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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
n. rg11292 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11292 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto:
Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio,
[...]
rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in atti, dall'avv. FEDELE VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia,
E rappresentato e difeso, giusta Controparte_1
procura in atti, dall'avv. CENVINZO VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 05/06/2025 Parte_1
e premettendo di aver contratto Controparte_1
matrimonio in Ercolano il 29/03/1999 e che dalla loro unione nascevano due figli: il 17.08.1998, oggi sig.ra Per_1 Parte_2
dopo rettifica attribuzione di sesso ai sensi della legge
[...]
14 aprile 1982 n.164 e il 04.04.2005, entrambi CP_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli in data 17.10.2022, era intervenuta separazione in forza di OMOLOGA 7170/2022 del
18/10/2022 resa nel procedimento RG 156/2022 chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L. 1.12.1970
n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla
L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
12) Modificarsi le condizioni di cui al decreto di omologa n. 7170/22 del
18 ottobre 2022 del Tribunale di Napoli, rinunciando quindi la ricorrente
al mantenimento in favore del fglio Parte_1 Persona_2
2 2) Ordinare al ricorrente il pagamento del 50% delle Controparte_1
spese mediche in favore del figlio ” Persona_2
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto;
di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Ercolano il 29/03/1999 (atto n.25, parte
I, reg. Atti Matrimonio anno 1999);
• omologa le condizioni pattuite dalle parti,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Ercolano per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3 3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 19/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11292 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto:
Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio,
[...]
rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in atti, dall'avv. FEDELE VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia,
E rappresentato e difeso, giusta Controparte_1
procura in atti, dall'avv. CENVINZO VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 05/06/2025 Parte_1
e premettendo di aver contratto Controparte_1
matrimonio in Ercolano il 29/03/1999 e che dalla loro unione nascevano due figli: il 17.08.1998, oggi sig.ra Per_1 Parte_2
dopo rettifica attribuzione di sesso ai sensi della legge
[...]
14 aprile 1982 n.164 e il 04.04.2005, entrambi CP_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli in data 17.10.2022, era intervenuta separazione in forza di OMOLOGA 7170/2022 del
18/10/2022 resa nel procedimento RG 156/2022 chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L. 1.12.1970
n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla
L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
12) Modificarsi le condizioni di cui al decreto di omologa n. 7170/22 del
18 ottobre 2022 del Tribunale di Napoli, rinunciando quindi la ricorrente
al mantenimento in favore del fglio Parte_1 Persona_2
2 2) Ordinare al ricorrente il pagamento del 50% delle Controparte_1
spese mediche in favore del figlio ” Persona_2
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto;
di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Ercolano il 29/03/1999 (atto n.25, parte
I, reg. Atti Matrimonio anno 1999);
• omologa le condizioni pattuite dalle parti,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Ercolano per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3 3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 19/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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