Art. 568. Manutenzione degli alloggi di servizio, modalita' di riscossione del canone e sua destinazione 1. Il Ministero della difesa provvede, con gli stanziamenti iscritti su apposito capitolo del proprio stato di previsione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di cui al libro II, titolo II, capo VII, sezione I, alla gestione degli edifici e al versamento dei relativi canoni, operando le conseguenti ritenute stipendiali per le somme dovute dai sublocatari da versare in tesoreria con imputazione al capo X delle entrate statali per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 549.
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9 ottobre 2010
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Libro IX IMPUGNAZIONI Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 568. Regole generali 1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati. 2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla liberta' personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28. 3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto …
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