal suo interlocutore. In uno dei passaggi più significativi, avrebbe manifestato esplicitamente il proprio disinteresse in ordine al mantenimento degli affiliati al clan. Altre intercettazioni confermerebbero la estraneità dell’imputato alle dinamiche associative. Il ricorrente evidenzia, in particolare, quella dalla quale emergerebbe la mancata partecipazione dell’imputato al funerale del padre di DI CA, che sarebbe indicativa dell’assenza di legami con i soggetti associati al clan. Il ricorrente contesta anche l’interpretazione della conversazione del 13 agosto 2019, nell’ambito della quale l’imputato avrebbe rivestito il ruolo di «mero spettatore», sostenendo che non sarebbe possibile utilizzare affermazioni di altri soggetti (nello specifico «le dichiarazioni del RI MO allorché questi afferma "ma è di nuatri"») per desumere una sua partecipazione al sodalizio criminale. 4.4. Al punto IV, il ricorrente contesta la sentenza impugnata, nella parte relativa «all'elemento psicologico» e agli «effettivi rapporti intrattenuti con gli associati». Sottolinea che l’eventuale condivisione di interessi con uno o più associati, anche di livello apicale, non potrebbe essere equiparata alla volontà di aderire all’associazione. Il rapporto di conoscenza con RI MO, sporadico e occasionale, non sarebbe sufficiente a fondare l’esistenza di un vincolo soggettivo, né a dimostrare una consapevole partecipazione al sodalizio. 4.5. Al punto V, il ricorrente contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la cui applicazione avrebbe consentito un più equo adeguamento della pena al caso concreto. Secondo la parte, il riconoscimento del beneficio sarebbe stato giustificato dall’incensuratezza dell'imputato, «dal suo comportamento collaborativo» e dalla «occasionalità dell'evento». 5. Il ricorso di AR DI si compone di tre motivi. 5.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 416-bis cod. pen. 6 Sostiene che la sentenza impugnata, «in maniera sbrigativa», riproporrebbe acriticamente le «argomentazioni del giudice di primo grado», senza fornire adeguata risposta ai motivi di appello. La Corte territoriale avrebbe fondato il giudizio di responsabilità di AR DI per il reato associativo esclusivamente sulla circostanza della sua partecipazione a un incontro del 21 agosto 2019, definito “summit”, senza considerare che si sarebbe trattato di un unico episodio a fronte di un arco temporale di due anni, in cui si sarebbe svolta l’attività del sodalizio. Tale impostazione, secondo il ricorrente, sarebbe logicamente fragile, poiché un singolo episodio non potrebbe essere ritenuto sufficiente a dimostrare l’inserimento stabile di una persona in un’associazione mafiosa. 5.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 110 cod. pen. e 2, 4 e 78 legge n. 895 del 1967. Lamenta una grave omissione motivazionale nella sentenza impugnata, in relazione all’imputazione di cui al capo 2 della rubrica, concernente la detenzione e il porto illegale di armi. La Corte di appello, pur affrontando le doglianze relative al reato associativo, avrebbe completamente trascurato di esaminare le questioni relative alla specifica contestazione in materia di armi. 5.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 62-bis cod. pen. Il ricorrente contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe insufficiente e contraddittoria. La decisione si fonderebbe esclusivamente sulla gravità dei fatti, senza considerare la posizione «marginale» dell’imputato. 6. Il ricorso di DI CA si compone di un unico motivo, con il quale deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 133 cod. pen. Contesta la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello avrebbe applicato un trattamento sanzionatorio sproporzionato e privo di adeguata motivazione. Pur avendo escluso l’aggravante del ruolo di promotore, contestata con riferimento al reato associativo, la Corte territoriale avrebbe comunque aumentato la pena in modo significativo per le condotte estorsive, senza valutare correttamente la gravità effettiva dei fatti e senza applicare i criteri oggettivi previsti dall’art. 133 cod. pen. Gli aumenti di pena sarebbero stati giustificati solo sulla base della presunta “caratura criminale” dell’imputato. 7 Il ricorrente, inoltre, evidenzia una disparità di trattamento rispetto al «correo», per il quale le stesse condotte avrebbero comportato aumenti di pena molto inferiori. Deduce, infine, l’omessa motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 7. Il ricorso di ZA AN si compone di tre motivi. 7.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 416-bis cod. pen. Sostiene che la sentenza impugnata, «in maniera sbrigativa», riproporrebbe acriticamente le «argomentazioni del giudice di primo grado», senza fornire adeguata risposta ai motivi di appello. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe confermato l’intraneità di ZA al sodalizio mafioso, basandosi esclusivamente sul fatto che egli era presente al momento dell’agguato subito da AR OR. Secondo il ricorrente, tale episodio non sarebbe sufficiente a dimostrare una partecipazione consapevole e stabile all’associazione, in assenza di altri riscontri e di una condotta «continuativa». La Corte territoriale ha ritenuto che la presenza di ZA sullo scooter insieme a AR OR, durante l’agguato, fosse indicativa della sua appartenenza al sodalizio criminale. Secondo i giudici, il fatto che gli aggressori avessero accettato il rischio di colpire anche il ZA dimostrerebbe che lo consideravano parte dell’associazione, poiché nelle «faide mafiose» si tenderebbe a evitare il coinvolgimento di soggetti estranei. Il ricorrente contesta tale assunto, sostenendo che si fonderebbe su una massima di esperienza inesistente, ossia sull’idea che i gruppi mafiosi evitino di coinvolgere terzi innocenti. Secondo il ricorrente, invece, la «criminalità contemporanea» non avrebbe alcuna remora a colpire anche persone estranee. 7.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 110 cod. pen. e 2, 4 e 78 legge n. 895 del 1967. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che «la prova del reato scrutinato» potesse derivare «dal ritrovamento di altre armi, rinvenimento effettuato grazie alle dichiarazioni del collaborante AR OR». In tal modo la Corte di appello avrebbe trascurato che oggetto di contestazione è un «reato di evento». 7.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 62-bis cod. pen. 8 Il ricorrente contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe insufficiente e contraddittoria. La decisione si fonderebbe esclusivamente sulla «mancanza di resipiscenza» e sulla «pericolosità del sodalizio criminale», senza considerare la posizione marginale assunta dall’imputato, la sua giovane età e l’assenza di un ruolo qualificato nell’associazione. 8. Il ricorso di AR OR si compone di due motivi. 8.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 649 cod. proc. pen. e 4 e 50 CEDU. Rappresenta che l’imputato, collaboratore di giustizia sottoposto a programma di protezione, è stato condannato per il reato di cui al capo n. 2) della rubrica, relativo alla detenzione e al porto di armi da sparo, con l'aggravante dell’agevolazione della attività del clan mafioso di appartenenza (SC-Laudani). Tanto premesso, contesta la condanna per il reato di detenzione e porto di armi da fuoco, aggravato dalla finalità mafiosa, ritenendo che essa configuri una violazione del principio del . La condotta contestata nel presente procedimento, riferita alla riunione armata del 21 agosto 2019, riguarderebbe, invero, le stesse armi già oggetto di condanna in un precedente processo, definito con sentenza n. 449/2021, dove la data della contestazione coinciderebbe con il sequestro eseguito il 17 luglio 2020, proprio grazie alle indicazioni fornite dallo stesso AR. Le armi sequestrate sarebbero le medesime e le circostanze fattuali sarebbero strettamente collegate: si tratterebbe di un unico episodio, ricostruito grazie alle dichiarazioni del collaboratore. La Corte di appello ha riconosciuto solo parzialmente l’efficacia preclusiva del precedente giudicato, ma secondo la parte si tratterebbe di una duplicazione sostanziale del giudizio per lo stesso fatto. 8.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Il ricorrente censura la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Pur avendo già riconosciuto la speciale attenuante per la collaborazione, la Corte territoriale avrebbe escluso le attenuanti generiche con una motivazione generica e stereotipata, affermando che non vi sarebbero ulteriori elementi da valorizzare. La parte evidenzia, invece, che il AR ha reciso ogni legame con l’ambiente criminale ed è stato ammesso a un programma di protezione. 9 9. Il ricorso di FI US si compone di un unico motivo, con il quale la parte deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Rappresenta che all’imputato, in appello, ex art. 599-bis cod. proc. pen., è stata applicata la pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione e 20.000 euro di multa per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Tanto premesso, il ricorrente evidenzia che la Corte di appello «partendo dalla pena base (anni 6 di reclusione ed euro 27.000 di multa per il reato di cui al capo 12)», ha operato «un aumento per la continuazione interna ad anni 7 ed euro 30.000 di multa e la riduzione per il rito, senza riconoscimento e concessione delle attenuanti generiche, apportando, infine, lo stesso aumento per la continuazione interna previsto dalla sentenza di primo grado». La Corte territoriale, «dunque, pur prendendo positivamente in considerazione gli elementi addotti dalla difesa ai fini della concessione delle dette attenuanti», avrebbe operato «una riduzione senza calcolarle omettendo completamente di fornire una motivazione per tale sua decisione». 1. I ricorsi di AG UC, AR DI, ZA AN, Lo RO US, FI US e DI CA devono essere dichiarati inammissibili. Il ricorso di AR OR deve essere parzialmente accolto, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al diniego dell'applicazione della continuazione esterna;
deve essere, invece, dichiarato inammissibile nel resto. 2. Il ricorso di AG UC, con il quale la parte deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile. Il ricorrente propone un motivo non consentito dalla legge, essendo la sua deduzione preclusa a seguito dell'intervenuto concordato sui motivi di appello, che non solo ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine ai punti concordati, ma ha pure comportato la rinuncia a far valere, anche nel successivo giudizio di legittimità̀, ogni diversa doglianza. Questa Corte ha chiarito che, a seguito del concordato, le uniche doglianze proponibili in sede di legittimità sono quelle relative alla volontà̀ della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia del giudice, all'applicazione di una pena illegale, all’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata 10 anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio, Rv. 284481; Sez. 6, n. 41254 del 04/2019, Leone, Rv. 277196; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). Non possono essere fatte valere doglianze diverse, anche se relative a questioni rilevabili d'ufficio, atteso che l'interessato ha rinunciato a dedurle in funzione dell'accordo sulla pena in appello. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen., dunque, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità̀, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. 3. Il ricorso di Lo RO US è inammissibile. 3.1. Le deduzioni di cui ai punti I/a, I/b, I/c, III.a e IV sono inammissibili, in quanto completamente versate in fatto. Il ricorrente si limita ad articolare alcune censure che non evidenziano alcuna violazione di legge né effettivi travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata da entrambi i giudici di merito (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). In tal senso appare particolarmente significativo che il ricorrente non articola separati motivi, indicando i vizi di legittimità che ritiene integrati, ma censura, spesso in maniera meramente assertiva, le valutazioni di merito della Corte di appello, attraverso un’esposizione frammentaria di talune risultanze processuali. Il ricorrente fornisce una lettura alternativa di talune immagini estratte dal sistema di videosorveglianza, di talune conversazioni intercettate, di talune dichiarazioni rese dal AR, senza tenere conto del fatto che le alternative valutazioni delle risultanze processuali possono essere dedotte in sede di gravame, ma non in sede di legittimità. Al riguardo, va ricordato come «l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali, se non, in quest’ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena 11 devolutiva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito). 3.2. Le deduzioni di cui ai punti I, II e III sono inammissibili, in quanto del tutto prive di specificità. Invero, il ricorrente, ai punti I e III, si limita a contestare in maniera generica e assertiva la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello avrebbe ignorato «alcune doglianze sollevate dalla difesa» e le dichiarazioni rese da AR OR, senza tuttavia indicarle specificamente e senza dimostrare che le doglianze e le dichiarazioni trascurate fossero decisive, nel senso di essere idonee a disarticolare il giudizio di responsabilità formulato dai giudici di merito, con “doppia conforme”. Le deduzioni di cui al punto II appaiono prive di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato. Va, in ogni caso, rilevato che, in ordine alla partecipazione del Lo RO al sodalizio criminale, la Corte di appello ha reso una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto (cfr. pagine 14 e 15 della sentenza impugnata). 3.3. Le deduzioni di cui al punto V sono inammissibili. Invero, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi ritenuti rilevanti al fine del riconoscimento o del diniego del beneficio (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 4. Il ricorso di AR DI è inammissibile. 4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito non hanno fondato il giudizio sulla responsabilità di AR DI per il reato associativo esclusivamente sulla circostanza della sua partecipazione al «summit» del 21 agosto 2019. I giudici di merito, infatti, hanno basato il loro giudizio sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AR OR, che non si era limitato a riferire della sola partecipazione del AR al «summit», ma aveva sottolineato che questi era «un affiliato alla famiglia SC ed era “a completa disposizione”, precisando che non si tirava indietro di fronte a qualsiasi attività delittuosa che gli fosse richiesto di compiere» (cfr. pagina 463 della sentenza di primo grado e pagine 11, 12 e 13 della sentenza impugnata). Dichiarazioni che sono state rigorosamente valutate dai giudici di merito, che hanno evidenziato come esse trovassero precisi riscontri nell’attività di polizia giudiziaria e nelle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza. Va, poi, rilevato che i giudici di 12 merito hanno posto in rilievo «la valenza dell'incontro in questione»: «si trattava, invero, di una riunione finalizzata a decidere le strategie di risposta all'azione omicida di un gruppo criminale avversario» (cfr. pagina 463 della sentenza di primo grado). 4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello ha motivato anche con riferimento al reato in materia di armi, evidenziando come dalle dichiarazioni del AR, riscontrate dalle intercettazioni e dalle riprese video, emergesse chiaramente il coinvolgimento del AR in tale reato (cfr. pagine 11 e 12 della sentenza impugnata). 4.3. Il terzo motivo è inammissibile. Anche con riferimento alla posizione del AR, va ricordato che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi ritenuti rilevanti al fine del riconoscimento o del diniego del beneficio (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 5. Il ricorso di DI CA è inammissibile. L’unico motivo di ricorso, invero, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 26 della sentenza impugnata). Quanto al raffronto con la pena inflitta al «correo», va rilevato che la censura si presenta del tutto generica, non avendo il ricorrente neppure specificato a quale correo si riferisca e quale sarebbe la pena a questi inflitta. Va poi ribadita, alla luce del principio sancito dall'art. 27 Cost. secondo il quale il trattamento penale è personale, l'inammissibilità delle questioni con le quali si lamenta la disparità di pena, avendo questa Corte già affermato che, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (cfr. Sez. 3, n. 9450 del 13 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839; Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, La Penna e altri, Rv. 264020). Del tutto priva di specificità, infine, risulta la deduzione relativa alle attenuanti generiche, non avendo il ricorrente indicato quali sarebbero i motivi che ne avrebbero giustificato il riconoscimento. Va, peraltro, rilevato che già in sede di gravame le attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. era erano state chieste in maniera del tutto generica e che, in ogni caso, la risposta a tale richiesta emerge dalla struttura complessiva della sentenza impugnata, nella quale si forniscono ampie argomentazioni in ordine alla gravità del fatto, alla pericolosità dell’imputato e alla sua «capacità criminale» (cfr. pagina 26 della sentenza impugnata). Al riguardo, va ribadito che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza» (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy, Rv. 284096; Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincola, Rv. 282097). 6. Il ricorso di ZA AN è inammissibile. 6.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello non ha fondato il giudizio di intraneità del ZA al sodalizio mafioso, basandosi esclusivamente sul fatto che egli era presente al momento dell’agguato subito da AR OR. La Corte di appello, invero, in primo luogo, ha posto in rilievo come dalle precise dichiarazioni rese dal AR emergesse il pieno coinvolgimento del ZA «nelle dinamiche del gruppo e la sua totale messa a disposizione nei confronti del reggente». Ha sottolineato come il AR avesse fatto riferimento a episodi specifici, ampiamente dimostrativi della partecipazione del IT al sodalizio criminoso. Ha poi evidenziato che era risultata dimostrata la partecipazione del IT ai reati-fine dell'associazione per delinquere. Solo a completamento del gravissimo quadro già delineato a carico dell'imputato, la Corte di appello, senza incorrere in alcun vizio logico, ha evidenziato che non era «irrilevante» la presenza del ZA «in occasione dell'agguato del 20 agosto 2019 ai danni del AR» e che «il ruolo rivestito dal ZA quale soggetto più prossimo al AR risulta coerente con il grave attentato omicidiario posto in essere nei confronti di entrambi». 6.2. Il secondo motivo è inammissibile. Esso, invero, appare privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato. Va, in ogni caso, rilevato che: in ordine al reato in materia di armi, la 14 Corte di appello ha reso una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto (cfr. pagine 29 e 30 della sentenza impugnata); il reato in questione è di pura condotta, non richiedendo per la sua consumazione la verificazione di alcun evento. 6.3. Il terzo motivo è inammissibile. Per la consolidata giurisprudenza di legittimità, invero, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagine 30 e 31 della sentenza impugnata). 7. Il ricorso di AR OR deve essere parzialmente accolto. 7.1. Il primo motivo è fondato. Dalla sentenza di appello emerge che la Corte territoriale ha solo parzialmente accolto il motivo di gravame con il quale la parte aveva dedotto che il reato di cui al capo n. 2) della rubrica, relativo alla detenzione e al porto di armi da sparo, fosse stato già oggetto di condanna in un precedente processo, definito con sentenza n. 449/2021. Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che la Corte territoriale non ha accolto integralmente il motivo di gravame, in quanto «la contestazione inerente alle armi nel presente procedimento riguarda infatti anche armi ulteriori». Sembrerebbe, cioè, che il fatto fosse lo stesso, ma che la precedente condanna avesse riguardato solo una parte delle armi. Nella parte in questione, tuttavia, la sentenza non appare particolarmente chiara e la Corte di appello, in ogni caso, non ha precisato se si trattasse di armi appartenenti alla medesima categoria. Al riguardo, va ricordato che, «nel caso di detenzione di più armi di differente tipologia, si configura, per ciascun gruppo di armi appartenenti alla medesima categoria, non un'ipotesi di continuazione, ma un unico reato» (Sez. 1, n. 39223 del 26/02/2014, Bonfiglio, Rv. 260348; Sez. 1, n. 25203 del 15/04/2019, Evtodiev, Rv. 276392). La sentenza impugnata, pertanto, limitatamente al diniego dell'applicazione della continuazione esterna, deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Catania. 7.2. Il motivo secondo motivo è inammissibile. Anche con riferimento alla posizione del AR, va ricordato che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi ritenuti rilevanti al fine del 15 riconoscimento o del diniego del beneficio (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 8. Il ricorso di FI US è inammissibile, atteso che esso si compone di un unico motivo con il quale il ricorrente contesta la sentenza impugnata, che ha recepito – in termini precisi – il concordato con rinuncia ai motivi di appello. Il ricorrente, d’altronde, propone un motivo non consentito dalla legge. Questa Corte, invero, ha chiarito che, a seguito del concordato, le uniche doglianze proponibili in sede di legittimità sono quelle relative alla volontà̀ della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia del giudice, all'applicazione di una pena illegale, all’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio, Rv. 284481; Sez. 6, n. 41254 del 04/2019, Leone, Rv. 277196; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). 9. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata nei confronti di AR OR, limitatamente al diniego dell'applicazione della continuazione esterna, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Il ricorso di AR OR, nel resto, e i ricorsi di AG UC, AR DI, ZA AN, Lo RO US, FI US e DI CA devono essere dichiarati inammissibili. 10. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di AG UC, AR DI, ZA AN, Lo RO US, FI US e DI CA, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la loro condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AR OR, limitatamente al diniego dell'applicazione della continuazione esterna, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania e dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara inammissibili i ricorsi di AG UC, AR DI, ZA AN, Lo RO US, FI US e DI CA, che condanna 16 al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 28 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente ER LO HE MA