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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/11/2025, n. 2538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2538 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
In persona della Giudice, dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'esito del deposito di note in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5110 del ruolo gen. dell'anno 2019
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in virtù di Parte_1 procura in atti dall'Avv. Caterino Luigi presso il quale è elettivamente domiciliato ricorrente
E
anche nella qualità di procuratore speciale di in persona del legale rapp.te CP_1 CP_2
p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Luca
Cuzzupoli con cui elettivamente domicilia, in Caserta, alla Via Arena Loc. San Benedetto
resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22.05.2019, la parte ricorrente, in epigrafe indicata, proponeva impugnativa avverso l'avviso di addebito n. 32820190000550724000, notificato in data 12.04.2019, con cui le era stato intimato il pagamento della somma di euro 10.549,74, a titolo di omissione contributiva (note di rettifica) per il periodo da dicembre 2014 a gennaio 2017
L'opponente contestava con articolate argomentazioni la legittimità della pretesa dell'istituto, affermando il diritto alle agevolazioni contributive che l' aveva revocato a CP_1
seguito di Durc negativo. In particolare la società opponente deduceva il regolare pagamento dei contributi per i periodi indicati nell'opposto avviso di addebito ed evidenziava la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi per poter beneficiare delle agevolazioni contributive di cui alla legge n. 407/1990 per la dipendente CP_3
e di aver, pertanto, versato i contributi in misura ridotta così come previsto dalla
[...]
richiamata normativa. Deduceva che l'istituto resistente aveva agito illegittimamente, a seguito di emissione di DURC negativo fondato esclusivamente su un ritardo dell'invio degli Uniemiens, che, secondo l'opponente poteva costituire solo mera irregolarità e non provocare la revoca dei benefici della già citata legge 407/90. Chiedeva, quindi, all'adito giudice l'annullamento dell'avviso di addebito opposto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto. Vinte le spese, con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' che resisteva al ricorso chiedendone nel merito il rigetto. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
L'opposizione è ammissibile in quanto risulta depositata nel termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito in ossequio alla previsione di cui all'art. 24, comma V, della L. 46/99.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
La pretesa contributiva oggetto dell'impugnato avviso di addebito scaturisce dalle note di rettifica da DM10 per il periodo dal dicembre 2014 al gennaio 2017 per l'addebito di cui all'art. 1 co. 1175 L. 296/2006, ovvero per il mancato riconoscimento delle agevolazioni contributive e dei benefici normativi e contributivi la cui fruizione è subordinata al possesso da parte del datore di lavoro del Documento Unico di regolarità contributiva in quanto la sanatoria delle irregolarità è avvenuta tardivamente, oltre il termine di 15 giorni previsto per legge per la regolarizzazione.
Non è, quindi, in discussione la debenza della contribuzione, peraltro scaturente da documenti, i DM10, di pacifica provenienza dal contribuente-datore di lavoro, bensì la rideterminazione della contribuzione dovuta, conseguente ad una rettifica dei dati trasmessi dal contribuente, operata dall' a seguito di verifica e per effetto dell'applicazione della CP_1
sanzione della perdita del beneficio degli sgravi contributivi.
In particolare, l previdenziale ha allegato e documentato che tali note di rettifica CP_4 sono state emesse in seguito a verifiche amministrative dalle quali era emerso che l'opponente non versava nella condizione di regolarità contributiva che consentiva la fruizione delle agevolazioni, in virtù della mancata trasmissione dei modelli Uniemens di maggio, novembre e dicembre 2014, febbraio, maggio, novembre e dicembre 2015 e da febbraio ad ottobre 2017, entro il termine di legge. Detta circostanza, oltre che provata e documentata, è dalla stessa ricorrente incontestata, deducendo l'opponente che la regolarizzazione tardiva di tale inadempienza sarebbe stata insufficiente a giustificare la revoca dei benefici contributivi goduti, concretandosi in una mera irregolarità.
Le predette irregolarità, non sanate nel termine di 15 giorni assegnato con gli inviti alla regolarizzazione del 14.02.2018 e 29.06.2018, hanno fatto sorgere le menzionate note di rettifica, notificate a mezzo pec nelle date indicate dall' e poi confluite nell'avviso di CP_4 addebito oggetto del presente giudizio.
Appare utile riportare una breve ricostruzione del dato normativo di riferimento.
Ebbene, la determinazione di cui alle note di rettifica dell' si fonda sul disposto di cui CP_1 all'art. 1 comma 1175 L. n 296 del 2006, secondo cui le agevolazioni contributive e gli sgravi previsti da tutte le normative in materia di lavoro e previdenza sono subordinati al possesso da parte dei datori di lavoro del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC), documento che presuppone tra l'altro la sussistenza della correttezza degli adempimenti mensili e l'inesistenza di inadempienze in atto (cfr. DM 24\10\2007 e circolare Min. Lav n.
5 del 2008). Ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, legge n. 296/2006, “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Evidente la finalità della disposizione che, pur mantenendo fermi gli obblighi già gravanti ai fini della fruizione dei benefici contributivi, intende assicurare, attraverso lo strumento della regolarità contributiva, attestata con il DURC, il rispetto delle prescrizioni in materia contributiva.
Il comma 1176 dell'art. 1 prevede, poi, che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo.
Il D.M. del 24.10.2007, n. 28587, attuativo delle modalità di rilascio e dei contenuti del DURC, ha, quindi, previsto che la regolarità contributiva è attestata dagli istituti previdenziali dopo aver verificato l'effettiva regolarità degli adempimenti mensili o, comunque, periodici e l'inesistenza di inadempienze in atto.
In particolare, l'art. 3 del DM citato, al comma 3, statuisce che “qualora l'istituto che rilascia il
DURC è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in qualità di stazione appaltante, l'Istituto stesso provvede alla verifica dei presupposti per il suo rilascio senza emettere il DURC, fermo restando quanto previsto dall'art.7, comma 3 del presente decreto”.
L'art. 6 chiarisce, inoltre, che l'istituto concessore del beneficio deve, nel termine di trenta giorni, verificare la condizione di regolarità del datore di lavoro richiedente. Laddove accerti una situazione di irregolarità, ai sensi dell'art.7, deve invitare l'interessato a regolarizzare la sua posizione entro un termine non superiore a quindici giorni. Decorso il termine di quindici giorni, laddove la situazione di irregolarità permanga, le agevolazioni richieste sono recuperate mediante relativo addebito.
In presenza di irregolarità, quindi, l'ente previdenziale deve darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso.
Infine, il decreto ministeriale 30 gennaio 2015, emanato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, visto l'art. 4 del d.l. 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio
2014, n. 78, recante «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva», mantiene la struttura giuridica del precedente d.m. 24 gennaio 2007, conseguentemente abrogato.
Da subito si è posto il problema inerente alla qualificazione giuridica del DURC rispetto al beneficio contributivo e cioè se il DURC medesimo si ponga nei confronti di quest'ultimo come elemento generatore.
Orbene, tale tesi non può essere condivisa, in quanto il beneficio contributivo è inerente ad un vero e proprio diritto in capo all'impresa, diritto soggetto alla normale prescrizione in materia previdenziale. Ne consegue che il diritto ad usufruire del beneficio contributivo non nasce con il rilascio del DURC, ma è sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio del
DURC stesso, che altro non è che un certificato di regolarità contributiva amministrativa.
Il DURC, quindi, è da intendersi quale atto amministrativo avente natura di autorizzazione periodica ad usufruire del beneficio, ma il mancato rilascio del DURC non può intendersi come perdita definitiva di quel beneficio, tanto è vero che, ai sensi dell'art. 4 d.m. 30 gennaio
2015 (e precedentemente dell'art. 7 d.m. 24 ottobre 2007), in caso di mancanza dei requisiti previsti, gli Enti sono tenuti ad invitare gli interessati a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni.
Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi, ove la regolarizzazione abbia corso, la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali: il DURC, quindi, non genera e non estingue benefici, ma si pone come una autorizzazione amministrativa, al fine di usufruire di quei benefici medesimi.
Questi essendo i tratti salienti della normativa in materia, emerge che tra gli adempimenti mensili che l'azienda deve rispettare per avere la regolarità contributiva vi è certamente la trasmissione in via telematica del modello DM nei termini di scadenza previsti dalla legge.
Poi, tra gli altri requisiti e condizioni indispensabili per avere la regolarità contributiva vi è anche l'assenza di inadempienze, ovvero l'avere pagato tutte le note di rettifica o comunque i modelli DM insoluti parzialmente o totalmente, ed anche le sanzioni civili.
Nel caso di specie, l' ha dedotto e documentato la notifica via pec – nelle Controparte_5
date indicate in memoria - delle note di rettifica oggetto dell'avviso di addebito impugnato, precedute dall'invito alla regolarizzazione entro 15 giorni, trasmesso e ricevuto dalla ricorrente a mezzo pec in data 22.02.2018 e 29.06.2018 (cfr. doc. in atti) con la specifica finalità di “indurre il contribuente a versare i contributi, consapevole della perdita dei benefici contributivi in caso di omissione o ritardo, e di conferire, d'altra parte, certezza alle situazioni giuridiche” (cfr. in tal senso, Tribunale di Palermo, sentenza n. 2449 del 21.10.2015).
Dal documento prodotto risulta, pertanto, che l' ha provveduto a formulare all'odierna CP_1 ricorrente l'invito a regolarizzare la propria posizione, senza che vi fosse alcun seguito tempestivo. La stessa parte opponente afferma di aver provveduto, tardivamente, all'invio degli Uniemens richiesti.
Conseguentemente, l' ha provveduto ad inviare le note di rettifica oggetto dell'avviso CP_1
in questa sede opposto, al fine di recuperare le agevolazioni contributive che, erroneamente, in relazione al periodo in cui la società versava in una situazione di inadempienza, la stessa aveva autonomamente applicato (cfr. doc. in atti prod.ne . CP_1
Si tratta a questo punto di comprendere quali siano le conseguenze di un mancato adempimento nel termine fissato dall' per regolarizzare la propria posizione CP_1
contributiva.
Sul punto va richiamato l'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo il quale il sub procedimento di regolarizzazione dettato dal DM su citato costituisce una “fattispecie sanante […] per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo delle irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato. Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'articolo 1 comma 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi” (cfr. Cass. sent. n. 27107/2018).
Pertanto, la ratio della norma spiega la natura eccezionale del procedimento dettato dal d.m., natura che osta ad una ricostruzione dell'adempimento tardivo quale “mero errore formale”; ancor più precisamente, non può valorizzarsi il fatto che la società abbia ad un certo punto - e comunque in epoca posteriore rispetto alle mensilità interessate agli sgravi oggetto di causa - regolarizzato quella trasmissione dei DM10 mancanti o, in ogni caso, provveduto al pagamento di debiti insoluti che determinavano la situazione di irregolarità.
Ed anzi, persino in caso di mancato invito alla regolarizzazione – adempimento che nel caso di specie l'ente previdenziale ha ottemperato – la revoca degli sgravi contributivi resta legittima, e difatti il fatto che l' inviti o meno l'opponente a regolarizzare la propria CP_1 posizione "refluisce soltanto sulla legittimità del procedimento amministrativo, mentre
l'accertamento del giudice ordinario verte sul diritto dell'opponente a fruire degli sgravi in presenza di tutti i requisiti previsti e, quindi, anche di quello della regolarità contributiva” (così Corte di
Appello di Palermo sentenza n. 58/2015, Tribunale Catania, sentenza n. 2595/2017).
Ciò è confermato anche dalla pronuncia di legittimità richiamata supra, che alla eventuale violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale – si ribadisce, nel caso de quo insussistente - ne inferisce unicamente una potenziale responsabilità rìsarcitoria, “per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi” (Cass. n. 27107/2018 cit.).
In sintesi, concludendo, ciò che rileva è che la società opponente, a fronte delle analitiche contestazioni sollevate dall' e della documentazione dallo stesso Controparte_6
prodotta, non abbia comprovato la sussistenza del proprio diritto a beneficiare delle agevolazioni invocate, dimostrando, l'insussistenza della irregolarità contributiva contestata dall' CP_1 La giurisprudenza della Suprema Corte, con orientamento consolidato ha più volte ribadito infatti che, in tema di sgravi contributivi, grava sull'impresa che vanti il relativo diritto,
l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata. Orbene, tale allegazione, nella specie, risulta del tutto assente in ricorso, laddove la società opponente si è limitata ad affermare la sussistenza del proprio diritto a beneficiare delle agevolazioni contributive, senza, tuttavia, allegare né documentare, in relazione al periodo in contestazione, l'avvenuto pagamento delle omissioni contributive nel termine di scadenza previsto dalla legge. Né, tantomeno, l'istante ha documentato l'avvenuto rilascio, da parte dell'Istituto previdenziale, in relazione al periodo indicato nell'atto impugnato, del DURC, il cui possesso, come sopra evidenziato, rappresenta un presupposto necessario per poter fruire dei benefici normativi e contributivi.
La pretesa dell' risulta, in definitiva, fondata. CP_1
A fronte delle contestazioni sollevate dall' e della documentazione Controparte_6
dallo stesso prodotta, l'opponente avrebbe dovuto, quindi, comprovare la sussistenza del proprio diritto a beneficiare delle agevolazioni invocate, provando, ma prima ancora allegando, l'insussistenza della irregolarità contributiva contestata dall' CP_1
L'opponente, sul punto, non ha adempiuto all'onere probatorio richiesto.
Deve, infine, ritenersi irrilevante la circostanza che, in seguito alla tardiva sanatoria da parte della ricorrente, essa abbia potuto ottenere il DURC regolare. Ed, infatti, detta circostanza può eventualmente fondare la legittimità delle agevolazioni che la ricorrente si è posta a conguaglio nel periodo successivo a detto Durc regolare, ma non può certamente valere ai fini di considerare retroattivamente legittime le agevolazioni che l'impresa si è attribuita nel periodo (antecedente) nel quale, viceversa, versava in una situazione di irregolarità che ha dato vita alle note di rettifica oggetto dell'atto in questa sede impugnato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in assenza di ulteriori contestazioni sul merito della pretesa, la domanda va rigettata.
La peculiarità delle questioni giuridiche affrontate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese.
Santa Maria Capua Vetere, 24 novembre 2025
La Giudice
(dott.ssa Valentina Paglionico)