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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/04/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Seconda Sezione
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Stilo Presidente;
Dott. Dionisio Pantano Giudice;
Dott. Filippo Meneghello Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 4511/2018 R.G. e promossa
da
( ) Parte_1 C.F._1
attrice
con il patrocinio dell'avv. Alessandro Andriani,
contro
( ) Controparte_1 C.F._2
convenuto
con il patrocinio dell'avv. Aldo De Caridi.
* Conclusioni per : Parte_1
“a) dichiarare aperta la successione del sig. Persona_1
b) accertare e dichiarare la qualità di legittimario pretermesso
della sig.ra coniuge del de cuius;
c) Parte_1
restituire la massa ereditaria del sig. Persona_1
computando il relictum ed il donatum, tenendo conto oltre che
delle disposizioni testamentarie lesive già della quota di
riserva del coniuge, anche degli atti di liberalità diretti ed
indiretti compiuti in vita dal de cuius, da cui deriva (una
ulteriore e chiara) lesione della quota di legittima a danno del
citato coniuge;
d) per l'effetto disporre la reintegra della
quota di riserva a favore della sig.ra Parte_1
coniuge del sig. mediante la riduzione in Persona_1
primis delle disposizioni testamentarie e, successivamente,
delle donazioni eccedenti la quota disponibile di cui il de
cuius poteva liberamente disporre, nei termini e misura che
Codesto Tribunale vorrà stabilire;
e) condannare parte convenuta
alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
*
Conclusioni per : Controparte_1
“1) in via preliminare dichiarare inammissibile la domanda
proposta da parte attrice per i motivi sopraindicati;
2) sempre
in via preliminare dichiarare la prescrizione, in tutto o in
parte, del preteso diritto alla restituzione di tutte le somme
richieste da parte attrice;
3) nel merito rigettare la domanda proposta perché infondata per i motivi su esposti;
4) condannare
controparte alle spese e competenze da distrarsi a favore del
sottoscritto procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19.11.2018
[...]
premettendo che: Parte_1
- il 15.8.2017 decedeva in Reggio Calabria il marito,
, senza lasciare discendenti e ascendenti Persona_1
in linea retta;
- il de cuius a mezzo di testamento olografo datato 5.7.2011,
pubblicato il 10.10.2017 dal notaio (rep. Persona_2
n. 303, racc. n. 200), aveva nominato quale erede universale il fratello, (doc.4 – ; Controparte_1 Parte_1
- con testamento pubblico del 21.8.2017, per notaio Per_2
, registrato in data 22.8.2017 (rep. n. 267 – racc.
[...]
n. 172), il aveva altresì disposto in favore della _1
moglie:
a. un legato di usufrutto vitalizio sull'immobile sito in Reggio Calabria, via Calveri 67, identificato al catasto fabbricati del comune di Reggio Calabria,
sez. R.C., fg. 109, part. 1021, sub. 16;
b. un legato d'uso vitalizio sui mobili e suppellettili posti a corredo dell'immobile di cui al punto precedente (doc. 3 – attrice); - mentre era in vita, il de cuius aveva trasferito ad _1
, a titolo di donazione diretta ed indiretta, la
[...]
complessiva somma di € 117.280,00, così suddivisa:
a. in data 6.9.2010, € 6.000,00 a mezzo assegno postale n. 7124198603-02 in favore di (doc. 5 Controparte_1
– attrice);
b. in data 30.4.2015, € 25.000,00 a mezzo vaglia circolare n. 7124198603-02 a favore di
[...]
, pur in assenza di sottoscrizione Controparte_2
di un prodotto finanziario o assicurativo con l'Istituto nell'occasione (doc. 6 – attrice);
c. in data 25.10.2016, € 70.000,00 a mezzo assegno bancario n. 5044416540-07 a favore di
[...]
, finalizzato alla sottoscrizione Controparte_2
di una polizza (doc.
8 - attrice);
d. in data 23.3.2017, € 11.000,00 a mezzo bonifico bancario a favore di (doc. 9 - Controparte_1
attrice);
e. dal gennaio 2015 al luglio 2017, € 5.280,00 quale premio assicurativo della polizza vita “Al Sereno
Plus” n. 59.39212129, versato dal de cuius in luogo dell'assicurato (doc. 7 e 10 – Controparte_1
attrice);
f. n. 19 assegni bancari a valere sul c/c 2397 acceso presso Ubi Banca – filiale di Reggio Calabria via Argine Destro Annunziata con beneficiario soggetto terzo.
Sulla base di tali allegazioni, l'attrice aveva argomentato che le disposizioni testamentarie del 5.7.2011 e le donazioni indirette, effettuate in vita dal de cuius in favore di _1
, ne avevano determinavato la pretermissione dall'asse
[...]
testamentario, con conseguente lesione della quota di riserva a lei spettante, giacché i liquidi presenti nelle polizze vita e nei conti correnti costituivano l'intero patrimonio del marito,
sicché le disposizioni lesive andavano proporzionalmente ridotte. Conveniva quindi in giudizio Controparte_1
chiedendo, previa ricostruzione della massa ereditaria, la riduzione ex art. 555 c.c. delle disposizioni testamentarie e delle donazioni effettuate in vita dal de cuius in favore del fratello.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
8.2.2019, si costituiva nel presente giudizio Controparte_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per genericità della causa petendi. Nel merito contestava la ricostruzione dei fatti offerta dalla difesa attorea, eccepiva la prescrizione dell'azione di restituzione delle somme, negava la qualità di beneficiario delle polizze vita sottoscritte dal
de cuius, negava di aver ricevuto denaro dal de cuius, ad eccezione di due assegni di ammontare pari ad € 17.000,00 (di cui € 6.000,00 in data 6.7.2010 ed € 11.000,00 in data 23.3.2017), ricevuti a titolo di compenso e di utili per l'attività d'impresa di cui era contitolare unitamente al fratello. Concludeva per il rigetto della domanda attorea.
Instaurato regolarmente il contraddittorio all'udienza del
7.3.2019, la causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione di testimoni.
Precisate le conclusioni all'udienza del 7.10.2024, la causa passa ora in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
*
Tanto premesso la domanda è inammissibile per i motivi di seguito esposti.
*
1. Qualificazione delle disposizioni testamentarie in favore
dell'attrice
L'attrice ha lamentato la lesione della propria quota di riserva nell'eredità del marito per effetto delle disposizioni testamentarie e degli atti di liberalità inter vivos effettuate dal de cuius in favore del convenuto, Controparte_1
È altresì pacifico che il testatore abbia disposto in favore della moglie l'usufrutto vitalizio della casa coniugale e l'uso dei beni che la arredavano.
È noto che uno dei presupposti di ammissibilità dell'azione di riduzione è integrato dalla rinuncia al legato, qualora il testatore abbia disposto “in sostituzione di legittima”. Ed invero il potere attribuito al legittimario, in favore del quale il testatore abbia disposto un “legato tacitativo”, di conseguire la parte dei beni ereditari spettategli ex lege,
anziché conservare il legato, postula l'assolvimento di un onere, consistente nella rinuncia al legato, che, integrando gli estremi di una condizione dell'azione, può essere assolto fino al momento della decisione (Cass. 19646/2017).
Inoltre, il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell'art. 551 c.c. un legato avente ad oggetto un bene immobile, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ad substantiam, ex art. 1350 c.c., co. 1, n. 5.
Sul piano processuale, la mancanza della rinunzia al legato in sostituzione di legittima da parte del legittimario che agisce in riduzione ai sensi dell'art. 564 c.c., è rilevabile d'ufficio,
senza necessità di eccezione della controparte (Trib. Santa
Maria Capua Vetere, sent. n. 3318/2018).
Ne deriva che il vaglio dell'azione di riduzione promossa dall'attrice impone, in via preliminare, l'individuazione della natura, particolare o universale, sostitutiva o in conto legittima, della disposizione testamentaria.
Ora, la circostanza che la disposizione in favore dell'attrice abbia ad oggetto l'attribuzione di diritti su beni specificamente individuati, implica l'accertamento della natura del lascito in quanto astrattamente qualificabile sia come istituzione di erede (institutio ex re certa), sia come legato
(in sostituzione di legittima).
La questione attiene quindi all'interpretazione della scheda testamentaria del 21.8.2017 (doc. 3 – attrice), dal seguente tenore: “Lego a carico dell'eredità ed a favore di mia moglie
, il diritto di usufrutto sull'appartamento Parte_1
dove attualmente abito con lei, sito in Reggio Calabria, via
Calveri n. 67 […] Lego inoltre, a carico dell'eredità in favore
di mia moglie il diritto d'uso sui mobili e suppellettili che
corredano l'appartamento di cui ho appena disposto, per l'intera
durata della sua vita”.
Tanto premesso, la disposizione va qualificata come legato.
Depone in tal senso, anzitutto, l'utilizzo del termine “lego a
carico dell'eredità” in sede di testamento pubblico.
Ed invero, pacifica la non decisività dell'elemento letterale,
va opinato come esso assuma particolare rilevanza nel caso di un testamento pubblico quale quello in analisi.
La redazione della scheda ad opera di un notaio, pubblico ufficiale munito di altissima specializzazione in materia successoria, integra una circostanza idonea a fondare una ragionevole presunzione in ordine alla capacità di adeguare la volontà del testatore, decodificandola in modo tale da non ingenerare dubbi sul tipo di lascito che lo stesso testatore intenda attuare. Va altresì opinato come la qualificazione letterale del lascito come legato non contrasta con l'intrinseco oggetto della disposizione, avente ad oggetto singoli diritti su beni specificamente individuati (casa coniugale e mobili che la arredano).
Depone altresì in tal senso la circostanza che il pubblico ufficiale, in sede di verbale di pubblicazione a seguito dell'apertura della successione, abbia autorizzato de plano la trascrizione del lascito ex art. 2648 c.c., senza richiedere alla , presente alla verbalizzazione, l'accettazione Parte_1
dell'eredità.
La circostanza costituisce segno inequivocabile che il pubblico ufficiale avesse interpretato le disposizione, all'uopo dichiarandola “del tutto conforme alla sua volontà [del testatore n.d.r.]”, quale lascito a titolo particolare, tenuto conto che il legato si acquista senza necessità di accettazione,
mentre l'acquisto dell'immobile che il testatore ha incluso nella quota ereditaria a titolo di istituzione di erede ex re
certa, richiede l'accettazione dell'istituito (Cass. 4485/2014).
Sicché è irragionevole ritenere trattasi, nonostante il tenore letterale della disposizione di segno contrario, di una
institutio ex re certa in quanto dovrebbe essere lo stesso notaio, ben consapevole della differenza tra istituzione di erede ed attribuzione a titolo di legato, a risolvere i dubbi circa la natura giuridica delle attribuzioni testamentarie, non rimettendone la soluzione al Giudice.
Da ultimo va evidenziato che mentre nel testamento olografo redatto dal il 5.7.2011, veniva presa in considerazione _1
la totalità dei rapporti giuridici ad esso facenti capo,
designando il fratello in capo a tutti (con esclusione _1
del diritto di abitazione della casa di via Calveri n. 67), nel successivo testamento pubblico, il testatore individuava quale oggetto del lascito, con espressa salvezza delle precedenti volontà non incompatibili, unicamente due specifici diritti
(usufrutto e uso) su specifici beni o categorie di essi (la casa di via Calveri 67 e gli arredi), peraltro già oggetto del precedente testamento.
La contemplazione di tutti i rapporti giuridici facenti capo al
de cuius nella prima scheda, a fronte dell'individuazione di due soli rapporti nella seconda, peraltro già contemplati nella prima, evidenzia la volontà del di istituire il fratello _1
in universum ius, seppur ex re certa, attribuendo alla moglie unicamente lasciti a titolo particolare, ampliando con il secondo testamento i diritti in suo favore, atteso che in prima battuta le era stato riservato il solo diritto di abitazione sulla casa di via Calveri n. 67.
Da ultimo va opinato come la stessa si sia sempre Parte_1
ritenuta destinataria di un lascito a titolo di legato. Coerentemente con siffatta impostazione l'attrice non ha documentato l'effettuazione della dichiarazione fiscale di successione, in conformità all'assenza del relativo obbligo in capo al legatario, a differenza di quanto accade per gli eredi.
I lasciti integrano altresì i presupposti del “legato in sostituzione di legittima”, previsto dall'art. 551 c.c.
Sulla questione va premesso che ai fini dell'individuazione del legato in sostituzione di legittima, non occorre che la scheda testamentaria usi formule sacramentali, essendo sufficiente che risulti l'intenzione del de cuius di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità (Cass. 30082/2019).
Vanno invero intese inequivoche espressioni di volontà
liquidativa della legittimaria:
- la qualità, per l'appunto, di unica legittimaria in capo alla destinataria dei legati;
- l'esaurimento del relictum per effetto del combinato disposto dei due testamenti, tanto che l'attrice si è
qualificata – erroneamente peraltro - come totalmente pretermessa dall'asse del marito (pag. 2, atto di citazione
– ); Parte_1
- l'assegnazione al coniuge di diritti reali di godimento
(usufrutto ed uso), e quindi “limitati”, su beni assegnati in nuda proprietà al fratello, la cui piena proprietà si sarebbe consolidata, in prospettiva futura, unicamente in capo a quest'ultimo.
La volontà liquidativa va desunta, inoltre, dal fatto che il de
cuius nel 2017, con l'assistenza di una figura tecnica quale quella del notaio, abbia modificato il testamento del 2011
limitatamente alla parte in cui aveva già assegnato alla moglie/legittimaria il diritto di abitazione e d'uso dei mobili che corredavano la residenza familiare.
Ora, tali diritti spettano al coniuge/legittimario per legge
(540 co. 2 c.c.), sicché la loro assegnazione risultava perfettamente compatibile con la separata attribuzione della quota di riserva.
Senonché la modifica di tale disposizione testamentaria, andando a sostituire i diritti spettanti al coniuge a prescindere dalla attribuzione della quota di riserva (abitazione e uso) con un diritto più ampio (usufrutto), sul medesimo bene (residenza familiare), unitamente al fatto che in tale occasione
(testamento pubblico del 2017) nessun diritto su altri beni fosse stato riconosciuto alla , evidenzia la volontà del Parte_1
di soddisfare il diritto alla quota di riserva del _1
coniuge esclusivamente tramite tale “ampliamento”.
Ed invero va osservato che le specifiche modalità godimento della casa familiare da parte del coniuge superstite, che già lo abita e che quindi non ha un ragionevole interesse a locarlo a terzi, non differiscono “dal punto di vista sostanziale” ove esso gli venga attribuito a titolo di abitazione ovvero di usufrutto.
Sicché va ritenuto che tale “aggiunta successiva” (id est
l'attribuzione del diritto di usufrutto sull'immobile coniugale in luogo del solo diritto di abitazione) costituisca un espediente tecnico/giuridico diretto a manifestare la volontà
del de cuius di liquidare il coniuge con l'attribuzione del diritto di usufrutto della casa (ed uso degli arredi) “in sostituzione” della sua quota di riserva.
*
2. Rinuncia al legato in sostituzione di legittima. Omissione.
Il legato in sostituzione di legittima integra una disposizione a titolo particolare, sottoposta a condizione risolutiva, nel senso che solo l'eventuale rinuncia determina il venir meno della sostituzione e consente al legittimario di reclamare la quota di riserva spettategli per legge sui beni ereditari (Cass.
16252/2013).
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare a tal riguardo che la formale rinuncia al legato in sostituzione di legittima si atteggia come un presupposto dell'azione di riduzione, dovendo avvenire previamente o, quanto meno,
contestualmente alla domanda di riduzione (S.U. 7098/2011, Trib.
di Bari, n. 949/2023). Orbene, nel caso di specie l'attrice non solo non ha rinunciato al legato nei modi e nei termini di legge, ma altresì abdicato al diritto di rinuncia.
Sulla questione va ricordato che in tema di diritti riservati ai legittimari, un comportamento del beneficiario del legato sostitutivo di legittima, dal quale sia dato desumere la volontà,
espressa o tacita, dello stesso di conservare il legato, assume,
per un verso, valenza confermativa, della già realizzata acquisizione patrimoniale e, per altro verso, comporta “ope
legis” la contemporanea caducazione del diritto di chiedere la legittima (Cass. 33258/2022).
Conseguentemente non può essere posto rimedio neppure con atti successivi di resipiscenza, attese la definitività e la irretrattabilità degli effetti acquisitivi del lascito testamentario.
Orbene, la complessiva condotta tenuta dalla a Parte_1
seguito dell'apertura della successione del marito ne evidenzia la tacita volontà di conservazione del legato.
Ed invero l'attrice stessa ha fatto registrare il testamento pubblico del marito in data 21.8.2017, venendo quindi perfettamente a conoscenza delle disposizioni testamentarie
(essendo l'unica presente innanzi al notaio rogante).
Orbene l'attrice ha continuato ad abitare – come è rimasto incontestato e come emerge dalla procura alle liti versata in atti – presso l'immobile oggetto del legato, sito in Reggio
Calabria alla via Calveri n. 67.
L'istante ha quindi esercitato per un periodo di tempo sufficientemente ampio, i diritti connessi all'oggetto del suo legato atteso che il godimento diretto del bene costituisce,
insieme alla percezione dei frutti, il contenuto principale del diritto di usufrutto (Cass. 20711/2013; Trib. di Bari sent.
2515/2024).
In definitiva, ai fini della qualificazione del comportamento tenuto dall'attrice per facta concludentia, non può che ritenersi che la persistenza nell'abitazione di via Calveri 67,
abbia costituito esercizio del diritto di usufrutto e sia pertanto indicativo della sua ferma volontà di conseguire il legato tacitativo.
Conclusivamente, in ragione di quanto sin qui esposto, deve essere dichiarata l'inammissibilità ex art. 551 c.c. della domanda attorea di riduzione per asserita lesione della quota di legittima, non avendo l'attrice previamente rinunciato a quanto legatogli dal testatore.
*
3. Difetto della domanda di accertamento della natura donativa
dei trasferimenti patrimoniali
Va altresì evidenziato come parte attrice, a fronte della lamentata lesione della propria quota di riserva per effetto,
tra gli altri, di trasferimenti di denaro in favore del fratello del de cuius, ne abbia assunto del tutto implicitamente la natura di donazioni indirette ed abbia altresì omesso di chiedere l'accertamento della natura liberale dei trasferimenti in questione.
Ora, affinché un trasferimento di denaro possa qualificarsi quale donazione indiretta, come nel caso di specie, l'attore che agisce in riduzione è onerato innanzitutto di chiedere in forma espressa l'accertamento della natura donativa dei trasferimenti,
non potendo ritenersi siffatta domanda implicita in quella di riduzione.
Sul punto la Suprema Corte, in una pronuncia in tema di collazione ma applicabile all'azione di riduzione, attesa l'identità di ratio, ha stabilito che in tutte le ipotesi in cui non emerga per tabulas l'esistenza di una liberalità, questa dovrà essere oggetto di apposita domanda di accertamento (che,
a seconda dei casi, potrà – rectius: dovrà – sostanziarsi in una domanda di simulazione;
Cass. 19833/2019, Cass. 23403/2022).
Con riguardo alla fattispecie in contesa va opinato come la difesa attorea abbia del tutto omesso di chiedere espressamente al Tribunale l'accertamento della natura liberare dei pagamenti e dei trasferimento di denaro, in tesi, effettuati dal de cuius
in favore del fratello.
In secondo luogo l'attore che agisce in riduzione è onerato dell'allegazione, anche in via presuntiva, di elementi che dimostrino che la causa del trasferimento si identifichi nello spirito di liberalità.
Ed invero mentre in relazione alle donazioni dirette, risultanti da atto pubblico, può anche ritenersi superflua una specifica domanda di accertamento di siffatta natura, nel diverso caso delle donazioni indirette, gli atti che necessitano di un accertamento che ne riconosca la natura liberale.
Anche sotto questo profilo va rilevata la carenza assertiva della difesa attorea, che a fronte di espressa contestazione sul punto,
non ha allegato elementi idonei a dimostrare la natura liberale dei pagamenti dei premi assicurativi e degli altri trasferimenti di denaro, ritenendola implicita sulla base del legame di parentela.
Ne deriva l'inammissibilità dell'azione di riduzione.
*
4. Spese di lite
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza di e vanno liquidate, come in dispositivo, Parte_1
sulla base del D.M. 55/2014, scaglione di valore indeterminabile
– complessità bassa, e valori medi tabellari non essendovi ragioni per discostarsene.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale,
rigettata ogni diversa domanda e disattesa ogni ulteriore eccezione e deduzione:
1. dichiara inammissibile l'azione di riduzione avanzata da
; Parte_1
2. condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite in favore di che vengono liquidate in Controparte_1
€ 5.077,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA
come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Reggio Calabria, così deciso alla Camera di Consiglio del
18/04/2025
Il giudice relatore
Dott. Filippo Meneghello
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Stilo
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Seconda Sezione
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Stilo Presidente;
Dott. Dionisio Pantano Giudice;
Dott. Filippo Meneghello Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 4511/2018 R.G. e promossa
da
( ) Parte_1 C.F._1
attrice
con il patrocinio dell'avv. Alessandro Andriani,
contro
( ) Controparte_1 C.F._2
convenuto
con il patrocinio dell'avv. Aldo De Caridi.
* Conclusioni per : Parte_1
“a) dichiarare aperta la successione del sig. Persona_1
b) accertare e dichiarare la qualità di legittimario pretermesso
della sig.ra coniuge del de cuius;
c) Parte_1
restituire la massa ereditaria del sig. Persona_1
computando il relictum ed il donatum, tenendo conto oltre che
delle disposizioni testamentarie lesive già della quota di
riserva del coniuge, anche degli atti di liberalità diretti ed
indiretti compiuti in vita dal de cuius, da cui deriva (una
ulteriore e chiara) lesione della quota di legittima a danno del
citato coniuge;
d) per l'effetto disporre la reintegra della
quota di riserva a favore della sig.ra Parte_1
coniuge del sig. mediante la riduzione in Persona_1
primis delle disposizioni testamentarie e, successivamente,
delle donazioni eccedenti la quota disponibile di cui il de
cuius poteva liberamente disporre, nei termini e misura che
Codesto Tribunale vorrà stabilire;
e) condannare parte convenuta
alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
*
Conclusioni per : Controparte_1
“1) in via preliminare dichiarare inammissibile la domanda
proposta da parte attrice per i motivi sopraindicati;
2) sempre
in via preliminare dichiarare la prescrizione, in tutto o in
parte, del preteso diritto alla restituzione di tutte le somme
richieste da parte attrice;
3) nel merito rigettare la domanda proposta perché infondata per i motivi su esposti;
4) condannare
controparte alle spese e competenze da distrarsi a favore del
sottoscritto procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19.11.2018
[...]
premettendo che: Parte_1
- il 15.8.2017 decedeva in Reggio Calabria il marito,
, senza lasciare discendenti e ascendenti Persona_1
in linea retta;
- il de cuius a mezzo di testamento olografo datato 5.7.2011,
pubblicato il 10.10.2017 dal notaio (rep. Persona_2
n. 303, racc. n. 200), aveva nominato quale erede universale il fratello, (doc.4 – ; Controparte_1 Parte_1
- con testamento pubblico del 21.8.2017, per notaio Per_2
, registrato in data 22.8.2017 (rep. n. 267 – racc.
[...]
n. 172), il aveva altresì disposto in favore della _1
moglie:
a. un legato di usufrutto vitalizio sull'immobile sito in Reggio Calabria, via Calveri 67, identificato al catasto fabbricati del comune di Reggio Calabria,
sez. R.C., fg. 109, part. 1021, sub. 16;
b. un legato d'uso vitalizio sui mobili e suppellettili posti a corredo dell'immobile di cui al punto precedente (doc. 3 – attrice); - mentre era in vita, il de cuius aveva trasferito ad _1
, a titolo di donazione diretta ed indiretta, la
[...]
complessiva somma di € 117.280,00, così suddivisa:
a. in data 6.9.2010, € 6.000,00 a mezzo assegno postale n. 7124198603-02 in favore di (doc. 5 Controparte_1
– attrice);
b. in data 30.4.2015, € 25.000,00 a mezzo vaglia circolare n. 7124198603-02 a favore di
[...]
, pur in assenza di sottoscrizione Controparte_2
di un prodotto finanziario o assicurativo con l'Istituto nell'occasione (doc. 6 – attrice);
c. in data 25.10.2016, € 70.000,00 a mezzo assegno bancario n. 5044416540-07 a favore di
[...]
, finalizzato alla sottoscrizione Controparte_2
di una polizza (doc.
8 - attrice);
d. in data 23.3.2017, € 11.000,00 a mezzo bonifico bancario a favore di (doc. 9 - Controparte_1
attrice);
e. dal gennaio 2015 al luglio 2017, € 5.280,00 quale premio assicurativo della polizza vita “Al Sereno
Plus” n. 59.39212129, versato dal de cuius in luogo dell'assicurato (doc. 7 e 10 – Controparte_1
attrice);
f. n. 19 assegni bancari a valere sul c/c 2397 acceso presso Ubi Banca – filiale di Reggio Calabria via Argine Destro Annunziata con beneficiario soggetto terzo.
Sulla base di tali allegazioni, l'attrice aveva argomentato che le disposizioni testamentarie del 5.7.2011 e le donazioni indirette, effettuate in vita dal de cuius in favore di _1
, ne avevano determinavato la pretermissione dall'asse
[...]
testamentario, con conseguente lesione della quota di riserva a lei spettante, giacché i liquidi presenti nelle polizze vita e nei conti correnti costituivano l'intero patrimonio del marito,
sicché le disposizioni lesive andavano proporzionalmente ridotte. Conveniva quindi in giudizio Controparte_1
chiedendo, previa ricostruzione della massa ereditaria, la riduzione ex art. 555 c.c. delle disposizioni testamentarie e delle donazioni effettuate in vita dal de cuius in favore del fratello.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
8.2.2019, si costituiva nel presente giudizio Controparte_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per genericità della causa petendi. Nel merito contestava la ricostruzione dei fatti offerta dalla difesa attorea, eccepiva la prescrizione dell'azione di restituzione delle somme, negava la qualità di beneficiario delle polizze vita sottoscritte dal
de cuius, negava di aver ricevuto denaro dal de cuius, ad eccezione di due assegni di ammontare pari ad € 17.000,00 (di cui € 6.000,00 in data 6.7.2010 ed € 11.000,00 in data 23.3.2017), ricevuti a titolo di compenso e di utili per l'attività d'impresa di cui era contitolare unitamente al fratello. Concludeva per il rigetto della domanda attorea.
Instaurato regolarmente il contraddittorio all'udienza del
7.3.2019, la causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione di testimoni.
Precisate le conclusioni all'udienza del 7.10.2024, la causa passa ora in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
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Tanto premesso la domanda è inammissibile per i motivi di seguito esposti.
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1. Qualificazione delle disposizioni testamentarie in favore
dell'attrice
L'attrice ha lamentato la lesione della propria quota di riserva nell'eredità del marito per effetto delle disposizioni testamentarie e degli atti di liberalità inter vivos effettuate dal de cuius in favore del convenuto, Controparte_1
È altresì pacifico che il testatore abbia disposto in favore della moglie l'usufrutto vitalizio della casa coniugale e l'uso dei beni che la arredavano.
È noto che uno dei presupposti di ammissibilità dell'azione di riduzione è integrato dalla rinuncia al legato, qualora il testatore abbia disposto “in sostituzione di legittima”. Ed invero il potere attribuito al legittimario, in favore del quale il testatore abbia disposto un “legato tacitativo”, di conseguire la parte dei beni ereditari spettategli ex lege,
anziché conservare il legato, postula l'assolvimento di un onere, consistente nella rinuncia al legato, che, integrando gli estremi di una condizione dell'azione, può essere assolto fino al momento della decisione (Cass. 19646/2017).
Inoltre, il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell'art. 551 c.c. un legato avente ad oggetto un bene immobile, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ad substantiam, ex art. 1350 c.c., co. 1, n. 5.
Sul piano processuale, la mancanza della rinunzia al legato in sostituzione di legittima da parte del legittimario che agisce in riduzione ai sensi dell'art. 564 c.c., è rilevabile d'ufficio,
senza necessità di eccezione della controparte (Trib. Santa
Maria Capua Vetere, sent. n. 3318/2018).
Ne deriva che il vaglio dell'azione di riduzione promossa dall'attrice impone, in via preliminare, l'individuazione della natura, particolare o universale, sostitutiva o in conto legittima, della disposizione testamentaria.
Ora, la circostanza che la disposizione in favore dell'attrice abbia ad oggetto l'attribuzione di diritti su beni specificamente individuati, implica l'accertamento della natura del lascito in quanto astrattamente qualificabile sia come istituzione di erede (institutio ex re certa), sia come legato
(in sostituzione di legittima).
La questione attiene quindi all'interpretazione della scheda testamentaria del 21.8.2017 (doc. 3 – attrice), dal seguente tenore: “Lego a carico dell'eredità ed a favore di mia moglie
, il diritto di usufrutto sull'appartamento Parte_1
dove attualmente abito con lei, sito in Reggio Calabria, via
Calveri n. 67 […] Lego inoltre, a carico dell'eredità in favore
di mia moglie il diritto d'uso sui mobili e suppellettili che
corredano l'appartamento di cui ho appena disposto, per l'intera
durata della sua vita”.
Tanto premesso, la disposizione va qualificata come legato.
Depone in tal senso, anzitutto, l'utilizzo del termine “lego a
carico dell'eredità” in sede di testamento pubblico.
Ed invero, pacifica la non decisività dell'elemento letterale,
va opinato come esso assuma particolare rilevanza nel caso di un testamento pubblico quale quello in analisi.
La redazione della scheda ad opera di un notaio, pubblico ufficiale munito di altissima specializzazione in materia successoria, integra una circostanza idonea a fondare una ragionevole presunzione in ordine alla capacità di adeguare la volontà del testatore, decodificandola in modo tale da non ingenerare dubbi sul tipo di lascito che lo stesso testatore intenda attuare. Va altresì opinato come la qualificazione letterale del lascito come legato non contrasta con l'intrinseco oggetto della disposizione, avente ad oggetto singoli diritti su beni specificamente individuati (casa coniugale e mobili che la arredano).
Depone altresì in tal senso la circostanza che il pubblico ufficiale, in sede di verbale di pubblicazione a seguito dell'apertura della successione, abbia autorizzato de plano la trascrizione del lascito ex art. 2648 c.c., senza richiedere alla , presente alla verbalizzazione, l'accettazione Parte_1
dell'eredità.
La circostanza costituisce segno inequivocabile che il pubblico ufficiale avesse interpretato le disposizione, all'uopo dichiarandola “del tutto conforme alla sua volontà [del testatore n.d.r.]”, quale lascito a titolo particolare, tenuto conto che il legato si acquista senza necessità di accettazione,
mentre l'acquisto dell'immobile che il testatore ha incluso nella quota ereditaria a titolo di istituzione di erede ex re
certa, richiede l'accettazione dell'istituito (Cass. 4485/2014).
Sicché è irragionevole ritenere trattasi, nonostante il tenore letterale della disposizione di segno contrario, di una
institutio ex re certa in quanto dovrebbe essere lo stesso notaio, ben consapevole della differenza tra istituzione di erede ed attribuzione a titolo di legato, a risolvere i dubbi circa la natura giuridica delle attribuzioni testamentarie, non rimettendone la soluzione al Giudice.
Da ultimo va evidenziato che mentre nel testamento olografo redatto dal il 5.7.2011, veniva presa in considerazione _1
la totalità dei rapporti giuridici ad esso facenti capo,
designando il fratello in capo a tutti (con esclusione _1
del diritto di abitazione della casa di via Calveri n. 67), nel successivo testamento pubblico, il testatore individuava quale oggetto del lascito, con espressa salvezza delle precedenti volontà non incompatibili, unicamente due specifici diritti
(usufrutto e uso) su specifici beni o categorie di essi (la casa di via Calveri 67 e gli arredi), peraltro già oggetto del precedente testamento.
La contemplazione di tutti i rapporti giuridici facenti capo al
de cuius nella prima scheda, a fronte dell'individuazione di due soli rapporti nella seconda, peraltro già contemplati nella prima, evidenzia la volontà del di istituire il fratello _1
in universum ius, seppur ex re certa, attribuendo alla moglie unicamente lasciti a titolo particolare, ampliando con il secondo testamento i diritti in suo favore, atteso che in prima battuta le era stato riservato il solo diritto di abitazione sulla casa di via Calveri n. 67.
Da ultimo va opinato come la stessa si sia sempre Parte_1
ritenuta destinataria di un lascito a titolo di legato. Coerentemente con siffatta impostazione l'attrice non ha documentato l'effettuazione della dichiarazione fiscale di successione, in conformità all'assenza del relativo obbligo in capo al legatario, a differenza di quanto accade per gli eredi.
I lasciti integrano altresì i presupposti del “legato in sostituzione di legittima”, previsto dall'art. 551 c.c.
Sulla questione va premesso che ai fini dell'individuazione del legato in sostituzione di legittima, non occorre che la scheda testamentaria usi formule sacramentali, essendo sufficiente che risulti l'intenzione del de cuius di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità (Cass. 30082/2019).
Vanno invero intese inequivoche espressioni di volontà
liquidativa della legittimaria:
- la qualità, per l'appunto, di unica legittimaria in capo alla destinataria dei legati;
- l'esaurimento del relictum per effetto del combinato disposto dei due testamenti, tanto che l'attrice si è
qualificata – erroneamente peraltro - come totalmente pretermessa dall'asse del marito (pag. 2, atto di citazione
– ); Parte_1
- l'assegnazione al coniuge di diritti reali di godimento
(usufrutto ed uso), e quindi “limitati”, su beni assegnati in nuda proprietà al fratello, la cui piena proprietà si sarebbe consolidata, in prospettiva futura, unicamente in capo a quest'ultimo.
La volontà liquidativa va desunta, inoltre, dal fatto che il de
cuius nel 2017, con l'assistenza di una figura tecnica quale quella del notaio, abbia modificato il testamento del 2011
limitatamente alla parte in cui aveva già assegnato alla moglie/legittimaria il diritto di abitazione e d'uso dei mobili che corredavano la residenza familiare.
Ora, tali diritti spettano al coniuge/legittimario per legge
(540 co. 2 c.c.), sicché la loro assegnazione risultava perfettamente compatibile con la separata attribuzione della quota di riserva.
Senonché la modifica di tale disposizione testamentaria, andando a sostituire i diritti spettanti al coniuge a prescindere dalla attribuzione della quota di riserva (abitazione e uso) con un diritto più ampio (usufrutto), sul medesimo bene (residenza familiare), unitamente al fatto che in tale occasione
(testamento pubblico del 2017) nessun diritto su altri beni fosse stato riconosciuto alla , evidenzia la volontà del Parte_1
di soddisfare il diritto alla quota di riserva del _1
coniuge esclusivamente tramite tale “ampliamento”.
Ed invero va osservato che le specifiche modalità godimento della casa familiare da parte del coniuge superstite, che già lo abita e che quindi non ha un ragionevole interesse a locarlo a terzi, non differiscono “dal punto di vista sostanziale” ove esso gli venga attribuito a titolo di abitazione ovvero di usufrutto.
Sicché va ritenuto che tale “aggiunta successiva” (id est
l'attribuzione del diritto di usufrutto sull'immobile coniugale in luogo del solo diritto di abitazione) costituisca un espediente tecnico/giuridico diretto a manifestare la volontà
del de cuius di liquidare il coniuge con l'attribuzione del diritto di usufrutto della casa (ed uso degli arredi) “in sostituzione” della sua quota di riserva.
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2. Rinuncia al legato in sostituzione di legittima. Omissione.
Il legato in sostituzione di legittima integra una disposizione a titolo particolare, sottoposta a condizione risolutiva, nel senso che solo l'eventuale rinuncia determina il venir meno della sostituzione e consente al legittimario di reclamare la quota di riserva spettategli per legge sui beni ereditari (Cass.
16252/2013).
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare a tal riguardo che la formale rinuncia al legato in sostituzione di legittima si atteggia come un presupposto dell'azione di riduzione, dovendo avvenire previamente o, quanto meno,
contestualmente alla domanda di riduzione (S.U. 7098/2011, Trib.
di Bari, n. 949/2023). Orbene, nel caso di specie l'attrice non solo non ha rinunciato al legato nei modi e nei termini di legge, ma altresì abdicato al diritto di rinuncia.
Sulla questione va ricordato che in tema di diritti riservati ai legittimari, un comportamento del beneficiario del legato sostitutivo di legittima, dal quale sia dato desumere la volontà,
espressa o tacita, dello stesso di conservare il legato, assume,
per un verso, valenza confermativa, della già realizzata acquisizione patrimoniale e, per altro verso, comporta “ope
legis” la contemporanea caducazione del diritto di chiedere la legittima (Cass. 33258/2022).
Conseguentemente non può essere posto rimedio neppure con atti successivi di resipiscenza, attese la definitività e la irretrattabilità degli effetti acquisitivi del lascito testamentario.
Orbene, la complessiva condotta tenuta dalla a Parte_1
seguito dell'apertura della successione del marito ne evidenzia la tacita volontà di conservazione del legato.
Ed invero l'attrice stessa ha fatto registrare il testamento pubblico del marito in data 21.8.2017, venendo quindi perfettamente a conoscenza delle disposizioni testamentarie
(essendo l'unica presente innanzi al notaio rogante).
Orbene l'attrice ha continuato ad abitare – come è rimasto incontestato e come emerge dalla procura alle liti versata in atti – presso l'immobile oggetto del legato, sito in Reggio
Calabria alla via Calveri n. 67.
L'istante ha quindi esercitato per un periodo di tempo sufficientemente ampio, i diritti connessi all'oggetto del suo legato atteso che il godimento diretto del bene costituisce,
insieme alla percezione dei frutti, il contenuto principale del diritto di usufrutto (Cass. 20711/2013; Trib. di Bari sent.
2515/2024).
In definitiva, ai fini della qualificazione del comportamento tenuto dall'attrice per facta concludentia, non può che ritenersi che la persistenza nell'abitazione di via Calveri 67,
abbia costituito esercizio del diritto di usufrutto e sia pertanto indicativo della sua ferma volontà di conseguire il legato tacitativo.
Conclusivamente, in ragione di quanto sin qui esposto, deve essere dichiarata l'inammissibilità ex art. 551 c.c. della domanda attorea di riduzione per asserita lesione della quota di legittima, non avendo l'attrice previamente rinunciato a quanto legatogli dal testatore.
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3. Difetto della domanda di accertamento della natura donativa
dei trasferimenti patrimoniali
Va altresì evidenziato come parte attrice, a fronte della lamentata lesione della propria quota di riserva per effetto,
tra gli altri, di trasferimenti di denaro in favore del fratello del de cuius, ne abbia assunto del tutto implicitamente la natura di donazioni indirette ed abbia altresì omesso di chiedere l'accertamento della natura liberale dei trasferimenti in questione.
Ora, affinché un trasferimento di denaro possa qualificarsi quale donazione indiretta, come nel caso di specie, l'attore che agisce in riduzione è onerato innanzitutto di chiedere in forma espressa l'accertamento della natura donativa dei trasferimenti,
non potendo ritenersi siffatta domanda implicita in quella di riduzione.
Sul punto la Suprema Corte, in una pronuncia in tema di collazione ma applicabile all'azione di riduzione, attesa l'identità di ratio, ha stabilito che in tutte le ipotesi in cui non emerga per tabulas l'esistenza di una liberalità, questa dovrà essere oggetto di apposita domanda di accertamento (che,
a seconda dei casi, potrà – rectius: dovrà – sostanziarsi in una domanda di simulazione;
Cass. 19833/2019, Cass. 23403/2022).
Con riguardo alla fattispecie in contesa va opinato come la difesa attorea abbia del tutto omesso di chiedere espressamente al Tribunale l'accertamento della natura liberare dei pagamenti e dei trasferimento di denaro, in tesi, effettuati dal de cuius
in favore del fratello.
In secondo luogo l'attore che agisce in riduzione è onerato dell'allegazione, anche in via presuntiva, di elementi che dimostrino che la causa del trasferimento si identifichi nello spirito di liberalità.
Ed invero mentre in relazione alle donazioni dirette, risultanti da atto pubblico, può anche ritenersi superflua una specifica domanda di accertamento di siffatta natura, nel diverso caso delle donazioni indirette, gli atti che necessitano di un accertamento che ne riconosca la natura liberale.
Anche sotto questo profilo va rilevata la carenza assertiva della difesa attorea, che a fronte di espressa contestazione sul punto,
non ha allegato elementi idonei a dimostrare la natura liberale dei pagamenti dei premi assicurativi e degli altri trasferimenti di denaro, ritenendola implicita sulla base del legame di parentela.
Ne deriva l'inammissibilità dell'azione di riduzione.
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4. Spese di lite
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza di e vanno liquidate, come in dispositivo, Parte_1
sulla base del D.M. 55/2014, scaglione di valore indeterminabile
– complessità bassa, e valori medi tabellari non essendovi ragioni per discostarsene.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale,
rigettata ogni diversa domanda e disattesa ogni ulteriore eccezione e deduzione:
1. dichiara inammissibile l'azione di riduzione avanzata da
; Parte_1
2. condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite in favore di che vengono liquidate in Controparte_1
€ 5.077,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA
come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Reggio Calabria, così deciso alla Camera di Consiglio del
18/04/2025
Il giudice relatore
Dott. Filippo Meneghello
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Stilo