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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/02/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.n. 5089/2021
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Monza
Sezione Prima civile
Il Tribunale di Monza, Sez. Prima Civile, giudice dott. DR Rossato, ha emesso la seguente
Sentenza
Nel procedimento civile n. 5089 / 2021 Ruolo Generale tra:
(C.F. ), nato a [...] il giorno 20 settembre Parte_1 C.F._1
1961 e residente in [...], rappresentato e difeso, in via congiunta e disgiunta, giusta procura in calce al presente atto, dagli avvocati:
Luca Finocchiaro;
PEC C.F._2 Email_1
Francesco Marelli;
PEC , C.F._3 Email_2
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei suddetti legali in Milano, p.le Luigi
Cadorna, n. 4
– attore –
contro nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_4
S), residente in [...], rappresentata e difesa
[...] dall'Avv. Giuseppe Spagnolo (C.F. – ed elettivamente domiciliata in C.F._5
Milano alla via Luciano Manara, n. 15, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Spagnolo
pec: Email_3
Convenuta
Conclusioni delle parti
➢ Conclusioni di parte attrice (19.4.2024)
IN VIA PRINCIPALE
1 −Per i motivi esposti in narrativa dell'atto di citazione, condannare la convenuta al risarcimento e/o all'indennizzo e/o alla restituzione a favore dell'attore della somma di Euro 117.933,36, oltre interessi, o della maggiore o minor somma risultante all'esito del giudizio;
−Respingere la domanda riconvenzionale della convenuta, in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che sprovvista del benché minimo supporto probatorio, per tutti i motivi indicati nella narrativa del presente scritto.
IN OGNI CASO
−Con vittoria di spese e compensi, oltre a spese generali, IVA e c.p.a. come per legge”.
➢ Conclusioni di parte convenuta (1.7.2024)
Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione, così disporre:
IN VIA PRELIMINARE ED IN RITO
1. Dichiarare la domanda introduttiva inammissibile e/o improponibile poiché i rapporti economici tra i coniugi sono stati regolati nel giudizio di separazione n. R.G. 31767/2015 omologata Parte_2
con decreto rilasciato in data 21.10.2016 cron. n. 19704/2016.
NEL MERITO
2. Rigettare integralmente la domanda formulata dall'attore, in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
3. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il IG. per le motivazioni rassegnate Parte_1
nella presente comparsa, sia condannato al risarcimento e/o alla restituzione e/o alla compensazione, in favore della IG.ra della somma di € 250.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o della CP_1
maggiore o minore somma risultante all'esito del giudizio o ritenuta di giustizia.
4. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
motivi della decisione
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene indicata in termini sintetici , alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale,peraltro, non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
È consentito in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente.
2 Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo,con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di
Cassazione il principio citato risponde ad: “eIGenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. S.U.
9.10.2008 n. 24883; conf. Cass. sez. un. 12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr.
9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). [Si vedano pure Cassazione 8.05.2014, n. 12002; Cassazione 16.5.2006 n. 11356; Tribunale Milano sez. V 3.12.2014; Tribunale Bari sez. III 19.09.2013; Tribunale Reggio Emilia 29 novembre
2012; Tribunale Bari sez. fer. 6.9.2012].
In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti eIGenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass.
15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
# # #
Con atto di citazione in data 11/15 giugno 2021 ha convenuto in Parte_1 giudizio la ex moglie per chiederne la condanna al pagamento Controparte_1 dell'importo di euro 117.933,36 per i titolo dedotti nell'atto. Si è costituita la convenuta che ha formulato eccezioni di improcedibilità e improponibilità della domanda, chiesto il rigetto della domanda stessa ed avanzato domanda riconvenzionale.
3 Va premesso che le odierne parti hanno contratto matrimonio religioso a Bollate (Milano) il 17 settembre 1989, in regime di separazione dei beni;
dal matrimonio sono nati a Luino
i figli DR, il 16 aprile 1991, e , il 26gennaio 1993. Per_1
Il 29 settembre 2015 i coniugi sono comparsi davanti al Tribunale di Milano, sez. IX civile nel giudizio di separazione.
In data 29 settembre 2016 sono state omologate le condizioni di separazione
Il successivo giudizio di divorzio è stato introdotto con ricorso in data 21.11. 2022, cui è seguita istanza congiunta in data 10.3.2023; la sentenza di divorzio reca la data del
12.4.2023.
Va anche premesso che le ragioni di parte attrice non sono prescritte: in data 25 luglio
2016, l'avv. Ugo Marin ha inviato in nome e per conto del IG. una lettera di Parte_1 diffida avanzando le pretese oggetto dell'odierna causa.
# # #
Nell'atto di citazione si legge che “in costanza di matrimonio l'odierno attore ha sostenuto tutte le più rilevanti spese per la famiglia e per il mantenimento dei figli. Al contrario, la IG.ra non partecipava CP_1
ai costi della vita famigliare, pur percependo rilevanti redditi. La donna infatti:
1) incassava i canoni di locazione di 4 appartamenti e del negozio siti in Mariano Comense, Via S. Stefano 69
(facendo sostenere all'attore le rate del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile);
2) incassava gli affitti del negozio e dell'appartamento di Limbiate, rispettivamente in Viale dei Mille 12 e Via
25 Aprile 10 (facendo sostenere all'attore le spese condominiali);
3) nel frattempo, lavorava non in regola nello studio dentistico in Bresso presso il cugino IG. Per_2
che successivamente l'assunse regolarmente nello studio Beauty Smile S.r.l. in Cusago Milanino);
[...]
4) ha incassato i ricavi della vendita dei macchinari dei negozi siti in Limbiate e Mariano Comense nonché degli appartamenti e di un negozio siti sempre in Mariano Comense e del negozio sito in Limbiate incassando complessivamente oltre € 150.000,00;
5) ha incamerato la restituzione del prestito fatto dal IG. per £ 80.000.000,00 ai propri suoceri per Parte_1
poi utilizzare tale somma acquistando titoli;
6) ha incamerato le somme che il IG. versava alla moglie e che apparentemente erano destinate Parte_1
a pagare il canone locatizio dell'alloggio ove la famiglia abitava, somme – che si scoprì poi – mai vennero reclamate dai genitori della qui ricorrente”.
4 Si legge ancora nell'atto di citazione: “Venendo a quanto oggi di interesse, oltre a contribuire in misura preponderante (se non totale) ai bisogni della famiglia e dei figli, nel corso del matrimonio l'odierno attore ha sostenuto importanti spese a vantaggio della sola moglie (non, quindi,della famiglia), prive una causa giustificatrice e senza alcuno spirito di liberalità. Non paga di ciò, la IG.ra ha sottratto al IG. CP_1
le somme a lui dovute da quale assicurato e beneficiario di una polizza sulla vita alimentata Parte_1 CP_2
con il trattamento di fine mandato accantonato da una società amministrata dal medesimo IG. . Parte_1
Una volta compresa l'irriducibile frattura dell'affectio coniugale che ha portato le parti alla separazione, il IG.
si è determinato a chiedere la restituzione di tutte le somme di cui la IG.ra si è arricchita Parte_1 CP_1 nel corso del matrimonio a danno del IG. . Parte_1
La IG.ra non ha provveduto ad alcuno dei pagamenti diffidati, nonostante i ripetuti solleciti CP_1
avanzati dall'attore odierno nel tentativo di evitare di portare la lite in giudizio e di risolvere bonariamente la vertenza”.
A fondamento delle proprie pretese di restituzione delle spese sostenute il Parte_1 prospetta la seguente situazione
▪ I.A. Le spese relative agli immobili
la IG.ra era proprietaria degli immobili siti in CP_1
a) Limbiate, via XXV Aprile n. 10, censito al NCEU di tale Comune sub partita 483, foglio 28, mappale 556, subalterno 3, acquistato con atto del 24 novembre 1993 a rogito Notaio (doc. 2); e in Persona_3
b) Mariano Comense, via Santo Stefano n. 69, censito al NCEU di tale Comune sub foglio 24, mappale 445, subalterni 1, 2; foglio 24, mappali 965 e 953; foglio 24, mappale 2340. L'immobile in Mariano Comense è stato acquistato con atto del 30 settembre 1992 a rogito Notaio dalla convenuta per una quota Persona_4
del 70%, mentre per restante 30% dal IG. (doc. 3); Persona_5
c) Mariano Comense, via Santo Stefano n. 67, censito al NCEU di tale Comune sub foglio 24, mappale 437.
L'immobile in Mariano Comense è stato acquistato con atto del 19 ottobre 1994 a rogito Notaio Persona_6
dalla convenuta per una quota del 70%, mentre per restante 30% dal IG. (doc. 4). Persona_5
È necessario sottolineare – rileva l'attore - che né le odierne parti, né la relativa famiglia han mai abitato negli immobili elencati. Al contrario, la IG.ra concedeva in locazione gli appartamenti presenti negli CP_1
immobili percependone personalmente i canoni da parte dei conduttori.
I.A.
1. Le spese per l'immobile in Limbiate
5 Relativamente all'immobile sito in Limbiate, l'odierno attore, in data 15 novembre 2012, ha pagato a vantaggio della IG.ra la somma di Euro 1.000,00 avente titolo nelle spese condominiali relative CP_1 all'immobile (doc. 5). Chiede quindi l' indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c.
I.A.
2. Le spese per l'immobile in Mariano Comense
Con riferimento all'immobile sito in Mariano Comense, il IG. ha provveduto al pagamento di Parte_1
alcune delle rate del mutuo (riepilogate nella tabella a pagg. 5 e 6 dell'atto) , per un importo complessivo di
Euro 16.184,45, come provato dalle quietanze di pagamento delle singole rate (doc. 6), che riportano espressamente l'indicazione degli intestatari del mutuo (IG.ri e ). Persona_5 Controparte_1
Chiede quindi l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c
I.A.
3. Le spese per compensi legali relativi agli immobili
Oltre alle spese già indicate, il IG. ha pagato le fatture n. 148 del 7 giugno 2007, n. 78 del 15 aprile Parte_1
2009 e n. 183 del 10 settembre 2009 emesse dall'avv. DR Brambilla e intestate alla IG.ra CP_1
relative a tre distinte pratiche(doc. 7), tutte afferenti agli immobili di proprietà di quest'ultima.L'avvenuto pagamento di tali spese è provato dalla copia degli assegni bancari intestati all'avv. Brambilla (doc. 8) e dagli estratti del conto corrente dell'odierno attore da cui si evince l'addebito di tali assegni (doc. 9).
Chiede quindi l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c
B. Le spese relative a tasse e imposte dovute dalla IG.ra CP_1
Il IG. ha pagato le tasse e le imposte dovute dalla IG.ra all'Erario (come riepilogato nella Parte_1 CP_1
tabella a pag. 7) per un complessivo importo di euro 19.395,30
Dobbiamo segnalare – annota la difesa di parte attrice - che il conto corrente su cui sono stati addebitati gli
F24 è intestato al solo IG. ed è sempre stato alimentato solamente con i redditi dell'odierno Parte_1
attore.
Chiede quindi l'indennizzo ex art. 2041 c.c..
▪ I.C. La polizza CP_3
La società successivamente trasformata società in accomandita semplice e, ancora, in Controparte_4
BigShop25 s.a.s. (oggi inattiva), è oggi partecipata dalle odierne parti: il IG. , socio accomandante, Parte_1
detiene una partecipazione pari a Euro 7.750,00, mentre la residua partecipazione di nominali Euro 2.250,00
è detenuta dalla IG.ra , socio accomandatario (doc. 14). CP_1
Antecedentemente alla trasformazione in società in accomandita semplice, avvenuta con atto del 6 maggio
2008, registrato presso il Registro delle Imprese il successivo 30 maggio 2008, il IG. sedeva nel Parte_1
6 conIGlio di amministrazione della società (dal 23 febbraio 2001, cfr. doc. 14, p. 23); a seguito della trasformazione in s.a.s., il IG. diveniva socio accomandatario, fino alla successiva trasformazione Parte_1 in . Il Trattamento di Fine Mandato dovuto al IG. era accantonato dalla società in Controparte_5 Parte_1 via indiretta, con il versamento dei premi di una apposita polizza sulla vita accesa presso l'assicurazione
[...]
(ora fusa per incorporazione in e identificata dal numero 707869, ove contraente CP_6 CP_7
era la società mentre assicurato e beneficiario era il IG. (nel caso di morte, Controparte_4 Parte_1
beneficiari sarebbero stati i suoi legittimi eredi), come risulta dal duplicato della polizza (doc. 15). La polizza aveva decorrenza dal 31 dicembre 2002 e scadenza il 31 dicembre 2012.
Nel novembre 2012, il IG. riceveva una comunicazione di che indicava la ormai prossima Parte_1 CP_2 scadenza della polizza e la disponibilità degli importi versati e capitalizzati, pari a Euro 37.849,61 (doc. 16)
(…)
[ apprendeva]che la richiesta era già stata presentata con indicazione della IG.ra quale Parte_1 CP_1
beneficiaria e che aveva già proceduto a liquidare le somme (…) la IG.ra , appropriatasi CP_2 CP_1
della richiesta di liquidazione predisposta dal IG. , ne aveva bianchettato il beneficiario originario Parte_1
(il IG. ), inserendovi le proprie generalità e nella pagina successiva, dopo aver tirato una riga Parte_1
sull'IBAN indicato dal IG. per l'accredito delle somme, vi aveva scritto il proprio.Con questo Parte_1
Co
“escamotage”, la IG.ra riusciva ad incassare il dovuto al IG. . Nessun dubbio – CP_1 Parte_1 afferma la difesa - che tale condotta integri un fatto illecito ex art. 2043 .
▪ I.D. Gli ulteriori pagamenti a favore della IG.ra CP_1
Il IG. ha operato due pagamenti a favore della IG.ra e, precisamente: Parte_1 CP_1
-In data 4 febbraio 2009, ha disposto un giroconto a suo favore per l'importo di Euro 4.000,00 (doc. 18);
-in data 22 maggio 2009, ha disposto un bonifico a suo favore della somma di Euro 10.000,00 (doc. 19).
Si tratta di pagamenti privi di qualsiasi giustificazione oggettivamente indebiti;
pertanto, il IG. Parte_1 domanda la restituzione del capitale e dei relativi interessi, ai sensi dell'art. 2033 c.c..
▪ I.E. Il pagamento a favore di KK S.r.l.
Il IG. ha pagato la fattura intestata alla convenuta (quale imprenditrice individuale) ed emessa Parte_1
dalla società sua fornitrice KK S.r.l. (n. 30/08 del 30 luglio 2008) dell'importo di Euro 25.000,00 (doc. 20).
Precisamente, il IG. ha pagato la fattura descritta, con l'assegno n. 8008086495 del 30 luglio 2008 Parte_1
(doc. 21), il cui importo risulta addebitato sull'estratto conto del relativo mese (doc. 22)
Chiede quindi l' indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c..
7 # # #
Nel costituirsi la convenuta ha contestato le pretese di parte attrice, in primo luogo evidenziando la circostanza che il IG. non è stato costretto ad effettuare alcun Parte_1 pagamento (posto che ciò sia avvenuto, chiosa la difesa).
In secondo luogo richiamando i precetti legislativamente protetti e costituzionalmente garantiti che attengono all'istituto “famiglia” in conseguenza del matrimonio, così come previsti dagli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione e artt. 143 e segg. Cod. Civ.
In terzo luogo la convenuta eccepisce una preliminare ulteriore circostanza ossia che i coniugi in data 29.09.2015 si separavano consensualmente ed il Parte_2 successivo decreto di omologazione veniva rilasciato in data 21.10.2016 cron. n.
19704/2016.
Quanto sopra – afferma la difesa - induce a ritenere anche inammissibile la domanda attorea perché interamente “coperta da giudicato”, poiché la stessa, pur non essendo una sentenza vera e propria ha natura di giurisdizione volontaria.
Prosegue la difesa :”La separazione intervenuta tra i coniugi ha regolato i rapporti Parte_3
tra di essi, infatti è noto che l'accordo di separazione ha un contenuto necessario (l'accordo di separarsi e le condizioni relative all'affidamento e al mantenimento della prole)e un contenuto eventuale ossia l'assegnazione della casa coniugale, il mantenimento del coniuge debole e ogni altro accordo rivolto a definire i rapporti economici e patrimoniali fra i coniugi in considerazione del fallimento della convivenza.
L'accordo di separazione diventa efficace fra i coniugi solo nel momento in cui il Giudice lo omologa: ciò vuol dire che se ritiene le condizioni stabilite dai coniugi eque, legittime e conformi agli interessi dei figli, lo stesso diventa vincolante per le parti. In tale atto tutti i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono stati regolati, trovandosi conferma nel fatto che “ il IG. [si è limitato a] richiedere la proprietà di n. quattro Parte_1 quadretti contenenti ciascuno un marengo d'oro” e l'assegnazione in via esclusiva “dell'autovettura Crysler
Voyager tg. CE 989 VC”.
In quarto luogo la difesa di parte convenuta richiama l' articolo 2034 cod.civ. affermando che “Nel nostro caso il IG. ha certamente agito per effetto della “soluti retemptio” e, in via Parte_1
estremamente subordinata quale adempimento spontaneo del terzo che ha eseguito la prestazione in virtù di un dovere morale che, a sua volta, ha nei confronti del debitore naturale.
Eccepisce ancora la prescrizione, a rigetto della quale si è già scritto sopra.
8 Esauriti questi aspetti la difesa di parte convenuta prende posizione sulle singole voci reclamate dall' attore;
sul punto si rimanda alla comparsa di costituzione e alle valutazioni nel prosieguo.
# # #
La convenuta spiega poi domanda riconvenzionale, così articolata:
5.A Immobile sito in Sant'Antioco (SS).
I coniugi – , nell'anno 1993 acquistavano in Sant'Antioco (SU) un immobile in Parte_1 CP_1
comproprietà con gli zii dell'attore, e sito nel villaggio Peonia Rosa.L'atto CP_8 Persona_7
iniziale vedeva la IG.ra comproprietaria con gli zii e ciò sino a quando il ,adducendo una CP_1 Parte_1
serie di giustificazioni, chiedeva ed otteneva che il 100% della proprietà venisse a lui Parte_4 trasferita, cosa che accadeva, senza che il medesimo corrispondesse il relativo controvalore ammontante per il 50% oggi ad € 20.000,00, che con quest'atto espressamente si richiede e/o in subordine, nella denegata ipotesi di soccombenza, se ne chiede la compensazione;
5.B Utilizzo dei risparmi per il ripianamento dei debiti.
Il IG. a causa delle proprie scelte scellerate dilapidava i risparmi di famiglia al fine di sopperire al Parte_1
pagamento dei propri debiti, compresi quelli della , da lui contratti ed ammontanti a circa Controparte_4
120.000,00.Il 50% dei risparmi pari ad € 60.000,00 è di pertinenza della IG.ra , che con quest'atto CP_1 espressamente si richiedonoe/o in subordine, nella denegata ipotesi di soccombenza, se ne chiede la compensazione;
5.C Liquidazione azioni . CP_9
Il IG. , ha svolto sempre l'attività di agente immobiliare e, nel periodo di coniugio, ha Parte_1
accumulato azioni della per un valore non inferiore ad € 200.000,00, delle quali ha chiesto per una CP_9
parte la liquidazione non riconoscendo nulla alla IG.ra e, per altra parte ancora le detiene. CP_1
Appare chiaro che i sacrifici posti in essere dalla IG.ra debbano essere ricompensati per cui una CP_1 parte di essi € 100.000,00 devono, essere necessariamente, riconosciuti alla medesima che con quest'atto espressamente si richiedono e/o in subordine, nella denegata ipotesi di soccombenza, se ne chiede la compensazione;
5.D Piano di accumulo
Nell'ambito della sua attività lavorativa il IG. ha accumulato una serie di proventi depositandoli in Parte_1
Svizzera. Le somme sono assolutamente ragguardevoli e per quanto già specificato al precedente capitolo C.
9 la IG.ra ha diritto a riceverne una parte pari ad € 60.000,00 che con quest'atto espressamente si CP_1
richiedono e/o in subordine, nella denegata ipotesi di soccombenza, se ne chiede la compensazione.
5.E Spese per istruzione dei figli
I figli DR e , hanno frequentato scuole private dapprima presso l'Istituto aeronautico ND Per_1
Flying School a Milano (somme pagate congiuntamente) e, dopo il diploma la scuola Aviotrace Swiss. Tutti i costi per la formazione post-diploma al fine di soddisfare le inclinazioni dei figli DR e , sono Per_1
stati sostenuti dalla IG. , la quale sopperiva anche alle spese per recarsi in auto giornalmente in CP_1
DR (CH) (All. 9).
Appare chiaro che i sacrifici posti in essere dalla IG.ra e i relativi esborsi ammontanti CP_1 complessivamente ad € 40.000,00 debbano essere ricompensati, nella misura del 50% pari ad € 20.000,00 che con quest'atto espressamente si richiedono e/o in subordine, nella denegata ipotesi di soccombenza, se ne chiede la compensazione.
Nel corso del giudizio si darà ampia prova dei danni subiti sia in termini patrimoniali presentando i giustificativi, ma anche in termini non patrimoniali giacché dalla vicenda parte convenuta ha subito un rilevante danno poiché pur inattiva la Big Shop sas la IG.ra continua a pagare l'Agenzia delle CP_1
Entrate, con prestito del di lei padre, anche per le quote INPS del QU (All. 10).
Il danno arrecato può essere quantificato in Euro 260.000,00 o nella minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa”.
# # #
Così riportate le rispettive e contrapposte versioni di parte attrice e di parte convenuta, si deve rilevare che in nessuno degli atti di separazione e di divorzio è contenuta una formula ( quale, a mero titolo di esempio “le parti si danno atto di non aver null'altro reciprocamente a pretendere”, “ anche in via transattiva” o altre) che porti ad affermare che l'odierna azione è inammissibile o improcedibile per essere stati interamente definiti i rapporti economico-patrimoniali tra le parti.
Sulla prescrizione si è già richiamato l'atto interruttivo .
Nel merito va rilevato che l'asserito credito connesso alla polizza ( atto di citazione CP_2 Cont
“I.C. La polizza , non può essere riconosciuto. CP_2
In primo luogo l'attore non ha fornito prova dell'asserita alterazione documentale ipotizzata nell'atto introduttivo. In secondo luogo va considerato che il contraente della
10 polizza era la poi trasformata in Big Shop s.a.s. Non vi è prova che le Controparte_4 somme fossero destinata al trattamento di fine mandato
In ogni caso l'accantonamento effettuato era di pertinenza della società che quindi ne poteva disporre.
Afferma parte attrice he le somme sono state utilizzate, solo e soltanto, per appianare la posizione debitoria della società che da s.r.l. veniva “retrocessa” a s.a.s. proprio perché aveva perso tutto il suo capitale sociale;
stante la piena titolarità delle somme in capo alla società non vi è necessità di approfondire il dato.
Con riguardo all'asserito credito connesso alla vicenda KK ( citazione I.E. Il pagamento a favore di KK S.r.l.) si deve rilevare che risulta dalla documentazione presentata che il 5.11.2007 sottoscriveva come franchisee con KK Parte_1 la scheda UNO-KNOW HOW.
La difesa di parte convenuta ha prodotto (docc. 4-5) schede sviluppo e richiesta contributi, che dimostrerebbero l'interesse diretto dell'attore nelle vicende imprenditoriali. Il tema non è stato approfondito , ma con riguardo alla vicenda KK la richiesta formulata dal come franchisee dimostra il suo diretto interesse nella Parte_1 vicenda.
Anche gli importi relativi non possono quindi essere riconosciuti.
Con riguardo ai pagamenti per tasse a imposte ( paragrafo B citazione) si deve osservare che non sono stati prodotti i modelli F24,con i relativi codici tributo, con la conseguenza che non è possibile determinare con certezza se le somme fossero di pertinenza esclusiva della o fossero riconducibili in tutto o in parte alla società in accomandita della CP_1 quale marito e moglie erano soci. Va anche tenuto presente che è stata prodotta documentazione per dimostrare che era stata attivata la procedura di c.d. “Rottamazione cartelle” (doc. 10 convenuta) per la società per Controparte_10 euro 30.570,60.
Con riguardo alle ulteriori somme indicate dal occorre considerare le Parte_1 dichiarazioni del figlio della coppia, ( udienza 16.5.2023) ,richiamando i Persona_8 passi della sua testimonianza , in raffronto agli esiti dell'interrogatorio formale dell'attore:
( ) “Interrogato sulla seconda memoria ex art. 183 cpc di parte Persona_8 convenuta risponde:
Cap.
1. Vero che le spese per l'istruzione e di quanto inerente e conseguente è stato sostenuto in prevalenza da sua madre, NO ? Controparte_1
11 Risposta: “confermo che mia mamma ha sostenuto in misura maggiore le spese rispetto a mio padre. Mio padre ha contribuito poco e niente. Da quando frequentavo la seconda media, mio padre è stato assente.
La circostanza relativa alla contribuzione delle spese tra i miei genitori l'ho dedotta vivendo in famiglia.
Verso i miei 18 anni invece mi sono interessato direttamente delle spese che mi riguardavano e so che sono state sostenute da mia madre”
ADR “io però non ho visto la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, ricordo che mia mamma chiedeva i pagamenti a mio padre e che lui si negava”
3. Vero che lei ha frequentato scuole private, dapprima presso l'Istituto aeronautico ND Flying
School a Milano con spese a carico paritetico dei suoi genitori e, dopo il diploma, la scuola Aviotrace Swiss?
Risposta: “confermo di aver frequentato queste scuole, ribadisco però per la spesa quanto sopra già precisato”
4. Vero che i costi per la sua formazione post-diploma, sono stati sostenuti da sua madre NO CP_1
, la quale sopperiva anche alle spese per recarsi in auto giornalmente in DR (CH).
[...]
Risposta “confermo”
Nell' interrogatorio formale il ha affermato: Parte_1
Cap.
1. Vero che le spese per l'istruzione e di quanto inerente e conseguente è stato sostenuto in prevalenza da sua madre [ moglie, per l'interrogatorio] , NO ? Controparte_1
Risposta: “Non è vero. Io ho pagato le spese dei ragazzi dal periodo delle medie sino al diploma. Ciò si evince dagli estratti di conto corrente bancario n.860033 accesso presso l' , nonché dalla Parte_5
documentazione in mio possesso”.
Cap.
3. Vero che lei [ il figlio ] ha frequentato scuole private, dapprima presso l'Istituto aeronautico ND
Flying School a Milano con spese a carico paritetico dei suoi genitori e, dopo il diploma, la scuola Aviotrace
Swiss?
Risposta “Confermo che i miei figli hanno seguito tale percorso scolastico. Poi si sono recati per tre anni al termine della scuola durante le vacanze estive in Inghilterra e io ho sostenuto i costi ”.
Cap.
4. Vero che i costi per la sua formazione post-diploma, sono stati sostenuti da [lla] madre NO
, la quale sopperiva anche alle spese per recarsi in auto giornalmente in DR (CH)? Controparte_1
Risposta: “Io ricordo di aver contribuito per la somma di € 1.000,00 per le spese di trasporto. Infatti inizialmente ed DR pensavano di affittare una casa a Mendrisio, poi hanno deciso di andare Per_1 in auto con altri amici per dividere le spese”.
12 Da queste dichiarazioni emerge che pressochè tutti gli oneri economici erano sostenuti dalla CP_1
Emblematica la dichiarazione del figlio : “ricordo che mia mamma chiedeva i pagamenti a mio padre e che lui si negava”.
Non vi è prova dell'asserita accondiscendenza del figlio nei confronti della madre, nel rendere la testimonianza, né di un atteggiamento di astio nei confronti del padre.
L'attore si è limitato ad affermare genericamente di aver sostenuto le spese , senza specificare le singole voci che emergerebbero, a suo dire, dagli estratti conto, né ha prodotto l'asserita documentazione in suo possesso. Va però tenuto presente che la stessa convenuta ammette che gli importi per complessivi euro 14.000,00 sono da ricondurre al contributo del QU ai bisogni della famiglia (“ con riferimento al punto 1.D, per i pagamenti richiesti per complessivi € 14.000,00 effettuati il 04.02.2009 e il
22.05.2009,non si nega il versamento effettuato ma, l'attore avrebbe dovuto anche evidenziare che le somme erano e sono state destinate solo e soltanto per l'eIGenza scolastica dei figli”).
Riguardo alle altre voci di spesa per le quali il pretende la restituzione si deve Parte_1 ricordare che l'azione di arricchimento ex art. 2041 ha carattere sussidiario. Nel caso in esame, considerato quanto sopra scritto riguardo alla mancanza di contribuzione continuativa per le necessità della famiglia e il lungo periodo di tempo nel quale sono avvenuti i pagamenti ( 1.8.2006/ 2.1.2013, compresi i pagamenti per spese legali e spese condominiali ) per escludere che essi siano avvenuti nell'ambito dei reciproci rapporti famigliari l'attore avrebbe dovuto fornire la prova di un diverso accordo sottostante a tali pagamenti, potendosi per contro ritenere che attraverso tali pagamenti venisse adempiuto l'onere di mantenimento della famiglia.
“In via generale ed astratta, può soltanto affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune.
L'erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l'eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l'operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza” ( così Cass. 5385/2023).
Le richieste di parte attrice vanno pertanto rigettate.
Vanno parimenti rigettate le richieste di parte convenuta.
13 Con riguardo alla vicenda dell' immobile sito in Sant'Antioco ( 5A, comparsa) è ampiamente prescritto il diritto preteso ( si veda 1^ memoria parte attrice, 14.2.2022, pag.
4).
Con riguardo alle altre voci ( 5B - 5E comparsa) per un verso si tratta di circostanze indimostrate, per altro verso va richiamato quanto sopra scritto riguardo alle modalità di contribuzione del . Parte_1
Va peraltro osservato che se si volesse accogliere la prospettiva di parte convenuta riguardo all'improponibilità dell'azione per essere stati interamente definiti gli aspetti patrimoniali nei giudizi di separazione e divorzio anche queste voci rientrerebbero nella censura di improcedibilità.
Stante le conclusioni raggiunte le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti:
rigetta le domande di parte attrice;
rigetta le eccezioni preliminari e la domanda riconvenzionale di parte convenuta.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Monza, 10 febbraio 2025.
Il giudice
Dott. DR Rossato
14
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Monza
Sezione Prima civile
Il Tribunale di Monza, Sez. Prima Civile, giudice dott. DR Rossato, ha emesso la seguente
Sentenza
Nel procedimento civile n. 5089 / 2021 Ruolo Generale tra:
(C.F. ), nato a [...] il giorno 20 settembre Parte_1 C.F._1
1961 e residente in [...], rappresentato e difeso, in via congiunta e disgiunta, giusta procura in calce al presente atto, dagli avvocati:
Luca Finocchiaro;
PEC C.F._2 Email_1
Francesco Marelli;
PEC , C.F._3 Email_2
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei suddetti legali in Milano, p.le Luigi
Cadorna, n. 4
– attore –
contro nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_4
S), residente in [...], rappresentata e difesa
[...] dall'Avv. Giuseppe Spagnolo (C.F. – ed elettivamente domiciliata in C.F._5
Milano alla via Luciano Manara, n. 15, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Spagnolo
pec: Email_3
Convenuta
Conclusioni delle parti
➢ Conclusioni di parte attrice (19.4.2024)
IN VIA PRINCIPALE
1 −Per i motivi esposti in narrativa dell'atto di citazione, condannare la convenuta al risarcimento e/o all'indennizzo e/o alla restituzione a favore dell'attore della somma di Euro 117.933,36, oltre interessi, o della maggiore o minor somma risultante all'esito del giudizio;
−Respingere la domanda riconvenzionale della convenuta, in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che sprovvista del benché minimo supporto probatorio, per tutti i motivi indicati nella narrativa del presente scritto.
IN OGNI CASO
−Con vittoria di spese e compensi, oltre a spese generali, IVA e c.p.a. come per legge”.
➢ Conclusioni di parte convenuta (1.7.2024)
Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione, così disporre:
IN VIA PRELIMINARE ED IN RITO
1. Dichiarare la domanda introduttiva inammissibile e/o improponibile poiché i rapporti economici tra i coniugi sono stati regolati nel giudizio di separazione n. R.G. 31767/2015 omologata Parte_2
con decreto rilasciato in data 21.10.2016 cron. n. 19704/2016.
NEL MERITO
2. Rigettare integralmente la domanda formulata dall'attore, in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
3. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il IG. per le motivazioni rassegnate Parte_1
nella presente comparsa, sia condannato al risarcimento e/o alla restituzione e/o alla compensazione, in favore della IG.ra della somma di € 250.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o della CP_1
maggiore o minore somma risultante all'esito del giudizio o ritenuta di giustizia.
4. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
motivi della decisione
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene indicata in termini sintetici , alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale,peraltro, non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
È consentito in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente.
2 Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo,con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di
Cassazione il principio citato risponde ad: “eIGenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. S.U.
9.10.2008 n. 24883; conf. Cass. sez. un. 12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr.
9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). [Si vedano pure Cassazione 8.05.2014, n. 12002; Cassazione 16.5.2006 n. 11356; Tribunale Milano sez. V 3.12.2014; Tribunale Bari sez. III 19.09.2013; Tribunale Reggio Emilia 29 novembre
2012; Tribunale Bari sez. fer. 6.9.2012].
In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti eIGenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass.
15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
# # #
Con atto di citazione in data 11/15 giugno 2021 ha convenuto in Parte_1 giudizio la ex moglie per chiederne la condanna al pagamento Controparte_1 dell'importo di euro 117.933,36 per i titolo dedotti nell'atto. Si è costituita la convenuta che ha formulato eccezioni di improcedibilità e improponibilità della domanda, chiesto il rigetto della domanda stessa ed avanzato domanda riconvenzionale.
3 Va premesso che le odierne parti hanno contratto matrimonio religioso a Bollate (Milano) il 17 settembre 1989, in regime di separazione dei beni;
dal matrimonio sono nati a Luino
i figli DR, il 16 aprile 1991, e , il 26gennaio 1993. Per_1
Il 29 settembre 2015 i coniugi sono comparsi davanti al Tribunale di Milano, sez. IX civile nel giudizio di separazione.
In data 29 settembre 2016 sono state omologate le condizioni di separazione
Il successivo giudizio di divorzio è stato introdotto con ricorso in data 21.11. 2022, cui è seguita istanza congiunta in data 10.3.2023; la sentenza di divorzio reca la data del
12.4.2023.
Va anche premesso che le ragioni di parte attrice non sono prescritte: in data 25 luglio
2016, l'avv. Ugo Marin ha inviato in nome e per conto del IG. una lettera di Parte_1 diffida avanzando le pretese oggetto dell'odierna causa.
# # #
Nell'atto di citazione si legge che “in costanza di matrimonio l'odierno attore ha sostenuto tutte le più rilevanti spese per la famiglia e per il mantenimento dei figli. Al contrario, la IG.ra non partecipava CP_1
ai costi della vita famigliare, pur percependo rilevanti redditi. La donna infatti:
1) incassava i canoni di locazione di 4 appartamenti e del negozio siti in Mariano Comense, Via S. Stefano 69
(facendo sostenere all'attore le rate del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile);
2) incassava gli affitti del negozio e dell'appartamento di Limbiate, rispettivamente in Viale dei Mille 12 e Via
25 Aprile 10 (facendo sostenere all'attore le spese condominiali);
3) nel frattempo, lavorava non in regola nello studio dentistico in Bresso presso il cugino IG. Per_2
che successivamente l'assunse regolarmente nello studio Beauty Smile S.r.l. in Cusago Milanino);
[...]
4) ha incassato i ricavi della vendita dei macchinari dei negozi siti in Limbiate e Mariano Comense nonché degli appartamenti e di un negozio siti sempre in Mariano Comense e del negozio sito in Limbiate incassando complessivamente oltre € 150.000,00;
5) ha incamerato la restituzione del prestito fatto dal IG. per £ 80.000.000,00 ai propri suoceri per Parte_1
poi utilizzare tale somma acquistando titoli;
6) ha incamerato le somme che il IG. versava alla moglie e che apparentemente erano destinate Parte_1
a pagare il canone locatizio dell'alloggio ove la famiglia abitava, somme – che si scoprì poi – mai vennero reclamate dai genitori della qui ricorrente”.
4 Si legge ancora nell'atto di citazione: “Venendo a quanto oggi di interesse, oltre a contribuire in misura preponderante (se non totale) ai bisogni della famiglia e dei figli, nel corso del matrimonio l'odierno attore ha sostenuto importanti spese a vantaggio della sola moglie (non, quindi,della famiglia), prive una causa giustificatrice e senza alcuno spirito di liberalità. Non paga di ciò, la IG.ra ha sottratto al IG. CP_1
le somme a lui dovute da quale assicurato e beneficiario di una polizza sulla vita alimentata Parte_1 CP_2
con il trattamento di fine mandato accantonato da una società amministrata dal medesimo IG. . Parte_1
Una volta compresa l'irriducibile frattura dell'affectio coniugale che ha portato le parti alla separazione, il IG.
si è determinato a chiedere la restituzione di tutte le somme di cui la IG.ra si è arricchita Parte_1 CP_1 nel corso del matrimonio a danno del IG. . Parte_1
La IG.ra non ha provveduto ad alcuno dei pagamenti diffidati, nonostante i ripetuti solleciti CP_1
avanzati dall'attore odierno nel tentativo di evitare di portare la lite in giudizio e di risolvere bonariamente la vertenza”.
A fondamento delle proprie pretese di restituzione delle spese sostenute il Parte_1 prospetta la seguente situazione
▪ I.A. Le spese relative agli immobili
la IG.ra era proprietaria degli immobili siti in CP_1
a) Limbiate, via XXV Aprile n. 10, censito al NCEU di tale Comune sub partita 483, foglio 28, mappale 556, subalterno 3, acquistato con atto del 24 novembre 1993 a rogito Notaio (doc. 2); e in Persona_3
b) Mariano Comense, via Santo Stefano n. 69, censito al NCEU di tale Comune sub foglio 24, mappale 445, subalterni 1, 2; foglio 24, mappali 965 e 953; foglio 24, mappale 2340. L'immobile in Mariano Comense è stato acquistato con atto del 30 settembre 1992 a rogito Notaio dalla convenuta per una quota Persona_4
del 70%, mentre per restante 30% dal IG. (doc. 3); Persona_5
c) Mariano Comense, via Santo Stefano n. 67, censito al NCEU di tale Comune sub foglio 24, mappale 437.
L'immobile in Mariano Comense è stato acquistato con atto del 19 ottobre 1994 a rogito Notaio Persona_6
dalla convenuta per una quota del 70%, mentre per restante 30% dal IG. (doc. 4). Persona_5
È necessario sottolineare – rileva l'attore - che né le odierne parti, né la relativa famiglia han mai abitato negli immobili elencati. Al contrario, la IG.ra concedeva in locazione gli appartamenti presenti negli CP_1
immobili percependone personalmente i canoni da parte dei conduttori.
I.A.
1. Le spese per l'immobile in Limbiate
5 Relativamente all'immobile sito in Limbiate, l'odierno attore, in data 15 novembre 2012, ha pagato a vantaggio della IG.ra la somma di Euro 1.000,00 avente titolo nelle spese condominiali relative CP_1 all'immobile (doc. 5). Chiede quindi l' indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c.
I.A.
2. Le spese per l'immobile in Mariano Comense
Con riferimento all'immobile sito in Mariano Comense, il IG. ha provveduto al pagamento di Parte_1
alcune delle rate del mutuo (riepilogate nella tabella a pagg. 5 e 6 dell'atto) , per un importo complessivo di
Euro 16.184,45, come provato dalle quietanze di pagamento delle singole rate (doc. 6), che riportano espressamente l'indicazione degli intestatari del mutuo (IG.ri e ). Persona_5 Controparte_1
Chiede quindi l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c
I.A.
3. Le spese per compensi legali relativi agli immobili
Oltre alle spese già indicate, il IG. ha pagato le fatture n. 148 del 7 giugno 2007, n. 78 del 15 aprile Parte_1
2009 e n. 183 del 10 settembre 2009 emesse dall'avv. DR Brambilla e intestate alla IG.ra CP_1
relative a tre distinte pratiche(doc. 7), tutte afferenti agli immobili di proprietà di quest'ultima.L'avvenuto pagamento di tali spese è provato dalla copia degli assegni bancari intestati all'avv. Brambilla (doc. 8) e dagli estratti del conto corrente dell'odierno attore da cui si evince l'addebito di tali assegni (doc. 9).
Chiede quindi l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c
B. Le spese relative a tasse e imposte dovute dalla IG.ra CP_1
Il IG. ha pagato le tasse e le imposte dovute dalla IG.ra all'Erario (come riepilogato nella Parte_1 CP_1
tabella a pag. 7) per un complessivo importo di euro 19.395,30
Dobbiamo segnalare – annota la difesa di parte attrice - che il conto corrente su cui sono stati addebitati gli
F24 è intestato al solo IG. ed è sempre stato alimentato solamente con i redditi dell'odierno Parte_1
attore.
Chiede quindi l'indennizzo ex art. 2041 c.c..
▪ I.C. La polizza CP_3
La società successivamente trasformata società in accomandita semplice e, ancora, in Controparte_4
BigShop25 s.a.s. (oggi inattiva), è oggi partecipata dalle odierne parti: il IG. , socio accomandante, Parte_1
detiene una partecipazione pari a Euro 7.750,00, mentre la residua partecipazione di nominali Euro 2.250,00
è detenuta dalla IG.ra , socio accomandatario (doc. 14). CP_1
Antecedentemente alla trasformazione in società in accomandita semplice, avvenuta con atto del 6 maggio
2008, registrato presso il Registro delle Imprese il successivo 30 maggio 2008, il IG. sedeva nel Parte_1
6 conIGlio di amministrazione della società (dal 23 febbraio 2001, cfr. doc. 14, p. 23); a seguito della trasformazione in s.a.s., il IG. diveniva socio accomandatario, fino alla successiva trasformazione Parte_1 in . Il Trattamento di Fine Mandato dovuto al IG. era accantonato dalla società in Controparte_5 Parte_1 via indiretta, con il versamento dei premi di una apposita polizza sulla vita accesa presso l'assicurazione
[...]
(ora fusa per incorporazione in e identificata dal numero 707869, ove contraente CP_6 CP_7
era la società mentre assicurato e beneficiario era il IG. (nel caso di morte, Controparte_4 Parte_1
beneficiari sarebbero stati i suoi legittimi eredi), come risulta dal duplicato della polizza (doc. 15). La polizza aveva decorrenza dal 31 dicembre 2002 e scadenza il 31 dicembre 2012.
Nel novembre 2012, il IG. riceveva una comunicazione di che indicava la ormai prossima Parte_1 CP_2 scadenza della polizza e la disponibilità degli importi versati e capitalizzati, pari a Euro 37.849,61 (doc. 16)
(…)
[ apprendeva]che la richiesta era già stata presentata con indicazione della IG.ra quale Parte_1 CP_1
beneficiaria e che aveva già proceduto a liquidare le somme (…) la IG.ra , appropriatasi CP_2 CP_1
della richiesta di liquidazione predisposta dal IG. , ne aveva bianchettato il beneficiario originario Parte_1
(il IG. ), inserendovi le proprie generalità e nella pagina successiva, dopo aver tirato una riga Parte_1
sull'IBAN indicato dal IG. per l'accredito delle somme, vi aveva scritto il proprio.Con questo Parte_1
Co
“escamotage”, la IG.ra riusciva ad incassare il dovuto al IG. . Nessun dubbio – CP_1 Parte_1 afferma la difesa - che tale condotta integri un fatto illecito ex art. 2043 .
▪ I.D. Gli ulteriori pagamenti a favore della IG.ra CP_1
Il IG. ha operato due pagamenti a favore della IG.ra e, precisamente: Parte_1 CP_1
-In data 4 febbraio 2009, ha disposto un giroconto a suo favore per l'importo di Euro 4.000,00 (doc. 18);
-in data 22 maggio 2009, ha disposto un bonifico a suo favore della somma di Euro 10.000,00 (doc. 19).
Si tratta di pagamenti privi di qualsiasi giustificazione oggettivamente indebiti;
pertanto, il IG. Parte_1 domanda la restituzione del capitale e dei relativi interessi, ai sensi dell'art. 2033 c.c..
▪ I.E. Il pagamento a favore di KK S.r.l.
Il IG. ha pagato la fattura intestata alla convenuta (quale imprenditrice individuale) ed emessa Parte_1
dalla società sua fornitrice KK S.r.l. (n. 30/08 del 30 luglio 2008) dell'importo di Euro 25.000,00 (doc. 20).
Precisamente, il IG. ha pagato la fattura descritta, con l'assegno n. 8008086495 del 30 luglio 2008 Parte_1
(doc. 21), il cui importo risulta addebitato sull'estratto conto del relativo mese (doc. 22)
Chiede quindi l' indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c..
7 # # #
Nel costituirsi la convenuta ha contestato le pretese di parte attrice, in primo luogo evidenziando la circostanza che il IG. non è stato costretto ad effettuare alcun Parte_1 pagamento (posto che ciò sia avvenuto, chiosa la difesa).
In secondo luogo richiamando i precetti legislativamente protetti e costituzionalmente garantiti che attengono all'istituto “famiglia” in conseguenza del matrimonio, così come previsti dagli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione e artt. 143 e segg. Cod. Civ.
In terzo luogo la convenuta eccepisce una preliminare ulteriore circostanza ossia che i coniugi in data 29.09.2015 si separavano consensualmente ed il Parte_2 successivo decreto di omologazione veniva rilasciato in data 21.10.2016 cron. n.
19704/2016.
Quanto sopra – afferma la difesa - induce a ritenere anche inammissibile la domanda attorea perché interamente “coperta da giudicato”, poiché la stessa, pur non essendo una sentenza vera e propria ha natura di giurisdizione volontaria.
Prosegue la difesa :”La separazione intervenuta tra i coniugi ha regolato i rapporti Parte_3
tra di essi, infatti è noto che l'accordo di separazione ha un contenuto necessario (l'accordo di separarsi e le condizioni relative all'affidamento e al mantenimento della prole)e un contenuto eventuale ossia l'assegnazione della casa coniugale, il mantenimento del coniuge debole e ogni altro accordo rivolto a definire i rapporti economici e patrimoniali fra i coniugi in considerazione del fallimento della convivenza.
L'accordo di separazione diventa efficace fra i coniugi solo nel momento in cui il Giudice lo omologa: ciò vuol dire che se ritiene le condizioni stabilite dai coniugi eque, legittime e conformi agli interessi dei figli, lo stesso diventa vincolante per le parti. In tale atto tutti i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono stati regolati, trovandosi conferma nel fatto che “ il IG. [si è limitato a] richiedere la proprietà di n. quattro Parte_1 quadretti contenenti ciascuno un marengo d'oro” e l'assegnazione in via esclusiva “dell'autovettura Crysler
Voyager tg. CE 989 VC”.
In quarto luogo la difesa di parte convenuta richiama l' articolo 2034 cod.civ. affermando che “Nel nostro caso il IG. ha certamente agito per effetto della “soluti retemptio” e, in via Parte_1
estremamente subordinata quale adempimento spontaneo del terzo che ha eseguito la prestazione in virtù di un dovere morale che, a sua volta, ha nei confronti del debitore naturale.
Eccepisce ancora la prescrizione, a rigetto della quale si è già scritto sopra.
8 Esauriti questi aspetti la difesa di parte convenuta prende posizione sulle singole voci reclamate dall' attore;
sul punto si rimanda alla comparsa di costituzione e alle valutazioni nel prosieguo.
# # #
La convenuta spiega poi domanda riconvenzionale, così articolata:
5.A Immobile sito in Sant'Antioco (SS).
I coniugi – , nell'anno 1993 acquistavano in Sant'Antioco (SU) un immobile in Parte_1 CP_1
comproprietà con gli zii dell'attore, e sito nel villaggio Peonia Rosa.L'atto CP_8 Persona_7
iniziale vedeva la IG.ra comproprietaria con gli zii e ciò sino a quando il ,adducendo una CP_1 Parte_1
serie di giustificazioni, chiedeva ed otteneva che il 100% della proprietà venisse a lui Parte_4 trasferita, cosa che accadeva, senza che il medesimo corrispondesse il relativo controvalore ammontante per il 50% oggi ad € 20.000,00, che con quest'atto espressamente si richiede e/o in subordine, nella denegata ipotesi di soccombenza, se ne chiede la compensazione;
5.B Utilizzo dei risparmi per il ripianamento dei debiti.
Il IG. a causa delle proprie scelte scellerate dilapidava i risparmi di famiglia al fine di sopperire al Parte_1
pagamento dei propri debiti, compresi quelli della , da lui contratti ed ammontanti a circa Controparte_4
120.000,00.Il 50% dei risparmi pari ad € 60.000,00 è di pertinenza della IG.ra , che con quest'atto CP_1 espressamente si richiedonoe/o in subordine, nella denegata ipotesi di soccombenza, se ne chiede la compensazione;
5.C Liquidazione azioni . CP_9
Il IG. , ha svolto sempre l'attività di agente immobiliare e, nel periodo di coniugio, ha Parte_1
accumulato azioni della per un valore non inferiore ad € 200.000,00, delle quali ha chiesto per una CP_9
parte la liquidazione non riconoscendo nulla alla IG.ra e, per altra parte ancora le detiene. CP_1
Appare chiaro che i sacrifici posti in essere dalla IG.ra debbano essere ricompensati per cui una CP_1 parte di essi € 100.000,00 devono, essere necessariamente, riconosciuti alla medesima che con quest'atto espressamente si richiedono e/o in subordine, nella denegata ipotesi di soccombenza, se ne chiede la compensazione;
5.D Piano di accumulo
Nell'ambito della sua attività lavorativa il IG. ha accumulato una serie di proventi depositandoli in Parte_1
Svizzera. Le somme sono assolutamente ragguardevoli e per quanto già specificato al precedente capitolo C.
9 la IG.ra ha diritto a riceverne una parte pari ad € 60.000,00 che con quest'atto espressamente si CP_1
richiedono e/o in subordine, nella denegata ipotesi di soccombenza, se ne chiede la compensazione.
5.E Spese per istruzione dei figli
I figli DR e , hanno frequentato scuole private dapprima presso l'Istituto aeronautico ND Per_1
Flying School a Milano (somme pagate congiuntamente) e, dopo il diploma la scuola Aviotrace Swiss. Tutti i costi per la formazione post-diploma al fine di soddisfare le inclinazioni dei figli DR e , sono Per_1
stati sostenuti dalla IG. , la quale sopperiva anche alle spese per recarsi in auto giornalmente in CP_1
DR (CH) (All. 9).
Appare chiaro che i sacrifici posti in essere dalla IG.ra e i relativi esborsi ammontanti CP_1 complessivamente ad € 40.000,00 debbano essere ricompensati, nella misura del 50% pari ad € 20.000,00 che con quest'atto espressamente si richiedono e/o in subordine, nella denegata ipotesi di soccombenza, se ne chiede la compensazione.
Nel corso del giudizio si darà ampia prova dei danni subiti sia in termini patrimoniali presentando i giustificativi, ma anche in termini non patrimoniali giacché dalla vicenda parte convenuta ha subito un rilevante danno poiché pur inattiva la Big Shop sas la IG.ra continua a pagare l'Agenzia delle CP_1
Entrate, con prestito del di lei padre, anche per le quote INPS del QU (All. 10).
Il danno arrecato può essere quantificato in Euro 260.000,00 o nella minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa”.
# # #
Così riportate le rispettive e contrapposte versioni di parte attrice e di parte convenuta, si deve rilevare che in nessuno degli atti di separazione e di divorzio è contenuta una formula ( quale, a mero titolo di esempio “le parti si danno atto di non aver null'altro reciprocamente a pretendere”, “ anche in via transattiva” o altre) che porti ad affermare che l'odierna azione è inammissibile o improcedibile per essere stati interamente definiti i rapporti economico-patrimoniali tra le parti.
Sulla prescrizione si è già richiamato l'atto interruttivo .
Nel merito va rilevato che l'asserito credito connesso alla polizza ( atto di citazione CP_2 Cont
“I.C. La polizza , non può essere riconosciuto. CP_2
In primo luogo l'attore non ha fornito prova dell'asserita alterazione documentale ipotizzata nell'atto introduttivo. In secondo luogo va considerato che il contraente della
10 polizza era la poi trasformata in Big Shop s.a.s. Non vi è prova che le Controparte_4 somme fossero destinata al trattamento di fine mandato
In ogni caso l'accantonamento effettuato era di pertinenza della società che quindi ne poteva disporre.
Afferma parte attrice he le somme sono state utilizzate, solo e soltanto, per appianare la posizione debitoria della società che da s.r.l. veniva “retrocessa” a s.a.s. proprio perché aveva perso tutto il suo capitale sociale;
stante la piena titolarità delle somme in capo alla società non vi è necessità di approfondire il dato.
Con riguardo all'asserito credito connesso alla vicenda KK ( citazione I.E. Il pagamento a favore di KK S.r.l.) si deve rilevare che risulta dalla documentazione presentata che il 5.11.2007 sottoscriveva come franchisee con KK Parte_1 la scheda UNO-KNOW HOW.
La difesa di parte convenuta ha prodotto (docc. 4-5) schede sviluppo e richiesta contributi, che dimostrerebbero l'interesse diretto dell'attore nelle vicende imprenditoriali. Il tema non è stato approfondito , ma con riguardo alla vicenda KK la richiesta formulata dal come franchisee dimostra il suo diretto interesse nella Parte_1 vicenda.
Anche gli importi relativi non possono quindi essere riconosciuti.
Con riguardo ai pagamenti per tasse a imposte ( paragrafo B citazione) si deve osservare che non sono stati prodotti i modelli F24,con i relativi codici tributo, con la conseguenza che non è possibile determinare con certezza se le somme fossero di pertinenza esclusiva della o fossero riconducibili in tutto o in parte alla società in accomandita della CP_1 quale marito e moglie erano soci. Va anche tenuto presente che è stata prodotta documentazione per dimostrare che era stata attivata la procedura di c.d. “Rottamazione cartelle” (doc. 10 convenuta) per la società per Controparte_10 euro 30.570,60.
Con riguardo alle ulteriori somme indicate dal occorre considerare le Parte_1 dichiarazioni del figlio della coppia, ( udienza 16.5.2023) ,richiamando i Persona_8 passi della sua testimonianza , in raffronto agli esiti dell'interrogatorio formale dell'attore:
( ) “Interrogato sulla seconda memoria ex art. 183 cpc di parte Persona_8 convenuta risponde:
Cap.
1. Vero che le spese per l'istruzione e di quanto inerente e conseguente è stato sostenuto in prevalenza da sua madre, NO ? Controparte_1
11 Risposta: “confermo che mia mamma ha sostenuto in misura maggiore le spese rispetto a mio padre. Mio padre ha contribuito poco e niente. Da quando frequentavo la seconda media, mio padre è stato assente.
La circostanza relativa alla contribuzione delle spese tra i miei genitori l'ho dedotta vivendo in famiglia.
Verso i miei 18 anni invece mi sono interessato direttamente delle spese che mi riguardavano e so che sono state sostenute da mia madre”
ADR “io però non ho visto la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, ricordo che mia mamma chiedeva i pagamenti a mio padre e che lui si negava”
3. Vero che lei ha frequentato scuole private, dapprima presso l'Istituto aeronautico ND Flying
School a Milano con spese a carico paritetico dei suoi genitori e, dopo il diploma, la scuola Aviotrace Swiss?
Risposta: “confermo di aver frequentato queste scuole, ribadisco però per la spesa quanto sopra già precisato”
4. Vero che i costi per la sua formazione post-diploma, sono stati sostenuti da sua madre NO CP_1
, la quale sopperiva anche alle spese per recarsi in auto giornalmente in DR (CH).
[...]
Risposta “confermo”
Nell' interrogatorio formale il ha affermato: Parte_1
Cap.
1. Vero che le spese per l'istruzione e di quanto inerente e conseguente è stato sostenuto in prevalenza da sua madre [ moglie, per l'interrogatorio] , NO ? Controparte_1
Risposta: “Non è vero. Io ho pagato le spese dei ragazzi dal periodo delle medie sino al diploma. Ciò si evince dagli estratti di conto corrente bancario n.860033 accesso presso l' , nonché dalla Parte_5
documentazione in mio possesso”.
Cap.
3. Vero che lei [ il figlio ] ha frequentato scuole private, dapprima presso l'Istituto aeronautico ND
Flying School a Milano con spese a carico paritetico dei suoi genitori e, dopo il diploma, la scuola Aviotrace
Swiss?
Risposta “Confermo che i miei figli hanno seguito tale percorso scolastico. Poi si sono recati per tre anni al termine della scuola durante le vacanze estive in Inghilterra e io ho sostenuto i costi ”.
Cap.
4. Vero che i costi per la sua formazione post-diploma, sono stati sostenuti da [lla] madre NO
, la quale sopperiva anche alle spese per recarsi in auto giornalmente in DR (CH)? Controparte_1
Risposta: “Io ricordo di aver contribuito per la somma di € 1.000,00 per le spese di trasporto. Infatti inizialmente ed DR pensavano di affittare una casa a Mendrisio, poi hanno deciso di andare Per_1 in auto con altri amici per dividere le spese”.
12 Da queste dichiarazioni emerge che pressochè tutti gli oneri economici erano sostenuti dalla CP_1
Emblematica la dichiarazione del figlio : “ricordo che mia mamma chiedeva i pagamenti a mio padre e che lui si negava”.
Non vi è prova dell'asserita accondiscendenza del figlio nei confronti della madre, nel rendere la testimonianza, né di un atteggiamento di astio nei confronti del padre.
L'attore si è limitato ad affermare genericamente di aver sostenuto le spese , senza specificare le singole voci che emergerebbero, a suo dire, dagli estratti conto, né ha prodotto l'asserita documentazione in suo possesso. Va però tenuto presente che la stessa convenuta ammette che gli importi per complessivi euro 14.000,00 sono da ricondurre al contributo del QU ai bisogni della famiglia (“ con riferimento al punto 1.D, per i pagamenti richiesti per complessivi € 14.000,00 effettuati il 04.02.2009 e il
22.05.2009,non si nega il versamento effettuato ma, l'attore avrebbe dovuto anche evidenziare che le somme erano e sono state destinate solo e soltanto per l'eIGenza scolastica dei figli”).
Riguardo alle altre voci di spesa per le quali il pretende la restituzione si deve Parte_1 ricordare che l'azione di arricchimento ex art. 2041 ha carattere sussidiario. Nel caso in esame, considerato quanto sopra scritto riguardo alla mancanza di contribuzione continuativa per le necessità della famiglia e il lungo periodo di tempo nel quale sono avvenuti i pagamenti ( 1.8.2006/ 2.1.2013, compresi i pagamenti per spese legali e spese condominiali ) per escludere che essi siano avvenuti nell'ambito dei reciproci rapporti famigliari l'attore avrebbe dovuto fornire la prova di un diverso accordo sottostante a tali pagamenti, potendosi per contro ritenere che attraverso tali pagamenti venisse adempiuto l'onere di mantenimento della famiglia.
“In via generale ed astratta, può soltanto affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune.
L'erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l'eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l'operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza” ( così Cass. 5385/2023).
Le richieste di parte attrice vanno pertanto rigettate.
Vanno parimenti rigettate le richieste di parte convenuta.
13 Con riguardo alla vicenda dell' immobile sito in Sant'Antioco ( 5A, comparsa) è ampiamente prescritto il diritto preteso ( si veda 1^ memoria parte attrice, 14.2.2022, pag.
4).
Con riguardo alle altre voci ( 5B - 5E comparsa) per un verso si tratta di circostanze indimostrate, per altro verso va richiamato quanto sopra scritto riguardo alle modalità di contribuzione del . Parte_1
Va peraltro osservato che se si volesse accogliere la prospettiva di parte convenuta riguardo all'improponibilità dell'azione per essere stati interamente definiti gli aspetti patrimoniali nei giudizi di separazione e divorzio anche queste voci rientrerebbero nella censura di improcedibilità.
Stante le conclusioni raggiunte le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti:
rigetta le domande di parte attrice;
rigetta le eccezioni preliminari e la domanda riconvenzionale di parte convenuta.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Monza, 10 febbraio 2025.
Il giudice
Dott. DR Rossato
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