CA
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/05/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'udienza del 20.2.2025, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 727/2023
promossa
da – appellante - Parte_1
Avv.ti Paola Frigo, Gian Luca Pinto, Filippo Secciani
contro
Controparte_1
Avv. Lorenzo Calvani, Andrea Stramaccia - appellata -
E nei confronti di
- appellato - CP_2
Avv. Silvano Imbriaci, Marco Fallaci
CP_3
Avv.te Rosanna Mariani e Angela Barsantini - appellato -
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo, giudice del lavoro, n. 216/2023, pubblicata il 7.6.2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza 7.6.2023, il Tribunale di Arezzo ha parzialmente accolto il ricorso proposto da contro la sua datrice di lavoro, la società Controparte_1
e in confronto di e , con il quale la Parte_1 CP_3 CP_2 lavoratrice aveva denunciato la mancata fruizione della pausa pranzo, che la contrattazione collettiva applicata al rapporto (quella dell'industria alimentare) prevede per 30 minuti al giorno, e aveva chiesto la condanna della società al pagamento della conseguente maggiorazione, come disciplinata dall'art. 32 del
CCNL. La domanda svolta in primo grado era diretta anche alla regolarizzazione contributiva della posizione dell'originaria attrice, da qui l'estensione del contraddittorio a e . CP_2 CP_3
In ricorso aveva esposto di avere prestato la propria attività CP_1 lavorativa in turni avvicendati per 8 ore consecutive, senza fruire della pausa intermedia di trenta minuti, destinata alla consumazione dei pasti, prevista dall'art. 32 del CCNL e senza avere ottenuto, dalla datrice di lavoro, la corresponsione della maggiorazione del 6,5% della retribuzione, disciplinata dalla stessa norma del contratto Industria alimentare, a tutela dei lavoratori che non godano di una ‟adeguata sosta intermedia alle 8 ore di attività”.
Nel costituirsi in giudizio l' aveva in contrario sostenuto che la Parte_1 pausa pranzo fosse stata sempre effettivamente fruita, ma - in esito a un accordo con il sindacato e i lavoratori, risalente al 2011, seppure, diversamente da altre pattuizioni, non formalizzato - frazionata in tre pause di dieci minuti ciascuna ogni due ore. Una soluzione che avrebbe conciliato le esigenze della produzione e quelle dei lavoratori, i quali, infatti, secondo la prospettazione della società, mai avevano contestato tale modalità di svolgimento del lavoro.
In ogni caso, secondo l'originaria convenuta, la modalità organizzativa concretamente adottata in azienda, oltre a rispondere alle esigenze degli stessi dipendenti (che non sarebbero stati mai favorevoli a una pausa pranzo unica di un'ora, la sola che, per la sua durata, sarebbe stata compatibile con il ciclo produttivo aziendale), non avrebbe determinato alcun trattamento peggiorativo rispetto alle norme collettive, dato che i lavoratori sarebbero stati pagati per una prestazione pari a otto ore, mentre avrebbero lavorato in effetti solo sette ore e mezzo al giorno.
In ipotesi la resistente aveva comunque argomentato che il corrispettivo di tali
2 pause dovesse essere detratto dalla maggiorazione prevista dall'art. 32, ove ritenuta dovuta e come previsto dalla stessa norma collettiva. Inoltre tale maggiorazione avrebbe dovuto essere calcolata in relazione alle sole giornate lavorate e sull'ordinario orario contrattuale di otto ore giornaliere.
In via ulteriormente subordinata la società aveva eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti agiti.
Si era costituito l' che aveva chiesto in via riconvenzionale, per il caso di CP_2 accoglimento delle domande attrici, la condanna della società al versamento dei dovuti contributi previdenziali, mentre l' aveva concluso, sempre per CP_3 il caso di accoglimento del ricorso, per la declaratoria dell'inclusione della maggiorazione pretesa dalla lavoratrice nell'imponibile assicurativo.
Il primo giudice, senza svolgere attività istruttoria, ha, come detto, parzialmente accolto il ricorso. In motivazione ha ritenuto che il frazionamento della pausa pranzo non fosse compatibile con la previsione del CCNL, che impone una sola pausa di 30 minuti e ha rilevato come l'eventuale modificazione in peius delle regole del CCNL non potesse essere adottata a livello aziendale se non attraverso la previsione dell'art. 8 legge 148/2011
(estranea alla fattispecie di causa).
In punto di quantum poi ha ritenuto che la disposizione dell'art. 32 non facesse alcuna distinzione tra mesi in cui il lavoratore aveva svolto la prestazione continuativamente e quelli in cui aveva invece goduto di ferie e permessi e che la maggiorazione prevista dalla norma dovesse essere calcolata sul trattamento economico complessivo dovuto all'attrice. Ha invece accolto l'eccezione di prescrizione e statuito come segue: “Accerta il diritto della ricorrente ad usufruire per l'intero rapporto di lavoro intercorso con CP_1 la resistente dal 7.5.2017 in poi della pausa di mezz'ora prevista dall'art. 32 del CCNL alimentari e per l'effetto condanna al Parte_1 pagamento – in favore della ricorrente – della maggiorazione del 6,50% prevista dal predetto articolo 32 per ogni mese lavorato, corrispondente al Trattamento
Economico Complessivo composto da minimi tabellari, ex indennità contingenza,
3 EDR, rateo tredicesima e quattordicesima, Scatti anzianità., tenendo conto del solo quinquennio antecedente la notifica del ricorso calcolato in considerazione delle sospensioni straordinarie previste per legge, con regolarizzazione assicurativa e previdenziale e condanna della resistente al pagamento dei contributi omessi in favore di ed ”. CP_2 CP_3
L' appella la sentenza affidando le proprie ragioni a quattro Parte_1 motivi.
Con il primo assume che il Tribunale abbia dato della documentazione di causa una lettura arbitraria e comunque erronea e abbia illegittimamente escluso la prova costituenda richiesta dall'azienda. In tal modo il primo giudice non avrebbe tenuto in alcun conto la genesi della prassi aziendale di fruizione della pausa frazionata in tre soste di almeno 10 minuti né la incontestata vigenza - da parte dei sindacati come dei singoli lavoratori - della stessa dal 2011 sino al 2022.
Con il secondo motivo l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui, violando o comunque, a suo dire, interpretando erroneamente,
l'art. 32 del CCNL, ha ritenuto che la fruizione della pausa per il pranzo frazionata in tre intervalli di dieci minuti contrasti con il dettato della norma collettiva e infici il carattere di adeguatezza della pausa, rispetto all'assunzione del pasto, necessariamente implicato dalla sosta.
Con il terzo mezzo poi, la società assume che il Tribunale abbia valutato erroneamente le emergenze di causa, non considerando che i lavoratori erano stati remunerati per otto ore lavorative, pur avendo eseguito la loro prestazione effettivamente per 7 ore e 30 minuti, così che la fruizione della pausa in tre soste non avrebbe determinato, per loro, alcun trattamento peggiorativo ed essi non avrebbero avuto diritto alla maggiorazione prevista dall'art.32 del CCNL, anche alla luce dell'ultimo comma della norma collettiva.
Con il quarto motivo infine l'appellante contesta il quantum del dovuto, assumendo che il Tribunale abbia erroneamente determinato la maggiorazione pretesa sulla base del trattamento economico complessivo dovuto alla
4 lavoratrice, quando in contrario essa spetterebbe unicamente in relazione alle giornate di effettiva presenza, in quanto corrispettivo della mancata fruizione della pausa.
La società ha concluso quindi in tesi per la riforma della decisione impugnata e per il rigetto delle domande avversarie;
in ipotesi, come già in primo grado, nei termini che seguono: «In denegata ipotesi per la limitazione degli importi di condanna a titolo di differenze retributive per il periodo a partire dal 27.2.2018
o dal diverso dies a quo di giustizia e sino al 29.8.2022 o per il diverso periodo di giustizia e alla limitazione degli importi di condanna a titolo di contributi e premi a partire dal 27.2.2018 o dal diverso dies a quo di giustizia e sino al CP_3
29.8.2022 o per il diverso periodo di giustizia, comunque tenendo conto nella determinazione della retribuzione su cui calcolare il 6,5% delle sole ore lavorate/ dei soli giorni lavorati e con detrazione dell'importo erogato dalla
Società alla tenendo conto di 8 lavorate a fronte di effettive 7 ore 30 CP_1 minuti;
in ulteriore denegata ipotesi per la limitazione degli importi di condanna
a titolo di differenze retributive per il periodo a partire dal 27.2.2018 o dal diverso dies a quo di giustizia e sino al 29.8.2022 o per il diverso periodo di giustizia e alla limitazione degli importi di condanna a titolo di contributi e premi
a partire dal 27.2.2018 o dal diverso dies a quo di giustizia e sino al CP_3
29.8.2022 o per il diverso periodo di giustizia, comunque tenendo conto nella determinazione della retribuzione su cui calcolare il 6,5% delle sole ore lavorate/ dei soli giorni lavorati;
in ulteriore gradata denegata ipotesi per la limitazione degli importi di condanna a titolo di differenze retributive per il periodo a partire dal 27.2.2018 o dal diverso dies a quo di giustizia e sino al
29.8.2022 o per il diverso periodo di giustizia e alla limitazione degli importi di condanna a titolo di contributi e premi a partire dal 27.2.2018 o dal CP_3 diverso dies a quo di giustizia e sino al 29.8.2022 o per il diverso periodo di giustizia. In tutti i casi in ipotesi con compensazione di spese”.
Si è costituita in giudizio la lavoratrice per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione.
5 Si è costituito anche l' , rilevando come il capo di sentenza relativo alla CP_2 condanna alla regolarizzazione contributiva non fosse stato oggetto di gravame, così che, in relazione alla fondatezza della domanda contributiva, avrebbe dovuto ritersi formato il giudicato interno. Il che, tuttavia, secondo l'istituto, avrebbe potuto determinare il passaggio in giudicato della sentenza anche in relazione alla domanda retributiva, data l'esistenza di una relazione necessaria tra contribuzione e retribuzione dovuta, con ogni conseguenza in ordine all'inammissibilità dell'appello. L ha concluso quindi chiedendo a CP_2 questa Corte, valutata l'ammissibilità dell'appello della società e tenuto conto del giudicato interno, di pronunciarsi secondo giustizia sull'impugnazione proposta da l' . Parte_1
L' si è costituito assumendo le medesime conclusioni del primo grado. CP_3
Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito rileva innanzi tutto la Corte come oggetto della lite sia il “riposo per i pasti” previsto dall'art. 32 del
CCNL Industria alimentare, applicato dall'appellante, secondo cui “nelle aziende in cui l'orario normale …viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa una adeguata sosta per la consumazione dei pasti”. La norma dispone anche che gli addetti alla produzione, che lavorino in turni di otto ore consecutive (come il personale dell'appellante), abbiano diritto a una maggiorazione del 6,50% della retribuzione, se non fruiscono di 30 minuti di pausa e che l'importo di tale maggiorazione assorba “fino alla concorrenza qualsiasi altro compenso o indennità già corrisposta eventualmente in sede aziendale al personale di cui sopra”.
Ciò detto, è poi del tutto pacifico che i dipendenti de non Parte_1 abbiano fruito di una pausa unica per il pranzo della durata di trenta minuti, mentre è in fatto controverso che siano state loro riconosciute tre pause da dieci minuti ciascuna, circostanza quest'ultima affermata dall'appellante, anche in questo grado, e invece negata dalla lavoratrice.
Si tratta di un aspetto che non è stato indagato dal primo giudice, che ha ritenuto che, in ogni caso, il frazionamento della pausa unica costituisca una
6 violazione delle norme del CCNL e un trattamento peggiorativo per i lavoratori, non consentito dalla contrattazione decentrata, se non nelle forme del contratto di prossimità, che nemmeno l'azienda assume di avere negoziato nella specie.
Le parti controvertono poi, in diritto, in ordine alla legittimità, rispetto alla disposizione dell'art. 32 del CCNL, della dedotta sostituzione della pausa unica di 30 minuti con le pause di 10 minuti ciascuna di cui dice la società.
Entro questi parametri, i primi tre motivi d'appello, che attengono all'an della prestazione pretesa dall'appellata, possono essere esaminati congiuntamente.
A un tale esame di merito non osta infatti l'eccezione di giudicato formulata dall' , che non è fondata, dato che le censure della società investono il CP_2 capo della decisione relativo alla domanda retributiva, essa logicamente e giuridicamente pregiudiziale rispetto a quella contributiva (per essere i contributi dovuti sempre che sia dovuta la retribuzione, con eccezioni che qui non rilevano). Ne deriva che, ove in ipotesi accolto il gravame relativo alle domande retributive, ne risulterebbe caducato anche il decisum del Tribunale sui contributi.
Nel merito tuttavia, ad avviso del collegio, i motivi attinenti all'an del dovuto non sono fondati.
In proposito deve innanzi tutto rilevarsi come siano stati prodotti gli accordi aziendali del 2011 menzionati nei propri atti dall'odierna appellante, ma essi, come peraltro ammette anche la società, non disciplinano la pausa pranzo.
Piuttosto, secondo la prospettazione dell'appellante, il frazionamento della pausa sarebbe nato dalla volontà aziendale di modificare l'orario di lavoro, prevedendo turni di nove ore con una pausa di un'ora. Una decisione che sarebbe stata avversata dai lavoratori, così che, tra la loro posizione e quella della società, che non riteneva compatibile con il processo produttivo aziendale una pausa unica più breve di un'ora, si sarebbe giunti al compromesso del frazionamento dell'unica pausa di trenta minuti prevista dal
CCNL, soluzione che sarebbe stata praticata senza contestazioni per molti
7 anni.
Dell'esistenza di un simile uso si dice nell'accordo aziendale del 29.8.2022
(doc. 9 del fascicolo dell'appellante) firmato dalla CISL e da due RSA, ma non dalla CGIL, che pure aveva preso parte alla trattativa. D'altra parte, come risulta dal verbale (doc. 3 sempre dell'appellante), nel corso del precedente Parte incontro del 21 marzo 2022, il lavoratore aveva dichiarato di non Pt_3 sapere nulla di simili accordi e di non avere mai fruito di pause.
Sul punto ritiene in ogni caso la Corte, come già il primo giudice, che il frazionamento della pausa pranzo in tre soste di dieci minuti impedisca di realizzare la funzione che il CCNL assegna alla pausa, che è specificamente quella di consentire la consumazione di un pasto, cosa ben diversa dalla mera interruzione del lavoro per una qualsiasi pausa fisiologica e che richiede un tempo minimo continuativo sicuramente eccedente i dieci minuti, secondo qualsiasi regola di esperienza. L'assunto contrario, contenuto nel secondo motivo di appello, è quindi senz'altro infondato e va respinto.
Non di meno, secondo il collegio, era rilevante accertare se fossero state o meno effettivamente usufruite le pause di giornaliere di 10 minuti, di cui dice l'appellante, dato che, in caso positivo, sarebbero state soste retribuite e l'ultimo comma dell'art. 32 del CCNL prevede, come si è detto, che, nella maggiorazione sostitutiva della pausa pranzo, siano assorbite le indennità e i compensi corrisposti per analoga finalità in sede aziendale.
Di qui la decisione della Corte di ammettere la prova per testi che non era stata svolta in primo grado. In fatto tuttavia, sull'accordo delle parti, nel presente procedimento si è ritenuto di acquisire i verbali delle prove svolte in altri giudizi di analogo oggetto, promossi da altri dipendenti de Parte_1
e pure pendenti in identico stato davanti alla Corte (si tratta dei giudizi
[...]
n. RG 444/2023, RG 450/2023, RG. 392/2023, RG. 462/2023).
L'esito dell'incombente, quale risulta dai verbali dei giudizi sopra indicati, in verità, non può dirsi univoco ma, secondo il collegio, si deve ritenere che neppure le pause di 10 minuti siano state godute dai lavoratori nei termini
8 indicati dalla società, cioè come pausa frazionata, ma comunque diretta specificamente alla consumazione del pasto.
In particolare, le testimoni , e Testimone_1 Testimone_2 hanno dichiarato che le pause di dieci minuti venivano Testimone_3 regolarmente fruite.
Per contro che lavorava come impastatore, ha detto di come il Testimone_4 lavoro si svolgesse in catena (fatto questo pacifico), così che l'addetto che andava in pausa doveva essere necessariamente sostituito, cosa che normalmente faceva l'impastatore, circostanza confermata dai testi , ma Tes_5 anche . Tuttavia, secondo il teste “di fatto non era possibile Tes_2 Pt_3 consentire a tutti gli operai di fruire di pause regolari e si era sempre in affanno.
L'operaio andava in bagno e tornava appena possibile”. Nello stesso senso è stata la deposizione di , anch'egli addetto di produzione, che ha Tes_6 riferito di “tre pause al giorno di cinque minuti circa, il tempo per un bisogno fisiologico”.
Cosi anche la teste , che ha riferito che “ogni ora/due, Tes_7 approssimativamente ogni due ore veniva l'impastatore, che era responsabile della linea di lavoro, ci mandava in bagno ma il tutto doveva avvenire in cinque minuti nel senso che in cinque minuti dovevamo uscire e anche rientrare”.
Sembra alla Corte che queste ultime testimonianze siano maggiormente credibili, data l'organizzazione del processo produttivo de . Parte_1
E' infatti riferito da tutti i testimoni che, essendo organizzato il lavoro in catena, l'operaio che andava in pausa dovesse essere sostituito, sostituzione che, come sopra detto, era normalmente assicurata dall'impastatore.
D'altra parte, è certo che le pause non potessero essere fruite contemporaneamente da più addetti alle linee. La produzione, infatti, secondo quanto riferito dai testi e comunque pacifico, era articolata su quattro linee e il numero degli addetti variava da un minimo di due o tre a un massimo di otto per ciascuna linea. Vi era un solo impastatore per linea e, secondo il teste sulla linea 3 l'impastatore non era necessariamente presente e, quando Pt_3
9 c'era, non poteva “staccare” (per andare in pausa veniva sostituito da un altro impastatore).
Sulla base di questi dati sembra allora alla Corte piuttosto evidente come non fosse possibile consentire a tutti gli addetti alla produzione di fruire di una pausa piena di 10 minuti ogni due ore, in quanto, sostanzialmente,
l'impastatore sarebbe stato continuamente impegnato in ripetute sostituzioni e, neppure così, gli addetti alla produzione avrebbero potuto assentarsi per 10 minuti ciascuno, considerando anche il tempo necessario per raggiungere, dalle linee, la mensa. Tes_ E' allora ben più verosimile quanto dichiarato dai testi , e , Tes_7 Pt_3 cioè che gli addetti alle linee fruissero effettivamente solo di normali pause fisiologiche.
Di conseguenza, non solo tali pause non erano tali da integrare l' “adeguata sosta per la consumazione dei pasti”, garantita dal CCNL, come già si è detto, ma, facendosi appunto questione di mere pause fisiologiche, la relativa remunerazione deve intendersi come quella ordinaria della prestazione e non costituisce un'indennità aggiuntiva da detrarsi dalla maggiorazione prevista dall'art. 32 del contratto.
I primi tre motivi di appello devono essere quindi respinti.
E' invece fondato in parte qua il quarto motivo, relativo al quantum della maggiorazione dovuta alla lavoratrice appellata.
Ritiene infatti il collegio che tale maggiorazione, in quanto sostitutiva della pausa garantita ai lavoratori dall'art. 32 del CCNL, sia dovuta unicamente in relazione alle giornate effettivamente lavorate, giacché solo in quelle giornate la voce retributiva accessoria realizza la causa cui è diretta, secondo la norma collettiva, di compensare l'esecuzione della prestazione anche nel tempo che sarebbe dedicato alla consumazione del pasto.
Entro tali limiti il quarto motivo va accolto e deve perciò dichiararsi che il diritto di , come affermato con la sentenza di primo grado, deve CP_1 intendersi limitato agli effettivi giorni di lavoro, restando per il resto confermato il
10 dictum della decisione impugnata.
Il parziale accoglimento dell'appello giustifica una parziale compensazione, nella misura di un terzo, delle spese del doppio grado tra le parti private. La società deve essere condannata a rifondere alla lavoratrice i residui due terzi, in tale misura liquidati come in dispositivo, in relazione al valore dichiarato della causa. Vanno invece compensate interamente le spese del doppio grado di pertinenza di e , estranei al merito del giudizio. CP_2 CP_3
DISPOSITIVO DI SENTENZA
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della decisione impugnata, dichiara che il diritto di , come affermato con la Controparte_1 sentenza di primo grado, deve intendersi limitato agli effettivi giorni di lavoro.
Dichiara compensate per un terzo le spese del doppio grado tra e CP_1
e condanna la società al pagamento dei residui due terzi Parte_1 che liquida in € 1.958,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il primo grado e in € 3.078,60, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il presente grado. Dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado di pertinenza di e . CP_2 CP_3
Firenze, 20.2.2025
Il Presidente dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
11