Articolo 296 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 295Articolo 282
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31 dicembre 2019
Art. 296. Rapporti tra concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa 1. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere sempre ammesse alla procedura di concordato preventivo, osservato, per le imprese non assoggettabili a liquidazione giudiziale, l'articolo 297, comma 8.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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