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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Francesco MICELA Presidente dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 220 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025
TRA
, nata a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...] ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Emanuela Salamone, presso il cui studio a
Palermo, piazza Castelnuovo n. 12, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso depositato il 16/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 02/10/1993 alle condizioni concordate.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 06/03/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza di omologa n. 1589/2024, emessa da questo Tribunale in data 12-13/03/2024;
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso del 16/01/2025, le cui condizioni si riportano integralmente:
“1) Le Parti in virtù del presente ricorso manifestano la concorde volontà di non riconciliarsi
e continuare a vivere separatamente e autonomamente l'uno dall'altra, con l'obbligo di mutuo rispetto, prestandosi, a tal fine ed in tal senso, reciproco consenso al fine di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla l'un
l'altro a pretendere a titolo di contributo al proprio mantenimento.
3) La casa familiare di Via Libertà n. 161/B, di proprietà esclusiva della sig.ra , Parte_1 resta assegnata in uso esclusivo alla stessa. Mentre il sig. risulta trasferito all'estero Pt_2
per ragioni lavorative.
4) Il sig. (dirigente d'industria in una multinazionale attualmente in servizio in Pt_2
Turchia), si obbliga a corrispondere mensilmente alla moglie la somma di € 2.500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli maggiorenni ma non autosufficienti , nato Per_1 il 22/02/2001 e Gabriella, nata in data [...]) (€ 1.250,00 ciascuno), entro il 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto . CP_1
Per quanto riguarda sempre i figli maggiorenni ed in atto non autosufficienti, i coniugi si obbligano nella misura del 50% a sostenere tutte le spese straordinarie regolamentate, previa condivisione delle stesse.
5) Si rilasciano sin d'ora reciprocamente il nulla osta al rinnovo e/o rilascio del passaporto
(e/o carta di identità valida per l'espatrio).
6) Dichiarano le parti, inoltre, di dare esecuzione immediata, con la firma del presente, ai superiori patti convenuti e sopraelencati”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole maggiorenne e non indipendente.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 02/10/1993 da , nata a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
2 ( ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 16/01/2025 e C.F._2
riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 170, parte II, serie A, dell'anno 1993).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 06/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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