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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/10/2025, n. 3984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3984 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10716/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione collegiale nelle persone dei sigg. ri magistrati: dott.sa Maria NI Picece – pres. rel. dott. sa Daniela Oliva – comp. dott. Antonio Ansalone – comp. ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 10716 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza telematica del 5.05.2025.
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Antonio D'Ascoli, come da Parte_4
procura a margine dell'atto di citazione, domiciliati telematicamente come in atti.
ATTORI
pagina 1 di 16 E
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 C.F._1
AN AN (C.F. ed DR AN (C.F. C.F._2
, telematicamente domiciliata come in atti. C.F._3
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Azioni in materia di successioni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione per l'udienza del 3.04.18, regolarmente notificato ed iscritto a ruolo, le parti attrici esponevano che: in data 13.06.2003 decedette in Salerno il sig.
nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_4 [...]
, senza testamento, lasciando quali eredi legittimi la moglie, sig.ra C.F._4 [...]
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , alla Per_1 CodiceFiscale_5
quale veniva attribuita la quota di 3/9 dell'asse ereditario ed i figli signori
[...]
nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , CP_2 CodiceFiscale_6 CP_1
nata a [...] il [...], Cod. Fisc. e
[...] CodiceFiscale_7 [...]
nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , ai quali Pt_1 CodiceFiscale_8
veniva attribuita una quota di 2/9 ciascuno. L'asse ereditario del compianto sig.
[...]
era costituito dai seguenti beni: a- piena proprietà di appartamento di cinque Pt_4
vani ed accessori, sito in Salerno, alla via Pio XI n. 96, quinto piano int. 14, con pertinenziale locale seminterrato ad uso cantina, il tutto in Catasto Urbano del Comune di Salerno al foglio 67, part. 140 sub. 46, ctg. A/2, zona cens. 4, classe terza, vani 8,0, pagina 2 di 16 R.C. €. 1.413,03; b- piena proprietà di locale deposito, sito in Salerno, alla via RA
LA n. 6, in Catasto Urbano del Comune di Salerno al foglio 62, part. 77 sub. 26, zona cens. 1, ctg. C/3, classe seconda, superficie catast. mq. 147, R.C. €. 921,24; c- comproprietà al 50% di terreno in Montoro (AV), Località Montoro Superiore, nel NCT del Comune Montoro-Sezione di Montoro Superiore al foglio 7, part. 171, semin. arb., are 04.56, R.D. €. 7,89 e R.A. €. 2,94; d- comproprietà al 50% di terreno in Montoro
(AV), località Montoro Superiore, nel NCT del Comune di Montoro-Sezione di Montoro
Superiore al foglio 9, part. 97, vigneto, are 33.62, R.D. €. 27,78 e R.A. €. 19,10; e- comproprietà al 50% di terreno in Montoro (AV), Località Montoro Superiore, nel NCT del Comune di Montoro-Sezione Montoro Superiore al foglio 9, part. 98, bosco ceduo, are 15.16, R.D. €. 4,31 e R.A. €. 0,47. La successione venne regolarmente denunziata presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno al n. 84, Vol. 1264, in data 09.12.2003 e trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Avellino in data 03.04.2008 ai nn.
5234/7135. In data 22.07.2012 è poi deceduta la sig.ra , lasciando a sé Persona_1
eredi i sopra generalizzati figli e L'asse ereditario della CP_2 CP_1 Parte_1
defunta era costituito dai seguenti beni: -Piena proprietà di piccolo appartamento in primo piano di due vani e gabinetto, sito in HI (Sa), frazione Sant'Antuono, via
Nazionale, in Catasto Urbano del Comune di HI al foglio 6, part. 369 sub. 4, ctg.
A/4, classe seconda, vani 2,5, R.C. €. 100,71; g-Piena proprietà di locale in piano terra destinato ad autorimessa, sito in HI (Sa), frazione Sant'Antuono, via Nazionale, in Catasto Urbano del Comune di HI al foglio 6, part. 369 sub. 3, ctg. C/6, classe prima, consistenza mq. 29, sup. catast. mq. 41, R.C. €. 20,97 (All. 13 e 15); h-Proprietà per 6/18 dei beni costituenti l'asse ereditario del sig. già sopra elencati Parte_4
ed individuati con le lettere a), b), c) d) ed e). Inizialmente, ignorandosi l'esistenza di un pagina 3 di 16 testamento, la successione venne considerata devoluta per legge, tant'è che fu presentata presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno, a cura del coerede sig. Controparte_2
regolare denunzia di successione, riportata al n. 10667 Vol. n. 9990, in data 05.12.2012, nella quale i beni relitti venivano attribuiti ai tre eredi legittimi nella quota di 1/3 ciascuno e che risulta trascritta nei RR.II. di Avellino in data 03.10.2013 ai nn.
13683/17011. Successivamente, con verbale di deposito e registrazione di testamento olografo redatto, ad istanza della sig.ra dal notaio dott. Controparte_1 [...]
Rep. n. 60354, Racc. n. 23537, del 22.07.2013, venne pubblicato un Per_2
testamento olografo della compianta signora , del seguente, letterale Persona_1
tenore: “Io sottoscritta nata a [...] il [...] dichiaro di Persona_1
essere vedova del Signor col quale ho procreato 3 figli: Parte_4 CP_2 CP_1
e . A mia figlia assegno per legittima e disponibile il sottoscalo e Pt_1 Controparte_1
la casa in Salerno via Pio XI 96 dove abito. Salerno 17 gennaio 2006 . A Persona_1
seguito di tale pubblicazione la sig.ra presentò una denunzia integrativa Controparte_1
di successione, registrata in Salerno al Volume 9990 n. 1972, in data 28.08.2013, nella quale, a modifica della richiamata denunzia di successione del 05.12.2012, si dichiarava che “l'immobile indicato al progressivo 2” di detta denunzia e, cioè, la quota di 1/3 dell'appartamento sito in Salerno, alla via Pio XI n. 96, era stata assegnata per testamento alla dichiarante sig.ra A tale denunzia integrativa faceva Controparte_1
seguito, in data 24.09.2013 (protocollo n. SA0318537), la presentazione di domanda di voltura catastale n. 22024.1/2013 presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di Salerno, risultante dalla visura catastale storica, per effetto della quale il predetto appartamento, riportato in Catasto Urbano del Comune di Salerno al Foglio 67, part. 140 sub. 46, precedentemente intestato ai signori e per 1/3 ciascuno, CP_2 CP_1 Parte_1
pagina 4 di 16 veniva a trovarsi intestato per 5/9 alla sig.ra e per 2/9 ciascuno ai Controparte_1
signori e Questi ultimi venivano a conoscenza dell'avvenuta CP_2 Parte_1
pubblicazione del testamento e dei conseguenti atti, solo nel gennaio 2016, in occasione del conferimento del mandato ad una agenzia immobiliare per la vendita dell'appartamento di via Pio XI n. 96, Salerno. Insorte divergenze in ordine alla valenza da attribuire alla disposizione testamentaria, veniva intrattenuta tra i signori e CP_2
da una parte, e la sig.ra dall'altra, una nutrita Parte_1 Controparte_1
corrispondenza intesa a cercare di definire con precisione le posizioni dei singoli coeredi rispetto alla successione della sig.ra . Nel corso di tale corrispondenza, è Persona_1
deceduto immaturamente in data 18.06.2016 il coerede sig. cui, in Controparte_2
assenza di testamento, sono per legge succeduti la moglie, sig.ra Parte_2
, ed i figli signori NI ed in pari quote di un terzo
[...] Parte_4
ciascuno. Ritenevano e ritengono gli esponenti che la trascritta disposizione testamentaria della sig.ra debba essere considerata un prelegato in favore Persona_1
della sig.ra e che, quindi, ove essa non vi abbia rinunziato ed, anzi lo Controparte_1
abbia accettato, come ha dichiarato e dimostrato di voler fare anche con atti concludenti, promuovendo la voltura catastale solo a suo favore della quota di 3/9 spettante alla de cuius sul ridetto appartamento di via Pio XI n. 96, troverebbero applicazione gli artt. 661
e 551 c.c. e la legataria non acquisterebbe la qualità di erede, non concorrendo, quindi, con gli altri chiamati all'acquisto degli altri beni caduti nella successione. Rappresentata questa condizione giuridica alla sig.ra questa, a conclusione del Controparte_1
richiamato e copioso scambio di corrispondenza, attraverso il suo difensore, avv. AN
AN, con comunicazioni inoltrate a mezzo P.E.C. in date 14.12.2016 e 20.03.2017
(All. 27 e 29), ha definitivamente chiarito che, a suo modo di vedere, a seguito della pagina 5 di 16 richiamata disposizione testamentaria le spetterebbe l'intera quota di un terzo dell'appartamento, che si apparteneva alla defunta, nonché la quota di un terzo su tutti gli altri beni caduti in successione. Definitivamente acclarata l'incompatibilità delle posizioni, i comparenti, che hanno interesse ad accertare come debbano essere attribuiti i beni formanti l'asse ereditario della sig.ra ed a procedere alla divisione Persona_1
sia di tali beni che di quelli caduti nella successione del sig. con istanza Parte_4
inviata in data 27.06.2017 all'Organismo di Mediazione CONFORMED s.r.l. di Salerno hanno promosso il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010.
Fissato l'incontro presso detto Organismo per il giorno 24.07.2017, alle ore 17,00, non essendo comparsa la sig.ra e non avendo effettuato alcuna Controparte_1
comunicazione, il mediatore avv. Guerino Ferri redigeva verbale di incontro, nel quale, dato atto della mancata comparizione della predetta sig.ra ha dichiarato l'esito CP_1
negativo della procedura di mediazione.
Tanto esposto in fatto e in diritto, gli attori così concludevano: “Dichiarare aperta la successione del sig. e devoluta la stessa per legge per 6/18 in favore del Parte_4
coniuge, sig. ra , e per 4/18 ciascuno ai figli (e per questi Persona_1 Controparte_2
oggi ai suoi eredi legittimi), e Dichiarare aperta la Controparte_1 Parte_1
successione della sig. ra e devoluta la stessa in parte in forza del Persona_1
testamento olografo pubblicato per Notaio dott. … ed in parte per Persona_2
legge. Riconoscere che la disposizione contenuta nel predetto testamento costituisce un prelegato e che, per l'effetto, alla sig. ra deve essere riconosciuta la Controparte_1
quota di 6/18 spettante alla de cuius sull'appartamento e pertinenziale locale cantina siti in Salerno, alla via Pio XI n. 96, ed al sig. e, congiuntamente agli Parte_1
eredi del defunto sig. sig. ra , Controparte_2 Parte_2 Parte_3
pagina 6 di 16 e la quota di ½ ciascuno degli altri beni costituenti l'asse ereditario Parte_4
della sig. ra . Nella denegata ipotesi di diversa qualificazione della Persona_1
richiamata disposizione testamentaria ed ove risulti, dalla valutazione dei beni costituenti l'asse alla data di apertura della successione, che essa eccede la quota disponibile dell'eredità, riconosciuto il diritto degli attori a conseguire le loro quote di legittimari, disporre la riduzione della disposizione per la parte eccedente la quota disponibile. Procedere, anche all'esito di apposita CTU, alla valutazione dei beni nelle successioni ed oggi in comunione tra gli attori e la sig. ra ed alla formazione di CP_1
un progetto di divisione, che preveda l'attribuzione a ciascuno dei condividenti di una quota di beni in natura corrispondente alla quota di diritto a ciascuno riconosciuta e determinare gli eventuali conguagli in denaro. In caso di mancata approvazione del progetto di divisione, procedere alla attribuzione delle quote con sentenza ed emettere ogni altro provvedimento necessario per addivenire alla divisione”.
Con comparsa depositata in cancelleria il 7/03/18, si è costituita in giudizio CP_1
la quale sosteneva che la disposizione testamentaria, lungi dal costituire un
[...]
prelegato, rappresentava una istituzione di erede in re certa, sicché ella – nella qualità di erede – partecipava alla successione della de cuius nella misura come ad essa spettante di 1/3, unitamente agli altri eredi. In ordine alla prospettata azione di riduzione, non si opponeva alla eventuale reintegra delle quote di legittima.
Celebrata l'udienza di prima comparizione venivano assegnati i termini ex art. 183 CPC.
L'attore, in sede di prima memoria, precisava quanto segue: “A) Nella premessa dell'atto di citazione, alla individuazione della massa ereditaria del sig. Parte_4
(che inizia alla pag. 2) vanno aggiunti i seguenti beni: f-comproprietà al 25% (9/36) di piccolo appartamento in primo piano di due vani e gabinetto, sito in HI (Sa), pagina 7 di 16 frazione Sant'Antuono, via Nazionale, in Catasto Urbano del Comune di HI al foglio 6, part. 369 sub. 4, ctg. A/4, classe seconda, vani 2,5, R.C. €. 100,71 (All. 13 e
14); g-comproprietà al 25% (9/36) di locale in piano terra destinato ad autorimessa, sito in HI (Sa), frazione Sant'Antuono, via Nazionale, in Catasto Urbano del
Comune di HI al foglio 6, part. 369 sub. 3, ctg. C/6, classe prima, consistenza mq. 29, sup. catast. mq. 41, R.C. €. 20,97 (All. 13 e 15); h-comproprietà al 50% (18/36) di piccola superficie di terreno in catasto del Comune di HI al foglio 6, part. 725
(ex 547/b), pascolo di are 00,52, accorpata al fabbricato part. 369. B) Nella premessa dell'atto di citazione, la individuazione della massa ereditaria della sig.ra
[...]
(che inizia alla pag. 3) va così sostituita: i-comproprietà per 27/36 di piccolo Per_1
appartamento in primo piano di due vani e gabinetto, sito in HI (Sa), frazione
Sant'Antuono, via Nazionale, in Catasto Urbano del Comune di HI al foglio 6, part. 369 sub. 4, ctg. A/4, classe seconda, vani 2,5, R.C. €. 100,71 (All. 13 e 14); l- comproprietà per 27/36 di locale in piano terra destinato ad autorimessa, sito in
HI (Sa), frazione Sant'Antuono, via Nazionale, in Catasto Urbano del Comune di
HI al foglio 6, part. 369 sub. 3, ctg. C/6, classe prima, consistenza mq. 29, sup. catast. mq. 41, R.C. €. 20,97 (All. 13 e 15); m-comproprietà per 18/36 di piccola superficie di terreno in catasto del Comune di HI al foglio 6, part. 725 (ex
547/b), pascolo di are 00,52, accorpata al fabbricato part. 369. n-comproprietà per
12/36 dei beni costituenti l'asse ereditario del sig. già sopra elencati ed Parte_4
individuati con le lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h). 6) In conseguenza delle predette rettifiche delle masse ereditarie dei de cuius e , Parte_4 Persona_1
l'individuazione delle quote spettanti ai singoli chiamati alle eredità in relazione ai distinti beni che compongono complessivamente le due masse, in sostituzione di quella pagina 8 di 16 contenuta alla pag. 7 dell'atto di citazione, risulta la seguente: A) Appartamento e cantina di via Pio XI n. 96-Salerno: 4/18 agli eredi del sig. 10/18 alla Controparte_2
sig.ra 4/18 al sig. B) Locale commerciale di via Controparte_1 Parte_1
RA LA 6-Salerno: 7/18 agli eredi del sig. 4/18 alla sig.ra Controparte_2
7/18 al sig. C)Quota pari ad 1/2 dei terreni in Controparte_1 Parte_1
Montoro: 7/18 agli eredi del sig. 4/18 alla sig.ra 7/18 Controparte_2 Controparte_1
al sig. D)Appartamento in HI-Fraz. Sant'Antuono-via Nazionale: Parte_1
17/36 agli eredi del sig. 17/36 al sig. 2/36 alla sig.ra Controparte_2 Parte_1
E) Garage in HI-Fraz. Sant'Antuono-via Nazionale: 17/36 agli Controparte_1
eredi del sig. 17/36 al sig. 2/36 alla sig.ra Controparte_2 Parte_1 CP_1
F) Piccola superficie di terreno in HI-Fraz. Sant'Antuono- foglio 6,
[...]
part. 725 (ex 547/b), pascolo di are 00,52, accorpata al fabbricato part. 369: 16/36 agli eredi del sig. 16/36 al sig. 4/36 alla sig.ra Controparte_2 Parte_1 CP_1
.
[...]
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'espletamento di consulenza tecnica sui quesiti come formulati.
All'esito dell'udienza cartolare del 5.05.2025 sono state precisate le conclusioni ed il giudizio è stato riservato in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 CPC per il deposito degli scritti conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda come proposta dalle parti attrici, relativa all'accertamento della natura della disposizione testamentaria della sig. ra come prelegato, non può essere Persona_1
accolta.
pagina 9 di 16 In via generale, deve premettersi che ricorre la fattispecie della cd. institutio ex re certa di cui all'art. 588, comma 2°, c.c. allorquando il testatore, anziché indicare una frazione aritmetica del proprio patrimonio, faccia riferimento a determinati beni o a un complesso di beni, con l'intenzione tuttavia di assegnarli come quota dell'intero asse ereditario (cfr. App. Bari Sez. III, 29-07-2005, Cass. civ. Sez. II, 01-03-2002, n. 3016).
In giurisprudenza si ritiene che “non si configura una istituzione di erede ex re certa quando il testatore disponga delle proprie sostanze con lasciti aventi ad oggetto beni specifici ed individuati, sia pure assorbenti l'intero asse, ma li consideri come beni determinati e singoli, cioè come legati e non in funzione di quote ideali del suo patrimonio;
coesistono la successione testamentaria e la successione ex lege quando la portata effettiva della volontà testamentaria, pur esaurendo l'intero asse si traduca esclusivamente in disposizioni a titolo particolare” (Trib. Pavia, 21-05-1992).
L'istituto presenta indubbiamente notevoli affinità con la figura del legato, dato che anch'esso consiste per natura nell'attribuzione di uno o più cespiti determinati. In entrambi gli istituti, infatti, il testatore fa riferimento non ad una quota del proprio patrimonio, ma piuttosto a beni determinati (un immobile, un conto corrente, ecc.). Si tratta dunque di individuare gli elementi di distinzione tra le due fattispecie, soprattutto alla luce delle rilevanti conseguenze pratiche che potrebbero derivare dal far rientrare un determinato lascito in una categoria piuttosto che in un'altra (in un caso, ne deriverebbe l'istituzione di erede, nell'altro di mero legatario).
In primo luogo, dall'interpretazione letterale e dalla lettura congiunta del primo e del secondo comma dell'art. 588 c.c., si desume che il lascito di un bene determinato configuri normalmente un legato. Recita infatti il secondo comma che “l'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo pagina 10 di 16 universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio”. L'utilizzo dell'espressione “non esclude” e l'affermata esigenza di un ulteriore elemento caratterizzante la fattispecie, rappresentato “dall'intenzione del testatore” evidenzia come, in presenza di un lascito di un bene determinato, di regola si riterrà di essere in presenza di un mero legato, mentre solo in chiave eccezionale e derogatoria potrà configurarsi una successione a titolo universale.
Se ne desume, pertanto, che il rapporto intercorrente tra il legato e l'institutio ex re certa sia di regola ed eccezione: quando, cioè, si sia in presenza di un lascito determinato la regola generale è che si tratti di un legato, mentre l'eccezione è che si tratti di un'eredità.
In considerazione del rapporto appena delineato, esistente tra l'art. 588, secondo comma,
c.c. e il legato, l'istituzione di erede ex certa re potrà ricercarsi unicamente allorquando la dichiarazione testamentaria, nel suo complesso, induca un ragionevole dubbio che, nonostante l'indicazione di cespiti determinati, il testatore abbia voluto chiamare il destinatario di essi ad una successione a titolo universale. In tutti gli altri casi, nelle ipotesi cioè in cui dalle disposizioni testamentarie non emerga alcun dubbio sull'intenzione del testatore di istituire un vero e proprio legato, rimane ab origine preclusa per l'interprete qualsiasi ulteriore indagine sulla volontà testamentaria ai fini dell'applicabilità dell'art. 588, secondo comma, c.c.
Di conseguenza, la presunzione iuris tantum a favore del lascito a titolo particolare potrà essere superata solo nel caso in cui la volontà del testatore di assegnare i beni determinati come quota del patrimonio emerga con certezza dall'interpretazione oggettiva e soggettiva della disposizione testamentaria.
pagina 11 di 16 La Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. lavoro, 12-07-2001, n. 9467) ha ritenuto che, al fine “di distinguere tra disposizioni testamentarie a titolo universale - che, indipendentemente dalle espressioni e dalle denominazioni usate dal testatore, sono attributive della qualità di erede - e disposizioni a titolo particolare - che, invece, attribuiscono la sola qualità di legatario - il giudice deve compiere sia una indagine di carattere oggettivo riferita al contenuto dell'atto sia una indagine di carattere soggettivo riferita all'intenzione del testatore. Ne consegue che soltanto in seguito a tali duplici indagini può stabilirsi se attraverso l'assegnazione di beni determinati il testatore abbia inteso attribuire una quota del proprio patrimonio unitariamente considerato
(sicché la successione in esso è a titolo universale) ovvero abbia inteso escludere l'istituzione nell'"universum ius" (sicché la successione è a titolo di legato”).
Ne deriva dunque, in primo luogo, che l'utilizzo di espressioni quali “erede” o “eredità” non forniscono segnali univoci a favore della qualificazione come disposizione a titolo universale, costituendo tutt'al più elementi indiziari per ricostruire ed interpretare la volontà del testatore.
In questo senso, “al fine di stabilire se l'attribuzione di beni determinati configuri istituzione di eredità o legato, deve innanzitutto considerarsi il contenuto della disposizione, cioè il modo di attribuzione dei beni secondo il criterio stabilito dalla legge, mentre l'attribuzione formale del titolo di erede (o di legatario) può essere valutata solo come elemento confermativo del risultato delle indagini condotte sull'obiettiva consistenza della disposizione. Ai sensi del secondo comma dell'art. 588
c.c., l'assegnazione di beni determinati può essere interpretata come disposizione a titolo universale qualora risulti che il testatore, pur avendo indicato beni determinati, abbia in effetti inteso assegnare questi come quota del patrimonio ereditario. A tal fine pagina 12 di 16 l'indagine, di carattere obiettivo circa il contenuto dell'atto (…) e di carattere soggettivo sull'intenzione del testatore deve essere più completa e penetrante di quella necessaria quando invece il testatore detta le disposizioni con riferimento alla quantità indeterminata dei suoi beni” (Cass. civ., 16.11.85, n. 5624).
Del resto, anche nella giurisprudenza di merito, si ritiene che “nella successione testamentaria si ha institutio ex re certa allorquando il testatore, al di là delle espressioni usate, attribuisca beni determinati o un complesso di beni con l'intenzione di assegnarli come quota del patrimonio e, quindi, a titolo universale. In virtù del suddetto principio, nell'ipotesi in cui il testatore, senza mai utilizzare l'espressione erede o legatario, lasci la disponibilità dei propri conti correnti a più persone (con percentuali differenti), mentre, quanto all'unico immobile, provveda ad una diversa attribuzione, deve ritenersi che la disposizione relativa alla liquidità sia stata fatta a titolo di legato” (Trib. Roma Sez. lavoro (Ord.), 12-02-2003).
In secondo luogo, poi, nemmeno l'ulteriore criterio della proporzionalità di valore tra il bene determinato oggetto della disposizione e quello dell'intero asse ereditario potrebbe avere rilevanza decisiva. Infatti, mentre parte della giurisprudenza maggiormente datata
(Cass. civ., 12.05.71, n. 1368, cfr. anche Cass. civ., 26.10.72, n. 3282) attribuiva valore a tale criterio, ritenendo che “l'institutio ex re certa deve considerarsi istituzione di erede quando il de cuius ha considerato la res certa in rapporto alla totalità del suo patrimonio, come quota di esso, da determinarsi in concreto attraverso il rapporto proporzionale tra il valore della res certa attribuita e il valore dell'intero asse”, oggi la giurisprudenza dominante ritiene che la sola adozione della regola della proporzionalità non sia di per sé sufficiente ad accertare la reale mens testantis, dato che il valore della res certa finirebbe pur sempre a corrispondere ad una quota, foss'anche minima, dell'intero asse ereditario. pagina 13 di 16 Di conseguenza, ne deriva il necessario ricorso anche ad altri criteri interpretativi, all'interno di un'indagine ermeneutica diretta a stabilire le effettive intenzioni del de cuius.
In questo senso, secondo l'opinione dominante, si potranno utilizzare anche i cd. elementi extratestuali, ma unicamente nella misura in cui questi consentano di chiarire una volontà emersa nella scheda testamentaria e non mai per ricostruire un intento rimasto del tutto inespresso.
Ed invero, nel testamento olografo la de cuius così disponeva: “Io sottoscritta Per_1
nata a [...] il [...] dichiaro di essere vedova del Signor
[...] Parte_4
col quale ho procreato 3 figli: , e . A mia figlia
[...] CP_2 CP_1 Pt_1 CP_1
assegno per legittima e disponibile il sottoscalo e la casa in Salerno via Pio XI
[...]
96 dove abito. Salerno 17 gennaio 2006 ”. Persona_1
Appare evidente che la disposizione testamentaria concretizzi una tipica ipotesi di institutio ex re certa, con tutte le conseguenze del caso, ed infatti occorre avere riguardo alle espressioni usate quali “legittima” e “disponibile” che, anche nel comune sentire, sono indicative di una volontà di ritenere il destinatario della disposizione un erede
(legittimario) a tutti gli effetti, con il solo effetto di attribuire a quell'erede un bene già precisamente individuato (nello specifico, l'immobile adibito a casa di abitazione, costituente, peraltro, il cespite di maggior valore).
Da tale affermazione discende quale (primo) logico corollario che la convenuta CP_1
debba essere considerata erede legittima per la parte dei beni caduti in
[...]
successione la cui attribuzione non sia stata effettuata per testamento.
Quale ulteriore conseguenza si ha che dovrà essere esaminata la (subordinata) domanda di riduzione per lesione di legittima come avanzata dalle parti attrici, le quali assumono pagina 14 di 16 che, qualora la convenuta abbia a rivestire la qualità di erede, l'attribuzione in CP_1
suo favore effettuata del cespite possa avere leso il diritto di essi legittimari a conseguire la quota di riserva.
La menzionata quota di riserva corrisponde ai due noni dell'intero asse ereditario per ciascun erede legittimo (ivi compresi gli eredi, intesi come unicum, del condividente venuto a mancare nelle more).
A questo punto deve essere rilevata la presenza – fra i beni immobili relitti – di un cespite non in regola con le norme urbanistiche, come accertato in sede di consulenza.
Ritiene il tribunale che la situazione di illegittimità del bene non consenta lo scioglimento della comunione ereditaria relativamente allo stesso, tuttavia, appare concretamente possibile (atteso che il consulente ha accertato la possibilità di sanatoria) consentire alle parti in causa di sanare in proprio gli abusi, ovvero esprimersi con riguardo alla eventualità di stralciare l'immobile dalla comunione e dalla relativa azione di scioglimento.
Il giudizio dovrà, dunque, essere rimesso sul ruolo al fine di operare le ulteriori verifiche in ordine alla divisibilità del bene affetto da irregolarità e per il concreto esame della domanda di riduzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Rigetta la domanda delle parti attrici, dichiarando che la disposizione testamentaria della sig. ra si risolve in una istituzione di erede in re Persona_1
certa, sicché la convenuta riveste la qualifica di erede. Controparte_1
- Dispone con separata ordinanza la rimessione del giudizio sul ruolo.
- Rimette la regolazione delle spese di lite al definitivo. pagina 15 di 16 Così deciso in Salerno, lì 1° ottobre 2025.
Il presidente est.
dott. sa Maria NI Picece
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione collegiale nelle persone dei sigg. ri magistrati: dott.sa Maria NI Picece – pres. rel. dott. sa Daniela Oliva – comp. dott. Antonio Ansalone – comp. ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 10716 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza telematica del 5.05.2025.
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Antonio D'Ascoli, come da Parte_4
procura a margine dell'atto di citazione, domiciliati telematicamente come in atti.
ATTORI
pagina 1 di 16 E
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 C.F._1
AN AN (C.F. ed DR AN (C.F. C.F._2
, telematicamente domiciliata come in atti. C.F._3
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Azioni in materia di successioni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione per l'udienza del 3.04.18, regolarmente notificato ed iscritto a ruolo, le parti attrici esponevano che: in data 13.06.2003 decedette in Salerno il sig.
nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_4 [...]
, senza testamento, lasciando quali eredi legittimi la moglie, sig.ra C.F._4 [...]
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , alla Per_1 CodiceFiscale_5
quale veniva attribuita la quota di 3/9 dell'asse ereditario ed i figli signori
[...]
nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , CP_2 CodiceFiscale_6 CP_1
nata a [...] il [...], Cod. Fisc. e
[...] CodiceFiscale_7 [...]
nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , ai quali Pt_1 CodiceFiscale_8
veniva attribuita una quota di 2/9 ciascuno. L'asse ereditario del compianto sig.
[...]
era costituito dai seguenti beni: a- piena proprietà di appartamento di cinque Pt_4
vani ed accessori, sito in Salerno, alla via Pio XI n. 96, quinto piano int. 14, con pertinenziale locale seminterrato ad uso cantina, il tutto in Catasto Urbano del Comune di Salerno al foglio 67, part. 140 sub. 46, ctg. A/2, zona cens. 4, classe terza, vani 8,0, pagina 2 di 16 R.C. €. 1.413,03; b- piena proprietà di locale deposito, sito in Salerno, alla via RA
LA n. 6, in Catasto Urbano del Comune di Salerno al foglio 62, part. 77 sub. 26, zona cens. 1, ctg. C/3, classe seconda, superficie catast. mq. 147, R.C. €. 921,24; c- comproprietà al 50% di terreno in Montoro (AV), Località Montoro Superiore, nel NCT del Comune Montoro-Sezione di Montoro Superiore al foglio 7, part. 171, semin. arb., are 04.56, R.D. €. 7,89 e R.A. €. 2,94; d- comproprietà al 50% di terreno in Montoro
(AV), località Montoro Superiore, nel NCT del Comune di Montoro-Sezione di Montoro
Superiore al foglio 9, part. 97, vigneto, are 33.62, R.D. €. 27,78 e R.A. €. 19,10; e- comproprietà al 50% di terreno in Montoro (AV), Località Montoro Superiore, nel NCT del Comune di Montoro-Sezione Montoro Superiore al foglio 9, part. 98, bosco ceduo, are 15.16, R.D. €. 4,31 e R.A. €. 0,47. La successione venne regolarmente denunziata presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno al n. 84, Vol. 1264, in data 09.12.2003 e trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Avellino in data 03.04.2008 ai nn.
5234/7135. In data 22.07.2012 è poi deceduta la sig.ra , lasciando a sé Persona_1
eredi i sopra generalizzati figli e L'asse ereditario della CP_2 CP_1 Parte_1
defunta era costituito dai seguenti beni: -Piena proprietà di piccolo appartamento in primo piano di due vani e gabinetto, sito in HI (Sa), frazione Sant'Antuono, via
Nazionale, in Catasto Urbano del Comune di HI al foglio 6, part. 369 sub. 4, ctg.
A/4, classe seconda, vani 2,5, R.C. €. 100,71; g-Piena proprietà di locale in piano terra destinato ad autorimessa, sito in HI (Sa), frazione Sant'Antuono, via Nazionale, in Catasto Urbano del Comune di HI al foglio 6, part. 369 sub. 3, ctg. C/6, classe prima, consistenza mq. 29, sup. catast. mq. 41, R.C. €. 20,97 (All. 13 e 15); h-Proprietà per 6/18 dei beni costituenti l'asse ereditario del sig. già sopra elencati Parte_4
ed individuati con le lettere a), b), c) d) ed e). Inizialmente, ignorandosi l'esistenza di un pagina 3 di 16 testamento, la successione venne considerata devoluta per legge, tant'è che fu presentata presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno, a cura del coerede sig. Controparte_2
regolare denunzia di successione, riportata al n. 10667 Vol. n. 9990, in data 05.12.2012, nella quale i beni relitti venivano attribuiti ai tre eredi legittimi nella quota di 1/3 ciascuno e che risulta trascritta nei RR.II. di Avellino in data 03.10.2013 ai nn.
13683/17011. Successivamente, con verbale di deposito e registrazione di testamento olografo redatto, ad istanza della sig.ra dal notaio dott. Controparte_1 [...]
Rep. n. 60354, Racc. n. 23537, del 22.07.2013, venne pubblicato un Per_2
testamento olografo della compianta signora , del seguente, letterale Persona_1
tenore: “Io sottoscritta nata a [...] il [...] dichiaro di Persona_1
essere vedova del Signor col quale ho procreato 3 figli: Parte_4 CP_2 CP_1
e . A mia figlia assegno per legittima e disponibile il sottoscalo e Pt_1 Controparte_1
la casa in Salerno via Pio XI 96 dove abito. Salerno 17 gennaio 2006 . A Persona_1
seguito di tale pubblicazione la sig.ra presentò una denunzia integrativa Controparte_1
di successione, registrata in Salerno al Volume 9990 n. 1972, in data 28.08.2013, nella quale, a modifica della richiamata denunzia di successione del 05.12.2012, si dichiarava che “l'immobile indicato al progressivo 2” di detta denunzia e, cioè, la quota di 1/3 dell'appartamento sito in Salerno, alla via Pio XI n. 96, era stata assegnata per testamento alla dichiarante sig.ra A tale denunzia integrativa faceva Controparte_1
seguito, in data 24.09.2013 (protocollo n. SA0318537), la presentazione di domanda di voltura catastale n. 22024.1/2013 presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di Salerno, risultante dalla visura catastale storica, per effetto della quale il predetto appartamento, riportato in Catasto Urbano del Comune di Salerno al Foglio 67, part. 140 sub. 46, precedentemente intestato ai signori e per 1/3 ciascuno, CP_2 CP_1 Parte_1
pagina 4 di 16 veniva a trovarsi intestato per 5/9 alla sig.ra e per 2/9 ciascuno ai Controparte_1
signori e Questi ultimi venivano a conoscenza dell'avvenuta CP_2 Parte_1
pubblicazione del testamento e dei conseguenti atti, solo nel gennaio 2016, in occasione del conferimento del mandato ad una agenzia immobiliare per la vendita dell'appartamento di via Pio XI n. 96, Salerno. Insorte divergenze in ordine alla valenza da attribuire alla disposizione testamentaria, veniva intrattenuta tra i signori e CP_2
da una parte, e la sig.ra dall'altra, una nutrita Parte_1 Controparte_1
corrispondenza intesa a cercare di definire con precisione le posizioni dei singoli coeredi rispetto alla successione della sig.ra . Nel corso di tale corrispondenza, è Persona_1
deceduto immaturamente in data 18.06.2016 il coerede sig. cui, in Controparte_2
assenza di testamento, sono per legge succeduti la moglie, sig.ra Parte_2
, ed i figli signori NI ed in pari quote di un terzo
[...] Parte_4
ciascuno. Ritenevano e ritengono gli esponenti che la trascritta disposizione testamentaria della sig.ra debba essere considerata un prelegato in favore Persona_1
della sig.ra e che, quindi, ove essa non vi abbia rinunziato ed, anzi lo Controparte_1
abbia accettato, come ha dichiarato e dimostrato di voler fare anche con atti concludenti, promuovendo la voltura catastale solo a suo favore della quota di 3/9 spettante alla de cuius sul ridetto appartamento di via Pio XI n. 96, troverebbero applicazione gli artt. 661
e 551 c.c. e la legataria non acquisterebbe la qualità di erede, non concorrendo, quindi, con gli altri chiamati all'acquisto degli altri beni caduti nella successione. Rappresentata questa condizione giuridica alla sig.ra questa, a conclusione del Controparte_1
richiamato e copioso scambio di corrispondenza, attraverso il suo difensore, avv. AN
AN, con comunicazioni inoltrate a mezzo P.E.C. in date 14.12.2016 e 20.03.2017
(All. 27 e 29), ha definitivamente chiarito che, a suo modo di vedere, a seguito della pagina 5 di 16 richiamata disposizione testamentaria le spetterebbe l'intera quota di un terzo dell'appartamento, che si apparteneva alla defunta, nonché la quota di un terzo su tutti gli altri beni caduti in successione. Definitivamente acclarata l'incompatibilità delle posizioni, i comparenti, che hanno interesse ad accertare come debbano essere attribuiti i beni formanti l'asse ereditario della sig.ra ed a procedere alla divisione Persona_1
sia di tali beni che di quelli caduti nella successione del sig. con istanza Parte_4
inviata in data 27.06.2017 all'Organismo di Mediazione CONFORMED s.r.l. di Salerno hanno promosso il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010.
Fissato l'incontro presso detto Organismo per il giorno 24.07.2017, alle ore 17,00, non essendo comparsa la sig.ra e non avendo effettuato alcuna Controparte_1
comunicazione, il mediatore avv. Guerino Ferri redigeva verbale di incontro, nel quale, dato atto della mancata comparizione della predetta sig.ra ha dichiarato l'esito CP_1
negativo della procedura di mediazione.
Tanto esposto in fatto e in diritto, gli attori così concludevano: “Dichiarare aperta la successione del sig. e devoluta la stessa per legge per 6/18 in favore del Parte_4
coniuge, sig. ra , e per 4/18 ciascuno ai figli (e per questi Persona_1 Controparte_2
oggi ai suoi eredi legittimi), e Dichiarare aperta la Controparte_1 Parte_1
successione della sig. ra e devoluta la stessa in parte in forza del Persona_1
testamento olografo pubblicato per Notaio dott. … ed in parte per Persona_2
legge. Riconoscere che la disposizione contenuta nel predetto testamento costituisce un prelegato e che, per l'effetto, alla sig. ra deve essere riconosciuta la Controparte_1
quota di 6/18 spettante alla de cuius sull'appartamento e pertinenziale locale cantina siti in Salerno, alla via Pio XI n. 96, ed al sig. e, congiuntamente agli Parte_1
eredi del defunto sig. sig. ra , Controparte_2 Parte_2 Parte_3
pagina 6 di 16 e la quota di ½ ciascuno degli altri beni costituenti l'asse ereditario Parte_4
della sig. ra . Nella denegata ipotesi di diversa qualificazione della Persona_1
richiamata disposizione testamentaria ed ove risulti, dalla valutazione dei beni costituenti l'asse alla data di apertura della successione, che essa eccede la quota disponibile dell'eredità, riconosciuto il diritto degli attori a conseguire le loro quote di legittimari, disporre la riduzione della disposizione per la parte eccedente la quota disponibile. Procedere, anche all'esito di apposita CTU, alla valutazione dei beni nelle successioni ed oggi in comunione tra gli attori e la sig. ra ed alla formazione di CP_1
un progetto di divisione, che preveda l'attribuzione a ciascuno dei condividenti di una quota di beni in natura corrispondente alla quota di diritto a ciascuno riconosciuta e determinare gli eventuali conguagli in denaro. In caso di mancata approvazione del progetto di divisione, procedere alla attribuzione delle quote con sentenza ed emettere ogni altro provvedimento necessario per addivenire alla divisione”.
Con comparsa depositata in cancelleria il 7/03/18, si è costituita in giudizio CP_1
la quale sosteneva che la disposizione testamentaria, lungi dal costituire un
[...]
prelegato, rappresentava una istituzione di erede in re certa, sicché ella – nella qualità di erede – partecipava alla successione della de cuius nella misura come ad essa spettante di 1/3, unitamente agli altri eredi. In ordine alla prospettata azione di riduzione, non si opponeva alla eventuale reintegra delle quote di legittima.
Celebrata l'udienza di prima comparizione venivano assegnati i termini ex art. 183 CPC.
L'attore, in sede di prima memoria, precisava quanto segue: “A) Nella premessa dell'atto di citazione, alla individuazione della massa ereditaria del sig. Parte_4
(che inizia alla pag. 2) vanno aggiunti i seguenti beni: f-comproprietà al 25% (9/36) di piccolo appartamento in primo piano di due vani e gabinetto, sito in HI (Sa), pagina 7 di 16 frazione Sant'Antuono, via Nazionale, in Catasto Urbano del Comune di HI al foglio 6, part. 369 sub. 4, ctg. A/4, classe seconda, vani 2,5, R.C. €. 100,71 (All. 13 e
14); g-comproprietà al 25% (9/36) di locale in piano terra destinato ad autorimessa, sito in HI (Sa), frazione Sant'Antuono, via Nazionale, in Catasto Urbano del
Comune di HI al foglio 6, part. 369 sub. 3, ctg. C/6, classe prima, consistenza mq. 29, sup. catast. mq. 41, R.C. €. 20,97 (All. 13 e 15); h-comproprietà al 50% (18/36) di piccola superficie di terreno in catasto del Comune di HI al foglio 6, part. 725
(ex 547/b), pascolo di are 00,52, accorpata al fabbricato part. 369. B) Nella premessa dell'atto di citazione, la individuazione della massa ereditaria della sig.ra
[...]
(che inizia alla pag. 3) va così sostituita: i-comproprietà per 27/36 di piccolo Per_1
appartamento in primo piano di due vani e gabinetto, sito in HI (Sa), frazione
Sant'Antuono, via Nazionale, in Catasto Urbano del Comune di HI al foglio 6, part. 369 sub. 4, ctg. A/4, classe seconda, vani 2,5, R.C. €. 100,71 (All. 13 e 14); l- comproprietà per 27/36 di locale in piano terra destinato ad autorimessa, sito in
HI (Sa), frazione Sant'Antuono, via Nazionale, in Catasto Urbano del Comune di
HI al foglio 6, part. 369 sub. 3, ctg. C/6, classe prima, consistenza mq. 29, sup. catast. mq. 41, R.C. €. 20,97 (All. 13 e 15); m-comproprietà per 18/36 di piccola superficie di terreno in catasto del Comune di HI al foglio 6, part. 725 (ex
547/b), pascolo di are 00,52, accorpata al fabbricato part. 369. n-comproprietà per
12/36 dei beni costituenti l'asse ereditario del sig. già sopra elencati ed Parte_4
individuati con le lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h). 6) In conseguenza delle predette rettifiche delle masse ereditarie dei de cuius e , Parte_4 Persona_1
l'individuazione delle quote spettanti ai singoli chiamati alle eredità in relazione ai distinti beni che compongono complessivamente le due masse, in sostituzione di quella pagina 8 di 16 contenuta alla pag. 7 dell'atto di citazione, risulta la seguente: A) Appartamento e cantina di via Pio XI n. 96-Salerno: 4/18 agli eredi del sig. 10/18 alla Controparte_2
sig.ra 4/18 al sig. B) Locale commerciale di via Controparte_1 Parte_1
RA LA 6-Salerno: 7/18 agli eredi del sig. 4/18 alla sig.ra Controparte_2
7/18 al sig. C)Quota pari ad 1/2 dei terreni in Controparte_1 Parte_1
Montoro: 7/18 agli eredi del sig. 4/18 alla sig.ra 7/18 Controparte_2 Controparte_1
al sig. D)Appartamento in HI-Fraz. Sant'Antuono-via Nazionale: Parte_1
17/36 agli eredi del sig. 17/36 al sig. 2/36 alla sig.ra Controparte_2 Parte_1
E) Garage in HI-Fraz. Sant'Antuono-via Nazionale: 17/36 agli Controparte_1
eredi del sig. 17/36 al sig. 2/36 alla sig.ra Controparte_2 Parte_1 CP_1
F) Piccola superficie di terreno in HI-Fraz. Sant'Antuono- foglio 6,
[...]
part. 725 (ex 547/b), pascolo di are 00,52, accorpata al fabbricato part. 369: 16/36 agli eredi del sig. 16/36 al sig. 4/36 alla sig.ra Controparte_2 Parte_1 CP_1
.
[...]
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'espletamento di consulenza tecnica sui quesiti come formulati.
All'esito dell'udienza cartolare del 5.05.2025 sono state precisate le conclusioni ed il giudizio è stato riservato in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 CPC per il deposito degli scritti conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda come proposta dalle parti attrici, relativa all'accertamento della natura della disposizione testamentaria della sig. ra come prelegato, non può essere Persona_1
accolta.
pagina 9 di 16 In via generale, deve premettersi che ricorre la fattispecie della cd. institutio ex re certa di cui all'art. 588, comma 2°, c.c. allorquando il testatore, anziché indicare una frazione aritmetica del proprio patrimonio, faccia riferimento a determinati beni o a un complesso di beni, con l'intenzione tuttavia di assegnarli come quota dell'intero asse ereditario (cfr. App. Bari Sez. III, 29-07-2005, Cass. civ. Sez. II, 01-03-2002, n. 3016).
In giurisprudenza si ritiene che “non si configura una istituzione di erede ex re certa quando il testatore disponga delle proprie sostanze con lasciti aventi ad oggetto beni specifici ed individuati, sia pure assorbenti l'intero asse, ma li consideri come beni determinati e singoli, cioè come legati e non in funzione di quote ideali del suo patrimonio;
coesistono la successione testamentaria e la successione ex lege quando la portata effettiva della volontà testamentaria, pur esaurendo l'intero asse si traduca esclusivamente in disposizioni a titolo particolare” (Trib. Pavia, 21-05-1992).
L'istituto presenta indubbiamente notevoli affinità con la figura del legato, dato che anch'esso consiste per natura nell'attribuzione di uno o più cespiti determinati. In entrambi gli istituti, infatti, il testatore fa riferimento non ad una quota del proprio patrimonio, ma piuttosto a beni determinati (un immobile, un conto corrente, ecc.). Si tratta dunque di individuare gli elementi di distinzione tra le due fattispecie, soprattutto alla luce delle rilevanti conseguenze pratiche che potrebbero derivare dal far rientrare un determinato lascito in una categoria piuttosto che in un'altra (in un caso, ne deriverebbe l'istituzione di erede, nell'altro di mero legatario).
In primo luogo, dall'interpretazione letterale e dalla lettura congiunta del primo e del secondo comma dell'art. 588 c.c., si desume che il lascito di un bene determinato configuri normalmente un legato. Recita infatti il secondo comma che “l'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo pagina 10 di 16 universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio”. L'utilizzo dell'espressione “non esclude” e l'affermata esigenza di un ulteriore elemento caratterizzante la fattispecie, rappresentato “dall'intenzione del testatore” evidenzia come, in presenza di un lascito di un bene determinato, di regola si riterrà di essere in presenza di un mero legato, mentre solo in chiave eccezionale e derogatoria potrà configurarsi una successione a titolo universale.
Se ne desume, pertanto, che il rapporto intercorrente tra il legato e l'institutio ex re certa sia di regola ed eccezione: quando, cioè, si sia in presenza di un lascito determinato la regola generale è che si tratti di un legato, mentre l'eccezione è che si tratti di un'eredità.
In considerazione del rapporto appena delineato, esistente tra l'art. 588, secondo comma,
c.c. e il legato, l'istituzione di erede ex certa re potrà ricercarsi unicamente allorquando la dichiarazione testamentaria, nel suo complesso, induca un ragionevole dubbio che, nonostante l'indicazione di cespiti determinati, il testatore abbia voluto chiamare il destinatario di essi ad una successione a titolo universale. In tutti gli altri casi, nelle ipotesi cioè in cui dalle disposizioni testamentarie non emerga alcun dubbio sull'intenzione del testatore di istituire un vero e proprio legato, rimane ab origine preclusa per l'interprete qualsiasi ulteriore indagine sulla volontà testamentaria ai fini dell'applicabilità dell'art. 588, secondo comma, c.c.
Di conseguenza, la presunzione iuris tantum a favore del lascito a titolo particolare potrà essere superata solo nel caso in cui la volontà del testatore di assegnare i beni determinati come quota del patrimonio emerga con certezza dall'interpretazione oggettiva e soggettiva della disposizione testamentaria.
pagina 11 di 16 La Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. lavoro, 12-07-2001, n. 9467) ha ritenuto che, al fine “di distinguere tra disposizioni testamentarie a titolo universale - che, indipendentemente dalle espressioni e dalle denominazioni usate dal testatore, sono attributive della qualità di erede - e disposizioni a titolo particolare - che, invece, attribuiscono la sola qualità di legatario - il giudice deve compiere sia una indagine di carattere oggettivo riferita al contenuto dell'atto sia una indagine di carattere soggettivo riferita all'intenzione del testatore. Ne consegue che soltanto in seguito a tali duplici indagini può stabilirsi se attraverso l'assegnazione di beni determinati il testatore abbia inteso attribuire una quota del proprio patrimonio unitariamente considerato
(sicché la successione in esso è a titolo universale) ovvero abbia inteso escludere l'istituzione nell'"universum ius" (sicché la successione è a titolo di legato”).
Ne deriva dunque, in primo luogo, che l'utilizzo di espressioni quali “erede” o “eredità” non forniscono segnali univoci a favore della qualificazione come disposizione a titolo universale, costituendo tutt'al più elementi indiziari per ricostruire ed interpretare la volontà del testatore.
In questo senso, “al fine di stabilire se l'attribuzione di beni determinati configuri istituzione di eredità o legato, deve innanzitutto considerarsi il contenuto della disposizione, cioè il modo di attribuzione dei beni secondo il criterio stabilito dalla legge, mentre l'attribuzione formale del titolo di erede (o di legatario) può essere valutata solo come elemento confermativo del risultato delle indagini condotte sull'obiettiva consistenza della disposizione. Ai sensi del secondo comma dell'art. 588
c.c., l'assegnazione di beni determinati può essere interpretata come disposizione a titolo universale qualora risulti che il testatore, pur avendo indicato beni determinati, abbia in effetti inteso assegnare questi come quota del patrimonio ereditario. A tal fine pagina 12 di 16 l'indagine, di carattere obiettivo circa il contenuto dell'atto (…) e di carattere soggettivo sull'intenzione del testatore deve essere più completa e penetrante di quella necessaria quando invece il testatore detta le disposizioni con riferimento alla quantità indeterminata dei suoi beni” (Cass. civ., 16.11.85, n. 5624).
Del resto, anche nella giurisprudenza di merito, si ritiene che “nella successione testamentaria si ha institutio ex re certa allorquando il testatore, al di là delle espressioni usate, attribuisca beni determinati o un complesso di beni con l'intenzione di assegnarli come quota del patrimonio e, quindi, a titolo universale. In virtù del suddetto principio, nell'ipotesi in cui il testatore, senza mai utilizzare l'espressione erede o legatario, lasci la disponibilità dei propri conti correnti a più persone (con percentuali differenti), mentre, quanto all'unico immobile, provveda ad una diversa attribuzione, deve ritenersi che la disposizione relativa alla liquidità sia stata fatta a titolo di legato” (Trib. Roma Sez. lavoro (Ord.), 12-02-2003).
In secondo luogo, poi, nemmeno l'ulteriore criterio della proporzionalità di valore tra il bene determinato oggetto della disposizione e quello dell'intero asse ereditario potrebbe avere rilevanza decisiva. Infatti, mentre parte della giurisprudenza maggiormente datata
(Cass. civ., 12.05.71, n. 1368, cfr. anche Cass. civ., 26.10.72, n. 3282) attribuiva valore a tale criterio, ritenendo che “l'institutio ex re certa deve considerarsi istituzione di erede quando il de cuius ha considerato la res certa in rapporto alla totalità del suo patrimonio, come quota di esso, da determinarsi in concreto attraverso il rapporto proporzionale tra il valore della res certa attribuita e il valore dell'intero asse”, oggi la giurisprudenza dominante ritiene che la sola adozione della regola della proporzionalità non sia di per sé sufficiente ad accertare la reale mens testantis, dato che il valore della res certa finirebbe pur sempre a corrispondere ad una quota, foss'anche minima, dell'intero asse ereditario. pagina 13 di 16 Di conseguenza, ne deriva il necessario ricorso anche ad altri criteri interpretativi, all'interno di un'indagine ermeneutica diretta a stabilire le effettive intenzioni del de cuius.
In questo senso, secondo l'opinione dominante, si potranno utilizzare anche i cd. elementi extratestuali, ma unicamente nella misura in cui questi consentano di chiarire una volontà emersa nella scheda testamentaria e non mai per ricostruire un intento rimasto del tutto inespresso.
Ed invero, nel testamento olografo la de cuius così disponeva: “Io sottoscritta Per_1
nata a [...] il [...] dichiaro di essere vedova del Signor
[...] Parte_4
col quale ho procreato 3 figli: , e . A mia figlia
[...] CP_2 CP_1 Pt_1 CP_1
assegno per legittima e disponibile il sottoscalo e la casa in Salerno via Pio XI
[...]
96 dove abito. Salerno 17 gennaio 2006 ”. Persona_1
Appare evidente che la disposizione testamentaria concretizzi una tipica ipotesi di institutio ex re certa, con tutte le conseguenze del caso, ed infatti occorre avere riguardo alle espressioni usate quali “legittima” e “disponibile” che, anche nel comune sentire, sono indicative di una volontà di ritenere il destinatario della disposizione un erede
(legittimario) a tutti gli effetti, con il solo effetto di attribuire a quell'erede un bene già precisamente individuato (nello specifico, l'immobile adibito a casa di abitazione, costituente, peraltro, il cespite di maggior valore).
Da tale affermazione discende quale (primo) logico corollario che la convenuta CP_1
debba essere considerata erede legittima per la parte dei beni caduti in
[...]
successione la cui attribuzione non sia stata effettuata per testamento.
Quale ulteriore conseguenza si ha che dovrà essere esaminata la (subordinata) domanda di riduzione per lesione di legittima come avanzata dalle parti attrici, le quali assumono pagina 14 di 16 che, qualora la convenuta abbia a rivestire la qualità di erede, l'attribuzione in CP_1
suo favore effettuata del cespite possa avere leso il diritto di essi legittimari a conseguire la quota di riserva.
La menzionata quota di riserva corrisponde ai due noni dell'intero asse ereditario per ciascun erede legittimo (ivi compresi gli eredi, intesi come unicum, del condividente venuto a mancare nelle more).
A questo punto deve essere rilevata la presenza – fra i beni immobili relitti – di un cespite non in regola con le norme urbanistiche, come accertato in sede di consulenza.
Ritiene il tribunale che la situazione di illegittimità del bene non consenta lo scioglimento della comunione ereditaria relativamente allo stesso, tuttavia, appare concretamente possibile (atteso che il consulente ha accertato la possibilità di sanatoria) consentire alle parti in causa di sanare in proprio gli abusi, ovvero esprimersi con riguardo alla eventualità di stralciare l'immobile dalla comunione e dalla relativa azione di scioglimento.
Il giudizio dovrà, dunque, essere rimesso sul ruolo al fine di operare le ulteriori verifiche in ordine alla divisibilità del bene affetto da irregolarità e per il concreto esame della domanda di riduzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Rigetta la domanda delle parti attrici, dichiarando che la disposizione testamentaria della sig. ra si risolve in una istituzione di erede in re Persona_1
certa, sicché la convenuta riveste la qualifica di erede. Controparte_1
- Dispone con separata ordinanza la rimessione del giudizio sul ruolo.
- Rimette la regolazione delle spese di lite al definitivo. pagina 15 di 16 Così deciso in Salerno, lì 1° ottobre 2025.
Il presidente est.
dott. sa Maria NI Picece
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