Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/03/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Enrico Catanzaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 948 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tem- Parte_1
pore, elettivamente domiciliata in Aci Castello (CT), via Antonello Da Mes-
sina n. 1, presso lo studio dell'avv. Antonino Longo dal quale è rappresen-
tata e difesa giusta procura in atti;
– attrice/opponente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Catania, via Alberto Mario n. 68, presso lo studio dell'avv. Vito Berretta, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti;
– convenuta/opposta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la pro- Parte_1
poneva opposizione al D.I. n. 5883/2020 emesso il 07.12.2020 in seno al procedimento monitorio R.G. n. 12822/2020 con il quale il Tribunale di
Tribunale di Palermo
somma di euro 59.161,32 oltre interessi e spese di procedura.
In seno al ricorso monitorio la ricorrente, odierna opposta, rappresen-
tava che:
− con atto in notaio del 29.07.96 Rep. 109242 Racc. Persona_1
15702 la veniva scissa ex artt. 2501 e ss c.c. in tre nuo- Parte_1
ve società per azioni e precisamente: Controparte_2 [...]
e Parte_1 Controparte_3
− in data successiva alla scissione la con verbale di as- CP_3
semblea straordinaria del 17.12.97 in notaio Persona_2
Rep 48337 e Racc, 14810 modificava la propria denominazione sociale da con la medesima Parte_2 Controparte_1
compagine sociale e medesima partita IVA;
− in seno all'atto di scissione si prevedeva, tra l'altro e in particolare,
che: b) le attività e passività della società scissa verificatesi in detto
periodo saranno ripartite in parti eguali e quindi nella misura di un
terzo ciascuna tra le tre società risultanti dalla scissione.....
− con separati ricorsi depositati il 21.02.2011 presso il Tribunale del
Lavoro di Siracusa alcuni lavoratori richiedevano alla il CP_1
pagamento della indennità di trasferta ridotta ad 1/3 ex art. 20b
del CCNL Autoferrotranvieri nonché delle maggiori somme per i ti-
toli ulteriori descritti in ricorso (differenze retributive ecc.ecc.) per il periodo 01.03.94/30.09.97;
− in ragione di quanto sopra le tre società nate dalla scissione sono responsabili fino alla data del 31.10.96 per quanto richiesto dai
Tribunale di Palermo
- 2 - lavoratori;
− a seguito dei ricorsi proposti dai lavoratori, la aveva so- CP_1
stenuto un esborso complessivo di euro 152.815,16 (oltre le rite-
nute di legge versate agli Enti competenti) per la soddisfazione dei lavoratori ricorrenti, del loro procuratore, delle spese di precetto e dei propri avvocati;
− una parte delle somme anticipate dalla sono di compe- CP_1
tenza della per un totale di euro 59.161,32 pari ai Parte_1
conteggi inoltrati con pec del 26.06.19;
− con pec del 01.03.19 la aveva riconosciuto il proprio Parte_1
debito e si era resa disponibile al pagamento della propria quota di pertinenza senza alcuna contestazione, restando tuttavia inerte.
A sostegno dell'opposizione la eccepiva: (i) l'assenza del- Parte_1
la responsabilità solidale di cui all'art. 2506 quater c.c.; (ii) l'inefficacia nei propri confronti della sentenza di condanna della ai sensi CP_1
dell'art. 1306 c.c.; (iii) l'errata identificazione delle somme richieste in via di regresso;
(iv) la carenza di prova in ordine al quantum richiesto.
Chiedeva quindi al Tribunale di Palermo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Ritenere e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del
decreto ingiuntivo n. 5883/2020 del 07.12.2020 emesso dal Tribunale Civi-
le di Palermo r.g. 12822/2020 per l'insussistenza del requisito dell'an e del
quantum del credito azionato da controparte – per tutte le ragioni esposte in
diritto dell'atto di opposizione- e per l'effetto revocare o annullare il provve-
dimento monitorio impugnato e, comunque, dichiarare non dovute le somme
Tribunale di Palermo
- 3 - richieste con il provvedimento monitorio oggi opposto;
2) Ritenere e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del
decreto ingiuntivo n. 5883/2020 del 07.12.2020 emesso dal Tribunale Civi-
le di Palermo r.g. 12822/2020 per insussistenza di alcuna obbligazione so-
lidale in capo alla - per le ragioni esposte in seno al Parte_1
punto 1) del diritto dell'atto di opposizione- e per l'effetto revocare o annul-
lare il provvedimento monitorio impugnato e, comunque, dichiarare non do-
vute le somme richieste con il provvedimento monitorio oggi opposto;
3) Ritenere e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del
decreto ingiuntivo n. 5883/2020 del 07.12.2020 emesso dal Tribunale Civi-
le di Palermo r.g. 12822/2020 per inopponibilità nei confronti della
[...]
delle sentenze emesse nei confronti dell' - Parte_1 Controparte_1
per le ragioni esposte in seno al punto 2) del diritto dell'atto di opposizione-
e per l'effetto revocare o annullare il provvedimento monitorio impugnato e,
comunque, dichiarare non dovute le somme richieste con il provvedimento
monitorio oggi opposto;
4) Ritenere e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del
decreto ingiuntivo n. 5883/2020 del 07.12.2020 emesso dal Tribunale Civi-
le di Palermo r.g. 12822/2020 per la non corretta quantificazione delle
somme richieste in seno al provvedimento monitorio medesimo, nonché per
la mancanza di prova del credito azionato - per le ragioni esposte in seno al
punto 4) del diritto dell'atto di opposizione- e per l'effetto revocare o annul-
lare il provvedimento monitorio opposto e, comunque, dichiarare non dovute
le somme richieste con il provvedimento monitorio oggi opposto;
5) In via subordinata ritenere e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o
Tribunale di Palermo
- 4 - inefficacia del decreto ingiuntivo n. 5883/2020 del 07.12.2020 emesso dal
Tribunale Civile di Palermo r.g. 12822/2020 per la non corretta identifica-
zione e/o quantificazione delle somme azionate in via di regresso da con-
troparte - per le ragioni esposte in seno al punto 3) del diritto dell'atto di
opposizione - e per l'effetto dichiarare nullo, revocare o annullare il provve-
dimento monitorio impugnato riducendo l'importo dovuto dall'odierna oppo-
nente alla somma di € 20.959,60, o alla somma che verrà eventualmente
accertata in corso di causa o ritenuta equa o di giustizia”. Con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione. In parti- CP_1
colare, deduceva: (i) la nullità della procura alle liti allegata al fascicolo;
(ii) l'inesistenza o nullità della notifica dell'atto di opposizione;
e, nel meri-
to, (iii) l'infondatezza dell'opposizione.
Chiedeva quindi all'Ill.mo Tribunale adito di “annullare e o dichiarare
nulla e o inesistente l'opposizione, nel merito rigettare, per i motivi esposti,
l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in estremo subor-
dine nel caso venissero rinvenuti errori nei conteggi condannare la
[...]
al pagamento delle maggiori o minori somme risultanti Parte_1
dall'apposita verifica”. Insisteva poi sulla concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto.
Con ordinanza del 21.12.2021 il G.I. rigettava la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ritenendo che non vi fosse prova adeguata dell'esistenza del credito ingiunto né riconoscimento del debito da parte dell'opponente, e concedeva i termini ex art. 183 c.p.c.
Con la prima memoria istruttoria parte opposta formulava istanza volta
Tribunale di Palermo
- 5 - ad ottenere l'emissione di ordinanza ex artt. 186 ter e/o 186 bis c.p.c. per l'importo ingiunto o per il minore importo di euro 20.959,60. Tale istanza,
tuttavia, non poteva ritenersi ammissibile sia perché volta a superare il diniego della provvisoria esecutorietà già pronunciato, sia perché – con-
trariamente a quanto dedotto nell'istanza - le difese nell'atto di opposizio-
ne non potevano intendersi quale riconoscimento del (minore) debito ma quale sollecitazione ad una soluzione alternativa della controversia – che doveva comunque passare per l'accertamento dell'an della pretesa (pure contestato da parte opponente).
La causa, istruita documentalmente, veniva indi posta in decisione previa assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memo-
rie di replica.
Ciò detto, l'opposizione è fondata e va accolta.
E' necessario preliminarmente esaminare le doglianze dell'opposta sul-
le violazioni delle formalità commesse dalla nella formula- Parte_1
zione del proprio atto di opposizione.
Si duole anzitutto l'opposta della violazione delle formalità relative alla procura alle liti rilasciata dall'opponente al difensore (mancanza dell'attestazione di conformità) e di quelle relative alla relata di notifica dell'atto di citazione (contenente un refuso nell'indicazione del d.i.). CP_4
suna delle dedotte violazioni però assurge a causa di nullità
dell'opposizione: (i) quanto all'attestazione di conformità della procura alle liti rilasciata su supporto cartaceo e poi scansionata, essa è riportata in seno alla pec di notifica dell'atto di citazione in opposizione del
14.01.2021; (ii) quanto al refuso nella relata di notifica, questo costituisce
Tribunale di Palermo
- 6 - tutt'al più mera irregolarità. Basta richiamare il principio di raggiungi-
mento dello scopo dell'atto e la circostanza che il refuso lamentato non ha impedito di costituirsi nel giudizio di opposizione e formulare le CP_1
proprie istanze a sostegno del decreto ingiuntivo ottenuto.
Superate le doglianze sulle formalità dell'atto, può ora passarsi all'esame nel merito della svolta opposizione. A tal riguardo si rammenta che “L'opposizione a decreto ingiuntivo, […], dà luogo ad un ordinario giudi-
zio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pre-
tesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di atto-
re, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenu-
to, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti
estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006). […]” (Cass. n.
13240/2019).
Quanto all'an della pretesa creditoria, dichiara di agire sulla CP_1
base del riconoscimento di debito della nonché dell'atto no- Parte_1
tarile di scissione e delle norme di cui agli artt. 2506 bis e 2506 quater
c.c.
A questo punto, giova sgombrare il campo dall'esistenza nella fattispe-
cie di un riconoscimento di debito.
La ha infatti contestato che la pec del 01.03.2019 con- Parte_1
tenesse un riconoscimento di debito, rilevando come in tale comunicazio-
ne aveva unicamente dichiarato che “sarebbe stata disponibile al paga-
mento esclusivamente di eventuali importi che fossero risultati di propria
pertinenza e sempre tenuto conto della necessità di eseguire opportune e
Tribunale di Palermo
- 7 - specifiche verifiche contabili e documentali”. In tal senso, l'opponente ha prodotto anche una successiva pec del 28.09.2019 ove si legge “senza ri-
conoscimento alcuno della fondatezza della Vs. pretesa creditoria – la no-
stra eventuale disponibilità al solo pagamento pro quota della somma ri-
chiesta a titolo di sorte capitale – con esclusione, quindi, di qualsivoglia
partecipazione a qualunque titolo al pagamento di spese legali, interessi,
rivalutazione monetaria e/o qualsivoglia aggiuntivo solo ove tale ultima ri-
sulti effettivamente dovuta dalla scrivente. Ciò ovviamente, solo all'esito
degli opportuni accertamenti del caso ad oggi in corso” (cfr. doc. 8 dell'atto di citazione).
Il tenore delle comunicazioni intercorse tra le parti dell'odierno giudizio impedisce di concludere per l'esistenza di un riconoscimento del debito da parte della In ogni caso, mette conto rappresentare che la Parte_1
ricognizione di debito ha natura giuridica di dichiarazione unilaterale che non costituisce fonte di obbligazione autonoma. Nulla impedisce che, lad-
dove l'obbligazione sottostante sia inesistente, il dichiarante possa legit-
timamente contestare la propria qualità di debitore, con onere a suo cari-
co di dimostrare l'esistenza o meno del rapporto sottostante, lo specifico contenuto e la causa di questo, le modalità e le ragioni della eventuale cessazione della vigenza del rapporto o dell'esigibilità del credito (cfr.
Cass. 1831/2001). Ciò conduce al richiamo all'atto di scissione e alle norme di cui agli artt. 2506 bis e 2506 quater c.c. svolto dalla CP_1
che, secondo la tesi della non sono idonei a radicare alcun Parte_1
obbligo di pagamento.
L'opponente invero contesta la legittimità di una pretesa azionata in
Tribunale di Palermo
- 8 - via di regresso di un debito che al momento della scissione non era sorto e, dunque, non esisteva. Sostiene infatti che, diversamente da quanto previsto nelle norme codicistiche in tema di scissione, “nel caso di specie
[…] il credito è successivo alla scissione con conseguente insussistenza di
alcuna responsabilità solidale della rispetto alle som- Parte_1
me richieste in pagamento dalla (cfr. atto di citazione in Controparte_1
opposizione). Oltre a ciò, la oppone alla pretesa creditoria Parte_1
azionata ex art. 1299 c.c. il disposto dell'art. 1306 c.c. ritenendo che la propria estraneità rispetto al giudizio di condanna della esclude CP_1
un diritto di regresso di quest'ultima nei propri confronti.
Appare necessario a questo punto verificare se, nel caso di specie, sus-
sista la solidarietà di cui agli artt. 2506 bis e 2506 quater c.c. con conse-
guente applicabilità delle norme in tema di solidarietà passiva.
Ebbene, ritiene questo giudice che al caso di specie non possa appli-
carsi il disposto dell'art. 2506 quater c.c. stante l'inesistenza del credito pagato dalla alla data della scissione. Presupposto per la re- CP_1
sponsabilità solidale della norma evocata è, infatti, che l'obbligazione fa-
cente capo alla società scissa sia rimasta inadempiuta (vd Cass. n.
4455/2016). Trattasi, aliis verbis, di poste di debito facenti capo alla so-
cietà scissa e non estinte (sul punto, Cass. n. 36690/2021: “Ritiene la
Corte che, in effetti, in caso di scissione, la responsabilità per i debiti della
società scissa (che la società "cui fanno carico", che ne risponde per l'intero,
non abbia provveduto a soddisfare), in forza degli artt. 2506-bis, comma 2°,
e 2506-quater, comma 3°, c.c., si estende, in via solidale (e, come visto,
sussidiaria), a tutte le società partecipanti all'operazione, ciascuna delle
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- 9 - quali, tuttavia, risponde, "nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto
ad essa assegnato o rimasto").
Nel caso di specie, non v'è dubbio che il credito azionato dai lavoratori della sia sorto successivamente alla scissione, nonostante sia Parte_1
riferibile (in parte) ad un periodo precedente alla stessa.
La domanda di pagamento non trova il suo fondamento nemmeno nell'art. 2506 bis, co. 3, c.c. Quest'ultimo, infatti, delinea il sistema di ri-
partizione di responsabilità, distinguendo l'ipotesi in cui gli elementi pas-
sivi della scissa siano assegnati in modo specifico ad una delle società
partecipanti alla scissione, da quella in cui, al contrario, tale espressa at-
tribuzione sia omessa.
Alla luce delle disposizioni sopra citate, è agevole osservare come la di-
sciplina civilistica preveda in capo alle società beneficiarie una responsa-
bilità di tipo solidale e limitata per i debiti della scissa anteriori all'operazione di scissione e non ancora soddisfatti, e per tale motivo nes-
suna delle due norme si attaglia al caso di specie.
Neanche l'atto di scissione sembra ancorare la dedotta responsabilità
nella parte in cui prevede che a) si procederà a redigere una situazione
contabile di raccordo tra la situazione patrimoniale al 31.12.94 e la data di
efficacia del presente atto di scissione....
b) le attività e passività della società scissa verificatesi in detto periodo
saranno ripartite in parti eguali e quindi nella misura di un terzo ciascuna
tra le tre società risultanti dalla scissione..... (cfr. comparsa conclusionale della poiché si richiamano gli stessi principi civilistici sopra ci- CP_1
tati per i debiti anteriori alla data di efficacia della scissione e non estinti.
Tribunale di Palermo
- 10 - La fonte del diritto di regresso, nella fattispecie, è da rinvenirsi nella stessa operazione di scissione. A ciò si perviene valorizzando gli effetti traslativi dell'operazione in esame - sui quali si è già pronunciata la Corte
di cassazione nel regolamento di competenza sollevato con ricorso da un
ex dipendente della Nel merito, la Corte ha così statuito: “È Parte_1
pacifico che nella specie si è verificata la scissione totalitaria della CP_5
, che si è estinta, con trasferimento alle tre società contemporaneamen-
[...]
te costituite dell'attività di trasporto pubblico di cui era titolare la società
originaria. Va allora rilevato che nella scissione delle società non si verifica
il trasferimento da un soggetto ad un altro di singoli beni, e neanche di un
complesso organizzato di beni come nel trasferimento di azienda, ma, come
rilevato in dottrina, una vera e propria successione a titolo universale tra i
soggetti implicati, anche se con frazionamento tra soggetti diversi del pa-
trimonio e dei relativi rapporti. Ciò si evince dalla complessiva funzione e
dalla disciplina dell'istituto e, in particolare, sia dal parallelismo della vi-
cenda in esame con quella della fusione di società, a cui la accomuna
l'identità di notevole parte della disciplina e in relazione alla quale è acqui-
sita nella giurisprudenza di questa Corte l'applicabilità della nozione di
successione a titolo universale (Cass. n. 4812/1986, Cass.
n. 6177/1996 e Cass. n. 3694/1998), sia dalla circostanza che nella scis-
sione totalitaria si verifica la contemporanea e immediata estinzione della
società originaria, con totale omissione della fase di liquidazione. E la totale
mancanza della fase di liquidazione può essere giustificata solo dal fatto
che alle società beneficiarie della scissione passano tutte le posizioni attive
e passive relative alle parti di patrimonio rispettivamente loro attribuite,
Tribunale di Palermo
- 11 - salva l'ulteriore garanzia della responsabilità solidale di tutte per i debiti,
nei limiti del patrimonio netto ad esse trasferito (art. 2504-decies, che con-
tiene ulteriori precisazioni per il caso di scissione parziale)”. La scissione non è di per sé un'operazione che mira a concludere tutti i rapporti sociali
(come la liquidazione), né unicamente a trasferirli ad altro soggetto con permanente in vita del disponente (come il conferimento in società, la cessione dei crediti o dei debiti, la cessione d'azienda, etc.), quanto a darvi prosecuzione, mediante il diverso assetto organizzativo.
Dalla qualificazione in termini di successione a titolo universale dei trasferimenti di complessi di beni e rapporti della società scissa a quelle beneficiarie, risulta giuridicamente e logicamente giustificata la conclu-
sione secondo cui per i debiti a valere per il periodo ante scissione, in as-
senza di diversa indicazione, sono solidalmente e illimitatamente obbliga-
te tutte le società beneficiarie. E tuttavia, nel caso di specie, l'operatività
del diritto di regresso azionato dalla trova il suo limite nell'art. CP_1
1306 c.c. invocato dall'opponente.
Secondo l'art. 1306, co. 1, c.c., la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori;
gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore. In altri termini, il condebitore solidale, rimasto estraneo al giudizio, non è vincolato dalla sentenza ma può invocarla, op-
ponendola al creditore comune, se la ritiene favorevole, purché si fondi su ragioni comuni a tutti i condebitori solidali e non al solo condebitore coinvolto nel giudizio.
Secondo consolidato orientamento della Corte di cassazione, riportato
Tribunale di Palermo
- 12 - nella pronuncia citata dalla difesa della “Tale disciplina è Parte_1
pienamente coerente sia con il principio generale dell'art. 2909 c.c., secon-
do il quale l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa
stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, sia con la fonda-
mentale regola costituzionale dell'art. 24 Cost., comma 2, che sancisce il
diritto di difesa, evitando di compromettere la sfera giuridica di un soggetto
in forza di una sentenza resa in un procedimento al quale egli non ha par-
tecipato e pronunciata nei confronti di un soggetto sfornito di ogni potere di
rappresentarlo validamente” (tra le altre Cass. n. 1099/2020).
La norma dell'art. 1299 c.c. che disciplina il regresso tra i condebitori ha valenza generale e presuppone l'accertamento dell'esistenza del debito comune;
esistenza che, per costante insegnamento, non può essere de-
sunta dalla sentenza resa nei confronti di un solo condebitore in un giu-
dizio al quale gli altri sono rimasti estranei.
Ritiene questo giudice che vada osservato il suesposto insegnamento nel senso che, rispetto al giudicato intervenuto tra uno dei condebitori in solido e il creditore, se non è intervenuta l'accettazione da parte dell'altro condebitore, trova applicazione il principio dell'inapplicabilità del giudica-
to nel giudizio di regresso.
Poiché nel caso di specie, la dichiara di agire in regresso sulla CP_1
base delle sentenze che l'hanno vista soccombente rispetto alle richieste dei lavoratori per le indennità a valere nel periodo ante scissione (e per ul-
teriori spese ad esse collegate), in mancanza di accettazione della
[...]
la domanda di pagamento non può essere accolta. Parte_1
D'altra parte, quanto alla circostanza dedotta dalla che i rap- CP_1
Tribunale di Palermo
- 13 - porti societari sono estranei alla giurisdizione del G.L., occorre rammen-
tare che il condebitore solidale convenuto può sempre richiedere la chia-
mata in causa ex art. 106 c.p.c. degli altri condebitori ai quali la causa è
comune e da cui pretende di essere garantito, in tal modo coinvolgendoli nel giudizio e rendendo loro opponibile il giudicato (Cass. 2020 cit). Né sul punto è stato prodotto alcun provvedimento del giudice adito che abbia rigettato la chiamata di terzo sulla base dei motivi dalla stessa addotti.
Il D.I. va quindi revocato.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo i valori minimi tariffari, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte, della semplicità delle questioni sottese al giudizio e del valore della controver-
sia.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
− revoca il D.I. n. 5883/2020 emesso il 07.12.2020 dal Tribunale di
Palermo;
− condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessi-
vi euro 7.052,00 oltre rimborso spese vive, spese forfettarie al 15%, I.V.A.
e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Palermo, in data 03/03/2025
Il Giudice
Dott. Enrico Catanzaro
Tribunale di Palermo
- 14 -