Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Raffaella Genovese Presidente est. dr. Sebastiano Napolitano Consigliere dr. Arturo Avolio Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
13.01.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°152/2023 R.G. sezione lavoro e previdenza vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e Pt_1
difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Ida Verrengia, Erminio
Capasso Gianluca Tellone, Mauro Elberti, Itala De Benedictis e Vincenzo di
Maio ed elettivamente domiciliato in via A. De Gasperi n.55 - Napoli
Appellante
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Russo ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in via Roma n.43 – Maddaloni (CE)
Appellata
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 03.08.2016, dinanzi al Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, convenne in giudizio l proponendo Controparte_1 Pt_1
opposizione avverso i quattro provvedimenti del 20.11.2015 con i quali l CP_2
le aveva richiesto la restituzione della somma di euro 2.627,43 erogata dal
2005 al 2008 a titolo di disoccupazione agricola rispettivamente per gli anni dal
2004 al 2007 e divenuta indebita a seguito della cancellazione della ricorrente
1
2003 al 2008) tramite pubblicazione telematica sul sito dal 15.09.2014 al Pt_1
30.09.2014 ai sensi dell'art. 38 comma 7 del D.L.n. 98/2011 convertito nella legge n.111/2011.
Dedusse l'illegittimità dei predetti provvedimenti nonché la prescrizione quinquennale della pretesa azionata dall' . Pt_1
Chiese, pertanto, il riconoscimento del diritto all'iscrizione o reintegrazione negli elenchi dei lavoratori agricoli con conseguente annullamento dei provvedimenti di recupero della predetta somma.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, con sentenza n.1532/2017, pubblicata il 20.09.2017, il giudice adito accolse la domanda annullando i provvedimenti di disconoscimento dell'iscrizione della ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli e condannando l' alla refusione delle spese di lite. Pt_1
Avverso tale sentenza, con ricorso depositato il 10.10.2017 presso questa
Corte, l propose appello eccependo che la pubblicazione telematica della Pt_1
cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli ex art. 38, co. 7, del D.L.n.
98/2011 era (ed è) applicabile anche alle variazioni e alle giornate di lavoro antecedenti alla entrata in vigore della menzionata normativa e che quindi, trattandosi di pubblicazione telematica effettuata dal 15.09.2014 al 30.09.2014 ed essendo stato il ricorso di primo grado depositato in data 03.08.2016, era intervenuta la decadenza sostanziale ex art. 22 D.L.n.7/1970 (convertito nella legge 83/1970) con conseguente esclusione per il giudice di prime cure della possibilità di esaminare nel merito l'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura da parte della lavoratrice appellata.
Con Instauratosi il contraddittorio, chiese il rigetto del Controparte_1
proposto gravame e la conferma del provvedimento impugnato.
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n.6218/2019, pubblicata il
29.04.2020, rigettò l'appello con compensazione delle spese di lite, rilevando l'inapplicabilità dell'art. 38, co.7, DL.n. 98/2011 alle giornate lavorative (come quelle in esame) antecedenti alla data di entrata in vigore della menzionata normativa.
Pertanto, l'odierno appellante propose ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione affidandolo ai seguenti due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 38,
2 comma 7, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), per avere la Corte di merito rigettato l'eccezione di decadenza ex art. 22, d.l. n. 7/1970 (conv. con l. n.
83/1970) sul rilievo che la notificazione mediante pubblicazione telematica dei provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli non potesse trovare applicazione con riguardo alle giornate lavorative prestate anteriormente all'01.01.2011; 2) nullità della sentenza ex artt. 132 n. 4 c.p.c. e
118 att. c.p.c. per avere la Corte territoriale motivato la propria decisione sul merito della lite mercé la mera condivisione delle argomentazioni del primo giudice, senza condurre alcun esame critico delle medesime sulla scorta dei motivi di gravame.
La Suprema Corte, con sentenza n.1294/2023, pubblicata in data 17.01.2023, accogliendo il primo motivo del ricorso e dichiarando assorbito il secondo, cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione.
Con atto depositato presso questa Corte in data 22.01.2023, l ha proposto Pt_1 ricorso in riassunzione in sede di rinvio ex art. 353 c.p.c., per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'adita Corte di Appello, in diversa composizione quale Giudice di rinvio, in virtù di quanto statuito con sentenza
1294/2023; - dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 22 DL 7/1970 dalla impugnazione della cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni dal 2003 al 2007 ex art.38 comma 7 DL 98/2011; - Dichiarare indebite le somme riscosse dalla resistente a titolo di disoccupazione agricola per gli anni dal 2003 al 2007 per € 2.627,43 e condannare la stessa alla restituzione in favore dell' della somma di € 2.627,43 oltre agli interessi come per legge;
- Pt_1
Vittoria di spese ed onorari sia del presente giudizio, che del giudizio in
Cassazione”.
Si è costituita parte appellata chiedendo il rigetto del ricorso in riassunzione proposto dell' , in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della Pt_1
sentenza n.6218/2019 pubblicata dalla Corte di Appello di Napoli in data
29.04.2020 e con vittoria di spese di lite.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., la presente causa è stata decisa come da dispositivo trasmesso telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 La Corte ritiene meritevole di accoglimento l'odierno gravame.
Giova ricordare che il presente giudizio ha ad oggetto il ricorso in riassunzione in sede di rinvio ex art. 353 c.p.c. operato dalla Suprema Corte che – con sentenza n.1294/2023, pubblicata in data 17.01.2023 – ha cassato la sentenza n.6218/2019 pubblicata il 29.04.2020 della Corte d'Appello di Napoli di rigetto del gravame proposto dall' . Pt_1
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha disposto che “i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della corte di legittimità (ex multis, da ultimo, Sez. 3, n. 8225, 4/4/2013).Con
l'ulteriore ricaduta che la denuncia del mancato rispetto da parte del giudice di rinvio del “decisum” della sentenza di cassazione concreta denuncia di “error in procedendo” (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per aver operato il giudice stesso in ambito eccedente i confini assegnati dalla legge ai suoi poteri di decisione, per la cui verifica la Corte di cassazione ha tutti i poteri del giudice del fatto in relazione alla ricostruzione dei contenuti della sentenza rescindente, la quale va equiparata al giudicato, partecipando della qualità dei comandi giuridici, con la conseguenza che la sua interpretazione deve essere assimilata, per
l'intrinseca natura e per gli effetti che produce, all'interpretazione delle norme giuridiche (Sez. L. n. 6461, 25/3/2005)” (Cass., sez. 2, 29 ottobre 2018, n.
27343).
Pertanto, al fine di rendere chiara la trattazione della domanda di parte appellante, appare opportuno richiamare il perimetro del giudizio di rinvio tracciato dalla Corte di Cassazione in seno alla sentenza n.1294/2023, pubblicata in data 17.01.2023.
Ritenendo fondato il primo motivo di ricorso, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “La notificazione al lavoratore interessato del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell' nel proprio sito internet, ai sensi dell'art. 38, comma 7, d.l. Pt_1
n.98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 43, comma 7, d.l. n. 76/2020 (conv. con l. n. 120/2020),
4 concerne anche le giornate lavorative oggetto di iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma”.
Tanto precisato, l'appellante con l'odierno procedimento ha chiesto volersi dichiarare l'intervenuta decadenza, ex art. 22 D.L.n.7/1970, da parte di
[...]
della possibilità di impugnare il provvedimento Controparte_1
cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni in contestazione.
Orbene, in ragione del decisum della Corte di Cassazione, il Collegio, a seguito del ricorso in riassunzione proposto dall' , accoglie l'appello proposto Pt_1 dall' in data 10/10/2017 e rigetta la domanda proposta in primo grado da Pt_1
. Controparte_1
Invero, come già detto, la cancellazione della lavoratrice dagli elenchi dei braccianti agricoli è stata legittimamente effettuata tramite pubblicazione telematica sul sito ai sensi dell'art. 38 comma 7 del D.L.n. 98/2011 Pt_1 convertito nella legge n.111/2011 che “concerne anche le giornate lavorative oggetto di iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma”.
A ciò si aggiunga, in virtù di quanto disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.1294/2023, che “il sistema della notificazione dei disconoscimenti mediante pubblicazione nel sito dell' costituisce forma di pubblicità idonea Pt_1 ad integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell'atto e a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione…”
Pertanto, nella specie si osserva che, a fronte della legittimità della procedura telematica di comunicazione di cancellazione dal 15.09.2014 al 30.09.2014 seguita dall' , il ricorso in primo grado è stato proposto tardivamente in Pt_1
quanto depositato in data 03.08.2016, ben oltre il termine di decadenza
(sostanziale) - di 120 giorni dalla presa di conoscenza del provvedimento di cancellazione dagli elenchi da parte della lavoratrice - previsto dall'art. 22 del
D.L. n.7/1970 convertito nella legge n.83/1970.
La giurisprudenza di legittimità si è occupata in varie pronunce, anche recentissime, della questione in esame, pervenendo al principio, cui va data continuità in questa sede, secondo cui “l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi
5 nel termine decadenziale di cui all'art.22 d.l. n.7/70, conv. con modif. in l.
n.83/70” (Cass.6229/19, Cass.30858/21, Cass.4523/24).
In particolare, si è sottolineato che “la funzione di agevolazione probatoria correlata all'iscrizione negli elenchi di cui al R.D. n.1249/40 non esime l dal Pt_1 disconoscere il rapporto assicurativo pur in presenza di iscrizione e, all'opposto, in assenza di iscrizione, non preclude al lavoratore di agire in giudizio per chiedere l'iscrizione e la corrispondente prestazione. Non di meno, tale iscrizione continua a essere un presupposto per le prestazioni previdenziali, sì che ove tale iscrizione sia esclusa dall' con provvedimento non impugnato Pt_1 nei termini di decadenza dell'art.22 d.l. n.7/70, tale decadenza, che ha natura sostanziale, preclude in modo definitivo l'azionabilità in giudizio del diritto alla prestazione” (Cass., sezione lavoro, ordinanza n. 13312 depositata il 14 maggio 2024).
Pertanto, nella specie, tenuto conto della cancellazione dell'odierna appellata dagli elenchi dei braccianti agricoli avvenuta con legittima pubblicazione telematica nonché della tardiva impugnazione del predetto provvedimento dell' (oltre il termine di decadenza di cui all'art. 22 D.L.n.7/1970, convertito Pt_1 nella legge n.83/1970), resta precluso, per effetto dell'intervenuta decadenza sostanziale, l'accertamento in giudizio del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura sotteso alla prestazione per cui è causa, e si presenta come indebita la complessiva somma percepita dalla resistente per euro 2.627,43 erogata a titolo di disoccupazione agricola per i periodi oggetto di causa, con conseguente diritto dell' alla restituzione di essa oltre interessi come per Pt_1
legge.
In definitiva, per le argomentazioni sopra riferite, la Corte sul ricorso in riassunzione proposto dall' , accoglie l'appello proposto dall' in data Pt_1 Pt_1
10.10.2017 dinanzi a questa Corte d'Appello e per l'effetto, rigetta la a domanda proposta in primo grado da . Controparte_1
Tenuto conto della peculiarità e complessità della questione trattata le spese di tutti i gradi del giudizio si intendono compensate.
P. Q. M.
La Corte pronunciando in sede di rinvio a seguito di ordinanza della Corte di
Cassazione del 9/11/2022:
6 • sul ricorso in riassunzione proposto dall , accoglie l'appello proposto Pt_1 dall in data 10/10/2017 dinanzi a questa Corte d'Appello e per l'effetto, Pt_1 rigetta la a domanda proposta in primo grado dalla;
CP_1
• compensa tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
Napoli, 13-1-2025 Il Presidente
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