Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 2690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2690 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa ALESSANDRA PISCITIELLO Presidente
dott.ssa PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei procedimenti civili in grado d'appello n. 410/2022 e n. 466/2022 riuniti con provvedimento del Presidente della Corte d'Appello del 10.05.2022, aventi ad oggetto l'impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata del 24.12.2021, resa nel proc. n. 1904/2020 in materia di: occupazione senza titolo di immobile, promossi da:
, cf. , rappresentata e difesa in virtù Parte_1 C.F._1
di mandato in calce all'atto di appello dagli avvocati Serena Rivellini e Maria Chiara Alemagna,
presso i quali è elettivamente domiciliata in Napoli alla via De Gasperi n. 55
APPELLANTE nel proc. 410/22 - APPELLATA nel proc. 466/22
e
1
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 410/22 R.G. – / Parte_1 [...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...][
[...]
, cf. rappresentato e difeso in virtù di mandato Parte_2 C.F._2
in calce all'atto di appello dall'avv. Giovanni Palomba, presso il quale è elettivamente domiciliato in Sorrento alla via Marziale n. 9
APPELLATO nel proc. 410/22 - APPELLANTE nel proc. 466/22
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 9 Aprile 2025 le parti costituite - ritualmente informate in data 11.03.25 tramite comunicazione a mezzo pec della Cancelleria dello svolgimento della causa con la modalità
della trattazione scritta - non hanno depositato note scritte e la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 127 ter cpc comma quarto, alla successiva udienza del 14 Maggio 2025 sempre con la modalità della trattazione scritta;
successivamente, anche all'udienza del 14 Maggio 2025 le parti costituite, ritualmente informate del rinvio e della modalità della trattazione scritta a mezzo pec della Cancelleria del 14.04.2025, non sono comparse.
Va rilevato in proposito che in virtù dell'art. 127 ter cpc, introdotto dal D.Lgs 10.10.2022 n.
149 (c.d. “Riforma Cartabia”) - applicabile ai giudizi pendenti anche in appello alla data dell'01.01.2023 - se nessuna delle parti compare oppure provvede al deposito di note scritte nel termine fissato dal Giudice, viene fissata una nuova udienza in presenza oppure viene fissato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte;
se neppure all'udienza successivamente fissata nessuna delle parti compare oppure deposita le note scritte, ai sensi del quarto comma del medesimo art. 127 ter cpc la causa viene cancellata dal ruolo e viene dichiarata l'estinzione del giudizio.
Nel caso di specie, in considerazione della persistente inattività delle parti in occasione dell'udienza del 09.04.2025 nonché della successiva udienza del 14.05.2025, risultano maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per ordinare la cancellazione della causa dal ruolo
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 410/22 R.G. – / Parte_1 [...]
Pt_2 e dichiarare la conseguente estinzione dei giudizi riuniti n. 410/2022 e n. 466/2022 R.G..
In ordine alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ove l'estinzione divenga definitiva, si ritiene che debba essere quella della sentenza, ovvero quella che permette alla parte, ove ritenuto necessario, di procedere alla impugnazione facendone valere gli eventuali vizi.
Per quanto innanzi, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a cario delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - Seconda Sezione Civile - definitivamente pronunciando tra le parti indicate in epigrafe sugli appelli proposti avverso l'ordinanza del 24.12.2021 resa dal
Tribunale di Torre Annunziata nel proc. n. 1904/2020 così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione dei giudizi riuniti n.
410/22 e n. 466/22 R.G.;
b) dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 14.05.2025
Il giudice ausiliario estensore Il presidente avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Alessandra Piscitiello
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 410/22 R.G. – / Parte_1 [...]
Pt_2