TRIB
Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/11/2025, n. 2545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2545 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3699/2024 di R.G. avente ad oggetto: locazione – risarcimento danni
Tra le seguenti parti:
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
SA TR, in virtù di mandato in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato in Viale della Libertà
162/C NA RA (TA);
RICORRENTl
CONTRO
, Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale a trattazione scritta.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.447 bis c.p.c. ritualmente depositato, gli odierni concludenti chiedevano all'intestato tribunale di accertare e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento: danni muri Controparte_1
e pavimentazione immobile €. 1.952,00, danni portone d'ingresso e avvolgibile, smontaggio insegna pubblicitaria €. 1.378,60, imposta di registro per risoluzione anticipata €. 67,00, canone locazione dal
15.12.2023 al 05.01.2024 €. 237,09, consumo acqua €. 22,92, detratto il deposito cauzionale €. -700,00 per un totale €. 2.957,61; con vittoria di spese del giudizio.
1 Parte convenuta alla prima udienza non si costituiva, nonostante la ritualità della notifica, e ne veniva dichiarata la contumacia.
Istruito il giudizio a mezzo prova documentale, la causa veniva rinviata per la discussione a trattazione scritta con autorizzazione al deposito di note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è risultata fondata e, pertanto va accolta, con ogni conseguenza di legge.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che i ricorrenti sono proprietari della unità immobiliare sita in Martina
FR (TA) alla Via Mercadante n.133 piano terra - di mq. 37 identificata con i seguenti dati catastali: F. 261
Part.2357 sub 25 Cat C/01 R.C. €. 571,36, e con contratto del 15.06.2020 lo concedevano in locazione al Sig.
nato a [...] il [...] residente in [...]
n.37/A, titolare della Impresa Individuale “CLEANING DI DONNARUMMA IC al canone mensile di €.
350,00 da versare entro il 15 di ogni mese, come da documentazione versata in atti. In data 04.07.2023 perveniva una raccomandata a firma del Sig. con la quale si comunicava la sua Controparte_1 intenzione di recedere anticipatamente dal contratto di locazione con consegna delle chiavi il 31.07.2023 per sopraggiunti inaspettati gravi motivi economici e detta richiesta veniva riscontrata con raccomandata del
08.07.2023 a firma dell'Avv. Pietro Fasano, nell'interesse degli odierni ricorrenti, contestando il mancato rispetto del termine minimo di preavviso previsto dalla legge di mesi 6; conseguentemente, si prendeva nota della comunicazione di recesso anticipato per cui il locale di Via Mercadante n.133 doveva essere rilasciato libero e sgombero da persone e cose nella disponibilità dei locatori il 03.01.2024, come si evince dalla documentazione in atti. In data 05.01.2024 si procedeva al rilascio dell'immobile redigendo apposito verbale, facendo una ricognizione fotografica dell'immobile e della parte esterna, con espressa reciproca salvezza di ogni diritto ed azione nascente dal risolto contratto di locazione, sempre, in data 05.01.2024 il verbale di rilascio sottoscritto dal Sig. e la documentazione fotografica prima detta veniva inviata Controparte_1 con pec al legale del ridetto I locatori entrati nel possesso dell'immobile ed esaminato CP_1 dettagliatamente lo stesso rinvenivano una serie di danni come da articolata documentazione fotografica allegata al fascicolo di causa, sostanzialmente, il provvedeva alla pitturazione dell'immobile in CP_1 maniera maldestra, tanto da provocare ulteriori danni, come da documentazione fotografica allegata;
tanto che il giorno successivo al rilascio, i ricorrenti incaricavano la impresa edile a fare un CP_2 sopralluogo dell'immobile e all'esito dello stesso, si giungeva alla conclusione che le operazioni di pitturazione erano state fatte utilizzando una scopa anziché i normali pennelli in commercio, infatti, come si evinceva dalla documentazione fotografica vi sono zone dove il colore manca del tutto e vi sono delle vistose macchie che interessavano l'intero battiscopa e pavimento, e, come da preventivo redatto, per la pitturazione a regola
2 d'arte dell'immobile veniva preventivata una spesa di €. 1.600,00 oltre IVA, pari a €. 1.952,00, come documentato in atti. Inoltre, il portone in ferro dell'entrata non era stato oggetto di trattamento, atteso che erano state lasciate delle vistose macchie di silicone, che rendevano necessaria la levigatura dell'intero portone, inoltre, il comando dell'avvolgibile era fuori uso, atteso che al momento del sopralluogo del
05.01.2024 essa era aperta, infine, per lo smontaggio della insegna pubblicitaria veniva richiesta la somma di
€ 250,00. Detti interventi venivano affidati alla che preventivava un costo di €. 1.130,00 oltre IVA, CP_3 quindi, €. 1.378,60. Infine, i locatori sopportavano il costo di €. 67,00 pari alla imposta di registro per la risoluzione anticipata e del consumo acqua di €. 22,92, e, il tutto veniva contestato al Controparte_1 con pec del 15.01.2024.
I locatori facevano eseguire i lavori preventivati corrispondendo la somma di €. 1.952,00 alla CP_4 che emetteva la fattura il 29.01.2024 per le seguenti opere eseguite nell'immobile dei ricorrenti: a)
[...] stuccatura delle mura e rimozioni di viti – fischer dai muri b) pulizia battiscopa pavimenti e termoconvertitori c) pitturazione dei muri d) sostituzione dei paraspigoli angolari e) pulizia e pitturazione prospetto esterno ingresso come da documentazione allegata e corrispondendo la somma di €. 1.378,60; alla che CP_3 emetteva la fattura n.3/24 il 24.01.2024 per le seguenti opere eseguite nel mentovato immobile: a) sabbiatura e verniciatura porta in ferro;
b) sostituzione comando per avvolgibile;
c) Maniglia porta in alluminio;
d)
Smontaggio insegna pubblicitaria, come da fatture allegate.
Veniva inoltrata domanda di mediazione presso , ma il non partecipava, senza CP_5 CP_1 addurre alcuna giustificazione e il procedimento si concludeva con esito negativo. Parimenti, il CP_1 nonostante la rituale notifica del libello introduttivo rimaneva contumace anche nell'odierno giudizio.
Orbene, a mente dell'art. 1590 c.c. - Restituzione della cosa locata. Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto. In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.
Alla condizione sub 8) del contratto di locazione si legge: “Il conduttore dichiara di aver esaminato i locali e di averli trovati adatti al proprio uso ed in buono stato di manutenzione. Il conduttore s'impegna a restituire l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno”; contestazioni in ordine al contenuto della prestazione di restituzione dovuta dal conduttore stesso”
(Cassazione civile, sez. III, 29/11/2013, n. 26780)
Alla c.d. "descrizione" dell'immobile locato effettuata in contratto (art. 1590, secondo comma, c.c.) non può che essere attribuito valore probatorio preminente, dato che lo scopo di essa è quello di precostituzione della prova in ordine alla qualità, alla quantità ed allo stato dei beni concessi in godimento, proprio per consentire al
3 conduttore, nel corso del rapporto, di fissare la portata esatta del dovere di diligenza, che deve osservare nell'uso del bene locato, e per evitare, all'esito della cessazione della locazione.
L'art.1590 c.c. dispone che il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto. In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione. Nel caso di specie la prova dell'esistenza di un contratto di locazione si può ritenere raggiunta anche in considerazione della produzione documentale in atti.
Parte ricorrente ha dato la piena prova del proprio diritto di ricevere dal sig. la complessiva CP_1 somma di € 2.957,51.
Parte convenuta non partecipando alla procedura di mediazione e rimanendo contumace non ha opposto alcuna eccezione o contestazione di quanto affermato da parte ricorrente.
Ne consegue l'accoglimento della domanda come formulata e la condanna del convenuto al CP_1 pagamento di quanto richiesto e documentato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosa I.
Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dai sig.ri e Parte_1
nei confronti del sig. , così dispone: Parte_2 Controparte_1
1) Accoglie la domanda;
2) Condanna al pagamento nella misura di € 2.957,51, in favore dei sig.ri Controparte_1
e ; Parte_1 Parte_2
3) Condanna al pagamento delle spese e competenze di lite che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 1.754,91di cui € 1.660,00 per compensi ed € 154,91 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge.
Taranto, 29/11/2025
il G.O.P.
dott.ssa Rosa I. Caponio
4
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3699/2024 di R.G. avente ad oggetto: locazione – risarcimento danni
Tra le seguenti parti:
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
SA TR, in virtù di mandato in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato in Viale della Libertà
162/C NA RA (TA);
RICORRENTl
CONTRO
, Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale a trattazione scritta.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.447 bis c.p.c. ritualmente depositato, gli odierni concludenti chiedevano all'intestato tribunale di accertare e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento: danni muri Controparte_1
e pavimentazione immobile €. 1.952,00, danni portone d'ingresso e avvolgibile, smontaggio insegna pubblicitaria €. 1.378,60, imposta di registro per risoluzione anticipata €. 67,00, canone locazione dal
15.12.2023 al 05.01.2024 €. 237,09, consumo acqua €. 22,92, detratto il deposito cauzionale €. -700,00 per un totale €. 2.957,61; con vittoria di spese del giudizio.
1 Parte convenuta alla prima udienza non si costituiva, nonostante la ritualità della notifica, e ne veniva dichiarata la contumacia.
Istruito il giudizio a mezzo prova documentale, la causa veniva rinviata per la discussione a trattazione scritta con autorizzazione al deposito di note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è risultata fondata e, pertanto va accolta, con ogni conseguenza di legge.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che i ricorrenti sono proprietari della unità immobiliare sita in Martina
FR (TA) alla Via Mercadante n.133 piano terra - di mq. 37 identificata con i seguenti dati catastali: F. 261
Part.2357 sub 25 Cat C/01 R.C. €. 571,36, e con contratto del 15.06.2020 lo concedevano in locazione al Sig.
nato a [...] il [...] residente in [...]
n.37/A, titolare della Impresa Individuale “CLEANING DI DONNARUMMA IC al canone mensile di €.
350,00 da versare entro il 15 di ogni mese, come da documentazione versata in atti. In data 04.07.2023 perveniva una raccomandata a firma del Sig. con la quale si comunicava la sua Controparte_1 intenzione di recedere anticipatamente dal contratto di locazione con consegna delle chiavi il 31.07.2023 per sopraggiunti inaspettati gravi motivi economici e detta richiesta veniva riscontrata con raccomandata del
08.07.2023 a firma dell'Avv. Pietro Fasano, nell'interesse degli odierni ricorrenti, contestando il mancato rispetto del termine minimo di preavviso previsto dalla legge di mesi 6; conseguentemente, si prendeva nota della comunicazione di recesso anticipato per cui il locale di Via Mercadante n.133 doveva essere rilasciato libero e sgombero da persone e cose nella disponibilità dei locatori il 03.01.2024, come si evince dalla documentazione in atti. In data 05.01.2024 si procedeva al rilascio dell'immobile redigendo apposito verbale, facendo una ricognizione fotografica dell'immobile e della parte esterna, con espressa reciproca salvezza di ogni diritto ed azione nascente dal risolto contratto di locazione, sempre, in data 05.01.2024 il verbale di rilascio sottoscritto dal Sig. e la documentazione fotografica prima detta veniva inviata Controparte_1 con pec al legale del ridetto I locatori entrati nel possesso dell'immobile ed esaminato CP_1 dettagliatamente lo stesso rinvenivano una serie di danni come da articolata documentazione fotografica allegata al fascicolo di causa, sostanzialmente, il provvedeva alla pitturazione dell'immobile in CP_1 maniera maldestra, tanto da provocare ulteriori danni, come da documentazione fotografica allegata;
tanto che il giorno successivo al rilascio, i ricorrenti incaricavano la impresa edile a fare un CP_2 sopralluogo dell'immobile e all'esito dello stesso, si giungeva alla conclusione che le operazioni di pitturazione erano state fatte utilizzando una scopa anziché i normali pennelli in commercio, infatti, come si evinceva dalla documentazione fotografica vi sono zone dove il colore manca del tutto e vi sono delle vistose macchie che interessavano l'intero battiscopa e pavimento, e, come da preventivo redatto, per la pitturazione a regola
2 d'arte dell'immobile veniva preventivata una spesa di €. 1.600,00 oltre IVA, pari a €. 1.952,00, come documentato in atti. Inoltre, il portone in ferro dell'entrata non era stato oggetto di trattamento, atteso che erano state lasciate delle vistose macchie di silicone, che rendevano necessaria la levigatura dell'intero portone, inoltre, il comando dell'avvolgibile era fuori uso, atteso che al momento del sopralluogo del
05.01.2024 essa era aperta, infine, per lo smontaggio della insegna pubblicitaria veniva richiesta la somma di
€ 250,00. Detti interventi venivano affidati alla che preventivava un costo di €. 1.130,00 oltre IVA, CP_3 quindi, €. 1.378,60. Infine, i locatori sopportavano il costo di €. 67,00 pari alla imposta di registro per la risoluzione anticipata e del consumo acqua di €. 22,92, e, il tutto veniva contestato al Controparte_1 con pec del 15.01.2024.
I locatori facevano eseguire i lavori preventivati corrispondendo la somma di €. 1.952,00 alla CP_4 che emetteva la fattura il 29.01.2024 per le seguenti opere eseguite nell'immobile dei ricorrenti: a)
[...] stuccatura delle mura e rimozioni di viti – fischer dai muri b) pulizia battiscopa pavimenti e termoconvertitori c) pitturazione dei muri d) sostituzione dei paraspigoli angolari e) pulizia e pitturazione prospetto esterno ingresso come da documentazione allegata e corrispondendo la somma di €. 1.378,60; alla che CP_3 emetteva la fattura n.3/24 il 24.01.2024 per le seguenti opere eseguite nel mentovato immobile: a) sabbiatura e verniciatura porta in ferro;
b) sostituzione comando per avvolgibile;
c) Maniglia porta in alluminio;
d)
Smontaggio insegna pubblicitaria, come da fatture allegate.
Veniva inoltrata domanda di mediazione presso , ma il non partecipava, senza CP_5 CP_1 addurre alcuna giustificazione e il procedimento si concludeva con esito negativo. Parimenti, il CP_1 nonostante la rituale notifica del libello introduttivo rimaneva contumace anche nell'odierno giudizio.
Orbene, a mente dell'art. 1590 c.c. - Restituzione della cosa locata. Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto. In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.
Alla condizione sub 8) del contratto di locazione si legge: “Il conduttore dichiara di aver esaminato i locali e di averli trovati adatti al proprio uso ed in buono stato di manutenzione. Il conduttore s'impegna a restituire l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno”; contestazioni in ordine al contenuto della prestazione di restituzione dovuta dal conduttore stesso”
(Cassazione civile, sez. III, 29/11/2013, n. 26780)
Alla c.d. "descrizione" dell'immobile locato effettuata in contratto (art. 1590, secondo comma, c.c.) non può che essere attribuito valore probatorio preminente, dato che lo scopo di essa è quello di precostituzione della prova in ordine alla qualità, alla quantità ed allo stato dei beni concessi in godimento, proprio per consentire al
3 conduttore, nel corso del rapporto, di fissare la portata esatta del dovere di diligenza, che deve osservare nell'uso del bene locato, e per evitare, all'esito della cessazione della locazione.
L'art.1590 c.c. dispone che il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto. In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione. Nel caso di specie la prova dell'esistenza di un contratto di locazione si può ritenere raggiunta anche in considerazione della produzione documentale in atti.
Parte ricorrente ha dato la piena prova del proprio diritto di ricevere dal sig. la complessiva CP_1 somma di € 2.957,51.
Parte convenuta non partecipando alla procedura di mediazione e rimanendo contumace non ha opposto alcuna eccezione o contestazione di quanto affermato da parte ricorrente.
Ne consegue l'accoglimento della domanda come formulata e la condanna del convenuto al CP_1 pagamento di quanto richiesto e documentato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosa I.
Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dai sig.ri e Parte_1
nei confronti del sig. , così dispone: Parte_2 Controparte_1
1) Accoglie la domanda;
2) Condanna al pagamento nella misura di € 2.957,51, in favore dei sig.ri Controparte_1
e ; Parte_1 Parte_2
3) Condanna al pagamento delle spese e competenze di lite che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 1.754,91di cui € 1.660,00 per compensi ed € 154,91 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge.
Taranto, 29/11/2025
il G.O.P.
dott.ssa Rosa I. Caponio
4