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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00519/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 24/11/2025
N. 01074 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00519/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 519 del 2024, proposto da -OMISSIS-, -
OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Veronica Guerini, Federica Mazzoldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Brescia in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
per l'annullamento N. 00519/2024 REG.RIC.
- del provvedimento del Prefetto di Brescia prot. n. -OMISSIS- del 23/05/2024 notificato in data 26/05/2024 con cui è stata disposta la cessazione delle misure di accoglienza nei confronti dei ricorrenti;
- di ogni atto prodromico, successivo o comunque collegato allo stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. -
Prefettura di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa RI IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono coniugi ucraini giunti in Italia unitamente a sei minori (alcuni dei quali divenuti medio tempore maggiorenni), dei quali sono stati nominati tutori con provvedimento adottato dalle autorità ucraine.
Dopo aver richiesto protezione temporanea, in data 22.8.2022 il nucleo è stato inserito nel Centro di Accoglienza di Manerbio, gestito dall'Ente Gestore Ambito 9 BBC, sottoscrivendo in tale occasione il contratto di accoglienza ed il relativo regolamento.
Inizialmente, i minori sono stati affidati dal Tribunale per i minorenni ai servizi sociali, ed è stato nominato nel loro interesse un tutore italiano. Successivamente, su richiesta della sig.ra -OMISSIS-, sia l'affidamento sia il tutore italiano sono stati revocati, sicchè da quel momento gli odierni ricorrenti risultano unici tutori dei minori.
Con provvedimento del 24.2.2024, in ragione della cessazione delle attività di accoglienza presso l'ente gestore del centro di Manerbio, è stato disposto un primo trasferimento del nucleo familiare presso un centro sito in Rodengo Saiano, di pertinenza dell'ente gestore “Comunità Fraternità”. N. 00519/2024 REG.RIC.
Con nota del 12.4.2024 il predetto ente ha rappresentato alla Prefettura la necessità di liberare l'alloggio nel quale il nucleo era ospitato, considerata la volontà dei proprietari dell'immobile di non procedere al rinnovo del contratto di comodato d'uso, in scadenza al 30.4.2024.
Con nota prot. n. -OMISSIS- del 2.5.2024, avendo rilevato l'indisponibilità da parte dell'Ente gestore di strutture idonee ad accogliere l'intero nucleo familiare, la
Prefettura ha disposto il trasferimento del nucleo nella struttura di accoglienza situata presso il Comune di Edolo, programmato per il giorno 3.5.2024, dando avviso ai ricorrenti che il rifiuto al trasferimento avrebbe comportato la cessazione delle misure di accoglienza.
Negli incontri del 3 e del 6 maggio 2024 tenutosi con gli operatori della Comunità ospitante, la signora -OMISSIS- ha confermato il rifiuto del nucleo al trasferimento.
Con nota del 6.5.2024, il Consolato Generale d'Ucraina a Milano, notiziato sulla situazione del nucleo familiare dalla stessa ricorrente, ha richiesto alla Prefettura di verificare la possibilità di individuare diverse modalità di collocamento del gruppo sul territorio.
Con nota del 10.5.2024, indirizzata anche alla signora -OMISSIS-, la Prefettura ha evidenziato al Consolato, tra l'altro, le difficoltà organizzative nel reperimento di alloggi, anche considerata la consistenza del nucleo familiare, e di aver potuto reperire unicamente l'alloggio in Edolo, oggetto del provvedimento di trasferimento del
2.5.2024.
Con nota del 13.5.2024 i ricorrenti sono stati avvisati che, in caso di mancato trasferimento entro tre giorni, si sarebbe proceduto alla revoca delle misure.
Persistendo il rifiuto, in data 23.5.2024 la Prefettura ha disposto nei confronti dei ricorrenti e degli altri componenti del nucleo familiare la cessazione delle misure di accoglienza. N. 00519/2024 REG.RIC.
Con il ricorso in epigrafe i signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, agendo in proprio, hanno impugnato il provvedimento di revoca del 23.5.2024, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia.
Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Brescia si sono costituiti in giudizio depositando una memoria con la quale hanno insistito per la reiezione del gravame nonchè una relazione dell'Amministrazione con la relativa documentazione.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 31.7.2024, questo TAR ha respinto la domanda cautelare proposta in via incidentale dalle parti ricorrenti, in ragione della insussistenza del fumus boni iuris.
Nessuna ulteriore attività difensiva è stata successivamente svolta dalle parti.
All'udienza pubblica del 14 maggio 2025 la causa è passata in decisione.
Con l'unico motivo di gravame i ricorrenti lamentano vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo in particolare che il provvedimento impugnato: (i) non sarebbe adeguatamente motivato, anche considerando “la natura sanzionatoria della
(riduzione o) revoca della misura di accoglienza”, che imporrebbe un obbligo motivazionale rafforzato; (ii) è stato emesso in violazione della normativa che disciplina le misure di accoglienza, posto che nessuna delle ragioni addotte dall'amministrazione ai fini della revoca sarebbe ricompresa tra le ipotesi normativamente previste; (iii) avrebbe leso i diritti di partecipazione al procedimento, in quanto emesso in violazione dell'art. 10 bis L. 241/90, prima che fossero trascorsi i 10 giorni previsti dalla norma per le considerazioni di parte; (iv) compromette gravemente i diritti ed il benessere psicofisico dei minori coinvolti. Nella parte in fatto hanno evidenziato le difficoltà conseguenti al trasferimento presso la nuova struttura, ed in particolare quelle dei minori di inserirsi in nuove strutture scolastiche, nonchè le difficoltà organizzative del sig. -OMISSIS- legate alla distanza del nuovo centro dal luogo di lavoro.
Il ricorso è infondato. N. 00519/2024 REG.RIC.
Va preliminarmente evidenziato che oggetto del presente gravame è il provvedimento con il quale la Prefettura di Brescia ha revocato nei confronti dei ricorrenti le misure di accoglienza precedentemente disposte in loro favore. Non risulta invece impugnato il provvedimento del 2.5.2024, a mezzo del quale il Prefetto ha disposto il trasferimento del nucleo familiare dalla struttura in Rodengo Saiano presso il Centro di accoglienza di Edolo, sicchè non sono scrutinabili in questa sede le doglianze- peraltro contenute solo nella parte in fatto e non tra i motivi di impugnazione- incentrate sull'illegittimità e sui pregiudizi connessi al trasferimento.
Tanto precisato, il provvedimento avversato pone a fondamento della revoca delle misure di accoglienza il rifiuto opposto dai ricorrenti al trasferimento disposto con decreto prefettizio del 2.5.2024.
La revoca è chiaramente assunta ai sensi dell'articolo 23 co. 1 lett. a) della L. n.
142/2015, il quale dispone che “Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui agli articoli 9 e 11, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di: a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del
Governo competente”.
Si tratta di una ipotesi di revoca avente natura non sanzionatoria, in quanto collegata non già a comportamenti illeciti del destinatario della misura, bensì al venir meno dei presupposti che in prima battuta hanno giustificato la concessione dei provvedimenti di accoglienza.
Secondo la giurisprudenza, la formulazione della disposizione in parola, testualmente riferita al caso del soggetto che omette di presentarsi o si allontana dalla struttura ospitante, ricomprende altresì l'ipotesi del rifiuto di ricevere le misure, e dunque anche di essere trasferito presso un diverso Centro di accoglienza individuato N. 00519/2024 REG.RIC.
dall'Amministrazione per esigenze gestionali e organizzative (cfr. in questo senso, cfr.
TAR Milano, ord. n. 625/25, TAR Molise, n. 351/2022; TAR Piemonte, n. 951/2017).
La ratio sottesa alle due ipotesi è la medesima, vale a dire quella di evitare che il rifiuto dello straniero ad accettare l'ospitalità garantita presso altre strutture e la pretesa dello straniero di subordinare ogni decisione dell'Amministrazione procedente al suo previo assenso, determinino la paralisi organizzativa dell'Amministrazione stessa, peraltro accentuata in un contesto caratterizzato dal numero elevato di migranti richiedenti accoglienza e dalla scarsità delle risorse disponibili.
Dal testo del provvedimento, sia della sua parte dispositiva sia di quella motivazionale, oltre che dalla documentazione versata in atti, risulta pacifico che la revoca del beneficio concesso ai ricorrenti è dipesa dal comportamento di questi ultimi, i quali hanno rifiutato di trasferirsi presso il centro di accoglienza di Edolo, individuato a seguito del venir meno della disponibilità dell'alloggio ove gli stessi erano ospitati.
Infatti, risulta dal provvedimento impugnato e dalla documentazione in atti che i proprietari dell'immobile hanno manifestato la volontà di non rinnovare il contratto di comodato, scaduto il 30 aprile 2024, e che nessun ulteriore alloggio era concretamente disponibile presso il medesimo Comune di Rodengo Saiano, anche considerata la composizione del nucleo familiare, formato da ben sette persone.
I motivi che hanno determinato la decisione di disporre il trasferimento ad altra struttura alloggiativa sono dunque chiari, sono stati resi noti agli interessati e, come si
è detto, non possono essere contestati, non avendo i ricorrenti impugnato il relativo provvedimento.
D'altronde, in casi analoghi a quello di cui si controverte, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “il rifiuto di accettare ciò che, in realtà, la legge prevede come l'oggetto di un dovere collaborativo dello straniero ospitato, vale a dire il fatto di trasferirsi verso le strutture più idonee (trasferimento motivato, nel caso di specie, da sopravvenienze pianificatorie della rete dell'accoglienza) individuate via N. 00519/2024 REG.RIC.
via dall'Amministrazione nel tempo, non può che determinare la “decadenza” dal beneficio (cfr. TAR Molise, sentenza n. 11/2023).
In queste ipotesi “trova allora applicazione quanto già messo in luce dalla giurisprudenza amministrativa in merito alla recessività dell'interesse del migrante a rimanere in una determinata struttura nel caso in cui, come si è verificato nella fattispecie in esame, le esigenze organizzative del sistema di accoglienza non siano compatibili con tale interesse del singolo (cfr. TAR Molise, sentenza n. 351/2022, che richiama C.d.S., ordinanza n. 6076/2018).
Il provvedimento in disamina si manifesta, inoltre, congruamente motivato attraverso la descrizione delle condotte tenute dai ricorrenti, espressamente riferite al rifiuto opposto al trasferimento, e dal richiamo all'art. 23 del D. Lgs. n. 142/2015, il quale concerne alla lettera a) proprio il caso della “mancata presentazione presso la struttura individuata”, espressione che, come sin qui argomentato, va riferita non soltanto a quella individuata in sede di prima assegnazione bensì anche a quelle di volta in volta designate per il successivo trasferimento.
Conseguentemente, vanno respinte le censure del ricorso incentrate sul vizio motivazionale del provvedimento gravato, il quale per contro reca una motivazione ampia e articolata, del tutto idonea ad evidenziare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno reso necessaria la revoca delle misure di accoglienza nei confronti dei ricorrenti.
Quanto alla presunta violazione dei diritti partecipativi degli interessati, va innanzitutto chiarito che nel caso in esame viene in rilievo l'art. 7 L. n. 241/1990 e non l'art. 10 bis, applicabile ai procedimenti ad istanza di parte, nel cui novero non rientra quello conclusosi con il provvedimento qui impugnato; ne deriva l'inapplicabilità alla fattispecie della disposizione de qua, ivi inclusa la previsione del termine di 10 giorni assegnato per la presentazione di osservazioni e documenti. N. 00519/2024 REG.RIC.
Tanto premesso, si osserva che, a fronte dell'emissione del provvedimento impugnato in data 23.5.2024, i ricorrenti sono stati posti nelle condizioni di esercitare le proprie prerogative difensive sin dal giorno 2.5.2024, data nella quale è stato loro comunicato il primo provvedimento di trasferimento presso il Centro di accoglienza di Edolo. Tale atto contiene l'espresso avviso che “in caso di rifiuto degli ospiti al trasferimento presso la struttura indicata si dovrà provvedere alla revoca delle misure di accoglienza”, anticipando così il contenuto della successiva comunicazione di avvio del procedimento del 13.5.2024, ugualmente comunicata agli interessati.
Risulta pertanto che le parti abbiano disposto di un congruo termine (oltre 20 giorni) per rassegnare le proprie osservazioni, come in effetti è in concreto avvenuto, considerato che gli stessi hanno tempestivamente interessato della questione il
Consolato generale d'Ucraina (cfr. nota di riscontro del Console del 6.5.2024-doc. 24).
Infine, non possono essere considerate le argomentazioni svolte nel ricorso relativamente alla posizione dei minori affidati alla coppia, il cui benessere psicofisico sarebbe inciso dal provvedimento impugnato. In disparte la genericità della censura, la stessa è inammissibile prima ancora che infondata, considerato che il ricorso è stato proposto dai due coniugi in proprio, e non anche nell'interesse dei minori.
Alla luce di quanto sopra il ricorso va conclusivamente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere alle Amministrazioni resistenti le spese del giudizio, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori come per legge. N. 00519/2024 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO BR, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
RI IZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RI IZ LO BR
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 24/11/2025
N. 01074 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00519/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 519 del 2024, proposto da -OMISSIS-, -
OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Veronica Guerini, Federica Mazzoldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Brescia in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
per l'annullamento N. 00519/2024 REG.RIC.
- del provvedimento del Prefetto di Brescia prot. n. -OMISSIS- del 23/05/2024 notificato in data 26/05/2024 con cui è stata disposta la cessazione delle misure di accoglienza nei confronti dei ricorrenti;
- di ogni atto prodromico, successivo o comunque collegato allo stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. -
Prefettura di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa RI IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono coniugi ucraini giunti in Italia unitamente a sei minori (alcuni dei quali divenuti medio tempore maggiorenni), dei quali sono stati nominati tutori con provvedimento adottato dalle autorità ucraine.
Dopo aver richiesto protezione temporanea, in data 22.8.2022 il nucleo è stato inserito nel Centro di Accoglienza di Manerbio, gestito dall'Ente Gestore Ambito 9 BBC, sottoscrivendo in tale occasione il contratto di accoglienza ed il relativo regolamento.
Inizialmente, i minori sono stati affidati dal Tribunale per i minorenni ai servizi sociali, ed è stato nominato nel loro interesse un tutore italiano. Successivamente, su richiesta della sig.ra -OMISSIS-, sia l'affidamento sia il tutore italiano sono stati revocati, sicchè da quel momento gli odierni ricorrenti risultano unici tutori dei minori.
Con provvedimento del 24.2.2024, in ragione della cessazione delle attività di accoglienza presso l'ente gestore del centro di Manerbio, è stato disposto un primo trasferimento del nucleo familiare presso un centro sito in Rodengo Saiano, di pertinenza dell'ente gestore “Comunità Fraternità”. N. 00519/2024 REG.RIC.
Con nota del 12.4.2024 il predetto ente ha rappresentato alla Prefettura la necessità di liberare l'alloggio nel quale il nucleo era ospitato, considerata la volontà dei proprietari dell'immobile di non procedere al rinnovo del contratto di comodato d'uso, in scadenza al 30.4.2024.
Con nota prot. n. -OMISSIS- del 2.5.2024, avendo rilevato l'indisponibilità da parte dell'Ente gestore di strutture idonee ad accogliere l'intero nucleo familiare, la
Prefettura ha disposto il trasferimento del nucleo nella struttura di accoglienza situata presso il Comune di Edolo, programmato per il giorno 3.5.2024, dando avviso ai ricorrenti che il rifiuto al trasferimento avrebbe comportato la cessazione delle misure di accoglienza.
Negli incontri del 3 e del 6 maggio 2024 tenutosi con gli operatori della Comunità ospitante, la signora -OMISSIS- ha confermato il rifiuto del nucleo al trasferimento.
Con nota del 6.5.2024, il Consolato Generale d'Ucraina a Milano, notiziato sulla situazione del nucleo familiare dalla stessa ricorrente, ha richiesto alla Prefettura di verificare la possibilità di individuare diverse modalità di collocamento del gruppo sul territorio.
Con nota del 10.5.2024, indirizzata anche alla signora -OMISSIS-, la Prefettura ha evidenziato al Consolato, tra l'altro, le difficoltà organizzative nel reperimento di alloggi, anche considerata la consistenza del nucleo familiare, e di aver potuto reperire unicamente l'alloggio in Edolo, oggetto del provvedimento di trasferimento del
2.5.2024.
Con nota del 13.5.2024 i ricorrenti sono stati avvisati che, in caso di mancato trasferimento entro tre giorni, si sarebbe proceduto alla revoca delle misure.
Persistendo il rifiuto, in data 23.5.2024 la Prefettura ha disposto nei confronti dei ricorrenti e degli altri componenti del nucleo familiare la cessazione delle misure di accoglienza. N. 00519/2024 REG.RIC.
Con il ricorso in epigrafe i signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, agendo in proprio, hanno impugnato il provvedimento di revoca del 23.5.2024, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia.
Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Brescia si sono costituiti in giudizio depositando una memoria con la quale hanno insistito per la reiezione del gravame nonchè una relazione dell'Amministrazione con la relativa documentazione.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 31.7.2024, questo TAR ha respinto la domanda cautelare proposta in via incidentale dalle parti ricorrenti, in ragione della insussistenza del fumus boni iuris.
Nessuna ulteriore attività difensiva è stata successivamente svolta dalle parti.
All'udienza pubblica del 14 maggio 2025 la causa è passata in decisione.
Con l'unico motivo di gravame i ricorrenti lamentano vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo in particolare che il provvedimento impugnato: (i) non sarebbe adeguatamente motivato, anche considerando “la natura sanzionatoria della
(riduzione o) revoca della misura di accoglienza”, che imporrebbe un obbligo motivazionale rafforzato; (ii) è stato emesso in violazione della normativa che disciplina le misure di accoglienza, posto che nessuna delle ragioni addotte dall'amministrazione ai fini della revoca sarebbe ricompresa tra le ipotesi normativamente previste; (iii) avrebbe leso i diritti di partecipazione al procedimento, in quanto emesso in violazione dell'art. 10 bis L. 241/90, prima che fossero trascorsi i 10 giorni previsti dalla norma per le considerazioni di parte; (iv) compromette gravemente i diritti ed il benessere psicofisico dei minori coinvolti. Nella parte in fatto hanno evidenziato le difficoltà conseguenti al trasferimento presso la nuova struttura, ed in particolare quelle dei minori di inserirsi in nuove strutture scolastiche, nonchè le difficoltà organizzative del sig. -OMISSIS- legate alla distanza del nuovo centro dal luogo di lavoro.
Il ricorso è infondato. N. 00519/2024 REG.RIC.
Va preliminarmente evidenziato che oggetto del presente gravame è il provvedimento con il quale la Prefettura di Brescia ha revocato nei confronti dei ricorrenti le misure di accoglienza precedentemente disposte in loro favore. Non risulta invece impugnato il provvedimento del 2.5.2024, a mezzo del quale il Prefetto ha disposto il trasferimento del nucleo familiare dalla struttura in Rodengo Saiano presso il Centro di accoglienza di Edolo, sicchè non sono scrutinabili in questa sede le doglianze- peraltro contenute solo nella parte in fatto e non tra i motivi di impugnazione- incentrate sull'illegittimità e sui pregiudizi connessi al trasferimento.
Tanto precisato, il provvedimento avversato pone a fondamento della revoca delle misure di accoglienza il rifiuto opposto dai ricorrenti al trasferimento disposto con decreto prefettizio del 2.5.2024.
La revoca è chiaramente assunta ai sensi dell'articolo 23 co. 1 lett. a) della L. n.
142/2015, il quale dispone che “Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui agli articoli 9 e 11, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di: a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del
Governo competente”.
Si tratta di una ipotesi di revoca avente natura non sanzionatoria, in quanto collegata non già a comportamenti illeciti del destinatario della misura, bensì al venir meno dei presupposti che in prima battuta hanno giustificato la concessione dei provvedimenti di accoglienza.
Secondo la giurisprudenza, la formulazione della disposizione in parola, testualmente riferita al caso del soggetto che omette di presentarsi o si allontana dalla struttura ospitante, ricomprende altresì l'ipotesi del rifiuto di ricevere le misure, e dunque anche di essere trasferito presso un diverso Centro di accoglienza individuato N. 00519/2024 REG.RIC.
dall'Amministrazione per esigenze gestionali e organizzative (cfr. in questo senso, cfr.
TAR Milano, ord. n. 625/25, TAR Molise, n. 351/2022; TAR Piemonte, n. 951/2017).
La ratio sottesa alle due ipotesi è la medesima, vale a dire quella di evitare che il rifiuto dello straniero ad accettare l'ospitalità garantita presso altre strutture e la pretesa dello straniero di subordinare ogni decisione dell'Amministrazione procedente al suo previo assenso, determinino la paralisi organizzativa dell'Amministrazione stessa, peraltro accentuata in un contesto caratterizzato dal numero elevato di migranti richiedenti accoglienza e dalla scarsità delle risorse disponibili.
Dal testo del provvedimento, sia della sua parte dispositiva sia di quella motivazionale, oltre che dalla documentazione versata in atti, risulta pacifico che la revoca del beneficio concesso ai ricorrenti è dipesa dal comportamento di questi ultimi, i quali hanno rifiutato di trasferirsi presso il centro di accoglienza di Edolo, individuato a seguito del venir meno della disponibilità dell'alloggio ove gli stessi erano ospitati.
Infatti, risulta dal provvedimento impugnato e dalla documentazione in atti che i proprietari dell'immobile hanno manifestato la volontà di non rinnovare il contratto di comodato, scaduto il 30 aprile 2024, e che nessun ulteriore alloggio era concretamente disponibile presso il medesimo Comune di Rodengo Saiano, anche considerata la composizione del nucleo familiare, formato da ben sette persone.
I motivi che hanno determinato la decisione di disporre il trasferimento ad altra struttura alloggiativa sono dunque chiari, sono stati resi noti agli interessati e, come si
è detto, non possono essere contestati, non avendo i ricorrenti impugnato il relativo provvedimento.
D'altronde, in casi analoghi a quello di cui si controverte, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “il rifiuto di accettare ciò che, in realtà, la legge prevede come l'oggetto di un dovere collaborativo dello straniero ospitato, vale a dire il fatto di trasferirsi verso le strutture più idonee (trasferimento motivato, nel caso di specie, da sopravvenienze pianificatorie della rete dell'accoglienza) individuate via N. 00519/2024 REG.RIC.
via dall'Amministrazione nel tempo, non può che determinare la “decadenza” dal beneficio (cfr. TAR Molise, sentenza n. 11/2023).
In queste ipotesi “trova allora applicazione quanto già messo in luce dalla giurisprudenza amministrativa in merito alla recessività dell'interesse del migrante a rimanere in una determinata struttura nel caso in cui, come si è verificato nella fattispecie in esame, le esigenze organizzative del sistema di accoglienza non siano compatibili con tale interesse del singolo (cfr. TAR Molise, sentenza n. 351/2022, che richiama C.d.S., ordinanza n. 6076/2018).
Il provvedimento in disamina si manifesta, inoltre, congruamente motivato attraverso la descrizione delle condotte tenute dai ricorrenti, espressamente riferite al rifiuto opposto al trasferimento, e dal richiamo all'art. 23 del D. Lgs. n. 142/2015, il quale concerne alla lettera a) proprio il caso della “mancata presentazione presso la struttura individuata”, espressione che, come sin qui argomentato, va riferita non soltanto a quella individuata in sede di prima assegnazione bensì anche a quelle di volta in volta designate per il successivo trasferimento.
Conseguentemente, vanno respinte le censure del ricorso incentrate sul vizio motivazionale del provvedimento gravato, il quale per contro reca una motivazione ampia e articolata, del tutto idonea ad evidenziare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno reso necessaria la revoca delle misure di accoglienza nei confronti dei ricorrenti.
Quanto alla presunta violazione dei diritti partecipativi degli interessati, va innanzitutto chiarito che nel caso in esame viene in rilievo l'art. 7 L. n. 241/1990 e non l'art. 10 bis, applicabile ai procedimenti ad istanza di parte, nel cui novero non rientra quello conclusosi con il provvedimento qui impugnato; ne deriva l'inapplicabilità alla fattispecie della disposizione de qua, ivi inclusa la previsione del termine di 10 giorni assegnato per la presentazione di osservazioni e documenti. N. 00519/2024 REG.RIC.
Tanto premesso, si osserva che, a fronte dell'emissione del provvedimento impugnato in data 23.5.2024, i ricorrenti sono stati posti nelle condizioni di esercitare le proprie prerogative difensive sin dal giorno 2.5.2024, data nella quale è stato loro comunicato il primo provvedimento di trasferimento presso il Centro di accoglienza di Edolo. Tale atto contiene l'espresso avviso che “in caso di rifiuto degli ospiti al trasferimento presso la struttura indicata si dovrà provvedere alla revoca delle misure di accoglienza”, anticipando così il contenuto della successiva comunicazione di avvio del procedimento del 13.5.2024, ugualmente comunicata agli interessati.
Risulta pertanto che le parti abbiano disposto di un congruo termine (oltre 20 giorni) per rassegnare le proprie osservazioni, come in effetti è in concreto avvenuto, considerato che gli stessi hanno tempestivamente interessato della questione il
Consolato generale d'Ucraina (cfr. nota di riscontro del Console del 6.5.2024-doc. 24).
Infine, non possono essere considerate le argomentazioni svolte nel ricorso relativamente alla posizione dei minori affidati alla coppia, il cui benessere psicofisico sarebbe inciso dal provvedimento impugnato. In disparte la genericità della censura, la stessa è inammissibile prima ancora che infondata, considerato che il ricorso è stato proposto dai due coniugi in proprio, e non anche nell'interesse dei minori.
Alla luce di quanto sopra il ricorso va conclusivamente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere alle Amministrazioni resistenti le spese del giudizio, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori come per legge. N. 00519/2024 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO BR, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
RI IZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RI IZ LO BR
IL SEGRETARIO