TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 11/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 672/2022 promossa da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'avv. SENATORE MASSIMO (C.F. C.F._2
, giusta procura in atti;
C.F._3
PARTE ATTRICE nei confronti di
) E PER Controparte_1 P.IVA_1 [...]
), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con l'avv. URBANO SERGIO (C.F.
), giusta procura in atti;
C.F._4
PARTE CONVENUTA
avente ad oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità ai canoni di cui agli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 58 comma 2 della l. 18 giugno 2009, n. 69, mediante esposizione succinta dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
2. L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
(Cass. S.U. 8/5/2014 n. 9936; Cass. 28/5/2014 n. 12002; Cass. 19/8/2016
n. 17214), nonché il “principio di sinteticità degli atti processuali” ex art. 3, comma 2 c.p.a., applicabile anche al processo civile (Cass. 20/10/2016, n.
21297 ed oggi confermato dal D. Lgs. n. 149 del 2022, che, dando attuazione allo specifico criterio di delega contenuto nell'articolo 1, comma
17, lett. d), della legge n. 206 del 2021, ha introdotto gli artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c.).
3. L'odierna opposta si assume creditrice nei confronti degli opponenti, quali garanti della società della complessiva somma Parte_3 di € 19.075,95, di cui €. 1.351,11, quale saldo debitore residuo del c/ c n.
10330295 ed €. 17.724,84, quale saldo debitore residuo del finanziamento chirografario n. 6439412; pertanto, in data 22.03.2022 su ricorso della stessa il Tribunale emetteva decreto ingiuntivo n. 140/2022, con il quale veniva ingiunto ai Sigg.ri e “nei limiti della Parte_1 Parte_2 garanzia prestata, di pagare in favore di … la Controparte_1 somma di € 19.075,95, per le causali di cui al ricorso, oltre interessi come da domanda, nonché le spese della presente procedura, che si liquidano in €
145,50 per spese ed € 540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
pagina 2 di 6 IVA e CPA, se dovute, come per legge”.
4. Parte opponente eccepisce in primo luogo ed in via assorbente la decadenza della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c., muovendo dall'art. 6 della lettera di fideiussione (“fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”) che prevede il più lungo termine di trentasei mesi dalla scadenza dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1957 c.c.., non avendo la Banca avviato alcuna iniziativa volta a recuperare il credito, neanche in sede fallimentare (in tal caso dovendosi richiedere ivi l'accertamento del credito nelle forme dell'insinuazione al passivo, cfr. Cass. 16807/09) verso la garantita, circostanza non contestata, salvo quanto a dirsi per la lettera raccomandata.
5. Sul punto l'opposta osserva che tra le clausole contrattuali specificamente approvate e sottoscritte dai fideiussori ed inserite in entrambe le lettere di garanzia, è previsto espressamente che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore …” e che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole …”
(art. 7 e art. 6).
6. Tuttavia, nel caso di specie, anche volendo riconoscere la natura di contratto autonomo di garanzia alla fideiussione in atti, come è evidente dal tenore letterale dell'art. 6, la parti non hanno voluto derogare in toto alla norma, ad es. con una previa rinuncia del fideiussore, prevedendo invece un termine convenzionale più lungo (cfr. Cass. 22263/06); ben potendo anche in ipotesi di contratto autonomo non applicarsi la norma dell'art. 1957 c.c. solo “in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti”, previsione diversa nelle specie appunto presente.
pagina 3 di 6 7. Invero normalmente l'art. 1957 c.c. in esame, nell'imporre al creditore l'onere di proporre «le sue istanze» contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Alla luce di tale ratio, consegue che il termine
«istanza» si riferisce a tutti i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato. Resta, invece, escluso che, in quello stesso termine, possa rientrare un semplice atto stragiudiziale,
o una denunzia o una querela presentate in sede penale, o un ricorso per accertamento tecnico preventivo (Cass. civ. n. 283/1997).
8. Tuttavia, pur volendo seguire l'impostazione dell'opposta, che riconduce il contratto a quello autonomo di garanzia, va anche seguito il recentemente insegnamento dalla stessa richiamato, ossia la sentenza della
Cassazione del 26.9.2017 n. 22346 la quale ha stabilito che quando in una garanzia a prima richiesta si prevede l'applicazione dell'art. 1957 comma 1 cc, il rinvio deve essere letto come riferito solo al termine indicato nell'art. 1957 comma 1 cc e non come riferito agli altri suoi contenuti;
quindi il termine si osserva con una mera richiesta stragiudiziale di pagamento e nel termine non deve iniziare l'azione giudiziale di recupero del credito, l'unica istanza in atti non può comunque considerarsi tempestiva.
9. Nel caso di specie, invero, non potrebbe valere come valida istanza, ipotizzando trattarsi di contratto autonomo, ed al detto fine, la lettera raccomandata A/R del 19.11.2010, volta a recedere dal contratto di conto corrente, nonché dal finanziamento chirografario e a revocare gli affidamenti pagina 4 di 6 in essere e a costituire in mora la società e i suddetti fideiussori (all. doc. 8 al ricorso), lettera e ricezione non contestata da parte opponente. Tuttavia la suddetta lettera si riferisce al solo pagamento di euro 750,05 relativamente a insoluti per assegni, non essendo idonea quale diffida stragiudiziale per l'importo oggetto del presente giudizio, mentre era idonea la diffida notificata, tuttavia tardivamente solo in data 03.12.2014, per cui nulla di quanto dovuto è stato pagato (all. doc. 9 al ricorso d.i.).
10. Ebbene, il detto termine non risulta rispettato, posto che tra la data del recesso dal rapporto, operato dalla banca ed il primo atto di costituzione in mora, è intercorso un periodo di gran lunga superiore a trentasei mesi.
11. Consegue che la garanzia rilasciata dagli opponenti deve ritenersi scaduta e non più attiva;
segue la revoca nei confronti dei fideiussori del d.i. oggetto di opposizione con assorbimento degli ulteriori motivi ed eccezioni.
12. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, alla luce delle ragioni della decisione, con particolare riferimento alla semplicità delle questioni ed all'assenza di atti difensivi dopo la prima udienza da parte dell'opponente le stesse vanno liquidate entro i minimi.
13. Emerge che, sebbene avvisata, parte opponente non si è presentata all'incontro di mediazione in data 2 marzo 2023 e non risulta dal verbale avere giustificato il motivo della propria mancata partecipazione.
14. Tale violazione, se da un lato non produce l'effetto dell'improcedibilità, come dedotto dall'opposta (da ultimo comparsa conclusionale del 14/1/25), essendo a ciò onerato l'opposto (cfr. Cass., Sezioni Unite 18 settembre 2020
n. 19596) tuttavia va valutato Ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, secondo periodo, d.lgs. 28/2010 per cui "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il pagina 5 di 6 giudizio".
Nel caso in esame parte opponente ha versato il contributo di Euro 118,50.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
I. Accoglie l'opposizione;
II. Revoca il d.i. n. 140/22 emesso;
III. Condanna parte opponente al pagamento in favore dell'erario dell'importo di Euro 118,50 a norma dell'art.
4-bis del D.Lgs. 28/2010;
IV. Condanna altresì l'opposta a rimborsare agli opponenti le spese di lite, che liquida in € 145,50 per spese ed € 2600,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Lagonegro, data.
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 672/2022 promossa da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'avv. SENATORE MASSIMO (C.F. C.F._2
, giusta procura in atti;
C.F._3
PARTE ATTRICE nei confronti di
) E PER Controparte_1 P.IVA_1 [...]
), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con l'avv. URBANO SERGIO (C.F.
), giusta procura in atti;
C.F._4
PARTE CONVENUTA
avente ad oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità ai canoni di cui agli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 58 comma 2 della l. 18 giugno 2009, n. 69, mediante esposizione succinta dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
2. L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
(Cass. S.U. 8/5/2014 n. 9936; Cass. 28/5/2014 n. 12002; Cass. 19/8/2016
n. 17214), nonché il “principio di sinteticità degli atti processuali” ex art. 3, comma 2 c.p.a., applicabile anche al processo civile (Cass. 20/10/2016, n.
21297 ed oggi confermato dal D. Lgs. n. 149 del 2022, che, dando attuazione allo specifico criterio di delega contenuto nell'articolo 1, comma
17, lett. d), della legge n. 206 del 2021, ha introdotto gli artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c.).
3. L'odierna opposta si assume creditrice nei confronti degli opponenti, quali garanti della società della complessiva somma Parte_3 di € 19.075,95, di cui €. 1.351,11, quale saldo debitore residuo del c/ c n.
10330295 ed €. 17.724,84, quale saldo debitore residuo del finanziamento chirografario n. 6439412; pertanto, in data 22.03.2022 su ricorso della stessa il Tribunale emetteva decreto ingiuntivo n. 140/2022, con il quale veniva ingiunto ai Sigg.ri e “nei limiti della Parte_1 Parte_2 garanzia prestata, di pagare in favore di … la Controparte_1 somma di € 19.075,95, per le causali di cui al ricorso, oltre interessi come da domanda, nonché le spese della presente procedura, che si liquidano in €
145,50 per spese ed € 540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
pagina 2 di 6 IVA e CPA, se dovute, come per legge”.
4. Parte opponente eccepisce in primo luogo ed in via assorbente la decadenza della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c., muovendo dall'art. 6 della lettera di fideiussione (“fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”) che prevede il più lungo termine di trentasei mesi dalla scadenza dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1957 c.c.., non avendo la Banca avviato alcuna iniziativa volta a recuperare il credito, neanche in sede fallimentare (in tal caso dovendosi richiedere ivi l'accertamento del credito nelle forme dell'insinuazione al passivo, cfr. Cass. 16807/09) verso la garantita, circostanza non contestata, salvo quanto a dirsi per la lettera raccomandata.
5. Sul punto l'opposta osserva che tra le clausole contrattuali specificamente approvate e sottoscritte dai fideiussori ed inserite in entrambe le lettere di garanzia, è previsto espressamente che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore …” e che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole …”
(art. 7 e art. 6).
6. Tuttavia, nel caso di specie, anche volendo riconoscere la natura di contratto autonomo di garanzia alla fideiussione in atti, come è evidente dal tenore letterale dell'art. 6, la parti non hanno voluto derogare in toto alla norma, ad es. con una previa rinuncia del fideiussore, prevedendo invece un termine convenzionale più lungo (cfr. Cass. 22263/06); ben potendo anche in ipotesi di contratto autonomo non applicarsi la norma dell'art. 1957 c.c. solo “in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti”, previsione diversa nelle specie appunto presente.
pagina 3 di 6 7. Invero normalmente l'art. 1957 c.c. in esame, nell'imporre al creditore l'onere di proporre «le sue istanze» contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Alla luce di tale ratio, consegue che il termine
«istanza» si riferisce a tutti i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato. Resta, invece, escluso che, in quello stesso termine, possa rientrare un semplice atto stragiudiziale,
o una denunzia o una querela presentate in sede penale, o un ricorso per accertamento tecnico preventivo (Cass. civ. n. 283/1997).
8. Tuttavia, pur volendo seguire l'impostazione dell'opposta, che riconduce il contratto a quello autonomo di garanzia, va anche seguito il recentemente insegnamento dalla stessa richiamato, ossia la sentenza della
Cassazione del 26.9.2017 n. 22346 la quale ha stabilito che quando in una garanzia a prima richiesta si prevede l'applicazione dell'art. 1957 comma 1 cc, il rinvio deve essere letto come riferito solo al termine indicato nell'art. 1957 comma 1 cc e non come riferito agli altri suoi contenuti;
quindi il termine si osserva con una mera richiesta stragiudiziale di pagamento e nel termine non deve iniziare l'azione giudiziale di recupero del credito, l'unica istanza in atti non può comunque considerarsi tempestiva.
9. Nel caso di specie, invero, non potrebbe valere come valida istanza, ipotizzando trattarsi di contratto autonomo, ed al detto fine, la lettera raccomandata A/R del 19.11.2010, volta a recedere dal contratto di conto corrente, nonché dal finanziamento chirografario e a revocare gli affidamenti pagina 4 di 6 in essere e a costituire in mora la società e i suddetti fideiussori (all. doc. 8 al ricorso), lettera e ricezione non contestata da parte opponente. Tuttavia la suddetta lettera si riferisce al solo pagamento di euro 750,05 relativamente a insoluti per assegni, non essendo idonea quale diffida stragiudiziale per l'importo oggetto del presente giudizio, mentre era idonea la diffida notificata, tuttavia tardivamente solo in data 03.12.2014, per cui nulla di quanto dovuto è stato pagato (all. doc. 9 al ricorso d.i.).
10. Ebbene, il detto termine non risulta rispettato, posto che tra la data del recesso dal rapporto, operato dalla banca ed il primo atto di costituzione in mora, è intercorso un periodo di gran lunga superiore a trentasei mesi.
11. Consegue che la garanzia rilasciata dagli opponenti deve ritenersi scaduta e non più attiva;
segue la revoca nei confronti dei fideiussori del d.i. oggetto di opposizione con assorbimento degli ulteriori motivi ed eccezioni.
12. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, alla luce delle ragioni della decisione, con particolare riferimento alla semplicità delle questioni ed all'assenza di atti difensivi dopo la prima udienza da parte dell'opponente le stesse vanno liquidate entro i minimi.
13. Emerge che, sebbene avvisata, parte opponente non si è presentata all'incontro di mediazione in data 2 marzo 2023 e non risulta dal verbale avere giustificato il motivo della propria mancata partecipazione.
14. Tale violazione, se da un lato non produce l'effetto dell'improcedibilità, come dedotto dall'opposta (da ultimo comparsa conclusionale del 14/1/25), essendo a ciò onerato l'opposto (cfr. Cass., Sezioni Unite 18 settembre 2020
n. 19596) tuttavia va valutato Ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, secondo periodo, d.lgs. 28/2010 per cui "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il pagina 5 di 6 giudizio".
Nel caso in esame parte opponente ha versato il contributo di Euro 118,50.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
I. Accoglie l'opposizione;
II. Revoca il d.i. n. 140/22 emesso;
III. Condanna parte opponente al pagamento in favore dell'erario dell'importo di Euro 118,50 a norma dell'art.
4-bis del D.Lgs. 28/2010;
IV. Condanna altresì l'opposta a rimborsare agli opponenti le spese di lite, che liquida in € 145,50 per spese ed € 2600,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Lagonegro, data.
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
pagina 6 di 6