TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/04/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2757/2022, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Antonio Savarese, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: in persona del Presidente p. t.; CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
e CONTRO
(c.f.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Alfonso Pepe, presso cui è elettivamente domiciliato.
ALTRO RESISTENTE
CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'avviso d'addebito; spese vinte, con attribuzione;
PER LA RESISTENTE A.D.E.R.: dichiarare il difetto di legittimazione passiva ovvero rigettare il ricorso per infondatezza;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.9.2022, il sig. proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso d'addebito n. 40020220000680369000, formato dall' in data 9.7.2022 e notificato in data 2.8.2022, per l'importo complessivo CP_1
1 di € 37.482,83, relativo a contributi e sanzioni dovuti a titolo di gestione commercianti, per il periodo compreso tra l'1.11.2014 e il 30.9.2020.
Rappresentava di essere stato socio accomandante per il periodo di riferimento di
Cinquestelle di CC ID & Co. s.n.c.
Affermava il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla pretesa contributiva vantata dall' in quanto essa era presumibilmente riferita all'accertamento CP_1 ispettivo del 12.12.2019 (n. 2019003812), che aveva portato al disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra la società e la sig.ra Persona_1
Eccepiva l'omessa comunicazione del provvedimento d'iscrizione alla gestione commercianti e deduceva l'illegittimità dell'avviso impugnato per assenza degli elementi essenziali di cui all'art. 30 D.L. 78/2010, nonché per vizio di motivazione.
Sosteneva l'infondatezza nel merito della pretesa contributiva per l'assenza di alcun corredo probatorio circa la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti, con onere a carico del resistente . CP_3
Eccepiva, altresì, la prescrizione della pretesa creditoria vantata per le annualità antecedenti al 2018, in ragione della maturazione del quinquennio alla data di notificazione dell'avviso, addì 2.8.2022.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il resistente non si costituiva in CP_3 giudizio, e ne veniva dichiarata la contumacia. si costitutiva in giudizio ed impugnava l'istanza di sospensione giudiziale CP_4 dell'avviso d'addebito, notificatale dal ricorrente e finalizzata alla revoca della procedura esecutiva presso terzi da essa esperita, ai sensi dell'art. 72 D.P.R. 602/1973.
Precisava che l'impugnazione avverso il procedimento di espropriazione forzata presso terzi andava proposto nelle opportune sedi giudiziarie e non attraverso una comunicazione stragiudiziale.
Concludeva per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva, stante la sua estraneità alla vicenda.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
2 non è stata convenuta in giudizio dal ricorrente ai fini dell'accoglimento di CP_4 una domanda nei suoi confronti proposta, giacché la notificazione degli atti introduttivi verso di essa va intesa quale mera denuntiatio litis, finalizzata anzitutto a notiziare della pendenza del giudizio all'ulteriore scopo di prevenire l'introduzione e la prosecuzione delle azioni esecutive, già esperite dall'ente della riscossione, ed a condividere gli effetti del giudicato a formarsi.
A tale conclusione, già affermata in giurisprudenza prima dell'introduzione della riscossione dei crediti in proprio a mezzo di avviso di addebito, deve pervenirsi CP_1
a fortiori ove il titolo esecutivo sia stato formato dall' , senza alcun CP_3 coinvolgimento dell'ente di riscossione, il quale, dunque, né assume la qualità di parte del presente giudizio né ha interesse affinché ne venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva (Cassazione civile, sez. lav., 11/11/2014, n. 23984: “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, notificata dall'istituto di credito concessionario per la riscossione di contributi previdenziali pretesi dall' la legittimazione passiva spetta unicamente a quest'ultimo CP_1 ente, quale titolare della relativa potestà sanzionatoria, mentre l'eventuale domanda in opposizione, attinente a tale oggetto, formulata contestualmente anche nei confronti del concessionario della gestione del servizio di riscossione tributi, deve intendersi come mera "denuntiatio litis" che non vale ad attribuirgli la qualità di parte”; Cassazione civile, sez. lav., 19/06/2019, n. 16425: “In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio proposto dal debitore con le forme dell'opposizione all'esecuzione per l'accertamento negativo del credito risultante dall'estratto di ruolo, lamentando la mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall' art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999 , il valore di una mera litis denuntiatio, intesa a rendere nota la pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato;
né trova applicazione l' art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del concessionario l'onere di chiamare in causa
l'ente creditore solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria”).
A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'art. 24 co. 7 D. Lgs. 46/1999, il ricorrente deve notificare al concessionario della riscossione il provvedimento di sospensione di sospensione dell'esecuzione del ruolo, come avvenuto nel caso di specie, con la conseguenza che, nell'ipotesi di procedure esecutive eventualmente intraprese sulla scorta del titolo investito dal provvedimento stesso, le opposizioni andranno proposte dal debitore esecutato ex art. 615 co. 2 c.p.c., con ricorso innanzi al giudice dell'esecuzione.
3 Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva è da ritenersi inammissibile, giacché non ha mai assunto l'effettiva veste di parte del presente giudizio, CP_4 sicché essa non aveva titolo a costituirsi.
Al più, la memoria di costituzione dell'agente della riscossione potrebbe qualificarsi come atto di intervento volontario ex art. 105 co. 2, in via di litisconsorzio adesivo, a sostegno della posizione di CP_1
Tuttavia, in tal senso opinando, non avrebbe senso, per l'interventore passivo, contestare la propria legittimazione a resistere in giudizio.
2. Ancora preliminare, va rilevata la tempestività dell'opposizione per motivi di merito ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, poiché proposta entro il termine di 40 giorni successivi alla notificazione dell'avviso di addebito opposto, avendo riguardo alla data di notificazione dell'avviso allegata da parte ricorrente (2.8.2022) ed alla data di deposito del ricorso (8.9.2022).
Tuttavia, l'atto introduttivo è intervenuto oltre il termine perentorio di 20 giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi, con decadenza dalla facoltà di far valere i vizi di forma e di motivazione sollevati in ricorso, che, pertanto, non potranno essere esaminati.
Costituisce ius receptum il principio secondo cui il termine perentorio ex art. 617 c.p.c. trovi applicazione all'opposizione ad avviso d'addebito in ordine ai vizi formali e procedurali che il contribuente intenda opporre, e ciò in ragione della natura dell'atto in questione, quale titolo esecutivo.
Difatti, sul punto, va riscontrato un consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità in tal senso (Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2022, n.
14271: “Con le opposizioni a cartella esattoriale per crediti di natura previdenziale è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui al, sia un'opposizione agli atti esecutivi inerente all'irregolarità formale della cartella”; Tribunale di
Milano, sez. lav., 30/01/2019, n. 188: “In materia di opposizione avverso avviso di addebito notificato dall' ed avente ad oggetto somme di denaro a titolo di contributi previdenziali ed CP_1 assistenziali, le censure mosse sotto un profilo relativo alla legittimità dello stesso da un punto di vista formale - difetto di motivazione, decadenza dall'iscrizione a ruolo, mancanza degli elementi essenziali
- vanno qualificate alla stregua di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell' art. 617 c.p.c. , da proporsi, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione. La decadenza derivante dalla mancata osservanza del termine suddetto è rilevabile d'ufficio”;
Tribunale di Parma, sez. lav., 19/01/2021, n. 6: “In materia di opposizione avverso avviso di CP_ addebito notificato dall' ed avente ad oggetto somme di denaro a titolo di contributi previdenziali
4 ed assistenziali, le censure dell'avviso di addebito mosse sotto un profilo relativo alla legittimità dello stesso da un punto di vista formale - difetto di motivazione, decadenza dall'iscrizione a ruolo, mancanza degli elementi essenziali - vanno qualificate alla stregua di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell' art. 617 c.p.c. , da proporsi, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione, con l'ulteriore precisazione che la decadenza derivante dalla mancata osservanza del termine suddetto è rilevabile d'ufficio”).
I correlati motivi di impugnazione risultano, pertanto, inammissibili.
3. Precluso l'esame dei vizi di forma, nel merito va rilevato che solo a seguito del deposito delle note sostitutive d'udienza del 7.4.2025 parte ricorrente ha provveduto al deposito della diffida ad adempiere n. 5101.18/12/2019.0280437 e del CP_1 verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019016927 del 13.12.2019.
In precedenza, dal tenore degli atti di causa non emergeva con chiarezza la causale sottesa all'addebito contributivo, essendovi contrasto tra quanto dedotto in ricorso, ove la pretesa creditoria veniva prospettata in termini di contributi per un lavoratore dipendente (con produzione del solo verbale di accesso ispettivo, non già l'atto ispettivo adottato a conclusione del procedimento), e quanto risultante dall'atto opposto, laddove, invece, si indicava la sussunzione del credito nel contesto della gestione previdenziale dei commercianti.
Di contro, dai documenti succitati, acquisiti ex art. 421 co. 2 c.p.c. poiché indispensabili ai fini della decisione, emerge che l'avviso d'addebito contiene una pretesa di versamento contributivo in favore della sig.ra coniuge del ricorrente, Persona_1 individuata dagli ispettori quale familiare coadiutore dell'imprenditore, con contestuale disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato formalmente incardinato, per la predetta alle dipendenze di Cinquestelle di CC Per_1
ID & C. s.n.c.
In particolare, nel verbale si legge quanto segue: “ESITO DELL'ACCERTAMENTO la sig.ra
, nata il [...] a [...], è risultata assunta quale lavoratrice subordinata Persona_1 dalla società "Cinquestelle di CC ID & C. s.n.c." che esercita l'attività di Bar e caffetteria, Soci della società sono risultati nato il [...] (nonchè coniuge della sig.ra Parte_1 Per_1
e il sig. CC ID, nato il [...], quest'ultimo è risultato essere anche il socio
[...] amministratore. Con verbale unico di accertamento e notificazione n. N. 2019003812/DDL del
12/12/2019, al quale s' rimanda per ogni utile approfondimento, il citato rapporto di lavoro subordinato della sig.ra veniva disconosciuto, per carenza dei requisiti della Persona_1 subordinazione. invero le prestazioni lavorative rese dalla sig.ra sono state Persona_1 finalizzate ad una collaborazione nell'attività commerciale del marito convivente, svolte senza rispettare un orario di lavoro predeterminato ed in assenza del vincolo della subordinazione nella prestazione lavorativa intesa come potere direttivo, disciplinare e sanzionatorio del datore di lavoro.
5 Da quanto accertato, si rileva che la sig.ra ha partecipato personalmente e Persona_1 abitualmente all'attività aziendale, che ha rappresentato la sua unica attività lavorativa, con modalità, riferite alle presenze e alle conseguenti prestazioni lavorative, svincolate dall'inserimento nei turni lavorativi del personale dipendente. Inoltre, ha di fatto sostituito nelle sue funzioni il socio
Amministratore, o l'altro socio (suo marito) in caso di loro assenza, dando disposizioni lavorative al personale dipendente. Per quanto sopra, a norma dell'articolo 1, comma 203, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, con il presente verbale si provvede all'iscrizione nella Gestione Commercianti dellINPS della sig.ra , a decorrere dal 1.11.2014 (nel rispetto dei vigenti termini prescrizionali) Persona_1 in qualità di familiare coadiuvante del socio sig. , già iscritta alla predetta Gestione Parte_1
Commerciati, e, pertanto, sono dovuti € 18.083,11 per contributi previdenziali omessi fino a tutto il
30.9.2019. Sui contributi previdenziali evasi, sono altresì dovute le sanzioni civili previste dalla
L.388/2000, calcolate come morosità, che si quantificano in € 2.433,35. Il datore di lavoro, per regolarizzare nei confronti dell' le inadempienze accertate è tenuto a versare a titolo di contributi, CP_1
l'importo di € 18.083,11, a titolo di somme aggiuntive, l'importo di €2,433,35 come riportato in dettaglio nel prospetto riepilogativo “somme aggiuntive", TOTALE € 20516,46”.
Pertanto, il preteso credito contributivo è stato vantato da nei confronti del CP_1 ricorrente ai sensi dell'art. 1 co. 203 L. 662/1996, come si vedrà meglio appresso, e dell'art. 10 co. 2 L. 613/1966 (“Il titolare dell'impresa commerciale è tenuto al pagamento dei contributi anche per i familiari coadiutori assicurati, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti”).
4. Ciò chiarito, si osserva che la domanda contenuta nel ricorso deve essere qualificata in termini di accertamento negativo del credito previdenziale, per cui le posizioni processuali delle parti risultano specularmente invertite rispetto a quelle sostanziali, nel senso che l' convenuto sul piano formale, è attore in senso CP_1 sostanziale, in quanto preteso creditore, secondo lo schema procedimentale dell'opposizione a decreto ingiuntivo (Cassazione civile, sez. lav., 04/05/2020, n.
8445: “Nell'ambito del processo per opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi
e premi, l'ente previdenziale, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale”).
Di norma, a ciò consegue l'applicazione del riparto probatorio ex art. 2697 c.c., con onere a carico del resistente previdenziale quanto alla prova dei fatti costitutivi CP_3 del credito (Cassazione civile, sez. lav., 06/11/2009, n. 23600: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi dell'art. 2 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, nella l. 7 dicembre 1989 n. 389, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito”; Cassazione civile, sez. lav.,
6 10/11/2010, n. 22862: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la CP_ conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non CP_3 riveste efficacia probatoria”; Cassazione civile, sez. lav., 11/02/2020, n. 3279: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, quali la natura subordinata del rapporto di lavoro”).
Tuttavia, il riparto probatorio opererà in senso opposto nell'ipotesi di disconoscimento della subordinazione, da parte degli ispettori, giacché l'effettiva sussistenza e la reale natura del rapporto di lavoro subordinato disconosciuto deve essere dimostrata dal soggetto chiamato al pagamento dei contributi, non potendosi pretendere dall' CP_1 di fornire una vera e propria prova negativa, ossia l'insussistenza dell'eterodirezione organizzativa (caratteristica rivelatrice della subordinazione).
D'altra parte, è però dirimente osservare che tale assetto degli oneri probatori può trovare luogo solo allorquando il disconoscimento della natura subordinata di un rapporto lavorativo poggi su elementi specifici e circostanziati, e non sia il frutto, invece, di mere congetture o illazioni, disancorate da precisi elementi di prova che gli ispettori, nel corso del procedimento, devono raccogliere ed analizzare.
Difatti, a fronte di un accertamento di tal guisa, inidoneo a configurare una contestazione specifica della natura subordinata del rapporto di lavoro, non può pretendersi che il contribuente sia chiamato a fornirne la prova.
5. Dal tenore del riportato verbale ispettivo, poi, è evidente che trattasi di accertamento induttivo, non basato sull'osservazione diretta dei fatti da parte dell'ispettore.
Proprio la natura di siffatto accertamento, basato su una ricostruzione a posteriori dell'accaduto, a sua volta fondata su elementi utilizzati in maniera inferenziale, impone di escludere che il verbale di accertamento rivesta natura di elemento probatorio privilegiato ex art. 2700 c.c., essendo chiaro che quanto opinato dagli ispettori consegue ad una valutazione delle dichiarazioni raccolte e non già all'osservazione diretta dei fatti.
In termini generali, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il verbale di accertamento ispettivo, pur non assurgendo a prova legale, ha un valore probatorio
7 intrinseco, che è però superabile ove vengano forniti elementi di segno contrario, nel senso che una complessiva valutazione del compendio probatorio giudiziale può consentire di ritenere infondate le risultanze dell'accertamento, anche quando esse si basino su dichiarazioni rese da terzi nell'immediatezza (Cassazione civile, sez. lav.,
22/07/2020, n. 15638: “I verbali ispettivi redatti da pubblici ufficiali fanno fede fino a querela di falso unicamente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti;
la fede privilegiata di detti accertamenti non è , per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche;
ne consegue che le valutazioni conclusive rese nelle relazioni ispettive finalizzate all'accertamento della sussistenza e tipologia di rapporti di lavoro, in relazione agli obblighi previdenziali, costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudice deve criticamente confrontarsi, non potendoli recepire aprioristicamente”;
Cassazione civile, sez. lav., 06/06/2008, n. 15073: “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”; CP_ Cassazione civile, sez. lav., 01/03/2000, n. 2275: “I verbali ispettivi dell' non avendo il valore probatorio di un accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo”).
Ebbene, non solo è ammessa la prova contraria rispetto alle risultanze dell'accertamento, ma è anche possibile che lo stesso, in base a quanto emerga per tabulas, si riveli intrinsecamente infondato.
Nella fattispecie, la posizione lavorativa di quale dipendente della Persona_1 suddetta società, è stata oggetto, all'esito dell'accertamento ispettivo, di un disconoscimento generico, svincolato da concreti elementi probatori, e su tutti da dichiarazioni di altri lavoratori, invero basato sulla sola qualità soggettiva e personale della predetta, quale coniuge del socio accomandante della società datrice, ossia l'odierno ricorrente, nei cui confronti l'Istituto, previa iscrizione d'ufficio della lavoratrice stessa alla gestione commercianti quale familiare coadiutore e con decorrenza dall'1.11.2014, ha richiesto il pagamento dei relativi contributi di previdenza in forza di quanto disposto dall'art. 10 co. 2 L. 613/1966, come sopra
8 accennato.
Tanto basterebbe a condurre al rilievo di infondatezza della pretesa azionata con l'avviso opposto ed alla declaratoria d'insussistenza del credito contributivo, poiché la normativa di legge che sarà appresso commentata fa salva, per l'appunto, l'ipotesi del lavoratore familiare che si trovi in posizione di subordinato nell'impresa, con conseguente iscrizione nella gestione previdenziale dei lavoratori dipendenti, nonostante vi sia un rapporto di parentela con un socio.
6. Più in dettaglio, in materia di gestione previdenziale dei commercianti, trova applicazione la normativa ex art. 1 co. 203 L. 662/1996, che dispone quanto segue:
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge
22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata, c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L'art. 2 L. 613/1966 dispone, poi, che “Si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, sempreché per tale attività non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti”.
Dunque, l'obbligatorietà all'iscrizione alla gestione speciale commercianti sussiste solo ove si realizzino congiuntamente: la titolarità o la gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la partecipazione al lavoro d'impresa con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Tuttavia, il legislatore esclude espressamente le ipotesi in cui il coadiutore sia, a tutti gli effetti, un vero e proprio lavoratore subordinato.
A ciò si aggiunga che, come detto, in caso di esercizio commerciale per il tramite del familiare coadiutore, gli obblighi contributivi ricadono interamente sull'altro familiare preponente, fatto salvo il diverso inquadramento in seno all'attività di impresa.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che, allorquando il lavoro del familiare di un
9 socio nell'impresa gestita dalla società sia prevalente ed abituale, debba trovare applicazione l'obbligo contributivo in oggetto, restando finanche irrilevante il quantum dell'apporto lavorativo rispetto agli altri lavoratori, e ciò anche allorché
l'obbligo stesso resti, invece, escluso per il socio (Cassazione civile, sez. lav.,
02/08/2021, n. 22082: “L'assicurazione per gli esercenti attività commerciali (in virtù dell'applicazione analogica dell'ambito di operatività di cui all' art. 1, commi 202, 203 e 206, L. n.
662/1996), non opera nei confronti del socio o amministratore di s.r.l. in difetto dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività. Detta assicurazione, può tuttavia operare nei confronti dei coadiutori che siano familiari del suddetto socio o amministratore della s.r.l., titolare dell'impresa in relazione alle attività gestorie agli stessi demandabili e nel concorso degli altri requisiti di legge relativi all'impresa, dovendo evitarsi che, la loro prestazione lavorativa venga sottratta alla contribuzione previdenziale”; Cassazione civile, sez. lav., 26/01/2021, n. 1684: “In tema di contributi dovuti per il familiare coadiutore, l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sorge, ai sensi degli artt. 1 e 2 della l. n. 613 del 1966 , allorché la sua prestazione lavorativa sia abituale, in quanto svolta stabilmente con continuità e non in via straordinaria od eccezionale - ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne
l'occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà -, e prevalente, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore, restando esclusa ogni valutazione concernente la prevalenza del suo apporto rispetto a quello degli altri occupati nell'azienda, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti”; Cassazione civile, sez. lav.,
29/11/2019, n. 31286: “In virtù dell'applicazione analogica dell'ambito di operatività di cui all' art.
1, commi 202, 203 e 206, della l. n. 662 del 1996 , l'assicurazione per gli esercenti attività commerciali, che non opera nei confronti del socio o amministratore di s.r.l. in difetto dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui al suddetto comma 203, opera nei confronti dei coadiutori, familiari del suddetto socio o amministratore della s.r.l. titolare dell'impresa, in relazione alle attività gestorie agli stessi demandabili e nel concorso degli altri requisiti di legge relativi all'impresa, sicché la registrazione virtuale del titolare dell'impresa presso l' per l'attuazione dell'assicurazione dei CP_1 suddetti coadiutori, non determina alcuna anomalia operativa”).
Il corrispondente onere previdenziale grava, però, sempre sul socio, come innanzi anticipato, socio del quale il familiare null'altro è se non la longa manus (Cassazione civile, sez. lav., 23/01/2020, n. 1559: “I familiari coadiutori che, oltre ad esercitare lavoro autonomo, per il quale vale l'obbligo della iscrizione presso la gestione separata, partecipino personalmente, con abitualità e prevalenza, al lavoro dell'azienda commerciale, nella specie società a limitata, devono essere iscritti anche alla gestione commercianti, a cura del socio amministratore, onde evitare che la loro prestazione lavorativa venga sottratta alla contribuzione previdenziale, grazie allo schermo societario”; Cassazione civile, sez. lav., 22/03/2017, n. 7336: “In tema di contributi dovuti per i familiari coadiutori, l'art. 10 della l. n. 613 del 1966 ne pone l'obbligo del pagamento a carico del socio iscritto negli elenchi, in quanto si può essere familiare coadiutore di uno
10 o più soci iscritti, ma non certo di una società”).
7. Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, occorre segnalare che la tesi professata dall' si rivela infondata, e ciò alla Controparte_5 luce della succitata produzione documentale, fornita dal ricorrente in corso di causa.
Invero, il riportato verbale unico di accertamento e notificazione (n. 2019016927 del
13.12.2019) risulta privo di un concreto appiglio probatorio ai fini del disconoscimento del rapporto lavorativo in esame
In specie, esso si limita a rinviare, “per ogni utile approfondimento”, al verbale unico di accertamento n. 1019003812/DDL del 12.12.1019, documento non presente agli atti e di cui la contumacia dell' ha impedito l'emersione in giudizio. Controparte_6
In assenza, dovendosi utilizzare per la decisione il solo verbale del 13.12.2019, si rileva che quest'ultimo non contiene alcun riferimento probatorio sufficiente a supportare la tesi dell'assenza di subordinazione ivi sostenuta, ad esempio dichiarazioni di altri lavoratori o prova di pagamenti ricevuti o eseguiti da a titolo di Persona_1 ripartizioni di utili societari o di partecipazione ai costi d'impresa.
La natura di tale accertamento impone di ritenere che esso si basi su elementi inferenziali, non supportati da sufficienti elementi probatori circa la partecipazione della sig.ra all'attività di impresa, in assenza di subordinazione, e costituiti Per_1 dalla sola posizione personale della stessa, quale moglie di un socio.
Richiamando quanto sopra già osservato, l'esito dell'ispezione si rivela di per sé inidoneo non solo a supportare la pretesa di pagamento, ma altresì a porre l'onere della prova della subordinazione in capo al ricorrente, poiché la qualificazione del rapporto di lavoro formalizzata dalle parti non può ritenersi oggetto di una contestazione specifica.
8. A ciò si aggiunga che, nel verbale di primo accesso ispettivo n. 62-75 del
7.10.2011 (in atti), gli organi di vigilanza avevano già sopposto a verifica CP_1
Cinquestelle s.n.c. rilevando la presenza sul luogo di lavoro della sig.ra Per_1 intenta a servire al banco i clienti:
11 In forza del principio di persistenza delle situazioni giuridiche soggettive, tipico dei rapporti di durata, qual è il rapporto di lavoro, deve ritenersi che, nel periodo tra il 2011 ed il 2014, non siano intercorse radicali modificazioni delle modalità di espletamento della prestazione di lavoro da parte di tali da far venir meno la Persona_1 subordinazione e configurarne la posizione di coadiutore nell'impresa di famiglia.
Né risulta, almeno dagli atti del presente giudizio, che la natura subordinata del rapporto fosse stata disconosciuta dagli ispettori sin dal 2011.
D'altra parte, l'incipit dell'art. 230 bis c.c. appare in linea con quanto previsto dall'art. 2 L. 613/1966, nel senso di configurare il lavoro del familiare nell'impresa (reso affectionis vel benevolentiae causa e soggetto all'obbligo contributivo a carico del socio nella gestione commercianti) come ipotesi residuale rispetto alla subordinazione.
Dunque, il disconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro e la sua sussunzione nel contesto dell'attività di famiglia, anche a fini previdenziali, a maggior ragione dovrà poggiare su concrete, precise e specifiche circostanze di fatto, come detto non ravvisabili nella fattispecie concreta ed in assenza delle quali non può insorgere il succitato onere probatorio a carico del contribuente, il che, nel presente giudizio, ha reso superfluo l'espletamento dell'invocata istruttoria testimoniale.
Pertanto, s'impone di ravvisare l'infondatezza della pretesa creditoria enucleata nell'avviso di addebito impugnato, che va, perciò, annullato.
Assorbito ogni altro profilo.
9. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto della
12 controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, con particolare riferimento alla dirimente produzione documentale avvenuta in corso di causa, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono, nel rapporto tra il ricorrente e l' la compensazione in misura di CP_1 quattro quinti.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come mod. dal D. M. 147/2022, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
Nel rapporto tra le altre parti processuali, non essendo venuta a configurarsi, CP_4 in capo all'agente, una vera e propria posizione di resistente, non v'è soccombenza, sicché le spese di lite devono essere integralmente compensate.
Va, infine, disattesa, per identica ragione, l'istanza ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte ricorrente.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara insussistente l'obbligo contributivo in contesa ed annulla l'avviso d'addebito n. 40020220000680369000;
2) nel rapporto processuale tra il ricorrente ed compensa le spese di lite in CP_1 misura dei quattro quinti e condanna in persona del l. r. p. t., al pagamento CP_1 della residua parte, che liquida in € 660,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A.
e C.P.A. come per legge, ed oltre esborsi per € 259,00, con attribuzione al procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario;
3) nel rapporto processuale tra e le altre parti, compensa integralmente le CP_4 spese di lite.
Così deciso in Avellino, 17.4.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2757/2022, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Antonio Savarese, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: in persona del Presidente p. t.; CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
e CONTRO
(c.f.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Alfonso Pepe, presso cui è elettivamente domiciliato.
ALTRO RESISTENTE
CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'avviso d'addebito; spese vinte, con attribuzione;
PER LA RESISTENTE A.D.E.R.: dichiarare il difetto di legittimazione passiva ovvero rigettare il ricorso per infondatezza;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.9.2022, il sig. proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso d'addebito n. 40020220000680369000, formato dall' in data 9.7.2022 e notificato in data 2.8.2022, per l'importo complessivo CP_1
1 di € 37.482,83, relativo a contributi e sanzioni dovuti a titolo di gestione commercianti, per il periodo compreso tra l'1.11.2014 e il 30.9.2020.
Rappresentava di essere stato socio accomandante per il periodo di riferimento di
Cinquestelle di CC ID & Co. s.n.c.
Affermava il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla pretesa contributiva vantata dall' in quanto essa era presumibilmente riferita all'accertamento CP_1 ispettivo del 12.12.2019 (n. 2019003812), che aveva portato al disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra la società e la sig.ra Persona_1
Eccepiva l'omessa comunicazione del provvedimento d'iscrizione alla gestione commercianti e deduceva l'illegittimità dell'avviso impugnato per assenza degli elementi essenziali di cui all'art. 30 D.L. 78/2010, nonché per vizio di motivazione.
Sosteneva l'infondatezza nel merito della pretesa contributiva per l'assenza di alcun corredo probatorio circa la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti, con onere a carico del resistente . CP_3
Eccepiva, altresì, la prescrizione della pretesa creditoria vantata per le annualità antecedenti al 2018, in ragione della maturazione del quinquennio alla data di notificazione dell'avviso, addì 2.8.2022.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il resistente non si costituiva in CP_3 giudizio, e ne veniva dichiarata la contumacia. si costitutiva in giudizio ed impugnava l'istanza di sospensione giudiziale CP_4 dell'avviso d'addebito, notificatale dal ricorrente e finalizzata alla revoca della procedura esecutiva presso terzi da essa esperita, ai sensi dell'art. 72 D.P.R. 602/1973.
Precisava che l'impugnazione avverso il procedimento di espropriazione forzata presso terzi andava proposto nelle opportune sedi giudiziarie e non attraverso una comunicazione stragiudiziale.
Concludeva per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva, stante la sua estraneità alla vicenda.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
2 non è stata convenuta in giudizio dal ricorrente ai fini dell'accoglimento di CP_4 una domanda nei suoi confronti proposta, giacché la notificazione degli atti introduttivi verso di essa va intesa quale mera denuntiatio litis, finalizzata anzitutto a notiziare della pendenza del giudizio all'ulteriore scopo di prevenire l'introduzione e la prosecuzione delle azioni esecutive, già esperite dall'ente della riscossione, ed a condividere gli effetti del giudicato a formarsi.
A tale conclusione, già affermata in giurisprudenza prima dell'introduzione della riscossione dei crediti in proprio a mezzo di avviso di addebito, deve pervenirsi CP_1
a fortiori ove il titolo esecutivo sia stato formato dall' , senza alcun CP_3 coinvolgimento dell'ente di riscossione, il quale, dunque, né assume la qualità di parte del presente giudizio né ha interesse affinché ne venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva (Cassazione civile, sez. lav., 11/11/2014, n. 23984: “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, notificata dall'istituto di credito concessionario per la riscossione di contributi previdenziali pretesi dall' la legittimazione passiva spetta unicamente a quest'ultimo CP_1 ente, quale titolare della relativa potestà sanzionatoria, mentre l'eventuale domanda in opposizione, attinente a tale oggetto, formulata contestualmente anche nei confronti del concessionario della gestione del servizio di riscossione tributi, deve intendersi come mera "denuntiatio litis" che non vale ad attribuirgli la qualità di parte”; Cassazione civile, sez. lav., 19/06/2019, n. 16425: “In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio proposto dal debitore con le forme dell'opposizione all'esecuzione per l'accertamento negativo del credito risultante dall'estratto di ruolo, lamentando la mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall' art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999 , il valore di una mera litis denuntiatio, intesa a rendere nota la pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato;
né trova applicazione l' art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del concessionario l'onere di chiamare in causa
l'ente creditore solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria”).
A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'art. 24 co. 7 D. Lgs. 46/1999, il ricorrente deve notificare al concessionario della riscossione il provvedimento di sospensione di sospensione dell'esecuzione del ruolo, come avvenuto nel caso di specie, con la conseguenza che, nell'ipotesi di procedure esecutive eventualmente intraprese sulla scorta del titolo investito dal provvedimento stesso, le opposizioni andranno proposte dal debitore esecutato ex art. 615 co. 2 c.p.c., con ricorso innanzi al giudice dell'esecuzione.
3 Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva è da ritenersi inammissibile, giacché non ha mai assunto l'effettiva veste di parte del presente giudizio, CP_4 sicché essa non aveva titolo a costituirsi.
Al più, la memoria di costituzione dell'agente della riscossione potrebbe qualificarsi come atto di intervento volontario ex art. 105 co. 2, in via di litisconsorzio adesivo, a sostegno della posizione di CP_1
Tuttavia, in tal senso opinando, non avrebbe senso, per l'interventore passivo, contestare la propria legittimazione a resistere in giudizio.
2. Ancora preliminare, va rilevata la tempestività dell'opposizione per motivi di merito ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, poiché proposta entro il termine di 40 giorni successivi alla notificazione dell'avviso di addebito opposto, avendo riguardo alla data di notificazione dell'avviso allegata da parte ricorrente (2.8.2022) ed alla data di deposito del ricorso (8.9.2022).
Tuttavia, l'atto introduttivo è intervenuto oltre il termine perentorio di 20 giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi, con decadenza dalla facoltà di far valere i vizi di forma e di motivazione sollevati in ricorso, che, pertanto, non potranno essere esaminati.
Costituisce ius receptum il principio secondo cui il termine perentorio ex art. 617 c.p.c. trovi applicazione all'opposizione ad avviso d'addebito in ordine ai vizi formali e procedurali che il contribuente intenda opporre, e ciò in ragione della natura dell'atto in questione, quale titolo esecutivo.
Difatti, sul punto, va riscontrato un consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità in tal senso (Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2022, n.
14271: “Con le opposizioni a cartella esattoriale per crediti di natura previdenziale è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui al, sia un'opposizione agli atti esecutivi inerente all'irregolarità formale della cartella”; Tribunale di
Milano, sez. lav., 30/01/2019, n. 188: “In materia di opposizione avverso avviso di addebito notificato dall' ed avente ad oggetto somme di denaro a titolo di contributi previdenziali ed CP_1 assistenziali, le censure mosse sotto un profilo relativo alla legittimità dello stesso da un punto di vista formale - difetto di motivazione, decadenza dall'iscrizione a ruolo, mancanza degli elementi essenziali
- vanno qualificate alla stregua di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell' art. 617 c.p.c. , da proporsi, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione. La decadenza derivante dalla mancata osservanza del termine suddetto è rilevabile d'ufficio”;
Tribunale di Parma, sez. lav., 19/01/2021, n. 6: “In materia di opposizione avverso avviso di CP_ addebito notificato dall' ed avente ad oggetto somme di denaro a titolo di contributi previdenziali
4 ed assistenziali, le censure dell'avviso di addebito mosse sotto un profilo relativo alla legittimità dello stesso da un punto di vista formale - difetto di motivazione, decadenza dall'iscrizione a ruolo, mancanza degli elementi essenziali - vanno qualificate alla stregua di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell' art. 617 c.p.c. , da proporsi, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione, con l'ulteriore precisazione che la decadenza derivante dalla mancata osservanza del termine suddetto è rilevabile d'ufficio”).
I correlati motivi di impugnazione risultano, pertanto, inammissibili.
3. Precluso l'esame dei vizi di forma, nel merito va rilevato che solo a seguito del deposito delle note sostitutive d'udienza del 7.4.2025 parte ricorrente ha provveduto al deposito della diffida ad adempiere n. 5101.18/12/2019.0280437 e del CP_1 verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019016927 del 13.12.2019.
In precedenza, dal tenore degli atti di causa non emergeva con chiarezza la causale sottesa all'addebito contributivo, essendovi contrasto tra quanto dedotto in ricorso, ove la pretesa creditoria veniva prospettata in termini di contributi per un lavoratore dipendente (con produzione del solo verbale di accesso ispettivo, non già l'atto ispettivo adottato a conclusione del procedimento), e quanto risultante dall'atto opposto, laddove, invece, si indicava la sussunzione del credito nel contesto della gestione previdenziale dei commercianti.
Di contro, dai documenti succitati, acquisiti ex art. 421 co. 2 c.p.c. poiché indispensabili ai fini della decisione, emerge che l'avviso d'addebito contiene una pretesa di versamento contributivo in favore della sig.ra coniuge del ricorrente, Persona_1 individuata dagli ispettori quale familiare coadiutore dell'imprenditore, con contestuale disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato formalmente incardinato, per la predetta alle dipendenze di Cinquestelle di CC Per_1
ID & C. s.n.c.
In particolare, nel verbale si legge quanto segue: “ESITO DELL'ACCERTAMENTO la sig.ra
, nata il [...] a [...], è risultata assunta quale lavoratrice subordinata Persona_1 dalla società "Cinquestelle di CC ID & C. s.n.c." che esercita l'attività di Bar e caffetteria, Soci della società sono risultati nato il [...] (nonchè coniuge della sig.ra Parte_1 Per_1
e il sig. CC ID, nato il [...], quest'ultimo è risultato essere anche il socio
[...] amministratore. Con verbale unico di accertamento e notificazione n. N. 2019003812/DDL del
12/12/2019, al quale s' rimanda per ogni utile approfondimento, il citato rapporto di lavoro subordinato della sig.ra veniva disconosciuto, per carenza dei requisiti della Persona_1 subordinazione. invero le prestazioni lavorative rese dalla sig.ra sono state Persona_1 finalizzate ad una collaborazione nell'attività commerciale del marito convivente, svolte senza rispettare un orario di lavoro predeterminato ed in assenza del vincolo della subordinazione nella prestazione lavorativa intesa come potere direttivo, disciplinare e sanzionatorio del datore di lavoro.
5 Da quanto accertato, si rileva che la sig.ra ha partecipato personalmente e Persona_1 abitualmente all'attività aziendale, che ha rappresentato la sua unica attività lavorativa, con modalità, riferite alle presenze e alle conseguenti prestazioni lavorative, svincolate dall'inserimento nei turni lavorativi del personale dipendente. Inoltre, ha di fatto sostituito nelle sue funzioni il socio
Amministratore, o l'altro socio (suo marito) in caso di loro assenza, dando disposizioni lavorative al personale dipendente. Per quanto sopra, a norma dell'articolo 1, comma 203, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, con il presente verbale si provvede all'iscrizione nella Gestione Commercianti dellINPS della sig.ra , a decorrere dal 1.11.2014 (nel rispetto dei vigenti termini prescrizionali) Persona_1 in qualità di familiare coadiuvante del socio sig. , già iscritta alla predetta Gestione Parte_1
Commerciati, e, pertanto, sono dovuti € 18.083,11 per contributi previdenziali omessi fino a tutto il
30.9.2019. Sui contributi previdenziali evasi, sono altresì dovute le sanzioni civili previste dalla
L.388/2000, calcolate come morosità, che si quantificano in € 2.433,35. Il datore di lavoro, per regolarizzare nei confronti dell' le inadempienze accertate è tenuto a versare a titolo di contributi, CP_1
l'importo di € 18.083,11, a titolo di somme aggiuntive, l'importo di €2,433,35 come riportato in dettaglio nel prospetto riepilogativo “somme aggiuntive", TOTALE € 20516,46”.
Pertanto, il preteso credito contributivo è stato vantato da nei confronti del CP_1 ricorrente ai sensi dell'art. 1 co. 203 L. 662/1996, come si vedrà meglio appresso, e dell'art. 10 co. 2 L. 613/1966 (“Il titolare dell'impresa commerciale è tenuto al pagamento dei contributi anche per i familiari coadiutori assicurati, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti”).
4. Ciò chiarito, si osserva che la domanda contenuta nel ricorso deve essere qualificata in termini di accertamento negativo del credito previdenziale, per cui le posizioni processuali delle parti risultano specularmente invertite rispetto a quelle sostanziali, nel senso che l' convenuto sul piano formale, è attore in senso CP_1 sostanziale, in quanto preteso creditore, secondo lo schema procedimentale dell'opposizione a decreto ingiuntivo (Cassazione civile, sez. lav., 04/05/2020, n.
8445: “Nell'ambito del processo per opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi
e premi, l'ente previdenziale, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale”).
Di norma, a ciò consegue l'applicazione del riparto probatorio ex art. 2697 c.c., con onere a carico del resistente previdenziale quanto alla prova dei fatti costitutivi CP_3 del credito (Cassazione civile, sez. lav., 06/11/2009, n. 23600: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi dell'art. 2 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, nella l. 7 dicembre 1989 n. 389, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito”; Cassazione civile, sez. lav.,
6 10/11/2010, n. 22862: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la CP_ conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non CP_3 riveste efficacia probatoria”; Cassazione civile, sez. lav., 11/02/2020, n. 3279: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, quali la natura subordinata del rapporto di lavoro”).
Tuttavia, il riparto probatorio opererà in senso opposto nell'ipotesi di disconoscimento della subordinazione, da parte degli ispettori, giacché l'effettiva sussistenza e la reale natura del rapporto di lavoro subordinato disconosciuto deve essere dimostrata dal soggetto chiamato al pagamento dei contributi, non potendosi pretendere dall' CP_1 di fornire una vera e propria prova negativa, ossia l'insussistenza dell'eterodirezione organizzativa (caratteristica rivelatrice della subordinazione).
D'altra parte, è però dirimente osservare che tale assetto degli oneri probatori può trovare luogo solo allorquando il disconoscimento della natura subordinata di un rapporto lavorativo poggi su elementi specifici e circostanziati, e non sia il frutto, invece, di mere congetture o illazioni, disancorate da precisi elementi di prova che gli ispettori, nel corso del procedimento, devono raccogliere ed analizzare.
Difatti, a fronte di un accertamento di tal guisa, inidoneo a configurare una contestazione specifica della natura subordinata del rapporto di lavoro, non può pretendersi che il contribuente sia chiamato a fornirne la prova.
5. Dal tenore del riportato verbale ispettivo, poi, è evidente che trattasi di accertamento induttivo, non basato sull'osservazione diretta dei fatti da parte dell'ispettore.
Proprio la natura di siffatto accertamento, basato su una ricostruzione a posteriori dell'accaduto, a sua volta fondata su elementi utilizzati in maniera inferenziale, impone di escludere che il verbale di accertamento rivesta natura di elemento probatorio privilegiato ex art. 2700 c.c., essendo chiaro che quanto opinato dagli ispettori consegue ad una valutazione delle dichiarazioni raccolte e non già all'osservazione diretta dei fatti.
In termini generali, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il verbale di accertamento ispettivo, pur non assurgendo a prova legale, ha un valore probatorio
7 intrinseco, che è però superabile ove vengano forniti elementi di segno contrario, nel senso che una complessiva valutazione del compendio probatorio giudiziale può consentire di ritenere infondate le risultanze dell'accertamento, anche quando esse si basino su dichiarazioni rese da terzi nell'immediatezza (Cassazione civile, sez. lav.,
22/07/2020, n. 15638: “I verbali ispettivi redatti da pubblici ufficiali fanno fede fino a querela di falso unicamente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti;
la fede privilegiata di detti accertamenti non è , per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche;
ne consegue che le valutazioni conclusive rese nelle relazioni ispettive finalizzate all'accertamento della sussistenza e tipologia di rapporti di lavoro, in relazione agli obblighi previdenziali, costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudice deve criticamente confrontarsi, non potendoli recepire aprioristicamente”;
Cassazione civile, sez. lav., 06/06/2008, n. 15073: “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”; CP_ Cassazione civile, sez. lav., 01/03/2000, n. 2275: “I verbali ispettivi dell' non avendo il valore probatorio di un accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo”).
Ebbene, non solo è ammessa la prova contraria rispetto alle risultanze dell'accertamento, ma è anche possibile che lo stesso, in base a quanto emerga per tabulas, si riveli intrinsecamente infondato.
Nella fattispecie, la posizione lavorativa di quale dipendente della Persona_1 suddetta società, è stata oggetto, all'esito dell'accertamento ispettivo, di un disconoscimento generico, svincolato da concreti elementi probatori, e su tutti da dichiarazioni di altri lavoratori, invero basato sulla sola qualità soggettiva e personale della predetta, quale coniuge del socio accomandante della società datrice, ossia l'odierno ricorrente, nei cui confronti l'Istituto, previa iscrizione d'ufficio della lavoratrice stessa alla gestione commercianti quale familiare coadiutore e con decorrenza dall'1.11.2014, ha richiesto il pagamento dei relativi contributi di previdenza in forza di quanto disposto dall'art. 10 co. 2 L. 613/1966, come sopra
8 accennato.
Tanto basterebbe a condurre al rilievo di infondatezza della pretesa azionata con l'avviso opposto ed alla declaratoria d'insussistenza del credito contributivo, poiché la normativa di legge che sarà appresso commentata fa salva, per l'appunto, l'ipotesi del lavoratore familiare che si trovi in posizione di subordinato nell'impresa, con conseguente iscrizione nella gestione previdenziale dei lavoratori dipendenti, nonostante vi sia un rapporto di parentela con un socio.
6. Più in dettaglio, in materia di gestione previdenziale dei commercianti, trova applicazione la normativa ex art. 1 co. 203 L. 662/1996, che dispone quanto segue:
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge
22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata, c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L'art. 2 L. 613/1966 dispone, poi, che “Si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, sempreché per tale attività non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti”.
Dunque, l'obbligatorietà all'iscrizione alla gestione speciale commercianti sussiste solo ove si realizzino congiuntamente: la titolarità o la gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la partecipazione al lavoro d'impresa con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Tuttavia, il legislatore esclude espressamente le ipotesi in cui il coadiutore sia, a tutti gli effetti, un vero e proprio lavoratore subordinato.
A ciò si aggiunga che, come detto, in caso di esercizio commerciale per il tramite del familiare coadiutore, gli obblighi contributivi ricadono interamente sull'altro familiare preponente, fatto salvo il diverso inquadramento in seno all'attività di impresa.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che, allorquando il lavoro del familiare di un
9 socio nell'impresa gestita dalla società sia prevalente ed abituale, debba trovare applicazione l'obbligo contributivo in oggetto, restando finanche irrilevante il quantum dell'apporto lavorativo rispetto agli altri lavoratori, e ciò anche allorché
l'obbligo stesso resti, invece, escluso per il socio (Cassazione civile, sez. lav.,
02/08/2021, n. 22082: “L'assicurazione per gli esercenti attività commerciali (in virtù dell'applicazione analogica dell'ambito di operatività di cui all' art. 1, commi 202, 203 e 206, L. n.
662/1996), non opera nei confronti del socio o amministratore di s.r.l. in difetto dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività. Detta assicurazione, può tuttavia operare nei confronti dei coadiutori che siano familiari del suddetto socio o amministratore della s.r.l., titolare dell'impresa in relazione alle attività gestorie agli stessi demandabili e nel concorso degli altri requisiti di legge relativi all'impresa, dovendo evitarsi che, la loro prestazione lavorativa venga sottratta alla contribuzione previdenziale”; Cassazione civile, sez. lav., 26/01/2021, n. 1684: “In tema di contributi dovuti per il familiare coadiutore, l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sorge, ai sensi degli artt. 1 e 2 della l. n. 613 del 1966 , allorché la sua prestazione lavorativa sia abituale, in quanto svolta stabilmente con continuità e non in via straordinaria od eccezionale - ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne
l'occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà -, e prevalente, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore, restando esclusa ogni valutazione concernente la prevalenza del suo apporto rispetto a quello degli altri occupati nell'azienda, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti”; Cassazione civile, sez. lav.,
29/11/2019, n. 31286: “In virtù dell'applicazione analogica dell'ambito di operatività di cui all' art.
1, commi 202, 203 e 206, della l. n. 662 del 1996 , l'assicurazione per gli esercenti attività commerciali, che non opera nei confronti del socio o amministratore di s.r.l. in difetto dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui al suddetto comma 203, opera nei confronti dei coadiutori, familiari del suddetto socio o amministratore della s.r.l. titolare dell'impresa, in relazione alle attività gestorie agli stessi demandabili e nel concorso degli altri requisiti di legge relativi all'impresa, sicché la registrazione virtuale del titolare dell'impresa presso l' per l'attuazione dell'assicurazione dei CP_1 suddetti coadiutori, non determina alcuna anomalia operativa”).
Il corrispondente onere previdenziale grava, però, sempre sul socio, come innanzi anticipato, socio del quale il familiare null'altro è se non la longa manus (Cassazione civile, sez. lav., 23/01/2020, n. 1559: “I familiari coadiutori che, oltre ad esercitare lavoro autonomo, per il quale vale l'obbligo della iscrizione presso la gestione separata, partecipino personalmente, con abitualità e prevalenza, al lavoro dell'azienda commerciale, nella specie società a limitata, devono essere iscritti anche alla gestione commercianti, a cura del socio amministratore, onde evitare che la loro prestazione lavorativa venga sottratta alla contribuzione previdenziale, grazie allo schermo societario”; Cassazione civile, sez. lav., 22/03/2017, n. 7336: “In tema di contributi dovuti per i familiari coadiutori, l'art. 10 della l. n. 613 del 1966 ne pone l'obbligo del pagamento a carico del socio iscritto negli elenchi, in quanto si può essere familiare coadiutore di uno
10 o più soci iscritti, ma non certo di una società”).
7. Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, occorre segnalare che la tesi professata dall' si rivela infondata, e ciò alla Controparte_5 luce della succitata produzione documentale, fornita dal ricorrente in corso di causa.
Invero, il riportato verbale unico di accertamento e notificazione (n. 2019016927 del
13.12.2019) risulta privo di un concreto appiglio probatorio ai fini del disconoscimento del rapporto lavorativo in esame
In specie, esso si limita a rinviare, “per ogni utile approfondimento”, al verbale unico di accertamento n. 1019003812/DDL del 12.12.1019, documento non presente agli atti e di cui la contumacia dell' ha impedito l'emersione in giudizio. Controparte_6
In assenza, dovendosi utilizzare per la decisione il solo verbale del 13.12.2019, si rileva che quest'ultimo non contiene alcun riferimento probatorio sufficiente a supportare la tesi dell'assenza di subordinazione ivi sostenuta, ad esempio dichiarazioni di altri lavoratori o prova di pagamenti ricevuti o eseguiti da a titolo di Persona_1 ripartizioni di utili societari o di partecipazione ai costi d'impresa.
La natura di tale accertamento impone di ritenere che esso si basi su elementi inferenziali, non supportati da sufficienti elementi probatori circa la partecipazione della sig.ra all'attività di impresa, in assenza di subordinazione, e costituiti Per_1 dalla sola posizione personale della stessa, quale moglie di un socio.
Richiamando quanto sopra già osservato, l'esito dell'ispezione si rivela di per sé inidoneo non solo a supportare la pretesa di pagamento, ma altresì a porre l'onere della prova della subordinazione in capo al ricorrente, poiché la qualificazione del rapporto di lavoro formalizzata dalle parti non può ritenersi oggetto di una contestazione specifica.
8. A ciò si aggiunga che, nel verbale di primo accesso ispettivo n. 62-75 del
7.10.2011 (in atti), gli organi di vigilanza avevano già sopposto a verifica CP_1
Cinquestelle s.n.c. rilevando la presenza sul luogo di lavoro della sig.ra Per_1 intenta a servire al banco i clienti:
11 In forza del principio di persistenza delle situazioni giuridiche soggettive, tipico dei rapporti di durata, qual è il rapporto di lavoro, deve ritenersi che, nel periodo tra il 2011 ed il 2014, non siano intercorse radicali modificazioni delle modalità di espletamento della prestazione di lavoro da parte di tali da far venir meno la Persona_1 subordinazione e configurarne la posizione di coadiutore nell'impresa di famiglia.
Né risulta, almeno dagli atti del presente giudizio, che la natura subordinata del rapporto fosse stata disconosciuta dagli ispettori sin dal 2011.
D'altra parte, l'incipit dell'art. 230 bis c.c. appare in linea con quanto previsto dall'art. 2 L. 613/1966, nel senso di configurare il lavoro del familiare nell'impresa (reso affectionis vel benevolentiae causa e soggetto all'obbligo contributivo a carico del socio nella gestione commercianti) come ipotesi residuale rispetto alla subordinazione.
Dunque, il disconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro e la sua sussunzione nel contesto dell'attività di famiglia, anche a fini previdenziali, a maggior ragione dovrà poggiare su concrete, precise e specifiche circostanze di fatto, come detto non ravvisabili nella fattispecie concreta ed in assenza delle quali non può insorgere il succitato onere probatorio a carico del contribuente, il che, nel presente giudizio, ha reso superfluo l'espletamento dell'invocata istruttoria testimoniale.
Pertanto, s'impone di ravvisare l'infondatezza della pretesa creditoria enucleata nell'avviso di addebito impugnato, che va, perciò, annullato.
Assorbito ogni altro profilo.
9. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto della
12 controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, con particolare riferimento alla dirimente produzione documentale avvenuta in corso di causa, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono, nel rapporto tra il ricorrente e l' la compensazione in misura di CP_1 quattro quinti.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come mod. dal D. M. 147/2022, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
Nel rapporto tra le altre parti processuali, non essendo venuta a configurarsi, CP_4 in capo all'agente, una vera e propria posizione di resistente, non v'è soccombenza, sicché le spese di lite devono essere integralmente compensate.
Va, infine, disattesa, per identica ragione, l'istanza ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte ricorrente.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara insussistente l'obbligo contributivo in contesa ed annulla l'avviso d'addebito n. 40020220000680369000;
2) nel rapporto processuale tra il ricorrente ed compensa le spese di lite in CP_1 misura dei quattro quinti e condanna in persona del l. r. p. t., al pagamento CP_1 della residua parte, che liquida in € 660,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A.
e C.P.A. come per legge, ed oltre esborsi per € 259,00, con attribuzione al procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario;
3) nel rapporto processuale tra e le altre parti, compensa integralmente le CP_4 spese di lite.
Così deciso in Avellino, 17.4.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
13