Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/03/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 9261/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9261/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Genova, Via Assarotti 20/2A presso lo studio dell'avv. VINCI MONICA, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Genova, Via Luccoli 15/1 B presso lo studio dell'avv. GASTALDO FRANCO AUGUSTO, che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da al fine di ottenere la pronuncia di Parte_1
divorzio senza condizioni;
Vista la costituzione di;
Controparte_1
Rilevato che con successivo atto parte convenuta ha aderito alla richiesta di part ricorrente;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in RAVENNA il 26/03/2011 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione del
23/09/2019 omologato in data 10/10/2019 dal Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni di divorzio, i coniugi non hanno previsto alcuna condizione specifica;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di RAVENNA il 26/03/2011 dai Signori
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/05/1962 e
(C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(GE) il 23/11/1954,
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al mantenimento degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1. Le parti rinunciano reciprocamente a richiedere un assegno divorzile.
2. Spese del procedimento compensate, con richiesta di conferma dell'ammissione al
Patrocinio a Spese dello Stato per entrambe le parti, e liquidazione delle competenze dei difensori sottoscritti a carico dello Stato “
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2011, Numero 31, Parte I) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 21/02/2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3