Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/03/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Roberto Pascarelli Consigliere Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 665/2023 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Maria Maddalena BERLOCO e dell'avv. Oreste MANZI Pt_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Vincenza Paese CP_1 appellato
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 20-2-2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “1) Con ricorso depositato in data 08.04.2022, ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza del 15.04.2022, ha proposto opposizione
contro
CP_1
l'ordinanza ingiunzione n. 01-000029776 emessa da – sede di Piacenza – e Pt_1 notificata in data 09.03.2022, con la quale gli è stata contestata la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del decreto-legge 12.09.1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.1983, n. 638 e ss.mm.ii. e visto l'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 15.01.2016, n. 8, e conseguentemente gli veniva ordinato il pagamento della somma di 20.006,60 per avere lo stesso, in qualità di legale rappresentante della fallita omesso il pagamento dei contributi previdenziali dovuti Controparte_2 per le quote a carico dei dipendenti. Parte ricorrente, premettendo di non aver mai ricevuto le notifiche degli atti di accertamento prot. n.
pag. 1 di 4
.6100.22/02/2017.0021801 del 31.03.2017, richiamati nell'ordinanza Pt_1 ingiunzione quale presupposto per l'irrogazione della sanzione, assumeva l'illegittimità della medesima. Concludeva per l'annullamento dell'impugnata ordinanza ingiunzione, oltre che per la condanna dell'Istituto al risarcimento dei danni patiti. 1.1) Costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 14.06.2022, l' ha Pt_1 chiesto il rigetto del ricorso per la sua infondatezza in fatto ed in diritto. 1.2) La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalla parte ricorrente. Con ordinanza dell'08.06.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.06.2023, il G.I., verificato il mancato raggiungimento di un accordo e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione. Infine, all'udienza del 09.11.2023, tenutasi mediante trattazione c.d. “scritta” ex art. 127 ter c.p.c., decideva la causa come da sentenza resa mediante deposito nel fascicolo telematico.” Nella decisione di accoglimento del ricorso, il Tribunale ha ritenuto – per quanto qui ancora rileva - che “a fronte dell'eccezione di omessa notifica dell'atto di accertamento ex art. 14 della L. n. 689/1981, non ha dimostrato di aver notificato l'atto al responsabile della violazione. Infatti, l' si è limitato a produrre un singolo foglio della copia della ricevuta di CP_3 una raccomandata (n. 783207896082) indirizzata a n via Arrigo Boito CP_1
n. 2, Castel San Giovanni (PC) e di una raccomandata inviata alla Controparte_2 in via dell'Artigianato snc, Castel San Giovanni (PC). Invero, gli accertamenti su cui si fonda l'ingiunzione opposta sono due ossia l'accertamento prot. n.
.6100.22/02/2017.0021800 del 20.03.2017 e prot. n. Pt_1
.6100.22/02/2017.0021801 del 31.03.2017, mentre l' ha prodotto, Pt_1 Pt_1 come detto, una sola ricevuta di raccomandata, che sarebbe stata inviata al ricorrente in data 10.03.2017, ossia in data antecedente l'adozione dei suddetti accertamenti. In assenza di tempestiva notifica dell'atto di accertamento, avente la duplice valenza interruttiva sia del termine di decadenza di cui all'art. 14 della L. n. 689/1981, sia del termine prescrizionale di cui all'art. 28 della L. n. 689/1981, l'ordinanza ingiunzione deve essere annullata in quanto il diritto di riscuotere la sanzione amministrativa da parte dell' si era già estinto, decorsi 90 giorni dal Pt_1
06.02.2016”
2. Ha proposto appello l' , evidenziando di avere a suo tempo depositato nel Pt_1 fascicolo telematico sia la prova della regolare notifica, sia una rideterminazione della pretesa in €.2.078,60, elementi dei quali il primo giudice non avrebbe tenuto conto. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellato, che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e ne ha contestato comunque la fondatezza, sulla scorta delle medesime ragioni vittoriosamente addotte in prime cure.
3. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
pag. 2 di 4 L'appello, oltre che evidentemente ammissibile, è parzialmente fondato. Quanto alla ritualità della notifica dell'atto presupposto al provvedimento impugnato, si condivide la difesa di , allorchè già in prime cure deduceva che “essendo [il Pt_1
il rappresentante legale della società tenuto al pagamento del dovuto con CP_1 le proprie risorse, è del tutto irrilevante che la società di capitali, di cui era, all'epoca dei fatti, rappresentante legale, sia nel frattempo fallita (v., tra tutte, p. es., la recentissima Cass. n. 33407/20211). Venendo, poi, all'assunta, ex adverso, mancata notifica dell'atto di accertamento a monte dell'ordinanza – ingiunzione opposta, trattasi di assunto del tutto infondato, atteso che l'atto di accertamento de quo (prot. n. 6100.22/02/2017.0021800 Pt_1 del 22.02.2017) è stato ritualmente notificato al sig. er compiuta giacenza, CP_1 all'esatto indirizzo, all'epoca, del destinatario (v. videata Arcanet – storia delle variazioni di indirizzo) in data 20.3.2017 (v. doc.ne che si produce in atti), notifica valida a tutti gli effetti” (pag. 5 memoria di costituzione). Nel merito, poi, lineare è la rappresentazione dell' : “In data 22.2.17 vi è stata CP_3
a carico del ricorrente, legale rappresentante della F. l'emissione Controparte_4 di atto di Accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689). 1) Con l'Atto di Accertamento della violazione - Protocollo n.
.6100.22/02/2017.0021800, notificato in data 20.3.17 (ved. docc. che si Pt_1 producono in atti), è stato contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti – dovute dall'Azienda F. G. GOMME s. r. l., con matricola n. 6103702155, per il mese di novembre 2014, Pt_1 per un importo totale di € 1.039,30 come da doc.ne che si produce in atti.
2) Le quote a carico della erano state denunciate dalla stessa Parte_2 datrice di lavoro nella denuncia mensile relativa al mese sopra indicato, Pt_3 che si produce.
3) La società di cui era, all'epoca dei fatti, legale rappresentante il ricorrente ha omesso il versamento delle stesse, sia nei termini di legge per il pagamento mensile dei contributi, sia successivamente: tuttora le somme indicate non risultano pagate dal ricorrente, che neppure in questa sede giudiziale ha dato prova del pagamento delle stesse” La contestazione risulta dunque essere stata tempestiva e rispettosa dell'art. 14 L. 689/81. Quanto poi all'emissione e notifica dell'ordinanza ingiunzione, va ricordato che “in tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella l. n. 689 del 1981 del pag. 3 di 4 termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla l. n. 80 del 2005), in quanto la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni” (Cassazione civile sez. lav., 06/09/2018, n.21706). Il termine quinquennale è stato qui rispettato, posto che l'ordinanza è stata notificata il 9-3-2022 (e dunque entro il quinquennio dal 20/3/2017 (data di notifica dell'accertamento). Pare peraltro corretto riconoscere come dovuta la minor somma indicata da già Pt_1 in prime cure, rideterminata ai sensi del DL n. 48/2023. Le spese del doppio grado meritano integrale compensazione, stante l'assai rilevante differenza tra quanto ingiunto e quanto risultato dovuto.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 223/2023 del Tribunale di Piacenza resa Pt_1
e pubblicata il giorno 10/11/2023, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in accoglimento del proposto appello e riforma della sentenza impugnata, 1. in parziale accoglimento del ricorso di , conferma l'ordinanza CP_1 ingiunzione opposta nel minore importo come rideterminato ai sensi del DL n. 48/2023; 2. compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio. Bologna, 20-2-2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 conforme Cassazione civile sez. lav., 07/07/2023, n.19371 “nell'ipotesi di violazione commessa dalla persona fisica dell'amministratore di società di capitali poi dichiarata fallita, la sanzione può essere adottata per il carattere personale della responsabilità ai sensi dell'art. 6 della l. n. 689 del 1981”