Articolo 913 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 912Articolo 912
Versione
9 ottobre 2010
Art. 913. Norme comuni in materia di aspettativa 1. L'aspettativa e' disposta con decreto ministeriale.
2. Per il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri, l'aspettativa e' disposta con determinazione del Comandante generale dell'Arma, con facolta' di delega, e decorre dalle date fissate nella determinazione stessa.
3. L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto con il quale e' disposta, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra o ipotesi corrispondenti che decorre dalla data della cattura.
4.L'aspettativa per motivi privati e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi.
5. Allo scadere dell'aspettativa il militare e' richiamato in servizio permanente effettivo o a disposizione.

---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente