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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/04/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 798/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Emanuela Germano Corte PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE
Dott. Bruno Gian Pio Conca CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 798/2024 promosso da: in amministrazione straordinaria (P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona dei commissari straordinari avv. e dott. , Controparte_2 CP_3 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Scola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via Duchessa Jolanda n. 25, come da procura in atti.
- parte appellante - contro
(P.IVA: ), in persona del suo legale Controparte_4 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti. Francesca Scalia e
Giuseppe Zafonte, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Palermo, piazza V.E. Orlando n. 36, come da procura in atti.
- parte appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, accogliere il gravame proposto ed in riforma della sentenza impugnata, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito, revocare ex art. 67, co. 1, n. 2 legge fall., ovvero in subordine ex art. 67, co. 2 legge fall., ovvero in subordine ex art. 2901 c.c., i pagamenti eseguiti da di € CP_5
1 40.565,22 in favore di parte appellata e, per l'effetto, condannare quest'ultima alla restituzione in favore della Procedura della somma capitale di euro 40.565,22 o altra somma da accertarsi in corso di causa, eventualmente secondo equità, oltre interessi legali sul capitale, dal dì del dovuto al momento di proposizione della presente domanda ed oltre gli interessi previsti per le transazioni commerciali di cui al d.lgs. n. 231/2002 ai sensi del quarto comma di cui all'art. 1284 c.c., dal momento di proposizione della presente domanda al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese generali, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, aumentati del 30% ex art. 4, comma 1-bis del DM Giustizia n. 55/2014, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, 2° comma D.M. della Giustizia n. 55 del
2014, CPA e IVA come per legge”.
Per parte appellata
“Voglia la Corte di Appello,
Rejetta ogni contraria istanza eccezione e difesa;
• preliminarmente dichiarare l'inammissibilità, l'irrilevanza e l'infondatezza delle istanze formulate da parte appellante;
[...
• nel merito, rigettare tutte le domande presentate in appello da Controparte_1
e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata Parte_1 sentenza di Primo Grado.
Con vittoria di spese e compensi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in amministrazione straordinaria Controparte_1 conveniva in giudizio chiedendo l'accoglimento della Controparte_4 domanda revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2 L.F. o, in subordine ex art. 62, comma 2 L.F. o ancora in ulteriore subordine, l'accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c.; chiedeva altresì la condanna della convenuta alla restituzione di € 40.565,22 o altra somma da accertarsi in corso di causa.
In particolare, parte attrice affermava che: (i) in data 29.06.2018 aveva stipulato un contratto di appalto di servizio di pulizia con escludendo Controparte_6 espressamente che – in ipotesi di subappalto – fosse tenuta a pagare i CP_5
corrispettivi a favore dei subappaltatori;
(ii) in data 14.08.2018 aveva stipulato con
[...]
un contratto di subappalto per l'esecuzione del servizio di pulizie, con il quale CP_4 avevano pattuito che i pagamenti sarebbero stati eseguiti dall'appaltatrice mediante
2 bonifico bancario;
(iii) in data 17.06.2019 aveva ricevuto tre istanze di fallimento, in quanto non era più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
(iv) in data
23.07.2019 parte convenuta aveva acconsentito a ricevere il pagamento delle proprie prestazioni direttamente da parte della società appaltante, mediante delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 1269 c.c.; (v) a seguito del predetto accordo, la convenuta aveva ricevuto in data 05.08.2019 da il pagamento di € 40.565,22 a mezzo CP_5
bonifico, con cui la società appaltante aveva estinto contestualmente sia i propri debiti nei confronti di , sia i debiti di quest'ultima nei confronti di;
(vi) in data CP_1 CP_4
04.02.2020 il Tribunale di Torino aveva dichiarato lo stato di insolvenza dell'attrice e in data 30.07.2020 l'aveva ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e (vii) in data 20.01.2021 il Tribunale aveva autorizzato all'esecuzione del programma CP_1 di cessione dei complessi aziendali ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 270/1999.
Tutto ciò premesso, parte attrice affermava che la controparte era stata pagata non in moneta fallimentare, come tutti gli altri creditori, ma fuori dal concorso e in danno della massa creditoria, diminuendo così l'attivo disponibile di;
la procedura, CP_1 pertanto, agiva in giudizio al fine di ottenere la revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 1,
n. 2 o ex art. 67 comma 2 L.F. o ai sensi dell'art. 2901 c.c., nonché la conseguente restituzione del pagamento predisposto a favore di . CP_4
Parte convenuta non si costituiva in primo grado e veniva dichiarata contumace.
La sentenza di primo grado
Con la sentenza n. 820/2024, depositata in data 05.02.2024 e non notificata, il Tribunale di
Torino rigettava integralmente le domande attoree, respingendo sia la domanda di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n. 2 o comma 2, sia la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. Nulla statuiva in merito alle spese legali, stante la contumacia della parte convenuta.
Il Tribunale, previa disamina dei fatti di causa, preliminarmente accertava la sussistenza dei requisiti temporali richiesti dall'art. 67, comma 1, n. 2 e dal comma 2, in quanto il pagamento contestato era avvenuto in data 05.08.2019 e lo stato di insolvenza di era stato dichiarato il 04.02.2020. Il Giudice di primo grado, tuttavia, riteneva CP_1 che non ci fossero i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare, in quanto il contratto di appalto tra la parte attrice e non prevedeva un divieto Controparte_6
di pagamento diretto del committente al subappaltatore e, nel caso di specie, il pagamento non avveniva con mezzi anomali, dato sì che il pagamento diretto della società appaltante al subappaltatore era una pratica commerciale comunemente accettata. Il Tribunale,
3 inoltre, affermava come non vi fossero elementi idonei a provare che la convenuta contumace era a conoscenza dello stato di insolvenza della propria debitrice, così come invece richiesto dalla disciplina della legge fallimentare. Secondo il Giudice di primo grado, infatti, la convenuta versava in una condizione di inscentia circa l'insolvenza della parte attrice, vista la propria posizione di cooperativa per servizi di pulizia e non di operatore qualificato (come una Banca), la cui sede (Palermo) era distante da quella dell'attrice; era pertanto ragionevole presumere, vista la tipologia di attività svolta e la sede della convenuta, che questa non avesse motivo o occasione di conoscere lo stato di insolvenza della controparte. Non vi era poi prova, secondo il Tribunale, dell'effettiva conoscenza in capo alla convenuta delle tre istanze di fallimento presentate nei confronti della nel luglio 2019, visto altresì che la convenuta non aveva proposto alcuna CP_1
procedura di recupero del credito nei confronti della controparte. Gli elementi presuntivi della conoscenza in capo alla parte convenuta prodotti in giudizio dalla parte attrice erano, pertanto, insufficienti a far ritenere sussistente il requisito della conoscenza dello stato di insolvenza.
Il Tribunale rigettava altresì la domanda di revocatoria ordinaria, sostenendo che parte attrice aveva formulato una domanda generica e non aveva dato prova del requisito della scientia damni. Riteneva, inoltre, che mancasse anche il requisito della consapevolezza in capo alla convenuta di nuocere alle ragioni dei creditori di , oltre la già CP_1
evidenziata assenza della conoscenza dello stato di insolvenza.
Il giudizio in appello
L'appello proposto da Controparte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_2
impugnava la sentenza del Tribunale di Torino, chiedendone la riforma.
[...]
Con il primo motivo di appello lamentava l'erronea applicazione, da parte del Giudice di primo grado, dell'art. 67, comma 1, n. 2 L.F., perché questi non aveva ritenuto anomalo il metodo di pagamento della delegazione. L'appellante affermava che, secondo il suddetto articolo, i normali mezzi di pagamento in materia sono gli assegni circolari e bancari, le cambiali tratte, i pagherò cambiari e i bonifici bancari, così come indicato da diversa giurisprudenza di legittimità. Non rientrano tra questi e sono, pertanto, anomali, i pagamenti eseguiti da terzi con soldi del debitore successivamente fallito o dal committente direttamente al subappaltatore con denaro dell'appaltatore fallito. L'appellante sosteneva che, nel caso di specie, il pagamento contestato incidesse negativamente sulla garanzia patrimoniale dei creditori concorsuali, in quanto il saldo del debito era avvenuto
4 con denaro che sarebbe stato destinato alla società appaltatrice poi fallita. Contestava la motivazione del Tribunale secondo la quale la delegazione di pagamento era un mezzo comunemente accettato dalla prassi commerciale;
a tal proposito parte appellante richiamava giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6358/1980) secondo cui la complessità del meccanismo satisfattorio della delegazione è sintomo di un'impotenza finanziaria del debitore ad estinguere i propri debiti “normalmente” mediante denaro proprio. Nel caso di specie il rapporto tra le parti sviluppatosi nel periodo anteriore al 2019 non aveva come modalità tipica di svolgimento la delegazione al committente, la quale non si era consolidata nemmeno in forza di un prolungato utilizzo nel tempo, trattandosi di un utilizzo una tantum. Il pagamento eseguito dalla società appaltante, inoltre, aveva estinto debiti scaduti da tempo e relativi a prestazioni eseguite tra il dicembre 2018 e l'aprile 2019, che non erano stati fatturati dal subappaltatore. Le circostanze richiamate risultavano documentalmente provate, secondo parte appellante, mediante fatture e lettere PEC depositate in giudizio.
Con il secondo motivo di appello contestava il capo della sentenza appellata che negava la conoscenza, in capo alla parte convenuta, dello stato di decozione della . CP_1
Richiamava, specificatamente, l'art. 67, comma 1 L.F., secondo il quale spetta al creditore convenuto provare la mancata conoscenza dello stato di insolvenza del debitore: il rilievo d'ufficio operato dal Tribunale, pertanto, violava la norma. Il Tribunale non poteva sostituirsi alla convenuta contumace e si sarebbe dovuta, quindi, presumere la scientia decotionis fino a prova contraria.
Parte appellante affermava, inoltre, che gli elementi richiamati dal Giudice di primo grado al fine di provare l'inscentia decotionis in capo alla parte convenuta erano tutti elementi o fatti di segno negativo, ossia di “non conoscenza”. Sussistevano, invece, elementi tali da far presumere la conoscenza in capo alla convenuta circa la mancanza di liquidità di parte attrice, in particolare: (i) l'attrice aveva pagato in ritardo le fatture dell'intero anno 2019, senza mai contestare alla subappaltatrice il lavoro svolto, così come indicato anche dalla stessa parte appellata nella lettera con cui autorizzava la delegazione di pagamento;
(ii) la convenuta riceveva in blocco il pagamento di nove fatture solo a seguito del mutamento delle condizioni di pagamento contrattualmente previste. Per tutte queste ragioni, si doveva ritenere che parte convenuta fosse consapevole dell'impotenza finanziaria della propria debitrice: se avesse avuto la liquidità necessaria, le parti non CP_1
sarebbero mai ricorse allo strumento della delegazione di pagamento. Parte appellante
5 sottolineava, ancora, come le notizie Ansa del 2019 circa la situazione della CP_1
fossero di dominio pubblico e, pertanto, conoscibili dalla convenuta.
Tutto ciò premesso, chiedeva la revoca del pagamento controverso ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2 L.F. o, in subordine, ai sensi dell'art. 67, comma 2 L.F. o ai sensi dell'art. 2901 c.c. Domandava la condanna della parte appellata alla restituzione di € 40.565,22 o altra somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi legali. In ogni caso, con vittoria di spese generali, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, aumentati del 30% ex art. 4, comma 1-bis del DM Giustizia n. 55/2014.
Le difese di Controparte_4
In data 21.10.2024 si costituiva in giudizio istando per il Controparte_4 rigetto dell'appello in quanto inammissibile, improcedibile e infondato, e chiedendo per la conferma della sentenza di primo grado.
Preliminarmente, parte appellata richiamava la disciplina dell'azione revocatoria fallimentare e la distinzione tra gli atti definiti “normali” e “anormali”.
Quanto al primo motivo di appello, escludeva l'applicabilità dell'azione revocatoria, in quanto il contratto di appalto stipulato tra le parti non prevedeva un divieto di pagamento diretto dal committente al subappaltatore;
richiamava in proposito anche il Codice dei contratti pubblici, secondo cui il committente è sempre autorizzato a pagare direttamente il subappaltatore qualora questi sia una micro o piccola impresa mentre;
in caso contrario, può pagarlo direttamente solo in ipotesi di inadempimento dell'appaltatore. Parte appellata richiamava, poi, la motivazione del Tribunale secondo cui la delegazione di pagamento è a tutti gli effetti un mezzo di estinzione delle obbligazioni pecuniarie comunemente accettato nella prassi commerciale.
In merito all'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria, parte appellata affermava che sarebbe stato necessario il requisito della conoscenza di arrecare danno alle ragioni creditizie o la dolosa preordinazione dell'azione di cui si chiede la revoca, circostanze di cui, nel caso di specie, non era stata data prova, siccome parte appellante richiedeva tale azione revocatoria solo in via subordinata, senza presentare un'argomentazione esaustiva.
In merito al secondo motivo di appello, parte appellata evidenziava che non era onere del creditore monitorare costantemente i bilanci del proprio debitore al fine di individuarne l'eventuale stato di insolvenza, soprattutto se questi non rivestiva la qualifica di operatore nel settore bancario o finanziario.
6 In merito alla prova della scientia o inscentia decotionis, parte appellata richiamava giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19298/2020) secondo cui questa poteva essere fornita anche con indizi ed elementi fattuali;
nel caso di specie, richiamava gli CP_4 elementi indicati dal Giudice di primo grado, ossia l'attività svolta, la sede dell'impresa, la mancata conoscenza del comunicato sindacale e delle notizie giornalistiche (le quali, in ogni caso, non si riferivano ad uno stato di insolvenza della , ma solo a delle CP_1
manifestazioni dei dipendenti).
Tutto ciò premesso, parte appellata chiedeva, preliminarmente, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello; nel merito, domandava il rigetto delle domande di controparte e la conseguente conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi.
Precisate le conclusioni e depositati gli atti difensivi, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è accoglibile.
Il primo motivo di appello relativo all'erronea applicazione, da parte del Giudice di primo grado, dell'art. 67, comma 1, n. 2 L.F. per non aver ritenuto la delegazione di pagamento un mezzo anomalo è fondato e va, pertanto, accolto.
Anzitutto, è necessario premettere che la delegazione di pagamento non rappresenta automaticamente un metodo di pagamento anomalo, essendo necessario verificare volta per volta il rapporto intercorso tra le diverse parti in causa, senza tralasciare che – in ipotesi di contratto di appalto – la delegazione non riveste la medesima finalità ricoperta nei casi di rapporti intercorrenti tra singoli privati. Come evidenziato dalla Corte di
Cassazione “il pagamento dei debiti del fallito eseguito dal delegato nel caso in cui la provvista sia anticipatamente fornita dal delegante, pertanto, non costituisce di per sé un'operazione anomala, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l.fall., ma può esserlo in ragione delle peculiarità dei rapporti tra le parti coinvolte e del relativo contesto economico/commerciale” (Cass. Sez. I, ord. 30254/2024).
Nel caso di specie, è pacifico che nei rapporti intercorsi tra società appaltante, società appaltatrice e società subappaltatrice, la delegazione di pagamento non costituisse un ordinario e consueto mezzo di adempimento tra le parti, tanto più che con il contratto di appalto del 29.06.2018 stipulato tra e si escludeva Controparte_6 CP_1
espressamente che la società appaltante fosse tenuta a pagare direttamente, in caso di subappalto, le società subappaltatrici.
7 L'adempimento delle prestazioni svolte dalla subappaltatrice mediante delegazione di pagamento direttamente dalla stazione appaltante, pertanto, non possono che ritenersi un mezzo di pagamento anomalo, in quanto estraneo agli ordinari metodi abitualmente utilizzati tra le parti. Secondo la già richiamata giurisprudenza di legittimità, invero,
l'anomalia disciplinata dall'art. 67, comma 1, n. 2 L.F. “si focalizza espressamente sul
“mezzo” di pagamento, la cui anomalia evidenzia lo stato di insolvenza e ne fonda la presunzione di conoscenza, poiché dallo stesso (a differenza dei mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione dello stesso) l'accipiens è messo a conoscenza dell'impossibilità dell'impresa di estinguere normalmente il proprio debito” (Cass. Sez. I, ord.
30254/2024).
La normalità della delegazione di pagamento non può essere confermata, come sostiene parte appellata, né da una lettura generica dell'istituto all'interno delle comuni pratiche commerciali, né dal vago richiamo alla disciplina del Codice dei contratti pubblici: è fondamentale, infatti, calare la delegazione di pagamento nel contesto specifico della causa in esame, dalla quale emerge chiaramente l'anomalia del mezzo, il cui utilizzo non si sarebbe reso necessario, se la società appaltatrice avesse avuto a disposizione la liquidità sufficiente ad adempiere alla propria prestazione nei confronti della subappaltatrice, mediante la modalità di pagamento contrattualmente stipulata tra le parti.
Tutto ciò premesso, la Corte ritiene che nel caso di specie sussistano i requisiti per l'applicazione dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2 L.F., in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata.
Avendo esaminato e provato la qualifica della delegazione di pagamento quale mezzo anomalo nella causa controversa, risulta superflua ed assorbita l'ulteriore disamina circa la sussistenza del requisito soggettivo della scientia decotionis in capo alla società appellata: il secondo motivo di appello è, pertanto, assorbito.
All'accoglimento dell'appello consegue la riforma della sentenza di primo grado e la dichiarazione di inefficacia del pagamento ricevuto da in Controparte_4 data 05.08.2019 per € 40.565,22, nonché la condanna di parte appellata alla restituzione a alla somma di € Parte_2
40.565,22, oltre interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo.
Spese legali
8 Atteso l'esito del giudizio e l'accoglimento dell'appello, si ritiene che le spese di entrambi i gradi di giudizio vadano poste a carico della parte soccombente.
Per quanto attiene alla determinazione delle spese di lite, queste vanno liquidate con riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, sulla base del valore medio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_2 [...]
avverso la sentenza n. 820/2024 del Tribunale di Torino, Controparte_4
depositata in data 05.02.2024:
a) accoglie l'appello e in riforma della sentenza appellata dichiara l'inefficacia del pagamento ricevuto da in data 05.08.2019 per € Controparte_4
40.565,22 e condanna parte appellata alla restituzione a in Controparte_1 amministrazione straordinaria della somma di € 40.565,22, oltre interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
b) condanna parte appellata al pagamento delle spese Controparte_4 legali di entrambi i gradi di giudizio a favore della parte appellante
[...]
, liquidate per il primo grado in complessivi Parte_2
€ 7.616,00, di cui € 1.701 per fase di studio, 1.204,00 per fase introduttiva, €
1.806,00 per fase istruttoria ed € 2.905,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% e per il presente grado in complessivi € 6.946,00, di cui € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 3.470,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 21.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Emanuela Germano Corte PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE
Dott. Bruno Gian Pio Conca CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 798/2024 promosso da: in amministrazione straordinaria (P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona dei commissari straordinari avv. e dott. , Controparte_2 CP_3 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Scola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via Duchessa Jolanda n. 25, come da procura in atti.
- parte appellante - contro
(P.IVA: ), in persona del suo legale Controparte_4 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti. Francesca Scalia e
Giuseppe Zafonte, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Palermo, piazza V.E. Orlando n. 36, come da procura in atti.
- parte appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, accogliere il gravame proposto ed in riforma della sentenza impugnata, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito, revocare ex art. 67, co. 1, n. 2 legge fall., ovvero in subordine ex art. 67, co. 2 legge fall., ovvero in subordine ex art. 2901 c.c., i pagamenti eseguiti da di € CP_5
1 40.565,22 in favore di parte appellata e, per l'effetto, condannare quest'ultima alla restituzione in favore della Procedura della somma capitale di euro 40.565,22 o altra somma da accertarsi in corso di causa, eventualmente secondo equità, oltre interessi legali sul capitale, dal dì del dovuto al momento di proposizione della presente domanda ed oltre gli interessi previsti per le transazioni commerciali di cui al d.lgs. n. 231/2002 ai sensi del quarto comma di cui all'art. 1284 c.c., dal momento di proposizione della presente domanda al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese generali, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, aumentati del 30% ex art. 4, comma 1-bis del DM Giustizia n. 55/2014, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, 2° comma D.M. della Giustizia n. 55 del
2014, CPA e IVA come per legge”.
Per parte appellata
“Voglia la Corte di Appello,
Rejetta ogni contraria istanza eccezione e difesa;
• preliminarmente dichiarare l'inammissibilità, l'irrilevanza e l'infondatezza delle istanze formulate da parte appellante;
[...
• nel merito, rigettare tutte le domande presentate in appello da Controparte_1
e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata Parte_1 sentenza di Primo Grado.
Con vittoria di spese e compensi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in amministrazione straordinaria Controparte_1 conveniva in giudizio chiedendo l'accoglimento della Controparte_4 domanda revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2 L.F. o, in subordine ex art. 62, comma 2 L.F. o ancora in ulteriore subordine, l'accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c.; chiedeva altresì la condanna della convenuta alla restituzione di € 40.565,22 o altra somma da accertarsi in corso di causa.
In particolare, parte attrice affermava che: (i) in data 29.06.2018 aveva stipulato un contratto di appalto di servizio di pulizia con escludendo Controparte_6 espressamente che – in ipotesi di subappalto – fosse tenuta a pagare i CP_5
corrispettivi a favore dei subappaltatori;
(ii) in data 14.08.2018 aveva stipulato con
[...]
un contratto di subappalto per l'esecuzione del servizio di pulizie, con il quale CP_4 avevano pattuito che i pagamenti sarebbero stati eseguiti dall'appaltatrice mediante
2 bonifico bancario;
(iii) in data 17.06.2019 aveva ricevuto tre istanze di fallimento, in quanto non era più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
(iv) in data
23.07.2019 parte convenuta aveva acconsentito a ricevere il pagamento delle proprie prestazioni direttamente da parte della società appaltante, mediante delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 1269 c.c.; (v) a seguito del predetto accordo, la convenuta aveva ricevuto in data 05.08.2019 da il pagamento di € 40.565,22 a mezzo CP_5
bonifico, con cui la società appaltante aveva estinto contestualmente sia i propri debiti nei confronti di , sia i debiti di quest'ultima nei confronti di;
(vi) in data CP_1 CP_4
04.02.2020 il Tribunale di Torino aveva dichiarato lo stato di insolvenza dell'attrice e in data 30.07.2020 l'aveva ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e (vii) in data 20.01.2021 il Tribunale aveva autorizzato all'esecuzione del programma CP_1 di cessione dei complessi aziendali ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 270/1999.
Tutto ciò premesso, parte attrice affermava che la controparte era stata pagata non in moneta fallimentare, come tutti gli altri creditori, ma fuori dal concorso e in danno della massa creditoria, diminuendo così l'attivo disponibile di;
la procedura, CP_1 pertanto, agiva in giudizio al fine di ottenere la revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 1,
n. 2 o ex art. 67 comma 2 L.F. o ai sensi dell'art. 2901 c.c., nonché la conseguente restituzione del pagamento predisposto a favore di . CP_4
Parte convenuta non si costituiva in primo grado e veniva dichiarata contumace.
La sentenza di primo grado
Con la sentenza n. 820/2024, depositata in data 05.02.2024 e non notificata, il Tribunale di
Torino rigettava integralmente le domande attoree, respingendo sia la domanda di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n. 2 o comma 2, sia la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. Nulla statuiva in merito alle spese legali, stante la contumacia della parte convenuta.
Il Tribunale, previa disamina dei fatti di causa, preliminarmente accertava la sussistenza dei requisiti temporali richiesti dall'art. 67, comma 1, n. 2 e dal comma 2, in quanto il pagamento contestato era avvenuto in data 05.08.2019 e lo stato di insolvenza di era stato dichiarato il 04.02.2020. Il Giudice di primo grado, tuttavia, riteneva CP_1 che non ci fossero i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare, in quanto il contratto di appalto tra la parte attrice e non prevedeva un divieto Controparte_6
di pagamento diretto del committente al subappaltatore e, nel caso di specie, il pagamento non avveniva con mezzi anomali, dato sì che il pagamento diretto della società appaltante al subappaltatore era una pratica commerciale comunemente accettata. Il Tribunale,
3 inoltre, affermava come non vi fossero elementi idonei a provare che la convenuta contumace era a conoscenza dello stato di insolvenza della propria debitrice, così come invece richiesto dalla disciplina della legge fallimentare. Secondo il Giudice di primo grado, infatti, la convenuta versava in una condizione di inscentia circa l'insolvenza della parte attrice, vista la propria posizione di cooperativa per servizi di pulizia e non di operatore qualificato (come una Banca), la cui sede (Palermo) era distante da quella dell'attrice; era pertanto ragionevole presumere, vista la tipologia di attività svolta e la sede della convenuta, che questa non avesse motivo o occasione di conoscere lo stato di insolvenza della controparte. Non vi era poi prova, secondo il Tribunale, dell'effettiva conoscenza in capo alla convenuta delle tre istanze di fallimento presentate nei confronti della nel luglio 2019, visto altresì che la convenuta non aveva proposto alcuna CP_1
procedura di recupero del credito nei confronti della controparte. Gli elementi presuntivi della conoscenza in capo alla parte convenuta prodotti in giudizio dalla parte attrice erano, pertanto, insufficienti a far ritenere sussistente il requisito della conoscenza dello stato di insolvenza.
Il Tribunale rigettava altresì la domanda di revocatoria ordinaria, sostenendo che parte attrice aveva formulato una domanda generica e non aveva dato prova del requisito della scientia damni. Riteneva, inoltre, che mancasse anche il requisito della consapevolezza in capo alla convenuta di nuocere alle ragioni dei creditori di , oltre la già CP_1
evidenziata assenza della conoscenza dello stato di insolvenza.
Il giudizio in appello
L'appello proposto da Controparte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_2
impugnava la sentenza del Tribunale di Torino, chiedendone la riforma.
[...]
Con il primo motivo di appello lamentava l'erronea applicazione, da parte del Giudice di primo grado, dell'art. 67, comma 1, n. 2 L.F., perché questi non aveva ritenuto anomalo il metodo di pagamento della delegazione. L'appellante affermava che, secondo il suddetto articolo, i normali mezzi di pagamento in materia sono gli assegni circolari e bancari, le cambiali tratte, i pagherò cambiari e i bonifici bancari, così come indicato da diversa giurisprudenza di legittimità. Non rientrano tra questi e sono, pertanto, anomali, i pagamenti eseguiti da terzi con soldi del debitore successivamente fallito o dal committente direttamente al subappaltatore con denaro dell'appaltatore fallito. L'appellante sosteneva che, nel caso di specie, il pagamento contestato incidesse negativamente sulla garanzia patrimoniale dei creditori concorsuali, in quanto il saldo del debito era avvenuto
4 con denaro che sarebbe stato destinato alla società appaltatrice poi fallita. Contestava la motivazione del Tribunale secondo la quale la delegazione di pagamento era un mezzo comunemente accettato dalla prassi commerciale;
a tal proposito parte appellante richiamava giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6358/1980) secondo cui la complessità del meccanismo satisfattorio della delegazione è sintomo di un'impotenza finanziaria del debitore ad estinguere i propri debiti “normalmente” mediante denaro proprio. Nel caso di specie il rapporto tra le parti sviluppatosi nel periodo anteriore al 2019 non aveva come modalità tipica di svolgimento la delegazione al committente, la quale non si era consolidata nemmeno in forza di un prolungato utilizzo nel tempo, trattandosi di un utilizzo una tantum. Il pagamento eseguito dalla società appaltante, inoltre, aveva estinto debiti scaduti da tempo e relativi a prestazioni eseguite tra il dicembre 2018 e l'aprile 2019, che non erano stati fatturati dal subappaltatore. Le circostanze richiamate risultavano documentalmente provate, secondo parte appellante, mediante fatture e lettere PEC depositate in giudizio.
Con il secondo motivo di appello contestava il capo della sentenza appellata che negava la conoscenza, in capo alla parte convenuta, dello stato di decozione della . CP_1
Richiamava, specificatamente, l'art. 67, comma 1 L.F., secondo il quale spetta al creditore convenuto provare la mancata conoscenza dello stato di insolvenza del debitore: il rilievo d'ufficio operato dal Tribunale, pertanto, violava la norma. Il Tribunale non poteva sostituirsi alla convenuta contumace e si sarebbe dovuta, quindi, presumere la scientia decotionis fino a prova contraria.
Parte appellante affermava, inoltre, che gli elementi richiamati dal Giudice di primo grado al fine di provare l'inscentia decotionis in capo alla parte convenuta erano tutti elementi o fatti di segno negativo, ossia di “non conoscenza”. Sussistevano, invece, elementi tali da far presumere la conoscenza in capo alla convenuta circa la mancanza di liquidità di parte attrice, in particolare: (i) l'attrice aveva pagato in ritardo le fatture dell'intero anno 2019, senza mai contestare alla subappaltatrice il lavoro svolto, così come indicato anche dalla stessa parte appellata nella lettera con cui autorizzava la delegazione di pagamento;
(ii) la convenuta riceveva in blocco il pagamento di nove fatture solo a seguito del mutamento delle condizioni di pagamento contrattualmente previste. Per tutte queste ragioni, si doveva ritenere che parte convenuta fosse consapevole dell'impotenza finanziaria della propria debitrice: se avesse avuto la liquidità necessaria, le parti non CP_1
sarebbero mai ricorse allo strumento della delegazione di pagamento. Parte appellante
5 sottolineava, ancora, come le notizie Ansa del 2019 circa la situazione della CP_1
fossero di dominio pubblico e, pertanto, conoscibili dalla convenuta.
Tutto ciò premesso, chiedeva la revoca del pagamento controverso ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2 L.F. o, in subordine, ai sensi dell'art. 67, comma 2 L.F. o ai sensi dell'art. 2901 c.c. Domandava la condanna della parte appellata alla restituzione di € 40.565,22 o altra somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi legali. In ogni caso, con vittoria di spese generali, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, aumentati del 30% ex art. 4, comma 1-bis del DM Giustizia n. 55/2014.
Le difese di Controparte_4
In data 21.10.2024 si costituiva in giudizio istando per il Controparte_4 rigetto dell'appello in quanto inammissibile, improcedibile e infondato, e chiedendo per la conferma della sentenza di primo grado.
Preliminarmente, parte appellata richiamava la disciplina dell'azione revocatoria fallimentare e la distinzione tra gli atti definiti “normali” e “anormali”.
Quanto al primo motivo di appello, escludeva l'applicabilità dell'azione revocatoria, in quanto il contratto di appalto stipulato tra le parti non prevedeva un divieto di pagamento diretto dal committente al subappaltatore;
richiamava in proposito anche il Codice dei contratti pubblici, secondo cui il committente è sempre autorizzato a pagare direttamente il subappaltatore qualora questi sia una micro o piccola impresa mentre;
in caso contrario, può pagarlo direttamente solo in ipotesi di inadempimento dell'appaltatore. Parte appellata richiamava, poi, la motivazione del Tribunale secondo cui la delegazione di pagamento è a tutti gli effetti un mezzo di estinzione delle obbligazioni pecuniarie comunemente accettato nella prassi commerciale.
In merito all'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria, parte appellata affermava che sarebbe stato necessario il requisito della conoscenza di arrecare danno alle ragioni creditizie o la dolosa preordinazione dell'azione di cui si chiede la revoca, circostanze di cui, nel caso di specie, non era stata data prova, siccome parte appellante richiedeva tale azione revocatoria solo in via subordinata, senza presentare un'argomentazione esaustiva.
In merito al secondo motivo di appello, parte appellata evidenziava che non era onere del creditore monitorare costantemente i bilanci del proprio debitore al fine di individuarne l'eventuale stato di insolvenza, soprattutto se questi non rivestiva la qualifica di operatore nel settore bancario o finanziario.
6 In merito alla prova della scientia o inscentia decotionis, parte appellata richiamava giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19298/2020) secondo cui questa poteva essere fornita anche con indizi ed elementi fattuali;
nel caso di specie, richiamava gli CP_4 elementi indicati dal Giudice di primo grado, ossia l'attività svolta, la sede dell'impresa, la mancata conoscenza del comunicato sindacale e delle notizie giornalistiche (le quali, in ogni caso, non si riferivano ad uno stato di insolvenza della , ma solo a delle CP_1
manifestazioni dei dipendenti).
Tutto ciò premesso, parte appellata chiedeva, preliminarmente, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello; nel merito, domandava il rigetto delle domande di controparte e la conseguente conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi.
Precisate le conclusioni e depositati gli atti difensivi, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è accoglibile.
Il primo motivo di appello relativo all'erronea applicazione, da parte del Giudice di primo grado, dell'art. 67, comma 1, n. 2 L.F. per non aver ritenuto la delegazione di pagamento un mezzo anomalo è fondato e va, pertanto, accolto.
Anzitutto, è necessario premettere che la delegazione di pagamento non rappresenta automaticamente un metodo di pagamento anomalo, essendo necessario verificare volta per volta il rapporto intercorso tra le diverse parti in causa, senza tralasciare che – in ipotesi di contratto di appalto – la delegazione non riveste la medesima finalità ricoperta nei casi di rapporti intercorrenti tra singoli privati. Come evidenziato dalla Corte di
Cassazione “il pagamento dei debiti del fallito eseguito dal delegato nel caso in cui la provvista sia anticipatamente fornita dal delegante, pertanto, non costituisce di per sé un'operazione anomala, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l.fall., ma può esserlo in ragione delle peculiarità dei rapporti tra le parti coinvolte e del relativo contesto economico/commerciale” (Cass. Sez. I, ord. 30254/2024).
Nel caso di specie, è pacifico che nei rapporti intercorsi tra società appaltante, società appaltatrice e società subappaltatrice, la delegazione di pagamento non costituisse un ordinario e consueto mezzo di adempimento tra le parti, tanto più che con il contratto di appalto del 29.06.2018 stipulato tra e si escludeva Controparte_6 CP_1
espressamente che la società appaltante fosse tenuta a pagare direttamente, in caso di subappalto, le società subappaltatrici.
7 L'adempimento delle prestazioni svolte dalla subappaltatrice mediante delegazione di pagamento direttamente dalla stazione appaltante, pertanto, non possono che ritenersi un mezzo di pagamento anomalo, in quanto estraneo agli ordinari metodi abitualmente utilizzati tra le parti. Secondo la già richiamata giurisprudenza di legittimità, invero,
l'anomalia disciplinata dall'art. 67, comma 1, n. 2 L.F. “si focalizza espressamente sul
“mezzo” di pagamento, la cui anomalia evidenzia lo stato di insolvenza e ne fonda la presunzione di conoscenza, poiché dallo stesso (a differenza dei mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione dello stesso) l'accipiens è messo a conoscenza dell'impossibilità dell'impresa di estinguere normalmente il proprio debito” (Cass. Sez. I, ord.
30254/2024).
La normalità della delegazione di pagamento non può essere confermata, come sostiene parte appellata, né da una lettura generica dell'istituto all'interno delle comuni pratiche commerciali, né dal vago richiamo alla disciplina del Codice dei contratti pubblici: è fondamentale, infatti, calare la delegazione di pagamento nel contesto specifico della causa in esame, dalla quale emerge chiaramente l'anomalia del mezzo, il cui utilizzo non si sarebbe reso necessario, se la società appaltatrice avesse avuto a disposizione la liquidità sufficiente ad adempiere alla propria prestazione nei confronti della subappaltatrice, mediante la modalità di pagamento contrattualmente stipulata tra le parti.
Tutto ciò premesso, la Corte ritiene che nel caso di specie sussistano i requisiti per l'applicazione dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2 L.F., in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata.
Avendo esaminato e provato la qualifica della delegazione di pagamento quale mezzo anomalo nella causa controversa, risulta superflua ed assorbita l'ulteriore disamina circa la sussistenza del requisito soggettivo della scientia decotionis in capo alla società appellata: il secondo motivo di appello è, pertanto, assorbito.
All'accoglimento dell'appello consegue la riforma della sentenza di primo grado e la dichiarazione di inefficacia del pagamento ricevuto da in Controparte_4 data 05.08.2019 per € 40.565,22, nonché la condanna di parte appellata alla restituzione a alla somma di € Parte_2
40.565,22, oltre interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo.
Spese legali
8 Atteso l'esito del giudizio e l'accoglimento dell'appello, si ritiene che le spese di entrambi i gradi di giudizio vadano poste a carico della parte soccombente.
Per quanto attiene alla determinazione delle spese di lite, queste vanno liquidate con riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, sulla base del valore medio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_2 [...]
avverso la sentenza n. 820/2024 del Tribunale di Torino, Controparte_4
depositata in data 05.02.2024:
a) accoglie l'appello e in riforma della sentenza appellata dichiara l'inefficacia del pagamento ricevuto da in data 05.08.2019 per € Controparte_4
40.565,22 e condanna parte appellata alla restituzione a in Controparte_1 amministrazione straordinaria della somma di € 40.565,22, oltre interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
b) condanna parte appellata al pagamento delle spese Controparte_4 legali di entrambi i gradi di giudizio a favore della parte appellante
[...]
, liquidate per il primo grado in complessivi Parte_2
€ 7.616,00, di cui € 1.701 per fase di studio, 1.204,00 per fase introduttiva, €
1.806,00 per fase istruttoria ed € 2.905,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% e per il presente grado in complessivi € 6.946,00, di cui € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 3.470,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 21.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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