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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 08/10/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 483/2023 avente ad oggetto: responsabilità contrattuale promossa da:
Controparte_1
(C.F. - P.I. ), in persona del liquidatore Prof. Avv. P.IVA_1 P.IVA_2 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Bava per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Profumo per procura in atti;
PARTE APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
In contraddittorio con
C.F. - Controparte_4 P.IVA_4
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_5
PARTE APPELATA CONTUMACE
Udienza di rimessione della causa a decisione del 23.9.2025 pagina 1 di 17 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
Voglia Ill.ma Corte di Appello accertare che è esente da responsabilità con riferimento alle circostanze oggetto di giudizio e CP_1 all'inadempimento lamentato da;
di conseguenza rigettare la domanda di condanna CP_3 avanzata dall'istituto di credito, con riforma della sentenza impugnata e condanna di CP_3 alla restituzione dell'importo di euro 164.386,66, corrisposto da in esecuzione della sentenza CP_1 appellata. Rigettare l'appello incidentale.
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.
PER PARTE APPELLATA Controparte_3
Contrariis reiectis; previa occorrendo non creduta ammissione delle istanze istruttorie tutte proposte in primo grado - pur senza assunzione o inversione dell'onere probatorio – dall'odierna appellata con la propria memoria ex art. 183 c. VI n.ro 2 - già richiamata, altresì, oltre che con le attoree conclusioni precisate in I grado, anche con le conclusioni formulate in comparsa di costituzione e risposta d'appello; voglia l'adita Corte d'Appello:
a) respingere e disattendere l'avverso gravame e qualsivoglia domanda comunque proposta dall'appellante col relativo atto di citazione in appello, assolvendo Parte_1
l'appellata da qualsiasi avversa pretesa;
Controparte_3
b) in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla medesima appellata con la comparsa costitutiva ed in parziale riforma della gravata sentenza 6-12/10/2022, n.ro 3947/2022 pronunziata inter partes dal Tribunale di Torino in persona del G.U. Dott. Luca Martinat:
b/I) accertare e dichiarare che Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, è responsabile in via esclusiva dei
[...]
danni tutti - passati, presenti e futuri, diretti ed indiretti, prevedibili ed imprevedibili - comunque patiti e patiendi da in persona del legale rappresentante pro tempore per lucro cessante Controparte_3
e/o danno emergente per i fatti di causa e per fatto e colpa esclusivi di medesima, in Controparte_6
particolare, a causa ed in conseguenza della mancata copertura e/o mancata escussione che dir si voglia della garanzia del Fondo di Garanzia per le P.M.I. n. 738875 - FI AL s.r.l.; accertando e dichiarando altresì che la Banca conchiudente è esente da ogni concorrente responsabilità;
b/II) per l'effetto e comunque dichiararsi tenuta l'appellante Controparte_5
a r.l. in Liquidazione in persona ut supra al risarcimento integrale al 100%, in
[...]
favore di anch'essa in persona ut supra, dell'intero danno comunque come in atti Controparte_3 pagina 2 di 17 patito e patiendo da medesima per lucro cessante e/o danno emergente, nella Controparte_3 misura di € 308.892,28// (ovvero nell'altra maggiore o minore accertanda in corso di causa ex ctu e/o determinanda di giustizia anche in via di equità) pari all'80% della perdita di € 386.115,35// riportata dalla conchiudente per i fatti di causa e - come detto - per fatto e colpa esclusivi di Controparte_6
medesima, in particolare, a causa ed in conseguenza della mancata copertura e/o mancata escussione che dir si voglia della garanzia del Fondo di Garanzia per le P.M.I. n. 738875 - FI AL s.r.l.;
b/III) sempre di conseguenza e comunque, dato atto che l'appellante ha già provveduto al pagamento in favore dell'appellata della somma capitale di € 154.057,68// di cui in sentenza (oltre interessi di legge dalla data dell'escussione e spese liquidate), dichiararsi tenuta e condannarsi la precitata appellante sempre in persona ut Controparte_7
supra al pagamento, in favore dell'appellante anch'essa in persona ut supra, del Controparte_3 residuo importo capitale di € 154.834,60// (= € 308.892,28 - € 154.057,68) (ovvero dell'altro maggiore o minore accertando in corso di causa ex ctu e/o determinando di giustizia anche in via di equità) oltre interessi di legge dalla data dell'escussione al definitivo soddisfo;
b/IV) con vittoria delle integrali spese del I grado e di quelle del grado d'appello, sempre oltre accessori come per legge e confermandosi, per il resto, la gravata pronunzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione evocava in giudizio Controparte_3 [...]
ed Controparte_4 Controparte_1
deducendo che:
-in data 2.7.2012 aveva stipulato con una convenzione in forza della quale quest'ultima si era CP_1
impegnata a curare le pratiche relative alle richieste di ammissione alla garanzia diretta rilasciata dal
Fondo di Garanzia per le PMI (la cui concreta gestione era riservata alla mandataria
[...]
) in relazione ai finanziamenti erogati da parte attrice ai beneficiari finali (i quali CP_4
dovevano rientrare fra le piccole e medie imprese); doveva istruire e valutare e, in caso di CP_1
valutazione positiva, inoltrare al Fondo, in nome e per conto di , la richiesta di CP_3
ammissione a garanzia;
aveva curato nel 2017 la pratica relativa alla beneficiaria FI AL s.p.a., la cui ammissione CP_1
alla garanzia veniva quindi deliberata dalla , e l'attrice aveva erogato a FI Controparte_4
AL s.p.a. il finanziamento richiesto;
pagina 3 di 17 -a causa della morosità della beneficiaria, il contratto di finanziamento era stato risolto dall'attrice;
FI AL era poi stata dichiarata fallita;
aveva escusso la garanzia presso la mandataria per l'importo CP_3 Controparte_4 di € 308.892,28; tuttavia la mandataria aveva comunicato l'avvio del procedimento di inefficacia della garanzia rilasciata, per mancanza dei documenti necessari per ritenere FI AL una piccola o media impresa a causa della mancanza dei dati di bilancio delle controllate estere;
-tale provvedimento di inefficacia della garanzia doveva considerarsi illegittimo in quanto emanato successivamente all'erogazione del finanziamento;
la garanzia era infatti stata concessa dal Fondo all'esito dell'istruttoria iniziale, in cui doveva essere valutato il possesso dei requisiti dimensionali dell'impresa beneficiaria;
il Fondo non poteva illegittimamente differire la fase di controllo
“concessione” al momento della distinta fase di controllo della “escussione” poiché i controlli documentali dovevano essere eseguiti ex ante;
doveva quindi essere Controparte_4
condannata al pagamento della somma garantita, eventualmente anche a titolo risarcitorio;
-sussisteva la responsabilità contrattuale (concorrente e solidale, o in subordine esclusiva) di CP_1 essendo le cause che avevano determinato l'avvio del procedimento di inefficacia e la declaratoria di inefficacia della garanzia, esclusivamente ascrivibili a fatto e colpa gravissimi per negligenza, imperizia e imprudenza, nell'adempimento degli obblighi assunti con gli accordi di “service” in essere;
non aveva richiesto all'attrice, in sede di istruttoria per la concessione della garanzia, alcun CP_1
documento ulteriore rispetto a quelli già forniti, relativamente ai limiti dimensionali della FI;
e aveva valutato positivamente la sussistenza dei presupposti per accedere alla garanzia sulla base dei documenti ottenuti, facendone richiesta al Fondo che di seguito aveva concesso la garanzia;
solo in conseguenza della concessione di garanzia da parte del Fondo, l'attrice aveva concesso a propria volta il finanziamento a FI;
doveva (in via subordinata rispetto alla domanda principale nei CP_1 confronti ) essere condannata al risarcimento del danno nella misura di € Controparte_4
308.892,28 o altra da determinare.
costituendosi, chiedeva di rigettare la domanda attorea rilevando che: non sussisteva Controparte_6
un proprio inadempimento, in quanto la convenzione stipulata tra le parti prevedeva che fosse CP_3
a fornire ad tutta la documentazione necessaria per la richiesta di accesso al Fondo,
[...] CP_1
inclusa la documentazione relativa alle società partecipate (come espressamente disposto nell'addendum); l'attrice non aveva fornito documentazione relativa alle società partecipate nel 2017; inoltre l'attrice non aveva trasmesso tale documentazione neppure nel 2020, quando le era stata espressamente richiesta dal gestore del Fondo (con richiesta inoltrata direttamente a e CP_3
non ad che peraltro non gestiva più il rapporto); risultava documentato che a fronte della CP_1
pagina 4 di 17 richiesta espressa della documentazione mancante da parte del gestore, l'attrice aveva scientemente omesso di fornirla;
pertanto l'unico inadempimento che era stato posto in essere era quello imputabile a
; aveva correttamente adempiuto alla convenzione, che ne prevedeva un CP_3 CP_1 compito di supporto consistente nell'assistere la banca nella valutazione circa la possibilità di accedere alla garanzia e nella presentazione della richiesta al Fondo;
la stessa non poteva rispondere per un inadempimento altrui;
in ogni caso nella convenzione era previsto (art. 7) che ogni responsabilità circa l'osservanza degli adempimenti era a carico di;
o quantomeno che la responsabilità era CP_3 circoscritta al limite massimo dell'importo annuo ricevuto a titolo di corrispettivo da controparte, ai sensi dell'art.
5.4 dell'addendum alla convenzione.
costituendosi, chiedeva di rigettare la domanda Controparte_4
attorea, osservando che non poteva essere attribuita alcuna responsabilità alla convenuta in quanto il provvedimento di inefficacia della garanzia era derivato dalla mancata presentazione al Fondo di
Garanzia della documentazione necessaria alla data della presentazione della domanda;
CP_3
aveva attestato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla garanzia del Fondo al momento della domanda ed era la stessa banca che doveva fornire la documentazione richiesta dal Fondo di Garanzia in fase di richiesta di escussione della garanzia;
stante l'assenza di tale documentazione, doveva necessariamente derivare la declaratoria di inefficacia della garanzia.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 3947/2022 pubblicata il 12.10.2022, rigettava la domanda formulata da parte attrice nei confronti di , accoglieva parzialmente la domanda Controparte_4
nei confronti di condannando quest'ultima al pagamento a favore di della CP_1 CP_3 somma di € 154.057,68, pari alla metà del danno effettivo, oltre interessi legali dalla data dell'escussione al saldo;
condannava parte attrice a rifondere le spese di lite a;
Controparte_4 condannava a pagare la metà delle spese di lite all'attrice, compensando tra tali parti la CP_1
restante quota di spese.
Il Tribunale rilevava che:
-non era contestato fra le parti che a comporre il requisito dimensionale della PMI richiedente la concessione della garanzia concorressero anche eventuali società (italiane o estere) collegate alla richiedente;
-la tesi attorea secondo cui la non sarebbe più legittimata a valutare, al Controparte_4
momento della richiesta di pagamento della garanzia, il possesso dei requisiti dimensionali dell'impresa beneficiaria, in quanto già valutati al momento della concessione della garanzia all'esito dell'istruttoria iniziale, non era condivisibile;
invero non era previsto, al momento dell'esame della richiesta di ammissione, un approfondito controllo di natura sostanziale circa la veridicità ed esaustività
pagina 5 di 17 dei dati forniti dal richiedente, ma solamente un controllo di formale corrispondenza fra dati dichiarati e normativa applicabile: il sistema delineato dalle disposizioni operative demandava al momento della richiesta di pagamento della garanzia (fase di attivazione) il controllo circa l'effettivo possesso dei requisiti sostanziali (che nel caso di specie la richiedente aveva dichiarato di possedere); il gestore del
Fondo aveva comunicato l'avvio del procedimento di inefficacia per l'assenza dei documenti inerenti alle società controllate estere, concedendo il termine di 30 giorni per presentare scritti difensivi e documenti, ma aveva svolto osservazioni irrilevanti (limitandosi ad affermare che la CP_3
pratica era stata gestita da e quindi essa doveva essere considerata esente da responsabilità, CP_1 con difesa palesemente infondata posto che il mandante rispondeva verso terzi dell'operato del mandatario) e non aveva prodotto i documenti mancanti evidenziati;
posto che tale documentazione mai era stata fornita, evidentemente perché con tale documentazione sarebbero stati superati i requisiti dimensionali, non poteva che dichiarare l'inefficacia della garanzia, con Controparte_4
provvedimento perfettamente legittimo;
le domande attoree nei confronti di Controparte_4
erano quindi infondate;
-relativamente alla domanda di risarcimento dei danni proposta in via subordinata nei confronti di aveva chiaramente formulato una domanda di responsabilità contrattuale per CP_1 CP_3
negligente esecuzione del mandato;
in base alla convenzione e al successivo addendum stipulati tra le parti, spettava all'attrice offrire ad i dati necessari per valutare l'ammissibilità della richiesta di CP_1 garanzia, ammissibilità che doveva essere valutata invece da questo era l'oggetto principale CP_1 dell'obbligazione da quest'ultima assunta;
tuttavia, da un lato non aveva fornito ad CP_3
i dati relativi alle controllate estere, e dall'altro non aveva richiesto tali dati a CP_1 CP_1
; CP_3
-dunque la negligenza di era manifesta, non avendo la stessa adeguatamente esaminato la CP_1
documentazione consegnata da parte attrice, a cui avrebbe dovuto chiedere delle integrazioni documentali relative alle controllate estere, la cui esistenza era emersa dai dati di bilancio del beneficiario finale, cosa pacificamente non avvenuta;
-pertanto era accertata sia la responsabilità contrattuale della convenuta sia il nesso di causa con il danno lamentato da , la quale aveva subito, con l'inefficacia della garanzia, una perdita CP_3
secca pari al mancato pagamento da parte del Fondo di Garanzia;
-tuttavia anche aveva colposamente concorso a cagionare il danno, in quanto in forza CP_3 dell'addendum spettava alla stessa fornire i dati necessari, fra cui i bilanci delle controllate estere, della cui esistenza non poteva che essere a conoscenza;
e tali dati non erano stati forniti;
l'omissione non era sufficiente a elidere totalmente la responsabilità contrattuale di in quanto la stessa era CP_1
pagina 6 di 17 contrattualmente tenuta a controllare la correttezza e adeguatezza della documentazione ricevuta e a chiedere eventuali integrazioni, ma determinava un concorso di colpa ex art. 1227 c.c.;
-considerato che le parti ritenute responsabili erano due operatori professionali, che avrebbero dovuto rispettare i più stringenti canoni di diligenza, la responsabilità per quanto accaduto doveva essere ripartita in parti uguali;
il danno totale di € 308.115,35 doveva pertanto essere ridotto della metà, pari a
€ 154.057,68, somma che doveva essere condannata a pagare;
CP_1
-l'importo della condanna rientrava nel limite massimo di responsabilità pattuito fra le parti (pari al compenso annuo spettante ad , non rilevando quindi l'applicazione della clausola limitativa CP_1
della responsabilità; in ogni caso, tale clausola doveva essere considerata nulla ex art. 1229 c.c. qualora applicata a condotte negligenti connotate da colpa grave, ipotesi sussistente nel caso di specie, in cui la condotta posta in essere da era gravemente negligente nella valutazione della completezza CP_1
della documentazione che era stata offerta da parte attrice.
Con atto di citazione in appello Controparte_1
impugnava la sentenza del Tribunale, chiedendone la riforma per i motivi di seguito
[...]
illustrati e formulando le conclusioni sopra riportate.
costituendosi, chiedeva di rigettare l'appello con conferma della sentenza di Controparte_3 primo grado sotto i profili oggetto dell'impugnazione principale, e proponeva appello incidentale per i motivi di seguito illustrati, formulando le conclusioni sopra riportate. non si costituiva e veniva dichiarata contumace. Controparte_4
II. L'appello proposto da è articolato nei seguenti motivi di gravame, di seguito riportati con le CP_1
relative allegazioni.
Primo motivo di appello: ha espletato correttamente il proprio mandato CP_1
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non è riscontrabile un concorso di responsabilità (pari al 50%) a carico di poiché quest'ultima ha correttamente eseguito il proprio mandato CP_1
attenendosi a quanto previsto dalla convenzione e dall'addendum, ove viene concesso un brevissimo termine (3 giorni) dal ricevimento della documentazione per esaminare i dati forniti, ed ha CP_1
effettivamente controllato la documentazione trasmessa;
infatti il procedimento di inefficacia della garanzia non è stato avviato per errori di compilazione della domanda o per il caricamento di documenti errati, ma per l'omessa esibizione, in una fase successiva (quella di attivazione della garanzia, a cui comunque non ha partecipato, avendo ceduto anni prima il competente ramo CP_1
d'azienda) dei documenti richiesti dal Fondo. Inoltre non è un obbligo a carico di quello di CP_1
pagina 7 di 17 compiere un'approfondita disamina dei bilanci, anche considerando le brevi tempistiche (3 giorni) e l'esiguo costo del servizio (tra € 25 e € 200).
Anche dalla c.t.u. depositata in altra causa tra le medesime parti (r.g. 7872/2020), si evince che tale obbligo a carico di non sussiste. CP_1
Secondo motivo di appello: l'insussistenza del nesso causale tra la condotta di e il danno CP_1
lamentato da CP_3
Il Tribunale ha errato nel sostenere la sussistenza di un nesso causale tra la condotta di e il CP_1
danno subito da;
anche se ci fosse stato un inadempimento da parte di CP_3 CP_1
non ha provato la sussistenza di un nesso causale tra la condotta di e la perdita CP_3 CP_1
patrimoniale subita;
avrebbe dovuto provare che, in assenza di garanzia del Fondo, non CP_3 avrebbe prestato alcun finanziamento alla sua cliente FI e che, in assenza dell'asserito inadempimento di il danno non si sarebbe verificato;
il Giudice ha omesso di considerare gli CP_1
effetti della omessa produzione dei documenti da parte di al momento della procedura CP_3
di inefficacia della garanzia.
Terzo motivo di appello: elisione del nesso causale a monte e a valle della prestazione di CP_1
Anche ove si accertasse la sussistenza di un nesso causale tra la condotta di e il danno subito CP_1 da , bisognerebbe riconoscere che quest'ultima ha posto in essere una interruzione del CP_3
nesso causale tramite due condotte (ritenute pacifiche in sentenza): l'omessa trasmissione a CP_1
dei documenti relativi alle partecipate estere della beneficiaria FI e l'omessa produzione, in sede di procedimento di inefficacia della garanzia, della documentazione espressamente richiesta dal Fondo;
le ragioni di tale seconda omissione non sono state spiegate da e la stessa non è stata CP_3 valutata dal Tribunale, benché sia stata l'unica ragione del danno subito da controparte;
quando è stato avviato il procedimento di invalidazione della garanzia, aveva già ceduto da anni il proprio CP_1 ramo d'azienda.
Quarto motivo di appello: il silenzio di sulla omessa esibizione della CP_3
documentazione richiesta dal Fondo nel procedimento di inefficacia della garanzia;
controparte non ha assolto al proprio onere di allegazione
Il Tribunale ha errato nel ritenere (trattando la domanda principale nei confronti di
[...]
) che la documentazione sulle partecipate estere non è stata fornita da al CP_4 CP_3
Fondo “evidentemente perché con tale documentazione sarebbero stati superati i limiti dimensionali”;
nel corso del giudizio di primo grado non ha mai chiarito perché non ha provveduto ad CP_3
adempiere alle richieste di integrazione documentali avanzate dal Fondo;
sarebbe stato suo onere allegare, oltre che provare, che la documentazione avrebbe palesato la qualità di grande impresa, con pagina 8 di 17 conseguente esclusione della garanzia;
ma tale circostanza non è stata allegata né tantomeno provata;
e l'omissione nella consegna della documentazione poteva essere dipesa da altri fattori, come un lassismo dell'istituto di credito o un errore del funzionario addetto all'incarico.
Quinto motivo di appello: il danno lamentato da è conseguenza diretta CP_3
unicamente di un suo inadempimento
Il danno lamentato da è derivato unicamente dalla delibera con cui il Fondo ha CP_3 accertato l'omessa integrazione dei documenti da parte di;
l'addendum prevedeva un CP_3
preciso obbligo di controparte di reperire la documentazione richiesta dal Fondo in caso di escussione;
tale inadempimento di controparte è da considerarsi la sola ragione che ha condotto all'inefficacia della garanzia e alla conseguente perdita patrimoniale subita dall'istituto di credito;
il Giudice ha erroneamente individuato il nesso causale del danno nella condotta di in uno scenario in cui CP_1
controparte non ha neppure allegato, né tantomeno provato, che FI sarebbe stata da ricondurre ad una impresa di grandi dimensioni.
Sesto motivo di appello: l'omessa applicazione del criterio di vicinanza della prova da parte del
Giudice di primo grado.
Il Tribunale ha errato per non aver fatto applicazione del principio di vicinanza della prova;
CP_3
non ha prodotto neppure in giudizio i bilanci relativi alle controllate della sua correntista FI;
[...]
controparte avrebbe potuto richiedere tali documenti alla cliente, prima del fallimento, e successivamente alla procedura fallimentare;
il rapporto con la correntista era di esclusiva spettanza dell'istituto di credito, mentre non ha mai avuto contatti con FI. CP_1
Settimo motivo di appello: FI soddisfava i limiti dimensionali per essere ammessa alla garanzia del Fondo
Senza voler invertire l'onere probatorio, ha effettuato una complessa e onerosa ricerca della CP_1
documentazione contabile delle società partecipate di FI, trovando nel febbraio 2023 i dati contabili della partecipata serba, di quella brasiliana, nonché di quella polacca, ma non di quella americana (che non ha l'obbligo di pubblicazione del bilancio); da tale ricerca è stato possibile appurare che FI non era sicuramente un'impresa di grandi dimensioni, posto che aveva 185 dipendenti (laddove il limite legale è 250) e un fatturato al momento della domanda parti a € 29.755.038 (laddove il limite legale è di € 50.000.000).
Ottavo motivo di appello: l'inesistenza di un inadempimento grave e la conseguente applicabilità della clausola di limitazione della garanzia
Il primo giudice ha errato per aver qualificato come grave l'inadempimento di infatti, anche CP_1
qualora venisse accertato un inadempimento di quest'ultima, esso non dovrebbe essere qualificato pagina 9 di 17 come “grave” perché: sarebbe stato originato da un precedente inadempimento di;
CP_3
non poteva effettuare un vaglio approfondito in soli tre giorni;
il compenso di era CP_1 CP_1
irrisorio e dunque non era esigibile un esame approfondito del bilancio;
se l'inadempimento fosse stato manifesto, sarebbe stato rilevato da o dal Fondo. CP_3
Nono motivo di appello: sproporzione tra risarcimento comminato dal Giudice di primo grado e le condizioni del servizio prestato da CP_1
Il Tribunale ha errato nel condannare al risarcimento di € 154.057,68; la condanna è CP_1 sproporzionata alla luce delle tempistiche brevi per l'adempimento e del compenso irrisorio ottenuto da invero, la condanna al pagamento della suddetta somma risulta pari a oltre 770 volte quanto CP_1
percepito da per la prestazione (ovverosia € 200); chiede pertanto, in via subordinata, una CP_1 riduzione dell'importo del risarcimento per un totale di € 20.000 (pari a 100 volte quanto percepito da
. CP_1
L'appellata eccepisce l'infondatezza dei motivi, rilevando che: Controparte_3
-la responsabilità di è una responsabilità contrattuale, la cui prova liberatoria relativamente CP_1 all'obbligazione di “debitrice mandataria con procura” gravava esclusivamente su stessa;
CP_1
l'appellante non ha impugnato il capo della sentenza che tratta degli obblighi contrattuali in capo ad così come il capo che esclude la nullità della domanda attorea, che sono quindi passati in CP_1
giudicato; dalla lettura della convenzione-base del 2012 e dell'addendum integrativo del 2017 si evince l'obbligazione a cui era tenuta a adempiere che viene correttamente inquadrata anche dalla CP_1
sentenza di primo grado, ossia quella di provvedere in nome e per conto di a presentare CP_3
domanda di ammissione a garanzia, ma solo se e dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti d'ammissione ed in primis le dimensioni dell'impresa richiedente;
nel caso di specie era pacifico per tabulas che il bilancio FI era stato inoltrato da e che, in ogni caso, aveva CP_3 CP_1
l'obbligo di consultare autonomamente tutti i dati e tutti i documenti rinvenibili dal bilancio;
dal bilancio allegato alla domanda di ammissione, emergono le partecipate estere e la collegata italiana e, vedendo tale bilancio, non avrebbe dovuto procedere a presentare domanda d'ammissione, ma CP_1
avrebbe dovuto opporre a la non presentabilità allo stato della domanda e chiedere la CP_3
documentazione afferente le partecipate estere;
-il nesso causale tra la condotta di e il danno subito è sussistente, perché non avrebbe CP_1 CP_1
dovuto ammettere il finanziamento senza avere tutti i documenti necessari per effettuare la valutazione;
, se avesse avuto il minimo sentore della necessità di verificare i requisiti dimensionali CP_3
di FI anche alla luce delle altre compagini societarie estere, non avrebbe concorso alla richiesta di pagina 10 di 17 ammissione in garanzia e non avrebbe concesso il finanziamento;
questo a causa delle notorie difficoltà di reperimento della documentazione estera, addirittura extra UE, e della assoluta incompatibilità dei tempi di eventuale, ma non certo, reperimento con quelli imposti dal Fondo, come attestato dalla stessa appellante, che nonostante il tempo a disposizione non ha reperito l'intera documentazione;
l'eccezione di mancata allegazione che la documentazione relativa alle partecipate estere avrebbe provato la qualità di grande impresa di FI, è inammissibile perché nuova in appello;
le nuove produzioni documentazioni dell'appellante sono inammissibili;
la c.t.u. effettuata in un altro giudizio tra le medesime parti, richiamata dall'appellante, è palesemente errata ed è stata disattesa dal giudice di quella causa.
propone appello incidentale avverso la parte della sentenza in cui il Tribunale, invece CP_3
di ritenere la responsabilità esclusiva di ha ritenuto sussistere, in capo alla appellata, un CP_1 CP_4
concorso di colpa al 50%; allega che la responsabilità è unicamente di che avrebbe dovuto CP_1
verificare se vi fossero tutti i documenti afferenti tutte le partecipate estere e le collegate e non avrebbe dovuto presentare la domanda se riteneva che la documentazione fosse incompleta, ma avrebbe dovuto comunicare l'impossibilità di presentare la domanda d'ammissione.
Rileva inoltre che il danno patito è pari a € 308.892,28 (e non € 308.115,35 come scritto nella sentenza)
e che il 50% è dunque pari a € 154.834,60 e non a € 154.057,68 come scritto in sentenza.
III. L'appello principale e il primo motivo di appello incidentale sono infondati.
Preliminarmente si rileva che la sentenza del Tribunale non viene impugnata con riferimento al rigetto della domanda proposta da nei confronti di CP_3 Controparte_4
e che non viene messa in discussione, nel presente giudizio d'appello, la legittimità
[...] dell'operato di quest'ultima con riferimento alla dichiarazione di inefficacia della garanzia già concessa relativa a FI AL s.r.l..
Sussiste l'inadempimento contrattuale di ravvisato dal Giudice di prime cure, risultando CP_1
infondate le deduzioni svolte con il primo motivo di appello.
Le clausole della convenzione stipulata tra le parti, e del relativo addendum, sono chiare nel senso di configurare l'obbligazione di di esaminare la documentazione da fornirsi da parte di CP_1 CP_3 per ciascun cliente, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l'ammissibilità della
[...]
garanzia del Fondo per le Piccole e Medie Imprese;
e, solo nel caso di valutazione positiva, di presentare la domanda al Fondo in nome e per conto di . CP_3
pagina 11 di 17 E' pacifico che il rispetto dei requisiti dimensionali della PMI rappresentava un presupposto per il rilascio della garanzia e che a comporre il requisito dimensionale della PMI concorrevano anche eventuali società partecipate estere.
Ed è stato espressamente pattuito tra le parti l'obbligo di di trasmettere ad CP_3 CP_1
anche la documentazione relativa alle società partecipate estere.
In particolare:
-quanto agli obblighi di , l'art. 4 della convenzione prevede che la stessa sia tenuta a CP_3
“fornire a la documentazione necessaria per la richiesta di accesso al Fondo e per le operazioni CP_1 di escussione” e l'art.
3.c.3 dell'addendum che sia tenuta a consegnare, tra l'altro, a “Ultimo CP_1 bilancio approvato…di tutte le società di capitali associate/partecipate/collegate/controllate”);
-quanto agli obblighi di l'art. 4 della convenzione dispone che si impegna a CP_1 CP_1
svolgere tutte le attività necessarie al fine di inoltrare la richiesta di ammissione alla garanzia diretta del
Fondo e in particolare: a) effettuare la valutazione di ammissibilità al Fondo dell'Impresa e del finanziamento;
b) effettuare l'istruttoria per la presentazione della richiesta di garanzia al Fondo;
c) presentare, per conto della Banca, la richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo”; e l'art.
3.c.1 dell'addendum prevede che è preposta allo svolgimento del servizio a fronte di richiesta CP_1
specifica della per ciascuna operazione finanziaria, delle attività di valutazione preventiva della CP_4 sussistenza in capo al richiedente l'operazione finanziaria dei requisiti necessari all'ottenimento del
Fondo di garanzia” e pertanto ricevuta la documentazione, provvede entro 3 giorni a CP_1
esaminare i dati forniti, a comunicare alla Banca se la richiesta ha i requisiti per essere presentata per l'ammissione al Fondo, e attribuisce, al contempo, la fascia di “scoring” FCG di appartenenza del beneficiario finale ed a comunicarla alla stessa”; e, dopo avere ricevuto dalla banca l'ulteriore CP_4 documentazione di cui al punto 3, provvede entro 5 cinque giorni dal ricevimento della CP_1 documentazione… a verificarne la correttezza ed in questo caso a metterli a disposizione di MCC per conto della unitamente alla domanda di concessione del Fondo, avvalendosi del portale FdG”. CP_4
Pertanto:
aveva l'obbligo di fornire a tutti i dati per consentirle di esaminare CP_3 CP_1
l'ammissibilità della domanda di garanzia, tra i quali il bilancio, completo di allegati, di ciascuna società partecipata estera;
aveva l'obbligo di verificare i dati e i documenti forniti per valutare l'ammissibilità della CP_1
domanda di garanzia;
-tra i documenti che ha fornito a vi era il bilancio di FI AL s.r.l., dal quale CP_3 CP_1 risultava l'esistenza di società partecipate estere;
pagina 12 di 17 -a fronte di tale bilancio, avrebbe dovuto rilevare l'assenza dei documenti relativi alle CP_1 partecipate estere e chiederli a , siccome necessari al fine di valutare l'esistenza dei CP_3 presupposti per l'ammissibilità della garanzia;
non lo ha invece fatto e ha inoltrato la richiesta di garanzia (in cui si dichiarava che FI AL s.r.l. aveva i requisiti dimensionali della PMI) senza detti documenti e senza valutare l'esistenza di società partecipate estere.
E' irrilevante il riferimento fatto, nel motivo di appello, al compenso pattuito per ciascuna pratica
(asseritamente irrisorio) e al breve tempo concordato per l'esame dei dati forniti, avendo CP_1 volontariamente accettato di assumere con la convenzione e l'addendum le chiare e inequivoche obbligazioni illustrate.
La rilevanza dell'inadempimento contrattuale di , che avrebbe dovuto trasmettere a CP_3
il bilancio delle società partecipate estere e non lo ha fatto, è già stato correttamente valutato CP_1 dal Tribunale ai sensi dell'art. 1227 c.c. nel senso di ridurre il risarcimento del danno a carico di alla misura della metà. CP_1
Sussiste il nesso causale tra inadempimento di e danno subito da , risultando CP_1 CP_3
infondati i motivi di appello secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo.
ha concesso (nel 2017) il finanziamento a FI AL s.r.l. perché riteneva di avere la CP_3
copertura della garanzia del Fondo per le PMI, essendo la stessa valutata come ammissibile da CP_1
(che per tale ragione aveva inoltrato la richiesta al Fondo ottenendo la concessione della garanzia).
La circostanza non necessita di prova orale, potendosi ritenere provata in via presuntiva, essendo stato concesso un finanziamento di ben € 500.000,00 dopo avere chiesto e ottenuto da la CP_1
valutazione di ammissibilità della garanzia del Fondo, senza richiesta di ulteriori garanzie (non risultanti dai documenti) e dovendosi appunto presumere che la banca, in assenza di garanzia del Fondo per le PMI e in assenza di garanzie diverse, non avrebbe concesso il finanziamento.
Il danno patito da consiste nel non aver potuto soddisfare il proprio credito, derivante CP_3 dalla morosità di FI AL (successivamente dichiarata fallita nel 2019), nella misura dell'80% quale sarebbe stata la copertura del Fondo per le PMI (€ 308.892,28, oggetto della richiesta di attivazione della garanzia, pari all'80% del credito).
Il gestore del Fondo nel 2020 ha dichiarato l'inefficacia della garanzia perché non erano stati presentati i documenti relativi alle società partecipate estere, la cui esistenza emergeva dal bilancio di FI AL
s.r.l., risultando così impossibile verificare se alla data di presentazione della richiesta di ammissione l'impresa beneficiaria fosse qualificabile come piccola o media impresa.
Il gestore ha dapprima comunicato a l'avvio del procedimento di inefficacia della CP_3 garanzia per la “mancata trasmissione della documentazione richiesta in fase istruttoria attivazione”
pagina 13 di 17 con riferimento alle società partecipate estere, concedendo termine di trenta giorni per osservazioni e produzioni documentali;
indi, rilevando che le osservazioni svolte non erano pertinenti, ha dichiarato l'inefficacia della garanzia.
Il danno di è stato cagionato dall'inadempimento di che non ha verificato la CP_3 CP_1
mancanza dei documenti relativi alle società partecipate estere, essenziali per valutare il requisito dimensionale di FI AL s.r.l., ha ritenuto ammissibile la domanda di garanzia del Fondo senza valutare l'esistenza di società partecipate estere e ha inviato la richiesta senza i documenti;
l'assenza di tali documenti ha poi determinato l'inefficacia della garanzia.
Il fatto che non avesse fornito a i medesimi documenti, come avrebbe dovuto, CP_3 CP_1 non esclude o interrompe il nesso causale tra l'inadempimento di e il danno;
avrebbe CP_1 CP_1 dovuto rilevare l'assenza dei documenti, richiederli alla banca e, in assenza di essi, avrebbe dovuto non valutare ammissibile la richiesta di garanzia del Fondo. La condotta colposa di ha CP_3
invece concorso a cagionare il danno, come già ritenuto dal Tribunale.
L'appellante allega che il nesso causale tra il proprio inadempimento e il danno è stato interrotto dalla condotta di , che nel 2020 (quando era venuto meno il rapporto contrattuale con CP_3
a fronte della comunicazione del gestore del Fondo di avvio del procedimento di inefficacia CP_1
della garanzia, ha omesso di produrre i documenti relativi alle società partecipate estere di FI AL.
L'allegazione è infondata. non ha provato l'esistenza di una condotta colposa sopravvenuta di idonea a CP_1 CP_3 interrompere il nesso causale;
e l'onere di fornire siffatta prova incombeva sul danneggiante, avendo il danneggiato provato l'esistenza del nesso causale tra la condotta colposa di e il danno. CP_1
L'appellante non ha provato (i) che potesse reperire e produrre al gestore del Fondo i CP_3
documenti relativi a tutte le società partecipate estere nel termine concesso, (ii) e che tenendo conto dei dati di tali società FI AL s.r.l. avrebbe mantenuto i requisiti per essere qualificata Piccola o Media
Impresa.
Quanto al primo profilo, si osserva che nel 2020 FI AL s.r.l. era già stata dichiarata fallita (nel
2019) e pertanto non si può presumere quella facilità per la banca di ottenere la documentazione affermata dall'appellante nel sesto motivo (ravvisabile nel 2017, quando FI era in bonis e chiedeva alla banca di concederle un finanziamento); e che al contrario la stessa appellante nel settimo motivo allega di avere svolto una complessa e onerosa ricerca di tale documentazione, senza peraltro riuscire ad avere quella relativa alla società partecipata americana (partecipata al 100% da FI AL s.r.l.) che non ha l'obbligo di pubblicazione del bilancio.
pagina 14 di 17 In ordine al secondo profilo, i documenti nuovi prodotti in appello da sono da un lato CP_1
inammissibili perché prodotti solo tardivamente in appello senza provare di non averli potuti produrre in primo grado, dall'altro sono irrilevanti perché non sono completi, mancando comunque i dati relativi alla società partecipata americana. Sicché i conteggi oggetto del settimo motivo – contestati dall'appellata – sono comunque superflui perché non idonei a provare la sussistenza del requisito della piccola e media impresa.
Risulta infondato il primo motivo di appello incidentale proposto dall'appellata, alla luce delle considerazioni finora svolte, essendo stata correttamente ridotta la responsabilità risarcitoria di CP_1 nella misura del 50%, stante il concorso della condotta colposa di , che aveva l'obbligo CP_3
contrattuale di trasmettere a il bilancio delle società partecipate estere e non lo ha fatto, così CP_1
concorrendo a cagionare il danno.
E' altresì infondato l'ottavo motivo di appello principale, relativo alla clausola limitativa della responsabilità, ravvisandosi la colpa grave in capo a operatore professionale da cui è lecito CP_1
attendersi il rispetto dei più stringenti canoni di diligenza, che con grave negligenza non ha riscontrato l'assenza di documentazione essenziale per valutare la sussistenza del requisito dimensionale per l'ammissione della garanzia, la cui assenza emergeva dal bilancio di FI AL s.r.l.; ha così ritenuto ammissibile la richiesta di garanzia che ha dato luogo alla concessione del finanziamento da parte di
, svolgendo la valutazione contrattualmente pattuita in modo gravemente carente e CP_3
negligente.
La colpa grave rileva ai sensi dell'art. 1229 c.c. nel senso della nullità della clausola limitativa di responsabilità.
Si osserva peraltro che il Tribunale ha anche svolto, in via alternativa, la seguente argomentazione, non oggetto di specifica censura in appello: “Posto che l'importo della condanna rientra pacificamente nel limite massimo di responsabilità pattuito fra le parti (pari al compenso annuo spettante ad , CP_1 non rileva l'applicazione della clausola limitativa della responsabilità”.
Il nono motivo di appello è inammissibile, non essendo illustrato in quali termini, sulla base di quali disposizioni di legge o contrattuali, rileverebbe la asserita sproporzione tra il compenso pattuito per la singola pratica e il danno da risarcire.
E' invece fondato il secondo motivo di appello incidentale, relativo all'errore materiale commesso dal
Tribunale nell'indicare l'importo del danno (ancora da ridurre del 50%) in € 308.115,35, anziché in
€ 308.892,28 come richiesto da al Fondo e in giudizio. CP_3
Si rileva che sul punto non ha svolto alcuna contestazione. CP_1
pagina 15 di 17 La somma oggetto della condanna deve quindi essere determinata in € 154.446,14 (anziché in
€ 154.057,68), con riforma della sentenza sul punto.
IV. In conclusione, l'appello principale viene rigettato e l'appello incidentale viene parzialmente accolto limitatamente alla correzione dell'importo del danno da risarcire, con rigetto del primo motivo.
Tenuto conto dell'esito complessivo della causa, le spese di lite del primo grado e del presente giudizio d'appello vengono compensate tra le parti nella misura del 50% (avendo l'appellata domandato la condanna per l'intero danno subito ed essendo invece riconosciuta una riduzione del 50%) e per la restante quota del 50% vengono poste a carico di soccombente in misura prevalente (essendo CP_1 riconosciuta debitrice dell'importo di € 154.446,14 oltre interessi).
Per il primo grado resta ferma la statuizione in punto spese contenuta in sentenza.
Le spese del giudizio d'appello vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa secondo il criterio del decisum (scaglione da
€ 52.000,01 a € 260.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva,
€ 5.103,00 per fase decisionale, per totali € 9.991,00 per compensi;
la quota del 50% a carico di
è pertanto di € 4.995,50 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, a € 582,75 per CP_1 esposti documentati (50% di contributo unificato e marca per l'appello incidentale), CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da Controparte_1
, avverso la sentenza n. 3947/2022 del Tribunale di Torino, pubblicata il 12.10.2022;
[...] in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da avverso la Controparte_3
medesima sentenza,
-ridetermina in € 154.446,14 (anziché € 154.057,68 indicati in sentenza), l'importo oggetto di condanna al pagamento a carico di Controparte_1
, a favore di
[...] Controparte_3
pagina 16 di 17 -conferma per il resto la sentenza appellata.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di appello nella misura del 50% e condanna l'appellante a pagare all'appellata la restante quota del 50% delle spese, quota che liquida in Controparte_3
€ 4.995,50 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, € 582,75 per esposti documentati, CPA ed IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante principale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 3.10.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 483/2023 avente ad oggetto: responsabilità contrattuale promossa da:
Controparte_1
(C.F. - P.I. ), in persona del liquidatore Prof. Avv. P.IVA_1 P.IVA_2 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Bava per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Profumo per procura in atti;
PARTE APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
In contraddittorio con
C.F. - Controparte_4 P.IVA_4
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_5
PARTE APPELATA CONTUMACE
Udienza di rimessione della causa a decisione del 23.9.2025 pagina 1 di 17 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
Voglia Ill.ma Corte di Appello accertare che è esente da responsabilità con riferimento alle circostanze oggetto di giudizio e CP_1 all'inadempimento lamentato da;
di conseguenza rigettare la domanda di condanna CP_3 avanzata dall'istituto di credito, con riforma della sentenza impugnata e condanna di CP_3 alla restituzione dell'importo di euro 164.386,66, corrisposto da in esecuzione della sentenza CP_1 appellata. Rigettare l'appello incidentale.
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.
PER PARTE APPELLATA Controparte_3
Contrariis reiectis; previa occorrendo non creduta ammissione delle istanze istruttorie tutte proposte in primo grado - pur senza assunzione o inversione dell'onere probatorio – dall'odierna appellata con la propria memoria ex art. 183 c. VI n.ro 2 - già richiamata, altresì, oltre che con le attoree conclusioni precisate in I grado, anche con le conclusioni formulate in comparsa di costituzione e risposta d'appello; voglia l'adita Corte d'Appello:
a) respingere e disattendere l'avverso gravame e qualsivoglia domanda comunque proposta dall'appellante col relativo atto di citazione in appello, assolvendo Parte_1
l'appellata da qualsiasi avversa pretesa;
Controparte_3
b) in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla medesima appellata con la comparsa costitutiva ed in parziale riforma della gravata sentenza 6-12/10/2022, n.ro 3947/2022 pronunziata inter partes dal Tribunale di Torino in persona del G.U. Dott. Luca Martinat:
b/I) accertare e dichiarare che Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, è responsabile in via esclusiva dei
[...]
danni tutti - passati, presenti e futuri, diretti ed indiretti, prevedibili ed imprevedibili - comunque patiti e patiendi da in persona del legale rappresentante pro tempore per lucro cessante Controparte_3
e/o danno emergente per i fatti di causa e per fatto e colpa esclusivi di medesima, in Controparte_6
particolare, a causa ed in conseguenza della mancata copertura e/o mancata escussione che dir si voglia della garanzia del Fondo di Garanzia per le P.M.I. n. 738875 - FI AL s.r.l.; accertando e dichiarando altresì che la Banca conchiudente è esente da ogni concorrente responsabilità;
b/II) per l'effetto e comunque dichiararsi tenuta l'appellante Controparte_5
a r.l. in Liquidazione in persona ut supra al risarcimento integrale al 100%, in
[...]
favore di anch'essa in persona ut supra, dell'intero danno comunque come in atti Controparte_3 pagina 2 di 17 patito e patiendo da medesima per lucro cessante e/o danno emergente, nella Controparte_3 misura di € 308.892,28// (ovvero nell'altra maggiore o minore accertanda in corso di causa ex ctu e/o determinanda di giustizia anche in via di equità) pari all'80% della perdita di € 386.115,35// riportata dalla conchiudente per i fatti di causa e - come detto - per fatto e colpa esclusivi di Controparte_6
medesima, in particolare, a causa ed in conseguenza della mancata copertura e/o mancata escussione che dir si voglia della garanzia del Fondo di Garanzia per le P.M.I. n. 738875 - FI AL s.r.l.;
b/III) sempre di conseguenza e comunque, dato atto che l'appellante ha già provveduto al pagamento in favore dell'appellata della somma capitale di € 154.057,68// di cui in sentenza (oltre interessi di legge dalla data dell'escussione e spese liquidate), dichiararsi tenuta e condannarsi la precitata appellante sempre in persona ut Controparte_7
supra al pagamento, in favore dell'appellante anch'essa in persona ut supra, del Controparte_3 residuo importo capitale di € 154.834,60// (= € 308.892,28 - € 154.057,68) (ovvero dell'altro maggiore o minore accertando in corso di causa ex ctu e/o determinando di giustizia anche in via di equità) oltre interessi di legge dalla data dell'escussione al definitivo soddisfo;
b/IV) con vittoria delle integrali spese del I grado e di quelle del grado d'appello, sempre oltre accessori come per legge e confermandosi, per il resto, la gravata pronunzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione evocava in giudizio Controparte_3 [...]
ed Controparte_4 Controparte_1
deducendo che:
-in data 2.7.2012 aveva stipulato con una convenzione in forza della quale quest'ultima si era CP_1
impegnata a curare le pratiche relative alle richieste di ammissione alla garanzia diretta rilasciata dal
Fondo di Garanzia per le PMI (la cui concreta gestione era riservata alla mandataria
[...]
) in relazione ai finanziamenti erogati da parte attrice ai beneficiari finali (i quali CP_4
dovevano rientrare fra le piccole e medie imprese); doveva istruire e valutare e, in caso di CP_1
valutazione positiva, inoltrare al Fondo, in nome e per conto di , la richiesta di CP_3
ammissione a garanzia;
aveva curato nel 2017 la pratica relativa alla beneficiaria FI AL s.p.a., la cui ammissione CP_1
alla garanzia veniva quindi deliberata dalla , e l'attrice aveva erogato a FI Controparte_4
AL s.p.a. il finanziamento richiesto;
pagina 3 di 17 -a causa della morosità della beneficiaria, il contratto di finanziamento era stato risolto dall'attrice;
FI AL era poi stata dichiarata fallita;
aveva escusso la garanzia presso la mandataria per l'importo CP_3 Controparte_4 di € 308.892,28; tuttavia la mandataria aveva comunicato l'avvio del procedimento di inefficacia della garanzia rilasciata, per mancanza dei documenti necessari per ritenere FI AL una piccola o media impresa a causa della mancanza dei dati di bilancio delle controllate estere;
-tale provvedimento di inefficacia della garanzia doveva considerarsi illegittimo in quanto emanato successivamente all'erogazione del finanziamento;
la garanzia era infatti stata concessa dal Fondo all'esito dell'istruttoria iniziale, in cui doveva essere valutato il possesso dei requisiti dimensionali dell'impresa beneficiaria;
il Fondo non poteva illegittimamente differire la fase di controllo
“concessione” al momento della distinta fase di controllo della “escussione” poiché i controlli documentali dovevano essere eseguiti ex ante;
doveva quindi essere Controparte_4
condannata al pagamento della somma garantita, eventualmente anche a titolo risarcitorio;
-sussisteva la responsabilità contrattuale (concorrente e solidale, o in subordine esclusiva) di CP_1 essendo le cause che avevano determinato l'avvio del procedimento di inefficacia e la declaratoria di inefficacia della garanzia, esclusivamente ascrivibili a fatto e colpa gravissimi per negligenza, imperizia e imprudenza, nell'adempimento degli obblighi assunti con gli accordi di “service” in essere;
non aveva richiesto all'attrice, in sede di istruttoria per la concessione della garanzia, alcun CP_1
documento ulteriore rispetto a quelli già forniti, relativamente ai limiti dimensionali della FI;
e aveva valutato positivamente la sussistenza dei presupposti per accedere alla garanzia sulla base dei documenti ottenuti, facendone richiesta al Fondo che di seguito aveva concesso la garanzia;
solo in conseguenza della concessione di garanzia da parte del Fondo, l'attrice aveva concesso a propria volta il finanziamento a FI;
doveva (in via subordinata rispetto alla domanda principale nei CP_1 confronti ) essere condannata al risarcimento del danno nella misura di € Controparte_4
308.892,28 o altra da determinare.
costituendosi, chiedeva di rigettare la domanda attorea rilevando che: non sussisteva Controparte_6
un proprio inadempimento, in quanto la convenzione stipulata tra le parti prevedeva che fosse CP_3
a fornire ad tutta la documentazione necessaria per la richiesta di accesso al Fondo,
[...] CP_1
inclusa la documentazione relativa alle società partecipate (come espressamente disposto nell'addendum); l'attrice non aveva fornito documentazione relativa alle società partecipate nel 2017; inoltre l'attrice non aveva trasmesso tale documentazione neppure nel 2020, quando le era stata espressamente richiesta dal gestore del Fondo (con richiesta inoltrata direttamente a e CP_3
non ad che peraltro non gestiva più il rapporto); risultava documentato che a fronte della CP_1
pagina 4 di 17 richiesta espressa della documentazione mancante da parte del gestore, l'attrice aveva scientemente omesso di fornirla;
pertanto l'unico inadempimento che era stato posto in essere era quello imputabile a
; aveva correttamente adempiuto alla convenzione, che ne prevedeva un CP_3 CP_1 compito di supporto consistente nell'assistere la banca nella valutazione circa la possibilità di accedere alla garanzia e nella presentazione della richiesta al Fondo;
la stessa non poteva rispondere per un inadempimento altrui;
in ogni caso nella convenzione era previsto (art. 7) che ogni responsabilità circa l'osservanza degli adempimenti era a carico di;
o quantomeno che la responsabilità era CP_3 circoscritta al limite massimo dell'importo annuo ricevuto a titolo di corrispettivo da controparte, ai sensi dell'art.
5.4 dell'addendum alla convenzione.
costituendosi, chiedeva di rigettare la domanda Controparte_4
attorea, osservando che non poteva essere attribuita alcuna responsabilità alla convenuta in quanto il provvedimento di inefficacia della garanzia era derivato dalla mancata presentazione al Fondo di
Garanzia della documentazione necessaria alla data della presentazione della domanda;
CP_3
aveva attestato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla garanzia del Fondo al momento della domanda ed era la stessa banca che doveva fornire la documentazione richiesta dal Fondo di Garanzia in fase di richiesta di escussione della garanzia;
stante l'assenza di tale documentazione, doveva necessariamente derivare la declaratoria di inefficacia della garanzia.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 3947/2022 pubblicata il 12.10.2022, rigettava la domanda formulata da parte attrice nei confronti di , accoglieva parzialmente la domanda Controparte_4
nei confronti di condannando quest'ultima al pagamento a favore di della CP_1 CP_3 somma di € 154.057,68, pari alla metà del danno effettivo, oltre interessi legali dalla data dell'escussione al saldo;
condannava parte attrice a rifondere le spese di lite a;
Controparte_4 condannava a pagare la metà delle spese di lite all'attrice, compensando tra tali parti la CP_1
restante quota di spese.
Il Tribunale rilevava che:
-non era contestato fra le parti che a comporre il requisito dimensionale della PMI richiedente la concessione della garanzia concorressero anche eventuali società (italiane o estere) collegate alla richiedente;
-la tesi attorea secondo cui la non sarebbe più legittimata a valutare, al Controparte_4
momento della richiesta di pagamento della garanzia, il possesso dei requisiti dimensionali dell'impresa beneficiaria, in quanto già valutati al momento della concessione della garanzia all'esito dell'istruttoria iniziale, non era condivisibile;
invero non era previsto, al momento dell'esame della richiesta di ammissione, un approfondito controllo di natura sostanziale circa la veridicità ed esaustività
pagina 5 di 17 dei dati forniti dal richiedente, ma solamente un controllo di formale corrispondenza fra dati dichiarati e normativa applicabile: il sistema delineato dalle disposizioni operative demandava al momento della richiesta di pagamento della garanzia (fase di attivazione) il controllo circa l'effettivo possesso dei requisiti sostanziali (che nel caso di specie la richiedente aveva dichiarato di possedere); il gestore del
Fondo aveva comunicato l'avvio del procedimento di inefficacia per l'assenza dei documenti inerenti alle società controllate estere, concedendo il termine di 30 giorni per presentare scritti difensivi e documenti, ma aveva svolto osservazioni irrilevanti (limitandosi ad affermare che la CP_3
pratica era stata gestita da e quindi essa doveva essere considerata esente da responsabilità, CP_1 con difesa palesemente infondata posto che il mandante rispondeva verso terzi dell'operato del mandatario) e non aveva prodotto i documenti mancanti evidenziati;
posto che tale documentazione mai era stata fornita, evidentemente perché con tale documentazione sarebbero stati superati i requisiti dimensionali, non poteva che dichiarare l'inefficacia della garanzia, con Controparte_4
provvedimento perfettamente legittimo;
le domande attoree nei confronti di Controparte_4
erano quindi infondate;
-relativamente alla domanda di risarcimento dei danni proposta in via subordinata nei confronti di aveva chiaramente formulato una domanda di responsabilità contrattuale per CP_1 CP_3
negligente esecuzione del mandato;
in base alla convenzione e al successivo addendum stipulati tra le parti, spettava all'attrice offrire ad i dati necessari per valutare l'ammissibilità della richiesta di CP_1 garanzia, ammissibilità che doveva essere valutata invece da questo era l'oggetto principale CP_1 dell'obbligazione da quest'ultima assunta;
tuttavia, da un lato non aveva fornito ad CP_3
i dati relativi alle controllate estere, e dall'altro non aveva richiesto tali dati a CP_1 CP_1
; CP_3
-dunque la negligenza di era manifesta, non avendo la stessa adeguatamente esaminato la CP_1
documentazione consegnata da parte attrice, a cui avrebbe dovuto chiedere delle integrazioni documentali relative alle controllate estere, la cui esistenza era emersa dai dati di bilancio del beneficiario finale, cosa pacificamente non avvenuta;
-pertanto era accertata sia la responsabilità contrattuale della convenuta sia il nesso di causa con il danno lamentato da , la quale aveva subito, con l'inefficacia della garanzia, una perdita CP_3
secca pari al mancato pagamento da parte del Fondo di Garanzia;
-tuttavia anche aveva colposamente concorso a cagionare il danno, in quanto in forza CP_3 dell'addendum spettava alla stessa fornire i dati necessari, fra cui i bilanci delle controllate estere, della cui esistenza non poteva che essere a conoscenza;
e tali dati non erano stati forniti;
l'omissione non era sufficiente a elidere totalmente la responsabilità contrattuale di in quanto la stessa era CP_1
pagina 6 di 17 contrattualmente tenuta a controllare la correttezza e adeguatezza della documentazione ricevuta e a chiedere eventuali integrazioni, ma determinava un concorso di colpa ex art. 1227 c.c.;
-considerato che le parti ritenute responsabili erano due operatori professionali, che avrebbero dovuto rispettare i più stringenti canoni di diligenza, la responsabilità per quanto accaduto doveva essere ripartita in parti uguali;
il danno totale di € 308.115,35 doveva pertanto essere ridotto della metà, pari a
€ 154.057,68, somma che doveva essere condannata a pagare;
CP_1
-l'importo della condanna rientrava nel limite massimo di responsabilità pattuito fra le parti (pari al compenso annuo spettante ad , non rilevando quindi l'applicazione della clausola limitativa CP_1
della responsabilità; in ogni caso, tale clausola doveva essere considerata nulla ex art. 1229 c.c. qualora applicata a condotte negligenti connotate da colpa grave, ipotesi sussistente nel caso di specie, in cui la condotta posta in essere da era gravemente negligente nella valutazione della completezza CP_1
della documentazione che era stata offerta da parte attrice.
Con atto di citazione in appello Controparte_1
impugnava la sentenza del Tribunale, chiedendone la riforma per i motivi di seguito
[...]
illustrati e formulando le conclusioni sopra riportate.
costituendosi, chiedeva di rigettare l'appello con conferma della sentenza di Controparte_3 primo grado sotto i profili oggetto dell'impugnazione principale, e proponeva appello incidentale per i motivi di seguito illustrati, formulando le conclusioni sopra riportate. non si costituiva e veniva dichiarata contumace. Controparte_4
II. L'appello proposto da è articolato nei seguenti motivi di gravame, di seguito riportati con le CP_1
relative allegazioni.
Primo motivo di appello: ha espletato correttamente il proprio mandato CP_1
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non è riscontrabile un concorso di responsabilità (pari al 50%) a carico di poiché quest'ultima ha correttamente eseguito il proprio mandato CP_1
attenendosi a quanto previsto dalla convenzione e dall'addendum, ove viene concesso un brevissimo termine (3 giorni) dal ricevimento della documentazione per esaminare i dati forniti, ed ha CP_1
effettivamente controllato la documentazione trasmessa;
infatti il procedimento di inefficacia della garanzia non è stato avviato per errori di compilazione della domanda o per il caricamento di documenti errati, ma per l'omessa esibizione, in una fase successiva (quella di attivazione della garanzia, a cui comunque non ha partecipato, avendo ceduto anni prima il competente ramo CP_1
d'azienda) dei documenti richiesti dal Fondo. Inoltre non è un obbligo a carico di quello di CP_1
pagina 7 di 17 compiere un'approfondita disamina dei bilanci, anche considerando le brevi tempistiche (3 giorni) e l'esiguo costo del servizio (tra € 25 e € 200).
Anche dalla c.t.u. depositata in altra causa tra le medesime parti (r.g. 7872/2020), si evince che tale obbligo a carico di non sussiste. CP_1
Secondo motivo di appello: l'insussistenza del nesso causale tra la condotta di e il danno CP_1
lamentato da CP_3
Il Tribunale ha errato nel sostenere la sussistenza di un nesso causale tra la condotta di e il CP_1
danno subito da;
anche se ci fosse stato un inadempimento da parte di CP_3 CP_1
non ha provato la sussistenza di un nesso causale tra la condotta di e la perdita CP_3 CP_1
patrimoniale subita;
avrebbe dovuto provare che, in assenza di garanzia del Fondo, non CP_3 avrebbe prestato alcun finanziamento alla sua cliente FI e che, in assenza dell'asserito inadempimento di il danno non si sarebbe verificato;
il Giudice ha omesso di considerare gli CP_1
effetti della omessa produzione dei documenti da parte di al momento della procedura CP_3
di inefficacia della garanzia.
Terzo motivo di appello: elisione del nesso causale a monte e a valle della prestazione di CP_1
Anche ove si accertasse la sussistenza di un nesso causale tra la condotta di e il danno subito CP_1 da , bisognerebbe riconoscere che quest'ultima ha posto in essere una interruzione del CP_3
nesso causale tramite due condotte (ritenute pacifiche in sentenza): l'omessa trasmissione a CP_1
dei documenti relativi alle partecipate estere della beneficiaria FI e l'omessa produzione, in sede di procedimento di inefficacia della garanzia, della documentazione espressamente richiesta dal Fondo;
le ragioni di tale seconda omissione non sono state spiegate da e la stessa non è stata CP_3 valutata dal Tribunale, benché sia stata l'unica ragione del danno subito da controparte;
quando è stato avviato il procedimento di invalidazione della garanzia, aveva già ceduto da anni il proprio CP_1 ramo d'azienda.
Quarto motivo di appello: il silenzio di sulla omessa esibizione della CP_3
documentazione richiesta dal Fondo nel procedimento di inefficacia della garanzia;
controparte non ha assolto al proprio onere di allegazione
Il Tribunale ha errato nel ritenere (trattando la domanda principale nei confronti di
[...]
) che la documentazione sulle partecipate estere non è stata fornita da al CP_4 CP_3
Fondo “evidentemente perché con tale documentazione sarebbero stati superati i limiti dimensionali”;
nel corso del giudizio di primo grado non ha mai chiarito perché non ha provveduto ad CP_3
adempiere alle richieste di integrazione documentali avanzate dal Fondo;
sarebbe stato suo onere allegare, oltre che provare, che la documentazione avrebbe palesato la qualità di grande impresa, con pagina 8 di 17 conseguente esclusione della garanzia;
ma tale circostanza non è stata allegata né tantomeno provata;
e l'omissione nella consegna della documentazione poteva essere dipesa da altri fattori, come un lassismo dell'istituto di credito o un errore del funzionario addetto all'incarico.
Quinto motivo di appello: il danno lamentato da è conseguenza diretta CP_3
unicamente di un suo inadempimento
Il danno lamentato da è derivato unicamente dalla delibera con cui il Fondo ha CP_3 accertato l'omessa integrazione dei documenti da parte di;
l'addendum prevedeva un CP_3
preciso obbligo di controparte di reperire la documentazione richiesta dal Fondo in caso di escussione;
tale inadempimento di controparte è da considerarsi la sola ragione che ha condotto all'inefficacia della garanzia e alla conseguente perdita patrimoniale subita dall'istituto di credito;
il Giudice ha erroneamente individuato il nesso causale del danno nella condotta di in uno scenario in cui CP_1
controparte non ha neppure allegato, né tantomeno provato, che FI sarebbe stata da ricondurre ad una impresa di grandi dimensioni.
Sesto motivo di appello: l'omessa applicazione del criterio di vicinanza della prova da parte del
Giudice di primo grado.
Il Tribunale ha errato per non aver fatto applicazione del principio di vicinanza della prova;
CP_3
non ha prodotto neppure in giudizio i bilanci relativi alle controllate della sua correntista FI;
[...]
controparte avrebbe potuto richiedere tali documenti alla cliente, prima del fallimento, e successivamente alla procedura fallimentare;
il rapporto con la correntista era di esclusiva spettanza dell'istituto di credito, mentre non ha mai avuto contatti con FI. CP_1
Settimo motivo di appello: FI soddisfava i limiti dimensionali per essere ammessa alla garanzia del Fondo
Senza voler invertire l'onere probatorio, ha effettuato una complessa e onerosa ricerca della CP_1
documentazione contabile delle società partecipate di FI, trovando nel febbraio 2023 i dati contabili della partecipata serba, di quella brasiliana, nonché di quella polacca, ma non di quella americana (che non ha l'obbligo di pubblicazione del bilancio); da tale ricerca è stato possibile appurare che FI non era sicuramente un'impresa di grandi dimensioni, posto che aveva 185 dipendenti (laddove il limite legale è 250) e un fatturato al momento della domanda parti a € 29.755.038 (laddove il limite legale è di € 50.000.000).
Ottavo motivo di appello: l'inesistenza di un inadempimento grave e la conseguente applicabilità della clausola di limitazione della garanzia
Il primo giudice ha errato per aver qualificato come grave l'inadempimento di infatti, anche CP_1
qualora venisse accertato un inadempimento di quest'ultima, esso non dovrebbe essere qualificato pagina 9 di 17 come “grave” perché: sarebbe stato originato da un precedente inadempimento di;
CP_3
non poteva effettuare un vaglio approfondito in soli tre giorni;
il compenso di era CP_1 CP_1
irrisorio e dunque non era esigibile un esame approfondito del bilancio;
se l'inadempimento fosse stato manifesto, sarebbe stato rilevato da o dal Fondo. CP_3
Nono motivo di appello: sproporzione tra risarcimento comminato dal Giudice di primo grado e le condizioni del servizio prestato da CP_1
Il Tribunale ha errato nel condannare al risarcimento di € 154.057,68; la condanna è CP_1 sproporzionata alla luce delle tempistiche brevi per l'adempimento e del compenso irrisorio ottenuto da invero, la condanna al pagamento della suddetta somma risulta pari a oltre 770 volte quanto CP_1
percepito da per la prestazione (ovverosia € 200); chiede pertanto, in via subordinata, una CP_1 riduzione dell'importo del risarcimento per un totale di € 20.000 (pari a 100 volte quanto percepito da
. CP_1
L'appellata eccepisce l'infondatezza dei motivi, rilevando che: Controparte_3
-la responsabilità di è una responsabilità contrattuale, la cui prova liberatoria relativamente CP_1 all'obbligazione di “debitrice mandataria con procura” gravava esclusivamente su stessa;
CP_1
l'appellante non ha impugnato il capo della sentenza che tratta degli obblighi contrattuali in capo ad così come il capo che esclude la nullità della domanda attorea, che sono quindi passati in CP_1
giudicato; dalla lettura della convenzione-base del 2012 e dell'addendum integrativo del 2017 si evince l'obbligazione a cui era tenuta a adempiere che viene correttamente inquadrata anche dalla CP_1
sentenza di primo grado, ossia quella di provvedere in nome e per conto di a presentare CP_3
domanda di ammissione a garanzia, ma solo se e dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti d'ammissione ed in primis le dimensioni dell'impresa richiedente;
nel caso di specie era pacifico per tabulas che il bilancio FI era stato inoltrato da e che, in ogni caso, aveva CP_3 CP_1
l'obbligo di consultare autonomamente tutti i dati e tutti i documenti rinvenibili dal bilancio;
dal bilancio allegato alla domanda di ammissione, emergono le partecipate estere e la collegata italiana e, vedendo tale bilancio, non avrebbe dovuto procedere a presentare domanda d'ammissione, ma CP_1
avrebbe dovuto opporre a la non presentabilità allo stato della domanda e chiedere la CP_3
documentazione afferente le partecipate estere;
-il nesso causale tra la condotta di e il danno subito è sussistente, perché non avrebbe CP_1 CP_1
dovuto ammettere il finanziamento senza avere tutti i documenti necessari per effettuare la valutazione;
, se avesse avuto il minimo sentore della necessità di verificare i requisiti dimensionali CP_3
di FI anche alla luce delle altre compagini societarie estere, non avrebbe concorso alla richiesta di pagina 10 di 17 ammissione in garanzia e non avrebbe concesso il finanziamento;
questo a causa delle notorie difficoltà di reperimento della documentazione estera, addirittura extra UE, e della assoluta incompatibilità dei tempi di eventuale, ma non certo, reperimento con quelli imposti dal Fondo, come attestato dalla stessa appellante, che nonostante il tempo a disposizione non ha reperito l'intera documentazione;
l'eccezione di mancata allegazione che la documentazione relativa alle partecipate estere avrebbe provato la qualità di grande impresa di FI, è inammissibile perché nuova in appello;
le nuove produzioni documentazioni dell'appellante sono inammissibili;
la c.t.u. effettuata in un altro giudizio tra le medesime parti, richiamata dall'appellante, è palesemente errata ed è stata disattesa dal giudice di quella causa.
propone appello incidentale avverso la parte della sentenza in cui il Tribunale, invece CP_3
di ritenere la responsabilità esclusiva di ha ritenuto sussistere, in capo alla appellata, un CP_1 CP_4
concorso di colpa al 50%; allega che la responsabilità è unicamente di che avrebbe dovuto CP_1
verificare se vi fossero tutti i documenti afferenti tutte le partecipate estere e le collegate e non avrebbe dovuto presentare la domanda se riteneva che la documentazione fosse incompleta, ma avrebbe dovuto comunicare l'impossibilità di presentare la domanda d'ammissione.
Rileva inoltre che il danno patito è pari a € 308.892,28 (e non € 308.115,35 come scritto nella sentenza)
e che il 50% è dunque pari a € 154.834,60 e non a € 154.057,68 come scritto in sentenza.
III. L'appello principale e il primo motivo di appello incidentale sono infondati.
Preliminarmente si rileva che la sentenza del Tribunale non viene impugnata con riferimento al rigetto della domanda proposta da nei confronti di CP_3 Controparte_4
e che non viene messa in discussione, nel presente giudizio d'appello, la legittimità
[...] dell'operato di quest'ultima con riferimento alla dichiarazione di inefficacia della garanzia già concessa relativa a FI AL s.r.l..
Sussiste l'inadempimento contrattuale di ravvisato dal Giudice di prime cure, risultando CP_1
infondate le deduzioni svolte con il primo motivo di appello.
Le clausole della convenzione stipulata tra le parti, e del relativo addendum, sono chiare nel senso di configurare l'obbligazione di di esaminare la documentazione da fornirsi da parte di CP_1 CP_3 per ciascun cliente, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l'ammissibilità della
[...]
garanzia del Fondo per le Piccole e Medie Imprese;
e, solo nel caso di valutazione positiva, di presentare la domanda al Fondo in nome e per conto di . CP_3
pagina 11 di 17 E' pacifico che il rispetto dei requisiti dimensionali della PMI rappresentava un presupposto per il rilascio della garanzia e che a comporre il requisito dimensionale della PMI concorrevano anche eventuali società partecipate estere.
Ed è stato espressamente pattuito tra le parti l'obbligo di di trasmettere ad CP_3 CP_1
anche la documentazione relativa alle società partecipate estere.
In particolare:
-quanto agli obblighi di , l'art. 4 della convenzione prevede che la stessa sia tenuta a CP_3
“fornire a la documentazione necessaria per la richiesta di accesso al Fondo e per le operazioni CP_1 di escussione” e l'art.
3.c.3 dell'addendum che sia tenuta a consegnare, tra l'altro, a “Ultimo CP_1 bilancio approvato…di tutte le società di capitali associate/partecipate/collegate/controllate”);
-quanto agli obblighi di l'art. 4 della convenzione dispone che si impegna a CP_1 CP_1
svolgere tutte le attività necessarie al fine di inoltrare la richiesta di ammissione alla garanzia diretta del
Fondo e in particolare: a) effettuare la valutazione di ammissibilità al Fondo dell'Impresa e del finanziamento;
b) effettuare l'istruttoria per la presentazione della richiesta di garanzia al Fondo;
c) presentare, per conto della Banca, la richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo”; e l'art.
3.c.1 dell'addendum prevede che è preposta allo svolgimento del servizio a fronte di richiesta CP_1
specifica della per ciascuna operazione finanziaria, delle attività di valutazione preventiva della CP_4 sussistenza in capo al richiedente l'operazione finanziaria dei requisiti necessari all'ottenimento del
Fondo di garanzia” e pertanto ricevuta la documentazione, provvede entro 3 giorni a CP_1
esaminare i dati forniti, a comunicare alla Banca se la richiesta ha i requisiti per essere presentata per l'ammissione al Fondo, e attribuisce, al contempo, la fascia di “scoring” FCG di appartenenza del beneficiario finale ed a comunicarla alla stessa”; e, dopo avere ricevuto dalla banca l'ulteriore CP_4 documentazione di cui al punto 3, provvede entro 5 cinque giorni dal ricevimento della CP_1 documentazione… a verificarne la correttezza ed in questo caso a metterli a disposizione di MCC per conto della unitamente alla domanda di concessione del Fondo, avvalendosi del portale FdG”. CP_4
Pertanto:
aveva l'obbligo di fornire a tutti i dati per consentirle di esaminare CP_3 CP_1
l'ammissibilità della domanda di garanzia, tra i quali il bilancio, completo di allegati, di ciascuna società partecipata estera;
aveva l'obbligo di verificare i dati e i documenti forniti per valutare l'ammissibilità della CP_1
domanda di garanzia;
-tra i documenti che ha fornito a vi era il bilancio di FI AL s.r.l., dal quale CP_3 CP_1 risultava l'esistenza di società partecipate estere;
pagina 12 di 17 -a fronte di tale bilancio, avrebbe dovuto rilevare l'assenza dei documenti relativi alle CP_1 partecipate estere e chiederli a , siccome necessari al fine di valutare l'esistenza dei CP_3 presupposti per l'ammissibilità della garanzia;
non lo ha invece fatto e ha inoltrato la richiesta di garanzia (in cui si dichiarava che FI AL s.r.l. aveva i requisiti dimensionali della PMI) senza detti documenti e senza valutare l'esistenza di società partecipate estere.
E' irrilevante il riferimento fatto, nel motivo di appello, al compenso pattuito per ciascuna pratica
(asseritamente irrisorio) e al breve tempo concordato per l'esame dei dati forniti, avendo CP_1 volontariamente accettato di assumere con la convenzione e l'addendum le chiare e inequivoche obbligazioni illustrate.
La rilevanza dell'inadempimento contrattuale di , che avrebbe dovuto trasmettere a CP_3
il bilancio delle società partecipate estere e non lo ha fatto, è già stato correttamente valutato CP_1 dal Tribunale ai sensi dell'art. 1227 c.c. nel senso di ridurre il risarcimento del danno a carico di alla misura della metà. CP_1
Sussiste il nesso causale tra inadempimento di e danno subito da , risultando CP_1 CP_3
infondati i motivi di appello secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo.
ha concesso (nel 2017) il finanziamento a FI AL s.r.l. perché riteneva di avere la CP_3
copertura della garanzia del Fondo per le PMI, essendo la stessa valutata come ammissibile da CP_1
(che per tale ragione aveva inoltrato la richiesta al Fondo ottenendo la concessione della garanzia).
La circostanza non necessita di prova orale, potendosi ritenere provata in via presuntiva, essendo stato concesso un finanziamento di ben € 500.000,00 dopo avere chiesto e ottenuto da la CP_1
valutazione di ammissibilità della garanzia del Fondo, senza richiesta di ulteriori garanzie (non risultanti dai documenti) e dovendosi appunto presumere che la banca, in assenza di garanzia del Fondo per le PMI e in assenza di garanzie diverse, non avrebbe concesso il finanziamento.
Il danno patito da consiste nel non aver potuto soddisfare il proprio credito, derivante CP_3 dalla morosità di FI AL (successivamente dichiarata fallita nel 2019), nella misura dell'80% quale sarebbe stata la copertura del Fondo per le PMI (€ 308.892,28, oggetto della richiesta di attivazione della garanzia, pari all'80% del credito).
Il gestore del Fondo nel 2020 ha dichiarato l'inefficacia della garanzia perché non erano stati presentati i documenti relativi alle società partecipate estere, la cui esistenza emergeva dal bilancio di FI AL
s.r.l., risultando così impossibile verificare se alla data di presentazione della richiesta di ammissione l'impresa beneficiaria fosse qualificabile come piccola o media impresa.
Il gestore ha dapprima comunicato a l'avvio del procedimento di inefficacia della CP_3 garanzia per la “mancata trasmissione della documentazione richiesta in fase istruttoria attivazione”
pagina 13 di 17 con riferimento alle società partecipate estere, concedendo termine di trenta giorni per osservazioni e produzioni documentali;
indi, rilevando che le osservazioni svolte non erano pertinenti, ha dichiarato l'inefficacia della garanzia.
Il danno di è stato cagionato dall'inadempimento di che non ha verificato la CP_3 CP_1
mancanza dei documenti relativi alle società partecipate estere, essenziali per valutare il requisito dimensionale di FI AL s.r.l., ha ritenuto ammissibile la domanda di garanzia del Fondo senza valutare l'esistenza di società partecipate estere e ha inviato la richiesta senza i documenti;
l'assenza di tali documenti ha poi determinato l'inefficacia della garanzia.
Il fatto che non avesse fornito a i medesimi documenti, come avrebbe dovuto, CP_3 CP_1 non esclude o interrompe il nesso causale tra l'inadempimento di e il danno;
avrebbe CP_1 CP_1 dovuto rilevare l'assenza dei documenti, richiederli alla banca e, in assenza di essi, avrebbe dovuto non valutare ammissibile la richiesta di garanzia del Fondo. La condotta colposa di ha CP_3
invece concorso a cagionare il danno, come già ritenuto dal Tribunale.
L'appellante allega che il nesso causale tra il proprio inadempimento e il danno è stato interrotto dalla condotta di , che nel 2020 (quando era venuto meno il rapporto contrattuale con CP_3
a fronte della comunicazione del gestore del Fondo di avvio del procedimento di inefficacia CP_1
della garanzia, ha omesso di produrre i documenti relativi alle società partecipate estere di FI AL.
L'allegazione è infondata. non ha provato l'esistenza di una condotta colposa sopravvenuta di idonea a CP_1 CP_3 interrompere il nesso causale;
e l'onere di fornire siffatta prova incombeva sul danneggiante, avendo il danneggiato provato l'esistenza del nesso causale tra la condotta colposa di e il danno. CP_1
L'appellante non ha provato (i) che potesse reperire e produrre al gestore del Fondo i CP_3
documenti relativi a tutte le società partecipate estere nel termine concesso, (ii) e che tenendo conto dei dati di tali società FI AL s.r.l. avrebbe mantenuto i requisiti per essere qualificata Piccola o Media
Impresa.
Quanto al primo profilo, si osserva che nel 2020 FI AL s.r.l. era già stata dichiarata fallita (nel
2019) e pertanto non si può presumere quella facilità per la banca di ottenere la documentazione affermata dall'appellante nel sesto motivo (ravvisabile nel 2017, quando FI era in bonis e chiedeva alla banca di concederle un finanziamento); e che al contrario la stessa appellante nel settimo motivo allega di avere svolto una complessa e onerosa ricerca di tale documentazione, senza peraltro riuscire ad avere quella relativa alla società partecipata americana (partecipata al 100% da FI AL s.r.l.) che non ha l'obbligo di pubblicazione del bilancio.
pagina 14 di 17 In ordine al secondo profilo, i documenti nuovi prodotti in appello da sono da un lato CP_1
inammissibili perché prodotti solo tardivamente in appello senza provare di non averli potuti produrre in primo grado, dall'altro sono irrilevanti perché non sono completi, mancando comunque i dati relativi alla società partecipata americana. Sicché i conteggi oggetto del settimo motivo – contestati dall'appellata – sono comunque superflui perché non idonei a provare la sussistenza del requisito della piccola e media impresa.
Risulta infondato il primo motivo di appello incidentale proposto dall'appellata, alla luce delle considerazioni finora svolte, essendo stata correttamente ridotta la responsabilità risarcitoria di CP_1 nella misura del 50%, stante il concorso della condotta colposa di , che aveva l'obbligo CP_3
contrattuale di trasmettere a il bilancio delle società partecipate estere e non lo ha fatto, così CP_1
concorrendo a cagionare il danno.
E' altresì infondato l'ottavo motivo di appello principale, relativo alla clausola limitativa della responsabilità, ravvisandosi la colpa grave in capo a operatore professionale da cui è lecito CP_1
attendersi il rispetto dei più stringenti canoni di diligenza, che con grave negligenza non ha riscontrato l'assenza di documentazione essenziale per valutare la sussistenza del requisito dimensionale per l'ammissione della garanzia, la cui assenza emergeva dal bilancio di FI AL s.r.l.; ha così ritenuto ammissibile la richiesta di garanzia che ha dato luogo alla concessione del finanziamento da parte di
, svolgendo la valutazione contrattualmente pattuita in modo gravemente carente e CP_3
negligente.
La colpa grave rileva ai sensi dell'art. 1229 c.c. nel senso della nullità della clausola limitativa di responsabilità.
Si osserva peraltro che il Tribunale ha anche svolto, in via alternativa, la seguente argomentazione, non oggetto di specifica censura in appello: “Posto che l'importo della condanna rientra pacificamente nel limite massimo di responsabilità pattuito fra le parti (pari al compenso annuo spettante ad , CP_1 non rileva l'applicazione della clausola limitativa della responsabilità”.
Il nono motivo di appello è inammissibile, non essendo illustrato in quali termini, sulla base di quali disposizioni di legge o contrattuali, rileverebbe la asserita sproporzione tra il compenso pattuito per la singola pratica e il danno da risarcire.
E' invece fondato il secondo motivo di appello incidentale, relativo all'errore materiale commesso dal
Tribunale nell'indicare l'importo del danno (ancora da ridurre del 50%) in € 308.115,35, anziché in
€ 308.892,28 come richiesto da al Fondo e in giudizio. CP_3
Si rileva che sul punto non ha svolto alcuna contestazione. CP_1
pagina 15 di 17 La somma oggetto della condanna deve quindi essere determinata in € 154.446,14 (anziché in
€ 154.057,68), con riforma della sentenza sul punto.
IV. In conclusione, l'appello principale viene rigettato e l'appello incidentale viene parzialmente accolto limitatamente alla correzione dell'importo del danno da risarcire, con rigetto del primo motivo.
Tenuto conto dell'esito complessivo della causa, le spese di lite del primo grado e del presente giudizio d'appello vengono compensate tra le parti nella misura del 50% (avendo l'appellata domandato la condanna per l'intero danno subito ed essendo invece riconosciuta una riduzione del 50%) e per la restante quota del 50% vengono poste a carico di soccombente in misura prevalente (essendo CP_1 riconosciuta debitrice dell'importo di € 154.446,14 oltre interessi).
Per il primo grado resta ferma la statuizione in punto spese contenuta in sentenza.
Le spese del giudizio d'appello vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa secondo il criterio del decisum (scaglione da
€ 52.000,01 a € 260.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva,
€ 5.103,00 per fase decisionale, per totali € 9.991,00 per compensi;
la quota del 50% a carico di
è pertanto di € 4.995,50 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, a € 582,75 per CP_1 esposti documentati (50% di contributo unificato e marca per l'appello incidentale), CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da Controparte_1
, avverso la sentenza n. 3947/2022 del Tribunale di Torino, pubblicata il 12.10.2022;
[...] in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da avverso la Controparte_3
medesima sentenza,
-ridetermina in € 154.446,14 (anziché € 154.057,68 indicati in sentenza), l'importo oggetto di condanna al pagamento a carico di Controparte_1
, a favore di
[...] Controparte_3
pagina 16 di 17 -conferma per il resto la sentenza appellata.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di appello nella misura del 50% e condanna l'appellante a pagare all'appellata la restante quota del 50% delle spese, quota che liquida in Controparte_3
€ 4.995,50 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, € 582,75 per esposti documentati, CPA ed IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante principale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 3.10.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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