Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/02/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
RG. n. 328/2021 CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 771/2020 emessa dal Tribunale di Savona, pubblicata il
17.12.2020, promossa da:
, Voghera ( PV) 16.2.34, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Marioni TE del Foro di Pavia, in forza di procura allegata all'atto di appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Casteggio (PV), Via Anselmi n. 20, oltre che, come da atto datato 5.12.22, dagli Avv,ti
Francesco Giambelluca e Giuseppe Ferrari del Foro di Pavia;
APPELLANTE contro
, Pietra Ligure 10.7.51, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rosavio Bellasio e Controparte_1
Marco Bellasio del Foro di Savona, in forza di procura allegata alla comparsa in appello, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Paolo Bianchini in Genova, Via Fieschi n. 1
APPELLATO
avente a oggetto: servitù
nella quale le Parti hanno assunto le seguenti: CONCLUSIONI:
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova contrariis rejectiis IN VIA PRELIMINARE: riconoscere il deposito tempestivo e valido ad ogni effetto processuale della domanda di accertamento in conformità presentata da nel 2016 e gli annessi relativi, ed il diniego di condono del 2014, CP_1 documenti prodotti unitamente alla memoria 183 VI co n. 2 c.p.c., ammettendo i documenti già prodotti nel fascicolo di parte qui allegato, o concedendo un termine per eseguire un invio rettificato,
e ciò esclusivamente ai fini del corretto inserimento nel fascicolo informatico di pertinenza;
IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO: in riforma della sentenza di primo grado, dichiarare l'inesistenza sui mappali di cui al NCT Comune di Pietra Ligure Foglio 1 particelle 425 e 441 del diritto di servitù di parcheggio ed area di manovra con conseguente diritto alla rimozione della struttura in ferro con telo ombreggiante a copertura di tale area. Ordinare all'odierno convenuto la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà . Condannare il Sig. al TE Controparte_1 risarcimento dei danni subiti dall'odierno attore nell'importo di € 25.000,00 o nella misura maggiore
PER L'APPELLATO
“Piaccia alla Corte Ill.ma, respingere il proposto appello confermando in toto l'appellata sentenza del
Tribunale di Savona n.771/20, pubblicata il 17/12/2020 in R.G. n.1120/19, per le motivazioni in detta esposte e/o comunque, confermando l'accoglimento della domanda di riconoscimento dell'esistenza
a favore dei fondi di proprietà del Sig. delle servitù in oggetto in quanto costituite Controparte_1 anche per atto pubblico (domanda che il Giudice di primo grado non ha esaminato in applicazione del principio della ragione più liquida) e che, per tuziorismo, l'appellato espressamente ripropone.
Con vittoria di spese, compensi, rimb. forf. e accessori di legge del doppio grado del giudizio e condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 CPC, per responsabilità aggravata, avendo proposto la presente impugnazione con colpa grave, al risarcimento danni liquidati d'ufficio (comma 1^) e comunque, al pagamento di una somma equitativamente determinata (comma 3^).
Dichiara di non accettare il contradditorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove.
Salvis iuribus.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, adiva il TE
Tribunale di Savona esponendo che egli aveva acquistato, nella procedura esecutiva immobiliare
R.G. n. 326/2009, alcuni terreni nel Comune di Pietra Ligure, iscritti al Foglio 1, particelle 424, 425,
432, 441 e, dopo aver cercato infruttuosamente di ottenere bonariamente la liberazione del bene acquisito come sopra, si era risolto ad attivare la relativa azione esecutiva per rilascio.
In particolare, veniva dedotto, occupava senza titolo parte dell'area censita Controparte_1 ai mappali 424, 425, 432, 441, utilizzandola per il transito personale e carrabile, per l'ubicazione di un bombolone gpl e relativa conduttura al fabbricato, nonché, a mezzo di condotte interrate, per la fornitura di acqua potabile e allaccio alla fognatura pubblica, il tutto senza alcuna autorizzazione, oltre che per posteggiarvi propri veicoli con la realizzazione di una struttura coperta.
, dunque, quale esecutato per rilascio, proponeva opposizione avverso Controparte_1
l'intrapresa procedura esecutiva chiedendone la sospensione e il Giudice accoglieva tale istanza con ordinanza del 27.02.2019, assegnando termine di 30 giorni per promuovere il giudizio di merito.
, pertanto, instaurava la fase di merito del giudizio di opposizione, al fine TE di sentir accertare che l'area eventualmente idonea all'esercizio del diritto di passaggio al fondo intercluso di non insisteva sui mappali di sua proprietà e per l'effetto sentir Controparte_1 dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia servitù gravante sui suoi fondi, di passaggio, di parcheggio, di manovra, di utilizzazione per ubicazione di bombolone gpl e relativa conduttura, il tutto con conseguente ordine al convenuto di cessazione di ogni turbativa al pacifico ed esclusivo diritto attoreo di proprietà.
L'attore, inoltre, a causa delle condotte poste in essere da , in violazione del Controparte_1 suo diritto di proprietà e del suo diritto alla privacy, lamentava di aver subito diversi danni, suscettibili di essere risarciti.
Si costituiva , il quale, rispetto all'azione esecutiva promossa nei suoi Controparte_1 confronti, eccepiva un titolo opponibile, costituito dall'esistenza a favore della sua proprietà di una servitù di passaggio, di posteggio, di acquedotto, di sottoservizi e condutture varie, per atto pubblico o comunque per destinazione del padre di famiglia.
Prospettava, infatti, detto convenuto, in origine opponente: - che, sia il parcheggio, sia la strada, sia l'installazione delle condutture e dell'impianto del bombolone a gas erano stati posizionati sul fondo di proprietà dal precedente comune proprietario dei fondi, in TE Parte_2 esecuzione degli obblighi assunti in sede di permesso di costruire;
- che nel momento in cui aveva alienato parte dei fondi al convenuto e parte ad altro soggetto, Nuova Era, aveva Parte_2 lasciato totalmente inalterata la situazione, evidentemente con la volontà di asservire i fondi rimasti in sua proprietà ai fondi alienati;
- che, ancora, l'atto di precetto era nullo, atteso che l'esecuzione forzata non era lo strumento per contestare l'esistenza di un gravame sulla propria proprietà, per cui, viceversa, vi era l'azione tipica di negatoria servitutis.
In via subordinata e riconvenzionale, ancora, il , laddove fossero state ritenute CP_1 insussistenti le servitù già in essere, chiedeva costituirsi servitù coattiva di passaggio e altro, come indicato, essendo la sua proprietà interclusa ed essendo la posizione attuale di esercizio quella idonea ad arrecare minor danno al fondo servente.
Conclusivamente l'allora convenuto chiedeva di accertare l'illegittimità dell'esecuzione per rilascio di immobile intrapresa dalla controparte nei suoi confronti, accertarsi l'esistenza delle servitù di passaggio e di parcheggio, nonché di passaggio di condutture e allocazione del n Parte_3 favore del fondo di sua proprietà e conseguentemente rigettarsi la domanda avversaria.
In via subordinata riconvenzionale, il predetto chiedeva disporsi la costituzione di servitù coattiva di passaggio, per interclusione del proprio fondo.
Esaurita la trattazione e istruzione della controversia, mediante l'escussione di testimoni, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e in tale sede trattenuta in decisione, previa assegnazione alle Parti di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, abbreviati ai sensi dell'art. 190, comma 2, c.p.c. Il Tribunale, dunque, così statuiva:
“
P.Q.M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte dall'attore nei confronti del convenuto;
2) Dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia alla domanda da parte dell'attore, sulla servitù di passaggio sulle servitù delle condutture interrate di acquedotto e fognatura quali sottoservizi gravanti sui mappali 425 e 441 e in favore del mappale 443;
3) Dichiara inammissibili le domande attoree volte ad ottenere la rimozione della struttura in ferro con telo ombreggiante a copertura dell'area parcheggio, e la rimozione della scala in muratura ivi posta, oltre ai due pilastri rivestiti in pietra, i manufatti esterni al cancello contenenti delle utenze;
4) Accerta e dichiara l'esistenza sui mappali 441 e 425 di proprietà in favore del mappale TE
443 di proprietà , di una servitù di parcheggio e di una servitù di ubicazione di bombolone gpl, CP_1 con relative condutture che conducono all'unità immobiliare sita sul fondo dominante, come ad oggi esistenti e costituite per destinazione del padre di famiglia;
5) condanna al pagamento in favore di delle spese processuali TE Controparte_1 che liquida in € 333,50 per esborsi, ed in € 4.835,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte)
e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.”
Il Tribunale, in particolare, respingeva la domanda dell'attore per le seguenti ragioni. In primo luogo, il Giudice rilevava che l'attore, nella prima memoria depositata ex art. 183, comma 6, c.p.c.:
- aveva rinunciato formalmente a “contestare le servitù di passaggio sui mappali 425 e 441
e le servitù delle condutture interrate di acquedotto e fognatura quali sottoservizi, così come rappresentate nella planimetria generale”, riconoscendone l'esistenza, sì che, per l'effetto, l'actio negatoria servitutis con riferimento a tale domanda, doveva ritenersi rinunciata;
- aveva altresì modificato la propria domanda, chiedendo ulteriormente di accertare il diritto alla rimozione della struttura in ferro con telo ombreggiante a copertura dell'area di parcheggio, nonché di accertare l'illegittimità dei due pilastri rivestiti in pietra e dei manufatti esterni al cancello contenenti le utenze.
In merito a tale secondo aspetto, il Tribunale, dopo aver dato atto che l'attore aveva qualificato detta modifica come emendatio EL, mentre il convenuto si era opposto, ravvisando in tale pretesa una mutatio EL, aderiva a tale seconda tesi , sì da dichiarare inammissibile dette nuove pretese, formulate in violazione dell'art. 183, comma 6, c.p.c.
Passando alla disamina afferente alla verifica della sussistenza della servitù di parcheggio e di quella relativa al posizionamento del bombolone GPL con relativa conduttura, sui fondi di proprietà
in favore del fondo di proprietà , il primo Giudice riteneva che entrambe le servitù TE CP_1 contestate fossero sussistenti e costituite per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c..
Il Tribunale, in particolare, evidenziava che, nel caso di specie, ricorrevano tutti i requisiti per la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia, segnatamente:
(a) i due fondi, appartenuti in origine allo stesso proprietario, erano stati posti dal predetto, come già esposto, unico proprietario in una situazione di oggettiva subordinazione o di servizio, l'uno rispetto all'altro, sì da integrare di fatto il contenuto di una servitù prediale: a conferma di ciò, il
Giudicante evidenziava come tale condizione apparisse certa attraverso la ricostruzione storica dei luoghi esistenti nel momento in cui, per effetto dell'alienazione di uno o di entrambi, i due fondi avevano cessato di appartenere allo stesso proprietario;
b) tale situazione era persistita o perdurata anche oltre;
c) vi era l'esistenza di opere visibili e permanenti evidenzianti, in termini inequivocabili, la relazione di asservimento;
d) l'assenza di disposizioni derogative relative alle servitù di cui sopra era stata debitamente provata.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il Tribunale rigettava l'actio negatoria servitutis promossa dall'attore, allo stesso tempo accogliendo la domanda di parte convenuta diretta a sentir accertare l'esistenza delle servitù contestate, e dunque di parcheggio e di allocazione del bombolone del gas e relative condutture, costituite, appunto, per destinazione del padre di famiglia, sui mappali
441 e 425 in favore del mappale 443.
Il primo Giudice, ancora, evidenziava che dal rigetto dell'azione negatoria servitutis discendeva, da un lato, l'illegittimità dell'esecuzione per rilascio di immobile, intrapresa dall'attore nei confronti del convenuto, d'altro lato, il rigetto delle ulteriori domande promosse da TE
, volte a sentir condannare alla cessazione della turbativa della proprietà
[...] Controparte_1
e al risarcimento dei danni per occupazione illegittima.
A tal riguardo, infatti, veniva sottolineato in sentenza che il utilizzava i fondi di proprietà CP_1 attorea nel legittimo esercizio delle accertate servitù costituite per destinazione del padre di famiglia, quindi in forza di valido titolo, sicché tale comportamento non integrava alcuna illegittima lesione della proprietà altrui e non provocava alcun pregiudizio suscettibile di essere risarcito.
Il Tribunale, dunque, disponeva come sopra, facendo applicazione del principio di soccombenza quanto alle spese, che liquidava a carico dell'allora attore. Avverso la predetta sentenza proponeva appello il chiedendo, in via preliminare, TE
l'ammissione di alcuni documenti già prodotti tempestivamente in primo grado (atti e documenti rilasciati dal Comune di Pietra Ligure), la sospensione e/o la revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e, nel merito, l'accertamento dell'inesistenza della servitù di parcheggio e area di manovra in favore di controparte con diritto alla rimozione della struttura in ferro con telo ombreggiante e con condanna dell'appellato al risarcimento danni nell'importo di € 25.000,00, oltre alle spese. In particolare, l'appellante, dopo una lunga premessa riepilogativa della vicenda, dopo aver dato atto dello svolgimento del processo di primo grado, da pag. 23 ha inteso articolare le ragioni di doglianza, specificando di volere la “modifica” della sentenza impugnata, sub punto 5, da pag.9 a pag. 15, con riferimento al preteso diritto di parcheggio ed alla copertura ombreggiante ( A1), per poi riportare la decisione del Tribunale e, sub A3), confermare : “ La difesa del ritiene che il TE punto 5 della decisione vada riformato limitatamente alla sussistenza della servitù di parcheggio a favore del fondo di proprietà del Sig. sul proprio fondo per destinazione del buon padre di CP_1 famiglia e al diritto al mantenimento della struttura ombreggiante di copertura venga accertato che non sussista” Nello specifico, pertanto, l'appellante, dopo aver argomentato sulla valenza dei documenti già prodotti e sulle prove orali non ammesse, con relative connessioni, di cui si dirà, lamentando l'incomprensibile decisione del Tribunale, a pag. 29 , ha argomentato che la sentenza di primo grado andava riformata:
- perché le testimonianze assunte in giudizio erano imprecise e riferite prioritariamente alla struttura della casa e al fatto che vi fosse un'area di transito, nulla acclarando circa la sussistenza dell'area di parcheggio come individuata dal Tribunale;
- perché non sussisteva, altresì, alcuna costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia a riguardo, a fronte di modifiche dello stato dei luoghi compiute dal nel periodo in CP_1 cui era in corso la procedura esecutiva, vale a dire dal 2011-2012, il che escludeva anche qualsivoglia possibile usucapione della servitù di parcheggio, a fronte di un'azione esecutiva, per rilascio, del 2019, dopo aver, da subito, contestato l'utilizzo a parcheggio del suo bene da parte del convenuto, divenuto appellato;
- perché la servitù di parcheggio non era giuridicamente configurabile, atteso che mancava del carattere della realità, considerato che l'utilità del parcheggio non era connessa al fondo, ma si sostanziava in una mera comodità per il proprietario, con conseguente impossibilità, altresì, di usucapione, il parcheggio medesimo non avendo rappresentato altro se non un diritto personale d'uso non trasmissibile ai successivi acquirenti;
-perché l'area in contestazione era di 25 mq e non di 64mq, così da dimostrare che l'area individuata a parcheggio dalla società proprietaria unitaria dell'immobile, era un'altra Parte_2 rispetto a quella ritenuta dal primo Giudicante.
A fronte di ciò, il richiamava , sub punto B): TE
1) l'onere della prova ex art.949 c.c., rispetto alla pretesa del , il quale non aveva, in CP_1 tesi, assolto all'onere probatorio gravante su di lui circa l'esistenza di una servitù di parcheggio costituita per destinazione del buon padre di famiglia, evidenziando, anzi, come i documenti prodotti, anche circa la struttura ombreggiante, attestassero opere compiute dal stesso e non riconducibili alla società comune dante causa;
CP_1
2) la valenza dell'art. 183 VI c. n.2, circa il documento allegato sub 3, non considerato dal
Tribunale, poiché ritenuto non prodotto;
3) la valenza dell'art.116 c.p.c. circa il necessario prudente apprezzamento che compete al Giudice nel valutare l'esito delle prove orali, ponendo in risalto come la struttura ombreggiante, di cui alla lett. E sub memoria istruttoria avversaria, attestasse come non vi fossero né auto parcheggiate, né struttura ombreggiante, secondo il primo Giudice già posta da il tutto a riprova della centralità delle valutazioni del proprio Parte_2 tecnico Geom. , circa lo stato dei luoghi fino al 2011; Pt_4
4) l'impossibilità giuridica, già dedotta, circa il riconoscimento di una servitù di parcheggio, ponendo in risalto, peraltro: - la diversità fra l'area destinata a parcheggiare prevista e quella indebitamente occupata;
- che l'area interessata di proprietà attorea altro non avrebbe dovuto essere che un semplice allargamento della viabilità per consentire il transito a doppio senso, all'occorrenza; - che deponevano in tal senso anche i progetti della società ; - che le modifiche apportate dal , con interessamento Parte_2 CP_1 abusivo anche del fondo , confermavano le buone ragioni di quest'ultimo; - che TE le condotte avversarie avevano determinato tensioni, anche con seguiti civili e penali, sì da avere diritto l'appellante al risarcimento del danno, significando come ogni proposta conciliativa fosse stata respinta dalla controparte.
Si costituiva nel presente gravame , il quale chiedeva che l'appello ex Controparte_1 adverso proposto venisse dichiarato inammissibile in quanto infondato in fatto e in diritto.
In particolare, l'appellato eccepiva quanto segue. Sull'istanza di sospensiva si opponeva al suo accoglimento in ragione dell'insussistenza dei requisiti del fumus e del periculum.
In merito, poi, alle doglianze di cui al gravame proposto, l'appellato chiariva, innanzitutto, che il contradditorio in appello non poteva riguardare la copertura ombreggiante, dovendo essere limitato all'esistenza o meno a proprio favore di servitù di parcheggio e area di manovra sul viale di accesso alla sua abitazione.
Come affermato in sentenza, infatti, l'appellante, nel corso del giudizio di primo grado, dopo aver limitato la sua domanda al diritto di servitù di parcheggio e area di manovra, bombolone GPL, aveva introdotto una nuova domanda relativa al diritto di rimozione della struttura in ferro ombreggiante, di due pilastri e dei manufatti esterni al cancello, domande che il Tribunale aveva dichiarato inammissibili, sia per quanto riguardava la struttura ombreggiante, che per quanto riguardava i pilastri e i manufatti esterni, trattandosi di una mutatio EL , statuizione che non era stata impugnata e sulla quale, pertanto, il deducente non accettava il contradditorio, fermo, dunque, il limite del gravame sopra descritto, afferente alla contestazione della mera servitù di parcheggio e area di manovra, riconosciuta dal primo Giudice.
Fatta tale premessa in rito, il , circa le testimonianze assunte nel corso del giudizio di CP_1 Tes_ primo grado, eccepiva che le dichiarazioni dei propri testi ( e ) fossero state Tes_1 Tes_2 precise e concordanti, mentre i testimoni di controparte non avevano dichiarato alcunché di significativo per la causa.
In merito all'assenza del carattere di realità della servitù, l'appellato, richiamandosi alla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass.n.7561 del 18/03/19 e Cass. n.16698 del 06/07/17), citata anche nella sentenza impugnata, osservava che, in tema di servitù, lo schema previsto dall'art. 1027
c.c. non precludeva in assoluto la costituzione di servitù aventi a oggetto il parcheggio di un'autovettura su un immobile di proprietà altrui a condizione che, in base all'esame del titolo, ovvero a una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti essere stata attribuita a diretto vantaggio del fondo dominante, per la sua migliore utilizzazione, quale "utilitas" di carattere reale.
Nel caso in esame, dunque, assumeva l'appellato, la natura inequivocabilmente stabile e definitiva del sedime dedicato a passaggio e parcheggio e l'assoluta riconoscibilità dei luoghi da parte dell'aggiudicatario al momento dell'acquisto all'asta, erano elementi pienamente TE probanti, come ritenuto dal Tribunale, per giungere alla declaratoria dell'esistenza di un vero e proprio diritto di servitù.
L'appellato rilevava, ancora, l'infondatezza dell'affermazione dell'appellante secondo cui l'esistenza della servitù sarebbe esclusa dalla documentazione che quest'ultimo sosteneva di aver tempestivamente depositato in primo grado ma che, al contrario, non risultava prodotta e che, comunque, non aveva alcuna rilevanza, perché, come affermato in sentenza, nell'accertamento relativo alla costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia rileva non il rapporto pubblicistico tra privato e pubblica amministrazione, per la conformità edilizia e urbanistica delle opere realizzate, bensì la situazione di fatto.
Da ultimo, l'appellato precisava come la negatoria servitutis avversaria avrebbe potuto essere respinta non soltanto per la dichiarata esistenza di servitù costituita per destinazione del padre di famiglia ma anche per l'esistenza, a favore del deducente, di servitù costituite per atti pubblici regolarmente trascritti prima dell'acquisto dell'appellante, ciò assumendo che era documentalmente provato, infatti, che sugli immobili in oggetto gravavano vincoli reali in forza di: I) atti notarili Notaio II) concessione edilizia n.193/2001, pratica n.1/1998, prot. n.390 del Per_1
10/05/2001 del Comune di Pietra Ligure;
III) concessione edilizia n.54/2002, pratica n.1/01998, prot.
n.174 del 24/01/2002 del Comune di Pietra Ligure.
In punto spese legali, il , che aveva visto negarsi la condanna di controparte ex art. 96 CP_1
c.p.c. in primo grado, pur non proponendo appello incidentale al riguardo, chiedeva che in questo secondo grado di giudizio l'appellante venisse condannato ai sensi dell'art. 96 c.p.c., commi 1 e 3, per responsabilità aggravata, vista la prosecuzione di un discutibile comportamento processuale, esitato in una impugnazione del tutto infondata e proposta con colpa grave.
Definita la sospensiva con pronuncia di non luogo a provvedere per rinuncia all'istanza da parte dell'appellante, a seguito di diversi rinvii, con note di udienza datate 30.9.21, l'appellante introduceva nel giudizio tre fotografie, risalenti negli anni, assumendo di non averle potute acquisire in precedenza, svolgendo difese a riguardo, con conseguente opposizione dell'appellato.
Nel seguito, designato un nuovo Consigliere relatore, veniva fissata udienza per precisazione delle conclusioni, in ultimo, al 18.9.24 allorquando la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche, trattandosi di giudizio anteriore al
D.L.vo 149/22.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, merita di essere definito l'effettivo ambito del gravame, in considerazione del disposto di cui all'art.345 c.p.c., circa il divieto di domande ed eccezioni nuove in appello, in rapporto anche all'art.342 c.p.c., muovendo dall'assunto, pacifico, che il presente giudizio origina da un'esecuzione forzata di rilascio, promossa dall'attuale appellante , esecuzione opposta TE dal in forza di pretese servitù gravanti sul fondo di controparte, con fase cautelare conclusasi CP_2 con la sospensione dell'esecuzione stessa ( confermata in sede di reclamo) ed introduzione della fase di merito a cura del stesso, il tutto in rapporto ad un unico giudizio, come chiaramente TE desumibile dagli artt. 185 e 186 disp. att. c.p.c.( che descrivono la natura bifasica di tale giudizio, in ogni caso unitario, con tanto di automatico passaggio degli atti e documenti dalla prima fase del giudizio incardinato alla seconda fase medesima).
Orbene, rileva, allora, quanto segue:
- con l'atto di citazione 30.3.2019, l'allora attore chiedeva : - di accertare che l'area idonea all'esercizio del diritto di passaggio a favore del fondo intercluso del , sub mapp. 443 e 433, CP_1 non era individuabile nei mappali 441 o 425; - di dichiarare, dunque, l'inesistenza, su tali fondi attorei, di detta servitù, così come di quella di servitù di parcheggio ed area manovra, di utilizzazione per ubicazione del bombolone gpl, con relativa conduttura, nonché della scala ivi posta;
- di ordinare la cessazione di ogni turbativa al pieno possesso dei citati propri fondi;
- di condannare , ancora, il convenuto ( originario opponente), al risarcimento danni.
Da quanto sopra, per l'effetto, discende che l'azione introdotta era stata, di fatto, un “actio negatoria servitutis”, con domande accessorie, riconoscendo, peraltro, l'interclusione dei fondi avversari di cui sopra.
Con tempestiva comparsa di costituzione 21.6.2019, il deduceva, come da CP_1 opposizione, l'insussistenza del preteso diritto al rilascio, in forza di titolo opponibile, al , TE chiedendo respingersi la negatoria avversaria, con accertamento dell'esistenza delle servitù contestate, salvo, in via riconvenzionale subordinata, per quanto occorrente, accertare l'interclusione dei propri mappali 443 sub 1 e 3 e annesso terreno map.423, costituendo, dunque, sui fondi avversari 425 e 441 servitù di passaggio coattivo, pedonale e carraio, oltre che di sosta, di passaggio e scarico delle acque di ogni specie, di condutture elettriche , telefoniche, gas e sottoservizi, come già in essere.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., senza, dunque, alcuna previa “ reconventio reconventionis”, il , da un lato rinunciava a contestare la servitù di passaggio, pedonale e TE carrabile, sui mappali 425 e 441, a favore dei fondi di controparte, così come rinunciava a contestare le servitù di conduttore interrate di acquedotto e fognatura, quali sottoservizi, secondo quanto già in essere, mentre insisteva nelle proprie domande quanto alla servitù di parcheggio e manovra ed alla collocazione del bombolone GPL con relativa conduttura, oltre che della scala ivi posta, instando, per la prima volta, anche per la rimozione della struttura in ferro con telo ombreggiante a copertura dell'area citata, oltre che rispetto a due pilastri rivestiti in pietra, manufatti esterni al cancello, contenenti delle utenze.
Essendo controverso fra le Parti, se tali ultime richieste fossero consentite, rientrando nell'ambito del diritto di “emendatio” di cui all'art.183, c.1, c.p.c., o costituissero un'inammissibile
“mutatio”, il Tribunale, come da punto 4 della sentenza, argomentava l'inammissibilità di tali domande, poiché tese, quanto alle prime, a vedersi riconosciuto un eventuale aggravamento delle modalità di esercizio delle contestate servitù di parcheggio e manovra, domanda eterogenea rispetto a quella di “negatoria servitutis”, nonché, quanto alle seconde, perché afferenti alla pretesa indebita occupazione della proprietà attorea rispetto a manufatti prima non contestati.
Orbene, rispetto a tale decisione, nell'atto di appello che occupa, formulato con una lunga premessa in fatto e la deduzione dello svolgimento del processo, quanto ai motivi, come onere dell'appellante, manca, tuttavia, ogni doglianza specifica circa tale decisione in rito, sì che la disinvolta riproposizione di domande dichiarate inammissibili, senza alcuna contestazione di tale valutazione del primo Giudice, “ a monte” , anche in termini di violazione di legge, preclude in radice l'esame da parte della Corte, dovendosi ritenere tale statuizione del Tribunale passata in giudicato. Analogamente la statuizione del Tribunale, sub punto 3, che ha dato atto dell'intervenuta citata rinuncia parziale alle proprie pretese da parte del , sì da non richiedere alcun esame TE in merito, valutando tale scelta quale soccombenza, non è stata oggetto di contestazione alcuna, sotto entrambi i profili di cui all'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile “ ratione temporis”.
Da ciò discende che il gravame in esame deve intendersi limitato alla sussistenza o meno della lamentata servitù di parcheggio e manovra, in modo coerente con le conclusioni rassegnate, atteso che nessuna doglianza è stata formulata, diversamente che in primo grado, rispetto alla servitù di posa del con relativa conduttura, ed alla scaletta contestata in origine, Parte_3 manufatti con relative questioni che devono intendersi rinunciate e, comunque, già decise con la sentenza di primo grado.
Così definito il perimetro decisionale della Corte, rispetto alla richiesta di Parte appellante di acquisizione dei documenti già asseritamente prodotti con la 2° memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c., devesi osservare quanto segue: - al PCT, fascicolo di primo grado, risulta che il 12.2.2020 vennero depositate dal due memorie 183, comma 6, c.p.c., con una serie di documenti TE allegati, numerati e per lettere, in modo non continuativo, in particolare alle ore 17,37, la prima, ed alle ore 17,53 la seconda;
- all'atto di appello sono allegati una serie di documenti, fra cui la richiesta di accertamento di conformità ed il diniego di condono, documenti che risultano “modificati” in senso telematico, in ultimo, fra le 18,40 e le 18,44 del 12.2.20, oltre ad una busta telematica, sul cui contenuto, invio e ricezione non vi è, tuttavia, alcuna certezza;
- nella terza memoria ex art.183
c.p.c., 5.3.20, devesi, d'altra parte, osservare, la Difesa dell'odierno appellante non rilevò alcunchè circa omissioni e mancanze nel PCT, rispetto al precedente deposito;
- neppure nelle difese successive risulta vi sia stata richiesta alcuna di essere rimessi in termini per sanare l'asserito disguido tecnico, che ancor più avrebbe dovuto essere fatto valere in sede di precisazione delle conclusioni di fronte al Tribunale, il che non avvenne ( così le conclusioni di allora “ Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis rejectis in via preliminare e pregiudiziale: sospendere ex art. 295 e ss. c.p.c. il presente giudizio in attesa della definizione della pratica amministrativa di annullamento della pratica edilizia n. 41/2016 reg. Perm
10.2018 Prot. 21212 Comune Ligure (SV) denominato -Accertamento di conformità- pregiudiziale per la CP_3 decisione del presente giudizio nel merito in via principale: dichiarare l'inesistenza sui mappali di cui al NCT Comune di
Pietra Ligure Foglio 1 particelle 425 e 441 del diritto di servitù di parcheggio ed area di manovra con conseguente diritto alla rimozione della struttura in ferro con.telo ombreggiante a copertura di tale area, di utilizzazione per posa ed ubicazione di bombolone GPL e relativa conduttura al fabbricato ivi presente di proprietà nonché la Controparte_1 scala in muratura ivi posta, oltre ai due pilastri rivestiti in pietra, i manufatti esterni al cancello contenenti delle utenze.
Ordinare all'odierno convenuto la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà . TE
Condannare il Sig. l risarcimento dei danni subiti dall'odierno attore nell'importo di € 25.000,00 o nella Controparte_1 misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Salvis iuribus”.
Da ciò discende, pertanto, che il disguido tecnico posto a fondamento dell'integrazione documentale invocata in appello, diversamente da quanto affermato dall'appellante, non è provato, in particolare con riferimento al tempestivo corretto, valido, invio di una terza busta, oltre quelle citate, con il contenuto indicato, la condotta concludente del soggetto interessato, anteriore alla pronuncia del Tribunale, confortando tale decisione anche in ordine alla non immediatezza della reazione, insita nel disposto di cui all'art.153 c.p.c. ( vedasi, ex plurimis, Cass, sez.6-1, n. 22342,
5.8.21, secondo cui: “La rimessione in termini di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c., applicabile anche nell'ambito del procedimento di opposizione all'esclusione dallo stato passivo fallimentare, ex artt. 98 ss. della
l. fall., quale istituto che dà attuazione ai principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, richiede la verifica della ricorrenza di due elementi e, cioè, dell'esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte, non governabile da quest'ultima e dell'immediatezza della reazione diretta a superarlo prontamente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva escluso la decadenza del curatore fallimentare dall'eccezione di compensazione rispetto ad altro maggior credito vantato dall'opponente, sul rilievo che l'impedimento ad una tempestiva costituzione addotto dal curatore medesimo, consistente in un disguido informatico, non risultava coniugabile né con il caso fortuito né con l'insuperabilità oggettiva dell'asserito ostacolo - ben potendo essere utilizzati altri mezzi per sottoporre al G.D. l'istanza di autorizzazione alla costituzione - e che l'inazione di costui si era protratta per ben cinque mesi dall'asserito impedimento)”
Va, pertanto conclusivamente osservato: - che i documenti acquisiti al processo sono solo quelli che risultano già inseriti nel fascicolo di primo grado ( compresi quelli transitati dalla fase cautelare cartacea) e non altri, documenti da trattare, peraltro, nei limiti della loro rilevanza per la decisione;
- che, parimenti, ogni questione afferente ai capitoli di prova, al di là della motivazione del primo Giudice, non può prescindere dal fatto che, in ogni caso, da un lato la conferma di documenti cartacei, come tale, non fa acquisire valenza di prova testimoniale a mere valutazioni tecniche, dall'altro quanto oggetto delle diverse pratiche amministrative doveva, comunque, essere provato con documenti, in rapporto agli artt. 2697 e segg. c.c., per quanto, nel caso, rilevante.
La richiesta preliminare dell'appellante, dunque, non può trovare accoglimento, ogni ulteriore deduzione connessa alle scelte istruttorie del primo Giudice, come detto, ed alla decisione dello stesso, sconfinando in argomenti difensivi suggestivi, che non giustificano alcuna autorizzazione a produrre quanto richiesto, il tutto, peraltro, assorbito dall'argomento, dirimente, utilizzato dal Tribunale, circa l'autonomia del piano pubblicistico/urbanistico, da quello fra privati, che è l'unico, invece, che afferisce al presente processo, l'oggetto di causa, d'altra parte, rispetto all'attualità, essendo lo stato di fatto nel momento in cui il acquistò la proprietà. CP_1
Occorre, ancora, affrontare il tema afferente alle deduzioni di cui alla note scritte 30.9.21, con particolare riferimento alle fotografie prodotte, che, prima ancora di essere irrilevanti, in rapporto all'effettivo oggetto del gravame ( cui è estraneo il manufatto per ombreggiatura) ed a quanto “ leggibile” dalle stesse, sono effettivamente prodotte in violazione dell'art.345 c.p.c., atteso che meramente asserita è la dedotta impossibilità di produzione tempestiva, la quale, viceversa, avrebbe dovuto essere segnatamente provata. La natura dei documenti, anche in termini di datazione, a fronte di un contezioso, come risulta dalle stesse difese, risalente e assai aspro, rende ancor più evidente la carenza di tale prova presupposta per la produzione in appello: ciò precede, ed assorbe, la contestazione dell'appellato anche circa l'oggetto della rappresentazione fotografica, dovendosi escludere l'utilizzabilità di detti documenti.
Quanto sopra argomentato in rito, può, dunque, passarsi al merito della decisione del gravame, rispetto a quanto, come detto, è stato validamente devoluto a questa Corte.
A tal riguardo appare essenziale confermare la statuizione del Tribunale circa la possibilità giuridica di una servitù di parcheggio ( che implica quella di manovra), questione sulla quale si sono recentemente pronunciate, in senso favorevole, le SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione, segnatamente come da sentenza n.3925, 13.2.24, che ha ricompreso nell'ambito di operatività degli artt.1027 e segg. c.c. , tale “ peso”, su un fondo a favore dell'altro, in base all'esame del titolo ed ad una verifica in concreto che consenta di apprezzare, in ragione della situazione di fatto, l'attribuzione del vantaggio a favore di un fondo, per la sua migliore utilizzazione.
Nello specifico, richiamate le citazioni di cui alla sentenza, a partire dal revirement di cui alla pronuncia Cass.n. 16698, 6.7.2017 ( circa la compatibilità ontologica fra servitù, rispetto alla struttura codicistica di tale istituto, e servitù aventi quale contenuto quella di parcheggio), merita di essere riportato, quale parametro di valutazione della fattispecie, rispetto alle doglianze di cui al gravame, quanto motivato nella citata sentenza, in particolare sub pagg.13 e 14, secondo cui, dunque: “ Tornando al tema specifico della servitù di parcheggio e riprendendo il passaggio motivazionale di
Cass. sentenza 6 luglio 2017, n. 16698 cit., la tesi favorevole alla costituzione della servitù di parcheggio valorizza il concetto di tipicità strutturale, ma non contenutistico della servitù. Sulla base di tali considerazioni, dunque, l'autonomia contrattuale è libera di prevedere una utilitas – destinata a vantaggio non già di una o più persone, ma di un fondo - che si traduca nel diritto di parcheggio di autovetture secondo lo schema appunto della servitù prediale e quindi nell'osservanza di tutti i requisiti del ius in re aliena, quali l'altruità della cosa, l'assolutezza, l'immediatezza (non necessità dell'altrui collaborazione, ai sensi dell'art. 1064 cod. civ.), l'inerenza al fondo servente (diritto opponibile a tutti coloro che vantino diritti sul fondo servente potenzialmente in conflitto con la servitù), l'inerenza al fondo dominante (l'utilizzo del parcheggio deve essere, nel contempo, godimento della proprietà del fondo dominante, secondo la sua destinazione), la specificità dell'utilità riservata, la localizzazione intesa quale individuazione del luogo di esercizio della servitù affinché non si incorra nella indeterminatezza dell'oggetto e nello svuotamento di fatto del diritto di proprietà. Sotto quest'ultimo profilo, come già affermato da questa Corte (v. Sez. U. n. 28972 /2020 cit.), la servitù può sì essere modellata in funzione delle più svariate utilizzazioni, pur riguardate dall'angolo visuale dell'obbiettivo rapporto di servizio tra i fondi e non dell'utilità del proprietario del fondo dominante, ma non può mai tradursi in un diritto di godimento generale del fondo servente, il che determinerebbe lo svuotamento della proprietà di esso, ancora una volta, nel suo nucleo fondamentale;
insomma, la costituzione della servitù, concretandosi in un rapporto di assoggettamento tra due fondi, importa una restrizione delle facoltà di godimento del fondo servente, ma tale restrizione, se pur commisurata al contenuto ed al tipo della servitù, non può, tuttavia, risolversi nella totale elisione delle facoltà di godimento del fondo servente. Ciò posto, non vi è dubbio che lo stabilire se un contratto debba qualificarsi come contratto ad effetti reali o come contratto ad effetti obbligatori attiene all'ermeneusi negoziale, la cui soluzione compete al giudice di merito (cfr. tra le tante, SSUU Sentenza n. 8434 del 2020 cit.). 5 Nel dirimere il contrasto di giurisprudenza, va quindi riaffermato il seguente principio di diritto: “In tema di servitù, lo schema previsto dall'art. 1027 c.c. non preclude la costituzione, mediante convenzione, di servitù avente ad oggetto il parcheggio di un veicolo sul fondo altrui purché, in base all'esame del titolo e ad una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti essere stata attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione e sempre che sussistano i requisiti del diritto reale e in particolare la localizzazione”.
In forza di tale conclusione, che, va chiarito, come evidenzia la Suprema Corte, quale presupposto del principio di diritto esposto, afferiva ad una convenzione negoziale di servitù di parcheggio, oggetto del giudizio, nulla impedisce che la servitù di parcheggio medesima, con le peculiarità di “ realità” sopra richiamate, possa essere costituita anche per destinazione del padre di famiglia ex art.1062 c.c.
Si tratta, d'altra parte, di un modo di acquisto a titolo originario ed “ipso iure” di una servitù, che trova il suo fondamento in uno stato di fatto determinato o lasciato dall'originario unico proprietario dei due fondi, rispetto all'asservimento di uno a favore dell'altro, in rapporto ad un determinato specifico “peso”, situazione fattuale che viene creata o mantenuta anche nel momento in cui l'unicità della proprietà cessa: in questo caso, d'altra parte, pur non essendo centrale l'elemento negoziale, rectius la volontà presunta o tacita del proprietario unitario, ma quanto, invece, si appalesa, è altrettanto vero che, a fronte, ancor più della prevista possibilità di prova con qualsiasi mezzo, certo non estranei all'interpretazione della situazione fattuale risultano anche gli elementi afferenti alla volontà dell'unico proprietario, rispetto al susseguirsi degli eventi e delle sue scelte, fra cui gli atti negoziali anche successivi.
A tal riguardo, pertanto, va osservato, condividendo le considerazioni del Tribunale, quanto segue:
- è pacifico che la fosse proprietaria sia dei fondi ceduti a Parte_2 Controparte_1 che di quelli poi acquistati, in epoca successiva, in sede di esecuzione forzata, in ogni caso a titolo derivativo, dal;
TE
- dall'atto 19.8.2005 emerge che il acquistò beni costruiti dalla società venditrice, in CP_1 forza di successive concessioni edilizie, il tutto come emerge sub “ provenienza” e sub dichiarazioni edilizie ed urbanistiche nel citato atto;
- quanto acquistato dal era una porzione di casa, segnatamente descritta, facente CP_1 parte di un edificio con altro appartamento, con annesso terreno adibito a giardino, il tutto indicato con il map. 443, sub 1, al catasto fabbricati, ed al mapp. 423 del catasto terreni, compendio confinante con l'appartamento sub 2, mappali 441, 424 e 431;
- il 24.1.2008 la cedeva, come da rogito in atti, Notaio , Parte_2 Per_2 appartamento con corte di pertinenza, composto anche da una autorimessa, due cantine e due ripostigli ed accessori, confinante con il mappale 443 sub 1, già di proprietà del
, e con il mappale 442 per il resto, dando atto della presentazione di sei domande CP_1 in sanatoria, rispetto alle originarie concessioni, domande tutte risalenti al 10.12.2004, il tutto nell'ambito di un accollo di mutuo e ferma la stessa provenienza degli immobili indicata nell'atto del 2005;
- a seguito di decreto di trasferimento 18.6.2014 del Tribunale di Savona venivano acquistate dal le particelle, in particolare, 441 e 425, quale residua proprietà TE della soggetta ad esecuzione forzata immobiliare, particelle rispetto alle Parte_2 quali, come da atto di precetto per rilascio 14.7.2018, veniva lamentato in capo CP_2 per quanto qui rileva, l'uso quale posteggio;
- risulta dalla planimetria agli atti e dalle fotografie prodotte da entrambe le Parti processuali, che l'area, di cui si controverte in via residua, è l'accesso carrabile rientrante nel mappale 441, collocato, dopo il cancello di ingresso all'intero compendio immobiliare già di , e nello specifico nello slargo di tale percorso, a margine del Parte_2 map.425, prima del restringimento che conduce oltre e all'ingresso del mapp. 443, questo di proprietà esclusiva;
CP_1
- le fotografie citate ed allegate agli atti attestano l'evidenza di tale strada e, in particolare, di detto slargo, uniformemente pavimentato, come ritenuto dal Tribunale, quale opera stabile e visibile, destinata a consentire il parcheggio, senza impedire il passaggio, il tutto confermato dalle dimensioni e dalla peculiarità del sito, che si evince dalla planimetria e dalle foto, sito strutturalmente “ complesso” sia per la viabilità, che per il parcheggio, con tanto di cordolo in cemento armato e ringhiera ( manufatto che nulla centra con quello teso all'ombreggiatura);
- orbene, le prove orali, oltre, per quanto occorrente i documenti in atti, confermano
“l'operazione edilizia” posta in essere da terminata, quanto alle opere, Parte_2 all'atto della prima vendita, al , con annessi servizi e vie di accesso e parcheggio, CP_1 al di là degli apparenti “ ravvedimenti“ in sanatoria, relativi anche alla seconda vendita, il tutto secondo un assetto di fatto già stabilito dall'unico proprietario, la citata società, un assetto che afferendo, come definitivamente accertato, alle diverse servitù inizialmente oggetto di contestazione da parte dell'attuale appellante, anche rispetto alla collocazione del passaggio e condutture, oltre che servizi, impone di valorizzare ancor Parte_3 più le deposizioni acquisite dal Tribunale, coerenti con l' assenza di mutamento dello stato di fatto;
- di particolare rilievo sono, dunque, le deposizioni : - di , abituale Tes_4 frequentatore della proprietà, quale cognato dell'attuale appellato, il quale ha Tes_2 confermato che dal 2005, il usò, fra le altre cose, rispetto alle servitù in origine CP_1 contestate, anche l'area parcheggio, senza alcun mutamento, rispetto alla produzione 16, nonostante la cessione dell'altro appartamento come sopra rammentato;
- di
[...]
, conoscente del dai tempi dell'infanzia, il quale ha riferito di Testimone_5 CP_1 abitare in zona dal 2004, da prima dell'arrivo del medesimo, confermando di non CP_1 aver visto mutamenti dal 2005, con riferimento alla foto16, specificando che, all'epoca del suo arrivo, dunque, l'anno prima: “le opere di fabbricato e sottoservizi erano in via di costruzione e di ultimazione ma non riesco ad essere più preciso”, confermando, comunque, l'assenza di mutamenti dal 2005, anche, per quanto qui riguarda, l'area adibita a parcheggi ( ricompresa nel capitolato, in particolare sub 2 e 5);
- di altrettanto particolare rilievo, osserva la Corte, è anche che quanto è emerso dai testi dell'allora parte attrice, atteso che: - il teste , esperto e redattore della Testimone_6 perizia estimativa in forza della quale ebbe ad acquistare il , dopo aver TE premesso di aver ricevuto una diffida da parte dello stesso Difensore che lo aveva chiamato a deporre per una possibile responsabilità professionale, non ha saputo, comunque, ricordare che tipo di accertamenti specifici avesse compiuto, al di là di rammentare ciò che aveva scritto in un sopralluogo ( rispetto al quale, non può tacersi, la presenza o meno di autovetture posteggiate in un'area a ciò chiaramente destinata, ben poco rileva, a maggior ragione tenuto conto del fatto che il compendio immobiliare abitativo era relativo , in sostanza, a due appartamenti e la servitù di cui si tratta ineriva ad un solo dei due fondi); - il teste , delegato alla vendita dal G.E., non ha Testimone_7 saputo fornire alcuna informazione sul compendio oggetto di esecuzione forzata, assumendo di non ricordare, sostanzialmente, nulla;
- il teste , perito di Testimone_8 parte interessato dal , al fine di verificare i confini, si noti, ad aggiudicazione e TE trasferimento avvenuti, nulla ha saputo dire rispetto allo stato dei luoghi anteriore al 2015 ( “premetto che io ho preso visione dello stato dei luoghi solo nel 2015, quindi non so riferire relativamente al periodo precedente”), sì da riferire , di fatto, la ricostruzione difensiva dell'attore, origine della causa, rispetto ad, in tesi, elementi progettuali e condotte intervenute dopo 10 anni dalla vendita da parte dell'unica proprietaria “
[...] ; - il teste , altro consulente nominato dal , “…per dare Parte_5 Tes_9 TE consulenza dal punto di vista tecnico, relativamente a questa causa, l'anno scorso, 2019…”, parimenti nulla ha saputo dire sullo stato dei luoghi nel 2005, così da riferire, senza saper collocare in che anno, che la società proprietaria dell'intero, in difformità dalla concessione, aveva effettivamente costruito un fabbricato bifamiliare, invece che monofamiliare, il che, a ben vedere, conforta l'asservimento della società di un fondo all'altro, rispetto alle varie servitù oggetto di causa e, per quanto rilevante, circa l'area parcheggio e manovra del fondo , primo acquirente, coerentemente, come CP_1 dichiarato da detto teste, alla successiva vendita dell'altra porzione del fabbricato alla società Nuova Era, rimanendo titolare la dei residui mappali relativi a tale Parte_2 operazione immobiliare, poi oggetto di esecuzione forzata.
- di nessuna rilevanza, in parte per quanto già detto, è la diversità del progetto originario, rispetto a quello che fu effettivamente realizzato e venduto rispetto ad un, si torna a dire, assetto fattuale determinato dall'unico proprietario e mantenuto all'atto della vendita che occupa, quale peso sui propri residui fondi, nello specifico sullo slargo di cui al mappale
441, a margine del 425, come descritto in atti, poi oggetto di esecuzione forzata;
- di nessun rilievo concreto è , pertanto, ricostruire quanto voluto sulla “carta” , rispetto al realizzato e venduto, in fatto, a fronte, chiaramente, di crescenti difficoltà economiche che ben spiegano l'evolversi come sopra della citata “ operazione immobiliare” ed anzi confortano nel ritenere che l'originaria unica proprietaria abbia inteso creare l'asservimento in questione, a favore del fondo venduto nel 2005, per renderlo più appetibile, rispetto ad uno stato dei fondi finitimi del tutto eloquente;
- quanto sopra esposto risulta, peraltro, coerente, “ ictu oculi”, anche con la frammentarietà dell'acquisto, come da D.T. 18.6.2014, al di là della metratura, una frammentarietà che avvalora le risultanze esposte, al di là della stima effettuata dall'Esperto del Tribunale, senza tenere in debita considerazione lo stato dei luoghi, circa la pretesa assenza di pesi su quanto ceduto, nonostante la già prospettata complessità del compendio immobiliare oggetto di esproprio, a fronte delle vendite pregresse e dei titoli abilitativi.
La realtà di tali acquisizioni, occorre porre in risalto, non è posta in discussione dal manufatto contestato tardivamente, teso a creare un ombreggiatura, poichè rispetto alla servitù di parcheggio e manovra di cui è causa la stessa era identificata in modo idoneo da quanto sopra emerso, in termini di conformazione dei luoghi e della strada, nonché sequenza delle condotte ( tanto che il
Tribunale ha assunto che ogni domanda afferente a detto manufatto era una “mutatio”, tesa a far valere un aggravamento della servitù medesima).
Parimenti del tutto irrilevante è il contenuto meramente dichiarativo del decreto di trasferimento, che così come le relazioni di parte, redatte ex post, nulla smentiscono rispetto allo stato di fatto all'atto dell'acquisto e successivamente, irrilevante essendo, altresì, ogni deduzione circa pretese più comode vie di accesso, rilevanti in termini di costituzione coattiva di servitù di passo, non più oggetto di causa.
Da quanto sopra, rileva la Corte, discende con evidenza l'infondatezza dell'appello, che va respinto, con assorbimento delle conseguenti pretese di circa la cessazione di condotte TE abusive da parte del e di risarcimento danni, rispetto a condotte in realtà lecite ( così come CP_1 assorbite, va detto, sono le altre ragioni fatte valere dall'appellato per contrastare le doglianze avversarie).
La spese di lite del grado non possono che seguire la soccombenza, sì da essere poste in capo all'appellante, in relazione al DM 55/14, con riferimento alle cause di valore fino ad € 26.000,00, con riguardo a tutte le fasi, considerata l'effettività della trattazione nelle successive udienze, spese che, pertanto, con riferimento al parametro medio, vanno liquidate in complessivi € 5.809,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge.
Non reputa, invece, il Collegio, come in primo grado, che ricorrano i presupposti per la responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c., tenuto conto che deduzioni infondate, pur reiterate, nell'ambito, va detto, di una progressiva acquiescenza in concreto, in rapporto a tutte le contestazioni originarie, non consente di ritenere sussistente un abuso del diritto di azione e difesa, ai fini della citata norma ( le controversie penali fra le Parti essendo estranee al presente giudizio).
Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/02, in capo a , per il pagamento del doppio contributo unificato. TE
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 771/20 emessa dal
Tribunale di Savona pubblicata il 17.12.20, la Corte così provvede:
RIGETTA l'appello proposto da e, per l'effetto, CONFERMA integralmente la TE sentenza impugnata;
DICHIARA TENUTO E CONDANNA al pagamento delle spese processuali del TE grado in favore della Parte appellata, spese che liquida in complessivi € 5.809,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed Iva come per legge;
DA' ATTO, in ragione della decisione assunta, che ricorrono i presupposti , in capo all'appellante
, per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, TE del DPR n. 115/2002.
Genova, lì 7.1.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno