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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 5650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5650 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Esposito Maria, preso atto delle conclusioni rassegnate, ha pronunziato la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.06.09 n.69) nella causa iscritta al n. 25520 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto: risarcimento del danno vertente
TRA
(C.F. rapp.ta e difesa in virtù di Parte_1 C.F._1
mandato in atti dall'Avv. Antonio Pipia, presso il cui studio elett.te domicilia in Portici alla via A. Diaz n. 194;
ATTRICE
E
in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso in virtù di mandato Controparte_1
in atti dagli Avv.ti Irene Coppola e Rosanna Russo, con i quali elett.te è
domiciliato presso la Casa Comunale alla via Campitelli in Portici (NA);
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di precisazioni delle conclusioni, celebratasi con modalità
cartolare, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi chiedendo l'integrale accoglimento delle rispettive pretese.
MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con citazione notificata in data 25.10.2021 esponeva che in Parte_1
Proc. N.R.G. 25520/2021 – sentenza Pagina 1 di 11 data 03.08.2020 mentre camminava sul marciapiede in Portici, provenendo dal Parco Elvira in direzione Parco Edilmare, inciampava e cadeva violentemente a terra a causa di una buca presente nella pavimentazione del manto stradale.
L'attrice asseriva che la buca non era visibile, né prevedibile, né segnalata, essendo, tra l'altro ricoperta di carte, foglie e fango.
Ciò premesso, chiedeva la condanna del al risarcimento Controparte_1
dei danni, patrimoniali e non, subiti.
A sostegno della domanda evoca una responsabilità del Controparte_1
quale custode ex art. 2051 c.c. e/o per l'omessa attività di
[...]
manutenzione ex art. 2043 c.c..
Costituitosi in giudizio il chiede il rigetto della domanda. Controparte_1
Esposti brevemente i fatti di causa, appare necessario da subito chiarire quale debba essere il corretto inquadramento della figura di responsabilità
extracontrattuale dedotta in giudizio, al fine di distribuire correttamente gli oneri probatori tra le parti e dedurne, correttamente, le relative conseguenze.
Sul punto va evidenziato che, secondo un orientamento giurisprudenziale per lungo tempo incontrastato, in ordine ai danni subiti dall'utente in conseguenza della presunta omessa o insufficiente manutenzione di una strada pubblica il referente normativo della responsabilità della p.a. sarebbe costituito - non dall'art. 2051 cod. civ., che sancisce una presunzione inapplicabile nei confronti della p.a., con riferimento ai beni demaniali, laddove essi siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi - ma dall'art. 2043 cod.
civ., che impone, nell'osservanza della norma primaria del "neminem laedere", di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per
Proc. N.R.G. 25520/2021 – sentenza Pagina 2 di 11 l'utente una situazione di pericolo occulto.
Detta responsabilità, pertanto, sarebbe configurabile a condizione che venga provata da parte del danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva dello stesso (cd. "insidia e trabocchetto") (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15707 del 08/11/2002; Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2067 del 13/02/2002; cfr., Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 16179 del 21/12/2001; ancora, Cass. N. 7062 del 1997; Cass.
Civ. N. 7742 del 1997, Cass. Civ. N. 5989 del 1998; Cass. Civ. N. 3991 del
1999 ).
Tuttavia, negli ultimi anni si sono proposte delle varianti a tale cristallizzata impostazione, in quanto, secondo una prima differente ricostruzione -
autorevolmente sostenuta, pure di recente, dalla Corte di Legittimità - anche in caso di sinistro su strada pubblica soggetta ad uso indifferenziato e generale dei consociati la P.A. risponderebbe ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
dei danni conseguenti a cattiva manutenzione della stessa.
Infatti, l'applicabilità alla fattispecie della presunzione di colpa (o responsabilità oggettiva) posta dalla norma richiamata sarebbe giustificata -
secondo argomentazioni diametralmente opposte a quelle precedenti - da un potere di signoria sul bene pubblico in ogni caso sussistente in capo alla PA,
visto che la stessa vanterebbe poteri incidenti di gestione, disponibilità e controllo sul demanio tali da assimilarla ad un normale custode ex art. 2051
c.c. (da ultimo, per tutte, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 3651 del 20/02/2006).
In particolare, dalla proprietà pubblica del sulle strade poste CP_1
all'interno dell'abitato (art. 16 lett. b) della legge 20 marzo 1865 n. 2248,
Proc. N.R.G. 25520/2021 – sentenza Pagina 3 di 11 allegato F) discenderebbe non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione,
come stabilito dall'art. 5 del R.D. 15 novembre 1923 n. 2056, ma anche quello della custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente
stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Tanto che ritenere non applicabile alla PA anche per i beni demaniali la responsabilità da custodia, ma solo quella ex art. 2043 c.c., costituirebbe un ingiustificato privilegio per la PA e, di riflesso, un ingiustificato deteriore trattamento per gli utenti.
Il danneggiato, allora, non sarebbe più onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, dovendo esclusivamente provare -
come avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia - l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto. (cfr, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19653 del
01/10/2004; Cass. 22/4/1998, n. 4070; Cass. 20/11/1998, n. 11749; Cass.
21/5/1996, n. 4673;).
Infine, secondo un ulteriore orientamento intermedio, l'art. 2051 c.c.,
potrebbe trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione esclusivamente con riguardo a quei beni demaniali che non siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, ma vengano utilizzati dall'amministrazione medesima in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo (Cass. 30 ottobre 1984 n. 5567), ovvero, ancora, qualora trattisi di beni demaniali o patrimoniali che per la loro limitata estensione territoriale consentano una adeguata attività di vigilanza sulle stesse (Cass. 5/8/2005, n.
Proc. N.R.G. 25520/2021 – sentenza Pagina 4 di 11 16675; Cass. n. 11446 del 2003; Cass. 1/12/2004, n. 22592; Cass.
15/01/2003, n. 488; Cass. 13/1/2003, n. 298; Cass. 23/07/2003, n. 11446).
La figura di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. trova la sua ratio applicativa nello stesso presupposto qualificante ed indefettibile della norma:
la sussistenza, in capo al responsabile, di un effettivo e reale potere fisico sulla cosa capace di arrecare il danno.
Infatti, solo tale condizione di oggettiva e continua padronanza del bene, da apprezzarsi prima di tutto su di un piano fisico-materiale, può giustificare,
secondo quanto emergente dallo spirito della previsione de qua, l'immediata imputazione del danno al custode (secondo taluni a titolo di responsabilità
oggettiva, secondo altri di responsabilità per colpa presunta).
Ciò posto, appare di contro difficilmente contestabile che, nel caso di strade pubbliche soggette ad uso diretto di tutti i cittadini, la PA, nonostante ne sia formalmente titolare, non abbia la possibilità di esercitare un potere di controllo materiale sul bene del tipo di quello richiesto dall'art. 2051 c.c..
Invero, la sua posizione è difficilmente assimilabile a quella di un normale custode di una cosa (privata) affidata alla sua esclusiva disponibilità, in quanto la stabile destinazione al pubblico transito della via stride in modo insanabile con la permanenza di una continua e stringente signoria materiale su di essa da parte della PA.
Sembra affrettato, allora, dedurre - meccanicamente - dalla circostanza formale della titolarità del bene l'elemento sostanziale della sussistenza di una effettiva posizione custodiale in capo all'amministrazione, rilevante ex art. 2051 c.c.
Deve osservarsi, invece, che la P.A., pur vantando indiscutibilmente un
Proc. N.R.G. 25520/2021 – sentenza Pagina 5 di 11 sicuro e ampio potere di disponibilità giuridica dei beni demaniali de quibus,
attesa la sua condizione di proprietaria, (secondo quanto ricordato dall'orientamento non condiviso), esercita, a causa della stessa natura e connotazione strutturale dei beni di cui trattasi, un controllo necessariamente diverso, meno pregnante, dal contenuto e dalla consistenza fattuale più
sfumati rispetto a quello di ogni custode.
Non può, infatti, non convenirsi che, in casi di tal fatta, per l'amministrazione
è materialmente impossibilitata a esercitare quel potere penetrante, continuo ed immediato sulla cosa come richiesto ex art. 2051 c.c., visto che verificare in ogni momento le peculiari condizioni di manutenzione di ogni tratta in cui si articolano tutte le strade di proprietà dell'ente è oggettivamente improponibile, sol che si considerino l'estensione dei beni di cui trattasi e la loro attitudine a subire continuamente ed in ogni momento (anche a distanza di ore) modificazioni e usure in più parti per effetto dell'uso da parte dei consociati tutti.
Perciò, ritiene il Tribunale che, con riguardo ad ogni pubblica strada liberamente transitabile, manchi in capo alla PA quella materiale potestà di fatto sul bene capace di giustificare l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. in ipotesi di danno ad un passante: tanto giustifica ampiamente la non riconducibilità
della fattispecie dedotta in giudizio alla predetta norma, non ricorrendone dello stesso il primo e saliente presupposto applicativo. (cfr, Cass. Civile,
Sezione III, sentenza 6 luglio 2006 n. 15384; Cassazione Civile, Sezione III,
sentenza 6 luglio 2006 n. 15383; Cass. Civ. Sezione III, sentenza 29 aprile
2006 n. 10040).
In definitiva, la fattispecie di responsabilità dedotta in giudizio deve andare
Proc. N.R.G. 25520/2021 – sentenza Pagina 6 di 11 ricondotta all'art. 2043 c.c.
A questo punto si apre un'ulteriore questione. Ferma l'applicabilità della norma, è stato affermato che la responsabilità della p.a. per danni conseguenti all'utilizzo di bene demaniale da parte del soggetto danneggiato non sussisterebbe solo nei casi di cd. "insidia e trabocchetto", atteso che questi sarebbero solo elementi sintomatici della responsabilità della p.a., che non escludono, perciò, che la colpa dell'amministrazione possa individuarsi, nella singola fattispecie, anche in un diverso suo comportamento.
Per tutto quanto diffusamente osservato, deve allora operare l'art. 2043 c.c.
nella sua configurazione classica per le ipotesi di responsabilità in esame
(insidia e trabocchetto), con il carico probatorio che ne consegue.
Per cui, va ribadito che è onere del danneggiato dimostrare, oltre evidentemente al fatto lesivo, la sua riconducibilità causale ad una condizione pericolosa del bene imprevedibile e non visibile, mentre, una volta che ciò sia stato dimostrato, sulla p.a. grava l'onere di provare che l'evento sarebbe stato semmai da ricondurre, anche o in via esclusiva, a diverso fattore causale o che comunque erano state adottate tutte le misure del caso (ex multis: Cass. n.
11250 del 2002; Cass. n. 6807 del 2002; sul punto si veda anche Corte cost.
n. 156 del 1999).
In applicazione dei riportati principi, passando ad esaminare il merito della controversia, l'azione non può che trovare accoglimento, con le precisazioni che seguono.
Dalla deposizione resa dai testi escussi, i quali hanno reso dichiarazioni precise e tra loro concordanti, emerge che sul marciapiede in questione non c'era nessun cartello di segnalazione né alcuna recinzione che evidenziasse il
Proc. N.R.G. 25520/2021 – sentenza Pagina 7 di 11 pericolo. I testimoni infatti precisavano più volte che:
-il marciapiede presentava la mancanza di alcuni sampietrini, determinando una sconnessione del manto stradale;
-la buca non era visibile sia per le condizioni di scarsa luminosità della strada pubblica sia perché coperta di fogliame.
Vanno inoltre condivise, in quanto ampiamente motivate e non oggetto di specifica contestazione (al ctu non sono pervenuti rilievi critici), le conclusioni raggiunte dal ctu, il quale riconosce il nesso causale, affermando che: “il trauma descritto fu sicuramente conseguenza diretta dell'incidente
patito dalla ricorrente soddisfacendo così il nesso di causalità diretta tra evento patito dall'istante e l'insorgere della patologia di cui all'oggetto I
postumi invalidanti non incidono sulla vita di relazione e sulla capacità
lavorativa del soggetto. Le lesioni hanno provocato una menomazione dell'integrità psicofisica dell'attrice (danno alla salute) soltanto temporanea.
Le spese mediche documentate e presenti in fascicolo sono congrue nella misura di € 293,83 (duecentonovatatre/83). Per i motivi sopradescritti, per
l'effettivo danno anatomo-biologico e funzionale residuo, i postumi
invalidanti permanenti sono da quantificarsi nella misura del 7 % (sette per
cento) in accordo con i consulenti delle parti in sede di seduta peritale.
Periodo di Invalidità Totale = 20 gg;
Periodo di Invalidità Parziale al 50%
= 30 gg;
Periodo di Invalidità Parziale al 25% = 30 gg.”
Ne consegue, dunque, in virtù delle considerazioni suesposte, la responsabilità del convenuto.
É inoltre senz'altro risarcibile il danno biologico subito dall'attrice, in seguito al sinistro in oggetto connesso alla invalidità permanente, inteso, secondo la
Proc. N.R.G. 25520/2021 – sentenza Pagina 8 di 11 nozione ormai generalmente condivisa in giurisprudenza, come menomazione dell'integrità della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisca nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.
L'area del danno risarcibile va anzitutto ricondotta nell'ambito delle due sole categorie del danno patrimoniale (art. 2043-1218 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), ambito, quest'ultimo, nel quale deve ora ritenersi collocato il danno biologico. Invero, deve ritenersi superata - alla luce di una lettura dell'art. 2059 c.c. in chiave costituzionalmente orientata - la tesi (Corte
Cost. n. 184/86) che ammetteva il risarcimento del danno biologico sulla base del collegamento tra l'art. 2043 c.c. (nel quale si faceva rientrare tale voce di danno) e l'art. 32 Cost.
Operazione ermeneutica, quest'ultima, che veniva effettuata al fine di sfuggire alla altrimenti non risarcibilità del danno non patrimoniale, in una lettura riduttiva dell'art. 2059 c.c, ancorata unicamente alla sussistenza di specifiche previsioni legislative che ne ammettevano la risarcibilità (art. 185
c.p; l. n. 117/87, ecc.).
Viceversa, all'esito di un condiviso iter logico-argomentativo, le SS.UU.
cennate hanno affermato il principio secondo il quale "il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c. la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (sent. 500/99), mentre quello del danno non
Proc. N.R.G. 25520/2021 – sentenza Pagina 9 di 11 patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona
(sent. n. 15027/2005; n. 23918/2006)".
Ciò detto rileva, altresì, il decidente, in armonia al suddetto arresto giurisprudenziale, che “determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico”. In termini ulteriormente confermativi,
Cassazione civile, SS.UU. sentenza del 14.1.2009, n. 557 ha confermato le
SS.UU. u.c, ribadendo che "il c.d. "danno esistenziale" non costituisce
un'autonoma categoria di danno e tutti i danni non patrimoniali devono
essere ricondotti nell'ambito della previsione dell'art. 2059 c.c., ivi compreso il "danno da perdita o compromissione del rapporto parentale”.
Per il risarcimento di siffatto danno questo giudice farà ricorso alle tabelle di liquidazione del danno biologico in uso presso il Tribunale di Milano.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo il
D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 CP_1
osì provvede:
[...]
-Accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna Parte_1
Proc. N.R.G. 25520/2021 – sentenza Pagina 10 di 11 il al risarcimento dei danni subiti dall'attrice quantificati Controparte_1
nella complessiva somma di €. 14.721,06, oltre interessi al tasso legale dalla proposizione della domanda all'effettivo soddisfo, di cui € 293,83 per spese mediche documentate;
-Condanna il convenuto alla refusione delle spese e Controparte_1
competenze di lite in favore che liquida in €.5.077,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi liquidati, IVA (se dovuta) e CPA come per legge ed €.264,00 per spese iscrizione a ruolo (contributo unificato e bollo diritti di segreteria) con attribuzione al procuratore antistatario avv. Antonio Pipia.
- Pone a carico del le spese della espletata CTU medico- Controparte_1
legale come liquidate, in complessivi €.900,00 oltre oneri di legge, con separato decreto depositato in data 11.05.2025.
Così deciso in Napoli, 05.06.2025
Il Giudice Monocratico
(dott.ssa Maria Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. N.R.G. 25520/2021 – sentenza Pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Esposito Maria, preso atto delle conclusioni rassegnate, ha pronunziato la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.06.09 n.69) nella causa iscritta al n. 25520 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto: risarcimento del danno vertente
TRA
(C.F. rapp.ta e difesa in virtù di Parte_1 C.F._1
mandato in atti dall'Avv. Antonio Pipia, presso il cui studio elett.te domicilia in Portici alla via A. Diaz n. 194;
ATTRICE
E
in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso in virtù di mandato Controparte_1
in atti dagli Avv.ti Irene Coppola e Rosanna Russo, con i quali elett.te è
domiciliato presso la Casa Comunale alla via Campitelli in Portici (NA);
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di precisazioni delle conclusioni, celebratasi con modalità
cartolare, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi chiedendo l'integrale accoglimento delle rispettive pretese.
MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con citazione notificata in data 25.10.2021 esponeva che in Parte_1
Proc. N.R.G. 25520/2021 – sentenza Pagina 1 di 11 data 03.08.2020 mentre camminava sul marciapiede in Portici, provenendo dal Parco Elvira in direzione Parco Edilmare, inciampava e cadeva violentemente a terra a causa di una buca presente nella pavimentazione del manto stradale.
L'attrice asseriva che la buca non era visibile, né prevedibile, né segnalata, essendo, tra l'altro ricoperta di carte, foglie e fango.
Ciò premesso, chiedeva la condanna del al risarcimento Controparte_1
dei danni, patrimoniali e non, subiti.
A sostegno della domanda evoca una responsabilità del Controparte_1
quale custode ex art. 2051 c.c. e/o per l'omessa attività di
[...]
manutenzione ex art. 2043 c.c..
Costituitosi in giudizio il chiede il rigetto della domanda. Controparte_1
Esposti brevemente i fatti di causa, appare necessario da subito chiarire quale debba essere il corretto inquadramento della figura di responsabilità
extracontrattuale dedotta in giudizio, al fine di distribuire correttamente gli oneri probatori tra le parti e dedurne, correttamente, le relative conseguenze.
Sul punto va evidenziato che, secondo un orientamento giurisprudenziale per lungo tempo incontrastato, in ordine ai danni subiti dall'utente in conseguenza della presunta omessa o insufficiente manutenzione di una strada pubblica il referente normativo della responsabilità della p.a. sarebbe costituito - non dall'art. 2051 cod. civ., che sancisce una presunzione inapplicabile nei confronti della p.a., con riferimento ai beni demaniali, laddove essi siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi - ma dall'art. 2043 cod.
civ., che impone, nell'osservanza della norma primaria del "neminem laedere", di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per
Proc. N.R.G. 25520/2021 – sentenza Pagina 2 di 11 l'utente una situazione di pericolo occulto.
Detta responsabilità, pertanto, sarebbe configurabile a condizione che venga provata da parte del danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva dello stesso (cd. "insidia e trabocchetto") (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15707 del 08/11/2002; Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2067 del 13/02/2002; cfr., Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 16179 del 21/12/2001; ancora, Cass. N. 7062 del 1997; Cass.
Civ. N. 7742 del 1997, Cass. Civ. N. 5989 del 1998; Cass. Civ. N. 3991 del
1999 ).
Tuttavia, negli ultimi anni si sono proposte delle varianti a tale cristallizzata impostazione, in quanto, secondo una prima differente ricostruzione -
autorevolmente sostenuta, pure di recente, dalla Corte di Legittimità - anche in caso di sinistro su strada pubblica soggetta ad uso indifferenziato e generale dei consociati la P.A. risponderebbe ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
dei danni conseguenti a cattiva manutenzione della stessa.
Infatti, l'applicabilità alla fattispecie della presunzione di colpa (o responsabilità oggettiva) posta dalla norma richiamata sarebbe giustificata -
secondo argomentazioni diametralmente opposte a quelle precedenti - da un potere di signoria sul bene pubblico in ogni caso sussistente in capo alla PA,
visto che la stessa vanterebbe poteri incidenti di gestione, disponibilità e controllo sul demanio tali da assimilarla ad un normale custode ex art. 2051
c.c. (da ultimo, per tutte, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 3651 del 20/02/2006).
In particolare, dalla proprietà pubblica del sulle strade poste CP_1
all'interno dell'abitato (art. 16 lett. b) della legge 20 marzo 1865 n. 2248,
Proc. N.R.G. 25520/2021 – sentenza Pagina 3 di 11 allegato F) discenderebbe non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione,
come stabilito dall'art. 5 del R.D. 15 novembre 1923 n. 2056, ma anche quello della custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente
stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Tanto che ritenere non applicabile alla PA anche per i beni demaniali la responsabilità da custodia, ma solo quella ex art. 2043 c.c., costituirebbe un ingiustificato privilegio per la PA e, di riflesso, un ingiustificato deteriore trattamento per gli utenti.
Il danneggiato, allora, non sarebbe più onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, dovendo esclusivamente provare -
come avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia - l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto. (cfr, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19653 del
01/10/2004; Cass. 22/4/1998, n. 4070; Cass. 20/11/1998, n. 11749; Cass.
21/5/1996, n. 4673;).
Infine, secondo un ulteriore orientamento intermedio, l'art. 2051 c.c.,
potrebbe trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione esclusivamente con riguardo a quei beni demaniali che non siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, ma vengano utilizzati dall'amministrazione medesima in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo (Cass. 30 ottobre 1984 n. 5567), ovvero, ancora, qualora trattisi di beni demaniali o patrimoniali che per la loro limitata estensione territoriale consentano una adeguata attività di vigilanza sulle stesse (Cass. 5/8/2005, n.
Proc. N.R.G. 25520/2021 – sentenza Pagina 4 di 11 16675; Cass. n. 11446 del 2003; Cass. 1/12/2004, n. 22592; Cass.
15/01/2003, n. 488; Cass. 13/1/2003, n. 298; Cass. 23/07/2003, n. 11446).
La figura di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. trova la sua ratio applicativa nello stesso presupposto qualificante ed indefettibile della norma:
la sussistenza, in capo al responsabile, di un effettivo e reale potere fisico sulla cosa capace di arrecare il danno.
Infatti, solo tale condizione di oggettiva e continua padronanza del bene, da apprezzarsi prima di tutto su di un piano fisico-materiale, può giustificare,
secondo quanto emergente dallo spirito della previsione de qua, l'immediata imputazione del danno al custode (secondo taluni a titolo di responsabilità
oggettiva, secondo altri di responsabilità per colpa presunta).
Ciò posto, appare di contro difficilmente contestabile che, nel caso di strade pubbliche soggette ad uso diretto di tutti i cittadini, la PA, nonostante ne sia formalmente titolare, non abbia la possibilità di esercitare un potere di controllo materiale sul bene del tipo di quello richiesto dall'art. 2051 c.c..
Invero, la sua posizione è difficilmente assimilabile a quella di un normale custode di una cosa (privata) affidata alla sua esclusiva disponibilità, in quanto la stabile destinazione al pubblico transito della via stride in modo insanabile con la permanenza di una continua e stringente signoria materiale su di essa da parte della PA.
Sembra affrettato, allora, dedurre - meccanicamente - dalla circostanza formale della titolarità del bene l'elemento sostanziale della sussistenza di una effettiva posizione custodiale in capo all'amministrazione, rilevante ex art. 2051 c.c.
Deve osservarsi, invece, che la P.A., pur vantando indiscutibilmente un
Proc. N.R.G. 25520/2021 – sentenza Pagina 5 di 11 sicuro e ampio potere di disponibilità giuridica dei beni demaniali de quibus,
attesa la sua condizione di proprietaria, (secondo quanto ricordato dall'orientamento non condiviso), esercita, a causa della stessa natura e connotazione strutturale dei beni di cui trattasi, un controllo necessariamente diverso, meno pregnante, dal contenuto e dalla consistenza fattuale più
sfumati rispetto a quello di ogni custode.
Non può, infatti, non convenirsi che, in casi di tal fatta, per l'amministrazione
è materialmente impossibilitata a esercitare quel potere penetrante, continuo ed immediato sulla cosa come richiesto ex art. 2051 c.c., visto che verificare in ogni momento le peculiari condizioni di manutenzione di ogni tratta in cui si articolano tutte le strade di proprietà dell'ente è oggettivamente improponibile, sol che si considerino l'estensione dei beni di cui trattasi e la loro attitudine a subire continuamente ed in ogni momento (anche a distanza di ore) modificazioni e usure in più parti per effetto dell'uso da parte dei consociati tutti.
Perciò, ritiene il Tribunale che, con riguardo ad ogni pubblica strada liberamente transitabile, manchi in capo alla PA quella materiale potestà di fatto sul bene capace di giustificare l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. in ipotesi di danno ad un passante: tanto giustifica ampiamente la non riconducibilità
della fattispecie dedotta in giudizio alla predetta norma, non ricorrendone dello stesso il primo e saliente presupposto applicativo. (cfr, Cass. Civile,
Sezione III, sentenza 6 luglio 2006 n. 15384; Cassazione Civile, Sezione III,
sentenza 6 luglio 2006 n. 15383; Cass. Civ. Sezione III, sentenza 29 aprile
2006 n. 10040).
In definitiva, la fattispecie di responsabilità dedotta in giudizio deve andare
Proc. N.R.G. 25520/2021 – sentenza Pagina 6 di 11 ricondotta all'art. 2043 c.c.
A questo punto si apre un'ulteriore questione. Ferma l'applicabilità della norma, è stato affermato che la responsabilità della p.a. per danni conseguenti all'utilizzo di bene demaniale da parte del soggetto danneggiato non sussisterebbe solo nei casi di cd. "insidia e trabocchetto", atteso che questi sarebbero solo elementi sintomatici della responsabilità della p.a., che non escludono, perciò, che la colpa dell'amministrazione possa individuarsi, nella singola fattispecie, anche in un diverso suo comportamento.
Per tutto quanto diffusamente osservato, deve allora operare l'art. 2043 c.c.
nella sua configurazione classica per le ipotesi di responsabilità in esame
(insidia e trabocchetto), con il carico probatorio che ne consegue.
Per cui, va ribadito che è onere del danneggiato dimostrare, oltre evidentemente al fatto lesivo, la sua riconducibilità causale ad una condizione pericolosa del bene imprevedibile e non visibile, mentre, una volta che ciò sia stato dimostrato, sulla p.a. grava l'onere di provare che l'evento sarebbe stato semmai da ricondurre, anche o in via esclusiva, a diverso fattore causale o che comunque erano state adottate tutte le misure del caso (ex multis: Cass. n.
11250 del 2002; Cass. n. 6807 del 2002; sul punto si veda anche Corte cost.
n. 156 del 1999).
In applicazione dei riportati principi, passando ad esaminare il merito della controversia, l'azione non può che trovare accoglimento, con le precisazioni che seguono.
Dalla deposizione resa dai testi escussi, i quali hanno reso dichiarazioni precise e tra loro concordanti, emerge che sul marciapiede in questione non c'era nessun cartello di segnalazione né alcuna recinzione che evidenziasse il
Proc. N.R.G. 25520/2021 – sentenza Pagina 7 di 11 pericolo. I testimoni infatti precisavano più volte che:
-il marciapiede presentava la mancanza di alcuni sampietrini, determinando una sconnessione del manto stradale;
-la buca non era visibile sia per le condizioni di scarsa luminosità della strada pubblica sia perché coperta di fogliame.
Vanno inoltre condivise, in quanto ampiamente motivate e non oggetto di specifica contestazione (al ctu non sono pervenuti rilievi critici), le conclusioni raggiunte dal ctu, il quale riconosce il nesso causale, affermando che: “il trauma descritto fu sicuramente conseguenza diretta dell'incidente
patito dalla ricorrente soddisfacendo così il nesso di causalità diretta tra evento patito dall'istante e l'insorgere della patologia di cui all'oggetto I
postumi invalidanti non incidono sulla vita di relazione e sulla capacità
lavorativa del soggetto. Le lesioni hanno provocato una menomazione dell'integrità psicofisica dell'attrice (danno alla salute) soltanto temporanea.
Le spese mediche documentate e presenti in fascicolo sono congrue nella misura di € 293,83 (duecentonovatatre/83). Per i motivi sopradescritti, per
l'effettivo danno anatomo-biologico e funzionale residuo, i postumi
invalidanti permanenti sono da quantificarsi nella misura del 7 % (sette per
cento) in accordo con i consulenti delle parti in sede di seduta peritale.
Periodo di Invalidità Totale = 20 gg;
Periodo di Invalidità Parziale al 50%
= 30 gg;
Periodo di Invalidità Parziale al 25% = 30 gg.”
Ne consegue, dunque, in virtù delle considerazioni suesposte, la responsabilità del convenuto.
É inoltre senz'altro risarcibile il danno biologico subito dall'attrice, in seguito al sinistro in oggetto connesso alla invalidità permanente, inteso, secondo la
Proc. N.R.G. 25520/2021 – sentenza Pagina 8 di 11 nozione ormai generalmente condivisa in giurisprudenza, come menomazione dell'integrità della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisca nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.
L'area del danno risarcibile va anzitutto ricondotta nell'ambito delle due sole categorie del danno patrimoniale (art. 2043-1218 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), ambito, quest'ultimo, nel quale deve ora ritenersi collocato il danno biologico. Invero, deve ritenersi superata - alla luce di una lettura dell'art. 2059 c.c. in chiave costituzionalmente orientata - la tesi (Corte
Cost. n. 184/86) che ammetteva il risarcimento del danno biologico sulla base del collegamento tra l'art. 2043 c.c. (nel quale si faceva rientrare tale voce di danno) e l'art. 32 Cost.
Operazione ermeneutica, quest'ultima, che veniva effettuata al fine di sfuggire alla altrimenti non risarcibilità del danno non patrimoniale, in una lettura riduttiva dell'art. 2059 c.c, ancorata unicamente alla sussistenza di specifiche previsioni legislative che ne ammettevano la risarcibilità (art. 185
c.p; l. n. 117/87, ecc.).
Viceversa, all'esito di un condiviso iter logico-argomentativo, le SS.UU.
cennate hanno affermato il principio secondo il quale "il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c. la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (sent. 500/99), mentre quello del danno non
Proc. N.R.G. 25520/2021 – sentenza Pagina 9 di 11 patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona
(sent. n. 15027/2005; n. 23918/2006)".
Ciò detto rileva, altresì, il decidente, in armonia al suddetto arresto giurisprudenziale, che “determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico”. In termini ulteriormente confermativi,
Cassazione civile, SS.UU. sentenza del 14.1.2009, n. 557 ha confermato le
SS.UU. u.c, ribadendo che "il c.d. "danno esistenziale" non costituisce
un'autonoma categoria di danno e tutti i danni non patrimoniali devono
essere ricondotti nell'ambito della previsione dell'art. 2059 c.c., ivi compreso il "danno da perdita o compromissione del rapporto parentale”.
Per il risarcimento di siffatto danno questo giudice farà ricorso alle tabelle di liquidazione del danno biologico in uso presso il Tribunale di Milano.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo il
D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 CP_1
osì provvede:
[...]
-Accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna Parte_1
Proc. N.R.G. 25520/2021 – sentenza Pagina 10 di 11 il al risarcimento dei danni subiti dall'attrice quantificati Controparte_1
nella complessiva somma di €. 14.721,06, oltre interessi al tasso legale dalla proposizione della domanda all'effettivo soddisfo, di cui € 293,83 per spese mediche documentate;
-Condanna il convenuto alla refusione delle spese e Controparte_1
competenze di lite in favore che liquida in €.5.077,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi liquidati, IVA (se dovuta) e CPA come per legge ed €.264,00 per spese iscrizione a ruolo (contributo unificato e bollo diritti di segreteria) con attribuzione al procuratore antistatario avv. Antonio Pipia.
- Pone a carico del le spese della espletata CTU medico- Controparte_1
legale come liquidate, in complessivi €.900,00 oltre oneri di legge, con separato decreto depositato in data 11.05.2025.
Così deciso in Napoli, 05.06.2025
Il Giudice Monocratico
(dott.ssa Maria Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
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