Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. SC Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott. ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 19 dicembre 2024, iscritta al n. 3229 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via Ippolito Nievo n. 29, presso lo studio dell'Avv. Anna De Cesare che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Battipaglia (SA), alla Via C.F._2
Colombo n. 23, presso lo studio dell'Avv. Monica Solimo che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note depositate in data 24 febbraio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 20 maggio 2017 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Bellizzi
(SA), parte I, n. 3).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nato il figlio Persona_1
a NI (TR) il 25 ottobre 2017; che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Viterbo in data 7 ottobre 2022; che entrambi i ricorrenti svolgono attività lavorativa;
che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici:
“a) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n.
898, lo scioglimento del suddetto matrimonio civile contratto tra la Sig.ra Pt_1
e il Sig. , celebrato in Bellizzi (SA) e trascritto sul registro
[...] Parte_2
degli atti di matrimonio in Bellizzi, il 20.05.2017, iscritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Bellizzi (SA) all'atto n. 3 P.1 anno 2017, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare per quanto necessario e di ragione le condizioni di separazione del
Tribunale di Viterbo ed omologate con decreto del 07/10/2022 ad eccezione dell'assegno di mantenimento per il figlio minore;
c) il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di € 270,00 a titolo di Pt_2 Pt_1
mantenimento per il figlio minore SC entro il giorno cinque di ogni mese, somma che sarà soggetta a rivalutazione Istat annuale, mentre le spese straordinarie, ripartite al 50% a carico di ciascuno dei genitori, saranno sostenute conformemente a quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Viterbo per la regolamentazione delle spese straordinarie relative al mantenimento del figlio minore”.
Per la migliore comprensione delle condizioni che regoleranno il divorzio si ripor-
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tano quelle concordate in sede di separazione, che le parti intendono confermare:
“il figlio minore SC sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta, sempre nell'interesse del minore, trascorrerà con il piccolo SC i fine settimana alternati, dalle ore
15.00 del sabato fino alla domenica sera alle ore 22,00; durante la settimana, previo accordo con la mamma, il papà potrà vedere e tenere il minore, anche senza indicare un giorno fisso, ma con congruo preavviso;
il minore nel periodo estivo trascorrerà con il padre 15 giorni, previo accordo e preavviso entro maggio/giugno (a seconda se lo prenderà nel periodo di luglio o agosto) ed indicazione del luogo in cui sarà portato il minore come allo stesso modo farà la madre;
i coniugi hanno consensualmente deciso che, durante il periodo dei 15 giorni delle vacanze estive di cui al punto precedente, il piccolo SC potrà trascorrerà un periodo di 7 giorni con il padre a Bellizzi (SA) presso la casa dei nonni paterni;
i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
l'Assegno Unico verrà integralmente percepito dalla sig.r così come Parte_1
concordato; il sig. e la sig.ra saranno liberi di fissare la loro dimora ove lo Pt_2 Pt_1
riterranno più opportuno secondo le future esigenze lavorative previa comunicazione reciproca delle relative residenze;
autorizzano sin d'ora il rilascio dei passaporti anche in riferimento al minore dal 7° anno in poi”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
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Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Bellizzi
(SA) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e Parte_1
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Presidente est. (SC Oddi)
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