Decreto cautelare 22 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 18 novembre 2021
Decreto decisorio 14 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 18/11/2021, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/11/2021
N. 01109/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS--OMISSIS-09 del 202-OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Stefani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Mas di Sedico, via Dino Buzzati n.22;
contro
Ministero dell'Istruzione, -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del verbale di scrutinio integrativo del consiglio di classe -OMISSIS---OMISSIS- -OMISSIS-“-OMISSIS-” di -OMISSIS- -OMISSIS-, relativo alla non ammissione dello studente -OMISSIS-alla classe superiore (-OMISSIS-^ -OMISSIS-);
- di ogni altro atto presupposto (tra i quali, il -OMISSIS-), connesso (PDP e prove di verifica di recupero) ed ogni altro, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione di fatto e giuridica del ricorrente ed abbia concorso alla mancata ammissione dell'alunno alla classe successiva;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’-OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. -OMISSIS--OMISSIS- cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS-7 novembre 202-OMISSIS- il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che ad un primo e sommario esame proprio della presente fase di giudizio, alla luce delle repliche -OMISSIS-contenute nella relazione depositata in atti, il ricorso non appare sorretto da sufficienti elementi di fondatezza;
- che infatti il piano didattico personalizzato applicato nell’anno scolastico-OMISSIS-, avvalendosi dell’esperienza dell’anno scolastico precedente, appare aver tenuto conto delle modalità di svolgimento dell’attività didattica conseguenti alla pandemia, consentendo peraltro la frequenza in presenza per le attività di laboratorio;
- che -OMISSIS- deduce di aver svolto dei tentativi di comunicazione con la famiglia per la condivisione del piano didattico personalizzato (in data -OMISSIS--OMISSIS- dicembre, oltre che nel mese di-OMISSIS-con comunicazioni con l’alunno maggiorenne);
- che la famiglia dell’alunno non allega di aver manifestato rilievi o opposizione al predetto piano;
- che non risultano aver avuto puntuale risposta le richieste-OMISSIS-volte ad ottenere un incontro con la famiglia per illustrare l’andamento scolastico (sono state accolte solo tardivamente in data -OMISSIS- -OMISSIS-);
- che -OMISSIS- deduce altresì di aver attivato specifiche iniziative per il recupero dei debiti formativi (lo sportello matematica, dopo il primo quadrimestre, ed i corsi di recupero dei debiti), e di aver tenuto conto dei disturbi di apprendimento proponendo un voto positivo per la materia di disegno al fine di agevolare il recupero delle restanti materie nelle quali è stata riportata un’insufficienza;
- che l’Amministrazione deduce infine che le prove degli esami di recupero sono state somministrate osservando le misure compensative e dispensative previste dal piano didattico personalizzato (lasciando un margine di tempo superiore e consentendo l’uso di un formulario e di una calcolatrice);
- che pertanto la domanda cautelare non può essere accolta;
- che le peculiarità della controversia giustificano tuttavia la compensazione delle spese della presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge la suindicata domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo -OMISSIS-2, commi -OMISSIS- e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. -OMISSIS-96 (e degli articoli -OMISSIS- e 6 del Regolamento (UE) 20-OMISSIS-6/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 20-OMISSIS-6), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS-7 novembre 202-OMISSIS- con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.