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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/03/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., del 27.3.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1746/2024 R.G.
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , quali eredi legittimi del defunto
[...] Parte_5 Per_1
rappresentati e difesi dall'avv.to Stefano Pannone e domiciliati come
[...] in atti
Ricorrenti
E
in persona del lrpt, rappresentato e difeso rappresentato e difeso in CP_1 questa fase di giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. Nella L. n. 248 del 2.12.2005, dai funzionari , , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, , ,
[...] Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_9
, , elettivamente domiciliato in Nola Strada Statale Variante
[...] CP_10
7 bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dell'11.3.2024, le parti ricorrenti deducevano che la Commissione Medica per l'Accertamento delle Invalidità Civile, delle Condizioni Visive e della
Sordità, nella seduta del 18.8.2021, riconosceva il diritto del de cuius Per_1
(deceduto in data 7.7.2021) all'indennità di accompagnamento con
[...] decorrenza dalla domanda amministrativa del 15.4.2021; che ai fini della CP_ liquidazione della prestazione, in data 12.10.2022, veniva inviato all' , a mezzo pec e per il tramite del patronato , sia il modello di CP_11 autocertificazione dei dati socioeconomici (cosiddetto modello AP70) che il modello AP23 con indicazioni delle coordinate bancarie per l'accredito della quota di loro spettanza;
che il predetto modello AP70 veniva altresì inviato telematicamente in data 23.3.23; che anche il predetto modello AP23 veniva inviato telematicamente in data 19.7.23; che nonostante ciò l' non CP_12 provvedeva al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento maturati dal de cuius dall'1.5.21 al decesso del 7.7.2021.
1 Tutto ciò premesso, adivano il Tribunale di Nola per vedersi accogliere le seguenti conclusioni: «1) dichiarare il diritto del dei ricorrenti ai ratei di
di cui alla legge 18/80 maturati dal de Controparte_13 cuius dal 1/5/2021 al 07/07/2021; 2) conseguentemente Persona_1 condannare l , in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore dei CP_1 ricorrenti delle somme di cui al punto precedente oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da determinarsi secondo i criteri di cui all'art. 16 comma
VI legge 412/91; 4) condannare il convenuto, al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA, Cpa e rimborso spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. 5) in caso di rigetto della domanda si chiede compensare le spese di giudizio stante la diversa posizione economica delle parti e l'inadempimento dell' ». CP_1
Si costituiva l eccependo in via preliminare l'improcedibilità del ricorso CP_12 per non aver previamente adito il Comitato Provinciale. Nel merito, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, stante l'avvenuta liquidazione della prestazione nelle more del giudizio.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e motivazione contestuale.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare
2 la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, CP_ è venuto meno l'oggetto del contendere, avendo l provveduto in via amministrativa alla liquidazione, in favore degli eredi del sig. , Persona_1 degli arretrati spettanti per la causale di cui al ricorso, così come dichiarato dagli stessi ricorrenti con le note d'udienza del 17.3.2025. Ciò posto, può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Quanto al regime delle spese di lite, esse seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate ex dm 55/14 e ss.mm. – scaglione compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00 – esclusa la fase istruttoria, ed applicando i parametri minimi in ragione della non complessità della causa;
tenuto conto del contegno CP_ processuale dell' che ha consentito una celere e pacifica definizione del giudizio, le stesse sono compensate nella misura della metà con condanna per la restante parte nei confronti dell' . Si addebita a quest'ultimo, infatti, il CP_12 ritardo nel pagamento delle somme dovute in favore dei ricorrenti e liquidate solo in data 22.4.2024 (cfr. cedolino allegato alla memoria di costituzione CP_ dell' ), ben oltre il termine di 120 giorni previsto dalla normativa ed in ogni caso solo successivamente all'iscrizione a ruolo del presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate, già ridotte, in CP_1
€ 932,50, oltre spese generali, iva e cpa con attribuzione all'avv.to
Stefano Pannone dichiaratosi antistatario.
Nola, 27.3.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
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