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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 16/07/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 2337/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA in persona del Giudice unico Dott.ssa Maura Manzi ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 2337 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2019, trattenuta in decisione il 9.01.2025 e vertente
T R A
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
L'Aquila (AQ), Via Pastorelli n. 10, in persona del legale rappresentante pro tempore;
, (C.F. ), (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F. ), quali fideiussori della suddetta società; Parte_3 C.F._3
tutti rappresentati e difesi, giusta delega in calce all'atto di citazione dagli avv.ti Angelo Ciolina e
Carlo Maltese ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Roma, Via Francesco Siacci,
n. 39.
OPPONENTI
E
C.F. ) con sede legale in Siena Controparte_1 P.IVA_2
(SI), Piazza, Salimbeni n.3, in persona del suo procuratore speciale giusta procura a CP_2 rogito Notaio el 12.05.2014, rep. 33190, racc. 15728, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Per_1
Frasca e Ugo Frasca in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in L'Aquila, Via Gabriele D'Annunzio n. 28
OPPOSTA
1 nonchè
C.F. , con sede in Napoli Controparte_3 P.IVA_3 alla Via Santa Brigida n. 39, e per essa la mandataria (C.F. Controparte_4
E P.iva ), rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Frasca, elettivamente P.IVA_4 P.IVA_5 domiciliata presso il suo studio in L'Aquila, Via Gabriele D'Annunzio n. 28
TERZA INTERVENUTA
Conclusioni per le parti opponenti:
“IN VIA PRELIMINARE,
■ REVOCARE il D.I. opposto n. 386/2019 dell'8/07/2019, reso dal Tribunale Civile di L'Aquila, dall'Ill.mo Giudice Dott. Christian Corbi, in data 3/07/2019, nell'ambito del procedimento avente R.G. n. 1778/2019, per mancanza del deposito da parte della banca di tutti gli estratti conto dall'apertura del conteso rapporto bancario, nonché della documentazione contabile comprovante il credito, così come esposto in narrativa;
■ REVOCARE il D.I. opposto per nullità della fideiussione, anche in seguito a nullità del rapporto principale, nonché per violazione degli artt. 1175, 1176, 1321, 1322, 1325, 1375, 1938, 1939, 1956 c.c. artt. 5 e 115 TUB, artt. 2, 4 e 14, 20 della legge 287 del 1990, nonché come esposto in narrativa e, per l'effetto, DICHIARARE la liberazione dei Sig.ri Parte_1 Parte_2 Parte_3
Qualora l'Ill.mo Giudice adito ritenga di non accogliere le questioni preliminari di cui sopra,
NEL MERITO
■ANNULLARE E/O REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo mancando il requisito della certezza, della verità, della liquidità, dell'esigibilità del credito per i motivi esposti in narrativa;
■ ACCERTARE E DICHIARARE la nullità delle condizioni contrattuali in quanto l'oggetto del contratto risulta indeterminato e/o indeterminabile e/o non lecito, nonché in violazione della forma richiesta ex art. 116, 117, 117bis, 118 tub e 1325, 1350, 1346 c.c.
■ ACCERTARE E DICHIARARE l'inesigibilità e/o ineseguibilità e/o l'invalidità di ogni addebito imputato
“non iure” dalla nonché ai Sig.ri CP_5 Parte_1 Parte_1 [...]
e etto a quanto de Pt_2 Parte_3 regolamento di interessi, nonché in violazione degli artt. 1283, 1284 c. 3, 1175, 1176, 1321, 1322, 1325, 1326, 1346, 1350, 1375, 1418 c. 2, 1419, 1428 e ss., 1703 e ss., 1815, 1845, 1856 c.c. artt.
1-3 L.108/96, artt. 2, 4 e ss. L. 17.02.1992 n. 154, 644 c.p., 116, 117, 117bis, 118 TUB, per le causali esposte in narrativa;
■ ACCERTARE E DICHIARARE l'applicazione da parte dell'Istituto di credito di tassi di interesse usurari per il rapporto di c/c n. 633662, atteso il supero dei limiti imposti dalla legge 7 marzo 1996 n. 108, e art. 644 c.p., incorrendo nell'usura oggettiva;
■ ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della clausola contrattuale anatocistica relativa ai contratti di cui in narrativa;
■ ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità del calcolo dei c.d. giorni di valuta concretizzandosi in una modifica unilaterale ed arbitraria del saggio d'interesse per i motivi esposti in narrativa;
■ ACCERTARE E DICHIARARE la nullità ed inefficacia degli addebiti inerenti al contestato rapporto di c/c, nonché l'applicazione da parte della banca di commissioni di massimo scoperto, delle spese, degli interessi e oneri, apposti in violazione degli artt. 1175, 1176, 1284 c. 3, 1283, 1321, 1322, 1325, 1346, 1375, 1418 c. 2, 1419, 1815 c.c. e 644 c.p., 116, 117, 117bis, 118 TUB e, per l'effetto ORDINARE il ricalcolo contabile del rapporto sopra indicato, applicando il saggio legale, senza capitalizzazione degli interessi sugli interessi, del tasso usurario, delle commissioni di massimo scoperto (CIV e/o DIF);
2 ■ ACCERTARE E DICHIARARE la liberazione Sig.ri e per Parte_1 Parte_2 Parte_3 nullità della fideiussione, anche in seguito a nullità del rapporto pri e gl 76, 1321, 1322, 1325, 1375, 1938, 1939, 1956 c.c. artt. 5 e 115 TUB, artt. 2, 4 e 14, 20 della legge 287 del 1990, nonché come esposto in narrativa.
■ ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della presunta fideiussione per contrarietà alle norme imperative, come esposto in narrativa, nonché per violazione delle intese restrittive anticoncorrenziali
■ ACCERTARE E DICHIARARE la completa violazione della buona fede, correttezza, abuso del diritto, in pieno contrasto con la norma imperativa sull'usura, anatocismo, spese, tassi e costi illegittimi, oltre che sulla violazione degli art. 117 tub.
■ DICHIARARE la nullità del decreto ingiuntivo opposto e degli effetti ad esso consequenziali;
■ ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dell'attore di richiedere la compensazione legale e/o giudiziale delle somme pagate in eccesso dall'obbligato principale a titolo di interessi, nonché il diritto della Parte_1
ex art. 2033 c.c., alla ripetizione di ogni indebito pagamento eseguito a favore della convenuta;
[...]
■ CONDANNARE la banca convenuta alla soccombenza per tutte le motivazioni dedotte nell'ambito del presente atto;
■ CONDANNARE la banca convenuta ex art. 96 c.p.c. qualora, risultando soccombente nel presente giudizio, appaia evidente che, non accettando di risolvere la controversia in mediazione, abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
IN VIA ISTRUTTORIA
■ DISPORRE consulenza tecnico contabile al fine di:
- rideterminare il saldo del rapporto impugnato senza alcuna capitalizzazione degli interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese, senza il computo delle c.m.s. (DIF e/o CIV) e delle spese, con il calcolo degli interessi passivi al tasso legale, riequilibrando la data di accredito e addebito a valuta ed infine sommando algebricamente al saldo dei conti ordinari le competenze relative ai conti ordinari. Più specificamente si chiede vengano ammessi i quesiti da sottoporre al Consulente Tecnico di Ufficio per i rapporti contesi, con riserva di meglio specificarne dettagliatamente gli stessi.”
Conclusioni per parte opposta:
“ Voglia il Tribunale di L'Aquila:
- in rito, dichiarare la propria incompetenza funzionale a favore del Tribunale delle Imprese di L'Aquila a decidere sulla richiesta di nullità delle fideiussioni per violazione della L. 287/90;
- dichiarare inammissibile o comunque rigettare perché infondata l'avversa opposizione ed ogni ulteriore avversa domanda, riconoscendo la sussistenza del credito, siccome correttamente indicato dalla società scissa Controparte_1
ed oggi dalla beneficiaria nella comparsa di costituzione e risposta;
[...] CP_3
- per l'effetto disporre la correzione dell'errore materiale del decreto ingiuntivo, nella parte in cui ingiunge agli opponenti il pagamento della somma di euro 244.141,47, il luogo di quella corretta di euro 224.141,47, o, in subordine, revocare lo stesso decreto ingiuntivo e condannare gli opponenti al pagamento in favore della beneficiaria CP_3 della somma di euro 224.141,47 oltre agli interessi al tasso legale dal 20.11.2018 al dì del soddisfo;
- in subordine e salvo gravame, condannare gli opponenti al pagamento in favore di della somma CP_3 ricalcolata dal TU nella sua relazione integrativa quale saldo a debito del conto alla d nella misura di euro 161.900,37.”
PREMESSO IN FATTO CHE
Il titolo monitorio opposto (n. 386/2019 – RG 1778/2019 del Tribunale di L'Aquila) dell'8.07.2019,
- recante ingiunzione al pagamento di € 244.141,47 oltre interessi e spese nei confronti di
[...]
(di seguito solo “ ”), , e Parte_1 Pt_1 Parte_1 Parte_2 CP_6
3
[...] (questi ultimi quali fideiussori di ) si riferisce al saldo debitore del conto corrente Parte_3 Pt_1
n. 633662 con relative aperture di credito, intestato alla e acceso in data 22.09.2008 presso la Pt_1 filiale di L'Aquila della successivamente incorporata in Controparte_7 Controparte_1
Contr (di seguito ).
[...]
Hanno proposto opposizione e i suoi garanti, i quali in primo luogo hanno eccepito la nullità Pt_1 del decreto ingiuntivo per difetto di prova del credito, non essendo chiaro quale sia il rapporto di conto corrente sotteso all'ingiunzione (indicato dalla banca con il n. 633662 e riportato con altra numerazione nella documentazione a disposizione del cliente) e non essendo corretto l'importo relativo alla esposizione debitoria del cliente, erroneamente indicata nel ricorso monitorio. Al riguardo, gli opponenti hanno rappresentato che aveva invano chiesto alla banca la Pt_1 documentazione inerente i propri rapporti bancari ai sensi dell'art. 119 TUB e che, atteso il mancato Contr riscontro di era stata costretta ad adire il Tribunale di Siena per la tutela del proprio diritto.
Tanto premesso, gli opponenti hanno dedotto:
- la nullità del contratto di conto corrente posto alla base dell'ingiunzione per mancanza del requisito della forma scritta ad substantiam, con violazione dell'art. 1325, n. 1, 2 4, c.c. nonché degli artt. 1346, 1350 c.c. ed artt. 117, 127 TUB, recando le copie dei contratti versati in atti dall'opposta la sottoscrizione del solo cliente;
- l'usurarietà degli interessi e della commissione di massimo scoperto (“cms”), quest'ultima anch'essa rilevante ai fini usura e superiore alla commissione soglia pro tempore vigente;
- nullità della cms anche ai sensi dell'art. 1346 c.c., non essendo stato convenuto alcun criterio di calcolo;
- l'indeterminatezza dei tassi e delle commissioni applicate per la messa a disposizione dei fondi e per l'apertura di credito, commissioni nulle perché applicate dalla banca sulla massima scopertura rispetto al fido concesso e perché mai pattuite secondo le corrette modalità ex art. 118 TUB;
- l'illegittimità degli interessi per violazione del divieto di anatocismo;
- l'illegittimità del recesso dal rapporto esercitato dalla banca in violazione dei principi di correttezza e buona fede;
- la nullità delle fideiussioni per violazione dei dover di correttezza e buona fede nell'erogazione del credito, dunque ex art. 1956 c.c., nonché per violazione della normativa antitrust, trattandosi nel caso in esame di fideiussioni omnibus conformi al modello ritenuto illegittimo dal provvedimento di Banca d'Italia del 20.04.2005.
Ha concluso, dunque, per la revoca del d.i. opposto, spiegando anche azione per la ripetizione delle somme illegittimamente corrisposte alla banca, nonché di risarcimento dei danni patiti in
4 conseguenza dell'inadempimento contrattuale della parte opposta. Contr Si è costituita chiedendo il rigetto delle domande attoree. Preliminarmente, ha dato atto di aver consegnato a tutta la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB, sicché il relativo Pt_1 giudizio dinnanzi al Tribunale di Siena è stato dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
In secondo luogo, ha chiarito l'intervenuta modifica del numero identificativo del conto corrente
(cc n. 633662, già 603,49, già 631391.24, cfr. storico numerazione sub doc. 4 fasc. opposta) rappresentando altresì che, per mero errore materiale, nel ricorso monitorio era stata chiesta l'ingiunzione per la somma di € 244.141,47, il luogo di quella corretta di € 224.141,47. Ha chiesto dunque la correzione del titolo o, in subordine, la revoca dello stesso e la condanna degli opponenti al pagamento della minor somma di € 224.141,47, oltre agli interessi al tasso legale dal 20.11.2018 al dì del soddisfo.
Nel merito, ha dedotto
- la sussistenza della prova del credito, dimostrata dai contratti in atti, dalle fideiussioni e dalla certificazione ex art. 50 TUB;
- la legittimità dei tassi applicati dalla banca e della cms, previsti in contratto, determinati e non superiori alla soglia antiusura;
- la legittimità della capitalizzazione degli interessi, essendo il rapporto sorto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 25, 1° e 2° comma del decreto legislativo 342/99 e dell'art. 2 della successiva delibera CICR del 9.02.2000, ed essendo la capitalizzazione degli interessi pattuita, con identica periodicità trimestrale per la banca e per il cliente;
- la legittimità del recesso esercitato dalla banca, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del contratto;
- l'irrilevanza delle deduzioni sulla nullità delle fideiussioni, trattandosi, nella specie, di garanzie autonome a prima domanda;
- l'incompetenza del Tribunale adito a pronunciarsi in merito alle doglianze relative alla violazione nelle fideiussioni della normativa antitrust, le quali erano anche inammissibili non venendo in rilievo clienti consumatori, ma avendo i fideiussori la qualifica di professionisti al pari del debitore garantito.
Infine, ha contestato la domanda di ripetizione dell'indebito e ha eccepito la prescrizione di tutti i pagamenti indebiti effettuati dal cliente anteriormente al 30.07.2009, avendo gli attori notificato l'atto di citazione in opposizione il 30.07.2019.
Con ordinanza del 10.04.2020, il Giudice istruttore, dott. Emanuele Petronio, ha concesso la provvisoria esecutività del decreto opposto per € 224.141,47 e ha rinviato la trattazione della causa, per consentire l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, il quale ha avuto esito
5 negativo. La causa è stata dunque istruita mediante la documentazione versata in atti dalle parti.
Con note del 13.05.2021 è intervenuta nel processo Controparte_3
Contr per mezzo della mandataria quale successore di nella titolarità del Controparte_4 credito, acquistato a seguito della scissione parziale del 1.12.2020, ai sensi dell'art. 58 TUB.
Con ordinanza del 18.06.2021 è stata disposta TU contabile, affidata alla dott.ssa . Persona_2
La relazione è stata depositata il 22.02.2022.
Assegnata a questo giudice in data 2.05.2023, all'udienza del 26.10.2023, le parti hanno precisato le conclusioni. Con ordinanza del 12.04.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo, avendo il Giudice riscontrato la necessità di un apprendimento istruttorio circa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca in ordine alle rimesse eseguite dal cliente. L'integrazione della TU è stata depositata il
7.10.2024.
In data 9.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
OSSERVA IN DIRITTO
1. La numerazione del conto corrente
Prima di passare all'esame dei motivi di opposizione deve darsi atto che, costituendosi in giudizio, Contr ha versato in atti lo storico della numerazione del conto corrente, chiarendo che il conto corrente oggetto del presente giudizio ha mutato, nel tempo, codice numerico pur restando un unico rapporto. In particolare, il conto per cui è causa era identificato con il n. 603,49 alla data di apertura del 22.09.2008 per poi divenire il n. 631391.24 a seguito dell'incorporazione della CP_7
Contr in e poi ancora il n. 633662, dopo la chiusura della filiale dell'istituto di credito ove era
[...] stato acceso.
La banca ha inoltre chiarito che la corretta esposizione debitoria dell'opposta è effettivamente pari ad per € 224.141,47, a fronte della diversa somma di € 244.141,47 indicata per errore nel ricorso monitorio e trasfusa titolo opposto, di cui pertanto ha chiesto la correzione.
Le doglianze mosse dall'opponente in citazione in relazione ai predetti punti non sono state dunque riproposte nei successivi scritti.
2. L'intervento d nel processo CP_3
Circa l'intervento nel giudizio di , deve osservarsi che la cessione di credito determina CP_3 la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso
6 d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass. n. 22424/2009)
Non essendo intervenuto nel caso di specie alcuna pronuncia di estromissione, la presente sentenza Contr è dunque emessa nei confronti di
3. Delimitazione del thema decidendum e ripartizione dell'onere della prova
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè
l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass., S.U., n. 13533/2001; conf., ex plurimis, Cass. n. 13674/2006; Cass. n. 8615/2006).
Contr Nella presente sede, ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per la somma di € 244.141,47, quale saldo negativo debitore relativo al contratto di conto corrente n. 633662. Parte opponente ha proposto opposizione sollevando questioni inerenti alla nullità dei contratti per violazione della forma scritta, alle illegittimità degli interessi e alle commissioni applicate dalla banca, asseritamente usurai, anatocistici e indeterminati, nonché la nullità della garanzia sottoscritta dai fideiussori, agendo anche per la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte e per il risarcimento danni. Per contro l'opposta ha eccepito l'infondatezza delle averse pretese e ha eccepito la prescrizione delle rimesse eseguite anteriormente al decennio dalla notifica della citazione.
Nel corso del giudizio – e nella precedente fase monitoria - sono stati depositati: - il contratto di conto corrente e il relativo documento di sintesi con le condizioni economiche (cfr. doc. 6 fasc. monitorio); - i contratti di apertura di credito in conto corrente con le relative condizioni economiche
7 (cfr. docc. 5, 6 e 7 fasc. opposta); - il contratto di garanzia sottoscritto da , Parte_1 [...]
e (cfr. doc. 9 fasc. monitorio); - l'autorizzazione all'addebito in conto Pt_2 Parte_3 corrente degli interessi debitori (cfr. doc. 8 fasc. opposta); - tutti gli estratti conto relativi al conto corrente dall'apertura sino alla chiusura del 22.11.2018.
Sulla base della predetta documentazione, è stata disposta una TU contabile e l'ausiliario del giudice ha operato il ricalcolo richiesto con riferimento al periodo che va dall'apertura sino alla chiusura del conto.
4. La nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta
L'opponente ha eccepito in primo luogo la nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB, recando la copia di contratto versata in atti solo la firma del cliente e non quella banca.
L'eccezione è infondata.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota sentenza n. 989 del 16.01.2018, in materia di intermediazione finanziaria hanno infatti affermato il principio, estensibile anche alla materia bancaria, secondo il quale il requisito della forma scritta, posto a pena di nullità (peraltro azionabile dal solo cliente), va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione assunta dalla norma, sicché deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti. In sostanza, l'omessa sottoscrizione del contratto da parte dell'istituto di credito non comporta la nullità dello stesso quando è presente la sottoscrizione del correntista e la consegna del contratto al cliente.
A tale principio si è conformata tutta la successiva giurisprudenza di merito, anche nelle pronunce più recenti (cfr. Trib. Bari 2.05.2025 n. 1649; Corte d'appello di Salerno 30.04.2024 n. 362; Trib.
Nola 5.0.2023 n. 2552; Corte d'appello di L'Aquila 9.11.2021 n. 1660).
5. Usura
Il legislatore è intervenuto sul tema con la l. n. 108 del 1996, che si caratterizza per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio
(TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel d.l. n. 70 del
2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali). L'attuale art. 644, comma 4, c.p. stabilisce che per la
8 determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'Italia, che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse. Con riferimento a tali istruzioni va, pertanto, individuato il tasso soglia, tenuto però conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia n.
16303/2018, secondo cui - per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della l. 108/1996 ed il
31.12.2009 - la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (cms) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la cms soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della cms media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della cms rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Il quadro normativo è venuto a mutare radicalmente con l'articolo 2 bis d.l. n. 185/2008, convertito con modificazioni in l. n. 2/2009, il cui art. 2, comma 2, stabilisce che le commissioni e le provvigioni derivanti da clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione a favore della banca dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 c.c. Va aggiunto, per concludere, che la disciplina degli oneri commissionali di messa a disposizione di fondi è oggi contenuta nell'art. 117 bis TUB, introdotto dal d.l. n. 201/2011. L'art. 117 bis non ha apportato alcuna deroga alla disciplina dell'art. 2 bis, comma 2, d.l. 185/2008, sicché le commissioni di affidamento e di istruttoria veloce devono essere sempre computate nel TEG, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.
In ordine, poi, al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, la pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017 ha sancito la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia.
9 Orbene, trattandosi nel caso di specie di rapporto di conto corrente sorto nel 2008, la TU ha correttamente verificato la sussistenza dell'usura originaria procedendo, con riferimento a detto contratto, alla rilevazione separata dei tassi di interesse e della cms.
In particolare, per il contratto di apertura di conto corrente, che chiaramente al momento della sottoscrizione non prevedeva importi affidati, la verifica è stata eseguita mediante un diretto confronto del tasso indicato in contratto (espresso tenendo conto degli effetti della capitalizzazione trimestrale) con la soglia usura relativa al trimestre di stipula e non è risultato il superamento del tasso soglia (tasso effettivo pari al 15,475% a fronte della soglia usura parti al 19,455% nel trimestre di riferimento). Nel medesimo periodo la cms è risultata dello 0,99%, dunque pari alla commissione soglia nel periodo di riferimento.
Anche le verifiche eseguite in relazione ai contratti di aperture di credito conclusi nel 2016 e nel 2017 non hanno mai evidenziato il superamento della soglia usura (calcolati tenendo conto dei tassi e anche delle commissioni), neppure al momento dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca.
Al termine delle operazioni, l'ausiliaria del Giudice ha riscontrato il rispetto dei tassi soglia, sia con riferimento alle condizioni pattuite nei contratti, sia con riguardo alle modifiche successivamente intervenute in virtù dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca.
6. Anatocismo
Giova, anzitutto, rammentare che la questione della capitalizzazione degli interessi relativi ai rapporti bancari è stata sottoposta nel tempo a diversi regimi giuridici.
Per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di Cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale. È quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 TUB, al comma 2, aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il CICR stabilisce modalità
e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il comma 2 dell'art. 2 della cit. delib.
, a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità CP_9 nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, d.lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza. Di conseguenza, tali clausole,
10 secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo.
Invece, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità.
Il quadro normativo è nuovamente cambiato a decorrere dall'1.01.2014, data di entrata in vigore della l. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che ha nuovamente modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, prevedendo espressamente che “b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale” e delegando al CICR la normativa di dettaglio.
La delibera del CICR è stata emanata solo in data 3.08.2016. Nel frattempo, è intervenuto il d.l.
18/2016, convertito in l. 49/2016, il cui art. 17 bis, comma 1, ha modificato nuovamente l'art. 120, comma 2, TUB. La nuova disposizione recita espressamente che: “gli interessi debitori maturati […] non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. La norma prosegue prescrivendo che, per talune operazioni, il cliente possa autorizzare l'addebito degli interessi sul conto, in modo che la somma addebitata “è considerata sorte capitale”. Poi, l'art. 4 della delibera CICR suindicata ha stabilito che gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, la quale produce interessi di pieno diritto (comma 3) e che il cliente possa autorizzare che, al momento della loro scadenza, gli interessi vengano addebitati sul conto, in modo tale che la somma addebitata sia considerata sorte capitale (comma 5).
Quindi, con la novella del 2016 è stata reintrodotta la possibilità di produzione di interessi sugli interessi, attraverso l'addebito degli stessi in conto capitale, purché ciò sia autorizzato dal cliente.
In conclusione, alla luce della normativa che ha via via disciplinato la materia, deve ritenersi che la capitalizzazione degli interessi possa ritenersi legittima (purché espressamente pattuita e con la medesima periodicità per interessi debitori e creditori) nei periodi intercorrenti tra l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000 sino all'1.01.2014 (data di entrata in vigore della l. n. 147/2013), nonché per il periodo successivo all'entrata in vigore del d.l. 18/2016, convertito in l. 49/2016.
Quanto al periodo intermedio (2014-2016), nel disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla legge di stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'intervenuta modifica dell'articolo.
11 Orbene, ritiene il Tribunale che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pari-ordinata rispetto al d.lgs. n. 342/1999, che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 c.c. Di conseguenza, a partire dall'1.01.2014 prevale sul precedente assetto normativo quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 che, peraltro, esclude dalla delega al CICR la possibilità, prima prevista per tale comitato dal d.lgs. n. 342/1999, di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283
c.c., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.01.2014 e, come sopra precisato, fino all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016.
Alla luce delle predette premesse, la TU ha escluso la capitalizzazione trimestrale degli interessi solo a partire dall'1.01.2014 e fini al 30.9.2016, mentre per il periodo dal 1.10.2016 sino alla chiusura
è stato applicato il regime di capitalizzazione annuale espressamente accettato dalla correntista, come previsto dalla delibera CICR del 3.08.2016.
L'ausiliaria del Giudice ha infatti verificato che la banca si è adeguata al criterio della simmetria e periodicità nel calcolo degli interessi, in quanto la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori risulta pattuita e conformemente applicata al rapporto di conto corrente. Inoltre, con atto del 17.03.2017 il cliente ha espressamente autorizzato l'addebito in conto degli interessi nel momento in cui divengano esigibili (cfr. doc. 8 fasc. opposta), ragion per cui questi sono stati capitalizzati e hanno prodotto ulteriori interessi.
7. Commissione di massimo scoperto
Le parti attrici hanno eccepito la nullità della applicazione della cms sostenendo che gli addebiti relativi a tale voce sarebbero stati illegittimamente calcolati sulla somma massima utilizzata nel periodo e per tutti i giorni, sicché il relativo addebito sarebbe nullo. Inoltre, nulla sarebbero le clausole che prevedono il computo delle cms e delle commissioni di affidamento, mai pattuite, con violazione del principio di onnicomprensività della commissione e degli artt. 118 e 117 TUB.
Nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto - tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente - era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento. Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta
12 applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.
Tale problema è stato, dunque, affrontato in vario modo dalla giurisprudenza e, con riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 (e, a fortiori, prima dell'art. 117 bis del TUB successivamente introdotto), si sono affermati i seguenti orientamenti:
a) un primo orientamento ha ritenuto la cms sempre munita di causa negoziale lecita, quale che sia la natura di detta commissione ed il parametro di sua applicazione (ex multis, in tal senso Tribunale
Chieti 22.10.2013;
b) un secondo orientamento ha invece ritenuto che, in assenza di diversa specificazione ed al di fuori di fattispecie peculiari, la cms abbia sempre una propria causa laddove sia parametrata allo scoperto del conto, non potendo estendersi con certezza detta conclusione nelle altre ipotesi (ex multis, in tal senso Tribunale Mondovì 17.02.2009);
c) un terzo orientamento giurisprudenziale ha ritenuto che la cms abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. (ex multis, in tal senso Tribunale Firenze 16.07.2013)
d) infine, un quarto indirizzo giurisprudenziale ha ritenuto invece la cms priva di causa negoziale tout court, in ogni fattispecie, sia se calcolata sull'utilizzato (indifferentemente intra o extra fido), sia se calcolata sull'accordato (ex multis, in tal senso Tribunale di Novara 1.10.2012.
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del d.l. 29.11.2008 n.185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della l. 28.01.2009 n. 2, prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la cms nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intellegibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore. È quindi intervenuto l'art. 6 bis del d.l.
6.12.2011 n. 201 (decreto Salva
13 Italia), convertito nella l. 22.12.2011 n. 214, che ha introdotto nel TUB l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012. Sicché, l'attuale disciplina dettata dall'art. 117 bis del TUB e dal Decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze n. 644 del 30.6.2012 così articolata prevede:
- per i contratti di apertura di credito in conto corrente (in base ai quali il cliente ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento) e per gli affidamenti a valere su conti di pagamento (ossia su conti aperti presso istituti di pagamento autorizzati ex art. 114-octies lett. b del
TUB) l'applicazione, nei rapporti tra intermediari abilitati e clienti siano essi consumatori o professionisti, quali unici oneri a carico del cliente di una commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento, commissione che deve essere pattuita nel contratto e non deve superare il limite dello 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente, (che esclude le commissioni per l'istruttoria e le spese per il conteggio degli interessi, potendo invece essere poste a carico del cliente le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per iscrizione ipotecaria e le spese per far fronte a servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento) ed un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente prelevate;
- per gli sconfinamenti (utilizzo extra fido, o in assenza di fido che faccia registrare uno sconfinamento nel saldo di giornata e non nel solo saldo per valuta richiedendosi l'effettivo addebito autorizzato dall'intermediario sia esso richiesto, o meno dal cliente) l'applicazione esclusiva di una commissione istruttoria veloce (c.i.v.), che va determinata per ciascun contratto in misura fissa ed espressa in valore assoluto e solo per i clienti che non siano consumatori possono essere previsti tre scaglioni a seconda dell'entità dello sconfinamento, mentre altrimenti non può essere determinata in percentuale rispetto allo sconfinamento, ma non ha un limite fisso predeterminato non dovendo comunque eccedere i costi medi sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria e a questa direttamente connessi e di un tasso di interesse debitore sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento (per cui tale tasso non può essere applicato in caso di sconfinamento per la parte utilizzata nei limiti del fido).
Le clausole non conformi a questa disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del d.l. 24.1.2012 n. 1 e successive modifiche ed in base all'art. 117 bis comma 3° del TUB, in quanto l'art. 27 bis nella sua attuale formulazione è stato introdotto per estendere la sanzione della nullità a tutti i casi di violazione della disciplina attuativa dettata dal Decreto CICR sopravvenuto all'art. 117 bis del TUB, il quale ultimo stabilisce che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto escludendo quindi la disciplina della nullità parziale dell'art. 1419 c.c.
La disciplina è entrata in vigore l'1.07.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli
14 contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”).
Alla luce di tale complessa situazione, devesi ritenere che –vcon riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo)- la cms abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente all'orientamento riportato sub c) ed alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la cm. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. n. 870/2006) servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la cms deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la cms come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione. D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della cms in dette ipotesi. Ed invero, laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere – viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della cms in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la cms perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido. Sulla base di tali considerazioni, è stato posto alla TU il quesito, nel senso di escludere la cms nel caso di previsione ed applicazione della stessa sull'utilizzato, salvo nel caso in cui, per i periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 2 del 28.01.2009 ed alla data dell'1.07.2012, la banca abbia adeguato le clausole alle nuove normative afferenti tale commissione.
15 La consulente, quindi, ha verificato che per il periodo dal 22.9.2008 al 30.6.2009, le commissioni di massimo scoperto non sono state pattuite con modalità di calcolo sufficientemente determinate e sono state applicate sull'utilizzato. Pertanto, l'ausiliaria del Giudice ha provveduto ad espungere le stesse. Contr Per il periodo successivo dal 30.06.2009 al 26.04.2016, ha applicato una commissione sull'accordato, e una commissione “civ”, senza che però tali commissioni fossero coperte da alcuna previsione contrattuale. Pertanto, la consulente ha espunto le commissioni nel ricalcolo.
Per il periodo successivo al 26.04.2016, la cms è stata pattuita solo con riferimento all'accordato, nella misura dello 0,50%, per trimestre. Di conseguenza, la TU ha computato tale commissione nel ricalcolo.
Parte opposta ha contestato il ricalcolo eseguito dall'ausiliare evidenziando che a) il contratto del
22.09.2008 prevede espressamente la cms che, lungi dall'essere indeterminata, è pattuita nella misura dello 0,99% sul massimo scoperto registrato nel trimestre;
b) per il periodo dall'anno 2009 al
26.04.2016, la cms è stata sostituita “per giustificato motivo” in conformità all'obbligo di adeguamento di cui all'art. ai 2 bis comma 3 del d.l. 185/2008, senza necessità di specifica pattuizione.
Invero, alla luce della ricostruzione sopra richiamata, le conclusioni della ausiliaria del Tribunale sono del tutto condivisibili.
Circa l'osservazione sub a) deve infatti rilevarsi che il contratto prevede quanto segue:
è allora evidente che, a prescindere dall'indicazione dell'aliquota aggiuntiva applicata, la cms sia prevista sull'utilizzato (segnatamente “su sconfinamento se autorizzato”) e non sull'accordato, con conseguente illegittimità della stessa, alla luce dei principi affermati sopra richiamati.
In relazione alle osservazioni di cui al punto b), il Tribunale ritiene del tutto condivisibile il ricalcolo eseguito dalla TU. Difatti, come sopra esplicitato, per i periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 2 del 28.01.2009 ed alla data dell'1.07.2012, la banca avrebbe dovuto adeguare le clausole contrattuali alle nuove normative afferenti tale commissione, circostanza questa non risultante dalla documentazione in atti. D'altronde, il metodo seguito dall'ausiliaria è del tutto in linea con le indicazione contenute nei quesiti formulati dal Giudice istruttore (cfr. quesito E nn. 1, 2 e 3)
8. Criteri di ricalcolo dei tassi di interesse e conteggio finale
Quanto ai tassi applicati, il contratto di conto corrente del 22.09.2008 prevede un tasso debitore
“per sconfinamenti e/o scoperti se autorizzati”, ma nulla dispone in relazione ai tassi di interesse applicabili nei limiti del fido. Per tale ragione, correttamente la TU ha rilevato l'indeterminabilità
16 del tasso intra fido e quindi, nel ricalcolo, ha applicato il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB sino al 26.04.2016, data da cui invece risulta, per il periodo successivo, l'espressa pattuizione dei tassi.
Sul punto, parte opposta ha rilevato che il tasso extra fido è stato in realtà pattuito, nella misura del
14.65, osservando come il tasso sia comunque desumibile dagli scalari. L'osservazione è inconferente attenendo il vizio di indeterminabilità ai tassi intra-fido (e non extra fido); pertanto, del tutto condivisibilmente non è stata accolta dall'ausiliaria
Contr 9. Il recesso della banca e l'eccezione di prescrizione sollevata d Contr Quanto alle doglianze relative all'asserita illegittimità del recesso di dal i rapporti di apertura di credito, le stesse appaiono del tutto generiche e apodittiche. Al riguardo, basti infatti osservare come l'art. 3 dei contratti di apertura di credito in atti consente espressamente alla banca il diritto di recedere dal contratto “in qualunque momento”, dunque in deroga a quanto previsto dall'art. 1845 c.c.
Alcuna contrarietà ai doveri di correttezza e buona fede è allora riscontrabile nel caso in esame, avendo la banca comunicato la revoca degli affidamenti assegnando al cliente un termine per adempiere al pagamento (cfr. docc. 7 e 8 fasc. monitorio).
In relazione alla eccepita prescrizione dei pagamenti indebiti eseguiti nel decennio antecedente la notifica della citazione, in risposta ai quesiti integrativi formulati dal Tribunale, la TU ha effettuato nuovi conteggi, prospettando sei diverse ipotesi di ricalcolo.
I quesiti sottoposti all'ausiliaria chiedevano di individuare i pagamenti solutori eseguiti dal debitore in relazione al conto per cui è causa e di rideterminare il saldo finale, mantenendo ferme le annotazioni a debito, se pagate con rimesse anteriori al decennio dalla notifica dell'atto di citazione e di natura solutoria. La ragione sottesa a tale accertamento era quella di far applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prescrizione e pagamenti eseguiti dal debitore.
A tal proposito la Suprema Corte ha affermato che, in tema di azione di ripetizione di indebito - nonché di quella di accertamento della relativa illegittimità - proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità di clausole contrattuali, «la prescrizione decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. In quest'ipotesi, infatti, ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione: il pagamento che può dar vita a una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (Cass., sez. un., n. 24418/10; conf., tra varie, n.
24051/19 e, da ultimo, n. 5282/24). I versamenti ripristinatori non soddisfano il creditore, ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista, con la precisazione che, ai fini della prescrizione, assume rilievo anche la rimessa (solutoria) con cui il correntista ripiana l'esposizione debitoria maturata in ragione del rapporto di
17 affidamento oramai cessato (tra varie, Cass. n. 14958/20). Quanto all'individuazione delle rimesse solutorie e di quelle ripristinatorie [...], a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, è su costui che grava la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (Cass., sez. un., n. 15895/19)». (Cass. n.
5517/2024, in motivazione).
Quanto al limite dell'affidamento cui far riferimento per individuare la natura solutoria delle rimesse, ritiene il Giudicante che lo stesso vada individuato in quello espressamente previsto nel contratto di apertura di credito, secondo i principi affermati dalla Suprema Corte nella sentenza n. 27705 del
30.10.2028, richiamata anche nell'elaborato peritale integrativo, non avendo gli opponenti dimostrato l'esistenza di un affidamento in conto corrente prima della sottoscrizione del suddetto contratto di apertura di credito.
È infatti proprio l'esistenza, o meno, di una apertura di credito che incide sul decorso della prescrizione delle singole rimesse, comportando che esse, a seconda dei casi, possano qualificarsi meramente ripristinatorie della provvista o solutorie. Occorre allora distinguere l'ipotesi di conto corrente semplice, non assistito da apertura di credito, da quella in cui invece il rapporto tra le parti in causa sia assistito da conto corrente con contratto di apertura di credito. Solo in questo secondo caso, infatti, sarà possibile presumere che le rimesse versate sul conto abbiano mera natura ripristinatoria, dovendo far decorrere la prescrizione della domanda di ripetizione di indebito dal saldo di chiusura del conto;
mentre sarà onere della parte che eccepisce la prescrizione provare la natura solutoria delle rimesse, quindi il pagamento di somme indebite extra fido, nel qual caso la prescrizione decorrerà dalle singole annotazioni di versamento. Nel caso di rapporto di conto corrente semplice, non assistito da apertura di credito, invece, non è possibile presumere che tutte le rimesse abbiano natura ripristinatoria, in quanto quelle a saldo negativo non potranno che essere solutorie, con il conseguente regime di decorrenza del termine di prescrizione decennale. Onere della prova in ordine all'esistenza o meno di apertura di credito deve ritenersi incombente, in linea di principio sul correntista che agisce in ripetizione, il quale, a fronte della banca che eccepisce la prescrizione, dovrà dimostrare che le rimesse devono considerarsi ripristinatorie e quindi la prescrizione decorrente dalla chiusura di conto, in quanto trattasi di conto assistito da apertura di credito (cfr. Corte d'appello Ancona n. 104 21.01.2025; Corte appello L'Aquila,
30/10/2019, n.1767). Contr Ebbene, nel caso in esame, ha eccepito la prescrizione in relazione a tutti i pagamenti eseguiti in data antecedente al 30.7.2009, considerando che a quella data e fino al 26.04.2016 non Pt_1 godeva di alcuna affidamento sul conto corrente. Dal canto suo, gli opponenti hanno contestato genericamente l'eccezione mossa dalla banca, limitandosi ad una rassegna delle pronunce della giurisprudenza sul tema, ma non hanno dimostrato l'esistenza di alcun affidamento
18 antecedentemente al 26.04.2016, errando anche nella ricostruzione del regime di ripartizione dell'onere della prova. Diversamente, da quanto affermato dagli opponenti, come sopra chiarito, era infatti specifico onere del correntista allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente che consentisse di qualificare come non già solutorie, bensì meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuare entro i limiti dell'affidamento.
D'altronde, il giudice non può ricercare autonomamente, sia pure nella documentazione prodotta, la prova dei fatti costitutivi della domanda o della eccezione, quando la parte abbia omesso di fondarla espressamente su documenti specificamente individuati, poiché il potere-dovere di esaminare i documenti sussiste solo nel caso in cui la parte ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione ( Cass. n. 22342 /2007;
Cass. n. 1385/1995; Cass. n. 1419/1994; Cass. n. 8304/1990 ). Ne deriva che la ricostruzione delle aperture di credito sulla base di elementi presuntivi desumibili dagli estratti conto in atti, soluzione questa pure proposta dalla TU in alcune ipotesi di ricalcolo, in assenza di qualsivoglia indicazione degli opponente, sarebbe del tutto arbitraria e contraria ai principi in materia di onere della prova ora richiamati.
Inoltre, ritiene il Tribunale che il saldo da utilizzare per il ricalcolo sia senz'altro quello come ricalcolato dalla TU, perché trattasi del saldo effettivo epurato di tutti quanti gli addebiti illegittimamente effettuati dall'istituto. Infine, proprio alla luce dei principi sopra richiamati in ordine alla natura solutoria e ripristinatoria delle rimesse, le competenze da ritenersi pagate con rimesse solutorie sono quelle “extra fido”, ossia non coperte dal fido accordato dalla banca.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che “Nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito
e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo.” (Cass. n. 7721/2023).
Ne consegue che, tra le ipotesi di ricalcolo prospettate, deve farsi riferimento a quella di cui al n. 4, che fa corretta applicazione dei principi ora affermati.
19 Le rimesse aventi natura solutoria sono state individuate per il periodo sino al 30.07.2009 (periodo anteriore la notifica dell'atto di citazione del 30.07.2019).
La ricostruzione del rapporto, ad esito dei calcoli eseguiti, ha determinato un saldo finale ricalcolato, alla data del 22.11.2018, di euro – 161.900,37 a debito del cliente correntista , in luogo di Pt_1
Contr quello esposto da pari ad euro –224.141,47, a debito del correntista.
10.La fideiussione
Circa le doglianze mosse in relazione al contratto di fideiussione, deve anzitutto rilevarsi che le eccezioni che attengono al merito del rapporto garantito non si devono considerare precluse ai garanti non risultando, contrariamente a quanto affermato dalla difesa dell'istituto di credito, il carattere autonomo della garanzia.
Come è noto la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che la clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (Cass. S.U., n. 3947 del 18/02/2010). In tale ipotesi, la previsione del carattere incondizionato dell'obbligo di corrispondere l'indennizzo pari all'ammontare dell'obbligazione garantita esclude l'applicabilità della normativa sulla fideiussione alla garanzia, la quale si deve ritenere svolgere una funzione analoga a quella del deposito cauzionale. Ma nel caso in esame il carattere autonomo della garanzia non si desume dal dato testuale, che si riferisce ripetutamente e costantemente alla figura della fideiussione, né dalla disciplina dell'escussione della garanzia (art. 7) secondo cui “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore…” e che è evidentemente riferita alle modalità dell'escussione ed ai tempi del pagamento da parte del fideiussore, ma non limita in alcun modo le eccezioni da questo opponibili;
inoltre l'art. 9 esclude espressamente l'opponibilità da parte del fideiussore delle (sole) eccezioni relative ai tempi dell'esercizio del diritto di recesso da parte della banca. Solo per completezza si osserva che anche qualora si ritenesse dubbia l'interpretazione del testo, dovrebbe preferirsi l'opzione per la fideiussione, per le seguenti ulteriori ragioni: perché questa, diversamente dalla garanzia autonoma, configura una fattispecie tipica, alla quale pertanto si deve presumere indirizzata la comune volontà delle parti;
perché, trattandosi di contratto redatto su modulo predisposto dalla banca, opera il criterio ermeneutico di cui all'art. 1370 c.c.; perché i garanti parti del presente giudizio non appartengono al novero dei soggetti che professionalmente svolgono l'attività di rilascio di garanzie autonome.
Tanto chiarito, le doglianze mosse dagli opponenti sono infondate per le ragioni di seguito espresse.
Quanto alla asserita violazione dell'art. 1956 c.c., l'opposizione richiama il principio per cui se nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente si manifesta un significativo
20 peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale è in grado di impedire ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di tale possibilità, anche a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l'art. 1956 c.c. se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente (per tutte, Cass. n. 21730/2010). Il principio subisce un'eccezione se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore (Cass. n. 3761/2006, Cass. n. 7587/2001).
L'applicazione del principio deve essere rapportata alle circostanze del caso concreto, tenendo presente che è onere della parte la quale deduca la violazione di questo canone dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, rispetto a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore (Cass. n.
394/2006, Cass. n. 2524/2006, Cass. n. 10870/2005). L'assenza di qualunque specifica deduzione al riguardo esonerano da qualsiasi ulteriore valutazione sul punto;
a ciò si aggiunga l'opponente ricopriva anche la posizione di legale rappresentante della società debitrice. Parte_1
Per quanto riguarda invece la invalidità dedotta in relazione al provvedimento della Banca di Italia
n. 55 del 2005, la quale ha accertato una intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito, deve anzitutto ritenersi sussistente la competenza del Tribunale adito a pronunciarsi sul punto, trattandosi di questione incidentale alla pronuncia sulla domanda principale (cfr. sul punto Cass. n. 3248/2023:
“La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale.”)
Tanto premesso e venendo all'esame dell'eccezione, la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema
Corte n. 41994 del 30.12.2021 ha affermato la nullità parziale delle fideiussioni che riproducano determinate clausole incluse nel modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI ed oggetto di censura da parte della Banca di Italia, nella qualità di Autorità Antitrust. Si tratta della clausola che prevede la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., della clausola nota come “clausola di reviviscenza”, secondo la quale il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere
21 restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo, della clausola che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità del rapporto principale. La medesima sentenza ha affermato che la rilevabilità d'ufficio della nullità opera pur sempre nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità a presidio del principio processuale della domanda (punto 2.20.2 della sentenza).
Ciò posto, occorre sottolineare che la fideiussione omnibus, per cui è lite, risulta stipulata nel maggio
2016, cioè a distanza di undici anni dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, che costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso.
Al contrario, nel caso specifico, il provvedimento della Banca d'Italia anzidetto non costituisce prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione in parola, stipulata in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha, come è noto, coperto un arco temporale coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005 (cfr. Trib. Milano. sez. spec. impresa del 19/01/2022, Trib.
Napoli sez. spec. impresa del 24/05/2022 ). Poiché il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della Banca medesima, le parti attrici sono, pertanto, onerate dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2, comma 2 lett. a) della l. n.287/1990. Invece gli opponenti non hanno dato prova alcuna circa l'esistenza di un'intesa nel periodo rilevante in relazione alla data in cui hanno rilasciato le fideiussioni oggetto di causa, avente come oggetto quello di impedire, restringere, falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale bancario attraverso la fissazione di specifiche condizione contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.
La doglianza va dunque respinta.
11.Conclusioni:
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, va dichiarato che il saldo finale del conto corrente n.
633662 alla data del 22.11.2018 (data di chiusura del conto) è pari ad € 161.900,37 a debito del cliente, anziché ad € 224.141,47 16 a debito del cliente, come calcolato dalla banca opposta.
Considerato che le deduzioni circa la nullità del contratto di conto corrente e l'illegittimità degli interessi si sono rilevate infondate, nei termini sinora detti, va respinta la domanda proposta dagli opponenti ai sensi dell'art. 2033 c.c., nonché quella di risarcimento del danno, peraltro posta in maniera del tutto generica e apodittica.
Assorbite tutte le ulteriori domande, istanze ed eccezioni.
22 Quanto alle spese di lite, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna, va rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n.
9587/2015), sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può qualificarsi soccombente;
tuttavia, la riduzione del credito azionato col ricorso monitorio giustifica la compensazione delle spese di lite relative alla presente fase di opposizione, liquidate come in dispositivo in ragione dell'accolto, nella misura di
1/3.
Per il medesimo principio della soccombenza, restano a carico degli opponenti le spese della fase monitoria.
Le spese di TU (già liquidate con decreto del 3.10.2023 in relazione alla prima perizia e liquidate con separato provvedimento per la perizia integrativa) vanno invece poste a carico di entrambe le parti, nella misura di ½ ciascuna.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) In parziale accoglimento dell'opposizione, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 386/2019, emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 8.07.2019;
b) DICHIARA che il saldo finale del conto corrente n. 633662, intestato a Parte_1 alla data del 22.11.2018, risulta pari ad € -161.900,37 a debito del
[...] correntista;
c) CONDANNA nonché , Parte_1 Parte_1 Pt_1 Pt_1 CP_10
al pagamento, in favore di della
[...] CP_11 Controparte_1 somma di € 161.900,37, quale saldo passivo del c.c. n. 633662, oltre interessi dal 22.11.2018 sino al soddisfo;
d) RIGETTA le ulteriori domande proposte dagli opponenti;
e) CONDANNA gli opponenti al pagamento a favore di Controparte_1 delle spese di lite relative al procedimento monitorio R.G. n. 1778/2019 Tribunale di L'Aquila, che liquida in € 406,50 per esborsi ed € 2.135,00 per onorari, oltre rimborso spese generali e accessori come per legge;
f) DICHIARA compensate tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio di opposizione, nella misura di 1/3 e CONDANNA gli opponenti al pagamento a favore di
[...] dei restanti 2/3 che liquida, ai sensi del DM 55/2014, in € 9.402,00, oltre Controparte_1 esborsi, rimborso spese generali e accessori come per legge;
23 g) PONE definitivamente a carico di entrambe le parti (per metà ciascuna) tutte le spese di TU, liquidate separatamente.
Così deciso in L'Aquila, in data 15.07.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maura Manzi
24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA in persona del Giudice unico Dott.ssa Maura Manzi ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 2337 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2019, trattenuta in decisione il 9.01.2025 e vertente
T R A
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
L'Aquila (AQ), Via Pastorelli n. 10, in persona del legale rappresentante pro tempore;
, (C.F. ), (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F. ), quali fideiussori della suddetta società; Parte_3 C.F._3
tutti rappresentati e difesi, giusta delega in calce all'atto di citazione dagli avv.ti Angelo Ciolina e
Carlo Maltese ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Roma, Via Francesco Siacci,
n. 39.
OPPONENTI
E
C.F. ) con sede legale in Siena Controparte_1 P.IVA_2
(SI), Piazza, Salimbeni n.3, in persona del suo procuratore speciale giusta procura a CP_2 rogito Notaio el 12.05.2014, rep. 33190, racc. 15728, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Per_1
Frasca e Ugo Frasca in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in L'Aquila, Via Gabriele D'Annunzio n. 28
OPPOSTA
1 nonchè
C.F. , con sede in Napoli Controparte_3 P.IVA_3 alla Via Santa Brigida n. 39, e per essa la mandataria (C.F. Controparte_4
E P.iva ), rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Frasca, elettivamente P.IVA_4 P.IVA_5 domiciliata presso il suo studio in L'Aquila, Via Gabriele D'Annunzio n. 28
TERZA INTERVENUTA
Conclusioni per le parti opponenti:
“IN VIA PRELIMINARE,
■ REVOCARE il D.I. opposto n. 386/2019 dell'8/07/2019, reso dal Tribunale Civile di L'Aquila, dall'Ill.mo Giudice Dott. Christian Corbi, in data 3/07/2019, nell'ambito del procedimento avente R.G. n. 1778/2019, per mancanza del deposito da parte della banca di tutti gli estratti conto dall'apertura del conteso rapporto bancario, nonché della documentazione contabile comprovante il credito, così come esposto in narrativa;
■ REVOCARE il D.I. opposto per nullità della fideiussione, anche in seguito a nullità del rapporto principale, nonché per violazione degli artt. 1175, 1176, 1321, 1322, 1325, 1375, 1938, 1939, 1956 c.c. artt. 5 e 115 TUB, artt. 2, 4 e 14, 20 della legge 287 del 1990, nonché come esposto in narrativa e, per l'effetto, DICHIARARE la liberazione dei Sig.ri Parte_1 Parte_2 Parte_3
Qualora l'Ill.mo Giudice adito ritenga di non accogliere le questioni preliminari di cui sopra,
NEL MERITO
■ANNULLARE E/O REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo mancando il requisito della certezza, della verità, della liquidità, dell'esigibilità del credito per i motivi esposti in narrativa;
■ ACCERTARE E DICHIARARE la nullità delle condizioni contrattuali in quanto l'oggetto del contratto risulta indeterminato e/o indeterminabile e/o non lecito, nonché in violazione della forma richiesta ex art. 116, 117, 117bis, 118 tub e 1325, 1350, 1346 c.c.
■ ACCERTARE E DICHIARARE l'inesigibilità e/o ineseguibilità e/o l'invalidità di ogni addebito imputato
“non iure” dalla nonché ai Sig.ri CP_5 Parte_1 Parte_1 [...]
e etto a quanto de Pt_2 Parte_3 regolamento di interessi, nonché in violazione degli artt. 1283, 1284 c. 3, 1175, 1176, 1321, 1322, 1325, 1326, 1346, 1350, 1375, 1418 c. 2, 1419, 1428 e ss., 1703 e ss., 1815, 1845, 1856 c.c. artt.
1-3 L.108/96, artt. 2, 4 e ss. L. 17.02.1992 n. 154, 644 c.p., 116, 117, 117bis, 118 TUB, per le causali esposte in narrativa;
■ ACCERTARE E DICHIARARE l'applicazione da parte dell'Istituto di credito di tassi di interesse usurari per il rapporto di c/c n. 633662, atteso il supero dei limiti imposti dalla legge 7 marzo 1996 n. 108, e art. 644 c.p., incorrendo nell'usura oggettiva;
■ ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della clausola contrattuale anatocistica relativa ai contratti di cui in narrativa;
■ ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità del calcolo dei c.d. giorni di valuta concretizzandosi in una modifica unilaterale ed arbitraria del saggio d'interesse per i motivi esposti in narrativa;
■ ACCERTARE E DICHIARARE la nullità ed inefficacia degli addebiti inerenti al contestato rapporto di c/c, nonché l'applicazione da parte della banca di commissioni di massimo scoperto, delle spese, degli interessi e oneri, apposti in violazione degli artt. 1175, 1176, 1284 c. 3, 1283, 1321, 1322, 1325, 1346, 1375, 1418 c. 2, 1419, 1815 c.c. e 644 c.p., 116, 117, 117bis, 118 TUB e, per l'effetto ORDINARE il ricalcolo contabile del rapporto sopra indicato, applicando il saggio legale, senza capitalizzazione degli interessi sugli interessi, del tasso usurario, delle commissioni di massimo scoperto (CIV e/o DIF);
2 ■ ACCERTARE E DICHIARARE la liberazione Sig.ri e per Parte_1 Parte_2 Parte_3 nullità della fideiussione, anche in seguito a nullità del rapporto pri e gl 76, 1321, 1322, 1325, 1375, 1938, 1939, 1956 c.c. artt. 5 e 115 TUB, artt. 2, 4 e 14, 20 della legge 287 del 1990, nonché come esposto in narrativa.
■ ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della presunta fideiussione per contrarietà alle norme imperative, come esposto in narrativa, nonché per violazione delle intese restrittive anticoncorrenziali
■ ACCERTARE E DICHIARARE la completa violazione della buona fede, correttezza, abuso del diritto, in pieno contrasto con la norma imperativa sull'usura, anatocismo, spese, tassi e costi illegittimi, oltre che sulla violazione degli art. 117 tub.
■ DICHIARARE la nullità del decreto ingiuntivo opposto e degli effetti ad esso consequenziali;
■ ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dell'attore di richiedere la compensazione legale e/o giudiziale delle somme pagate in eccesso dall'obbligato principale a titolo di interessi, nonché il diritto della Parte_1
ex art. 2033 c.c., alla ripetizione di ogni indebito pagamento eseguito a favore della convenuta;
[...]
■ CONDANNARE la banca convenuta alla soccombenza per tutte le motivazioni dedotte nell'ambito del presente atto;
■ CONDANNARE la banca convenuta ex art. 96 c.p.c. qualora, risultando soccombente nel presente giudizio, appaia evidente che, non accettando di risolvere la controversia in mediazione, abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
IN VIA ISTRUTTORIA
■ DISPORRE consulenza tecnico contabile al fine di:
- rideterminare il saldo del rapporto impugnato senza alcuna capitalizzazione degli interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese, senza il computo delle c.m.s. (DIF e/o CIV) e delle spese, con il calcolo degli interessi passivi al tasso legale, riequilibrando la data di accredito e addebito a valuta ed infine sommando algebricamente al saldo dei conti ordinari le competenze relative ai conti ordinari. Più specificamente si chiede vengano ammessi i quesiti da sottoporre al Consulente Tecnico di Ufficio per i rapporti contesi, con riserva di meglio specificarne dettagliatamente gli stessi.”
Conclusioni per parte opposta:
“ Voglia il Tribunale di L'Aquila:
- in rito, dichiarare la propria incompetenza funzionale a favore del Tribunale delle Imprese di L'Aquila a decidere sulla richiesta di nullità delle fideiussioni per violazione della L. 287/90;
- dichiarare inammissibile o comunque rigettare perché infondata l'avversa opposizione ed ogni ulteriore avversa domanda, riconoscendo la sussistenza del credito, siccome correttamente indicato dalla società scissa Controparte_1
ed oggi dalla beneficiaria nella comparsa di costituzione e risposta;
[...] CP_3
- per l'effetto disporre la correzione dell'errore materiale del decreto ingiuntivo, nella parte in cui ingiunge agli opponenti il pagamento della somma di euro 244.141,47, il luogo di quella corretta di euro 224.141,47, o, in subordine, revocare lo stesso decreto ingiuntivo e condannare gli opponenti al pagamento in favore della beneficiaria CP_3 della somma di euro 224.141,47 oltre agli interessi al tasso legale dal 20.11.2018 al dì del soddisfo;
- in subordine e salvo gravame, condannare gli opponenti al pagamento in favore di della somma CP_3 ricalcolata dal TU nella sua relazione integrativa quale saldo a debito del conto alla d nella misura di euro 161.900,37.”
PREMESSO IN FATTO CHE
Il titolo monitorio opposto (n. 386/2019 – RG 1778/2019 del Tribunale di L'Aquila) dell'8.07.2019,
- recante ingiunzione al pagamento di € 244.141,47 oltre interessi e spese nei confronti di
[...]
(di seguito solo “ ”), , e Parte_1 Pt_1 Parte_1 Parte_2 CP_6
3
[...] (questi ultimi quali fideiussori di ) si riferisce al saldo debitore del conto corrente Parte_3 Pt_1
n. 633662 con relative aperture di credito, intestato alla e acceso in data 22.09.2008 presso la Pt_1 filiale di L'Aquila della successivamente incorporata in Controparte_7 Controparte_1
Contr (di seguito ).
[...]
Hanno proposto opposizione e i suoi garanti, i quali in primo luogo hanno eccepito la nullità Pt_1 del decreto ingiuntivo per difetto di prova del credito, non essendo chiaro quale sia il rapporto di conto corrente sotteso all'ingiunzione (indicato dalla banca con il n. 633662 e riportato con altra numerazione nella documentazione a disposizione del cliente) e non essendo corretto l'importo relativo alla esposizione debitoria del cliente, erroneamente indicata nel ricorso monitorio. Al riguardo, gli opponenti hanno rappresentato che aveva invano chiesto alla banca la Pt_1 documentazione inerente i propri rapporti bancari ai sensi dell'art. 119 TUB e che, atteso il mancato Contr riscontro di era stata costretta ad adire il Tribunale di Siena per la tutela del proprio diritto.
Tanto premesso, gli opponenti hanno dedotto:
- la nullità del contratto di conto corrente posto alla base dell'ingiunzione per mancanza del requisito della forma scritta ad substantiam, con violazione dell'art. 1325, n. 1, 2 4, c.c. nonché degli artt. 1346, 1350 c.c. ed artt. 117, 127 TUB, recando le copie dei contratti versati in atti dall'opposta la sottoscrizione del solo cliente;
- l'usurarietà degli interessi e della commissione di massimo scoperto (“cms”), quest'ultima anch'essa rilevante ai fini usura e superiore alla commissione soglia pro tempore vigente;
- nullità della cms anche ai sensi dell'art. 1346 c.c., non essendo stato convenuto alcun criterio di calcolo;
- l'indeterminatezza dei tassi e delle commissioni applicate per la messa a disposizione dei fondi e per l'apertura di credito, commissioni nulle perché applicate dalla banca sulla massima scopertura rispetto al fido concesso e perché mai pattuite secondo le corrette modalità ex art. 118 TUB;
- l'illegittimità degli interessi per violazione del divieto di anatocismo;
- l'illegittimità del recesso dal rapporto esercitato dalla banca in violazione dei principi di correttezza e buona fede;
- la nullità delle fideiussioni per violazione dei dover di correttezza e buona fede nell'erogazione del credito, dunque ex art. 1956 c.c., nonché per violazione della normativa antitrust, trattandosi nel caso in esame di fideiussioni omnibus conformi al modello ritenuto illegittimo dal provvedimento di Banca d'Italia del 20.04.2005.
Ha concluso, dunque, per la revoca del d.i. opposto, spiegando anche azione per la ripetizione delle somme illegittimamente corrisposte alla banca, nonché di risarcimento dei danni patiti in
4 conseguenza dell'inadempimento contrattuale della parte opposta. Contr Si è costituita chiedendo il rigetto delle domande attoree. Preliminarmente, ha dato atto di aver consegnato a tutta la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB, sicché il relativo Pt_1 giudizio dinnanzi al Tribunale di Siena è stato dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
In secondo luogo, ha chiarito l'intervenuta modifica del numero identificativo del conto corrente
(cc n. 633662, già 603,49, già 631391.24, cfr. storico numerazione sub doc. 4 fasc. opposta) rappresentando altresì che, per mero errore materiale, nel ricorso monitorio era stata chiesta l'ingiunzione per la somma di € 244.141,47, il luogo di quella corretta di € 224.141,47. Ha chiesto dunque la correzione del titolo o, in subordine, la revoca dello stesso e la condanna degli opponenti al pagamento della minor somma di € 224.141,47, oltre agli interessi al tasso legale dal 20.11.2018 al dì del soddisfo.
Nel merito, ha dedotto
- la sussistenza della prova del credito, dimostrata dai contratti in atti, dalle fideiussioni e dalla certificazione ex art. 50 TUB;
- la legittimità dei tassi applicati dalla banca e della cms, previsti in contratto, determinati e non superiori alla soglia antiusura;
- la legittimità della capitalizzazione degli interessi, essendo il rapporto sorto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 25, 1° e 2° comma del decreto legislativo 342/99 e dell'art. 2 della successiva delibera CICR del 9.02.2000, ed essendo la capitalizzazione degli interessi pattuita, con identica periodicità trimestrale per la banca e per il cliente;
- la legittimità del recesso esercitato dalla banca, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del contratto;
- l'irrilevanza delle deduzioni sulla nullità delle fideiussioni, trattandosi, nella specie, di garanzie autonome a prima domanda;
- l'incompetenza del Tribunale adito a pronunciarsi in merito alle doglianze relative alla violazione nelle fideiussioni della normativa antitrust, le quali erano anche inammissibili non venendo in rilievo clienti consumatori, ma avendo i fideiussori la qualifica di professionisti al pari del debitore garantito.
Infine, ha contestato la domanda di ripetizione dell'indebito e ha eccepito la prescrizione di tutti i pagamenti indebiti effettuati dal cliente anteriormente al 30.07.2009, avendo gli attori notificato l'atto di citazione in opposizione il 30.07.2019.
Con ordinanza del 10.04.2020, il Giudice istruttore, dott. Emanuele Petronio, ha concesso la provvisoria esecutività del decreto opposto per € 224.141,47 e ha rinviato la trattazione della causa, per consentire l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, il quale ha avuto esito
5 negativo. La causa è stata dunque istruita mediante la documentazione versata in atti dalle parti.
Con note del 13.05.2021 è intervenuta nel processo Controparte_3
Contr per mezzo della mandataria quale successore di nella titolarità del Controparte_4 credito, acquistato a seguito della scissione parziale del 1.12.2020, ai sensi dell'art. 58 TUB.
Con ordinanza del 18.06.2021 è stata disposta TU contabile, affidata alla dott.ssa . Persona_2
La relazione è stata depositata il 22.02.2022.
Assegnata a questo giudice in data 2.05.2023, all'udienza del 26.10.2023, le parti hanno precisato le conclusioni. Con ordinanza del 12.04.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo, avendo il Giudice riscontrato la necessità di un apprendimento istruttorio circa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca in ordine alle rimesse eseguite dal cliente. L'integrazione della TU è stata depositata il
7.10.2024.
In data 9.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
OSSERVA IN DIRITTO
1. La numerazione del conto corrente
Prima di passare all'esame dei motivi di opposizione deve darsi atto che, costituendosi in giudizio, Contr ha versato in atti lo storico della numerazione del conto corrente, chiarendo che il conto corrente oggetto del presente giudizio ha mutato, nel tempo, codice numerico pur restando un unico rapporto. In particolare, il conto per cui è causa era identificato con il n. 603,49 alla data di apertura del 22.09.2008 per poi divenire il n. 631391.24 a seguito dell'incorporazione della CP_7
Contr in e poi ancora il n. 633662, dopo la chiusura della filiale dell'istituto di credito ove era
[...] stato acceso.
La banca ha inoltre chiarito che la corretta esposizione debitoria dell'opposta è effettivamente pari ad per € 224.141,47, a fronte della diversa somma di € 244.141,47 indicata per errore nel ricorso monitorio e trasfusa titolo opposto, di cui pertanto ha chiesto la correzione.
Le doglianze mosse dall'opponente in citazione in relazione ai predetti punti non sono state dunque riproposte nei successivi scritti.
2. L'intervento d nel processo CP_3
Circa l'intervento nel giudizio di , deve osservarsi che la cessione di credito determina CP_3 la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso
6 d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass. n. 22424/2009)
Non essendo intervenuto nel caso di specie alcuna pronuncia di estromissione, la presente sentenza Contr è dunque emessa nei confronti di
3. Delimitazione del thema decidendum e ripartizione dell'onere della prova
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè
l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass., S.U., n. 13533/2001; conf., ex plurimis, Cass. n. 13674/2006; Cass. n. 8615/2006).
Contr Nella presente sede, ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per la somma di € 244.141,47, quale saldo negativo debitore relativo al contratto di conto corrente n. 633662. Parte opponente ha proposto opposizione sollevando questioni inerenti alla nullità dei contratti per violazione della forma scritta, alle illegittimità degli interessi e alle commissioni applicate dalla banca, asseritamente usurai, anatocistici e indeterminati, nonché la nullità della garanzia sottoscritta dai fideiussori, agendo anche per la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte e per il risarcimento danni. Per contro l'opposta ha eccepito l'infondatezza delle averse pretese e ha eccepito la prescrizione delle rimesse eseguite anteriormente al decennio dalla notifica della citazione.
Nel corso del giudizio – e nella precedente fase monitoria - sono stati depositati: - il contratto di conto corrente e il relativo documento di sintesi con le condizioni economiche (cfr. doc. 6 fasc. monitorio); - i contratti di apertura di credito in conto corrente con le relative condizioni economiche
7 (cfr. docc. 5, 6 e 7 fasc. opposta); - il contratto di garanzia sottoscritto da , Parte_1 [...]
e (cfr. doc. 9 fasc. monitorio); - l'autorizzazione all'addebito in conto Pt_2 Parte_3 corrente degli interessi debitori (cfr. doc. 8 fasc. opposta); - tutti gli estratti conto relativi al conto corrente dall'apertura sino alla chiusura del 22.11.2018.
Sulla base della predetta documentazione, è stata disposta una TU contabile e l'ausiliario del giudice ha operato il ricalcolo richiesto con riferimento al periodo che va dall'apertura sino alla chiusura del conto.
4. La nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta
L'opponente ha eccepito in primo luogo la nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB, recando la copia di contratto versata in atti solo la firma del cliente e non quella banca.
L'eccezione è infondata.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota sentenza n. 989 del 16.01.2018, in materia di intermediazione finanziaria hanno infatti affermato il principio, estensibile anche alla materia bancaria, secondo il quale il requisito della forma scritta, posto a pena di nullità (peraltro azionabile dal solo cliente), va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione assunta dalla norma, sicché deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti. In sostanza, l'omessa sottoscrizione del contratto da parte dell'istituto di credito non comporta la nullità dello stesso quando è presente la sottoscrizione del correntista e la consegna del contratto al cliente.
A tale principio si è conformata tutta la successiva giurisprudenza di merito, anche nelle pronunce più recenti (cfr. Trib. Bari 2.05.2025 n. 1649; Corte d'appello di Salerno 30.04.2024 n. 362; Trib.
Nola 5.0.2023 n. 2552; Corte d'appello di L'Aquila 9.11.2021 n. 1660).
5. Usura
Il legislatore è intervenuto sul tema con la l. n. 108 del 1996, che si caratterizza per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio
(TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel d.l. n. 70 del
2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali). L'attuale art. 644, comma 4, c.p. stabilisce che per la
8 determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'Italia, che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse. Con riferimento a tali istruzioni va, pertanto, individuato il tasso soglia, tenuto però conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia n.
16303/2018, secondo cui - per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della l. 108/1996 ed il
31.12.2009 - la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (cms) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la cms soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della cms media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della cms rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Il quadro normativo è venuto a mutare radicalmente con l'articolo 2 bis d.l. n. 185/2008, convertito con modificazioni in l. n. 2/2009, il cui art. 2, comma 2, stabilisce che le commissioni e le provvigioni derivanti da clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione a favore della banca dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 c.c. Va aggiunto, per concludere, che la disciplina degli oneri commissionali di messa a disposizione di fondi è oggi contenuta nell'art. 117 bis TUB, introdotto dal d.l. n. 201/2011. L'art. 117 bis non ha apportato alcuna deroga alla disciplina dell'art. 2 bis, comma 2, d.l. 185/2008, sicché le commissioni di affidamento e di istruttoria veloce devono essere sempre computate nel TEG, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.
In ordine, poi, al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, la pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017 ha sancito la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia.
9 Orbene, trattandosi nel caso di specie di rapporto di conto corrente sorto nel 2008, la TU ha correttamente verificato la sussistenza dell'usura originaria procedendo, con riferimento a detto contratto, alla rilevazione separata dei tassi di interesse e della cms.
In particolare, per il contratto di apertura di conto corrente, che chiaramente al momento della sottoscrizione non prevedeva importi affidati, la verifica è stata eseguita mediante un diretto confronto del tasso indicato in contratto (espresso tenendo conto degli effetti della capitalizzazione trimestrale) con la soglia usura relativa al trimestre di stipula e non è risultato il superamento del tasso soglia (tasso effettivo pari al 15,475% a fronte della soglia usura parti al 19,455% nel trimestre di riferimento). Nel medesimo periodo la cms è risultata dello 0,99%, dunque pari alla commissione soglia nel periodo di riferimento.
Anche le verifiche eseguite in relazione ai contratti di aperture di credito conclusi nel 2016 e nel 2017 non hanno mai evidenziato il superamento della soglia usura (calcolati tenendo conto dei tassi e anche delle commissioni), neppure al momento dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca.
Al termine delle operazioni, l'ausiliaria del Giudice ha riscontrato il rispetto dei tassi soglia, sia con riferimento alle condizioni pattuite nei contratti, sia con riguardo alle modifiche successivamente intervenute in virtù dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca.
6. Anatocismo
Giova, anzitutto, rammentare che la questione della capitalizzazione degli interessi relativi ai rapporti bancari è stata sottoposta nel tempo a diversi regimi giuridici.
Per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di Cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale. È quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 TUB, al comma 2, aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il CICR stabilisce modalità
e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il comma 2 dell'art. 2 della cit. delib.
, a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità CP_9 nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, d.lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza. Di conseguenza, tali clausole,
10 secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo.
Invece, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità.
Il quadro normativo è nuovamente cambiato a decorrere dall'1.01.2014, data di entrata in vigore della l. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che ha nuovamente modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, prevedendo espressamente che “b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale” e delegando al CICR la normativa di dettaglio.
La delibera del CICR è stata emanata solo in data 3.08.2016. Nel frattempo, è intervenuto il d.l.
18/2016, convertito in l. 49/2016, il cui art. 17 bis, comma 1, ha modificato nuovamente l'art. 120, comma 2, TUB. La nuova disposizione recita espressamente che: “gli interessi debitori maturati […] non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. La norma prosegue prescrivendo che, per talune operazioni, il cliente possa autorizzare l'addebito degli interessi sul conto, in modo che la somma addebitata “è considerata sorte capitale”. Poi, l'art. 4 della delibera CICR suindicata ha stabilito che gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, la quale produce interessi di pieno diritto (comma 3) e che il cliente possa autorizzare che, al momento della loro scadenza, gli interessi vengano addebitati sul conto, in modo tale che la somma addebitata sia considerata sorte capitale (comma 5).
Quindi, con la novella del 2016 è stata reintrodotta la possibilità di produzione di interessi sugli interessi, attraverso l'addebito degli stessi in conto capitale, purché ciò sia autorizzato dal cliente.
In conclusione, alla luce della normativa che ha via via disciplinato la materia, deve ritenersi che la capitalizzazione degli interessi possa ritenersi legittima (purché espressamente pattuita e con la medesima periodicità per interessi debitori e creditori) nei periodi intercorrenti tra l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000 sino all'1.01.2014 (data di entrata in vigore della l. n. 147/2013), nonché per il periodo successivo all'entrata in vigore del d.l. 18/2016, convertito in l. 49/2016.
Quanto al periodo intermedio (2014-2016), nel disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla legge di stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'intervenuta modifica dell'articolo.
11 Orbene, ritiene il Tribunale che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pari-ordinata rispetto al d.lgs. n. 342/1999, che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 c.c. Di conseguenza, a partire dall'1.01.2014 prevale sul precedente assetto normativo quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 che, peraltro, esclude dalla delega al CICR la possibilità, prima prevista per tale comitato dal d.lgs. n. 342/1999, di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283
c.c., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.01.2014 e, come sopra precisato, fino all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016.
Alla luce delle predette premesse, la TU ha escluso la capitalizzazione trimestrale degli interessi solo a partire dall'1.01.2014 e fini al 30.9.2016, mentre per il periodo dal 1.10.2016 sino alla chiusura
è stato applicato il regime di capitalizzazione annuale espressamente accettato dalla correntista, come previsto dalla delibera CICR del 3.08.2016.
L'ausiliaria del Giudice ha infatti verificato che la banca si è adeguata al criterio della simmetria e periodicità nel calcolo degli interessi, in quanto la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori risulta pattuita e conformemente applicata al rapporto di conto corrente. Inoltre, con atto del 17.03.2017 il cliente ha espressamente autorizzato l'addebito in conto degli interessi nel momento in cui divengano esigibili (cfr. doc. 8 fasc. opposta), ragion per cui questi sono stati capitalizzati e hanno prodotto ulteriori interessi.
7. Commissione di massimo scoperto
Le parti attrici hanno eccepito la nullità della applicazione della cms sostenendo che gli addebiti relativi a tale voce sarebbero stati illegittimamente calcolati sulla somma massima utilizzata nel periodo e per tutti i giorni, sicché il relativo addebito sarebbe nullo. Inoltre, nulla sarebbero le clausole che prevedono il computo delle cms e delle commissioni di affidamento, mai pattuite, con violazione del principio di onnicomprensività della commissione e degli artt. 118 e 117 TUB.
Nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto - tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente - era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento. Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta
12 applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.
Tale problema è stato, dunque, affrontato in vario modo dalla giurisprudenza e, con riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 (e, a fortiori, prima dell'art. 117 bis del TUB successivamente introdotto), si sono affermati i seguenti orientamenti:
a) un primo orientamento ha ritenuto la cms sempre munita di causa negoziale lecita, quale che sia la natura di detta commissione ed il parametro di sua applicazione (ex multis, in tal senso Tribunale
Chieti 22.10.2013;
b) un secondo orientamento ha invece ritenuto che, in assenza di diversa specificazione ed al di fuori di fattispecie peculiari, la cms abbia sempre una propria causa laddove sia parametrata allo scoperto del conto, non potendo estendersi con certezza detta conclusione nelle altre ipotesi (ex multis, in tal senso Tribunale Mondovì 17.02.2009);
c) un terzo orientamento giurisprudenziale ha ritenuto che la cms abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. (ex multis, in tal senso Tribunale Firenze 16.07.2013)
d) infine, un quarto indirizzo giurisprudenziale ha ritenuto invece la cms priva di causa negoziale tout court, in ogni fattispecie, sia se calcolata sull'utilizzato (indifferentemente intra o extra fido), sia se calcolata sull'accordato (ex multis, in tal senso Tribunale di Novara 1.10.2012.
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del d.l. 29.11.2008 n.185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della l. 28.01.2009 n. 2, prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la cms nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intellegibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore. È quindi intervenuto l'art. 6 bis del d.l.
6.12.2011 n. 201 (decreto Salva
13 Italia), convertito nella l. 22.12.2011 n. 214, che ha introdotto nel TUB l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012. Sicché, l'attuale disciplina dettata dall'art. 117 bis del TUB e dal Decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze n. 644 del 30.6.2012 così articolata prevede:
- per i contratti di apertura di credito in conto corrente (in base ai quali il cliente ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento) e per gli affidamenti a valere su conti di pagamento (ossia su conti aperti presso istituti di pagamento autorizzati ex art. 114-octies lett. b del
TUB) l'applicazione, nei rapporti tra intermediari abilitati e clienti siano essi consumatori o professionisti, quali unici oneri a carico del cliente di una commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento, commissione che deve essere pattuita nel contratto e non deve superare il limite dello 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente, (che esclude le commissioni per l'istruttoria e le spese per il conteggio degli interessi, potendo invece essere poste a carico del cliente le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per iscrizione ipotecaria e le spese per far fronte a servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento) ed un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente prelevate;
- per gli sconfinamenti (utilizzo extra fido, o in assenza di fido che faccia registrare uno sconfinamento nel saldo di giornata e non nel solo saldo per valuta richiedendosi l'effettivo addebito autorizzato dall'intermediario sia esso richiesto, o meno dal cliente) l'applicazione esclusiva di una commissione istruttoria veloce (c.i.v.), che va determinata per ciascun contratto in misura fissa ed espressa in valore assoluto e solo per i clienti che non siano consumatori possono essere previsti tre scaglioni a seconda dell'entità dello sconfinamento, mentre altrimenti non può essere determinata in percentuale rispetto allo sconfinamento, ma non ha un limite fisso predeterminato non dovendo comunque eccedere i costi medi sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria e a questa direttamente connessi e di un tasso di interesse debitore sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento (per cui tale tasso non può essere applicato in caso di sconfinamento per la parte utilizzata nei limiti del fido).
Le clausole non conformi a questa disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del d.l. 24.1.2012 n. 1 e successive modifiche ed in base all'art. 117 bis comma 3° del TUB, in quanto l'art. 27 bis nella sua attuale formulazione è stato introdotto per estendere la sanzione della nullità a tutti i casi di violazione della disciplina attuativa dettata dal Decreto CICR sopravvenuto all'art. 117 bis del TUB, il quale ultimo stabilisce che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto escludendo quindi la disciplina della nullità parziale dell'art. 1419 c.c.
La disciplina è entrata in vigore l'1.07.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli
14 contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”).
Alla luce di tale complessa situazione, devesi ritenere che –vcon riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo)- la cms abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente all'orientamento riportato sub c) ed alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la cm. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. n. 870/2006) servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la cms deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la cms come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione. D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della cms in dette ipotesi. Ed invero, laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere – viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della cms in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la cms perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido. Sulla base di tali considerazioni, è stato posto alla TU il quesito, nel senso di escludere la cms nel caso di previsione ed applicazione della stessa sull'utilizzato, salvo nel caso in cui, per i periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 2 del 28.01.2009 ed alla data dell'1.07.2012, la banca abbia adeguato le clausole alle nuove normative afferenti tale commissione.
15 La consulente, quindi, ha verificato che per il periodo dal 22.9.2008 al 30.6.2009, le commissioni di massimo scoperto non sono state pattuite con modalità di calcolo sufficientemente determinate e sono state applicate sull'utilizzato. Pertanto, l'ausiliaria del Giudice ha provveduto ad espungere le stesse. Contr Per il periodo successivo dal 30.06.2009 al 26.04.2016, ha applicato una commissione sull'accordato, e una commissione “civ”, senza che però tali commissioni fossero coperte da alcuna previsione contrattuale. Pertanto, la consulente ha espunto le commissioni nel ricalcolo.
Per il periodo successivo al 26.04.2016, la cms è stata pattuita solo con riferimento all'accordato, nella misura dello 0,50%, per trimestre. Di conseguenza, la TU ha computato tale commissione nel ricalcolo.
Parte opposta ha contestato il ricalcolo eseguito dall'ausiliare evidenziando che a) il contratto del
22.09.2008 prevede espressamente la cms che, lungi dall'essere indeterminata, è pattuita nella misura dello 0,99% sul massimo scoperto registrato nel trimestre;
b) per il periodo dall'anno 2009 al
26.04.2016, la cms è stata sostituita “per giustificato motivo” in conformità all'obbligo di adeguamento di cui all'art. ai 2 bis comma 3 del d.l. 185/2008, senza necessità di specifica pattuizione.
Invero, alla luce della ricostruzione sopra richiamata, le conclusioni della ausiliaria del Tribunale sono del tutto condivisibili.
Circa l'osservazione sub a) deve infatti rilevarsi che il contratto prevede quanto segue:
è allora evidente che, a prescindere dall'indicazione dell'aliquota aggiuntiva applicata, la cms sia prevista sull'utilizzato (segnatamente “su sconfinamento se autorizzato”) e non sull'accordato, con conseguente illegittimità della stessa, alla luce dei principi affermati sopra richiamati.
In relazione alle osservazioni di cui al punto b), il Tribunale ritiene del tutto condivisibile il ricalcolo eseguito dalla TU. Difatti, come sopra esplicitato, per i periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 2 del 28.01.2009 ed alla data dell'1.07.2012, la banca avrebbe dovuto adeguare le clausole contrattuali alle nuove normative afferenti tale commissione, circostanza questa non risultante dalla documentazione in atti. D'altronde, il metodo seguito dall'ausiliaria è del tutto in linea con le indicazione contenute nei quesiti formulati dal Giudice istruttore (cfr. quesito E nn. 1, 2 e 3)
8. Criteri di ricalcolo dei tassi di interesse e conteggio finale
Quanto ai tassi applicati, il contratto di conto corrente del 22.09.2008 prevede un tasso debitore
“per sconfinamenti e/o scoperti se autorizzati”, ma nulla dispone in relazione ai tassi di interesse applicabili nei limiti del fido. Per tale ragione, correttamente la TU ha rilevato l'indeterminabilità
16 del tasso intra fido e quindi, nel ricalcolo, ha applicato il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB sino al 26.04.2016, data da cui invece risulta, per il periodo successivo, l'espressa pattuizione dei tassi.
Sul punto, parte opposta ha rilevato che il tasso extra fido è stato in realtà pattuito, nella misura del
14.65, osservando come il tasso sia comunque desumibile dagli scalari. L'osservazione è inconferente attenendo il vizio di indeterminabilità ai tassi intra-fido (e non extra fido); pertanto, del tutto condivisibilmente non è stata accolta dall'ausiliaria
Contr 9. Il recesso della banca e l'eccezione di prescrizione sollevata d Contr Quanto alle doglianze relative all'asserita illegittimità del recesso di dal i rapporti di apertura di credito, le stesse appaiono del tutto generiche e apodittiche. Al riguardo, basti infatti osservare come l'art. 3 dei contratti di apertura di credito in atti consente espressamente alla banca il diritto di recedere dal contratto “in qualunque momento”, dunque in deroga a quanto previsto dall'art. 1845 c.c.
Alcuna contrarietà ai doveri di correttezza e buona fede è allora riscontrabile nel caso in esame, avendo la banca comunicato la revoca degli affidamenti assegnando al cliente un termine per adempiere al pagamento (cfr. docc. 7 e 8 fasc. monitorio).
In relazione alla eccepita prescrizione dei pagamenti indebiti eseguiti nel decennio antecedente la notifica della citazione, in risposta ai quesiti integrativi formulati dal Tribunale, la TU ha effettuato nuovi conteggi, prospettando sei diverse ipotesi di ricalcolo.
I quesiti sottoposti all'ausiliaria chiedevano di individuare i pagamenti solutori eseguiti dal debitore in relazione al conto per cui è causa e di rideterminare il saldo finale, mantenendo ferme le annotazioni a debito, se pagate con rimesse anteriori al decennio dalla notifica dell'atto di citazione e di natura solutoria. La ragione sottesa a tale accertamento era quella di far applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prescrizione e pagamenti eseguiti dal debitore.
A tal proposito la Suprema Corte ha affermato che, in tema di azione di ripetizione di indebito - nonché di quella di accertamento della relativa illegittimità - proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità di clausole contrattuali, «la prescrizione decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. In quest'ipotesi, infatti, ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione: il pagamento che può dar vita a una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (Cass., sez. un., n. 24418/10; conf., tra varie, n.
24051/19 e, da ultimo, n. 5282/24). I versamenti ripristinatori non soddisfano il creditore, ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista, con la precisazione che, ai fini della prescrizione, assume rilievo anche la rimessa (solutoria) con cui il correntista ripiana l'esposizione debitoria maturata in ragione del rapporto di
17 affidamento oramai cessato (tra varie, Cass. n. 14958/20). Quanto all'individuazione delle rimesse solutorie e di quelle ripristinatorie [...], a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, è su costui che grava la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (Cass., sez. un., n. 15895/19)». (Cass. n.
5517/2024, in motivazione).
Quanto al limite dell'affidamento cui far riferimento per individuare la natura solutoria delle rimesse, ritiene il Giudicante che lo stesso vada individuato in quello espressamente previsto nel contratto di apertura di credito, secondo i principi affermati dalla Suprema Corte nella sentenza n. 27705 del
30.10.2028, richiamata anche nell'elaborato peritale integrativo, non avendo gli opponenti dimostrato l'esistenza di un affidamento in conto corrente prima della sottoscrizione del suddetto contratto di apertura di credito.
È infatti proprio l'esistenza, o meno, di una apertura di credito che incide sul decorso della prescrizione delle singole rimesse, comportando che esse, a seconda dei casi, possano qualificarsi meramente ripristinatorie della provvista o solutorie. Occorre allora distinguere l'ipotesi di conto corrente semplice, non assistito da apertura di credito, da quella in cui invece il rapporto tra le parti in causa sia assistito da conto corrente con contratto di apertura di credito. Solo in questo secondo caso, infatti, sarà possibile presumere che le rimesse versate sul conto abbiano mera natura ripristinatoria, dovendo far decorrere la prescrizione della domanda di ripetizione di indebito dal saldo di chiusura del conto;
mentre sarà onere della parte che eccepisce la prescrizione provare la natura solutoria delle rimesse, quindi il pagamento di somme indebite extra fido, nel qual caso la prescrizione decorrerà dalle singole annotazioni di versamento. Nel caso di rapporto di conto corrente semplice, non assistito da apertura di credito, invece, non è possibile presumere che tutte le rimesse abbiano natura ripristinatoria, in quanto quelle a saldo negativo non potranno che essere solutorie, con il conseguente regime di decorrenza del termine di prescrizione decennale. Onere della prova in ordine all'esistenza o meno di apertura di credito deve ritenersi incombente, in linea di principio sul correntista che agisce in ripetizione, il quale, a fronte della banca che eccepisce la prescrizione, dovrà dimostrare che le rimesse devono considerarsi ripristinatorie e quindi la prescrizione decorrente dalla chiusura di conto, in quanto trattasi di conto assistito da apertura di credito (cfr. Corte d'appello Ancona n. 104 21.01.2025; Corte appello L'Aquila,
30/10/2019, n.1767). Contr Ebbene, nel caso in esame, ha eccepito la prescrizione in relazione a tutti i pagamenti eseguiti in data antecedente al 30.7.2009, considerando che a quella data e fino al 26.04.2016 non Pt_1 godeva di alcuna affidamento sul conto corrente. Dal canto suo, gli opponenti hanno contestato genericamente l'eccezione mossa dalla banca, limitandosi ad una rassegna delle pronunce della giurisprudenza sul tema, ma non hanno dimostrato l'esistenza di alcun affidamento
18 antecedentemente al 26.04.2016, errando anche nella ricostruzione del regime di ripartizione dell'onere della prova. Diversamente, da quanto affermato dagli opponenti, come sopra chiarito, era infatti specifico onere del correntista allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente che consentisse di qualificare come non già solutorie, bensì meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuare entro i limiti dell'affidamento.
D'altronde, il giudice non può ricercare autonomamente, sia pure nella documentazione prodotta, la prova dei fatti costitutivi della domanda o della eccezione, quando la parte abbia omesso di fondarla espressamente su documenti specificamente individuati, poiché il potere-dovere di esaminare i documenti sussiste solo nel caso in cui la parte ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione ( Cass. n. 22342 /2007;
Cass. n. 1385/1995; Cass. n. 1419/1994; Cass. n. 8304/1990 ). Ne deriva che la ricostruzione delle aperture di credito sulla base di elementi presuntivi desumibili dagli estratti conto in atti, soluzione questa pure proposta dalla TU in alcune ipotesi di ricalcolo, in assenza di qualsivoglia indicazione degli opponente, sarebbe del tutto arbitraria e contraria ai principi in materia di onere della prova ora richiamati.
Inoltre, ritiene il Tribunale che il saldo da utilizzare per il ricalcolo sia senz'altro quello come ricalcolato dalla TU, perché trattasi del saldo effettivo epurato di tutti quanti gli addebiti illegittimamente effettuati dall'istituto. Infine, proprio alla luce dei principi sopra richiamati in ordine alla natura solutoria e ripristinatoria delle rimesse, le competenze da ritenersi pagate con rimesse solutorie sono quelle “extra fido”, ossia non coperte dal fido accordato dalla banca.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che “Nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito
e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo.” (Cass. n. 7721/2023).
Ne consegue che, tra le ipotesi di ricalcolo prospettate, deve farsi riferimento a quella di cui al n. 4, che fa corretta applicazione dei principi ora affermati.
19 Le rimesse aventi natura solutoria sono state individuate per il periodo sino al 30.07.2009 (periodo anteriore la notifica dell'atto di citazione del 30.07.2019).
La ricostruzione del rapporto, ad esito dei calcoli eseguiti, ha determinato un saldo finale ricalcolato, alla data del 22.11.2018, di euro – 161.900,37 a debito del cliente correntista , in luogo di Pt_1
Contr quello esposto da pari ad euro –224.141,47, a debito del correntista.
10.La fideiussione
Circa le doglianze mosse in relazione al contratto di fideiussione, deve anzitutto rilevarsi che le eccezioni che attengono al merito del rapporto garantito non si devono considerare precluse ai garanti non risultando, contrariamente a quanto affermato dalla difesa dell'istituto di credito, il carattere autonomo della garanzia.
Come è noto la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che la clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (Cass. S.U., n. 3947 del 18/02/2010). In tale ipotesi, la previsione del carattere incondizionato dell'obbligo di corrispondere l'indennizzo pari all'ammontare dell'obbligazione garantita esclude l'applicabilità della normativa sulla fideiussione alla garanzia, la quale si deve ritenere svolgere una funzione analoga a quella del deposito cauzionale. Ma nel caso in esame il carattere autonomo della garanzia non si desume dal dato testuale, che si riferisce ripetutamente e costantemente alla figura della fideiussione, né dalla disciplina dell'escussione della garanzia (art. 7) secondo cui “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore…” e che è evidentemente riferita alle modalità dell'escussione ed ai tempi del pagamento da parte del fideiussore, ma non limita in alcun modo le eccezioni da questo opponibili;
inoltre l'art. 9 esclude espressamente l'opponibilità da parte del fideiussore delle (sole) eccezioni relative ai tempi dell'esercizio del diritto di recesso da parte della banca. Solo per completezza si osserva che anche qualora si ritenesse dubbia l'interpretazione del testo, dovrebbe preferirsi l'opzione per la fideiussione, per le seguenti ulteriori ragioni: perché questa, diversamente dalla garanzia autonoma, configura una fattispecie tipica, alla quale pertanto si deve presumere indirizzata la comune volontà delle parti;
perché, trattandosi di contratto redatto su modulo predisposto dalla banca, opera il criterio ermeneutico di cui all'art. 1370 c.c.; perché i garanti parti del presente giudizio non appartengono al novero dei soggetti che professionalmente svolgono l'attività di rilascio di garanzie autonome.
Tanto chiarito, le doglianze mosse dagli opponenti sono infondate per le ragioni di seguito espresse.
Quanto alla asserita violazione dell'art. 1956 c.c., l'opposizione richiama il principio per cui se nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente si manifesta un significativo
20 peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale è in grado di impedire ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di tale possibilità, anche a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l'art. 1956 c.c. se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente (per tutte, Cass. n. 21730/2010). Il principio subisce un'eccezione se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore (Cass. n. 3761/2006, Cass. n. 7587/2001).
L'applicazione del principio deve essere rapportata alle circostanze del caso concreto, tenendo presente che è onere della parte la quale deduca la violazione di questo canone dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, rispetto a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore (Cass. n.
394/2006, Cass. n. 2524/2006, Cass. n. 10870/2005). L'assenza di qualunque specifica deduzione al riguardo esonerano da qualsiasi ulteriore valutazione sul punto;
a ciò si aggiunga l'opponente ricopriva anche la posizione di legale rappresentante della società debitrice. Parte_1
Per quanto riguarda invece la invalidità dedotta in relazione al provvedimento della Banca di Italia
n. 55 del 2005, la quale ha accertato una intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito, deve anzitutto ritenersi sussistente la competenza del Tribunale adito a pronunciarsi sul punto, trattandosi di questione incidentale alla pronuncia sulla domanda principale (cfr. sul punto Cass. n. 3248/2023:
“La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale.”)
Tanto premesso e venendo all'esame dell'eccezione, la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema
Corte n. 41994 del 30.12.2021 ha affermato la nullità parziale delle fideiussioni che riproducano determinate clausole incluse nel modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI ed oggetto di censura da parte della Banca di Italia, nella qualità di Autorità Antitrust. Si tratta della clausola che prevede la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., della clausola nota come “clausola di reviviscenza”, secondo la quale il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere
21 restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo, della clausola che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità del rapporto principale. La medesima sentenza ha affermato che la rilevabilità d'ufficio della nullità opera pur sempre nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità a presidio del principio processuale della domanda (punto 2.20.2 della sentenza).
Ciò posto, occorre sottolineare che la fideiussione omnibus, per cui è lite, risulta stipulata nel maggio
2016, cioè a distanza di undici anni dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, che costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso.
Al contrario, nel caso specifico, il provvedimento della Banca d'Italia anzidetto non costituisce prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione in parola, stipulata in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha, come è noto, coperto un arco temporale coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005 (cfr. Trib. Milano. sez. spec. impresa del 19/01/2022, Trib.
Napoli sez. spec. impresa del 24/05/2022 ). Poiché il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della Banca medesima, le parti attrici sono, pertanto, onerate dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2, comma 2 lett. a) della l. n.287/1990. Invece gli opponenti non hanno dato prova alcuna circa l'esistenza di un'intesa nel periodo rilevante in relazione alla data in cui hanno rilasciato le fideiussioni oggetto di causa, avente come oggetto quello di impedire, restringere, falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale bancario attraverso la fissazione di specifiche condizione contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.
La doglianza va dunque respinta.
11.Conclusioni:
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, va dichiarato che il saldo finale del conto corrente n.
633662 alla data del 22.11.2018 (data di chiusura del conto) è pari ad € 161.900,37 a debito del cliente, anziché ad € 224.141,47 16 a debito del cliente, come calcolato dalla banca opposta.
Considerato che le deduzioni circa la nullità del contratto di conto corrente e l'illegittimità degli interessi si sono rilevate infondate, nei termini sinora detti, va respinta la domanda proposta dagli opponenti ai sensi dell'art. 2033 c.c., nonché quella di risarcimento del danno, peraltro posta in maniera del tutto generica e apodittica.
Assorbite tutte le ulteriori domande, istanze ed eccezioni.
22 Quanto alle spese di lite, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna, va rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n.
9587/2015), sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può qualificarsi soccombente;
tuttavia, la riduzione del credito azionato col ricorso monitorio giustifica la compensazione delle spese di lite relative alla presente fase di opposizione, liquidate come in dispositivo in ragione dell'accolto, nella misura di
1/3.
Per il medesimo principio della soccombenza, restano a carico degli opponenti le spese della fase monitoria.
Le spese di TU (già liquidate con decreto del 3.10.2023 in relazione alla prima perizia e liquidate con separato provvedimento per la perizia integrativa) vanno invece poste a carico di entrambe le parti, nella misura di ½ ciascuna.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) In parziale accoglimento dell'opposizione, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 386/2019, emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 8.07.2019;
b) DICHIARA che il saldo finale del conto corrente n. 633662, intestato a Parte_1 alla data del 22.11.2018, risulta pari ad € -161.900,37 a debito del
[...] correntista;
c) CONDANNA nonché , Parte_1 Parte_1 Pt_1 Pt_1 CP_10
al pagamento, in favore di della
[...] CP_11 Controparte_1 somma di € 161.900,37, quale saldo passivo del c.c. n. 633662, oltre interessi dal 22.11.2018 sino al soddisfo;
d) RIGETTA le ulteriori domande proposte dagli opponenti;
e) CONDANNA gli opponenti al pagamento a favore di Controparte_1 delle spese di lite relative al procedimento monitorio R.G. n. 1778/2019 Tribunale di L'Aquila, che liquida in € 406,50 per esborsi ed € 2.135,00 per onorari, oltre rimborso spese generali e accessori come per legge;
f) DICHIARA compensate tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio di opposizione, nella misura di 1/3 e CONDANNA gli opponenti al pagamento a favore di
[...] dei restanti 2/3 che liquida, ai sensi del DM 55/2014, in € 9.402,00, oltre Controparte_1 esborsi, rimborso spese generali e accessori come per legge;
23 g) PONE definitivamente a carico di entrambe le parti (per metà ciascuna) tutte le spese di TU, liquidate separatamente.
Così deciso in L'Aquila, in data 15.07.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maura Manzi
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