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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/05/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4219/2022
Il giorno 22/05/2025, nella causa iscritta al n RG 4219 /2022
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4219/2022 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Parte_1 C.F._1
Courmayeur 102 con l'avv. SCARABINO RAFFAELLA ), dal quale C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura in atti
ATTORE contro
Controparte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Simona Tazzini in Civitavecchia, P.IVA_1 via Oriolo n. 21 con l'avv. D'ARGENIO MATTEO MASSIMO ) dal quale C.F._3 rappresentato e difeso giusta procura generale
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. quale erede di ha convenuto in giudizio Parte_1 Persona_1 [...] al fine di sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di € 35.948,98 a CP_1 titolo di indennizzo per la morte della de cuius avvenuta per arresto cardiocircolatorio in data
2 di 7 17.4.2020, giusta polizza “Creditor Protection Insurance” connessa al contratto di finanziamento CP
1627714 dell'importo di € 50.558,93 stipulato il 20.7.2016 con BNL.
A sostegno della domanda, ha dedotto che la polizza prevede il diritto dell'erede a percepire la provvista necessaria all'estinzione del finanziamento in caso di decesso del contraente per qualsiasi causa e che la contraente non era tenuta a dichiarare di essere affetta da BCPO al Persona_1 momento della sottoscrizione della polizza, non trattandosi di patologia in trattamento continuativo combinato con due o più farmaci, bensì con assunzione al bisogno di polvere inalatoria;
ha quindi sostenuto che la compagnia assicurativa ha ingiustamente negato la liquidazione dell'indennizzo, pur avendo ricevuto tutta la documentazione necessaria a tal fine.
Si è costituita eccependo la non assicurabilità ab origine di Controparte_2
e, in ogni caso, il proprio diritto a rifiutare la liquidazione dell'indennizzo ai sensi Persona_1 dell'art. 1892 comma III c.c., con riferimento alle omesse e mendaci dichiarazioni circa il suo essere affetta da BPCO (bronchite cronica ostruttiva).
La causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. La domanda attorea è fondata per i motivi che seguono.
Parte attrice ha domandato il pagamento dell'indennizzo assicurativo previsto dalla polizza
“Creditor Protection Insurance”, stipulata dalla madre contestualmente al contratto Persona_1 di finanziamento CP 1627714 del 20.7.2016, al fine di tenere indenne i propri eredi dall'onere di pagamento del debito residuo in caso di suo decesso.
L'evento assicurato si è verificato in data 17.4.2020, giusto certificato medico attestante il decesso di per arresto cardiocircolatorio. Persona_1
La qualità di unica erede in capo all'odierna attrice - figlia della contraente - non è contestata e risulta dalla dichiarazione di successione versata in atti.
Ciò posto, la compagnia assicurativa ha contestato il diritto al pagamento dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1892 c.c., sostenendo che ha fornito dichiarazioni false o reticenti Persona_1 circa il proprio stato di salute in sede di stipula del contratto, che, se conosciute dall'assicuratore, lo avrebbero indotto a non sottoscrivere il contratto di assicurazione.
Invero, la norma citata prevede che le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso (o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni) se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave.
3 di 7 La reticenza dell'assicurato, quindi, è causa di annullamento allorché si verifichino simultaneamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore (tra le tante, Cass. n. 11115 del
10/06/2020).
Nel caso di specie, risulta che in sede di stipula del contratto di Persona_1 assicurazione di cui si tratta, ha compilato e sottoscritto il “Questionario semplificato di autocertificazione dello stato di salute” predisposto dalla compagnia assicuratrice, in cui, dopo la domanda “Le è mai stata diagnosticata o si è mai sottoposto a ricoveri, interventi e/o cure per una malattia acuta o cronica tra quelle indicate sotto?”, sono elencate una serie di malattie tra cui “malattie dell'apparato respiratorio: bronchite cronica ostruttiva (BPCO) in trattamento continuativo combinato con 2 o più farmaci, enfisema polmonare, asma in trattamento”. non ha selezionato alcuna delle caselle associate alle malattie elencate, Persona_1 spuntando la casella “NO”.
Tuttavia, dalla certificazione medica prodotta dalla stessa parte attrice, risulta che Persona_1 fosse affetta da BPCO sin dal 2010 e che nell'anno 2016 (in cui è stata contratta la polizza de
[...] quo) “facesse uso al bisogno di RI polvere inalatoria e montelucast cpr per problemi di tipo allergico”.
Si tratta quindi di stabilire se sia integrata l'ipotesi di reticenza o inesattezza delle dichiarazioni rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1892 c.c..
Orbene, in primo luogo, deve escludersi che la dichiarazione fornita dall'assicurata sia inesatta o falsa, atteso che il questionario anamnestico predisposto dalla compagnia non le chiedeva soltanto di dichiarare se fosse affetta da BPCO, bensì se la malattia fosse “in trattamento continuativo combinato con
2 o più farmaci”, circostanza da escludersi sulla scorta della certificazione medica sopra menzionata: il farmaco in polvere RI era assunto “al bisogno”, mentre l'assunzione del farmaco era Parte_2 associata a “problemi di tipo allergico” inconferenti con il trattamento della BPCO.
Inoltre, non può neppure ritenersi che sia stata colpevolmente reticente in Persona_1 merito al fatto di essere affetta da BPCO, quantunque non nella situazione di gravità indicata nel questionario.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che il contratto di assicurazione è annullabile per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 c.c. quando l'assicurato
4 di 7 abbia con coscienza e volontà omesso di riferire all'assicuratore, nonostante gli sia stata rivolta apposita domanda, circostanze suscettibili di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato
(Cass. n. 19520 del 04/08/2017); quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni (Cass. n. 12086 del
10/06/2015).
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che, qualora l'impresa assicuratrice abbia sottoposto all'assicurato il questionario anamnestico in sede di stipula della polizza, occorre distinguere a seconda che il questionario sia dettagliato oppure generico.
Nel primo caso, se con il questionario sono richieste specifiche informazioni sulle circostanze afferenti il rischio dedotto in contratto, la mancata inclusione, fra i quesiti così formulati, di determinati profili di fatto evidenzia un atteggiamento di indifferenza dell'assicuratore medesimo, nel senso di estraneità dei profili stessi all'ambito del proprio interesse di conoscenza, valutabile al fine dell'esclusione a carico dell'assicurato che li abbia taciuti di un comportamento reticente, secondo la previsione degli artt. 1892 e 1893 cod. civ.. (v. tra le tante Cass. n. 17840 del 24/11/2003: in applicazione del suindicato principio, la S.C. ha ritenuto ne' illogica ne' incongrua la motivazione del giudice del merito che, argomentando dalla prassi comune delle compagnie di assicurazione di richiedere all'assicurato di fornire specifiche e dettagliate informazioni in apposito questionario, ha ritenuto in assenza nella parte stampata della proposta e di ogni altra richiesta anche informale, che l'assicuratore avesse nel caso dimostrato indifferenza rispetto a particolari circostanze, delle quali lo stesso assicuratore non aveva saputo dimostrare la potenziale influenza contraria alla determinazione del suo consenso).
Se, invece, il questionario non contiene l'analitica indicazione di tutti gli stati morbosi che l'assicuratore ritiene influenti sul rischio, ma si limita a porre all'assicurato la generica richiesta di dichiarare ogni stato morboso in atto al momento della stipula o ne raggruppi le specie per tipologie, allora in tale seconda ipotesi la formulazione generica del questionario non può essere interpretata come disinteresse dell'assicuratore alla conoscenza di malattie non espressamente indicate (cfr. da ultimo Cass. n. 20128 del 22/07/2024).
Nel caso di specie, ricorre la prima delle suesposte ipotesi, atteso che nel questionario sottoscritto da sono specificamente indicate determinate patologie croniche e, in Persona_1
5 di 7 determinati casi (come per la BPCO) anche il grado di gravità della patologia in base al tipo di trattamento.
Pertanto, deve ritenersi che la scelta dell'assicuratore di inserire nel questionario la voce
“bronchite cronica ostruttiva (BPCO)” con la specifica “in trattamento continuativo combinato con 2 o più farmaci” rivela il disinteresse dell'assicuratore stesso rispetto a gradi più lievi della medesima patologia, escludendo quanto meno l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 1892 c.c. in capo all'assicurato che abbia omesso di riferire circa quella patologia o, comunque, l'incidenza causale dell'omissione rispetto alla formazione del consenso dell'assicuratore (“Affinché un contratto di assicurazione possa ritenersi annullabile a norma dell'art. 1892 cod. civ., non è sufficiente una qualsiasi inesattezza o reticenza dell'assicurato, circa i dati che lo riguardano, in sede di formazione del contratto, richiedendosi che le dichiarazioni non veritiere rese dall'assicurato con dolo o colpa grave abbiano, secondo l'apprezzamento istituzionalmente riservato al giudice di merito, un'effettiva influenza sul rischio, cosicché esse possano ritenersi avere inciso sul consenso dell'assicuratore. Tuttavia, la predisposizione di un questionario da parte dell'assicuratore evidenzia l'intenzione di quest'ultimo di annettere particolare importanza a determinati requisiti, richiamando l'attenzione del contraente a fornire risposte complete e veritiere sui quesiti medesimi, e, quindi, deve essere valutata dal giudice del merito in sede
d'indagine sul carattere determinante, per la formazione del consenso, di dette inesattezze o reticenze” Cass. n. 10086 del 12/10/1998 e Cass. n. 3501 del 04/04/1991).
In conclusione, l'omessa dichiarazione di di essere affetta da BPCO in Persona_1 trattamento al bisogno con un solo farmaco non rileva ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1892 c.c. e non è quindi idonea ad escludere il diritto all'indennizzo in capo alla beneficiaria.
L'ammontare dell'indennizzo va parametrato al debito residuo derivante dal contratto di finanziamento al momento del decesso dell'assicurata, pari ad € 35.948,98, come documentato in base alla documentazione bancaria versata in atti.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 26.001 ad € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
6 di 7 - accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore di della somma di € 35.948,98, oltre interessi dalla domanda al saldo Parte_1 effettivo;
- condanna la convenuta al pagamento in favore di delle spese di lite, che Parte_1 liquida in € 5.806,00, di cui € 5.261,00 per compensi ed € 545,00 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 22 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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