Sentenza breve 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 02/02/2026, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00307/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02611/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2611 del 2025, proposto da Zanklon Capital s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizia Silipigni, Francesco Marascio e Stefano Genovese, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
l’Asp Messina, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, non costituiti in giudizio;
il Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Airò, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di Missione Zes, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Messina, Ufficio Genio Civile Messina, Regione Siciliana, Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina, Regione Siciliana Assessorato regionale beni culturali e identità siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
a) dell’autorizzazione unica n. 407, nella parte in cui, richiamando la proposta di provvedimento ID Pratica: 13053240969-28012025-1724, condiziona l’efficacia della stessa autorizzazione ad apposita deliberazione del Consiglio comunale di Messina (doc. 1).
b) del parere di compatibilità urbanistica rilasciato dal Comune di Messina, con prot. n. 0131289/2025 del 29-04-2025 laddove stabilisce che “pur risultando compatibile con la zona B4c – di completamento – dello strumento urbanistico vigente per la sua ammissibilità premesso che l’area è sottoposta a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e pertanto non vige l’art. 1 quater comma 2 bis della L 338/2000 e ss.mm.ii., deve essere preceduta da una valutazione tecnico politica da parte del Consiglio Comunale”;
c) del parere di compatibilità urbanistica del Comune di Messina prot. n. 0191323/2025 del 24/06/2025 trasmesso con nota protocollo n. ZES MEZZOGIORNO/ME 0005927 /01-07-2025 che integra e sostituisce quello di cui al punto b) laddove stabilisce che “pur risultando compatibile con la zona B4c – di completamento – dello strumento urbanistico vigente per la sua ammissibilità premesso che l’area è sottoposta a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e pertanto non vige l’art. 1 quater comma 2 bis della L 338/2000 e ss.mm.ii. deve essere preceduta da una valutazione tecnico politica da parte del Consiglio Comunale”;
d) della delibera del Consiglio comunale di Messina n. 344 del 20/11/2025 con la quale non è stato riconosciuto l’interesse pubblico al progetto della Società ricorrente avente ad oggetto la realizzazione di un fabbricato destinato a residenze per studentati per n. 1080 posti letto già finanziato D.D.G. n. 408 per € 21.563.992,80;
e) di ogni altro connesso e allo stato non conosciuto e per i quali ci si riserva motivi aggiunti stante la complessità del procedimento e il fatto che lo stesso sia stato in divenire sino al 21 novembre 2025 quando è stata adottata la delibera del Consiglio comunale impugnata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che:
- con il ricorso in epigrafe, la Zanklon Capital S.r.l. ha impugnato l’autorizzazione unica emessa dalla Presidenza del Consiglio di Ministri – Struttura di Missione ZES, nella parte in cui, richiamando la proposta di provvedimento ID Pratica: 13053240969-28012025-1724, condizionava l’efficacia della
stessa autorizzazione ad apposita deliberazione del Consiglio comunale di Messina;
- le amministrazioni statali e regionali intimate e il Comune di Messina si sono costituiti in giudizio;
- successivamente l’amministrazione statale che ha adottato il provvedimento impugnato lo ha annullato, sostituendolo con uno privo della predetta condizione e, pertanto, pienamente satisfattivo della pretesa della ricorrente;
- la società ricorrente con atto depositato il 27 gennaio 2026 ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
- alla camera di consiglio sopraindicata la difesa dell’amministrazione statale ha aderito alla richiesta;
Considerato che la pretesa della società ricorrente è stata soddisfatta, deve dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AZ RI AV, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | AZ RI AV |
IL SEGRETARIO