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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/11/2025, n. 3136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3136 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 4469/2025 r.g.,
decisa nell'udienza del 25.11.2025, promossa da con Parte_1
l'avv. Cosimo Sammarco;
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: pensione di inabilità civile.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 5.5.2025 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c.,
[...]
chiedeva accertarsi nei confronti dell' la sussistenza del Pt_1 CP_1
requisito sanitario prescritto per la pensione di inabilità civile ex art. 12 l.
118/1971.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna CP_1
udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrata dai chiarimenti resi nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate, devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha infatti accertato che l'istante è affetto da minorazioni le quali comportano la totale inabilità lavorativa, così come richiesto dall'art. 12 l. 30.3.1971 n. 118 per la concessione della pensione di inabilità civile: e tanto a decorrere da luglio 2025, data successiva alla visita medica eseguita in sede amministrativa (29.3.2024).
L'aggravamento delle condizioni di salute dell'istante, benché intervenuto in corso di causa, deve essere comunque valutato dal giudice, a norma dell'art. 149 disp. att. c.p.c., applicabile anche nel presente giudizio: cfr.
Cass. 27.1.2021 n. 1770; conformi Cass. 30860/2019, Cass. 14488/2019,
Cass. 32760/2018.
Conclusivamente, deve dichiararsi sussistente in capo all'istante il requisito sanitario prescritto per la concessione della pensione di inabilità
civile, a decorrere dalla data sopra indicata.
L'accertata maturazione del requisito sanitario soltanto in epoca posteriore alla visita medica eseguita in sede amministrativa costituisce giusto motivo di compensazione ex art. 92 c.p.c. delle spese di causa,
2 dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell quelle di CP_1
c.t.u. come già liquidate.
P.q.m.
dichiara l'istante inabile civile a decorrere dall'1.7.2025; spese compensate.
Taranto, 25.11.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 4469/2025 r.g.,
decisa nell'udienza del 25.11.2025, promossa da con Parte_1
l'avv. Cosimo Sammarco;
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: pensione di inabilità civile.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 5.5.2025 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c.,
[...]
chiedeva accertarsi nei confronti dell' la sussistenza del Pt_1 CP_1
requisito sanitario prescritto per la pensione di inabilità civile ex art. 12 l.
118/1971.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna CP_1
udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrata dai chiarimenti resi nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate, devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha infatti accertato che l'istante è affetto da minorazioni le quali comportano la totale inabilità lavorativa, così come richiesto dall'art. 12 l. 30.3.1971 n. 118 per la concessione della pensione di inabilità civile: e tanto a decorrere da luglio 2025, data successiva alla visita medica eseguita in sede amministrativa (29.3.2024).
L'aggravamento delle condizioni di salute dell'istante, benché intervenuto in corso di causa, deve essere comunque valutato dal giudice, a norma dell'art. 149 disp. att. c.p.c., applicabile anche nel presente giudizio: cfr.
Cass. 27.1.2021 n. 1770; conformi Cass. 30860/2019, Cass. 14488/2019,
Cass. 32760/2018.
Conclusivamente, deve dichiararsi sussistente in capo all'istante il requisito sanitario prescritto per la concessione della pensione di inabilità
civile, a decorrere dalla data sopra indicata.
L'accertata maturazione del requisito sanitario soltanto in epoca posteriore alla visita medica eseguita in sede amministrativa costituisce giusto motivo di compensazione ex art. 92 c.p.c. delle spese di causa,
2 dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell quelle di CP_1
c.t.u. come già liquidate.
P.q.m.
dichiara l'istante inabile civile a decorrere dall'1.7.2025; spese compensate.
Taranto, 25.11.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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