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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/03/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3510/2019
N. R.G. 3510/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3510/2019 R.G. promossa da:
C.F. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato Parte_1 P.IVA_1 e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Federico Comba (C.F. ) e C.F._1 dall'Avv. Spina Saverio Carmelo (C.F. ), presso il cui studio in Gravina di C.F._2
Catania (CT), Via Dante Maiorana 7, è elettivamente domiciliata.
Attrice contro in persona del suo legale rappresentante p.t., C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 quale procuratrice di in persona del legale rappresentante p.t., C.F. , Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Vittorio Balestrazzi
( ) e Francesco Balestrazzi ( ), presso il cui studio in C.F._3 C.F._4
Catania, Via Ruggero Settimo n. 3, è elettivamente domiciliata.
Convenuta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 02.12.2024 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la chiedendo: “Piaccia al Tribunale di Catania Ill.mo, respinta CP_2 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in narrativa: NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare che con il contratto di finanziamento stipulato in data 28.05.2007 ( Repertorio n. 15682 - Raccolta n. 3968) è stato pattuito
e/o promesso un TEG (Tasso Effettivo Globale) superiore alla soglia usura vigente alla data di stipulazione del contratto;
conseguentemente: a) dichiarare nulla la clausola relativa agli interessi (corrispettivi e moratori) contenuta in contratto;
b) dichiarare la conversione del finanziamento da oneroso a gratuito;
c) rideterminare il rapporto di dare / avere tra le parti, compensando il credito vantato dalla banca a titolo di capitale con il controcredito vantato da a titolo di interessi Parte_1 indebitamente corrisposti, quantificato nella somma di Euro 132.909,05 o quella diversa maggiore o minore somma quantificata in corso di causa. IN VIA SUBORDINATA, accertare e dichiarare che con il contratto di finanziamento stipulato in data 28.05.2007 ( Repertorio n. 15682 - Raccolta n. 3968) è
pagina 1 di 7 stato pattuito e/o promesso un tasso di interesse moratorio superiore alla soglia usura vigente alla data di stipulazione del contratto;
conseguentemente: d) dichiarare nulla la clausola relativa agli interessi (corrispettivi e moratori) contenuta in contratto;
e) dichiarare la conversione del finanziamento da oneroso a gratuito;
f) rideterminare il rapporto di dare / avere tra le parti, compensando il credito vantato dalla banca a titolo di capitale con il controcredito vantato da Pt_1
a titolo di interessi indebitamente corrisposti, quantificato nella somma di Euro 132.909,05 o
[...] quella diversa maggiore o minore somma quantificata in corso di causa. IN VIA ULTERIORMENTE
SUBORDINATA, accertare e dichiarare che con il contratto di finanziamento stipulato in data
28.05.2007 ( Repertorio n. 15682 - Raccolta n. 3968) è stato pattuito e/o promesso un tasso di interesse moratorio superiore alla soglia usura vigente alla data di stipulazione del contratto;
conseguentemente: g) dichiarare nulla la clausola relativa agli interessi moratori contenuta in contratto;
h) rideterminare il rapporto di dare / avere tra le parti, compensando il credito vantato dalla a titolo di capitale ed interessi corrispettivi con il controcredito vantato da a CP_1 Parte_1 titolo di interessi moratori indebitamente corrisposti, da quantificarsi in corso di causa. IN OGNI CASO, con vittoria di tutte le spese di causa.”. All'uopo premetteva che la in data 28.05.2007 aveva stipulato con la Parte_1 [...] un contratto di finanziamento, Repertorio n. 15682 - Raccolta n. 3968, con Controparte_1 il quale la banca aveva concesso alla mutuataria l'importo di Euro 900.000,00 garantito da una ipoteca volontaria su di un immobile sito in Catania, nella Zona Industriale Pantano d'Arci Stradale Primosole 12. Senonché, a seguito del mancato pagamento di alcune rate di ammortamento il contratto di finanziamento veniva risolto e la società attrice era dichiarata decaduta dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., subendo per l'effetto il pignoramento del bene immobile oggetto di ipoteca. Nondimeno, con l'atto di citazione notificato lamentava come il rapporto bancario in esame presentasse criticità tali da rendere necessaria la rideterminazione del reale ed effettivo rapporto di dare/avere tra le parti, essendo stato pattuito un TEG superiore alla soglia prevista in tema di usura. Segnatamente, deduceva che nell'ambito degli oneri da includere nel calcolo del TEG rientravano anche quelli eventuali, quali gli interessi moratori, indicati in contratto nella misura dell'11,22 % (tasso contrattuale 6,22 % + 5 %), superiore alla soglia usura vigente alla data del 28.05.2007 prevista per la relativa tipologia di rapporto bancario (7,96 %), per cui includendo nel calcolo del costo complessivo del finanziamento anche il tasso di interesse moratorio (già di per sé usuraio), il TEG era di certo superiore alla soglia usura derivandone la nullità della clausola contrattuale relativa al tasso di interesse (corrispettivo e moratorio) e la conversione del finanziamento da oneroso a gratuito.
In subordine, osservava che il carattere usuraio del tasso di interesse moratorio dovesse integralmente travolgere la clausola contrattuale relativa agli interessi, comportando ai sensi e per gli effetti degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c.: a) la nullità della clausola contrattuale relativa al tasso di interesse
(corrispettivo e moratorio) b) la conversione del finanziamento da oneroso a gratuito c) la rideterminazione del rapporto di dare/avere tra le parti.
In via ulteriormente gradata rilevava che doveva quantomeno essere dichiarata nulla la clausola contrattuale relativa al tasso di interesse moratorio, con conseguente rideterminazione del rapporto di dare/avere tra le parti, compensando il credito vantato dalla banca a titolo di capitale ed interessi corrispettivi con il controcredito vantato da a titolo di interessi moratori indebitamente Parte_1 corrisposti, da quantificarsi in corso di causa. Preso atto che la convenuta non si era costituita, all'udienza dell'11.06.2019 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. rinviandosi per il prosieguo al 14.04.2020.
pagina 2 di 7 Con le prime memorie 183 c.p.c. l'attrice precisava le proprie domande introducendo, in via subordinata, un ulteriore profilo di nullità parziale del contratto, rappresentato dall'omessa indicazione in contratto del regime finanziario utilizzato per il calcolo degli interessi ed il relativo complessivo ammontare. Istruita la causa a mezzo di Consulenza tecnica d'ufficio e depositata la prima perizia da parte del tecnico incaricato, dott.ssa , con comparsa depositata il 16.03.2022 si costituiva la Persona_1
quale procuratrice di a cui aveva ceduto il proprio Controparte_1 Controparte_2 credito, respingendo le doglianze avverse.
In particolare, la convenuta contestava: il c.d. cumulo dei tassi d'interesse, corrispettivi e moratori, fatto dalla controparte al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia di usura e l'usurarietà del solo tasso moratorio contenendo il contratto la “clausola di salvaguardia” ed alla luce dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 19597/2020.
Sulla omessa indicazione in contratto del regime finanziario utilizzato per il calcolo degli interessi eccepiva che le rate semestrali di ammortamento del mutuo comprendevano semplicemente una quota costante di capitale ed una quota parte di interessi calcolati al tasso nominale annuo pari all'EURIBOR a sei mesi aumentato dello spread onnicomprensivo di 2 punti annui per cui nessuna capitalizzazione degli interessi era prevista. Di guisa che, contestava gli esiti della CTU e concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice Unico, contrariis reiectis, - rigettare le domande attoree perché totalmente infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi.” Andata la causa a sentenza, la stessa veniva, tuttavia, rimessa in istruttoria con ordinanza del
22.08.2022 disponendosi il richiamo del CTU al fine di riliquidare gli interessi dovuti a titolo di mora, applicando il tasso corrispettivo pattuito ed individuando il saldo finale a credito\debito riferibile al mutuo in parola. Nonostante l'integrazione della Consulenza, depositata il 23.11.2022, si rendeva però necessario un nuovo richiamo dell'esperto al fine di fornire dei chiarimenti, resi i quali la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni.
Nelle more, parte attrice con apposita istanza del 25.11.2022 dava atto che la parallela procedura esecutiva immobiliare n. R.G.E. 579/2016 -pendente innanzi al Tribunale di Catania, incardinata da nei confronti di ed avente ad oggetto la vendita forzata CP_2 Parte_1 dell'immobile di proprietà di concesso da quest'ultima a garanzia del mutuo in esame- si Parte_1 era conclusa con la vendita del prefato immobile e che in data 22.11.2022 il professionista delegato aveva provveduto a depositare la “RELAZIONE FINALE” (doc. a), nella quale il professionista certificava di aver dato esecuzione al piano di riparto depositato in data 16.05.2022, attraverso il pagamento (da ultimo con bonifico datato 15.11.2022) a delle somme ivi specificate CP_2 estinguendo integralmente la posizione debitoria nei confronti della convenuta.
Precisate, quindi, le conclusioni come da verbale del 02.12.2024 la causa era trattenuta in decisione assegnandosi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*************************** Tanto premesso, le domande formulate da parte attrice si sono rivelate solo parzialmente fondate per quanto appresso si dirà. All'uopo si premette che alla luce del pagamento integrale delle somme di cui alla procedura esecutiva immobiliare n. 579/2016 r.g. ricavate con la vendita dell'immobile a suo tempo ipotecato in relazione al credito nascente dal contratto di mutuo oggetto del presente giudizio l'attrice ha precisato le conclusioni chiedendo di : a) accertare e dichiarare che ha integralmente estinto la Parte_1
pagina 3 di 7 posizione debitoria in essere con , corrispondendo a un importo di CP_2 CP_2 Euro 80.614,29 a titolo di interessi moratori, come risulta dalla documentazione depositata dall'attore in data 25.11.2022; b) accertare e dichiarare che con il contratto di finanziamento in esame è stato pattuito e/o promesso un tasso di interesse moratorio superiore alla soglia usura vigente alla data di stipulazione del contratto, come da espletata CTU la quale ha accertato un tasso moratorio pari a 11,22
%, quindi superiore alla soglia usura (comprensiva della maggiorazione del 2,1 %) vigente alla data di stipulazione del mutuo (11,12 %); c) conseguentemente, dichiarare nulla la clausola relativa agli interessi moratori contenuta in contratto ex artt. 1815 c.c. e 644 c.p. e condannare a CP_2 corrispondere a la somma di Euro 70.449,20 (differenziale tra interessi moratori Parte_1 illegittimamente corrisposti da pari ad Euro 80.614,29 e gli interessi moratori calcolati dal Parte_1
CTU applicando il tasso Euribor 6 mesi base 360 + 2,00 % pari ad Euro 10.165,09, come da integrazione CTU depositata in data 23.03.2024) o la somma di Euro 53.232,55 (differenziale tra interessi moratori illegittimamente corrisposti da pari ad Euro 80.614,29 e gli interessi Parte_1 moratori calcolati dal CTU applicando il TAN del 6,22 % pari ad Euro 27.381,74, come da integrazione CTU depositata in data 23.03.2024), o quella diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
Fatta questa precisazione, si evidenzia come l'attrice non abbia in sede di precisazione delle conclusioni riproposto (v. foglio di p.c. del 29.11.2024 e atti conclusivi) la domanda principale in ordine all'asserita usurarietà del TEG nonché le domande proposte in via subordinata relative agli interessi corrispettivi e alla mancata indicazione del regime finanziario utilizzato, che anche alla luce della condotta processuale tenuta dall'attrice e degli atti conclusivi depositati si devono quindi ritenere rinunciate.
Or, in ordine all'asserito superamento del tasso soglia, posto che non è corretto procedere alla sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori alla luce della differenza ontologica sussistente tra gli stessi -circostanza questa che costituisce un elemento ostativo all'applicazione della regola del cumulo (Tribunale di Roma ord. N. 41860 del 16.09.2014)- la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuno delle due categorie di interessi (Cfr. Tribunale di Ivrea sent. N. 152 del 26.02.2016). Ne consegue che, se l'eventuale superamento del tasso soglia colpisce unicamente gli interessi moratori, come acclarato nel caso in specie in seguito all'esperita CTU, l'eventuale nullità colpirà solo la relativa clausola senza travolgere anche l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi pattuiti al di sotto della soglia (Tribunale Milano28.1.2014, 22.5.2014 e 8.3.2016; Tribunale Lecce
25.9.2015; Tribunale Reggio Emilia 25.2.2015; Tribunale Chieti 23.4.2015; Tribunale Trani 10.3.2014;
Tribunale Napoli 28.1.2014 e 15.9.2014; Tribunale Venezia 15.10.2014; Tribunale Taranto
17.10.2014; Tribunale Pescara 30.4.2015; Tribunale Treviso 12.11.2015; Tribunale Ferrara 16.12.2015; Tribunale Bologna 24.2.2016; Tribunale Ivrea 26.2.2016; Tribunale Padova 27.4.2016; Tribunale
Napoli 20.6.2016; Tribunale Agrigento 20.6.2016; si veda anche Tribunale di Napoli nord 20.06.2016 n. 939 secondo cui: “Addizionare il tasso moratorio al tasso corrispettivo e sottoporre al vaglio del superamento del tasso soglia il dato derivante dalla somma aritmetica dei tassi significherebbe non cogliere la differente natura delle due previsioni pattizie come sopra richiamate che restano autonome l'una dall'altra – almeno con riferimento al profilo del rispetto del tasso soglia – e solo occasionalmente interdipendenti atteso che in materia finanziaria l'interesse, nel momento stesso in cui si rende disponibile (ovvero alla scadenza di pagamento), diventa capitale (…). Irrilevante ai fini dello scrutinio sull'usura è la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso usurario, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un 'non tasso' od un 'tasso
pagina 4 di 7 creativo', in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili alla parte mutuataria”). Ebbene, sul tema questo Tribunale ha, in più occasioni, aderito a quanto previsto dalla Banca d'AL (si veda la comunicazione del 3.7.2013 secondo cui: “In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i
Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui 'la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali'. In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'AL adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo”). Non si tratta, invero, di applicare circolari amministrative anziché la legge, ma di prendere definitivamente coscienza del fatto che rapportare gli oneri di mora ad un tasso soglia basato sul TEGM dei mutui, significa ancora una volta confondere grandezze disomogenee, in quanto quel TEGM è ricavato sulla scorta di interessi ed altri oneri corrispettivi parametrati all'entità e alla durata del finanziamento, laddove gli oneri di mora prescindono dal fattore tempo e anche dall'entità del finanziamento, essendo legati invece all'entità dell'inadempimento (Tribunale Cremona, ordinanza
09.01.2015). In definitiva, il tasso soglia di riferimento per valutare il carattere usurario degli interessi moratori è rappresentato dal TEGM maggiorato di 2,1 punti (in questo senso anche Tribunale Lanciano
14.3.2016; Tribunale Pescara 20.10.2015; Tribunale Padova 23.9.2014; Tribunale Verona 30.4.2014). Detto orientamento è stato, poi, di recente consacrato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 19597/20, a mezzo della quale il Supremo Collegio -dopo aver riconosciuto che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori- ha affermato, per quanto qui di interesse, trattandosi di un finanziamento stipulato nel maggio del 2007, che ai fini della verifica del carattere usurario degli interessi moratori per i contratti conclusi da giorno 01.04.2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25.03.2003) al 30.06.2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei
DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma IV, l. 108/1996 pro tempore vigente, che si può riassumere nella seguente formula: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5.
Peraltro, con la superiore pronuncia, si è altresì precisato che ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi, vigendo, comunque,
l'applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
Fermo quanto sopra e venendo al caso di specie, occorre sottolineare come dirimente sia stata la consulenza esperita in corso di causa.
Orbene con la relazione del 30.06.2021 il tecnico incaricato, dopo aver escluso che fosse configurabile l'usura rispetto agli interessi corrispettivi di cui al contratto di finanziamento del 28.05.2007 (v. pag. 6 CTU 30.6.2021), ha rilevato il superamento del tasso soglia in relazione al tasso di mora. Difatti, l'esperto ha correttamente valutato che “Riguardo al tasso di mora, da contratto è previsto un tasso di interesse di mora pari al 11,22 %. La Cassazione ha sancito in maniera netta la modalità di individuazione della soglia usuraria degli interessi di mora al “tasso soglia” ordinario che si determina, secondo la previsione originaria di cui alla Legge 108/96, aumentando il TEGM
(il tasso effettivo globale medio) pubblicato dai decreti ministeriali di riferimento di un correttivo pari al 2,1% e successivamente aumentato ulteriormente del 50% (calcolo vigente al momento della
pagina 5 di 7 stipula del contratto di finanziamento). A questo valore deve essere confrontato il tasso di mora del contratto.
Considerato che
il tasso soglia ordinario, in vigore al 28.05.2007, è del 7,96% che equivale appunto al “Tasso soglia su base annua”, mentre il tasso soglia di mora sarà pari al 11,12% (5,31% +2,1% = 7,41% +3,71% [50% di 7,41]). … Come già specificato, da contratto è previsto un tasso di interesse di mora pari al TAN maggiorato di 5 punti percentuali, quindi considerato il TAN previsto in contratto del 6,22% il tasso di mora previsto in contratto ammonta all'11,22 %. Essendo il tasso soglia di mora secondo la legge 108/96, pari al 11,12%, è chiaro che il tasso di mora previsto dal contratto di finanziamento seppur per poco è un tasso usurario.” (v. pag. 6 CTU 30.06.2021).
Pertanto, alla luce delle prefate risultanze peritali che in questa sede si condividono, è stato necessario procedere al ricalcolo degli interessi dovuti a titolo di mora, che facendo corretta applicazione di quanto statuito dalla Suprema Corte, è stato determinato facendo riferimento al tasso corrispettivo lecitamente pattuito.
Di guisa che si ritiene corretta la prima tipologia di ricalcolo elaborata dal consulente con la relazione integrativa del 23.03.2024, che ha previsto l'applicazione dell'Euribor 6 mesi base 360 aumentato de 2%, quale interesse corrispettivo espressamente convenuto nel contratto di finanziamento del 28.05.2007 all'art. 2 (v. all. 3 fasc. attoreo), effettuando il conteggio per il periodo che va dal 31.03.2013 (prima rata non pagata) al 21.12.2015 (data in cui la mora è stata calcolata in precetto- v. all.ti 5 e 23 fasc. attoreo). Per cui “Gli interessi di mora calcolati applicando il suddetto tasso ammontano ad Euro 10.165,09” (v. pag. 7 CTU integrativa del 23.03.2024). Atteso, poi, che:
-nelle more del giudizio la procedura esecutiva immobiliare n. r.g. 576/2016 riunita con la procedura n. 746/2017 si è conclusa, venendo archiviata, con l'integrale soddisfazione dei creditori;
-la somma di € 80.614,29 corrisposta a titolo di interessi moratori, indicati dall'attrice negli atti conclusivi, fa riferimento ad interessi di mora maturati tra il 30.09.2016 e la data della vendita (€ 76.706,85) nonché per il “biennio anteriore” (€ 3.907,44) (v. all. b fascicolo attoreo);
-che la creditrice ha precettato interessi di mora per il periodo considerato nella Controparte_2 consulenza (che va dal 31.03.2013 -prima rata non pagata- al 21.12.2015 -data in cui la mora è stata calcolata in precetto) pari ad € 22.626,19 (v. all. 5 precetto fascicolo attoreo) a fronte di una somma stimata corretta dal consulente in € 10.165,09;
-che, pertanto, dai dati risultanti in atti, non essendo stato stimato l'ammontare degli interessi moratori dovuti al tasso corrispettivo dal 22.12.2015 sino alla data di vendita del compendio pignorato, si ritiene opportuno e necessario fermare i rapporti di dare/avere alla data del 21.12.2015
(data di calcolo degli interessi moratori in precetto) non pronunciandosi per i periodi successivi. Per le superiori motivazioni parte convenuta stante l'usurarietà degli interessi di mora convenuti, è tenuta a restituire alla l'importo € 12.461,10, (risultante dalla differenza tra gli interessi Parte_1 di mora precettati € 22.626,19 – e quelli calcolati in consulenza -€ 10.165,09), quale somma indebitamente percepita a titolo di interessi di mora dalla convenuta alla data del 21.12.2015, oltre interessi e rivalutazione dall'effettivo pagamento e sino al soddisfo. Le spese seguono la prevalente soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 6 di 7 - Accoglie parzialmente le domande attoree e per l'effetto condanna la convenuta alla ripetizione in favore dell'attrice della somma di € 12.461,10, come sopra meglio specificato, oltre interessi e rivalutazione dall'effettivo pagamento e sino al soddisfo;
- Condanna parte convenuta alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore dell'avv. Federico Comba, quale procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario delle stesse, in € 5.077,00 a titolo di compensi oltre alle spese vive, alle spese generali al 15%, a IVA e CPA come per legge.
- Pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU.
Così deciso in Catania, il
Il Presidente di Sez.
(Dott. Mariano Sciacca)
pagina 7 di 7
N. R.G. 3510/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3510/2019 R.G. promossa da:
C.F. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato Parte_1 P.IVA_1 e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Federico Comba (C.F. ) e C.F._1 dall'Avv. Spina Saverio Carmelo (C.F. ), presso il cui studio in Gravina di C.F._2
Catania (CT), Via Dante Maiorana 7, è elettivamente domiciliata.
Attrice contro in persona del suo legale rappresentante p.t., C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 quale procuratrice di in persona del legale rappresentante p.t., C.F. , Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Vittorio Balestrazzi
( ) e Francesco Balestrazzi ( ), presso il cui studio in C.F._3 C.F._4
Catania, Via Ruggero Settimo n. 3, è elettivamente domiciliata.
Convenuta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 02.12.2024 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la chiedendo: “Piaccia al Tribunale di Catania Ill.mo, respinta CP_2 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in narrativa: NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare che con il contratto di finanziamento stipulato in data 28.05.2007 ( Repertorio n. 15682 - Raccolta n. 3968) è stato pattuito
e/o promesso un TEG (Tasso Effettivo Globale) superiore alla soglia usura vigente alla data di stipulazione del contratto;
conseguentemente: a) dichiarare nulla la clausola relativa agli interessi (corrispettivi e moratori) contenuta in contratto;
b) dichiarare la conversione del finanziamento da oneroso a gratuito;
c) rideterminare il rapporto di dare / avere tra le parti, compensando il credito vantato dalla banca a titolo di capitale con il controcredito vantato da a titolo di interessi Parte_1 indebitamente corrisposti, quantificato nella somma di Euro 132.909,05 o quella diversa maggiore o minore somma quantificata in corso di causa. IN VIA SUBORDINATA, accertare e dichiarare che con il contratto di finanziamento stipulato in data 28.05.2007 ( Repertorio n. 15682 - Raccolta n. 3968) è
pagina 1 di 7 stato pattuito e/o promesso un tasso di interesse moratorio superiore alla soglia usura vigente alla data di stipulazione del contratto;
conseguentemente: d) dichiarare nulla la clausola relativa agli interessi (corrispettivi e moratori) contenuta in contratto;
e) dichiarare la conversione del finanziamento da oneroso a gratuito;
f) rideterminare il rapporto di dare / avere tra le parti, compensando il credito vantato dalla banca a titolo di capitale con il controcredito vantato da Pt_1
a titolo di interessi indebitamente corrisposti, quantificato nella somma di Euro 132.909,05 o
[...] quella diversa maggiore o minore somma quantificata in corso di causa. IN VIA ULTERIORMENTE
SUBORDINATA, accertare e dichiarare che con il contratto di finanziamento stipulato in data
28.05.2007 ( Repertorio n. 15682 - Raccolta n. 3968) è stato pattuito e/o promesso un tasso di interesse moratorio superiore alla soglia usura vigente alla data di stipulazione del contratto;
conseguentemente: g) dichiarare nulla la clausola relativa agli interessi moratori contenuta in contratto;
h) rideterminare il rapporto di dare / avere tra le parti, compensando il credito vantato dalla a titolo di capitale ed interessi corrispettivi con il controcredito vantato da a CP_1 Parte_1 titolo di interessi moratori indebitamente corrisposti, da quantificarsi in corso di causa. IN OGNI CASO, con vittoria di tutte le spese di causa.”. All'uopo premetteva che la in data 28.05.2007 aveva stipulato con la Parte_1 [...] un contratto di finanziamento, Repertorio n. 15682 - Raccolta n. 3968, con Controparte_1 il quale la banca aveva concesso alla mutuataria l'importo di Euro 900.000,00 garantito da una ipoteca volontaria su di un immobile sito in Catania, nella Zona Industriale Pantano d'Arci Stradale Primosole 12. Senonché, a seguito del mancato pagamento di alcune rate di ammortamento il contratto di finanziamento veniva risolto e la società attrice era dichiarata decaduta dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., subendo per l'effetto il pignoramento del bene immobile oggetto di ipoteca. Nondimeno, con l'atto di citazione notificato lamentava come il rapporto bancario in esame presentasse criticità tali da rendere necessaria la rideterminazione del reale ed effettivo rapporto di dare/avere tra le parti, essendo stato pattuito un TEG superiore alla soglia prevista in tema di usura. Segnatamente, deduceva che nell'ambito degli oneri da includere nel calcolo del TEG rientravano anche quelli eventuali, quali gli interessi moratori, indicati in contratto nella misura dell'11,22 % (tasso contrattuale 6,22 % + 5 %), superiore alla soglia usura vigente alla data del 28.05.2007 prevista per la relativa tipologia di rapporto bancario (7,96 %), per cui includendo nel calcolo del costo complessivo del finanziamento anche il tasso di interesse moratorio (già di per sé usuraio), il TEG era di certo superiore alla soglia usura derivandone la nullità della clausola contrattuale relativa al tasso di interesse (corrispettivo e moratorio) e la conversione del finanziamento da oneroso a gratuito.
In subordine, osservava che il carattere usuraio del tasso di interesse moratorio dovesse integralmente travolgere la clausola contrattuale relativa agli interessi, comportando ai sensi e per gli effetti degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c.: a) la nullità della clausola contrattuale relativa al tasso di interesse
(corrispettivo e moratorio) b) la conversione del finanziamento da oneroso a gratuito c) la rideterminazione del rapporto di dare/avere tra le parti.
In via ulteriormente gradata rilevava che doveva quantomeno essere dichiarata nulla la clausola contrattuale relativa al tasso di interesse moratorio, con conseguente rideterminazione del rapporto di dare/avere tra le parti, compensando il credito vantato dalla banca a titolo di capitale ed interessi corrispettivi con il controcredito vantato da a titolo di interessi moratori indebitamente Parte_1 corrisposti, da quantificarsi in corso di causa. Preso atto che la convenuta non si era costituita, all'udienza dell'11.06.2019 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. rinviandosi per il prosieguo al 14.04.2020.
pagina 2 di 7 Con le prime memorie 183 c.p.c. l'attrice precisava le proprie domande introducendo, in via subordinata, un ulteriore profilo di nullità parziale del contratto, rappresentato dall'omessa indicazione in contratto del regime finanziario utilizzato per il calcolo degli interessi ed il relativo complessivo ammontare. Istruita la causa a mezzo di Consulenza tecnica d'ufficio e depositata la prima perizia da parte del tecnico incaricato, dott.ssa , con comparsa depositata il 16.03.2022 si costituiva la Persona_1
quale procuratrice di a cui aveva ceduto il proprio Controparte_1 Controparte_2 credito, respingendo le doglianze avverse.
In particolare, la convenuta contestava: il c.d. cumulo dei tassi d'interesse, corrispettivi e moratori, fatto dalla controparte al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia di usura e l'usurarietà del solo tasso moratorio contenendo il contratto la “clausola di salvaguardia” ed alla luce dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 19597/2020.
Sulla omessa indicazione in contratto del regime finanziario utilizzato per il calcolo degli interessi eccepiva che le rate semestrali di ammortamento del mutuo comprendevano semplicemente una quota costante di capitale ed una quota parte di interessi calcolati al tasso nominale annuo pari all'EURIBOR a sei mesi aumentato dello spread onnicomprensivo di 2 punti annui per cui nessuna capitalizzazione degli interessi era prevista. Di guisa che, contestava gli esiti della CTU e concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice Unico, contrariis reiectis, - rigettare le domande attoree perché totalmente infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi.” Andata la causa a sentenza, la stessa veniva, tuttavia, rimessa in istruttoria con ordinanza del
22.08.2022 disponendosi il richiamo del CTU al fine di riliquidare gli interessi dovuti a titolo di mora, applicando il tasso corrispettivo pattuito ed individuando il saldo finale a credito\debito riferibile al mutuo in parola. Nonostante l'integrazione della Consulenza, depositata il 23.11.2022, si rendeva però necessario un nuovo richiamo dell'esperto al fine di fornire dei chiarimenti, resi i quali la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni.
Nelle more, parte attrice con apposita istanza del 25.11.2022 dava atto che la parallela procedura esecutiva immobiliare n. R.G.E. 579/2016 -pendente innanzi al Tribunale di Catania, incardinata da nei confronti di ed avente ad oggetto la vendita forzata CP_2 Parte_1 dell'immobile di proprietà di concesso da quest'ultima a garanzia del mutuo in esame- si Parte_1 era conclusa con la vendita del prefato immobile e che in data 22.11.2022 il professionista delegato aveva provveduto a depositare la “RELAZIONE FINALE” (doc. a), nella quale il professionista certificava di aver dato esecuzione al piano di riparto depositato in data 16.05.2022, attraverso il pagamento (da ultimo con bonifico datato 15.11.2022) a delle somme ivi specificate CP_2 estinguendo integralmente la posizione debitoria nei confronti della convenuta.
Precisate, quindi, le conclusioni come da verbale del 02.12.2024 la causa era trattenuta in decisione assegnandosi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*************************** Tanto premesso, le domande formulate da parte attrice si sono rivelate solo parzialmente fondate per quanto appresso si dirà. All'uopo si premette che alla luce del pagamento integrale delle somme di cui alla procedura esecutiva immobiliare n. 579/2016 r.g. ricavate con la vendita dell'immobile a suo tempo ipotecato in relazione al credito nascente dal contratto di mutuo oggetto del presente giudizio l'attrice ha precisato le conclusioni chiedendo di : a) accertare e dichiarare che ha integralmente estinto la Parte_1
pagina 3 di 7 posizione debitoria in essere con , corrispondendo a un importo di CP_2 CP_2 Euro 80.614,29 a titolo di interessi moratori, come risulta dalla documentazione depositata dall'attore in data 25.11.2022; b) accertare e dichiarare che con il contratto di finanziamento in esame è stato pattuito e/o promesso un tasso di interesse moratorio superiore alla soglia usura vigente alla data di stipulazione del contratto, come da espletata CTU la quale ha accertato un tasso moratorio pari a 11,22
%, quindi superiore alla soglia usura (comprensiva della maggiorazione del 2,1 %) vigente alla data di stipulazione del mutuo (11,12 %); c) conseguentemente, dichiarare nulla la clausola relativa agli interessi moratori contenuta in contratto ex artt. 1815 c.c. e 644 c.p. e condannare a CP_2 corrispondere a la somma di Euro 70.449,20 (differenziale tra interessi moratori Parte_1 illegittimamente corrisposti da pari ad Euro 80.614,29 e gli interessi moratori calcolati dal Parte_1
CTU applicando il tasso Euribor 6 mesi base 360 + 2,00 % pari ad Euro 10.165,09, come da integrazione CTU depositata in data 23.03.2024) o la somma di Euro 53.232,55 (differenziale tra interessi moratori illegittimamente corrisposti da pari ad Euro 80.614,29 e gli interessi Parte_1 moratori calcolati dal CTU applicando il TAN del 6,22 % pari ad Euro 27.381,74, come da integrazione CTU depositata in data 23.03.2024), o quella diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
Fatta questa precisazione, si evidenzia come l'attrice non abbia in sede di precisazione delle conclusioni riproposto (v. foglio di p.c. del 29.11.2024 e atti conclusivi) la domanda principale in ordine all'asserita usurarietà del TEG nonché le domande proposte in via subordinata relative agli interessi corrispettivi e alla mancata indicazione del regime finanziario utilizzato, che anche alla luce della condotta processuale tenuta dall'attrice e degli atti conclusivi depositati si devono quindi ritenere rinunciate.
Or, in ordine all'asserito superamento del tasso soglia, posto che non è corretto procedere alla sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori alla luce della differenza ontologica sussistente tra gli stessi -circostanza questa che costituisce un elemento ostativo all'applicazione della regola del cumulo (Tribunale di Roma ord. N. 41860 del 16.09.2014)- la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuno delle due categorie di interessi (Cfr. Tribunale di Ivrea sent. N. 152 del 26.02.2016). Ne consegue che, se l'eventuale superamento del tasso soglia colpisce unicamente gli interessi moratori, come acclarato nel caso in specie in seguito all'esperita CTU, l'eventuale nullità colpirà solo la relativa clausola senza travolgere anche l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi pattuiti al di sotto della soglia (Tribunale Milano28.1.2014, 22.5.2014 e 8.3.2016; Tribunale Lecce
25.9.2015; Tribunale Reggio Emilia 25.2.2015; Tribunale Chieti 23.4.2015; Tribunale Trani 10.3.2014;
Tribunale Napoli 28.1.2014 e 15.9.2014; Tribunale Venezia 15.10.2014; Tribunale Taranto
17.10.2014; Tribunale Pescara 30.4.2015; Tribunale Treviso 12.11.2015; Tribunale Ferrara 16.12.2015; Tribunale Bologna 24.2.2016; Tribunale Ivrea 26.2.2016; Tribunale Padova 27.4.2016; Tribunale
Napoli 20.6.2016; Tribunale Agrigento 20.6.2016; si veda anche Tribunale di Napoli nord 20.06.2016 n. 939 secondo cui: “Addizionare il tasso moratorio al tasso corrispettivo e sottoporre al vaglio del superamento del tasso soglia il dato derivante dalla somma aritmetica dei tassi significherebbe non cogliere la differente natura delle due previsioni pattizie come sopra richiamate che restano autonome l'una dall'altra – almeno con riferimento al profilo del rispetto del tasso soglia – e solo occasionalmente interdipendenti atteso che in materia finanziaria l'interesse, nel momento stesso in cui si rende disponibile (ovvero alla scadenza di pagamento), diventa capitale (…). Irrilevante ai fini dello scrutinio sull'usura è la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso usurario, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un 'non tasso' od un 'tasso
pagina 4 di 7 creativo', in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili alla parte mutuataria”). Ebbene, sul tema questo Tribunale ha, in più occasioni, aderito a quanto previsto dalla Banca d'AL (si veda la comunicazione del 3.7.2013 secondo cui: “In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i
Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui 'la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali'. In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'AL adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo”). Non si tratta, invero, di applicare circolari amministrative anziché la legge, ma di prendere definitivamente coscienza del fatto che rapportare gli oneri di mora ad un tasso soglia basato sul TEGM dei mutui, significa ancora una volta confondere grandezze disomogenee, in quanto quel TEGM è ricavato sulla scorta di interessi ed altri oneri corrispettivi parametrati all'entità e alla durata del finanziamento, laddove gli oneri di mora prescindono dal fattore tempo e anche dall'entità del finanziamento, essendo legati invece all'entità dell'inadempimento (Tribunale Cremona, ordinanza
09.01.2015). In definitiva, il tasso soglia di riferimento per valutare il carattere usurario degli interessi moratori è rappresentato dal TEGM maggiorato di 2,1 punti (in questo senso anche Tribunale Lanciano
14.3.2016; Tribunale Pescara 20.10.2015; Tribunale Padova 23.9.2014; Tribunale Verona 30.4.2014). Detto orientamento è stato, poi, di recente consacrato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 19597/20, a mezzo della quale il Supremo Collegio -dopo aver riconosciuto che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori- ha affermato, per quanto qui di interesse, trattandosi di un finanziamento stipulato nel maggio del 2007, che ai fini della verifica del carattere usurario degli interessi moratori per i contratti conclusi da giorno 01.04.2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25.03.2003) al 30.06.2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei
DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma IV, l. 108/1996 pro tempore vigente, che si può riassumere nella seguente formula: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5.
Peraltro, con la superiore pronuncia, si è altresì precisato che ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi, vigendo, comunque,
l'applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
Fermo quanto sopra e venendo al caso di specie, occorre sottolineare come dirimente sia stata la consulenza esperita in corso di causa.
Orbene con la relazione del 30.06.2021 il tecnico incaricato, dopo aver escluso che fosse configurabile l'usura rispetto agli interessi corrispettivi di cui al contratto di finanziamento del 28.05.2007 (v. pag. 6 CTU 30.6.2021), ha rilevato il superamento del tasso soglia in relazione al tasso di mora. Difatti, l'esperto ha correttamente valutato che “Riguardo al tasso di mora, da contratto è previsto un tasso di interesse di mora pari al 11,22 %. La Cassazione ha sancito in maniera netta la modalità di individuazione della soglia usuraria degli interessi di mora al “tasso soglia” ordinario che si determina, secondo la previsione originaria di cui alla Legge 108/96, aumentando il TEGM
(il tasso effettivo globale medio) pubblicato dai decreti ministeriali di riferimento di un correttivo pari al 2,1% e successivamente aumentato ulteriormente del 50% (calcolo vigente al momento della
pagina 5 di 7 stipula del contratto di finanziamento). A questo valore deve essere confrontato il tasso di mora del contratto.
Considerato che
il tasso soglia ordinario, in vigore al 28.05.2007, è del 7,96% che equivale appunto al “Tasso soglia su base annua”, mentre il tasso soglia di mora sarà pari al 11,12% (5,31% +2,1% = 7,41% +3,71% [50% di 7,41]). … Come già specificato, da contratto è previsto un tasso di interesse di mora pari al TAN maggiorato di 5 punti percentuali, quindi considerato il TAN previsto in contratto del 6,22% il tasso di mora previsto in contratto ammonta all'11,22 %. Essendo il tasso soglia di mora secondo la legge 108/96, pari al 11,12%, è chiaro che il tasso di mora previsto dal contratto di finanziamento seppur per poco è un tasso usurario.” (v. pag. 6 CTU 30.06.2021).
Pertanto, alla luce delle prefate risultanze peritali che in questa sede si condividono, è stato necessario procedere al ricalcolo degli interessi dovuti a titolo di mora, che facendo corretta applicazione di quanto statuito dalla Suprema Corte, è stato determinato facendo riferimento al tasso corrispettivo lecitamente pattuito.
Di guisa che si ritiene corretta la prima tipologia di ricalcolo elaborata dal consulente con la relazione integrativa del 23.03.2024, che ha previsto l'applicazione dell'Euribor 6 mesi base 360 aumentato de 2%, quale interesse corrispettivo espressamente convenuto nel contratto di finanziamento del 28.05.2007 all'art. 2 (v. all. 3 fasc. attoreo), effettuando il conteggio per il periodo che va dal 31.03.2013 (prima rata non pagata) al 21.12.2015 (data in cui la mora è stata calcolata in precetto- v. all.ti 5 e 23 fasc. attoreo). Per cui “Gli interessi di mora calcolati applicando il suddetto tasso ammontano ad Euro 10.165,09” (v. pag. 7 CTU integrativa del 23.03.2024). Atteso, poi, che:
-nelle more del giudizio la procedura esecutiva immobiliare n. r.g. 576/2016 riunita con la procedura n. 746/2017 si è conclusa, venendo archiviata, con l'integrale soddisfazione dei creditori;
-la somma di € 80.614,29 corrisposta a titolo di interessi moratori, indicati dall'attrice negli atti conclusivi, fa riferimento ad interessi di mora maturati tra il 30.09.2016 e la data della vendita (€ 76.706,85) nonché per il “biennio anteriore” (€ 3.907,44) (v. all. b fascicolo attoreo);
-che la creditrice ha precettato interessi di mora per il periodo considerato nella Controparte_2 consulenza (che va dal 31.03.2013 -prima rata non pagata- al 21.12.2015 -data in cui la mora è stata calcolata in precetto) pari ad € 22.626,19 (v. all. 5 precetto fascicolo attoreo) a fronte di una somma stimata corretta dal consulente in € 10.165,09;
-che, pertanto, dai dati risultanti in atti, non essendo stato stimato l'ammontare degli interessi moratori dovuti al tasso corrispettivo dal 22.12.2015 sino alla data di vendita del compendio pignorato, si ritiene opportuno e necessario fermare i rapporti di dare/avere alla data del 21.12.2015
(data di calcolo degli interessi moratori in precetto) non pronunciandosi per i periodi successivi. Per le superiori motivazioni parte convenuta stante l'usurarietà degli interessi di mora convenuti, è tenuta a restituire alla l'importo € 12.461,10, (risultante dalla differenza tra gli interessi Parte_1 di mora precettati € 22.626,19 – e quelli calcolati in consulenza -€ 10.165,09), quale somma indebitamente percepita a titolo di interessi di mora dalla convenuta alla data del 21.12.2015, oltre interessi e rivalutazione dall'effettivo pagamento e sino al soddisfo. Le spese seguono la prevalente soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 6 di 7 - Accoglie parzialmente le domande attoree e per l'effetto condanna la convenuta alla ripetizione in favore dell'attrice della somma di € 12.461,10, come sopra meglio specificato, oltre interessi e rivalutazione dall'effettivo pagamento e sino al soddisfo;
- Condanna parte convenuta alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore dell'avv. Federico Comba, quale procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario delle stesse, in € 5.077,00 a titolo di compensi oltre alle spese vive, alle spese generali al 15%, a IVA e CPA come per legge.
- Pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU.
Così deciso in Catania, il
Il Presidente di Sez.
(Dott. Mariano Sciacca)
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