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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 4367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4367 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Sezione XI Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giovanni Scotto di Carlo,
ha emesso la seguente:
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla L. 18 giugno 2009 n. 69) nella causa iscritta al n.
13928/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto:
Contratto di appalto
vertente TRA
P. IVA con sede in Parte_1 P.IVA_1
Casaleone (VR), via Venera n. 12, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra (C.F. ), Parte_2 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Bergamasco (C.F.
), giusta procura in atti C.F._2
ATTRICE
E
P. IVA con sede in Ottaviano (NA), Controparte_1 P.IVA_2
via Michele Tenore n.16, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cristina Maria De Vivo
(C.F. e Rosa D'Ambrosio (C.F. C.F._3
, giusta procura in atti, elettivamente C.F._4
domiciliata presso lo studio degli stessi in Ottaviano (NA)
CONVENUTA
Proc. N.R.G.13928/2022 – sentenza Pagina 1 di 19 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi agli atti introduttivi ed alle difese svolte in corso di causa.
Si precisa che parte attrice, con l'atto di citazione notificato il
01.06.2022, chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società rispetto al Controparte_1
contratto di appalto stipulato fra le parti in data 12.11.2018, e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno in favore di per un importo complessivo di € Parte_1
52.591,56, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, il tutto con vittoria di spese di lite.
Parte convenuta, costituendosi con comparsa di risposta depositata il
18.10.2022, concludeva preliminarmente per la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli in favore del
Tribunale di Nola;
e nel merito chiedeva il rigetto integrale della domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, deducendone l'inammissibilità e improcedibilità, con vittoria di spese di giudizio.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società
[...]
(di seguito, ) ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_2
società esponendo di aver stipulato con essa un Controparte_1
contratto di appalto in data 12.11.2018, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto la realizzazione, per conto di in qualità di committente, di installazioni, posa in opera e CP_2
manutenzione di impianti tecnologici (fotovoltaici, micro-eolico,
Proc. N.R.G.13928/2022 – sentenza Pagina 2 di 19 sistemi di accumulo, pompe di calore, climatizzatori, colonnine di ricarica, etc.) presso i clienti finali della committente. In base al predetto contratto, – in qualità di appaltatore esterno – CP_1
assumeva anche l'obbligo di espletare tutte le pratiche tecnico- burocratiche connesse a detti impianti (richieste di autorizzazioni,
certificazioni e ogni altra documentazione prevista dalle normative vigenti) per conto di EGSG e dei suoi clienti finali. Le parti convenivano inoltre che lo stato di avanzamento di ciascuna installazione sarebbe stato comunicato dalla convenuta alla committente tramite un gestionale interno denominato CRM, fornito dalla stessa , sul quale avrebbe dovuto inserire, volta CP_2 CP_1
per volta, i dati relativi ad ogni pratica sino alla sua completa definizione.
L'attrice deduce che, dopo una prima fase di corretto adempimento, con il passare del tempo avrebbe ritardato e omesso l'invio di CP_1
informazioni e documenti relativi a numerose pratiche riguardanti clienti finali, creando notevoli difficoltà ad nella gestione dei CP_2
rapporti contrattuali con questi ultimi. In particolare, la convenuta non avrebbe provveduto a completare gli iter burocratici necessari (quali, ad esempio, le pratiche ENEA per l'ottenimento da parte dei clienti delle detrazioni fiscali previste per interventi di efficientamento energetico),
con la conseguenza che diversi clienti finali avrebbero perso il diritto a tali benefici. riferisce di essere stata costretta, per salvaguardare CP_2
il rapporto commerciale e la propria reputazione, a rimborsare di tasca propria taluni clienti delle agevolazioni fiscali da questi non ottenute a
Proc. N.R.G.13928/2022 – sentenza Pagina 3 di 19 causa dell'inadempimento di – in particolare versando alle CP_1
clienti e importi rispettivamente pari a €.3.000,00 e Pt_3 Pt_4
€.915,00 – nonché a sostenere costi ulteriori per porre rimedio alle omissioni della convenuta, tra cui il compenso di €.26.850,00
corrisposto alla ditta A.C. Service incaricata di completare pratiche amministrative pendenti e l'importo di €.21.826,56 pagato al consulente Dott. per attività di verifica e regolarizzazione Per_1
documentale. Complessivamente, sostiene parte attrice, i danni economici subìti (e documentati) ammontano ad € 52.591,56, ai quali si aggiungono ulteriori costi potenziali e richieste di rimborso avanzate o avanzabili da altri clienti finali rimasti privi dei benefici promessi.
lamenta che ogni tentativo stragiudiziale di chiarimento sia CP_2
risultato vano: in particolare, la legale rappresentante di , CP_1
Dott.ssa con e-mail del 26.11.2019 si sarebbe limitata ad Per_2
asserire di aver “prodotto la documentazione” richiesta, senza però fornire alcuna prova concreta dell'avvenuto inoltro delle pratiche in questione. Successivamente, a fronte di reiterate richieste di di CP_2
poter accedere all'archivio delle pratiche gestite dalla convenuta per verificarne l'evasione, avrebbe opposto un netto rifiuto. CP_1
Tale rifiuto, secondo l'attrice, era ingiustificato e pretestuoso, motivato con generici riferimenti alla mole “smisurata” dell'archivio e a non meglio precisati profili di privacy, nonostante avesse CP_2
evidenziato di agire in nome e per conto dei propri clienti munita di deleghe scritte da parte di questi ultimi. deduce dunque la grave CP_2
violazione, da parte della convenuta, degli obblighi contrattuali assunti,
Proc. N.R.G.13928/2022 – sentenza Pagina 4 di 19 e ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento dell'inadempimento di e la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni CP_1
subìti, nella misura sopra indicata, oltre accessori di legge.
Si è costituita in giudizio contestando integralmente la Controparte_1
fondatezza delle pretese attoree. In via preliminare la convenuta ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, assumendo che, ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c., la competenza sarebbe spettata al
Tribunale di Nola (foro generale della convenuta, avente sede in
Ottaviano, e luogo di esecuzione dell'obbligazione risarcitoria dedotta).
Nel merito, ha negato ogni addebito di inadempimento, CP_1
ritenendo la domanda attorea strumentale e ritorsiva. In particolare, la convenuta ha riferito che tra le stesse parti era stato stipulato anche un successivo contratto di appalto in data 08.03.2021 – avente contenuto analogo, ma con modifiche al listino prezzi e alle modalità di pagamento – e che, nell'anno 2022, aveva citato in giudizio CP_1
dinanzi al Tribunale di Verona per far valere inadempimenti di CP_2
quest'ultima proprio in relazione al contratto del 2021. A detta della convenuta, la causa odierna sarebbe stata intrapresa da solo CP_2
dopo l'iniziativa giudiziaria di a Verona, al solo scopo di CP_1
“ritorsione”, riesumando pretesi inadempimenti risalenti al 2019 e asseritamente mai sollevati prima. Tale circostanza – sostiene la difesa di – sarebbe confermata dal fatto che , nonostante i CP_1 CP_2
(asseriti) disservizi lamentati, avrebbe rinnovato la collaborazione stipulando nel 2021 un nuovo contratto di appalto con la convenuta, peraltro incrementando il valore economico dell'accordo:
Proc. N.R.G.13928/2022 – sentenza Pagina 5 di 19 comportamento che, ad avviso di risulterebbe CP_1
incompatibile con l'ipotesi di una reale insoddisfazione di CP_2
riguardo all'operato pregresso dell'appaltatore.
Nel merito degli addebiti, la convenuta afferma di aver regolarmente adempiuto agli oneri tecnico-burocratici oggetto del contratto del 2018.
Sostiene che le difficoltà lamentate dall'attrice nell'ottenere informazioni sullo stato delle pratiche fossero in realtà imputabili alla stessa : quest'ultima, infatti, aveva predisposto il sistema CRM CP_2
come strumento condiviso, sul quale inseriva lo stato delle CP_1
varie pratiche, ma – secondo la convenuta – eventuali lacune informative avrebbero potuto essere colmate dalla stessa CP_2
accedendo al gestionale e verificando lo stato di ciascuna pratica. In altri termini, deduce che l'attrice disponeva già, tramite il CP_1
CRM, dei dati necessari a monitorare l'avanzamento delle pratiche, sicché la pretesa di “visionare l'archivio” in modo generalizzato sarebbe risultata superflua e irragionevole. La convenuta giustifica il proprio diniego opposto alla richiesta di esibizione dell'archivio documentale formulata da richiamando due ordini di motivi: da CP_2
un lato, la genericità della richiesta (estesa alla “totalità” delle pratiche, con evidenti difficoltà organizzative nel mettere a disposizione un archivio molto voluminoso); dall'altro, il rispetto della privacy dei clienti finali, ritenendo che l'accesso alla documentazione di ciascuna pratica potesse avvenire solo a fronte di specifica richiesta scritta del singolo cliente, richiesta che – sempre secondo la convenuta – non sarebbe mai pervenuta. nega dunque che esistesse un CP_1
Proc. N.R.G.13928/2022 – sentenza Pagina 6 di 19 obbligo contrattuale di consentire all'attrice l'accesso indiscriminato al proprio archivio (osservando che la clausola invocata da , art. 9.3 CP_2
del contratto, non prevedrebbe nulla del genere). Inoltre, la convenuta contesta la configurabilità di un nesso causale tra le proprie asserite mancanze e i rimborsi effettuati da ai clienti finali: a suo dire, la CP_2
decisione di di risarcire taluni clienti sarebbe stata assunta CP_2
spontaneamente dall'attrice, forse – insinua – per mitigare CP_1
gli effetti di errori o irregolarità imputabili alla stessa . A questo CP_2
proposito, la convenuta riferisce un ulteriore fatto: dopo la cessazione dei rapporti contrattuali, avrebbe scoperto un'indebita CP_1
utilizzazione, da parte di , di timbri e documenti intestati ad CP_2
nelle pratiche amministrative;
per tale ragione la legale CP_1
rappresentante di presentava in data 13.09.2021 denuncia- CP_1
querela contro , dando avvio ad indagini penali da parte della CP_2
Procura della Repubblica (presso il Tribunale di Nola) volte a verificare la genuinità della documentazione prodotta per talune pratiche
ENEA/GSE e ad accertare eventuali responsabilità di in ordine a CP_2
possibili falsificazioni. Secondo , tale scenario – oggetto di CP_1
procedimento penale tuttora pendente – dimostrerebbe che eventuali omissioni o anomalie nelle pratiche burocratiche potrebbero essere dipesi da iniziative illecite della stessa , e non da inadempimenti CP_2
della convenuta. In definitiva, nega qualsiasi propria CP_1
responsabilità e chiede il rigetto totale della domanda attrice.
All'udienza del 20.10.2022, fissata per la prima comparizione, il giudice designato, preso atto della costituzione tardiva della convenuta,
Proc. N.R.G.13928/2022 – sentenza Pagina 7 di 19 ha rilevato che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da non poteva essere esaminata in quanto tardiva, risultando CP_1
formulata oltre i termini di legge. Su richiesta di parte attrice, il Giudice
ha quindi disposto procedersi secondo il rito di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c., concedendo alle parti i termini per il deposito delle memorie illustrative. La causa è stata rinviata per la trattazione scritta all'udienza del 13.04.2023 dinanzi al medesimo giudice istruttore designato.
Nei termini prescritti dalla legge, parte attrice ha depositato le anzidette memorie, con le quali – oltre a confermare le domande già spiegate –
ha prodotto ulteriore documentazione a sostegno delle proprie allegazioni. In particolare, ha esibito copia di alcuni scambi di CP_2
corrispondenza intercorsi tra le parti durante l'esecuzione del contratto, fra cui la email del 26.11.2019 inviata da (a firma della CP_1
Dott.ssa e una comunicazione via gestionale CRM relativa Per_2
alla “pratica Allochis”, documenti dai quali l'attrice intendeva dimostrare che: (1) la convenuta dichiarava di aver completato le pratiche burocratiche richieste senza tuttavia fornire prova alcuna di tali adempimenti;
(2) trasmetteva ad , per il tramite del CP_2 CP_1
gestionale condiviso, specifiche richieste di attivazione di pratiche (nel caso di specie, richiesta di avvio della pratica ENEA corredata dalla fattura necessaria) per consentire ai clienti finali di ottenere le previste agevolazioni;
(3) contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, quest'ultima era perfettamente a conoscenza delle esigenze dei clienti finali (evidenziando in proposito una mail interna inviata da CP_1
riguardante la cliente , in cui la convenuta informava Pt_3 CP_3
N.R.G.13928/2022 – sentenza Pagina 8 di 19
[...] circa la disponibilità di un contributo a fondo perduto della Regione
Veneto, a dimostrazione che seguiva la pratica di quella CP_1
cliente). ha quindi ribadito che nessuna richiesta scritta da parte CP_2
dei clienti doveva pervenire direttamente ad , poiché i CP_1
clienti avevano già delegato ad operare in loro nome ed a CP_2
trasmettere al fornitore ogni necessaria istanza o documento;
di conseguenza, il dovere di di attivarsi per le pratiche CP_1
amministrative sorgeva dalle segnalazioni provenienti dalla stessa
, come appunto avvenuto nei casi documentati. Inoltre, parte CP_2
attrice ha contestato la dedotta “soddisfazione” della committente circa l'operato della convenuta: la stipula del nuovo contratto nel marzo 2021
– a differenza di quanto sostenuto dalla difesa di – non CP_1
costituiva affatto un'attestazione di piena soddisfazione di , bensì CP_2
un tentativo di proseguire la collaborazione rimodulandone le condizioni economiche, nella speranza di una più efficace esecuzione,
poi comunque venuto meno alla scadenza naturale del contratto. CP_2
ha quindi chiarito di non aver affatto rinunciato a far valere le inadempienze pregresse di , le quali anzi, aggravatesi nel CP_1
tempo, hanno determinato la cessazione definitiva dei rapporti e la presente azione risarcitoria. Nella medesima memoria, parte attrice ha formulato istanza di ammissione delle prove orali, articolando capitoli di prova testimoniale sulle circostanze di fatto controverse, e ha chiesto disporsi una CTU contabile/tecnica diretta a verificare l'entità complessiva del danno lamentato, anche attraverso l'esame dell'archivio documentale in possesso di . CP_1
Proc. N.R.G.13928/2022 – sentenza Pagina 9 di 19 Con memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., depositate anch'esse nei termini, parte convenuta ha dedotto l'inammissibilità delle produzioni attoree e replicato alle nuove precisazioni di controparte. In particolare,
ha insistito sull'eccezione di incompetenza territoriale, CP_1
rilevando che l'eccezione, sebbene tardiva per la costituzione oltre termine, avrebbe potuto e dovuto essere rilevata d'ufficio dal Giudice entro la prima udienza di trattazione ai sensi dell'art. 38 c.p.c.; nel merito, la convenuta ha contestato la rilevanza dei nuovi documenti prodotti dall'attrice, sostenendo che gli stessi confermerebbero come fosse al corrente dello stato delle pratiche (grazie alle CP_2
comunicazioni via CRM) e che pertanto la mancata fruizione degli incentivi da parte dei clienti non potesse esserle imputata. La
convenuta, infine, ha provveduto ad indicare le proprie prove costituende, in particolare deducendo la prova testimoniale a discarico tramite un proprio dipendente, Sig. addetto Persona_3
tecnico incaricato della gestione pratiche, al fine di confermare le modalità di utilizzo condiviso del CRM e l'asserita possibilità, per
, di accedere a tutte le informazioni rilevanti senza necessità di CP_2
ulteriori esibizioni documentali.
Esaurita la fase preparatoria, il Giudice istruttore ha ritenuto di ammettere le prove orali richieste dalle parti, disponendo l'escussione dei testimoni indicati;
è stata invece respinta la richiesta di CTU formulata da , avendo il Giudice ritenuto che l'istruttoria CP_2
documentale e testimoniale sarebbe stata sufficiente ad accertare i fatti controversi senza necessità di ricorrere ad accertamenti tecnici
Proc. N.R.G.13928/2022 – sentenza Pagina 10 di 19 esplorativi sul contenuto dell'archivio della convenuta.
Contestualmente, il Giudice ha rigettato ogni ulteriore istanza istruttoria di parte convenuta ritenuta non pertinente, dando atto, altresì, del permanere dell'eccezione di incompetenza territoriale – che sarebbe stata scrutinata in sede decisoria – e disponendo il prosieguo della trattazione.
Orbene, alla luce delle allegazioni delle parti e dell'istruttoria espletata, la domanda attrice risulta fondata nei termini e per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, va considerata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta;
al riguiardo, va riconfermato che la comparsa di risposta di è stata depositata oltre il termine CP_1
di costituzione previsto dall'art. 166 c.p.c., dal che ne consegue la tardività dell'eccezione di incompetenza per territorio derogabile, la quale deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata;
la costituzione tardiva comporta la decadenza dal potere di sollevare tale eccezione.
Peraltro va comunque rilevata, la competenza territoriale ex art.28
c.p.c., atteso che l'art. 16 del contratto designa espressamente il
Tribunale di Napoli quale foro competente a conoscere di ogni controversia nascente dal contratto, né vi è alcun elemento per dubitare dell'efficacia della clausola.
Passando al merito, occorre valutare se – e in che misura – sussista l'inadempimento contrattuale denunciato da parte attrice in capo ad
. Il rapporto intercorso tra le parti è qualificabile come CP_1
Proc. N.R.G.13928/2022 – sentenza Pagina 11 di 19 contratto di appalto ai sensi degli artt. 1655 e ss. c.c., in cui , CP_1
quale appaltatore, si è impegnata a compiere, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, una serie di opere e servizi
(installazione di impianti e svolgimento di pratiche tecnico-
amministrative connesse) verso corrispettivo. Nel contratto di appalto,
l'obbligazione principale dell'appaltatore consiste nel risultato concordato e deve essere adempiuta con diligenza e in conformità alle pattuizioni. In caso di inadempimento, trovano applicazione i principi generali in materia di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c..
È noto che, in tema di riparto dell'onere della prova, il committente che agisca in giudizio lamentando l'altrui inadempimento deve provare il titolo negoziale dal quale scaturiscono le obbligazioni dedotte, mentre è onere dell'appaltatore-debitore dimostrare di aver eseguito esattamente la propria prestazione. Tale principio – pacifico in giurisprudenza (v.
Sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533) – comporta che, una volta provata l'esistenza del contratto di appalto del 12.11.2018 e precisato il contenuto degli obblighi assunti da , spettava a quest'ultima CP_1
fornire prova del proprio esatto adempimento.
Ebbene, dalla ricostruzione in fatto operata supra risulta che CP_1
non ha dimostrato di aver adempiuto integralmente e
[...]
tempestivamente alle obbligazioni contrattuali assunte, ed anzi è emerso, all'esito dell'istruttoria, un quadro significativo di inadempimento. In particolare, è risultato che la convenuta non ha dato esecuzione – o non vi ha provveduto nei tempi dovuti – a molte delle pratiche amministrative che pure rientravano nel perimetro dell'appalto.
Proc. N.R.G.13928/2022 – sentenza Pagina 12 di 19 Le fonti probatorie convergono in tal senso: la documentazione prodotta da parte attrice (corrispondenza via email/CRM relativa ad alcune pratiche specifiche) e le testimonianze raccolte dimostrano, al di là delle attestazioni generiche fornite da , l'effettiva mancata CP_1
trasmissione agli enti competenti di pratiche tecniche e burocratiche funzionali alla fruizione di incentivi da parte dei clienti finali.
Ad esempio, per la pratica ENEA relativa alla cliente la parte Per_4
attrice ha richiamato una comunicazione inviata tramite CRM dalla legale rappresentante di , Dott.ssa la quale CP_1 Per_2
dichiarava di aver “prodotto la documentazione” necessaria;
tuttavia, tale affermazione è rimasta sfornita di qualunque riscontro probatorio,
non risultando prodotto in giudizio alcun documento attestante l'effettivo invio della pratica agli enti competenti (ricevute ENEA, protocolli di presentazione, ecc.).
Similmente, per quanto concerne la cliente , ha Pt_3 CP_2
documentato – tramite una e-mail inviata dalla stessa Dott.ssa
– che era perfettamente a conoscenza Per_2 CP_1
dell'opportunità di far ottenere alla cliente un contributo regionale a fondo perduto, e tuttavia tale pratica risulta non andata a buon fine;
anche in questo caso ha dovuto corrispondere di tasca propria CP_2
alla Sig.ra l'importo del contributo perduto. A fronte di tali Pt_3
elementi, la convenuta non ha offerto alcuna prova contraria. CP_1
, pur avendone la possibilità, non ha prodotto in giudizio la
[...]
documentazione che attestasse il regolare invio delle pratiche contestate
(ricevute telematiche ENEA, certificazioni rilasciate, protocolli di
Proc. N.R.G.13928/2022 – sentenza Pagina 13 di 19 presentazione, ecc.), né ha indicato circostanze specifiche atte a dimostrare che le omissioni lamentate non sussistessero;
anzi, il fatto che la cliente finale non abbia ottenuto gli incentivi (rendendo necessario un rimborso da parte di ), è un indice concreto del CP_2
mancato o inesatto espletamento di quella pratica.
Va peraltro evidenziato che la stessa condotta processuale di CP_1
– la quale si è opposta alla richiesta di esibizione dei propri
[...]
archivi – appare incompatibile con l'atteggiamento di chi voglia fornire prova del proprio esatto adempimento. Se davvero la convenuta avesse diligentemente eseguito tutte le pratiche amministrative affidatele,
avrebbe potuto facilmente dimostrarlo mettendo a disposizione della committente (e del Giudice) i documenti comprovanti tali adempimenti.
Invece, ha opposto un ingiustificato diniego, reiterato in CP_1
sede giudiziale. Si osserva che i motivi addotti – su tutti, la presunta tutela della privacy dei clienti finali – non risultano convincenti, atteso che era mandataria e delegata dei clienti proprio ai fini dello CP_2
svolgimento delle pratiche in questione, sicché non sussisteva alcun ostacolo giuridico alla condivisone della relativa documentazione con la committente;
né tantomeno le addotte ragioni potevano essere ostative alla esibizione in giudizio della documentazione.
In ogni caso, per quanto qui rileva, l'assenza di riscontro documentale a fronte di specifiche contestazioni comporta il mancato assolvimento, da parte della convenuta, dell'onere probatorio su di essa gravante ex art. 1218 c.c.; nè giova alla convenuta invocare la circostanza che CP_2
disponesse del CRM: come emerso chiaramente in istruttoria, il CRM
Proc. N.R.G.13928/2022 – sentenza Pagina 14 di 19 forniva un quadro informativo parziale, privo degli allegati documentali. La committente, quindi, pur potendo leggere le annotazioni in esso inserite (se e quando venivano inserite) dalla convenuta, non aveva modo di verificare l'effettivo compimento delle formalità burocratiche, se non ricevendo copia della relativa documentazione. Si deve pertanto concludere che la convenuta non ha eseguito in modo esatto e completo le prestazioni contrattuali di cui era incaricata, risultando pertanto inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il contratto del 12.11.2018. Tale inadempimento deve qualificarsi come grave, avuto riguardo sia all'elevato numero di pratiche coinvolte, sia alle rilevanti conseguenze pregiudizievoli patite dalla committente e dai clienti finali.
Le difese svolte da non scalfiscono tale conclusione. In CP_1
primo luogo, l'argomento secondo cui , rinnovando il contratto CP_2
nel marzo 2021, avrebbe implicitamente riconosciuto la regolarità dell'operato precedente della convenuta è privo di fondamento.
La stipula di un nuovo accordo tra le parti non implica automaticamente una rinuncia dell'avente diritto a far valere pregresse inadempienze, potendo anzi essere motivata – come nel caso di specie – dall'intento di porre rimedio a precedenti disfunzioni e proseguire il rapporto su basi diverse. Nessuna dichiarazione di remissione del debito o transazione su eventuali inadempimenti pregressi risulta essere stata manifestata da al momento della stipula del contratto 2021; CP_2
al contrario, la corrispondenza successiva evidenzia come l'attrice avesse continuato a richiedere alla convenuta la regolarizzazione delle
Proc. N.R.G.13928/2022 – sentenza Pagina 15 di 19 pratiche rimaste pendenti. Pertanto, il fatto che abbia CP_2
temporaneamente continuato ad avvalersi della convenuta non estingue né attenua le responsabilità di quest'ultima per gli inadempimenti già consumatisi durante la vigenza del primo contratto. In secondo luogo, è
destituita di fondamento anche la tesi secondo cui non CP_1
avrebbe ricevuto da adeguate richieste o documenti dai clienti CP_2
finali. Come si è visto, – nel suo ruolo di intermediario CP_2
contrattuale verso i clienti – aveva ottenuto da questi apposite deleghe a compiere ogni attività amministrativa necessaria, e la convenuta ne era ben consapevole. La comunicazione di era quindi del tutto CP_2
sufficiente a investire la convenuta dell'obbligo di attivarsi per ottenere autorizzazioni, effettuare comunicazioni (es. all'ENEA, al GSE, agli enti locali) e produrre certificazioni.
Da ultimo, la convenuta ha tentato di attribuire la responsabilità dei mancati esiti delle pratiche alla stessa attrice, prospettando asserite irregolarità compiute da (utilizzo indebito di timbri, presunte CP_2
falsificazioni in pratiche ENEA/GSE). Tale linea difensiva non è
supportata da alcuna prova certa in questa sede. Trattasi, infatti, di allegazioni che esulano dal thema decidendum del presente giudizio: le vicende relative alla denuncia penale depositata dalla Dott.ssa nel settembre 2021 riguardano episodi successivi alla Per_2
cessazione del rapporto contrattuale in esame e saranno oggetto degli opportuni accertamenti nelle sedi competenti. Ai fini della presente causa, è sufficiente rilevare che la mera pendenza di indagini penali a carico di non costituisce prova di un fatto estintivo o CP_2
Proc. N.R.G.13928/2022 – sentenza Pagina 16 di 19 modificativo della pretesa creditoria azionata, né risulta in alcun modo dimostrato che l'attrice abbia posto in essere condotte tali da interrompere il nesso causale tra l'omissione della convenuta e il danno lamentato. In conclusione, deve affermarsi che l'inadempimento contrattuale di è pienamente accertato. Controparte_1
Accertata la responsabilità contrattuale della convenuta, resta da quantificare il risarcimento del danno dovuto ad ai sensi degli CP_2
artt. 1218 e 1223 c.c. Il danno risarcibile patito dall'attrice si compone di plurime voci, specificamente allegate e comprovate: (a) gli importi rimborsati ai clienti finali rimasti privi dei benefici promessi, per complessivi € 3.915,00 (come da copie bonifici prodotte relative alle
Sig.re e;
(b) i costi sostenuti per completare o Pt_3 Pt_4
regolarizzare le pratiche inevase, quali i € 26.850,00 corrisposti alla società A.C. Service per servizi sostitutivi resi e i € 21.826,56 pagati al consulente Dott. (v. fatture e ricevute di pagamento Per_1
allegate); (c) ulteriori oneri e potenziali esborsi legati ad analoghe richieste risarcitorie di altri clienti finali. Le voci sub (a) e (b) trovano riscontro nei documenti in atti e integrano un danno emergente attuale pari ad €52.591,56, già effettivamente sopportato da . Tali CP_2
esborsi si configurano come danno-conseguenza immediato e diretto dell'inadempimento della convenuta: infatti , in virtù del CP_2
contratto “chiavi in mano” concluso con i suoi clienti, era tenuta a garantire loro il godimento delle agevolazioni e dei servizi promessi,
sicché il mancato ottenimento delle detrazioni fiscali e contributi per fatto imputabile all'appaltatore ha generato in capo ad CP_2
Proc. N.R.G.13928/2022 – sentenza Pagina 17 di 19 un'obbligazione (morale e giuridica) di indennizzo verso i clienti per evitare contestazioni e azioni giudiziarie da parte di questi ultimi. Tali
rimborsi erano dunque una conseguenza prevedibile dell'inadempimento di , come previsto dall'art. 1225 c.c., e CP_1
risultano del tutto ragionevoli quanto a importo. Parimenti, le spese sostenute per ingaggiare terzi al fine di completare le pratiche non evase dalla convenuta e per analizzare la situazione amministrativa
(A.C. Service, consulente costituiscono danno emergente Per_1
risarcibile, in quanto costi che non avrebbe dovuto sostenere se CP_2
la convenuta avesse correttamente adempiuto le proprie prestazioni burocratiche.
Quanto agli ulteriori danni futuri (voce sub c), parte attrice li ha prospettati in via eventuale, in considerazione della possibilità che altri clienti finali avanzino pretese risarcitorie analoghe a quelle già
soddisfatte, ovvero che emergano ulteriori irregolarità da sanare a spese di . Tali danni, al momento della decisione, non risultano dunque CP_2
sufficientemente provati, non sono presumibili né quantificabili in termini concreti e precisi. In difetto di elementi concreti, il risarcimento non può essere esteso a ipotetiche poste future, restando impregiudicato il diritto dell'attrice di agire separatamente qualora ulteriori esborsi si rendessero necessari e venissero rigorosamente documentati.
In conclusione, la domanda attrice va accolta nei limiti di quanto di ragione;
deve essere dichiarato l'inadempimento contrattuale di
[...]
in relazione al contratto di appalto del 12.11.2018 e, per CP_1
l'effetto, la convenuta va condannata a risarcire i danni cagionati ad
Proc. N.R.G.13928/2022 – sentenza Pagina 18 di 19 in conseguenza di detto Parte_1
inadempimento, nei limiti di quanto provato in giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva espletata nelle varie fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1. Accerta e dichiara il grave inadempimento di Controparte_1
rispetto agli obblighi nascenti dal contratto stipulato in data
12/11/2018 con Parte_1
2. Condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1
della somma di €.52.591,56, oltre interessi legali
[...]
dalla data di notifica dell'atto di citazione (01.06.2022) fino al saldo effettivo;
3. Condanna a rimborsare alla parte attrice le Controparte_1
spese di questo giudizio, che liquida in €.759,00 per esborsi ed
€.14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Rosa Bergamasco dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Napoli, il 05.05.2025 IL GIUDICE
dott. Giovanni Scotto di Carlo
Proc. N.R.G.13928/2022 – sentenza Pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Sezione XI Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giovanni Scotto di Carlo,
ha emesso la seguente:
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla L. 18 giugno 2009 n. 69) nella causa iscritta al n.
13928/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto:
Contratto di appalto
vertente TRA
P. IVA con sede in Parte_1 P.IVA_1
Casaleone (VR), via Venera n. 12, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra (C.F. ), Parte_2 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Bergamasco (C.F.
), giusta procura in atti C.F._2
ATTRICE
E
P. IVA con sede in Ottaviano (NA), Controparte_1 P.IVA_2
via Michele Tenore n.16, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cristina Maria De Vivo
(C.F. e Rosa D'Ambrosio (C.F. C.F._3
, giusta procura in atti, elettivamente C.F._4
domiciliata presso lo studio degli stessi in Ottaviano (NA)
CONVENUTA
Proc. N.R.G.13928/2022 – sentenza Pagina 1 di 19 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi agli atti introduttivi ed alle difese svolte in corso di causa.
Si precisa che parte attrice, con l'atto di citazione notificato il
01.06.2022, chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società rispetto al Controparte_1
contratto di appalto stipulato fra le parti in data 12.11.2018, e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno in favore di per un importo complessivo di € Parte_1
52.591,56, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, il tutto con vittoria di spese di lite.
Parte convenuta, costituendosi con comparsa di risposta depositata il
18.10.2022, concludeva preliminarmente per la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli in favore del
Tribunale di Nola;
e nel merito chiedeva il rigetto integrale della domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, deducendone l'inammissibilità e improcedibilità, con vittoria di spese di giudizio.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società
[...]
(di seguito, ) ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_2
società esponendo di aver stipulato con essa un Controparte_1
contratto di appalto in data 12.11.2018, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto la realizzazione, per conto di in qualità di committente, di installazioni, posa in opera e CP_2
manutenzione di impianti tecnologici (fotovoltaici, micro-eolico,
Proc. N.R.G.13928/2022 – sentenza Pagina 2 di 19 sistemi di accumulo, pompe di calore, climatizzatori, colonnine di ricarica, etc.) presso i clienti finali della committente. In base al predetto contratto, – in qualità di appaltatore esterno – CP_1
assumeva anche l'obbligo di espletare tutte le pratiche tecnico- burocratiche connesse a detti impianti (richieste di autorizzazioni,
certificazioni e ogni altra documentazione prevista dalle normative vigenti) per conto di EGSG e dei suoi clienti finali. Le parti convenivano inoltre che lo stato di avanzamento di ciascuna installazione sarebbe stato comunicato dalla convenuta alla committente tramite un gestionale interno denominato CRM, fornito dalla stessa , sul quale avrebbe dovuto inserire, volta CP_2 CP_1
per volta, i dati relativi ad ogni pratica sino alla sua completa definizione.
L'attrice deduce che, dopo una prima fase di corretto adempimento, con il passare del tempo avrebbe ritardato e omesso l'invio di CP_1
informazioni e documenti relativi a numerose pratiche riguardanti clienti finali, creando notevoli difficoltà ad nella gestione dei CP_2
rapporti contrattuali con questi ultimi. In particolare, la convenuta non avrebbe provveduto a completare gli iter burocratici necessari (quali, ad esempio, le pratiche ENEA per l'ottenimento da parte dei clienti delle detrazioni fiscali previste per interventi di efficientamento energetico),
con la conseguenza che diversi clienti finali avrebbero perso il diritto a tali benefici. riferisce di essere stata costretta, per salvaguardare CP_2
il rapporto commerciale e la propria reputazione, a rimborsare di tasca propria taluni clienti delle agevolazioni fiscali da questi non ottenute a
Proc. N.R.G.13928/2022 – sentenza Pagina 3 di 19 causa dell'inadempimento di – in particolare versando alle CP_1
clienti e importi rispettivamente pari a €.3.000,00 e Pt_3 Pt_4
€.915,00 – nonché a sostenere costi ulteriori per porre rimedio alle omissioni della convenuta, tra cui il compenso di €.26.850,00
corrisposto alla ditta A.C. Service incaricata di completare pratiche amministrative pendenti e l'importo di €.21.826,56 pagato al consulente Dott. per attività di verifica e regolarizzazione Per_1
documentale. Complessivamente, sostiene parte attrice, i danni economici subìti (e documentati) ammontano ad € 52.591,56, ai quali si aggiungono ulteriori costi potenziali e richieste di rimborso avanzate o avanzabili da altri clienti finali rimasti privi dei benefici promessi.
lamenta che ogni tentativo stragiudiziale di chiarimento sia CP_2
risultato vano: in particolare, la legale rappresentante di , CP_1
Dott.ssa con e-mail del 26.11.2019 si sarebbe limitata ad Per_2
asserire di aver “prodotto la documentazione” richiesta, senza però fornire alcuna prova concreta dell'avvenuto inoltro delle pratiche in questione. Successivamente, a fronte di reiterate richieste di di CP_2
poter accedere all'archivio delle pratiche gestite dalla convenuta per verificarne l'evasione, avrebbe opposto un netto rifiuto. CP_1
Tale rifiuto, secondo l'attrice, era ingiustificato e pretestuoso, motivato con generici riferimenti alla mole “smisurata” dell'archivio e a non meglio precisati profili di privacy, nonostante avesse CP_2
evidenziato di agire in nome e per conto dei propri clienti munita di deleghe scritte da parte di questi ultimi. deduce dunque la grave CP_2
violazione, da parte della convenuta, degli obblighi contrattuali assunti,
Proc. N.R.G.13928/2022 – sentenza Pagina 4 di 19 e ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento dell'inadempimento di e la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni CP_1
subìti, nella misura sopra indicata, oltre accessori di legge.
Si è costituita in giudizio contestando integralmente la Controparte_1
fondatezza delle pretese attoree. In via preliminare la convenuta ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, assumendo che, ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c., la competenza sarebbe spettata al
Tribunale di Nola (foro generale della convenuta, avente sede in
Ottaviano, e luogo di esecuzione dell'obbligazione risarcitoria dedotta).
Nel merito, ha negato ogni addebito di inadempimento, CP_1
ritenendo la domanda attorea strumentale e ritorsiva. In particolare, la convenuta ha riferito che tra le stesse parti era stato stipulato anche un successivo contratto di appalto in data 08.03.2021 – avente contenuto analogo, ma con modifiche al listino prezzi e alle modalità di pagamento – e che, nell'anno 2022, aveva citato in giudizio CP_1
dinanzi al Tribunale di Verona per far valere inadempimenti di CP_2
quest'ultima proprio in relazione al contratto del 2021. A detta della convenuta, la causa odierna sarebbe stata intrapresa da solo CP_2
dopo l'iniziativa giudiziaria di a Verona, al solo scopo di CP_1
“ritorsione”, riesumando pretesi inadempimenti risalenti al 2019 e asseritamente mai sollevati prima. Tale circostanza – sostiene la difesa di – sarebbe confermata dal fatto che , nonostante i CP_1 CP_2
(asseriti) disservizi lamentati, avrebbe rinnovato la collaborazione stipulando nel 2021 un nuovo contratto di appalto con la convenuta, peraltro incrementando il valore economico dell'accordo:
Proc. N.R.G.13928/2022 – sentenza Pagina 5 di 19 comportamento che, ad avviso di risulterebbe CP_1
incompatibile con l'ipotesi di una reale insoddisfazione di CP_2
riguardo all'operato pregresso dell'appaltatore.
Nel merito degli addebiti, la convenuta afferma di aver regolarmente adempiuto agli oneri tecnico-burocratici oggetto del contratto del 2018.
Sostiene che le difficoltà lamentate dall'attrice nell'ottenere informazioni sullo stato delle pratiche fossero in realtà imputabili alla stessa : quest'ultima, infatti, aveva predisposto il sistema CRM CP_2
come strumento condiviso, sul quale inseriva lo stato delle CP_1
varie pratiche, ma – secondo la convenuta – eventuali lacune informative avrebbero potuto essere colmate dalla stessa CP_2
accedendo al gestionale e verificando lo stato di ciascuna pratica. In altri termini, deduce che l'attrice disponeva già, tramite il CP_1
CRM, dei dati necessari a monitorare l'avanzamento delle pratiche, sicché la pretesa di “visionare l'archivio” in modo generalizzato sarebbe risultata superflua e irragionevole. La convenuta giustifica il proprio diniego opposto alla richiesta di esibizione dell'archivio documentale formulata da richiamando due ordini di motivi: da CP_2
un lato, la genericità della richiesta (estesa alla “totalità” delle pratiche, con evidenti difficoltà organizzative nel mettere a disposizione un archivio molto voluminoso); dall'altro, il rispetto della privacy dei clienti finali, ritenendo che l'accesso alla documentazione di ciascuna pratica potesse avvenire solo a fronte di specifica richiesta scritta del singolo cliente, richiesta che – sempre secondo la convenuta – non sarebbe mai pervenuta. nega dunque che esistesse un CP_1
Proc. N.R.G.13928/2022 – sentenza Pagina 6 di 19 obbligo contrattuale di consentire all'attrice l'accesso indiscriminato al proprio archivio (osservando che la clausola invocata da , art. 9.3 CP_2
del contratto, non prevedrebbe nulla del genere). Inoltre, la convenuta contesta la configurabilità di un nesso causale tra le proprie asserite mancanze e i rimborsi effettuati da ai clienti finali: a suo dire, la CP_2
decisione di di risarcire taluni clienti sarebbe stata assunta CP_2
spontaneamente dall'attrice, forse – insinua – per mitigare CP_1
gli effetti di errori o irregolarità imputabili alla stessa . A questo CP_2
proposito, la convenuta riferisce un ulteriore fatto: dopo la cessazione dei rapporti contrattuali, avrebbe scoperto un'indebita CP_1
utilizzazione, da parte di , di timbri e documenti intestati ad CP_2
nelle pratiche amministrative;
per tale ragione la legale CP_1
rappresentante di presentava in data 13.09.2021 denuncia- CP_1
querela contro , dando avvio ad indagini penali da parte della CP_2
Procura della Repubblica (presso il Tribunale di Nola) volte a verificare la genuinità della documentazione prodotta per talune pratiche
ENEA/GSE e ad accertare eventuali responsabilità di in ordine a CP_2
possibili falsificazioni. Secondo , tale scenario – oggetto di CP_1
procedimento penale tuttora pendente – dimostrerebbe che eventuali omissioni o anomalie nelle pratiche burocratiche potrebbero essere dipesi da iniziative illecite della stessa , e non da inadempimenti CP_2
della convenuta. In definitiva, nega qualsiasi propria CP_1
responsabilità e chiede il rigetto totale della domanda attrice.
All'udienza del 20.10.2022, fissata per la prima comparizione, il giudice designato, preso atto della costituzione tardiva della convenuta,
Proc. N.R.G.13928/2022 – sentenza Pagina 7 di 19 ha rilevato che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da non poteva essere esaminata in quanto tardiva, risultando CP_1
formulata oltre i termini di legge. Su richiesta di parte attrice, il Giudice
ha quindi disposto procedersi secondo il rito di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c., concedendo alle parti i termini per il deposito delle memorie illustrative. La causa è stata rinviata per la trattazione scritta all'udienza del 13.04.2023 dinanzi al medesimo giudice istruttore designato.
Nei termini prescritti dalla legge, parte attrice ha depositato le anzidette memorie, con le quali – oltre a confermare le domande già spiegate –
ha prodotto ulteriore documentazione a sostegno delle proprie allegazioni. In particolare, ha esibito copia di alcuni scambi di CP_2
corrispondenza intercorsi tra le parti durante l'esecuzione del contratto, fra cui la email del 26.11.2019 inviata da (a firma della CP_1
Dott.ssa e una comunicazione via gestionale CRM relativa Per_2
alla “pratica Allochis”, documenti dai quali l'attrice intendeva dimostrare che: (1) la convenuta dichiarava di aver completato le pratiche burocratiche richieste senza tuttavia fornire prova alcuna di tali adempimenti;
(2) trasmetteva ad , per il tramite del CP_2 CP_1
gestionale condiviso, specifiche richieste di attivazione di pratiche (nel caso di specie, richiesta di avvio della pratica ENEA corredata dalla fattura necessaria) per consentire ai clienti finali di ottenere le previste agevolazioni;
(3) contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, quest'ultima era perfettamente a conoscenza delle esigenze dei clienti finali (evidenziando in proposito una mail interna inviata da CP_1
riguardante la cliente , in cui la convenuta informava Pt_3 CP_3
N.R.G.13928/2022 – sentenza Pagina 8 di 19
[...] circa la disponibilità di un contributo a fondo perduto della Regione
Veneto, a dimostrazione che seguiva la pratica di quella CP_1
cliente). ha quindi ribadito che nessuna richiesta scritta da parte CP_2
dei clienti doveva pervenire direttamente ad , poiché i CP_1
clienti avevano già delegato ad operare in loro nome ed a CP_2
trasmettere al fornitore ogni necessaria istanza o documento;
di conseguenza, il dovere di di attivarsi per le pratiche CP_1
amministrative sorgeva dalle segnalazioni provenienti dalla stessa
, come appunto avvenuto nei casi documentati. Inoltre, parte CP_2
attrice ha contestato la dedotta “soddisfazione” della committente circa l'operato della convenuta: la stipula del nuovo contratto nel marzo 2021
– a differenza di quanto sostenuto dalla difesa di – non CP_1
costituiva affatto un'attestazione di piena soddisfazione di , bensì CP_2
un tentativo di proseguire la collaborazione rimodulandone le condizioni economiche, nella speranza di una più efficace esecuzione,
poi comunque venuto meno alla scadenza naturale del contratto. CP_2
ha quindi chiarito di non aver affatto rinunciato a far valere le inadempienze pregresse di , le quali anzi, aggravatesi nel CP_1
tempo, hanno determinato la cessazione definitiva dei rapporti e la presente azione risarcitoria. Nella medesima memoria, parte attrice ha formulato istanza di ammissione delle prove orali, articolando capitoli di prova testimoniale sulle circostanze di fatto controverse, e ha chiesto disporsi una CTU contabile/tecnica diretta a verificare l'entità complessiva del danno lamentato, anche attraverso l'esame dell'archivio documentale in possesso di . CP_1
Proc. N.R.G.13928/2022 – sentenza Pagina 9 di 19 Con memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., depositate anch'esse nei termini, parte convenuta ha dedotto l'inammissibilità delle produzioni attoree e replicato alle nuove precisazioni di controparte. In particolare,
ha insistito sull'eccezione di incompetenza territoriale, CP_1
rilevando che l'eccezione, sebbene tardiva per la costituzione oltre termine, avrebbe potuto e dovuto essere rilevata d'ufficio dal Giudice entro la prima udienza di trattazione ai sensi dell'art. 38 c.p.c.; nel merito, la convenuta ha contestato la rilevanza dei nuovi documenti prodotti dall'attrice, sostenendo che gli stessi confermerebbero come fosse al corrente dello stato delle pratiche (grazie alle CP_2
comunicazioni via CRM) e che pertanto la mancata fruizione degli incentivi da parte dei clienti non potesse esserle imputata. La
convenuta, infine, ha provveduto ad indicare le proprie prove costituende, in particolare deducendo la prova testimoniale a discarico tramite un proprio dipendente, Sig. addetto Persona_3
tecnico incaricato della gestione pratiche, al fine di confermare le modalità di utilizzo condiviso del CRM e l'asserita possibilità, per
, di accedere a tutte le informazioni rilevanti senza necessità di CP_2
ulteriori esibizioni documentali.
Esaurita la fase preparatoria, il Giudice istruttore ha ritenuto di ammettere le prove orali richieste dalle parti, disponendo l'escussione dei testimoni indicati;
è stata invece respinta la richiesta di CTU formulata da , avendo il Giudice ritenuto che l'istruttoria CP_2
documentale e testimoniale sarebbe stata sufficiente ad accertare i fatti controversi senza necessità di ricorrere ad accertamenti tecnici
Proc. N.R.G.13928/2022 – sentenza Pagina 10 di 19 esplorativi sul contenuto dell'archivio della convenuta.
Contestualmente, il Giudice ha rigettato ogni ulteriore istanza istruttoria di parte convenuta ritenuta non pertinente, dando atto, altresì, del permanere dell'eccezione di incompetenza territoriale – che sarebbe stata scrutinata in sede decisoria – e disponendo il prosieguo della trattazione.
Orbene, alla luce delle allegazioni delle parti e dell'istruttoria espletata, la domanda attrice risulta fondata nei termini e per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, va considerata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta;
al riguiardo, va riconfermato che la comparsa di risposta di è stata depositata oltre il termine CP_1
di costituzione previsto dall'art. 166 c.p.c., dal che ne consegue la tardività dell'eccezione di incompetenza per territorio derogabile, la quale deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata;
la costituzione tardiva comporta la decadenza dal potere di sollevare tale eccezione.
Peraltro va comunque rilevata, la competenza territoriale ex art.28
c.p.c., atteso che l'art. 16 del contratto designa espressamente il
Tribunale di Napoli quale foro competente a conoscere di ogni controversia nascente dal contratto, né vi è alcun elemento per dubitare dell'efficacia della clausola.
Passando al merito, occorre valutare se – e in che misura – sussista l'inadempimento contrattuale denunciato da parte attrice in capo ad
. Il rapporto intercorso tra le parti è qualificabile come CP_1
Proc. N.R.G.13928/2022 – sentenza Pagina 11 di 19 contratto di appalto ai sensi degli artt. 1655 e ss. c.c., in cui , CP_1
quale appaltatore, si è impegnata a compiere, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, una serie di opere e servizi
(installazione di impianti e svolgimento di pratiche tecnico-
amministrative connesse) verso corrispettivo. Nel contratto di appalto,
l'obbligazione principale dell'appaltatore consiste nel risultato concordato e deve essere adempiuta con diligenza e in conformità alle pattuizioni. In caso di inadempimento, trovano applicazione i principi generali in materia di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c..
È noto che, in tema di riparto dell'onere della prova, il committente che agisca in giudizio lamentando l'altrui inadempimento deve provare il titolo negoziale dal quale scaturiscono le obbligazioni dedotte, mentre è onere dell'appaltatore-debitore dimostrare di aver eseguito esattamente la propria prestazione. Tale principio – pacifico in giurisprudenza (v.
Sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533) – comporta che, una volta provata l'esistenza del contratto di appalto del 12.11.2018 e precisato il contenuto degli obblighi assunti da , spettava a quest'ultima CP_1
fornire prova del proprio esatto adempimento.
Ebbene, dalla ricostruzione in fatto operata supra risulta che CP_1
non ha dimostrato di aver adempiuto integralmente e
[...]
tempestivamente alle obbligazioni contrattuali assunte, ed anzi è emerso, all'esito dell'istruttoria, un quadro significativo di inadempimento. In particolare, è risultato che la convenuta non ha dato esecuzione – o non vi ha provveduto nei tempi dovuti – a molte delle pratiche amministrative che pure rientravano nel perimetro dell'appalto.
Proc. N.R.G.13928/2022 – sentenza Pagina 12 di 19 Le fonti probatorie convergono in tal senso: la documentazione prodotta da parte attrice (corrispondenza via email/CRM relativa ad alcune pratiche specifiche) e le testimonianze raccolte dimostrano, al di là delle attestazioni generiche fornite da , l'effettiva mancata CP_1
trasmissione agli enti competenti di pratiche tecniche e burocratiche funzionali alla fruizione di incentivi da parte dei clienti finali.
Ad esempio, per la pratica ENEA relativa alla cliente la parte Per_4
attrice ha richiamato una comunicazione inviata tramite CRM dalla legale rappresentante di , Dott.ssa la quale CP_1 Per_2
dichiarava di aver “prodotto la documentazione” necessaria;
tuttavia, tale affermazione è rimasta sfornita di qualunque riscontro probatorio,
non risultando prodotto in giudizio alcun documento attestante l'effettivo invio della pratica agli enti competenti (ricevute ENEA, protocolli di presentazione, ecc.).
Similmente, per quanto concerne la cliente , ha Pt_3 CP_2
documentato – tramite una e-mail inviata dalla stessa Dott.ssa
– che era perfettamente a conoscenza Per_2 CP_1
dell'opportunità di far ottenere alla cliente un contributo regionale a fondo perduto, e tuttavia tale pratica risulta non andata a buon fine;
anche in questo caso ha dovuto corrispondere di tasca propria CP_2
alla Sig.ra l'importo del contributo perduto. A fronte di tali Pt_3
elementi, la convenuta non ha offerto alcuna prova contraria. CP_1
, pur avendone la possibilità, non ha prodotto in giudizio la
[...]
documentazione che attestasse il regolare invio delle pratiche contestate
(ricevute telematiche ENEA, certificazioni rilasciate, protocolli di
Proc. N.R.G.13928/2022 – sentenza Pagina 13 di 19 presentazione, ecc.), né ha indicato circostanze specifiche atte a dimostrare che le omissioni lamentate non sussistessero;
anzi, il fatto che la cliente finale non abbia ottenuto gli incentivi (rendendo necessario un rimborso da parte di ), è un indice concreto del CP_2
mancato o inesatto espletamento di quella pratica.
Va peraltro evidenziato che la stessa condotta processuale di CP_1
– la quale si è opposta alla richiesta di esibizione dei propri
[...]
archivi – appare incompatibile con l'atteggiamento di chi voglia fornire prova del proprio esatto adempimento. Se davvero la convenuta avesse diligentemente eseguito tutte le pratiche amministrative affidatele,
avrebbe potuto facilmente dimostrarlo mettendo a disposizione della committente (e del Giudice) i documenti comprovanti tali adempimenti.
Invece, ha opposto un ingiustificato diniego, reiterato in CP_1
sede giudiziale. Si osserva che i motivi addotti – su tutti, la presunta tutela della privacy dei clienti finali – non risultano convincenti, atteso che era mandataria e delegata dei clienti proprio ai fini dello CP_2
svolgimento delle pratiche in questione, sicché non sussisteva alcun ostacolo giuridico alla condivisone della relativa documentazione con la committente;
né tantomeno le addotte ragioni potevano essere ostative alla esibizione in giudizio della documentazione.
In ogni caso, per quanto qui rileva, l'assenza di riscontro documentale a fronte di specifiche contestazioni comporta il mancato assolvimento, da parte della convenuta, dell'onere probatorio su di essa gravante ex art. 1218 c.c.; nè giova alla convenuta invocare la circostanza che CP_2
disponesse del CRM: come emerso chiaramente in istruttoria, il CRM
Proc. N.R.G.13928/2022 – sentenza Pagina 14 di 19 forniva un quadro informativo parziale, privo degli allegati documentali. La committente, quindi, pur potendo leggere le annotazioni in esso inserite (se e quando venivano inserite) dalla convenuta, non aveva modo di verificare l'effettivo compimento delle formalità burocratiche, se non ricevendo copia della relativa documentazione. Si deve pertanto concludere che la convenuta non ha eseguito in modo esatto e completo le prestazioni contrattuali di cui era incaricata, risultando pertanto inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il contratto del 12.11.2018. Tale inadempimento deve qualificarsi come grave, avuto riguardo sia all'elevato numero di pratiche coinvolte, sia alle rilevanti conseguenze pregiudizievoli patite dalla committente e dai clienti finali.
Le difese svolte da non scalfiscono tale conclusione. In CP_1
primo luogo, l'argomento secondo cui , rinnovando il contratto CP_2
nel marzo 2021, avrebbe implicitamente riconosciuto la regolarità dell'operato precedente della convenuta è privo di fondamento.
La stipula di un nuovo accordo tra le parti non implica automaticamente una rinuncia dell'avente diritto a far valere pregresse inadempienze, potendo anzi essere motivata – come nel caso di specie – dall'intento di porre rimedio a precedenti disfunzioni e proseguire il rapporto su basi diverse. Nessuna dichiarazione di remissione del debito o transazione su eventuali inadempimenti pregressi risulta essere stata manifestata da al momento della stipula del contratto 2021; CP_2
al contrario, la corrispondenza successiva evidenzia come l'attrice avesse continuato a richiedere alla convenuta la regolarizzazione delle
Proc. N.R.G.13928/2022 – sentenza Pagina 15 di 19 pratiche rimaste pendenti. Pertanto, il fatto che abbia CP_2
temporaneamente continuato ad avvalersi della convenuta non estingue né attenua le responsabilità di quest'ultima per gli inadempimenti già consumatisi durante la vigenza del primo contratto. In secondo luogo, è
destituita di fondamento anche la tesi secondo cui non CP_1
avrebbe ricevuto da adeguate richieste o documenti dai clienti CP_2
finali. Come si è visto, – nel suo ruolo di intermediario CP_2
contrattuale verso i clienti – aveva ottenuto da questi apposite deleghe a compiere ogni attività amministrativa necessaria, e la convenuta ne era ben consapevole. La comunicazione di era quindi del tutto CP_2
sufficiente a investire la convenuta dell'obbligo di attivarsi per ottenere autorizzazioni, effettuare comunicazioni (es. all'ENEA, al GSE, agli enti locali) e produrre certificazioni.
Da ultimo, la convenuta ha tentato di attribuire la responsabilità dei mancati esiti delle pratiche alla stessa attrice, prospettando asserite irregolarità compiute da (utilizzo indebito di timbri, presunte CP_2
falsificazioni in pratiche ENEA/GSE). Tale linea difensiva non è
supportata da alcuna prova certa in questa sede. Trattasi, infatti, di allegazioni che esulano dal thema decidendum del presente giudizio: le vicende relative alla denuncia penale depositata dalla Dott.ssa nel settembre 2021 riguardano episodi successivi alla Per_2
cessazione del rapporto contrattuale in esame e saranno oggetto degli opportuni accertamenti nelle sedi competenti. Ai fini della presente causa, è sufficiente rilevare che la mera pendenza di indagini penali a carico di non costituisce prova di un fatto estintivo o CP_2
Proc. N.R.G.13928/2022 – sentenza Pagina 16 di 19 modificativo della pretesa creditoria azionata, né risulta in alcun modo dimostrato che l'attrice abbia posto in essere condotte tali da interrompere il nesso causale tra l'omissione della convenuta e il danno lamentato. In conclusione, deve affermarsi che l'inadempimento contrattuale di è pienamente accertato. Controparte_1
Accertata la responsabilità contrattuale della convenuta, resta da quantificare il risarcimento del danno dovuto ad ai sensi degli CP_2
artt. 1218 e 1223 c.c. Il danno risarcibile patito dall'attrice si compone di plurime voci, specificamente allegate e comprovate: (a) gli importi rimborsati ai clienti finali rimasti privi dei benefici promessi, per complessivi € 3.915,00 (come da copie bonifici prodotte relative alle
Sig.re e;
(b) i costi sostenuti per completare o Pt_3 Pt_4
regolarizzare le pratiche inevase, quali i € 26.850,00 corrisposti alla società A.C. Service per servizi sostitutivi resi e i € 21.826,56 pagati al consulente Dott. (v. fatture e ricevute di pagamento Per_1
allegate); (c) ulteriori oneri e potenziali esborsi legati ad analoghe richieste risarcitorie di altri clienti finali. Le voci sub (a) e (b) trovano riscontro nei documenti in atti e integrano un danno emergente attuale pari ad €52.591,56, già effettivamente sopportato da . Tali CP_2
esborsi si configurano come danno-conseguenza immediato e diretto dell'inadempimento della convenuta: infatti , in virtù del CP_2
contratto “chiavi in mano” concluso con i suoi clienti, era tenuta a garantire loro il godimento delle agevolazioni e dei servizi promessi,
sicché il mancato ottenimento delle detrazioni fiscali e contributi per fatto imputabile all'appaltatore ha generato in capo ad CP_2
Proc. N.R.G.13928/2022 – sentenza Pagina 17 di 19 un'obbligazione (morale e giuridica) di indennizzo verso i clienti per evitare contestazioni e azioni giudiziarie da parte di questi ultimi. Tali
rimborsi erano dunque una conseguenza prevedibile dell'inadempimento di , come previsto dall'art. 1225 c.c., e CP_1
risultano del tutto ragionevoli quanto a importo. Parimenti, le spese sostenute per ingaggiare terzi al fine di completare le pratiche non evase dalla convenuta e per analizzare la situazione amministrativa
(A.C. Service, consulente costituiscono danno emergente Per_1
risarcibile, in quanto costi che non avrebbe dovuto sostenere se CP_2
la convenuta avesse correttamente adempiuto le proprie prestazioni burocratiche.
Quanto agli ulteriori danni futuri (voce sub c), parte attrice li ha prospettati in via eventuale, in considerazione della possibilità che altri clienti finali avanzino pretese risarcitorie analoghe a quelle già
soddisfatte, ovvero che emergano ulteriori irregolarità da sanare a spese di . Tali danni, al momento della decisione, non risultano dunque CP_2
sufficientemente provati, non sono presumibili né quantificabili in termini concreti e precisi. In difetto di elementi concreti, il risarcimento non può essere esteso a ipotetiche poste future, restando impregiudicato il diritto dell'attrice di agire separatamente qualora ulteriori esborsi si rendessero necessari e venissero rigorosamente documentati.
In conclusione, la domanda attrice va accolta nei limiti di quanto di ragione;
deve essere dichiarato l'inadempimento contrattuale di
[...]
in relazione al contratto di appalto del 12.11.2018 e, per CP_1
l'effetto, la convenuta va condannata a risarcire i danni cagionati ad
Proc. N.R.G.13928/2022 – sentenza Pagina 18 di 19 in conseguenza di detto Parte_1
inadempimento, nei limiti di quanto provato in giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva espletata nelle varie fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1. Accerta e dichiara il grave inadempimento di Controparte_1
rispetto agli obblighi nascenti dal contratto stipulato in data
12/11/2018 con Parte_1
2. Condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1
della somma di €.52.591,56, oltre interessi legali
[...]
dalla data di notifica dell'atto di citazione (01.06.2022) fino al saldo effettivo;
3. Condanna a rimborsare alla parte attrice le Controparte_1
spese di questo giudizio, che liquida in €.759,00 per esborsi ed
€.14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Rosa Bergamasco dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Napoli, il 05.05.2025 IL GIUDICE
dott. Giovanni Scotto di Carlo
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