TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/03/2025, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G 713/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 26/03/2025
Per la parte opposta è comparso l'avv. AURORA CENTAMORE per delega dell'avv.
PAOLA GIURIOLA;
Per la parte opponente nessuno è comparso fino alle ore 10:35;
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita la parte presente a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
L'avv. CENTAMORE precisa le conclusioni riportandosi ai propri atti e ai verbali di causa ed insiste nelle difese svolte;
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 713 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SALVATORE SCANDURA per procura in atti opponente
e
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. PAOLA GIURIOLA per procura in atti opposta
Oggetto: polizza fideiussoria.
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 3.1.2022 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3954/2021, emesso da questo Tribunale il
22.9.2021, notificato in data 26.11.2021, con il quale gli è stato intimato il pagamento pagina 2 di 6 dell'importo di € 10.506,74, oltre interessi e spese della procedura, in favore di
[...]
quale debito residuo relativo a diverse polizze fideiussorie, rilasciate, ai Controparte_1 sensi dell'art. 30, c. 2, l. n. 109/1994, a garanzia di taluni contratti di appalto eseguiti a favore di diversi enti pubblici siciliani.
Il ha posto a fondamento della sua opposizione l'intervenuta conclusione dei Parte_1 lavori appaltati e la trasmissione all'opposta delle relative comunicazioni.
Con comparsa di risposta depositata il 4.7.2022 si è costituita in giudizio
[...]
contestando l'opposizione. Controparte_1
All'udienza del 5.7.2022, sostituita dal deposito di note, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c.; all'udienza del 28.11.2022 la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 3.7.2023.
Sono seguiti taluni rinvii per la mancanza del giudice titolare. Infine, all'udienza del
19.6.2024, la prima tenuta dallo scrivente giudice, nelle more subentrato nella gestione del ruolo, la causa è stata rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
26.3.2025, alla quale viene decisa.
La pretesa creditoria azionata si fonda sulle seguenti polizze fideiussore depositate nel fascicolo monitorio: polizza n. 0865500007510 sottoscritta in data 16.10.2007 a favore della
Regione Siciliana Assemblea Regionale;
polizza n. 22013502249836 (vecchia numerazione
861/50/6436) sottoscritta in data 1.7.2024 a favore del polizza n. Parte_2
2013502249839 (vecchia numerazione 861/50/6747) sottoscritta in data 19.12.2005 a favore del polizza n. 2013502249895 (vecchia numerazione 861/50/6736) Parte_3 sottoscritta in data 29.11.2005 a favore del polizza n. 2013502249926 Parte_4
(vecchia numerazione 861/50/7204) sottoscritta in data 27.9.2006 a favore del Parte_5
; polizza n. 2013502249959 (vecchia numerazione 861/50/6358) sottoscritta in data
[...]
20.2.2004 a favore della Soprintendenza Beni Culturali Ambientali di Siracusa;
polizza n.
2013502249997 (vecchia numerazione 861/50/6370) sottoscritta in data 4.3.2005 a favore del . Parte_5
pagina 3 di 6 L'opposta ha dichiarato che l'opponente non avrebbe corrisposto integralmente i premi stabiliti dalle polizze fideiussorie obbligatorie, previste ai sensi dell'art. 30, c. 2, l. n. 109/1994 in tema di appalti pubblici, sottoscritte a garanzia dei lavori, secondo lo schema tipo previsto dal D.M. n. 123/2004. ha lamentato l'omesso invio, da parte di Controparte_1 Parte_1
, della documentazione idonea alla liberazione dall'obbligo di pagamento dei
[...] supplementi di premi.
In particolare, a titolo esemplificativo, le polizze n. 22013502249836 e n. 2013502249959, nelle Condizioni Generali, artt. 2 ss., stabiliscono la trasmissione di uno dei seguenti documenti: a) l'originale della polizza restituito dall'Ente Garantito con annotazione di svincolo;
b) una dichiarazione rilasciata dall'Ente garantito che liberi la società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata senza alcun effetto retroattivo;
c) certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione – comprovanti la data di ultimazione dei lavori – oppure il verbale di constatazione della ultimazione dei lavori rilasciati alla ditta obbligata dall'Ente Garantito, in questo caso l'obbligo del pagamento dei supplementi di premio cessa trascorsi due mesi dalla scadenza dei termini di cui al primo, secondo e terzo comma dell'art. 5 della legge n. 741/1981, sempreché nel frattempo l'Ente Garantito non abbia comunicato alla società garante che la mancata approvazione sia dipesa dal fatto imputabile alla ditta obbligata. Anche le altre polizze prevedono obblighi analoghi al fine di evitare il pagamento del supplemento di premio.
A dire dell'opponente i lavori appaltati oggetto delle garanzie fideiussorie si sarebbero conclusi, con invio delle relative comunicazioni alla società garante.
Ebbene, trattandosi di un'obbligazione contrattuale, si fa applicazione del principio elaborato nella ormai nota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 13533/2001 in tema di ripartizione dell'onere probatorio, secondo cui “il creditore, sia che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziare o legale del suo diritto, e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento
pagina 4 di 6 della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”.
L'opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale e, comunque, risultano in atti le polizze fideiussorie da egli sottoscritte.
Il avrebbe, quindi, dovuto dimostrare l'estinzione della sua obbligazione. Ma ciò Parte_1 non è avvenuto.
Invero, egli ha solo labilmente affermato l'intervenuta conclusione dei lavori, con liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premi, ma non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta trasmissione della documentazione sopra indicata.
Risulta solo provato che in data 10.12.2005 la Soprintendenza Beni Culturali Ambientali di
Siracusa ha emesso il certificato di ultimazione e regolare esecuzione dell'appalto in merito alla polizza fideiussoria n. 2013502249959 (vecchia numerazione 861/50/6358) ma, anche in questo caso, non è stata data prova della trasmissione di tale documento alla
[...]
CP_1
La mancata prova in tal senso impedisce di ritenere la cessazione dall'obbligo di pagamento dei premi supplementari.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione proposta da va Parte_1 rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 26.000,00) nel seguente modo: € 700,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase di trattazione, € 1.000,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 3.400,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r.g. 713/2022, vertente tra (opponente) e in persona del Parte_1 Controparte_1
pagina 5 di 6 procuratore speciale (opposta), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3954/2021, emesso dal Tribunale di Catania il 22.9.2021;
2. condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese processuali che liquida in € 3.400,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania il 26/03/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
pagina 6 di 6