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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 14/09/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1450 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di GO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di GO, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio
Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1450 /2024 R.G., vertente tra
(C.F./P.Iva ) Parte_1 C.F._1
(C.F./P.Iva ) Parte_2 C.F._2
(C.F./P.Iva ) Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. BOLDRIN EDO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in VIA SAN ROCCO 86, 45021 BADIA POLESINE
- ricorrente -
contro
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LOCATELLI LORENZO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in GALLERIA A.DE GASPERI, 4, 35131 PADOVA
- resistente –
E contro
DOTT. (C.F.: , residente in [...]Controparte_2 C.F._4
(PC), Via Visignano n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. DAVID TOSCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in VIA IV NOVEMBRE
146, 29100 PIACENZA
1 - resistente –
E contro
(C.F./P.Iva Controparte_3
), rappresentato e difeso dall'avv. GATTO VICTOR D'ONOFRIO P.IVA_2
MARIANNA ) VIA GIOTTO 70 AVERSA;
ed C.F._5
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in VIA GIOTTO N.70 81031
AVERSA
- terzo chiamato –
E contro
C.F.: , P. I.V.A ) Controparte_4 P.IVA_3 P.IVA_4
con sede legale e direzione in Bologna, Via Stalingrado, 45, in persona del suo procuratore ad negotia Dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_5
PAOLO BIASIN, con studio in VIA CELIO 1, 45100 ROVIGO
- terzo chiamato –
Oggetto:
Altre ipotesi di resp. extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE/RICORRENTE:
NEL MERITO
In via principale: accertare e dichiarare che la condotta dei sanitari dell
[...]
e del medico dott. che prestarono opera e assistenza al CP_1 Controparte_2
Sig. nel novero dell'accesso presso il pronto soccorso di GO del Parte_4
giorno 10.03.2022, è stata viziata dall'omissione di approfondimenti diagnostici obiettivi e strumentali che le condizioni cliniche del paziente avrebbero richiesto. Tale comportamento ha causato un errore omissivo nella fase diagnostica che ha determinato un errore in fase di prognosi e terapia, non avendo consentito l'identificazione del processo morboso causativo del dolore addominale del paziente
Sig. , il suo trattamento e, dunque, che ne fosse evitato il decesso. Parte_4
2 Per l'effetto, condannare in solido tra loro ai sensi degli artt. 1218 c.c., 1228 c.c, 2055
c.c.:
- l' in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro Controparte_1
tempore e il medico dott. che operava presso il Pronto Soccorso di Controparte_2
GO del giorno 10.03.2022, al risarcimento del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale a favore dei prossimi congiunti che si indica, salva diversa quantificazione, per tutte le ragioni di cui in premessa, nei seguenti importi:
a) € 336.346,00 a favore di coniuge convivente del sig. ; Parte_3 Parte_4
b) € 301.147,00 a favore di , figlio del sig. ; Parte_2 Parte_4
c) € 281.592,00 a favore di figlia del sig. - in Parte_1 Parte_4
considerazione del lasso di tempo trascorso dall'evento, si chiede il riconoscimento a favore dei ricorrenti di ulteriore somma a titolo di lucro cessante provocato dal mancato tempestivo risarcimento del danno da parte dei responsabili e la rivalutazione monetaria degli importi, da liquidarsi anche in via equitativa.
- Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, del giudizio relativo all'ATP
n. 244/2023, oltre spese forfettarie 15% ed accessori di legge e con il rimborso dei compensi e spese per i CTU dott. e dott. e dei CCTTPP Persona_1 Persona_2
dott. e prof. Persona_3 Persona_4
PER PARTE CONVENUTA/RESISTENTE ULSS 5:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: respingersi ogni avversa domanda proposta nei confronti dell' Parte_5
in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte, mandandosi
[...]
la resistente struttura assolta da ogni avversa pretesa a qualsiasi titolo evocata;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui si accertasse la colpa professionale e il nesso di causalità materiale tra le condotte contestate nell'atto introduttivo e le conseguenze lesive lamentate dai signori , nonché dalla signora Parte_1 Parte_2 Pt_3
, accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità del resistente DOTT.
[...]
e della terza chiamata Controparte_2 [...]
[...] in relazione alle prestazioni professionali Controparte_6
rese a vario titolo nei confronti del signor , condannandosi il DOTT. Pt_4
e la Controparte_2 Controparte_6
a risarcire tutti i danni patiti da parte ricorrente eventualmente
[...]
risultanti in corso di causa, mandandosi l' esente da Parte_5
qualsivoglia statuizione di condanna;
nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità dell , Parte_5
mantenersi l'obbligazione - ferme le domande infra espresse nei confronti del DOTT.
e di Controparte_2 Controparte_6
- della resistente struttura in via strettamente proporzionale al
[...]
grado accertato di responsabilità e ai reali danni subiti da parte ricorrente, strettamente connessi alla condotta dei sanitari che ebbero in cura il signor , tenuta in Pt_4
considerazione la rilevanza della condotta del paziente medesimo ai sensi dell'art. 1227
c,.c., primo e secondo comma, e con individuazione delle singole quote di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, valutando la sussistenza di ogni elemento con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi, ridimensionandosi, comunque, le avverse pretese;
sempre ove accertata la responsabilità del dott. (e comunque dei CP_2
Professionisti Sanitari che seguirono l'iter clinico-assistenziale del signor Pt_4
presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di GO) e ove accertata, nei termini sopra espressi, la responsabilità, altresì, dell , con conseguente Parte_5
sua condanna al risarcimento dei danni in favore di parte ricorrente, accertarsi e dichiararsi il DOTT. e la Controparte_2 [...]
tenuti a garantire e manlevare Controparte_6
integralmente l' da qualsivoglia statuizione di condanna Parte_5
o, comunque, condannare il DOTT. e Controparte_2 [...]
a corrispondere in via di Controparte_6
regresso o rivalsa quanto l fosse condannata a versare a parte ricorrente, in via Pt_5
eccedente la propria quota di responsabilità;
4 accertarsi e dichiararsi, comunque, il diritto dell' ad Parte_5
essere integralmente manlevata da Controparte_6
in ragione delle obbligazioni assunte con il contratto di appalto
[...]
in essere tra le parti e comunque per le ragioni esposte, per qualsivoglia importo la prima fosse condannata a corrispondere a parte ricorrente all'esito del presente giudizio;
condannarsi di conseguenza Controparte_6
a corrispondere all' le somme
[...] Parte_5
che quest'ultima dovesse essere chiamata a corrispondere in ragione della domanda svolta da parte attrice;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di lite.
PER IL RESISTENTE DOTT. : CP_2
nel merito: rigettare le domande di controparte in quanto infondate, non provate e non provabili;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, dichiarare tenuta e obbligata , con Controparte_4
sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, a manlevare l'esponente e a tenerlo indenne, a termini di polizza, di quanto fosse eventualmente tenuto a corrispondere a controparte per le ragioni dedotte in giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, anche del procedimento per ATP avanti il Tribunale di GO, rubricato al n. 244/2023 di RG.
PER LA TERZA CHIAMATA CUORI MENTI MANI:
- preliminarmente dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
[...]
e conseguentemente anche in rispetto del principio Controparte_6
di economicità processuale) estromettere già alla prima udienza la cooperativa sociale dal presente giudizio, con condanna alle spese della Azienda sanitaria chiamante,
, in persona del legale rappresentante p.t.; Parte_5
5 - in via subordinata, dichiarare, sulla scorta di quanto ampiamente dissertato, per mancanza di responsabilità del Dr. l'infondatezza della domanda e la totale CP_2
mancanza del nesso eziologico sia materiale che giuridico;
- ancora in via subordinata, nella remotissima ipotesi di riconoscimento di relazione tra errore diagnostico e terapeutico con il decesso del sig. , si chiede in primo luogo Pt_4
di dichiarare di trovarci difronte alla perdita di chances di sopravvivenza;
- in via gradata, si chiede di stabilire una piena e/o graduata concorsualità tra tutti i sanitari che presero in carico il sig. ; Pt_4
- in materia di quantum, per i motivi sopra esposti, si chiede dichiararsi errate e non provate le richieste economiche di risarcimento;
- in via gradata e condizionata con riserva di gravame: nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudice ritenga sussistente una qualsivoglia responsabilità della
[...]
per l'operato del dott. e, per l'effetto, Controparte_6 CP_2
la condanni in via diretta o indiretta al risarcimento in favore delle altre parti del giudizio, la per i motivi suesposti chiede accertarsi e dichiararsi l'obbligo CP_6
del dott. di tenerla indenne, manlevandola e rifondendo ogni Controparte_2
importo eventualmente dalla stessa corrisposto alle altre parti del giudizio, e per l'effetto condannare il dott. a tenere indenne, manlevare e pagare Controparte_2
direttamente, e/o a rimborsare alla ogni somma che la stessa sarà CP_6
condannata a pagare alle altre parti del giudizio, ivi inclusi interessi e rivalutazione monetaria, e a rifondere le spese di lite, ed i relativi accessori.
- per l'effetto, condannarsi i ricorrenti al pagamento delle spese e competenze di lite comprensive di rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
PER LA TERZA CHIAMATA UNIPOLSAI:
_1) Preliminarmente. Ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 281 duodecies c.p.c. come modificato dal D. Lgs. 164/2024 si chiede che il Giudice disponga la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui
6 all'articolo 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171-ter c.p.c..
_2) Preliminarmente, in subordine. Ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c. come modificato dal D. Lgs. 164/2024 si richiede al Giudice di concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.
_3) Nel merito. Respingersi ogni domanda formulata nei confronti di perchè CP_4
infondata in fatto ed in diritto.
_4) Nel merito, in subordine. Per la non creduta ipotesi di accertamento di responsabilità in capo all'assicurato dott. dichiararsi che è tenuta CP_2 CP_4
a garantirlo in forza della polizza in atti, con garanzia prestata a secondo rischio, con esclusione del vincolo di solidarietà, per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile al dott. con esclusione di quella parte di CP_2
responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà, con una franchigia di €
5.000,00, entro il limite di massimale di polizza per € 3.000.000,00, previa riconduzione a giustizia della sperequata richiesta risarcitoria anche alla luce della condotta del paziente ai sensi dell'art. 1227 c.c..
_5) Con vittoria di spese e competenze di patrocinio aumentate del 30% ex art. 4, comma 1-bis, d.m. 55/2004, essendo il presente atto “redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare (…) consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Con ricorso del 17.09.2024 e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio l e il dott. onde sentirli condannare Parte_5 CP_2
al risarcimento di tutti i danni subiti, in conseguenza della morte del proprio prossimo congiunto , ritenendone i convenuti professionalmente responsabili. Parte_4
7 Allegavano che in data 10.02.2022, alle ore 04:08, , che da qualche Parte_4
ora soffriva di forti dolori addominali, era soccorso presso la sua abitazione e trasportato presso il Pronto Soccorso dell'OC di GO da personale SUEM, che indicava nella propria scheda: “dolore addominale che si irradia alla schiena, nega precedenti per aneurisma addominale…”.
Al P.S. il paziente entrava ad ore 04:46 e classificato in codice bianco, quindi era visitato ad ore 06:02 dal dott. che refertava “…crampi addominali ai CP_2
quadranti inferiori da 12 ore circa. Primo episodio non emesi né febbre. Nega diarrea.
Addome trattabile in tutti quadranti”, quindi dimetteva il paziente con diagnosi di coliche addominali, prescrizione di fermenti lattici e riaffidamento al medico curante.
Il mattino dopo il si recava, come prescritto, dal proprio medico di base, Pt_4
ove ad ore 09:52 veniva colpito da arresto cardiocircolatorio e, malgrado gli interventi d'urgenza somministrati in loco e il trasporto presso l'OC di GO, ove perveniva ad ore 10:48, andava incontro ad exitus ad ore 11:08, causato da rottura di aneurisma addominale.
Gli attori ritengono che la morte di sia imputabile a colpa Parte_4
professionale dei sanitari dell'OC di GO che ebbero in cura il proprio congiunto, per omessa diagnosi dell'aneurisma addominale (sintomatico) che aveva colpito lo stesso, ritenendo che una tempestiva diagnosi della patologia in atto avrebbe consentito di intervenire tempestivamente, salvandogli la vita e/o aumentandone le chances di sopravvivenza.
Di qui la domanda di risarcimento.
Va precisato che gli attori prima di avviare la causa hanno ritualmente esperito procedimento ex art. 696 bis c.p.c., che si concludeva con deposito di relazione medico legale, nella quale i CCTTUU ritenevano sussistere la responsabilità dell'Ulss 5, per insufficiente approfondimento diagnostico in occasione del primo accesso al P.S., specificando che, in caso di tempestiva diagnosi e trattamento, il paziente avrebbe avuto chances di sopravvivenza non inferiori al 50%.
8 Si costituiva l 5, contestando in fatto e in diritto le avverse pretese, Pt_5
richiamando le osservazioni critiche dei propri CCTTPP, i quali evidenziavano come il fosse pervenuto al P.S. con una situazione paucisintomatica, in assenza di Pt_4
precedenti noti per aneurisma, con parametri vitali nella norma, sicchè, in presenza di addome trattabile, non vi erano elementi per porre diagnosi di aneurisma addominale sintomatico, mentre anche l'esecuzione di una ecografia addominale avrebbe potuto effettuarsi solo in presenza di fondato dubbio in ordine alla suddetta patologia.
In ogni caso le chances di sopravvivenza sarebbero state minime anche in caso di corretta diagnosi, in quanto non solo sarebbero stati necessari approfondimenti diagnostici, ma si sarebbe anche dovuto trasportare d'urgenza il paziente presso un centro di alta specializzazione, verosimilmente Padova, con tempistiche incompatibili con la rapida degenerazione della patologia.
In ultimo, l 5 contestava altresì la quantificazione dei danni operata dagli Pt_5
attori, ritenendola eccessiva e ingiustificata.
Chiedeva comunque di essere mallevata dal dott. e dalla Coop. Cuori CP_2
Menti Mani, cui era stato appaltato il servizio di Pronto Soccorso.
Si costituiva quindi anche il dott. contestando anch'egli in fatto e in CP_2
diritto le avverse pretese, replicando sostanzialmente, quanto ai contenuti, le difese dell 5, sia nell'an, che nel quantum. Pt_5
Chiedeva comunque autorizzazione alla chiamata di . Controparte_7
Le chiamate in causa erano debitamente autorizzate, così che si costituiva innanzitutto la Coop. Cuori Menti Mani, contestando in fatto e in diritto ogni addebito.
In particolare, la Coop. eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva sostanziale, da un lato ai sensi dell'art. 7 della L. 24/2017, che stabilisce la responsabilità della struttura sanitaria per gli errori posti in essere dal personale medico che operi al suo interno, sia esso dipendente della stessa struttura o meno;
dall'altro perché alcuna responsabilità era prevista nell'appalto di servizi con l;
infine, Pt_5
perché di fatto essa si era limitata a mettere a disposizione della stessa il Pt_5
personale medico.
9 In ogni caso, contestava gli addebiti mossi dagli attori e la quantificazione dei danni, con difese sostanzialmente sovrapponibili a quelle dei convenuti.
Infine, si costituiva anche contestando a sua volta in fatto e in diritto CP_4
le pretese degli attori verso il proprio assicurato, sempre con i medesimi argomenti.
In aggiunta, riteneva sussistente la responsabilità della Coop. ex art. 1228-2049
c.c. ed eccepiva altresì che la Polizza contratta col Dott. era a secondo rischio, CP_2
così che l'indennizzo a suo carico non avrebbe potuto che limitarsi alla parte non coperta da eventuali assicurazioni primo rischio degli altri soggetti coinvolti.
La causa era istruita mediante acquisizione della CTU svolta in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c, quindi trattenuta in decisione, previa discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 28.05.2025.
Essa viene quindi oggi decisa come segue.
In diritto
La domanda degli attori è fondata e va accolta.
Vanno brevissimamente richiamati i principi più volte affermati dalla Suprema
Corte di Cassazione in materia di responsabilità professionale medica.
In via generale, la responsabilità medica è una species nell'ambito del più generale genus della responsabilità professionale, disciplinata dagli artt. 1176 e ss c.c. e dagli artt. 2227 e ss c.c., ove la speciale diligenza richiesta dalla prima delle norme citte si identifica sostanzialmente con il rispetto delle leges artis e, in particolare, della miglior scienza ed esperienza in ambito medico.
Questo riferimento alla scienza medica da mero standard è divenuto criterio normativo con la L. 24/2017, che all'art. 5 precisa che gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del
10 Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali. Il rispetto delle linee guida costituisce tra l'altro causa di esenzione da responsabilità penale ex art. 580 quinques c.p.
Ai sensi poi dell'art. 7 co.
1-3 della L. 24/2017, la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli
1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose, quindi in termini di responsabilità c.d. contrattuale.
Invece, l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente, nel qual caso egli risponde ai sensi degli artt.
1218 e 1228 c.c.
I criteri di riparto dell'onere della prova sono quindi quelli elaborati in materia di responsabilità contrattuale.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, "in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del
"contatto") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione
o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non", restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile " (Cass. 975/2009).
11 Più di recente, la Suprema Corte ha rilevato come "In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno" (Cass. 15993/2011).
Con la precisazione che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (Cass. 9471/2004).
In pratica, l'obbligazione del sanitario, quanto alla perizia (a parte quindi le ipotesi di responsabilità relative alla negligenza e all'imprudenza, che non coinvolgono aspetti tecnici), è obbligazione di mezzi, sicchè rimane al di fuori di essa il risultato sperato, ossia la guarigione e/o il miglioramento della salute del paziente, sicchè, come in tutti i casi di responsabilità professionale, non solo medica, la responsabilità per l'evento infausto, che sia la morte o il peggioramento delle condizioni del paziente o, più genericamente, il mancato conseguimento del risultato, richiede la dimostrazione del nesso causale tra l'errore del professionista (il medico per quanto qui interessa) e la lesione della salute.
Tuttavia, è bene subito precisare che, quanto meno nelle operazioni e/o interventi c.d. di , da identificarsi non in quelli facili, ma in quelli ove vi sia una CP_8
letteratura scientifica consolidata e prassi sostanzialmente condivise, si ritiene, con presunzione ovviamente iuris tantum, che l'esatta esecuzione dell'atto medico consenta normalmente, secondo l'id quod plerumque accidit, di conseguire il risultato sperato, si ripete, estraneo di per sé all'oggetto dell'obbligazione.
12 Tanto doverosamente premesso, nel caso di specie si discute se, in occasione del primo accesso del sig. presso il PS dell'OC di GO, che ebbe luogo ad ore Pt_4
04:46 del 10.03.2023, in base ai sintomi lamentati dal paziente, fosse doveroso sottoporre lo stesso ad approfondimenti diagnostici, segnatamente ecografia addominale, esami che avrebbero rivelato un aneurisma addominale sintomatico e prossimo alla rottura e reso necessari interventi urgenti.
Altra questione è se ed in che misura tali interventi avrebbero effettivamente potuto salvare la vita del , tenuto conto delle tempistiche necessarie Pt_4
all'esecuzione degli esami stessi e alle altre circostanze del caso concreto.
Ebbene, quanto al primo problema, come riportato in narrativa, il nella Pt_4
notte del 10.03.2022 contattava il SUEM, in quanto preda da 12 ore di forti dolori addominali, così che il paziente era prelevato presso la sua abitazione ad ore 04:08 e trasportato in ambulanza al P.S. dell'OC di GO, ove giungeva ad ore 04:46.
Nella scheda SUEM si legge: “dolore add.le che si irradia alla schiena. Nega precedenti per aneurisma add.le…Addome morbido e trattabile non dolente alla palpazione”.
Al P.S. al era assegnato un codice bianco, quindi era visitato ad ore 06:02 Pt_4
dal dott. ad ore 06:02, che dopo APP refertava: “crampi addominali ai CP_2
quadranti inferiori da 12 ore circa. Primo episodio. Non emesi né febbre. Nega diarrea. Addome trattabile in tutti i quadranti”.
Il paziente era quindi dimesso ad ore 06:08 con diagnosi di coliche intestinali, prescrizione di assunzione di fermenti lattici e rinvio al medico curante, dal quale effettivamente il si recava già dal mattino successivo. Pt_4
Come già esposto, però, presso lo studio del medico di base il era colto Pt_4
da arresto cardiocircolatorio, ad ore 09:52, quindi veniva soccorso da personale SUEM verso le ore 10:00 e infine trasportato urgentemente al P.S. dell'O.C. di GO, ove perveniva ad ore 10:48, decedendo poi ad ore 11:30 per rottura di aneurisma dell'aorta addominale.
13 Nella CTU svolta in sede di ATP ex art. 696 bis c.p.c. i consulenti ritengono sussistente una responsabilità del dott. per non aver effettuato CP_2
approfondimenti diagnostici (ecografia addominale, c.d. ecofast) che, in presenza di certi sintomi e di un paziente con le caratteristiche del , doveva ritenersi Pt_4
doveroso e che avrebbe immediatamente rivelato l'AAA sintomatico in atto, consentendo di approntare gli opportuni interventi.
In particolare, a orientare verso un possibile aneurisma addominale sintomatico, avrebbero dovuto deporre alcuni elementi di immediata evidenza:
-innanzitutto, dal punto di vista sintomatico, va posta massima attenzione all'irradiamento lombare del dolore, che, a prescindere poi dal concreto motivo scatenante, è quasi sempre indice di patologie di medio alta gravità;
-in secondo luogo, quanto ai fattori predisponenti per AAA, vanno evidenziati il sesso maschile, l'età avanzata l'arteriosclerosi, l'ipertensione e la terapia anticoagulante assunta dal paziente.
Peraltro, anche la palpazione dell'addome non risulta essere stata fatta con la dovuta accuratezza, posto che all'autopsia era riscontrato un aneurisma di cm 12x9, quindi di dimensioni molto consistenti, che non poteva non essere rilevato, atteso che la rilevabilità dell'AAA si verifica quando esso è maggiore di 5 cm.
I convenuti hanno contestato tali conclusioni, ritenendo in buona sostanza che non vi fossero elementi per porre un dubbio di AAA sintomatico, in quanto il paziente sarebbe pervenuto al P.S. comunque in buone condizioni generali (eupnotico, assenza di febbre ed emesi, parametri vitali nella norma), con sintomi aspecifici (dolore addominale).
Spiegano infatti che l'AAA è in genere silente e asintomatico, venendo per lo più scoperto casualmente nella maggior parte dei pazienti, in occasione di visite ed esami disposti per altri motivi, così che un mero dolore addominale non avrebbe in nessun caso imposto un approfondimento diagnostico per dubbio di aneurisma sintomatico, tanto più che il perveniva al P.S. in buone condizioni generali, tanto che gli era Pt_4
attribuito codice bianco.
14 Ebbene, tali difese non possono in alcun modo condividersi, in quanto non tengono conto di elementi concreti, già dianzi evidenziati, che avrebbero dovuto senza dubbio far sospettare una patologia ben più grave in atto e imporre i dovuti approfondimenti.
Il riferimento è, innanzitutto, all'importantissimo elemento dell'irradiamento lombare del dolore addominale, circostanza non riportata nel verbale di P.S., ma ben presente nella scheda SUEM, che era o avrebbe dovuto essere conosciuta dal medico.
Il non si presentò al P.S. lamentando un mero mal di pancia, ma, come Pt_4
agevolmente evincibile dalla scheda SUEM, con un dolore che persisteva da ben circa
12 ore e, soprattutto, con irradiamento alla parte posteriore, lombare.
L'irradiamento del dolore alla zona lombare è notoriamente uno dei sintomi più comuni dell'AAA, ma, in ogni caso, è comunque un sintomo evidente per scienza medica di un processo patologico in atto potenzialmente grave e non trascurabile, perchè può anche sottendere patologie di un certo rilievo, anche letali, quali, oltre appunto all'AAA, ulcera gastrica, ulcera perforata, gastrite, pancreatite, infarto del miocardio, colecistite, ecc.
Ad orientare poi ulteriormente, sulla scorta di questo sintomo, verso un sospetto di AAA, avrebbero dovuto essere i numerosi fattori predisponenti noti alla scienza medica da cui era affetto il : oltre al sesso e all'età, è nota l'incidenza Pt_4
dell'ateroscerosi, ma anche l'ipertensione arteriosa, tutte patologie di cui soffriva il paziente, né va trascurata la terapia anticoagulante che egli assumeva.
Rimane inspiegabile poi anche il fatto che l'AAA non sia stato rilevato alla palpazione, viste le dimensioni non trascurabili di 12x9 cm rilevate al momento dell'autopsia, a fronte di una generale rilevabilità della patologia quando l'aneurisma raggiunga diametro superiore a 5 cm, come spiegato in letteratura (nel 79% dei casi, cfr CTU pag 53).
Peraltro, è assai significativo e tutto sommato dirimente il fatto che, sulla scorta dei suddetti elementi, lo stesso personale SUEM ebbe a chiedere al paziente se avesse precedenti per aneurisma.
15 La risposta negativa del è del tutto irrilevante, atteso che la maggior parte Pt_4
degli AAA è, come detto, asintomatica fino al momento della rottura, venendo in genere riscontrato o casualmente, in occasione di altri esami condotti per altri motivi, oppure quando diviene sintomatico, in prossimità della rottura dei vasi.
Evidentemente, però, l'irradiamento lombare del dolore, associato a durata (12 ore), ad età, sesso, ipertensione, ecc., avevano già indotto il personale SUEM a sospettare la possibilità di un AAA sintomatico in atto, sicchè non si vede come tale dubbio possa non aver sfiorato il medico del P.S., inducendolo a maggiori approfondimenti.
Approfondimenti che, poi, sarebbero consistiti in un banale ecofast, esame di pronta e semplice esecuzione con strumentazione già disponibile presso un qualsiasi reparto di pronto soccorso e per il quale può procedere lo stesso medico di medicina d'urgenza, sicchè veramente non vi era alcun serio impedimento ad eseguirlo anche sul
, a fronte dei chiari sintomi e delle predisposizioni per AAA, con ciò smentendo Pt_4
le critiche dei CCTTPP dei convenuti e terzi chiamati, che obiettano che non può eseguirsi un'ecografia per ogni paziente che perviene al P.S. col mal di pancia (che non era comunque il caso del ), come se si trattasse di un esame complesso e che Pt_4
richiede una particolare e specifica specializzazione, non in possesso di un medico di medicina d'urgenza (che poi spesso è un internista, quindi con formazione generale), il che decisamente non è.
Appurato quindi che vi fu errore professionale, altra questione è stabilire se, Contro laddove il medico si fosse correttamente posto il dubbio di e avesse disposto gli opportuni approfondimenti (una semplice ecofast come visto), rilevato il problema e avviato l'iter terapeutico, il si sarebbe salvato, tenuto conto delle statistiche Pt_4
note in letteratura e dei tempi necessari per poter intervenire concretamente.
Va in proposito richiamato l'art. 40 c.p., che al secondo comma, in tema di responsabilità omissiva, prevede che: “Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
16 Si tratta quindi di verificare se, in base alla miglior scienza ed esperienza, l'azione omessa (la tempestiva diagnosi di AAA sintomatico) avrebbe impedito la morte del
, innescando un procedimento che dalla diagnosi avrebbe portato, attraverso gli Pt_4
opportuni approfondimenti diagnostici e il necessario intervento, alla risoluzione del problema.
Si tratta quindi una verifica articolata, in quanto si è di fronte un decorso causale atipico, perché complicato dal fatto che l'azione omessa non era di per sé sola sufficiente a scongiurare l'evento, ma costituiva il primo ineludibile presupposto per poter attivare i successivi passaggi diagnotico-terapeutici che avrebbero potuto salvare il paziente.
Il criterio di giudizio rimane comunque quello civilistico del “più probabile che non”, come ormai cristallizzato in giurisprudenza: “L'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico. (Nella specie, relativa alle lesioni occorse ad un paziente a seguito dell'errata esecuzione dell'anestesia nell'ambito di un intervento chirurgico per ipertrofia prostatica, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che, nel rigettare la domanda sull'erroneo presupposto che competesse all'attore l'onere di provare la
17 condotta imperita del medico, aveva omesso di formulare qualsivoglia valutazione, in punto di nesso causale, degli elementi di prova dallo stesso forniti e delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, che pure avevano individuato una relazione probabilistica tra la manovra anestesistica e i postumi neurologici ed ortopedici reliquati)” (cfr Cass. 5922/2024).
Ancor più recentemente, si veda la seguente massima: “in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'accertamento del nesso causale in caso di condotta omissiva – da compiersi secondo la regola del “più probabile che non” ovvero della “evidenza del probabile”- si sostanzia nello stabilire se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere, sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto, nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità statistica o pascaliana), ma anche all'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana)” (cfr Cass. 9103/2025).
Ebbene, nella ricostruzione del nesso causale tra l'azione omessa e l'evento, un primo problema, sollevato dai CCTTPP dei convenuti e terzi chiamati, è costituito dalla asserita ristrettezza di tempi, in quanto, si sostiene, per poter effettuare un qualsiasi tipo di intervento, il paziente avrebbe dovuto essere trasportato presso un centro specializzato in chirurgia cardiovascolare, ossia presso l'O.C. di Padova, ove si sarebbe poi dovuto tenere conto dei tempi per l'esecuzione degli approfondimenti diagnostici e per gli atti preparatori preoperatori.
Si ritiene che tale dato sia agevolmente superabile.
Con riferimento, infatti, al dato temporale, legato allo spostamento presso altro nosocomio, si ritiene che esso non sia determinante nel caso di specie, tenuto conto che di fatto la rottura dell'AAA aveva luogo ad ore 10,00 circa e il decesso del Pt_4
verso le ore 11,30, quindi dopo oltre 5 ore dall'accesso presso il P.S. dell'O.C. di
GO (ore 04:46) e dopo ben 4 ore dalla visita del dott. (06:02). CP_2
18 Tale lasso temporale sarebbe stato senza dubbio sufficiente per procedere al trasferimento urgente del paziente da GO a Padova, ma anche per eseguire presso questa sede eventuali approfondimenti diagnostici e le necessarie attività preoperatorie e, infine, intervenire chirurgicamente. L'unico lasso temporale “morto” sarebbe di fatto stato quello del trasporto, che comunque, data la vicinanza dei due centri abitati, non avrebbe richiesto tempi spropositati e, nel frattempo, sarebbero state anche allertate le competenti unità interessate, sicchè il paziente non sarebbe certo arrivato al nosocomio
“a sorpresa”, il che pure avrebbe contribuito a velocizzare i tempi.
Si è detto che l'AAA è instabile e la rottura imprevedibile, ma qui non si sta ragionando in astratto, ma con l'evento verificatosi hic et nunc, ossia con il fatto che la rottura ebbe luogo, come detto, ben 4 ore dopo la visita al P.S.
In ogni caso, a favorire ulteriormente le chances di buona riuscita dell'iter, va considerato il fatto che, nelle more del trasporto e degli atti preparatori all'intervento, il sarebbe stato monitorato e trattato in modo da mantenere l'ipotensione Pt_4
arteriosa (e ragionevolmente non avrebbe neppure assunto la terapia anticoagulante al mattino), con ciò limitando il rischio di rottura improvvisa dell'AAA.
In ogni caso, in presenza di un AAA sintomatico in atto, data la sua instabilità, lo dicono le linee guida, ma in questo caso anche il semplice buon senso, qualsiasi esame preparatorio o attività prodromica sarebbero stati necessariamente fatti con la massima urgenza e non con le ordinarie tempistiche di un caso non grave.
Superata quindi questa prima difficoltà, rimane la questione delle concrete chances di sopravvivenza del , laddove tempestivamente sottoposto ad Pt_4
intervento chirurgico d'urgenza.
Qui la risposta non può che basarsi sulle statistiche disponibili, applicate alle specificità del caso concreto: se nei casi di rottura conclamata dell'aneurisma la mortalità è del 80-90%, perchè molti pazienti neppure giungono vivi all'ospedale (è il caso del , quando si trovava presso lo studio del proprio medico di base al Pt_4
mattino), la mortalità già scende al 50%, nel caso in cui il paziente riesca ad arrivare vivo presso un ospedale attrezzato e sottoposto ad intervento.
19 Quando poi, addirittura, l'AAA vanga tempestivamente diagnosticato e trattato, come avrebbe dovuto accadere nel caso di specie, se la diagnosi fosse stata correttamente posta fin dal primo accesso al P.S., le percentuali sono assai più favorevoli e la mortalità (a 30 giorni dall'intervento) scende al 18-20%.
I CCTTPP dei convenuti e terzi chiamati non hanno evidenziato ulteriori specificità, tali da incidere negativamente sulle chances di salvezza del , perciò Pt_4
nel caso di specie, pur tenendo conto di tutte le peculiarità del caso, può affermarsi con ragionevole certezza processuale che tali chances, laddove la diagnosi fosse stata tempestivamente posta e così attivate tutte le procedure d'urgenza opportune, sarebbero state superiori al 50%.
Il che consente quindi di ritenere sussistente la responsabilità dei convenuti e terzi chiamati, ciascuno per il proprio titolo, secondo quanto si dirà infra.
Gli attori hanno quindi diritto al risarcimento del pregiudizio subito per la perdita del rapporto parentale, determinato dalla morte del prossimo congiunto.
Circa la sussistenza di un pregiudizio risarcibile da perdita del rapporto parentale, non sussistono dubbi, essendo stato allegato e provato il rapporto di parentela che legava gli attori (figli e moglie) con , il che lascia presumere in base Parte_4
all'id quod plerumque accidit la sussistenza di un pregiudizio risarcibile.
L'utilizzo di una tale presunzione è stato del resto avallato dalla stessa Suprema
Corte, salvo che sia fornita la prova contraria: “La lesione del rapporto parentale può produrre dei danni apprezzabili in termini dinamico relazionali o, sul piano morale soggettivo, come sofferenza, non richiedendosi necessariamente la concorrente sussistenza di una lesione dell'integrità psicofisica del congiunto;
tali danni possono essere dimostrati con ricorso alla prova presuntiva, in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta illecita” (cfr Cass. 23300/2024).
Nello stesso senso: “In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del
20 rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione” (Cfr Cass. 25541/2022).
Quanto poi alla concreta quantificazione, è chiaro che la liquidazione giudiziale del danno non ha e non potrà mai avere la pretesa di poter “misurare” il dolore soggettivo e personalissimo correlato ad una tale perdita, mentre va ricercato un criterio idoneo ad ancorare il risarcimento a circostanze oggettive, tali da poter trattare in maniera analoga casi simili, salva la prova, che è onere dell'attore fornire, ex art. 2697
c.c., di circostanze particolari atte a comprovare un più intenso legame.
In tal senso è utile richiamare la seguente massima: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità
e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cfr Cass. 10579/2021).
Un utile strumento in tal senso sono quindi le tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano, come si legge anche in alcune massime: “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para- normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.” (cfr Cass. 8532/2020).
21 Circa i criteri che il giudice deve seguire, all'interno del sistema tabellare, è stato opportunamente affermato che: “In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che - in parziale riforma della pronuncia di primo grado - aveva erroneamente liquidato una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale soggettivo patito dai congiunti della vittima deceduta in aggiunta ad un ulteriore importo a titolo di danno morale)” (cfr
Cass. 28989/2019).
Inoltre, una volta che il giudice abbia optato per l'utilizzo del sistema tabellare, egli dovrà esplicitare i criteri adottati, come pure spiegato in giurisprudenza: “Nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nelle sue componenti della sofferenza morale soggettiva e della compromissione dinamico- relazionale derivante dalla morte del congiunto, il giudice, quando fa uso dello strumento tabellare, è tenuto ad indicare nella motivazione gli elementi di calcolo impiegati al fine di rendere palese il percorso svolto per addivenire ad una liquidazione aderente agli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ridotto, nei limiti del "valore medio di tariffa", l'importo liquidato in primo grado ai congiunti, senza precisare a quale edizione della tabella approntata dall'Osservatorio della Giustizia civile di Milano si era fatto riferimento e senza motivare la disposta
22 riduzione, a fronte della riconosciuta intensità del legame familiare)” (Cfr Cass.
761/2025).
Ebbene, nel caso di specie, si è ritenuto di adottare per la liquidazione il sistema basato sulle tabelle del Tribunale di Milano, strumento ampiamente condiviso e utilizzato.
Per orientarsi poi tra il minimo e il massimo degli importi previsti dalle tabelle del Tribunale di Milano, si è tenuto conto, quanto ai figli, dell'età degli stessi (57-55)
e di quella della vittima (80-81), nonché del fatto che tra essi da tempo era ormai cessata la convivenza, oltre che dell'esistenza di altri stretti congiunti in vita.
Si sta quindi parlando di soggetti in età avanzata ( e la moglie) e/o Parte_4
ormai più che matura (i figli), da tempo autonomi e indipendenti, con altri parenti stretti in vita.
In un tale contesto, si è ritenuto che la liquidazione possa assestarsi nel minimo previsto dalle suddette tabelle.
Parimenti, quanto al coniuge, si è tenuto conto dell'età, avanzata per entrambi, la vittima e il superstite, oltre che della convivenza e della presenza di altri stretti congiunti, per un valore finale un po' più elevato di quello minimo.
Nessun particolare elemento è stato addotto dagli attori per dimostrare un legame più intenso, rispetto a quello che può presumersi sulla scorta dei suddetti elementi oggettivi.
I capitoli di prova orale dedotti non sono stati ammessi, in quanto le circostanze che si volevano dimostrare non presentano alcuna peculiarità rispetto a quello che può normalmente presumersi avvenga tra genitori e figli, quando questi siano ormai diventati autonomi e indipendenti e sia cessata la convivenza: frequentazione che si svolge soprattutto nel fine settimana e durante le feste e contatti più o meno quotidiani mediante telefono o altro.
Il danno può quindi liquidarsi come segue:
euro 150.000,00; Parte_1
euro 150.000,00; Parte_2
23 euro 200.000. Parte_3
Su tali importi vanno riconosciuti gli interessi e la rivalutazione, sulle somme devalutate al 10.03.2022 e annualmente rivalutate fino al saldo.
E' noto che il maggior danno va provato, ma è del tutto evidente, e quindi può presumersi, che somme così rilevanti non sarebbero utilizzate per immediato consumo, né meramente accantonate in un c/c, ma quanto meno impiegate in qualche forma di investimento conservativo, tale da non far perdere valore al capitale, perdita di valore che non sarebbe stata certo compensata dai bassi tassi di interessi legale degli ultimi anni.
Le suddette somme vanno innanzitutto poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, fermo il diritto di rivalsa dell 5 verso il dott. Pt_5 CP_2
Chiaro che alcun rilievo e alcuna esenzione di responsabilità può discendere in favore dell dal fatto che i servizi di assistenza medica in pronto soccorso fossero Pt_5
stati appaltati alla Coop. Cuori Menti Mani, atteso che il contratto d'appalto resta res inter alios acta e quindi l' resta direttamente responsabile nei confronti degli Pt_5
attori, ai sensi dell'art. 1228 c.c. e dell'art. 2049 c.c.
L ha poi chiesto di essere mallevata dal Dott. e dalla Pt_5 CP_2 [...]
Controparte_6
Tale domanda va sicuramente accolta quanto al dott. cui è Controparte_2
direttamente imputabile la condotta lesiva, ma deve essere accolta anche nei confronti della Cooperativa.
Nella propria comparsa di risposta quest'ultima ha eccepito la propria estraneità al rapporto, invocando l'art. 7 della L. 24/2017, che prevede che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli
1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
In realtà tale disposizione non esclude affatto che altri soggetti possano essere chiamati a rispondere dell'eventuale danno ingiusto subito dal paziente, ricoverato in
24 struttura, per effetto di errore professionale, tanto che il comma 3 espressamente prevede che “l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.
Parimenti dalla disposizione dell'art. 7 cit. alcuna esclusione di responsabilità può trarsi quanto all'eventuale presenza di altri soggetti cui possa essere imputabile l'illecito, come nel caso di specie, ove il servizio di assistenza al P.S. era stato appaltato alla . CP_6
In altre parole, la disposizione non consente ovviamente di traslare la responsabilità su soggetti terzi, ma non esclude che altri soggetti siano coinvolti nel processo generativo del danno ingiusto e che, quindi, costoro debbano rispondere dei pregiudizi conseguenti.
In particolare, la norma nulla dispone nel caso in cui certi servizi vengano dati in appalto, come nel caso di specie, dove alla Coop. Cuori Menti Mani erano affidati in appalto i servizi di assistenza medica di supporto ai pronto soccorso degli ospedali di
GO, Trecenta, Adria e al SUEM.
L'appalto è, come noto, il contratto con cui un imprenditore fornisce un'opera o un servizio con organizzazione dei mezzi e rischio a suo carico (art. 1655 c.c.).
Può richiamarsi anche l'art. 29 del D.Lgs 276/2003, ove si precisa che l'organizzazione dei mezzi è a carico dell'appaltatore, specificando che perciò
l'appaltatore assume anche su di sé il rischio d'impresa.
Nessuna clausola poi del contratto d'appalto stipulato tra e 5 CP_6 Pt_5
contempla un'esclusione in capo alla Cooperativa del rischio d'impresa e delle collegate responsabilità.
Neppure una precisa volontà nel senso dell'esclusione può univocamente trarsi dal fatto che sia stata fornita e accettata una polizza assicurativa RCT, che espressamente esclude le responsabilità professionali (cfr polizza prodotta CP_10
dalla Coop.).
25 Nessun dubbio, quindi, che la sia tenuta a Controparte_6
mallevare l' 5 da ogni somma che questa sia tenuta a versare. Pt_5
Non opera, invece, il noto principio dell'estensione automatica della domanda verso la terza chiamata, tenuto conto che, con tale domanda, l non ha inteso Pt_5
negare la propria responsabilità, peraltro imposta dall'art. 7 della L. 24/2017, ma solo affermare il proprio diritto di regresso verso la Cooperativa, ex art. 1228 c.c.
Si veda in proposito il seguente arresto: “Qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni, chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto
(cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore e chieda di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva, si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola della automatica estensione della domanda al terzo chiamato, atteso che la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all'azione risarcitoria, salvo che l'attore danneggiato proponga nei confronti del chiamato (quale coobbligato solidale) una nuova autonoma domanda di condanna. (Nella fattispecie, la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha confermato la decisione di merito, che aveva considerato non operante la regola della automatica estensione al terzo chiamato della domanda risarcitoria principale relativamente ad un'ipotesi in cui l convenuta aveva Parte_6
chiamato in causa il proprio dipendente medico-chirurgo, limitandosi a svolgere nei suoi confronti domanda di rivalsa condizionata all'accoglimento della pretesa attorea
e senza che l'attore avesse proposto in via autonoma una domanda di condanna nei confronti del chiamato)” (cfr Cass. 30601/2018).
A sua volta la ha diritto di malleva verso il dott. CP_6 CP_2
Infine, il dott. ha diritto di essere a sua volta mallevato dalla propria CP_2
compagnia di assicurazione per la RC, Controparte_7
Quest'ultima in ordine alle condizioni contrattuali ha solamente rimarcato come la polizza contratta dal dott. fosse una garanzia a secondo rischio. CP_2
26 L'art.
7.9 delle C.G.A. prevede infatti che, “qualora esista polizza di responsabilità stipulata dall' che assicura il personale medico (...) la Parte_7
presente polizza si intende prestata a “secondo rischio” e cioè in eccedenza ai massimali garantiti da detta altra polizza e fino alla concorrenza della somma assicurata con il presente contratto. Resta inteso comunque che nel caso di non operatività dell'altra assicurazione, la presente polizza si intende a primo rischio.”.
Nella specie, tuttavia, non constano altre polizze a copertura del medesimo rischio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore degli attori in solido, in euro 5.000,00 (equitativamente) per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ante causam, nonché per la presente causa euro 20.000,00 (valori medi fasi 1-2-3, minimi fase 4), oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, nonché oltre spese esenti dei due procedimenti (contributo unificato e spese di notifica).
In favore degli attori va anche accordato il rimborso delle spese sostenute per il
Consulente Tecnico d'Ufficio, in misura corrispondente alla liquidazione effettuata dal giudice, oltre accessori, nonché gli oneri per il Consulente Tecnico di Parte del medesimo procedimento ex art. 696 bis c.p.c., per come documentate in causa.
Compensate le spese tra le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di GO, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi:
-condanna 5 e il dott. in solido al risarcimento dei danni Pt_5 Controparte_2
subiti da , e in conseguenza della morte Parte_2 Parte_1 Parte_3
di , danni che si liquidano rispettivamente in euro 150.000,00, euro Parte_4
150.000,00 ed euro 200.000,00, oltre interessi e rivalutazione sulle somme devalutate al 10.03.2022 e annualmente rivalutate, fino al saldo;
-condanna i predetti in solido alla rifusione in favore degli attori in solido delle spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ante causam e della presente causa, liquidate come in narrativa;
27 -pone definitivamente a carico dell e del Dott. in solido Pt_5 Controparte_2
tra loro, le spese della CTU svolta nel corso del procedimento ante causam ex art. 696 bis c.p.c., nonché le spese del Consulente Tecnico di Parte, se ed in quanto documentate
-condanna la e il dott. a mallevare e Controparte_6 CP_2
tenere indenne l' da ogni somma che la stessa sia tenuta a pagare in forza della Pt_5
presente sentenza;
-condanna il dott. a mallevare e tenere indenne la Controparte_2 CP_6
suddetta da ogni somma che la stessa sia tenuta a pagare in forza della presente sentenza;
-condanna a mallevare e tenere indenne il dott. Controparte_7 CP_2
da ogni somma che questi sia tenuto a pagare in forza della presente sentenza;
[...]
-compensare le spese tra tutti gli altri soggetti in causa.
GO, 04/09/2025
Il Giudice
Giulio Borella
28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di GO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di GO, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio
Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1450 /2024 R.G., vertente tra
(C.F./P.Iva ) Parte_1 C.F._1
(C.F./P.Iva ) Parte_2 C.F._2
(C.F./P.Iva ) Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. BOLDRIN EDO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in VIA SAN ROCCO 86, 45021 BADIA POLESINE
- ricorrente -
contro
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LOCATELLI LORENZO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in GALLERIA A.DE GASPERI, 4, 35131 PADOVA
- resistente –
E contro
DOTT. (C.F.: , residente in [...]Controparte_2 C.F._4
(PC), Via Visignano n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. DAVID TOSCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in VIA IV NOVEMBRE
146, 29100 PIACENZA
1 - resistente –
E contro
(C.F./P.Iva Controparte_3
), rappresentato e difeso dall'avv. GATTO VICTOR D'ONOFRIO P.IVA_2
MARIANNA ) VIA GIOTTO 70 AVERSA;
ed C.F._5
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in VIA GIOTTO N.70 81031
AVERSA
- terzo chiamato –
E contro
C.F.: , P. I.V.A ) Controparte_4 P.IVA_3 P.IVA_4
con sede legale e direzione in Bologna, Via Stalingrado, 45, in persona del suo procuratore ad negotia Dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_5
PAOLO BIASIN, con studio in VIA CELIO 1, 45100 ROVIGO
- terzo chiamato –
Oggetto:
Altre ipotesi di resp. extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE/RICORRENTE:
NEL MERITO
In via principale: accertare e dichiarare che la condotta dei sanitari dell
[...]
e del medico dott. che prestarono opera e assistenza al CP_1 Controparte_2
Sig. nel novero dell'accesso presso il pronto soccorso di GO del Parte_4
giorno 10.03.2022, è stata viziata dall'omissione di approfondimenti diagnostici obiettivi e strumentali che le condizioni cliniche del paziente avrebbero richiesto. Tale comportamento ha causato un errore omissivo nella fase diagnostica che ha determinato un errore in fase di prognosi e terapia, non avendo consentito l'identificazione del processo morboso causativo del dolore addominale del paziente
Sig. , il suo trattamento e, dunque, che ne fosse evitato il decesso. Parte_4
2 Per l'effetto, condannare in solido tra loro ai sensi degli artt. 1218 c.c., 1228 c.c, 2055
c.c.:
- l' in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro Controparte_1
tempore e il medico dott. che operava presso il Pronto Soccorso di Controparte_2
GO del giorno 10.03.2022, al risarcimento del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale a favore dei prossimi congiunti che si indica, salva diversa quantificazione, per tutte le ragioni di cui in premessa, nei seguenti importi:
a) € 336.346,00 a favore di coniuge convivente del sig. ; Parte_3 Parte_4
b) € 301.147,00 a favore di , figlio del sig. ; Parte_2 Parte_4
c) € 281.592,00 a favore di figlia del sig. - in Parte_1 Parte_4
considerazione del lasso di tempo trascorso dall'evento, si chiede il riconoscimento a favore dei ricorrenti di ulteriore somma a titolo di lucro cessante provocato dal mancato tempestivo risarcimento del danno da parte dei responsabili e la rivalutazione monetaria degli importi, da liquidarsi anche in via equitativa.
- Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, del giudizio relativo all'ATP
n. 244/2023, oltre spese forfettarie 15% ed accessori di legge e con il rimborso dei compensi e spese per i CTU dott. e dott. e dei CCTTPP Persona_1 Persona_2
dott. e prof. Persona_3 Persona_4
PER PARTE CONVENUTA/RESISTENTE ULSS 5:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: respingersi ogni avversa domanda proposta nei confronti dell' Parte_5
in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte, mandandosi
[...]
la resistente struttura assolta da ogni avversa pretesa a qualsiasi titolo evocata;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui si accertasse la colpa professionale e il nesso di causalità materiale tra le condotte contestate nell'atto introduttivo e le conseguenze lesive lamentate dai signori , nonché dalla signora Parte_1 Parte_2 Pt_3
, accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità del resistente DOTT.
[...]
e della terza chiamata Controparte_2 [...]
[...] in relazione alle prestazioni professionali Controparte_6
rese a vario titolo nei confronti del signor , condannandosi il DOTT. Pt_4
e la Controparte_2 Controparte_6
a risarcire tutti i danni patiti da parte ricorrente eventualmente
[...]
risultanti in corso di causa, mandandosi l' esente da Parte_5
qualsivoglia statuizione di condanna;
nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità dell , Parte_5
mantenersi l'obbligazione - ferme le domande infra espresse nei confronti del DOTT.
e di Controparte_2 Controparte_6
- della resistente struttura in via strettamente proporzionale al
[...]
grado accertato di responsabilità e ai reali danni subiti da parte ricorrente, strettamente connessi alla condotta dei sanitari che ebbero in cura il signor , tenuta in Pt_4
considerazione la rilevanza della condotta del paziente medesimo ai sensi dell'art. 1227
c,.c., primo e secondo comma, e con individuazione delle singole quote di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, valutando la sussistenza di ogni elemento con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi, ridimensionandosi, comunque, le avverse pretese;
sempre ove accertata la responsabilità del dott. (e comunque dei CP_2
Professionisti Sanitari che seguirono l'iter clinico-assistenziale del signor Pt_4
presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di GO) e ove accertata, nei termini sopra espressi, la responsabilità, altresì, dell , con conseguente Parte_5
sua condanna al risarcimento dei danni in favore di parte ricorrente, accertarsi e dichiararsi il DOTT. e la Controparte_2 [...]
tenuti a garantire e manlevare Controparte_6
integralmente l' da qualsivoglia statuizione di condanna Parte_5
o, comunque, condannare il DOTT. e Controparte_2 [...]
a corrispondere in via di Controparte_6
regresso o rivalsa quanto l fosse condannata a versare a parte ricorrente, in via Pt_5
eccedente la propria quota di responsabilità;
4 accertarsi e dichiararsi, comunque, il diritto dell' ad Parte_5
essere integralmente manlevata da Controparte_6
in ragione delle obbligazioni assunte con il contratto di appalto
[...]
in essere tra le parti e comunque per le ragioni esposte, per qualsivoglia importo la prima fosse condannata a corrispondere a parte ricorrente all'esito del presente giudizio;
condannarsi di conseguenza Controparte_6
a corrispondere all' le somme
[...] Parte_5
che quest'ultima dovesse essere chiamata a corrispondere in ragione della domanda svolta da parte attrice;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di lite.
PER IL RESISTENTE DOTT. : CP_2
nel merito: rigettare le domande di controparte in quanto infondate, non provate e non provabili;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, dichiarare tenuta e obbligata , con Controparte_4
sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, a manlevare l'esponente e a tenerlo indenne, a termini di polizza, di quanto fosse eventualmente tenuto a corrispondere a controparte per le ragioni dedotte in giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, anche del procedimento per ATP avanti il Tribunale di GO, rubricato al n. 244/2023 di RG.
PER LA TERZA CHIAMATA CUORI MENTI MANI:
- preliminarmente dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
[...]
e conseguentemente anche in rispetto del principio Controparte_6
di economicità processuale) estromettere già alla prima udienza la cooperativa sociale dal presente giudizio, con condanna alle spese della Azienda sanitaria chiamante,
, in persona del legale rappresentante p.t.; Parte_5
5 - in via subordinata, dichiarare, sulla scorta di quanto ampiamente dissertato, per mancanza di responsabilità del Dr. l'infondatezza della domanda e la totale CP_2
mancanza del nesso eziologico sia materiale che giuridico;
- ancora in via subordinata, nella remotissima ipotesi di riconoscimento di relazione tra errore diagnostico e terapeutico con il decesso del sig. , si chiede in primo luogo Pt_4
di dichiarare di trovarci difronte alla perdita di chances di sopravvivenza;
- in via gradata, si chiede di stabilire una piena e/o graduata concorsualità tra tutti i sanitari che presero in carico il sig. ; Pt_4
- in materia di quantum, per i motivi sopra esposti, si chiede dichiararsi errate e non provate le richieste economiche di risarcimento;
- in via gradata e condizionata con riserva di gravame: nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudice ritenga sussistente una qualsivoglia responsabilità della
[...]
per l'operato del dott. e, per l'effetto, Controparte_6 CP_2
la condanni in via diretta o indiretta al risarcimento in favore delle altre parti del giudizio, la per i motivi suesposti chiede accertarsi e dichiararsi l'obbligo CP_6
del dott. di tenerla indenne, manlevandola e rifondendo ogni Controparte_2
importo eventualmente dalla stessa corrisposto alle altre parti del giudizio, e per l'effetto condannare il dott. a tenere indenne, manlevare e pagare Controparte_2
direttamente, e/o a rimborsare alla ogni somma che la stessa sarà CP_6
condannata a pagare alle altre parti del giudizio, ivi inclusi interessi e rivalutazione monetaria, e a rifondere le spese di lite, ed i relativi accessori.
- per l'effetto, condannarsi i ricorrenti al pagamento delle spese e competenze di lite comprensive di rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
PER LA TERZA CHIAMATA UNIPOLSAI:
_1) Preliminarmente. Ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 281 duodecies c.p.c. come modificato dal D. Lgs. 164/2024 si chiede che il Giudice disponga la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui
6 all'articolo 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171-ter c.p.c..
_2) Preliminarmente, in subordine. Ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c. come modificato dal D. Lgs. 164/2024 si richiede al Giudice di concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.
_3) Nel merito. Respingersi ogni domanda formulata nei confronti di perchè CP_4
infondata in fatto ed in diritto.
_4) Nel merito, in subordine. Per la non creduta ipotesi di accertamento di responsabilità in capo all'assicurato dott. dichiararsi che è tenuta CP_2 CP_4
a garantirlo in forza della polizza in atti, con garanzia prestata a secondo rischio, con esclusione del vincolo di solidarietà, per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile al dott. con esclusione di quella parte di CP_2
responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà, con una franchigia di €
5.000,00, entro il limite di massimale di polizza per € 3.000.000,00, previa riconduzione a giustizia della sperequata richiesta risarcitoria anche alla luce della condotta del paziente ai sensi dell'art. 1227 c.c..
_5) Con vittoria di spese e competenze di patrocinio aumentate del 30% ex art. 4, comma 1-bis, d.m. 55/2004, essendo il presente atto “redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare (…) consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Con ricorso del 17.09.2024 e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio l e il dott. onde sentirli condannare Parte_5 CP_2
al risarcimento di tutti i danni subiti, in conseguenza della morte del proprio prossimo congiunto , ritenendone i convenuti professionalmente responsabili. Parte_4
7 Allegavano che in data 10.02.2022, alle ore 04:08, , che da qualche Parte_4
ora soffriva di forti dolori addominali, era soccorso presso la sua abitazione e trasportato presso il Pronto Soccorso dell'OC di GO da personale SUEM, che indicava nella propria scheda: “dolore addominale che si irradia alla schiena, nega precedenti per aneurisma addominale…”.
Al P.S. il paziente entrava ad ore 04:46 e classificato in codice bianco, quindi era visitato ad ore 06:02 dal dott. che refertava “…crampi addominali ai CP_2
quadranti inferiori da 12 ore circa. Primo episodio non emesi né febbre. Nega diarrea.
Addome trattabile in tutti quadranti”, quindi dimetteva il paziente con diagnosi di coliche addominali, prescrizione di fermenti lattici e riaffidamento al medico curante.
Il mattino dopo il si recava, come prescritto, dal proprio medico di base, Pt_4
ove ad ore 09:52 veniva colpito da arresto cardiocircolatorio e, malgrado gli interventi d'urgenza somministrati in loco e il trasporto presso l'OC di GO, ove perveniva ad ore 10:48, andava incontro ad exitus ad ore 11:08, causato da rottura di aneurisma addominale.
Gli attori ritengono che la morte di sia imputabile a colpa Parte_4
professionale dei sanitari dell'OC di GO che ebbero in cura il proprio congiunto, per omessa diagnosi dell'aneurisma addominale (sintomatico) che aveva colpito lo stesso, ritenendo che una tempestiva diagnosi della patologia in atto avrebbe consentito di intervenire tempestivamente, salvandogli la vita e/o aumentandone le chances di sopravvivenza.
Di qui la domanda di risarcimento.
Va precisato che gli attori prima di avviare la causa hanno ritualmente esperito procedimento ex art. 696 bis c.p.c., che si concludeva con deposito di relazione medico legale, nella quale i CCTTUU ritenevano sussistere la responsabilità dell'Ulss 5, per insufficiente approfondimento diagnostico in occasione del primo accesso al P.S., specificando che, in caso di tempestiva diagnosi e trattamento, il paziente avrebbe avuto chances di sopravvivenza non inferiori al 50%.
8 Si costituiva l 5, contestando in fatto e in diritto le avverse pretese, Pt_5
richiamando le osservazioni critiche dei propri CCTTPP, i quali evidenziavano come il fosse pervenuto al P.S. con una situazione paucisintomatica, in assenza di Pt_4
precedenti noti per aneurisma, con parametri vitali nella norma, sicchè, in presenza di addome trattabile, non vi erano elementi per porre diagnosi di aneurisma addominale sintomatico, mentre anche l'esecuzione di una ecografia addominale avrebbe potuto effettuarsi solo in presenza di fondato dubbio in ordine alla suddetta patologia.
In ogni caso le chances di sopravvivenza sarebbero state minime anche in caso di corretta diagnosi, in quanto non solo sarebbero stati necessari approfondimenti diagnostici, ma si sarebbe anche dovuto trasportare d'urgenza il paziente presso un centro di alta specializzazione, verosimilmente Padova, con tempistiche incompatibili con la rapida degenerazione della patologia.
In ultimo, l 5 contestava altresì la quantificazione dei danni operata dagli Pt_5
attori, ritenendola eccessiva e ingiustificata.
Chiedeva comunque di essere mallevata dal dott. e dalla Coop. Cuori CP_2
Menti Mani, cui era stato appaltato il servizio di Pronto Soccorso.
Si costituiva quindi anche il dott. contestando anch'egli in fatto e in CP_2
diritto le avverse pretese, replicando sostanzialmente, quanto ai contenuti, le difese dell 5, sia nell'an, che nel quantum. Pt_5
Chiedeva comunque autorizzazione alla chiamata di . Controparte_7
Le chiamate in causa erano debitamente autorizzate, così che si costituiva innanzitutto la Coop. Cuori Menti Mani, contestando in fatto e in diritto ogni addebito.
In particolare, la Coop. eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva sostanziale, da un lato ai sensi dell'art. 7 della L. 24/2017, che stabilisce la responsabilità della struttura sanitaria per gli errori posti in essere dal personale medico che operi al suo interno, sia esso dipendente della stessa struttura o meno;
dall'altro perché alcuna responsabilità era prevista nell'appalto di servizi con l;
infine, Pt_5
perché di fatto essa si era limitata a mettere a disposizione della stessa il Pt_5
personale medico.
9 In ogni caso, contestava gli addebiti mossi dagli attori e la quantificazione dei danni, con difese sostanzialmente sovrapponibili a quelle dei convenuti.
Infine, si costituiva anche contestando a sua volta in fatto e in diritto CP_4
le pretese degli attori verso il proprio assicurato, sempre con i medesimi argomenti.
In aggiunta, riteneva sussistente la responsabilità della Coop. ex art. 1228-2049
c.c. ed eccepiva altresì che la Polizza contratta col Dott. era a secondo rischio, CP_2
così che l'indennizzo a suo carico non avrebbe potuto che limitarsi alla parte non coperta da eventuali assicurazioni primo rischio degli altri soggetti coinvolti.
La causa era istruita mediante acquisizione della CTU svolta in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c, quindi trattenuta in decisione, previa discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 28.05.2025.
Essa viene quindi oggi decisa come segue.
In diritto
La domanda degli attori è fondata e va accolta.
Vanno brevissimamente richiamati i principi più volte affermati dalla Suprema
Corte di Cassazione in materia di responsabilità professionale medica.
In via generale, la responsabilità medica è una species nell'ambito del più generale genus della responsabilità professionale, disciplinata dagli artt. 1176 e ss c.c. e dagli artt. 2227 e ss c.c., ove la speciale diligenza richiesta dalla prima delle norme citte si identifica sostanzialmente con il rispetto delle leges artis e, in particolare, della miglior scienza ed esperienza in ambito medico.
Questo riferimento alla scienza medica da mero standard è divenuto criterio normativo con la L. 24/2017, che all'art. 5 precisa che gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del
10 Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali. Il rispetto delle linee guida costituisce tra l'altro causa di esenzione da responsabilità penale ex art. 580 quinques c.p.
Ai sensi poi dell'art. 7 co.
1-3 della L. 24/2017, la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli
1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose, quindi in termini di responsabilità c.d. contrattuale.
Invece, l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente, nel qual caso egli risponde ai sensi degli artt.
1218 e 1228 c.c.
I criteri di riparto dell'onere della prova sono quindi quelli elaborati in materia di responsabilità contrattuale.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, "in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del
"contatto") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione
o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non", restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile " (Cass. 975/2009).
11 Più di recente, la Suprema Corte ha rilevato come "In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno" (Cass. 15993/2011).
Con la precisazione che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (Cass. 9471/2004).
In pratica, l'obbligazione del sanitario, quanto alla perizia (a parte quindi le ipotesi di responsabilità relative alla negligenza e all'imprudenza, che non coinvolgono aspetti tecnici), è obbligazione di mezzi, sicchè rimane al di fuori di essa il risultato sperato, ossia la guarigione e/o il miglioramento della salute del paziente, sicchè, come in tutti i casi di responsabilità professionale, non solo medica, la responsabilità per l'evento infausto, che sia la morte o il peggioramento delle condizioni del paziente o, più genericamente, il mancato conseguimento del risultato, richiede la dimostrazione del nesso causale tra l'errore del professionista (il medico per quanto qui interessa) e la lesione della salute.
Tuttavia, è bene subito precisare che, quanto meno nelle operazioni e/o interventi c.d. di , da identificarsi non in quelli facili, ma in quelli ove vi sia una CP_8
letteratura scientifica consolidata e prassi sostanzialmente condivise, si ritiene, con presunzione ovviamente iuris tantum, che l'esatta esecuzione dell'atto medico consenta normalmente, secondo l'id quod plerumque accidit, di conseguire il risultato sperato, si ripete, estraneo di per sé all'oggetto dell'obbligazione.
12 Tanto doverosamente premesso, nel caso di specie si discute se, in occasione del primo accesso del sig. presso il PS dell'OC di GO, che ebbe luogo ad ore Pt_4
04:46 del 10.03.2023, in base ai sintomi lamentati dal paziente, fosse doveroso sottoporre lo stesso ad approfondimenti diagnostici, segnatamente ecografia addominale, esami che avrebbero rivelato un aneurisma addominale sintomatico e prossimo alla rottura e reso necessari interventi urgenti.
Altra questione è se ed in che misura tali interventi avrebbero effettivamente potuto salvare la vita del , tenuto conto delle tempistiche necessarie Pt_4
all'esecuzione degli esami stessi e alle altre circostanze del caso concreto.
Ebbene, quanto al primo problema, come riportato in narrativa, il nella Pt_4
notte del 10.03.2022 contattava il SUEM, in quanto preda da 12 ore di forti dolori addominali, così che il paziente era prelevato presso la sua abitazione ad ore 04:08 e trasportato in ambulanza al P.S. dell'OC di GO, ove giungeva ad ore 04:46.
Nella scheda SUEM si legge: “dolore add.le che si irradia alla schiena. Nega precedenti per aneurisma add.le…Addome morbido e trattabile non dolente alla palpazione”.
Al P.S. al era assegnato un codice bianco, quindi era visitato ad ore 06:02 Pt_4
dal dott. ad ore 06:02, che dopo APP refertava: “crampi addominali ai CP_2
quadranti inferiori da 12 ore circa. Primo episodio. Non emesi né febbre. Nega diarrea. Addome trattabile in tutti i quadranti”.
Il paziente era quindi dimesso ad ore 06:08 con diagnosi di coliche intestinali, prescrizione di assunzione di fermenti lattici e rinvio al medico curante, dal quale effettivamente il si recava già dal mattino successivo. Pt_4
Come già esposto, però, presso lo studio del medico di base il era colto Pt_4
da arresto cardiocircolatorio, ad ore 09:52, quindi veniva soccorso da personale SUEM verso le ore 10:00 e infine trasportato urgentemente al P.S. dell'O.C. di GO, ove perveniva ad ore 10:48, decedendo poi ad ore 11:30 per rottura di aneurisma dell'aorta addominale.
13 Nella CTU svolta in sede di ATP ex art. 696 bis c.p.c. i consulenti ritengono sussistente una responsabilità del dott. per non aver effettuato CP_2
approfondimenti diagnostici (ecografia addominale, c.d. ecofast) che, in presenza di certi sintomi e di un paziente con le caratteristiche del , doveva ritenersi Pt_4
doveroso e che avrebbe immediatamente rivelato l'AAA sintomatico in atto, consentendo di approntare gli opportuni interventi.
In particolare, a orientare verso un possibile aneurisma addominale sintomatico, avrebbero dovuto deporre alcuni elementi di immediata evidenza:
-innanzitutto, dal punto di vista sintomatico, va posta massima attenzione all'irradiamento lombare del dolore, che, a prescindere poi dal concreto motivo scatenante, è quasi sempre indice di patologie di medio alta gravità;
-in secondo luogo, quanto ai fattori predisponenti per AAA, vanno evidenziati il sesso maschile, l'età avanzata l'arteriosclerosi, l'ipertensione e la terapia anticoagulante assunta dal paziente.
Peraltro, anche la palpazione dell'addome non risulta essere stata fatta con la dovuta accuratezza, posto che all'autopsia era riscontrato un aneurisma di cm 12x9, quindi di dimensioni molto consistenti, che non poteva non essere rilevato, atteso che la rilevabilità dell'AAA si verifica quando esso è maggiore di 5 cm.
I convenuti hanno contestato tali conclusioni, ritenendo in buona sostanza che non vi fossero elementi per porre un dubbio di AAA sintomatico, in quanto il paziente sarebbe pervenuto al P.S. comunque in buone condizioni generali (eupnotico, assenza di febbre ed emesi, parametri vitali nella norma), con sintomi aspecifici (dolore addominale).
Spiegano infatti che l'AAA è in genere silente e asintomatico, venendo per lo più scoperto casualmente nella maggior parte dei pazienti, in occasione di visite ed esami disposti per altri motivi, così che un mero dolore addominale non avrebbe in nessun caso imposto un approfondimento diagnostico per dubbio di aneurisma sintomatico, tanto più che il perveniva al P.S. in buone condizioni generali, tanto che gli era Pt_4
attribuito codice bianco.
14 Ebbene, tali difese non possono in alcun modo condividersi, in quanto non tengono conto di elementi concreti, già dianzi evidenziati, che avrebbero dovuto senza dubbio far sospettare una patologia ben più grave in atto e imporre i dovuti approfondimenti.
Il riferimento è, innanzitutto, all'importantissimo elemento dell'irradiamento lombare del dolore addominale, circostanza non riportata nel verbale di P.S., ma ben presente nella scheda SUEM, che era o avrebbe dovuto essere conosciuta dal medico.
Il non si presentò al P.S. lamentando un mero mal di pancia, ma, come Pt_4
agevolmente evincibile dalla scheda SUEM, con un dolore che persisteva da ben circa
12 ore e, soprattutto, con irradiamento alla parte posteriore, lombare.
L'irradiamento del dolore alla zona lombare è notoriamente uno dei sintomi più comuni dell'AAA, ma, in ogni caso, è comunque un sintomo evidente per scienza medica di un processo patologico in atto potenzialmente grave e non trascurabile, perchè può anche sottendere patologie di un certo rilievo, anche letali, quali, oltre appunto all'AAA, ulcera gastrica, ulcera perforata, gastrite, pancreatite, infarto del miocardio, colecistite, ecc.
Ad orientare poi ulteriormente, sulla scorta di questo sintomo, verso un sospetto di AAA, avrebbero dovuto essere i numerosi fattori predisponenti noti alla scienza medica da cui era affetto il : oltre al sesso e all'età, è nota l'incidenza Pt_4
dell'ateroscerosi, ma anche l'ipertensione arteriosa, tutte patologie di cui soffriva il paziente, né va trascurata la terapia anticoagulante che egli assumeva.
Rimane inspiegabile poi anche il fatto che l'AAA non sia stato rilevato alla palpazione, viste le dimensioni non trascurabili di 12x9 cm rilevate al momento dell'autopsia, a fronte di una generale rilevabilità della patologia quando l'aneurisma raggiunga diametro superiore a 5 cm, come spiegato in letteratura (nel 79% dei casi, cfr CTU pag 53).
Peraltro, è assai significativo e tutto sommato dirimente il fatto che, sulla scorta dei suddetti elementi, lo stesso personale SUEM ebbe a chiedere al paziente se avesse precedenti per aneurisma.
15 La risposta negativa del è del tutto irrilevante, atteso che la maggior parte Pt_4
degli AAA è, come detto, asintomatica fino al momento della rottura, venendo in genere riscontrato o casualmente, in occasione di altri esami condotti per altri motivi, oppure quando diviene sintomatico, in prossimità della rottura dei vasi.
Evidentemente, però, l'irradiamento lombare del dolore, associato a durata (12 ore), ad età, sesso, ipertensione, ecc., avevano già indotto il personale SUEM a sospettare la possibilità di un AAA sintomatico in atto, sicchè non si vede come tale dubbio possa non aver sfiorato il medico del P.S., inducendolo a maggiori approfondimenti.
Approfondimenti che, poi, sarebbero consistiti in un banale ecofast, esame di pronta e semplice esecuzione con strumentazione già disponibile presso un qualsiasi reparto di pronto soccorso e per il quale può procedere lo stesso medico di medicina d'urgenza, sicchè veramente non vi era alcun serio impedimento ad eseguirlo anche sul
, a fronte dei chiari sintomi e delle predisposizioni per AAA, con ciò smentendo Pt_4
le critiche dei CCTTPP dei convenuti e terzi chiamati, che obiettano che non può eseguirsi un'ecografia per ogni paziente che perviene al P.S. col mal di pancia (che non era comunque il caso del ), come se si trattasse di un esame complesso e che Pt_4
richiede una particolare e specifica specializzazione, non in possesso di un medico di medicina d'urgenza (che poi spesso è un internista, quindi con formazione generale), il che decisamente non è.
Appurato quindi che vi fu errore professionale, altra questione è stabilire se, Contro laddove il medico si fosse correttamente posto il dubbio di e avesse disposto gli opportuni approfondimenti (una semplice ecofast come visto), rilevato il problema e avviato l'iter terapeutico, il si sarebbe salvato, tenuto conto delle statistiche Pt_4
note in letteratura e dei tempi necessari per poter intervenire concretamente.
Va in proposito richiamato l'art. 40 c.p., che al secondo comma, in tema di responsabilità omissiva, prevede che: “Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
16 Si tratta quindi di verificare se, in base alla miglior scienza ed esperienza, l'azione omessa (la tempestiva diagnosi di AAA sintomatico) avrebbe impedito la morte del
, innescando un procedimento che dalla diagnosi avrebbe portato, attraverso gli Pt_4
opportuni approfondimenti diagnostici e il necessario intervento, alla risoluzione del problema.
Si tratta quindi una verifica articolata, in quanto si è di fronte un decorso causale atipico, perché complicato dal fatto che l'azione omessa non era di per sé sola sufficiente a scongiurare l'evento, ma costituiva il primo ineludibile presupposto per poter attivare i successivi passaggi diagnotico-terapeutici che avrebbero potuto salvare il paziente.
Il criterio di giudizio rimane comunque quello civilistico del “più probabile che non”, come ormai cristallizzato in giurisprudenza: “L'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico. (Nella specie, relativa alle lesioni occorse ad un paziente a seguito dell'errata esecuzione dell'anestesia nell'ambito di un intervento chirurgico per ipertrofia prostatica, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che, nel rigettare la domanda sull'erroneo presupposto che competesse all'attore l'onere di provare la
17 condotta imperita del medico, aveva omesso di formulare qualsivoglia valutazione, in punto di nesso causale, degli elementi di prova dallo stesso forniti e delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, che pure avevano individuato una relazione probabilistica tra la manovra anestesistica e i postumi neurologici ed ortopedici reliquati)” (cfr Cass. 5922/2024).
Ancor più recentemente, si veda la seguente massima: “in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'accertamento del nesso causale in caso di condotta omissiva – da compiersi secondo la regola del “più probabile che non” ovvero della “evidenza del probabile”- si sostanzia nello stabilire se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere, sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto, nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità statistica o pascaliana), ma anche all'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana)” (cfr Cass. 9103/2025).
Ebbene, nella ricostruzione del nesso causale tra l'azione omessa e l'evento, un primo problema, sollevato dai CCTTPP dei convenuti e terzi chiamati, è costituito dalla asserita ristrettezza di tempi, in quanto, si sostiene, per poter effettuare un qualsiasi tipo di intervento, il paziente avrebbe dovuto essere trasportato presso un centro specializzato in chirurgia cardiovascolare, ossia presso l'O.C. di Padova, ove si sarebbe poi dovuto tenere conto dei tempi per l'esecuzione degli approfondimenti diagnostici e per gli atti preparatori preoperatori.
Si ritiene che tale dato sia agevolmente superabile.
Con riferimento, infatti, al dato temporale, legato allo spostamento presso altro nosocomio, si ritiene che esso non sia determinante nel caso di specie, tenuto conto che di fatto la rottura dell'AAA aveva luogo ad ore 10,00 circa e il decesso del Pt_4
verso le ore 11,30, quindi dopo oltre 5 ore dall'accesso presso il P.S. dell'O.C. di
GO (ore 04:46) e dopo ben 4 ore dalla visita del dott. (06:02). CP_2
18 Tale lasso temporale sarebbe stato senza dubbio sufficiente per procedere al trasferimento urgente del paziente da GO a Padova, ma anche per eseguire presso questa sede eventuali approfondimenti diagnostici e le necessarie attività preoperatorie e, infine, intervenire chirurgicamente. L'unico lasso temporale “morto” sarebbe di fatto stato quello del trasporto, che comunque, data la vicinanza dei due centri abitati, non avrebbe richiesto tempi spropositati e, nel frattempo, sarebbero state anche allertate le competenti unità interessate, sicchè il paziente non sarebbe certo arrivato al nosocomio
“a sorpresa”, il che pure avrebbe contribuito a velocizzare i tempi.
Si è detto che l'AAA è instabile e la rottura imprevedibile, ma qui non si sta ragionando in astratto, ma con l'evento verificatosi hic et nunc, ossia con il fatto che la rottura ebbe luogo, come detto, ben 4 ore dopo la visita al P.S.
In ogni caso, a favorire ulteriormente le chances di buona riuscita dell'iter, va considerato il fatto che, nelle more del trasporto e degli atti preparatori all'intervento, il sarebbe stato monitorato e trattato in modo da mantenere l'ipotensione Pt_4
arteriosa (e ragionevolmente non avrebbe neppure assunto la terapia anticoagulante al mattino), con ciò limitando il rischio di rottura improvvisa dell'AAA.
In ogni caso, in presenza di un AAA sintomatico in atto, data la sua instabilità, lo dicono le linee guida, ma in questo caso anche il semplice buon senso, qualsiasi esame preparatorio o attività prodromica sarebbero stati necessariamente fatti con la massima urgenza e non con le ordinarie tempistiche di un caso non grave.
Superata quindi questa prima difficoltà, rimane la questione delle concrete chances di sopravvivenza del , laddove tempestivamente sottoposto ad Pt_4
intervento chirurgico d'urgenza.
Qui la risposta non può che basarsi sulle statistiche disponibili, applicate alle specificità del caso concreto: se nei casi di rottura conclamata dell'aneurisma la mortalità è del 80-90%, perchè molti pazienti neppure giungono vivi all'ospedale (è il caso del , quando si trovava presso lo studio del proprio medico di base al Pt_4
mattino), la mortalità già scende al 50%, nel caso in cui il paziente riesca ad arrivare vivo presso un ospedale attrezzato e sottoposto ad intervento.
19 Quando poi, addirittura, l'AAA vanga tempestivamente diagnosticato e trattato, come avrebbe dovuto accadere nel caso di specie, se la diagnosi fosse stata correttamente posta fin dal primo accesso al P.S., le percentuali sono assai più favorevoli e la mortalità (a 30 giorni dall'intervento) scende al 18-20%.
I CCTTPP dei convenuti e terzi chiamati non hanno evidenziato ulteriori specificità, tali da incidere negativamente sulle chances di salvezza del , perciò Pt_4
nel caso di specie, pur tenendo conto di tutte le peculiarità del caso, può affermarsi con ragionevole certezza processuale che tali chances, laddove la diagnosi fosse stata tempestivamente posta e così attivate tutte le procedure d'urgenza opportune, sarebbero state superiori al 50%.
Il che consente quindi di ritenere sussistente la responsabilità dei convenuti e terzi chiamati, ciascuno per il proprio titolo, secondo quanto si dirà infra.
Gli attori hanno quindi diritto al risarcimento del pregiudizio subito per la perdita del rapporto parentale, determinato dalla morte del prossimo congiunto.
Circa la sussistenza di un pregiudizio risarcibile da perdita del rapporto parentale, non sussistono dubbi, essendo stato allegato e provato il rapporto di parentela che legava gli attori (figli e moglie) con , il che lascia presumere in base Parte_4
all'id quod plerumque accidit la sussistenza di un pregiudizio risarcibile.
L'utilizzo di una tale presunzione è stato del resto avallato dalla stessa Suprema
Corte, salvo che sia fornita la prova contraria: “La lesione del rapporto parentale può produrre dei danni apprezzabili in termini dinamico relazionali o, sul piano morale soggettivo, come sofferenza, non richiedendosi necessariamente la concorrente sussistenza di una lesione dell'integrità psicofisica del congiunto;
tali danni possono essere dimostrati con ricorso alla prova presuntiva, in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta illecita” (cfr Cass. 23300/2024).
Nello stesso senso: “In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del
20 rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione” (Cfr Cass. 25541/2022).
Quanto poi alla concreta quantificazione, è chiaro che la liquidazione giudiziale del danno non ha e non potrà mai avere la pretesa di poter “misurare” il dolore soggettivo e personalissimo correlato ad una tale perdita, mentre va ricercato un criterio idoneo ad ancorare il risarcimento a circostanze oggettive, tali da poter trattare in maniera analoga casi simili, salva la prova, che è onere dell'attore fornire, ex art. 2697
c.c., di circostanze particolari atte a comprovare un più intenso legame.
In tal senso è utile richiamare la seguente massima: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità
e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cfr Cass. 10579/2021).
Un utile strumento in tal senso sono quindi le tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano, come si legge anche in alcune massime: “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para- normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.” (cfr Cass. 8532/2020).
21 Circa i criteri che il giudice deve seguire, all'interno del sistema tabellare, è stato opportunamente affermato che: “In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che - in parziale riforma della pronuncia di primo grado - aveva erroneamente liquidato una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale soggettivo patito dai congiunti della vittima deceduta in aggiunta ad un ulteriore importo a titolo di danno morale)” (cfr
Cass. 28989/2019).
Inoltre, una volta che il giudice abbia optato per l'utilizzo del sistema tabellare, egli dovrà esplicitare i criteri adottati, come pure spiegato in giurisprudenza: “Nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nelle sue componenti della sofferenza morale soggettiva e della compromissione dinamico- relazionale derivante dalla morte del congiunto, il giudice, quando fa uso dello strumento tabellare, è tenuto ad indicare nella motivazione gli elementi di calcolo impiegati al fine di rendere palese il percorso svolto per addivenire ad una liquidazione aderente agli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ridotto, nei limiti del "valore medio di tariffa", l'importo liquidato in primo grado ai congiunti, senza precisare a quale edizione della tabella approntata dall'Osservatorio della Giustizia civile di Milano si era fatto riferimento e senza motivare la disposta
22 riduzione, a fronte della riconosciuta intensità del legame familiare)” (Cfr Cass.
761/2025).
Ebbene, nel caso di specie, si è ritenuto di adottare per la liquidazione il sistema basato sulle tabelle del Tribunale di Milano, strumento ampiamente condiviso e utilizzato.
Per orientarsi poi tra il minimo e il massimo degli importi previsti dalle tabelle del Tribunale di Milano, si è tenuto conto, quanto ai figli, dell'età degli stessi (57-55)
e di quella della vittima (80-81), nonché del fatto che tra essi da tempo era ormai cessata la convivenza, oltre che dell'esistenza di altri stretti congiunti in vita.
Si sta quindi parlando di soggetti in età avanzata ( e la moglie) e/o Parte_4
ormai più che matura (i figli), da tempo autonomi e indipendenti, con altri parenti stretti in vita.
In un tale contesto, si è ritenuto che la liquidazione possa assestarsi nel minimo previsto dalle suddette tabelle.
Parimenti, quanto al coniuge, si è tenuto conto dell'età, avanzata per entrambi, la vittima e il superstite, oltre che della convivenza e della presenza di altri stretti congiunti, per un valore finale un po' più elevato di quello minimo.
Nessun particolare elemento è stato addotto dagli attori per dimostrare un legame più intenso, rispetto a quello che può presumersi sulla scorta dei suddetti elementi oggettivi.
I capitoli di prova orale dedotti non sono stati ammessi, in quanto le circostanze che si volevano dimostrare non presentano alcuna peculiarità rispetto a quello che può normalmente presumersi avvenga tra genitori e figli, quando questi siano ormai diventati autonomi e indipendenti e sia cessata la convivenza: frequentazione che si svolge soprattutto nel fine settimana e durante le feste e contatti più o meno quotidiani mediante telefono o altro.
Il danno può quindi liquidarsi come segue:
euro 150.000,00; Parte_1
euro 150.000,00; Parte_2
23 euro 200.000. Parte_3
Su tali importi vanno riconosciuti gli interessi e la rivalutazione, sulle somme devalutate al 10.03.2022 e annualmente rivalutate fino al saldo.
E' noto che il maggior danno va provato, ma è del tutto evidente, e quindi può presumersi, che somme così rilevanti non sarebbero utilizzate per immediato consumo, né meramente accantonate in un c/c, ma quanto meno impiegate in qualche forma di investimento conservativo, tale da non far perdere valore al capitale, perdita di valore che non sarebbe stata certo compensata dai bassi tassi di interessi legale degli ultimi anni.
Le suddette somme vanno innanzitutto poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, fermo il diritto di rivalsa dell 5 verso il dott. Pt_5 CP_2
Chiaro che alcun rilievo e alcuna esenzione di responsabilità può discendere in favore dell dal fatto che i servizi di assistenza medica in pronto soccorso fossero Pt_5
stati appaltati alla Coop. Cuori Menti Mani, atteso che il contratto d'appalto resta res inter alios acta e quindi l' resta direttamente responsabile nei confronti degli Pt_5
attori, ai sensi dell'art. 1228 c.c. e dell'art. 2049 c.c.
L ha poi chiesto di essere mallevata dal Dott. e dalla Pt_5 CP_2 [...]
Controparte_6
Tale domanda va sicuramente accolta quanto al dott. cui è Controparte_2
direttamente imputabile la condotta lesiva, ma deve essere accolta anche nei confronti della Cooperativa.
Nella propria comparsa di risposta quest'ultima ha eccepito la propria estraneità al rapporto, invocando l'art. 7 della L. 24/2017, che prevede che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli
1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
In realtà tale disposizione non esclude affatto che altri soggetti possano essere chiamati a rispondere dell'eventuale danno ingiusto subito dal paziente, ricoverato in
24 struttura, per effetto di errore professionale, tanto che il comma 3 espressamente prevede che “l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.
Parimenti dalla disposizione dell'art. 7 cit. alcuna esclusione di responsabilità può trarsi quanto all'eventuale presenza di altri soggetti cui possa essere imputabile l'illecito, come nel caso di specie, ove il servizio di assistenza al P.S. era stato appaltato alla . CP_6
In altre parole, la disposizione non consente ovviamente di traslare la responsabilità su soggetti terzi, ma non esclude che altri soggetti siano coinvolti nel processo generativo del danno ingiusto e che, quindi, costoro debbano rispondere dei pregiudizi conseguenti.
In particolare, la norma nulla dispone nel caso in cui certi servizi vengano dati in appalto, come nel caso di specie, dove alla Coop. Cuori Menti Mani erano affidati in appalto i servizi di assistenza medica di supporto ai pronto soccorso degli ospedali di
GO, Trecenta, Adria e al SUEM.
L'appalto è, come noto, il contratto con cui un imprenditore fornisce un'opera o un servizio con organizzazione dei mezzi e rischio a suo carico (art. 1655 c.c.).
Può richiamarsi anche l'art. 29 del D.Lgs 276/2003, ove si precisa che l'organizzazione dei mezzi è a carico dell'appaltatore, specificando che perciò
l'appaltatore assume anche su di sé il rischio d'impresa.
Nessuna clausola poi del contratto d'appalto stipulato tra e 5 CP_6 Pt_5
contempla un'esclusione in capo alla Cooperativa del rischio d'impresa e delle collegate responsabilità.
Neppure una precisa volontà nel senso dell'esclusione può univocamente trarsi dal fatto che sia stata fornita e accettata una polizza assicurativa RCT, che espressamente esclude le responsabilità professionali (cfr polizza prodotta CP_10
dalla Coop.).
25 Nessun dubbio, quindi, che la sia tenuta a Controparte_6
mallevare l' 5 da ogni somma che questa sia tenuta a versare. Pt_5
Non opera, invece, il noto principio dell'estensione automatica della domanda verso la terza chiamata, tenuto conto che, con tale domanda, l non ha inteso Pt_5
negare la propria responsabilità, peraltro imposta dall'art. 7 della L. 24/2017, ma solo affermare il proprio diritto di regresso verso la Cooperativa, ex art. 1228 c.c.
Si veda in proposito il seguente arresto: “Qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni, chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto
(cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore e chieda di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva, si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola della automatica estensione della domanda al terzo chiamato, atteso che la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all'azione risarcitoria, salvo che l'attore danneggiato proponga nei confronti del chiamato (quale coobbligato solidale) una nuova autonoma domanda di condanna. (Nella fattispecie, la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha confermato la decisione di merito, che aveva considerato non operante la regola della automatica estensione al terzo chiamato della domanda risarcitoria principale relativamente ad un'ipotesi in cui l convenuta aveva Parte_6
chiamato in causa il proprio dipendente medico-chirurgo, limitandosi a svolgere nei suoi confronti domanda di rivalsa condizionata all'accoglimento della pretesa attorea
e senza che l'attore avesse proposto in via autonoma una domanda di condanna nei confronti del chiamato)” (cfr Cass. 30601/2018).
A sua volta la ha diritto di malleva verso il dott. CP_6 CP_2
Infine, il dott. ha diritto di essere a sua volta mallevato dalla propria CP_2
compagnia di assicurazione per la RC, Controparte_7
Quest'ultima in ordine alle condizioni contrattuali ha solamente rimarcato come la polizza contratta dal dott. fosse una garanzia a secondo rischio. CP_2
26 L'art.
7.9 delle C.G.A. prevede infatti che, “qualora esista polizza di responsabilità stipulata dall' che assicura il personale medico (...) la Parte_7
presente polizza si intende prestata a “secondo rischio” e cioè in eccedenza ai massimali garantiti da detta altra polizza e fino alla concorrenza della somma assicurata con il presente contratto. Resta inteso comunque che nel caso di non operatività dell'altra assicurazione, la presente polizza si intende a primo rischio.”.
Nella specie, tuttavia, non constano altre polizze a copertura del medesimo rischio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore degli attori in solido, in euro 5.000,00 (equitativamente) per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ante causam, nonché per la presente causa euro 20.000,00 (valori medi fasi 1-2-3, minimi fase 4), oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, nonché oltre spese esenti dei due procedimenti (contributo unificato e spese di notifica).
In favore degli attori va anche accordato il rimborso delle spese sostenute per il
Consulente Tecnico d'Ufficio, in misura corrispondente alla liquidazione effettuata dal giudice, oltre accessori, nonché gli oneri per il Consulente Tecnico di Parte del medesimo procedimento ex art. 696 bis c.p.c., per come documentate in causa.
Compensate le spese tra le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di GO, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi:
-condanna 5 e il dott. in solido al risarcimento dei danni Pt_5 Controparte_2
subiti da , e in conseguenza della morte Parte_2 Parte_1 Parte_3
di , danni che si liquidano rispettivamente in euro 150.000,00, euro Parte_4
150.000,00 ed euro 200.000,00, oltre interessi e rivalutazione sulle somme devalutate al 10.03.2022 e annualmente rivalutate, fino al saldo;
-condanna i predetti in solido alla rifusione in favore degli attori in solido delle spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ante causam e della presente causa, liquidate come in narrativa;
27 -pone definitivamente a carico dell e del Dott. in solido Pt_5 Controparte_2
tra loro, le spese della CTU svolta nel corso del procedimento ante causam ex art. 696 bis c.p.c., nonché le spese del Consulente Tecnico di Parte, se ed in quanto documentate
-condanna la e il dott. a mallevare e Controparte_6 CP_2
tenere indenne l' da ogni somma che la stessa sia tenuta a pagare in forza della Pt_5
presente sentenza;
-condanna il dott. a mallevare e tenere indenne la Controparte_2 CP_6
suddetta da ogni somma che la stessa sia tenuta a pagare in forza della presente sentenza;
-condanna a mallevare e tenere indenne il dott. Controparte_7 CP_2
da ogni somma che questi sia tenuto a pagare in forza della presente sentenza;
[...]
-compensare le spese tra tutti gli altri soggetti in causa.
GO, 04/09/2025
Il Giudice
Giulio Borella
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