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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/04/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa SA NI, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2406/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. LATASSA NAZZARENO Parte_1
ricorrente
E
L rappresentato e difeso dagli avv.ti ETORE TRIOLO E VALERIA CP_1
GRANDIZIO nonché
Contr
rappresentata e difesa dall'avv. IACOE FRANCESCA resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato 18.10.2016 il ricorrente esponeva che, in data 29.04.2016 al ricorrente veniva notificato, per mezzo del servizio postale, a cura dell'agente di riscossione Equitalia Sud S.p.A. per la Provincia di Vibo Valentia, preavviso di
fermo amministrativo recante il n. 13980201600002814000 relativo alla propria
autovettura Fiat Panda, targata DL 517 KH;
-- che, il suddetto provvedimento è stato emesso sulla base del presunto omesso e/o tardivo pagamento di diverse
cartelle esattoriali, alcune attinenti ai contributi IVS fissi / percentuale sul minimale
e relative somme aggiuntive per omesso / tardivo versamento contributi per gli anni
1 2010, 2011 e 2012 (cart. n. 13920110000810852000; n. 43920120000181759000;
n. 43920130001022681000), contributi IVS proporzionali commercianti e contributi per gli anni 2007, 2008 (cart. n.: Controparte_3 CP_ 13920120000442269000, 13920110001383816000), emesse dall' di Vibo
Valentia;
2. Affermava di nulla dover pagare per effetto della mancata notifica della cartella esattoriale, per decorso della prescrizione quinquennale, per illegittima iscrizione di ipoteca.
3. Si costituivano l' contestando le deduzioni della opponente e chiedendo CP_1
il rigetto della opposizione.
4. L'Equitalia Sud spa, si costituiva ed eccepiva la rituale notifica della cartella esattoriale in oggetto nonché la decadenza dal termine per le eccezioni di carattere formale alle cartelle esattoriali. Produceva documenti.
5. L'udienza di discussione – calendarizzata per L'8.4.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. In via preliminare si rileva che essendo l'azione proposta diretta a contestare un atto proprio dell' , quest'ultimo risulta unico soggetto Controparte_4
legittimato dal punto di vista passivo.
7. L' ha depositato copia degli avvisi di ricevimento della Controparte_5
raccomandata concernente le cartelle esattoriali avanti indicate.
8. Sono stati (tempestivamente, ossia alla prima udienza utile,) contestati vizi formali relativi alla notifica della cartella esattoriale quali la mancata notifica dell'intimazione di pagamento.
9. La giurisprudenza di legittimità ha con la Sentenza n.2878 del 3/2/2017, intervenendo in tema notifica dell'accertamento ha statuito che la notifica dell'avviso di accertamento è nulla qualora effettuata dal messo notificatore presso il domicilio del contribuente se effettuata a mani di soggetto diverso dal destinatario e non viene inviata la prescritta raccomandata informativa. Per i giudici di legittimità il primo comma lettera b-bis) dell'articolo 60 del DPR
600/1973, norma speciale prevalente rispetto alle diverse indicazioni contenute nell'art. 139 c.p.c., ogniqualvolta il consegnatario dell'atto o dell'avviso non sia
2 il destinatario, l'agente notificatore deve inviare l'apposita raccomandata informativa al destinatario dell'atto, a prescindere dalla qualifica del consegnatario. Si rammenta che la lettera b-bis del primo comma dell'art. 60 è stata introdotta dall'articolo 34 del D.L. n 233 del 2006 per la tutela della privacy, ed ancora ormai in maniera pacifica ritenuto che l'avviso di ricevimento costituisce strumento di verifica della consegna dell'atto da notificare e che in mancanza del detto avviso vi è incertezza circa l'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario (vedi ex multis Cass. 02/10/2009 n.21132).
10. A ciò si aggiunge un ulteriore ormai pacifico orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, alla quale va prestata senz'altro adesione, secondo cui: L'onere di provare in contenzioso la regolarità della notifica di una cartella esattoriale è sempre di Equitalia, anche se sono passati più di cinque anni.
L'agente della riscossione può esibire soltanto la relata di notifica (in caso di utilizzo del messo) o l'avviso di ricevimento (in caso di utilizzo della raccomandata a/r). Sono quindi esclusi altri strumenti alternativi, quali per esempio la schermata del tracking online del servizio postale o altre attestazioni equipollenti. (Corte di Cassazione, sez. Tributaria Civile, sentenza 24 febbraio –
8 aprile 2016, n. 6887) con un'ultima Ordinanza n. 6121 del 1° marzo 2023 La
Corte ha stabilito che, quando la notifica di una cartella esattoriale viene effettuata dal messo notificatore a una persona diversa dal destinatario, è obbligatorio inviare una raccomandata informativa al destinatario stesso.
L'assenza di tale comunicazione rende la notifica nulla.
11. Nel caso che ci interessa, la notifica della cartella di pagamento è avvenuta nelle mani di persona diversa del destinatario, la madre, di conseguenza, non essendovi prova dell'avvenuto invio della raccomandata informativa al destinatario, deve ritenersi che il procedimento di notificazione non si sia regolarmente perfezionato.
12. L'art. 60 del D.P.R. 600/1973 e l'art. 26 del D.P.R. 602/1973 stabiliscono che, se il destinatario non viene trovato, la notifica può avvenire a un familiare convivente, a una persona addetta alla casa o all'azienda, ma deve essere seguita dall'invio di una raccomandata informativa al destinatario stesso, vige il principio della conoscibilità dell'atto: se questa raccomandata non viene inviata, il destinatario potrebbe non essere mai messo a conoscenza della notifica, rendendola giuridicamente nulla;
la notifica ha lo scopo di garantire che il
3 destinatario abbia effettiva conoscenza dell'atto. Se viene consegnata ad altra persona, ma il destinatario non ne viene informato formalmente, viene violato detto principio.
13. Tale nullità assorbe ogni altra questione pure prospettata
14. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , nonché CP_1
distratte ex art. 93 c.p.c., determinate come da dispositivo, rispetto al valore minimo/ medio/ massimo previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022, emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.
247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (
23.10.2022) ed in relazione alle linee guida delle liquidazioni giudiziali del Tribunale di Vibo Valentia Sezione Lavoro- Previdenza del 10.6.2021
15.
P.Q.M.
Il giudice, gop dott.ssa SA NI così decide;
- Dichiara nulla la notifica delle cartella di pagamento sottese all'intimazione di pagamento e relative alla competenza di questo magistrato
- Condanna l' . al pagamento dei compensi professionali liquidati in complessivi € CP_1
2.200,00 dovuti per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, 09/04/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa SA NI
4
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa SA NI, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2406/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. LATASSA NAZZARENO Parte_1
ricorrente
E
L rappresentato e difeso dagli avv.ti ETORE TRIOLO E VALERIA CP_1
GRANDIZIO nonché
Contr
rappresentata e difesa dall'avv. IACOE FRANCESCA resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato 18.10.2016 il ricorrente esponeva che, in data 29.04.2016 al ricorrente veniva notificato, per mezzo del servizio postale, a cura dell'agente di riscossione Equitalia Sud S.p.A. per la Provincia di Vibo Valentia, preavviso di
fermo amministrativo recante il n. 13980201600002814000 relativo alla propria
autovettura Fiat Panda, targata DL 517 KH;
-- che, il suddetto provvedimento è stato emesso sulla base del presunto omesso e/o tardivo pagamento di diverse
cartelle esattoriali, alcune attinenti ai contributi IVS fissi / percentuale sul minimale
e relative somme aggiuntive per omesso / tardivo versamento contributi per gli anni
1 2010, 2011 e 2012 (cart. n. 13920110000810852000; n. 43920120000181759000;
n. 43920130001022681000), contributi IVS proporzionali commercianti e contributi per gli anni 2007, 2008 (cart. n.: Controparte_3 CP_ 13920120000442269000, 13920110001383816000), emesse dall' di Vibo
Valentia;
2. Affermava di nulla dover pagare per effetto della mancata notifica della cartella esattoriale, per decorso della prescrizione quinquennale, per illegittima iscrizione di ipoteca.
3. Si costituivano l' contestando le deduzioni della opponente e chiedendo CP_1
il rigetto della opposizione.
4. L'Equitalia Sud spa, si costituiva ed eccepiva la rituale notifica della cartella esattoriale in oggetto nonché la decadenza dal termine per le eccezioni di carattere formale alle cartelle esattoriali. Produceva documenti.
5. L'udienza di discussione – calendarizzata per L'8.4.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. In via preliminare si rileva che essendo l'azione proposta diretta a contestare un atto proprio dell' , quest'ultimo risulta unico soggetto Controparte_4
legittimato dal punto di vista passivo.
7. L' ha depositato copia degli avvisi di ricevimento della Controparte_5
raccomandata concernente le cartelle esattoriali avanti indicate.
8. Sono stati (tempestivamente, ossia alla prima udienza utile,) contestati vizi formali relativi alla notifica della cartella esattoriale quali la mancata notifica dell'intimazione di pagamento.
9. La giurisprudenza di legittimità ha con la Sentenza n.2878 del 3/2/2017, intervenendo in tema notifica dell'accertamento ha statuito che la notifica dell'avviso di accertamento è nulla qualora effettuata dal messo notificatore presso il domicilio del contribuente se effettuata a mani di soggetto diverso dal destinatario e non viene inviata la prescritta raccomandata informativa. Per i giudici di legittimità il primo comma lettera b-bis) dell'articolo 60 del DPR
600/1973, norma speciale prevalente rispetto alle diverse indicazioni contenute nell'art. 139 c.p.c., ogniqualvolta il consegnatario dell'atto o dell'avviso non sia
2 il destinatario, l'agente notificatore deve inviare l'apposita raccomandata informativa al destinatario dell'atto, a prescindere dalla qualifica del consegnatario. Si rammenta che la lettera b-bis del primo comma dell'art. 60 è stata introdotta dall'articolo 34 del D.L. n 233 del 2006 per la tutela della privacy, ed ancora ormai in maniera pacifica ritenuto che l'avviso di ricevimento costituisce strumento di verifica della consegna dell'atto da notificare e che in mancanza del detto avviso vi è incertezza circa l'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario (vedi ex multis Cass. 02/10/2009 n.21132).
10. A ciò si aggiunge un ulteriore ormai pacifico orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, alla quale va prestata senz'altro adesione, secondo cui: L'onere di provare in contenzioso la regolarità della notifica di una cartella esattoriale è sempre di Equitalia, anche se sono passati più di cinque anni.
L'agente della riscossione può esibire soltanto la relata di notifica (in caso di utilizzo del messo) o l'avviso di ricevimento (in caso di utilizzo della raccomandata a/r). Sono quindi esclusi altri strumenti alternativi, quali per esempio la schermata del tracking online del servizio postale o altre attestazioni equipollenti. (Corte di Cassazione, sez. Tributaria Civile, sentenza 24 febbraio –
8 aprile 2016, n. 6887) con un'ultima Ordinanza n. 6121 del 1° marzo 2023 La
Corte ha stabilito che, quando la notifica di una cartella esattoriale viene effettuata dal messo notificatore a una persona diversa dal destinatario, è obbligatorio inviare una raccomandata informativa al destinatario stesso.
L'assenza di tale comunicazione rende la notifica nulla.
11. Nel caso che ci interessa, la notifica della cartella di pagamento è avvenuta nelle mani di persona diversa del destinatario, la madre, di conseguenza, non essendovi prova dell'avvenuto invio della raccomandata informativa al destinatario, deve ritenersi che il procedimento di notificazione non si sia regolarmente perfezionato.
12. L'art. 60 del D.P.R. 600/1973 e l'art. 26 del D.P.R. 602/1973 stabiliscono che, se il destinatario non viene trovato, la notifica può avvenire a un familiare convivente, a una persona addetta alla casa o all'azienda, ma deve essere seguita dall'invio di una raccomandata informativa al destinatario stesso, vige il principio della conoscibilità dell'atto: se questa raccomandata non viene inviata, il destinatario potrebbe non essere mai messo a conoscenza della notifica, rendendola giuridicamente nulla;
la notifica ha lo scopo di garantire che il
3 destinatario abbia effettiva conoscenza dell'atto. Se viene consegnata ad altra persona, ma il destinatario non ne viene informato formalmente, viene violato detto principio.
13. Tale nullità assorbe ogni altra questione pure prospettata
14. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , nonché CP_1
distratte ex art. 93 c.p.c., determinate come da dispositivo, rispetto al valore minimo/ medio/ massimo previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022, emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.
247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (
23.10.2022) ed in relazione alle linee guida delle liquidazioni giudiziali del Tribunale di Vibo Valentia Sezione Lavoro- Previdenza del 10.6.2021
15.
P.Q.M.
Il giudice, gop dott.ssa SA NI così decide;
- Dichiara nulla la notifica delle cartella di pagamento sottese all'intimazione di pagamento e relative alla competenza di questo magistrato
- Condanna l' . al pagamento dei compensi professionali liquidati in complessivi € CP_1
2.200,00 dovuti per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, 09/04/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa SA NI
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