Articolo 2 della Legge 26 luglio 1965, n. 968
Articolo 1Articolo 3
Versione
17 agosto 1965
Art. 2.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvedera' ad anticipare i fondi occorrenti per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 1.
Entrata in vigore il 17 agosto 1965