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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/09/2025, n. 5434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5434 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2016 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del giorno 26/09/2025 e vertente
TRA
(c.f. ), con l'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1 Gianna Paganin, nel cui studio in Padova alla piazza De Gasperi n. 33/2, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(c.f. ), con l'avvocato Andrea Marsili, nel
[...] P.IVA_1 cui studio in Roma Piazza Albania 13, è elettivamente domiciliata;
PARTE ALLELLATA E
(c.f. ); Controparte_2 CodiceFiscale_2 PARTE ALLELLATA
pag. 1 di 8 OGGETTO: appello contro la sentenza n. 13388 pubblicata il 21/9/2023 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “La
[...] (di seguito Controparte_1 per brevità) - premesso di essere creditrice della dott.ssa CP_1 [...]
iscritta all'albo dell'ordine degli Psicologi della Regione CP_2 Lazio, della somma di euro 65.089,57 oltre accessori per contributi previdenziali non versati in forza del decreto ingiuntivo n. 382/2016 emesso dal Tribunale di Roma in data 20/1/2016 e confermato dalla sentenza n. 9680/2016 pubblicata in data 10/11/2016 con cui era stata respinta la relativa opposizione – ha citato in giudizio la suddetta debitrice e la di lei sorella per ivi sentire accertare e dichiarare Controparte_2 l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di essa attrice del contratto di compravendita stipulato tra le due convenuti in data 13 maggio 2019, con il quale la dott.ssa aveva ceduto alla sorella Controparte_2
per il prezzo di euro 45.000,00 la quota pari ad 1/3 della piena Parte_1 proprietà dell'appartamento con annesso locale cantina facente parte del fabbricato sito nel Comune di Venezia, località Lido, via Sandro Gallo n. 59, censito nel catasto urbano di detto Comune al foglio 28, p.lla 422, sub 5. La ha chiesto inoltre in via subordinata di condannare le CP_1 convenute, ciascuna per quanto di ragione e/o in solido fra loro, al pagamento in favore di essa attrice dell'equivalente monetario dei diritti alienati con l'atto del 13 maggio 2019, nell'ammontare che sarà determinato anche a mezzo di CTU. A sostegno delle domande l' ha CP_1 dedotto che la dott.ssa si era spogliata dell'unico bene Controparte_2 immobile di cui era proprietaria, così sottraendolo alla garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.; che la quota di piena proprietà ceduta dalla dott.ssa aveva un valore di mercato pari ad euro Controparte_2 126.900,00 che era, quindi, di quasi tre volte superiore al prezzo pattuito in contratto pari ad euro 45.000,00; che la dott.ssa al Controparte_2 momento del compimento dell'atto di disposizione, era certamente a conoscenza delle ragioni creditorie dell' avendo già ricevuto CP_1 l'ingiunzione di pagamento avverso la quale aveva anche proposto opposizione;
che, pertanto, sussistevano tutti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. per la revocatoria ovvero l'eventus damni, il consilium fraudis e la partecipatio fraudis desumibili anche per la terza acquirente da elementi presuntivi quali l'intervenuta contestazione giudiziale del credito vantato dall' l'estrema esiguità del corrispettivo pattuito rispetto al reale CP_1 valore dell'immobile e lo stretto vincolo di parentela tra la parte attrice e la parte acquirente;
che doveva ritenersi dubbia l'effettiva onerosità dell'atto stipulato in data 13 maggio 2019 anche in considerazione del fatto che i pag. 2 di 8 contraenti si erano limitati a dichiarare che l'importo di euro 40.000,00 sarebbe stato saldato anteriormente al 4 luglio 2006 ovvero quasi dieci anni prima del rogito. Con separate memorie difensive di analogo contenuto depositate entrambe in data 8 ottobre 2021 si sono costituite in giudizio
[...] ed chiedendo il rigetto delle domande CP_2 Parte_1 proposte dalla fondazione attrice. Le due convenute hanno eccepito che l'azione promossa dall'attrice era fondata sull'asserita simulazione assoluta dell'atto di compravendita impugnato e quindi su un presupposto del tutto incompatibile con la domanda revocatoria ordinaria;
che il valore complessivo dell'immobile in oggetto, al momento della stipula del rogito notarile e anche all'attualità, non era certamente quello indicato dall'attrice, bensì notevolmente inferiore e comunque prossimo ad euro 135.000,00, anche in ragione del fatto che si trattava di un appartamento costruito agli inizi degli anni '50 del secolo scorso e che necessitava di notevoli e costosi lavori;
che l'onerosità dell'atto non poteva essere messo in discussione, essendo stato effettivamente pagato il prezzo pattuito;
che quanto all'importo di euro 40.000,00 si doveva tener conto di tutte le somme concesse in prestito nel corso degli anni dalla sig.ra alla sorella , Parte_1 CP_2 nonché degli oneri condominiali e delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per le utenze di cui la sig.ra Parte_1 si era fatta carico per l'intero sin da quando le due convenute
[...] unitamente all'altra sorella ( erano divenute Controparte_3 comproprietarie dell'immobile de quo a seguito della morte del loro padre avvenuta il 4/11/1998; che il residuo importo di euro 5.000,00 era stato saldato attraverso il pagamento di euro 1.000,00 effettuato tramite postepay in data 17/12/2019 e di euro 4.000,00 effettuato in data 19/12/2019; che in ogni caso la l'azione revocatoria doveva ritenersi infondata per difetto dei presupposti previsti dalla legge (eventus damni e del consilium fraudis); che anche la domanda subordinata di condanna delle convenute al pagamento in favore della dell'equivalente monetario dei diritti alienati CP_1 era palesemente infondata oltre che incomprensibile e immotivata. Il giudizio è stato istruito attraverso l'acquisizione di documenti;
è stata inoltre disposta ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata ad accertare il valore commerciale alla data del 13.5.2019 della quota di 1/3 dell'unità immobiliare oggetto di compravendita. All'udienza del 9 marzo 2023 (tenutasi con le modalità della trattazione scritta previste dall'art. 127 ter c.p.c.) sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe rassegnate mediante il deposito di apposite note autorizzate, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per le repliche.”
pag. 3 di 8 § 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così deciso: “- accoglie la domanda revocatoria proposta dall'attrice e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti della
[...] del contratto di compravendita Controparte_1 stipulato tra e a rogito del Controparte_2 Parte_1 Notaio di Padova in data 13 maggio 2019 (repertorio n. Persona_1 11270 e raccolta n. 8637) e trascritto in data 14/05/2019 al n. 16176 del registro generale e al n. 11320 del registro particolare, avente ad oggetto la piena proprietà della quota indivisa di 1/3 dell'appartamento con annesso locale cantina facente parte del fabbricato sito nel Comune di Venezia, località Lido, via Sandro Gallo n. 59, censito nel catasto urbano di detto Comune al foglio 28, p.lla 422, sub 5; - ordina all'Agenzia del Territorio- Servizio di Pubblicità Immobiliare territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza;
- condanna le due convenute, in solido, a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate in complessivi euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico delle due convenute in solido”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Preliminarmente è bene chiarire che l' pur mettendo in dubbio l'effettivo pagamento del prezzo della CP_1 compravendita qui impugnata, non ne ha espressamente dedotto la natura simulata, né tanto meno ha chiesto di accertarne l'inefficacia ex art. 1415 c.c. L'attrice ha proposto esclusivamente l'azione revocatoria svolgendo compiute difese su tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c. Quindi, contrariamente a quanto eccepito dalle due convenute, l'azione proposta dalla deve ritenersi pienamente CP_1 compatibile con le allegazioni difensive contenute nell'atto introduttivo. Venendo al merito la domanda revocatoria è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito precisate. L'art. 2901 c.c. stabilisce che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni. Per promuovere l'azione revocatoria occorrono una serie di requisiti, oggettivi e soggettivi. Quanto ai presupposti oggettivi, è anzitutto necessario che l'atto dispositivo abbia arrecato alle ragioni del creditore un pregiudizio (c.d. eventus damni). Occorre poi che tra l'atto di disposizione e il depauperamento del patrimonio del debitore (ossia il pregiudizio) ci sia un nesso di causalità. Quanto ai requisiti soggettivi, questi attengono al profilo psicologico sia del debitore che del terzo. In particolare, per gli atti a titolo oneroso bisogna distinguere: i) se furono compiuti dopo il sorgere del credito, il creditore deve provare la conoscenza del pregiudizio che l'atto avrebbe recato alle ragioni creditorie sia da parte del debitore che da parte del terzo (scientia damni); ii) se pag. 4 di 8 furono compiuti prima del sorgere del credito, il creditore dovrà provare la dolosa preordinazione sia del debitore (animus nocendi) che del terzo (scientia fraudis) e cioè che al momento in cui fu compiuto l'atto il debitore aveva già previsto il sorgere del credito e la volontà di rimanere inadempiente pregiudicando con l'atto dispositivo le ragioni dei creditori e che di questa intenzione fosse consapevole il terzo. Circa l'oggetto della azione revocatoria, giova a questo punto ricordare che possono essere revocati gli atti di disposizione che a qualsiasi titolo incidono negativamente sul patrimonio del debitore, rendendolo insufficiente alla garanzia patrimoniale nei confronti del creditore. Tornando alla fattispecie in esame le ragioni di credito che la parte attrice ha posto a fondamento dell'azione pauliana traggono origine dal mancato pagamento dei contributi previdenziali dovuti ex lege dalla dott.ssa in Controparte_2 quanto iscritta all'albo dell'ordine degli Psicologi della Regione Lazio e al relativo ente previdenziale (la ). Il credito trova Controparte_1 conferma nel decreto ingiuntivo n. 382/2016 emesso a carico di
[...] ed in favore dell'ente previdenziale da questo stesso Tribunale CP_2 in data 20/1/2016 per la somma complessiva di euro 65.089,57 oltre accessori (all. 3 del fascicolo di parte attrice) e nella sentenza n. 9680/2016 pubblicata in data 10/11/2016 (all. 4 del fascicolo di parte attrice), con la quale il medesimo Tribunale ha respinto l'opposizione proposta dalla dott.ssa confermando l'ingiunzione di pagamento. Dai citati CP_2 provvedimenti giudiziari allegati in atti è agevole riscontrare come il credito affermato dall'attrice, maturato nel periodo compreso tra il 1996 e il 2014, sia sorto anteriormente alla stipulazione del contratto di compravendita di cui è stata chiesta la revoca risalente al 13 maggio 2019. Ed infatti, l'anteriorità del credito rispetto agli atti impugnati con l'azione revocatoria deve essere affermata in riferimento al credito nella sua essenza, e cioè al momento in cui si è verificata la situazione di fatto che ne ha determinato l'effettiva insorgenza, e non anche al relativo accertamento giudiziale, che può essere anche posteriore all'atto di cui viene chiesta l'inefficacia (cfr. Cass. 25 novembre 1985 n. 5824; Cass. 8 maggio 1984 n. 2801; Cass. 16 luglio 1973 n. 2060). Peraltro, nel caso di specie anche l'accertamento giudiziale del credito è precedente all'atto di disposizione qui impugnato. Una volta acclarata l'esistenza di un credito in favore dell'attrice sorto anteriormente al perfezionamento del contratto di compravendita oggetto di impugnazione occorre a questo punto accertare: a) se l'atto di disposizione si sia tradotto in una menomazione del patrimonio della debitrice convenuta, sì da rendere più difficile e più incerta l'esazione del credito (c.d. eventus damni); b) se al momento del compimento di tale atto la disponente fosse consapevole del pregiudizio arrecato al creditore mediante la sottrazione di garanzia patrimoniale (c.d. consilium fraudis: art. 2901, primo comma, n. 1), prima ipotesi, c.c.); c) se la stessa consapevolezza fosse da imputare al terzo acquirente (c.d.
pag. 5 di 8 partecipatio fraudis art. 2901, primo comma, n. 2), prima ipotesi, c.c.). In ordine al primo dei presupposti sopra richiamati (l'eventus damni) va anzitutto rilevato che, per quanto affermato dall'attrice e non contestato né smentito dalle due convenute, la cedente non possiede ulteriori beni immobili rispetto a quello oggetto della presente azione e sui quali potevano trovare – eventualmente - soddisfazione le pretese creditorie. E', quindi, evidente che la trasformazione monetaria dell'unico cespite immobiliare conseguente all'atto di compravendita è idonea a diminuire, o quantomeno a mettere in pericolo, la garanzia patrimoniale della debitrice, posto che, come afferma la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, ai fini dell'integrazione di tale presupposto oggettivo non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la realizzazione del credito, ma è sufficiente che abbia determinato semplicemente una maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (cfr. Cass. 17 ottobre 2001 n. 12678). Ciò detto, risulta quindi comprovato il requisito dell'eventus damni anche in considerazione del fatto che il prezzo pattuito nel contratto di compravendita, pari ad euro 45.000,00, è di gran lunga inferiore al valore commerciale della quota di comproprietà trasferita da alla sorella Ed infatti, per Controparte_2 Parte_1 quanto accertato dal consulente d'ufficio nominato in corso di causa, il più probabile valore di mercato dell'immobile in oggetto, all'epoca della vendita impugnata per revocatoria, era pari ad € 383.000,00, sicché il valore della quota di 1/3 ammontava ad € 127.000,00. Contrariamente a quanto eccepito dalle due convenute il valore stimato dal CTU deve ritenersi congruo, in quanto basato su ricerche di mercato nella zona di riferimento e segnatamente sulle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate (Osservatorio Mercato Immobiliare). Il consulente d'ufficio, avendo adottato un prezzo unitario (pari ad euro 2.700,00/mq) addirittura inferiore al prezzo unitario minimo indicato dall'OMI (pari ad euro 2.800,00/mq), ha adeguatamente tenuto conto delle caratteristiche e delle peculiarità intrinseche ed estrinseche dell'immobile in esame ed in particolare del suo stato di vetustà. La richiesta delle due convenute di convocazione del CTU a chiarimenti va disattesa, posto che la stima espressa da quest'ultimo, fondata su adeguate indagini e supportata da un iter logico e argomentativo convincente ed esente da censure, è pienamente condivisa e fatta propria da questo Tribunale. Per quanto concerne il requisito del consilium fraudis, si deve precisare che detto elemento soggettivo, la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. 18 dicembre 1999 n. 14274), prescinde dalla specifica conoscenza di quel determinato credito per la cui tutela l'azione revocatoria viene proposta (cfr. Cass. 12 febbraio 1990 n. 1007; Cass. 23 novembre 1985 n. 5824; Cass. 21 gennaio 1982 n. 398), essendo sufficiente che la consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio dello stesso debitore in danno dei creditori complessivamente considerati (cfr. Cass. 23 novembre 1985 n. 5824). Nel
pag. 6 di 8 caso in esame la consapevolezza del pregiudizio arrecato all' può CP_1 essere agevolmente desunta dal fatto che al momento Controparte_2 della stipula della compravendita, aveva piena conoscenza delle proprie passività nei confronti dell'attrice avendo già da tempo proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso a suo carico che era stato già confermato dal Tribunale di Roma con la sentenza sopra menzionata. Risulta, infine, integrato anche il requisito della c.d. partecipatio fraudis, essendo ragionevole ritenere che non solo fosse a Parte_1 conoscenza della situazione debitoria dell'alienante, ma che abbia consapevolmente partecipato al progetto di dismissione del patrimonio di quest'ultima, come si può ricavare in via presuntiva dallo stretto vincolo di parentela intercorrente tra le due convenute (sorelle) e dall'estrema esiguità del corrispettivo pattuito rispetto al reale valore dell'immobile. Per le ragioni fin qui illustrate la domanda revocatoria proposta dall' CP_1 merita pieno accoglimento con conseguente declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell'atto impugnato. Rimane così assorbita la domanda proposta dall'attrice in via subordinata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, devono essere poste definitivamente a carico delle due convenute in solido.”
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “…in totale riforma della sentenza appellata, rigettarsi le domande tutte formulate dalla
contro
Controparte_1 [...] e in quanto inammissibili, infondate e Parte_1 Controparte_2 indimostrate e per tutte le altre ragioni esposte...”
Ha resistito la Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
[...] l'Ill.ma Corte adìta, intendendosi qui riproposta ex art.346 c.p.c. ogni altra eccezione, domanda e deduzione svolta nel giudizio di primo grado: a) in via preliminare, attesa la manifesta inammissibilità dell'appello, disporre la discussione orale della causa ai sensi degli articoli 348-bis e 350-bis c.p.c.; b) in ogni caso e in via principale, in accoglimento delle ragioni di fatto e di diritto esposte nella presente comparsa, respingere il gravame proposto dalla sig.ra e, per l'effetto, confermare la sentenza Parte_1 del Tribunale di Roma n.13388/2023. Con vittoria di spese e compensi del grado da liquidare ai sensi del D.M., oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA.”
§ 4. – Concesso termine per la bonarie trattative, all'udienza del 19/9/25 nessuno compariva e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale pure non compariva.
pag. 7 di 8 La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.. Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008. A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti della
[...] [...] e di contro la Controparte_1 Controparte_4 sentenza n. 13388 pubblicata il 21/9/2023 del Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – dichiara l'estinzione del processo;
2. – spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 26/9/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2016 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del giorno 26/09/2025 e vertente
TRA
(c.f. ), con l'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1 Gianna Paganin, nel cui studio in Padova alla piazza De Gasperi n. 33/2, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(c.f. ), con l'avvocato Andrea Marsili, nel
[...] P.IVA_1 cui studio in Roma Piazza Albania 13, è elettivamente domiciliata;
PARTE ALLELLATA E
(c.f. ); Controparte_2 CodiceFiscale_2 PARTE ALLELLATA
pag. 1 di 8 OGGETTO: appello contro la sentenza n. 13388 pubblicata il 21/9/2023 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “La
[...] (di seguito Controparte_1 per brevità) - premesso di essere creditrice della dott.ssa CP_1 [...]
iscritta all'albo dell'ordine degli Psicologi della Regione CP_2 Lazio, della somma di euro 65.089,57 oltre accessori per contributi previdenziali non versati in forza del decreto ingiuntivo n. 382/2016 emesso dal Tribunale di Roma in data 20/1/2016 e confermato dalla sentenza n. 9680/2016 pubblicata in data 10/11/2016 con cui era stata respinta la relativa opposizione – ha citato in giudizio la suddetta debitrice e la di lei sorella per ivi sentire accertare e dichiarare Controparte_2 l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di essa attrice del contratto di compravendita stipulato tra le due convenuti in data 13 maggio 2019, con il quale la dott.ssa aveva ceduto alla sorella Controparte_2
per il prezzo di euro 45.000,00 la quota pari ad 1/3 della piena Parte_1 proprietà dell'appartamento con annesso locale cantina facente parte del fabbricato sito nel Comune di Venezia, località Lido, via Sandro Gallo n. 59, censito nel catasto urbano di detto Comune al foglio 28, p.lla 422, sub 5. La ha chiesto inoltre in via subordinata di condannare le CP_1 convenute, ciascuna per quanto di ragione e/o in solido fra loro, al pagamento in favore di essa attrice dell'equivalente monetario dei diritti alienati con l'atto del 13 maggio 2019, nell'ammontare che sarà determinato anche a mezzo di CTU. A sostegno delle domande l' ha CP_1 dedotto che la dott.ssa si era spogliata dell'unico bene Controparte_2 immobile di cui era proprietaria, così sottraendolo alla garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.; che la quota di piena proprietà ceduta dalla dott.ssa aveva un valore di mercato pari ad euro Controparte_2 126.900,00 che era, quindi, di quasi tre volte superiore al prezzo pattuito in contratto pari ad euro 45.000,00; che la dott.ssa al Controparte_2 momento del compimento dell'atto di disposizione, era certamente a conoscenza delle ragioni creditorie dell' avendo già ricevuto CP_1 l'ingiunzione di pagamento avverso la quale aveva anche proposto opposizione;
che, pertanto, sussistevano tutti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. per la revocatoria ovvero l'eventus damni, il consilium fraudis e la partecipatio fraudis desumibili anche per la terza acquirente da elementi presuntivi quali l'intervenuta contestazione giudiziale del credito vantato dall' l'estrema esiguità del corrispettivo pattuito rispetto al reale CP_1 valore dell'immobile e lo stretto vincolo di parentela tra la parte attrice e la parte acquirente;
che doveva ritenersi dubbia l'effettiva onerosità dell'atto stipulato in data 13 maggio 2019 anche in considerazione del fatto che i pag. 2 di 8 contraenti si erano limitati a dichiarare che l'importo di euro 40.000,00 sarebbe stato saldato anteriormente al 4 luglio 2006 ovvero quasi dieci anni prima del rogito. Con separate memorie difensive di analogo contenuto depositate entrambe in data 8 ottobre 2021 si sono costituite in giudizio
[...] ed chiedendo il rigetto delle domande CP_2 Parte_1 proposte dalla fondazione attrice. Le due convenute hanno eccepito che l'azione promossa dall'attrice era fondata sull'asserita simulazione assoluta dell'atto di compravendita impugnato e quindi su un presupposto del tutto incompatibile con la domanda revocatoria ordinaria;
che il valore complessivo dell'immobile in oggetto, al momento della stipula del rogito notarile e anche all'attualità, non era certamente quello indicato dall'attrice, bensì notevolmente inferiore e comunque prossimo ad euro 135.000,00, anche in ragione del fatto che si trattava di un appartamento costruito agli inizi degli anni '50 del secolo scorso e che necessitava di notevoli e costosi lavori;
che l'onerosità dell'atto non poteva essere messo in discussione, essendo stato effettivamente pagato il prezzo pattuito;
che quanto all'importo di euro 40.000,00 si doveva tener conto di tutte le somme concesse in prestito nel corso degli anni dalla sig.ra alla sorella , Parte_1 CP_2 nonché degli oneri condominiali e delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per le utenze di cui la sig.ra Parte_1 si era fatta carico per l'intero sin da quando le due convenute
[...] unitamente all'altra sorella ( erano divenute Controparte_3 comproprietarie dell'immobile de quo a seguito della morte del loro padre avvenuta il 4/11/1998; che il residuo importo di euro 5.000,00 era stato saldato attraverso il pagamento di euro 1.000,00 effettuato tramite postepay in data 17/12/2019 e di euro 4.000,00 effettuato in data 19/12/2019; che in ogni caso la l'azione revocatoria doveva ritenersi infondata per difetto dei presupposti previsti dalla legge (eventus damni e del consilium fraudis); che anche la domanda subordinata di condanna delle convenute al pagamento in favore della dell'equivalente monetario dei diritti alienati CP_1 era palesemente infondata oltre che incomprensibile e immotivata. Il giudizio è stato istruito attraverso l'acquisizione di documenti;
è stata inoltre disposta ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata ad accertare il valore commerciale alla data del 13.5.2019 della quota di 1/3 dell'unità immobiliare oggetto di compravendita. All'udienza del 9 marzo 2023 (tenutasi con le modalità della trattazione scritta previste dall'art. 127 ter c.p.c.) sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe rassegnate mediante il deposito di apposite note autorizzate, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per le repliche.”
pag. 3 di 8 § 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così deciso: “- accoglie la domanda revocatoria proposta dall'attrice e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti della
[...] del contratto di compravendita Controparte_1 stipulato tra e a rogito del Controparte_2 Parte_1 Notaio di Padova in data 13 maggio 2019 (repertorio n. Persona_1 11270 e raccolta n. 8637) e trascritto in data 14/05/2019 al n. 16176 del registro generale e al n. 11320 del registro particolare, avente ad oggetto la piena proprietà della quota indivisa di 1/3 dell'appartamento con annesso locale cantina facente parte del fabbricato sito nel Comune di Venezia, località Lido, via Sandro Gallo n. 59, censito nel catasto urbano di detto Comune al foglio 28, p.lla 422, sub 5; - ordina all'Agenzia del Territorio- Servizio di Pubblicità Immobiliare territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza;
- condanna le due convenute, in solido, a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate in complessivi euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico delle due convenute in solido”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Preliminarmente è bene chiarire che l' pur mettendo in dubbio l'effettivo pagamento del prezzo della CP_1 compravendita qui impugnata, non ne ha espressamente dedotto la natura simulata, né tanto meno ha chiesto di accertarne l'inefficacia ex art. 1415 c.c. L'attrice ha proposto esclusivamente l'azione revocatoria svolgendo compiute difese su tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c. Quindi, contrariamente a quanto eccepito dalle due convenute, l'azione proposta dalla deve ritenersi pienamente CP_1 compatibile con le allegazioni difensive contenute nell'atto introduttivo. Venendo al merito la domanda revocatoria è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito precisate. L'art. 2901 c.c. stabilisce che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni. Per promuovere l'azione revocatoria occorrono una serie di requisiti, oggettivi e soggettivi. Quanto ai presupposti oggettivi, è anzitutto necessario che l'atto dispositivo abbia arrecato alle ragioni del creditore un pregiudizio (c.d. eventus damni). Occorre poi che tra l'atto di disposizione e il depauperamento del patrimonio del debitore (ossia il pregiudizio) ci sia un nesso di causalità. Quanto ai requisiti soggettivi, questi attengono al profilo psicologico sia del debitore che del terzo. In particolare, per gli atti a titolo oneroso bisogna distinguere: i) se furono compiuti dopo il sorgere del credito, il creditore deve provare la conoscenza del pregiudizio che l'atto avrebbe recato alle ragioni creditorie sia da parte del debitore che da parte del terzo (scientia damni); ii) se pag. 4 di 8 furono compiuti prima del sorgere del credito, il creditore dovrà provare la dolosa preordinazione sia del debitore (animus nocendi) che del terzo (scientia fraudis) e cioè che al momento in cui fu compiuto l'atto il debitore aveva già previsto il sorgere del credito e la volontà di rimanere inadempiente pregiudicando con l'atto dispositivo le ragioni dei creditori e che di questa intenzione fosse consapevole il terzo. Circa l'oggetto della azione revocatoria, giova a questo punto ricordare che possono essere revocati gli atti di disposizione che a qualsiasi titolo incidono negativamente sul patrimonio del debitore, rendendolo insufficiente alla garanzia patrimoniale nei confronti del creditore. Tornando alla fattispecie in esame le ragioni di credito che la parte attrice ha posto a fondamento dell'azione pauliana traggono origine dal mancato pagamento dei contributi previdenziali dovuti ex lege dalla dott.ssa in Controparte_2 quanto iscritta all'albo dell'ordine degli Psicologi della Regione Lazio e al relativo ente previdenziale (la ). Il credito trova Controparte_1 conferma nel decreto ingiuntivo n. 382/2016 emesso a carico di
[...] ed in favore dell'ente previdenziale da questo stesso Tribunale CP_2 in data 20/1/2016 per la somma complessiva di euro 65.089,57 oltre accessori (all. 3 del fascicolo di parte attrice) e nella sentenza n. 9680/2016 pubblicata in data 10/11/2016 (all. 4 del fascicolo di parte attrice), con la quale il medesimo Tribunale ha respinto l'opposizione proposta dalla dott.ssa confermando l'ingiunzione di pagamento. Dai citati CP_2 provvedimenti giudiziari allegati in atti è agevole riscontrare come il credito affermato dall'attrice, maturato nel periodo compreso tra il 1996 e il 2014, sia sorto anteriormente alla stipulazione del contratto di compravendita di cui è stata chiesta la revoca risalente al 13 maggio 2019. Ed infatti, l'anteriorità del credito rispetto agli atti impugnati con l'azione revocatoria deve essere affermata in riferimento al credito nella sua essenza, e cioè al momento in cui si è verificata la situazione di fatto che ne ha determinato l'effettiva insorgenza, e non anche al relativo accertamento giudiziale, che può essere anche posteriore all'atto di cui viene chiesta l'inefficacia (cfr. Cass. 25 novembre 1985 n. 5824; Cass. 8 maggio 1984 n. 2801; Cass. 16 luglio 1973 n. 2060). Peraltro, nel caso di specie anche l'accertamento giudiziale del credito è precedente all'atto di disposizione qui impugnato. Una volta acclarata l'esistenza di un credito in favore dell'attrice sorto anteriormente al perfezionamento del contratto di compravendita oggetto di impugnazione occorre a questo punto accertare: a) se l'atto di disposizione si sia tradotto in una menomazione del patrimonio della debitrice convenuta, sì da rendere più difficile e più incerta l'esazione del credito (c.d. eventus damni); b) se al momento del compimento di tale atto la disponente fosse consapevole del pregiudizio arrecato al creditore mediante la sottrazione di garanzia patrimoniale (c.d. consilium fraudis: art. 2901, primo comma, n. 1), prima ipotesi, c.c.); c) se la stessa consapevolezza fosse da imputare al terzo acquirente (c.d.
pag. 5 di 8 partecipatio fraudis art. 2901, primo comma, n. 2), prima ipotesi, c.c.). In ordine al primo dei presupposti sopra richiamati (l'eventus damni) va anzitutto rilevato che, per quanto affermato dall'attrice e non contestato né smentito dalle due convenute, la cedente non possiede ulteriori beni immobili rispetto a quello oggetto della presente azione e sui quali potevano trovare – eventualmente - soddisfazione le pretese creditorie. E', quindi, evidente che la trasformazione monetaria dell'unico cespite immobiliare conseguente all'atto di compravendita è idonea a diminuire, o quantomeno a mettere in pericolo, la garanzia patrimoniale della debitrice, posto che, come afferma la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, ai fini dell'integrazione di tale presupposto oggettivo non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la realizzazione del credito, ma è sufficiente che abbia determinato semplicemente una maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (cfr. Cass. 17 ottobre 2001 n. 12678). Ciò detto, risulta quindi comprovato il requisito dell'eventus damni anche in considerazione del fatto che il prezzo pattuito nel contratto di compravendita, pari ad euro 45.000,00, è di gran lunga inferiore al valore commerciale della quota di comproprietà trasferita da alla sorella Ed infatti, per Controparte_2 Parte_1 quanto accertato dal consulente d'ufficio nominato in corso di causa, il più probabile valore di mercato dell'immobile in oggetto, all'epoca della vendita impugnata per revocatoria, era pari ad € 383.000,00, sicché il valore della quota di 1/3 ammontava ad € 127.000,00. Contrariamente a quanto eccepito dalle due convenute il valore stimato dal CTU deve ritenersi congruo, in quanto basato su ricerche di mercato nella zona di riferimento e segnatamente sulle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate (Osservatorio Mercato Immobiliare). Il consulente d'ufficio, avendo adottato un prezzo unitario (pari ad euro 2.700,00/mq) addirittura inferiore al prezzo unitario minimo indicato dall'OMI (pari ad euro 2.800,00/mq), ha adeguatamente tenuto conto delle caratteristiche e delle peculiarità intrinseche ed estrinseche dell'immobile in esame ed in particolare del suo stato di vetustà. La richiesta delle due convenute di convocazione del CTU a chiarimenti va disattesa, posto che la stima espressa da quest'ultimo, fondata su adeguate indagini e supportata da un iter logico e argomentativo convincente ed esente da censure, è pienamente condivisa e fatta propria da questo Tribunale. Per quanto concerne il requisito del consilium fraudis, si deve precisare che detto elemento soggettivo, la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. 18 dicembre 1999 n. 14274), prescinde dalla specifica conoscenza di quel determinato credito per la cui tutela l'azione revocatoria viene proposta (cfr. Cass. 12 febbraio 1990 n. 1007; Cass. 23 novembre 1985 n. 5824; Cass. 21 gennaio 1982 n. 398), essendo sufficiente che la consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio dello stesso debitore in danno dei creditori complessivamente considerati (cfr. Cass. 23 novembre 1985 n. 5824). Nel
pag. 6 di 8 caso in esame la consapevolezza del pregiudizio arrecato all' può CP_1 essere agevolmente desunta dal fatto che al momento Controparte_2 della stipula della compravendita, aveva piena conoscenza delle proprie passività nei confronti dell'attrice avendo già da tempo proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso a suo carico che era stato già confermato dal Tribunale di Roma con la sentenza sopra menzionata. Risulta, infine, integrato anche il requisito della c.d. partecipatio fraudis, essendo ragionevole ritenere che non solo fosse a Parte_1 conoscenza della situazione debitoria dell'alienante, ma che abbia consapevolmente partecipato al progetto di dismissione del patrimonio di quest'ultima, come si può ricavare in via presuntiva dallo stretto vincolo di parentela intercorrente tra le due convenute (sorelle) e dall'estrema esiguità del corrispettivo pattuito rispetto al reale valore dell'immobile. Per le ragioni fin qui illustrate la domanda revocatoria proposta dall' CP_1 merita pieno accoglimento con conseguente declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell'atto impugnato. Rimane così assorbita la domanda proposta dall'attrice in via subordinata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, devono essere poste definitivamente a carico delle due convenute in solido.”
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “…in totale riforma della sentenza appellata, rigettarsi le domande tutte formulate dalla
contro
Controparte_1 [...] e in quanto inammissibili, infondate e Parte_1 Controparte_2 indimostrate e per tutte le altre ragioni esposte...”
Ha resistito la Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
[...] l'Ill.ma Corte adìta, intendendosi qui riproposta ex art.346 c.p.c. ogni altra eccezione, domanda e deduzione svolta nel giudizio di primo grado: a) in via preliminare, attesa la manifesta inammissibilità dell'appello, disporre la discussione orale della causa ai sensi degli articoli 348-bis e 350-bis c.p.c.; b) in ogni caso e in via principale, in accoglimento delle ragioni di fatto e di diritto esposte nella presente comparsa, respingere il gravame proposto dalla sig.ra e, per l'effetto, confermare la sentenza Parte_1 del Tribunale di Roma n.13388/2023. Con vittoria di spese e compensi del grado da liquidare ai sensi del D.M., oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA.”
§ 4. – Concesso termine per la bonarie trattative, all'udienza del 19/9/25 nessuno compariva e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale pure non compariva.
pag. 7 di 8 La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.. Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008. A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti della
[...] [...] e di contro la Controparte_1 Controparte_4 sentenza n. 13388 pubblicata il 21/9/2023 del Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – dichiara l'estinzione del processo;
2. – spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 26/9/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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