Sentenza 30 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/10/2003, n. 16394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16394 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto LavoroSEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7375/0116 3 94 03 Dott. Vincenzo MI Presidente Dott. Alberto 33361 Consigliere Cron. Consigliere Dott. Fernando LUPI Rep. Consigli Dott. Luciano VIGOLO Ud.30/04/03 - Dott. Filippo CURCURUTO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LU CANTARINI, ANTONIO TODARO, CARLO DE ANGELIS, giusta delega in atti;
W ricorrente ma F
contro
NI LU, NE NICOLA, DE CC VINCENZO, MAFFIA GIUSEPPE, VELARDI PIETRO, CIUFALO GIUSEPPE, 2003 SALVATORE, elettivamente 2573 CODIRENZI ARMANDO, MASULLI -1- domiciliati in ROMA VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato LU GARDIN, rappresentati e difesi dagli avvocati GIANFRANCO DI MATTIA, PASQUALE FATIGATO, giusta delega in atti;
- controricorrenti nonchè
contro
MUNICIPALIZZATA TRASPORTIA.T.A.F. AZIIENDA AUTOMOBILISTICI DI FOGGIA, ENTE REGIONE PUGLIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 81/00 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 16/03/00 R.G.N. 3258/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/03 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Marco PIVETTI che ha l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, UI NN ed altri consorti, tutti dipendenti dell'ATAF -Azienda Municipalizzata Trasporti urbani Automobilistici di Foggia- Gestione Precaria Autolinee Extraurbane, collocati anticipatamente in quiescenza in base all'articolo 12 del Regio decreto n. 148/131, come novellato dall'articolo 11 della legge 830/1961, premesso di avere esercitato l'opzione di cui all'articolo 6 della legge 54/82, esteso anche agli autoferrotranvieri a seguito della sentenza 226/90 della Corte costituzionale, che l'azienda aveva operato negli stessi termini anche nei confronti di chi aveva superato i 60 anni in servizio presso l'azienda a seguito dell'esercizio, in passato, della opzione, chiesero al pretore di Foggia di ritenere la illegittimità, l'inefficacia o la nullità dei provvedimenti di collocamento in quiescenza e di condannare l'azienda convenuta a ripristinare immediatamente i loro rapporti di lavoro, oltre che al risarcimento del danno pari alla somma delle mensilità medio tempore maturate e alla regolarizzazione delle posizioni previdenziali. Il pretore, nella resistenza dell'ATAF, accolse la domanda e dichiarò la nullità dei provvedimenti di collocamento in quiescenza dei ricorrenti, ordinando all'azienda l'immediato ripristino del rapporto di lavoro e condannandola al pagamento delle retribuzioni maturate fino al ripristino. L'azienda propose appello, contrastato dagli appellati. 2: Nel corso del giudizio appello si costituì l'ente Regione Puglia quale successore dell'azienda appellante nel diritto controverso, essendo intervenuta l'estinzione delle pregresse Gestioni Precarie, con contestuale attribuzione alle nuove gestioni stralcio, dipendenti dalla regione, del compito di definire le pendenze residuate dopo la cessazione dell'affidamento precario. In parziale accoglimento dell'appello il Tribunale di Foggia condannò l'azienda al pagamento, a titolo risarcitorio, della differenza fra il complesso delle retribuzioni perdute dal momento dei provvedimenti di collocamento in quiescenza fino al raggiungimento del massimo assicurativo o del sessantacinquesimo anno di età, e quanto e quanto i lavoratori avevano percepito "aliunde" a titolo di pensione, confermando per il resto la sentenza impugnata. L'Inps con ricorso notificato a tutte le parti del giudizio celebratosi dinanzi al Tribunale di Foggia ricorre per la cassazione di questa sentenza. Delle parti intimate, i lavoratori hanno depositato controricorso, le altre non si sono costituite. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, deducendo violazione dell'articolo 102 del codice di liticonsoni sostanziali procedura civile, in relazione all'art.360, n.
4. c.p.c, l'istituto ricorrente addebita al giudice di merito di aver deciso la controversia senza che al giudizio partecipasse l'istituto, pur avendo i ricorrenti chiesto, nel ricorso introduttivo, la condanna dell'azienda datrice di lavoro alla regolarizzazione delle posizioni previdenziali. Il ricorso è inammissibile, La legittimazione al ricorso per cassazione spetta infatti esclusivamente a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte, alla stregua delle risultanze della decisione impugnata e, pertanto, deve esser negata in favore di altri soggetti, con la consequenziale inammissibilità dell'impugnazione da essi proposta, senza che rilevi a tal fine la circostanza che i medesimi abbiano veste di liticonsorti sostanziali indebitamente pretermessi ( Cass.Sezioni Unite 17 novembre 1994, n. 9753; nello 2 1 stesso senso, in precedenza Cass. 18 maggio 1994, n. 4878, successivamente,fra le altre, Cass. 15 maggio 1995, n. 5311). Ciò perché con l'impugnazione non si esercita un'azione, ma un potere processuale che, per sua natura, può spettare soltanto a chi abbia partecipato al progresso grado di giudizio, non rilevando in contrario che il soggetto, rimasto estraneo a questo, deduca a fondamento della proposta impugnazione la propria qualità di litisconsorte necessario e la sua illegittima pretermissione, in quanto siffatte deduzioni possono giustificare l'inopponibilità della sentenza nei suoi confronti o legittimarlo. all'opposizione di terzo ex articolo 404 cod. proc. civile, non anche all'impugnazione ordinaria (così Cassazione 18 maggio 1994, n. 4878, cit.). Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dell'istituto ricorrente pagamento delle spese in favore dei soli intimati costituitisi con controricorso.al
P.Q.M
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna l'Inps al pagamento delle spese in favore dei controricorrente, liquidate in € 12,70 ..oltre ad € 3000 per onorari;
nulla per le spese nei confronti degli altri intimati. Roma 30 aprile 2003 Il Presidente Il cons. est. Filippo Curguruto Mincenzo Mil pofflar CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 1090 8 0 0 11. 2003 A N E R CANCELLIERE F 3