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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/11/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 520/23 R.G.L., vertente
TRA
, in persona del Parte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Angela Maria Rosa Fazio, Angelo Labrini, Dario Adornato, Valeria
ND ed RE LO appellante
CONTRO
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Francesca Sprizzi e Controparte_1
ON IA appellata
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi, la sig.ra lamentava Controparte_1
l'illegittimità del provvedimento del 02.03.2022 prot. n. 0102059, con il quale era stata Pt_1 disposta la riduzione/cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli di n. 22 giornate lavorative per l'anno 2020. Deduceva di avere lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della ditta Controparte_2 per n. 102 giornate nell'anno 2020, seguendo le direttive del datore di lavoro, titolare dell'omonima azienda agricola, o, comunque, di altro soggetto a questo fine preposto dal datore di lavoro, lavorando per circa sette ore giornaliere (tra le ore 8.00 e le ore 16.00 circa), compresa un'ora di pausa per il pranzo e venendo retribuita secondo paga sindacale, sui terreni nella disponibilità dell'azienda, siti nei Comuni di IO e di OV AP LI, consistenti sia in terreni coltivati all'aperto che in serre, in particolare uliveti, agrumeti (limoni), vitigni, prugni e piante orticole protette.
Le mansioni svolte dalla sig.ra concernevano la coltivazione dei fondi, la pulizia degli CP_1 stessi e la raccolta dei frutti, variando a seconda delle esigenze del terreno, della stagione, delle direttive impartite dal datore di lavoro.
Concludeva chiedendo “Piaccia all'On. le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: accertare che parte ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa di bracciante in favore della Azienda Agricola Cucinotta Mario, per 102 giornate per l'anno 2020; per l'effetto, accertare e dichiarare nullo ed illegittimo qualunque provvedimento di disconoscimento e specificatamente quelli impugnati in questa sede e, conseguentemente, riconoscere il diritto di parte ricorrente ad essere iscritta negli elenchi annuali nominativi dei lavoratori agricoli del comune di appartenenza, per il numero di giornate effettivamente prestate (102 giornate per l'anno 2020), con ogni valido effetto ai fini della tutela previdenziale ed assistenziale ed il riconoscimento delle prestazioni di disoccupazione, ANF, malattia e/o maternità eventualmente maturati nei periodi lavorativi in contestazione;
sempre per
l'effetto, accertare e dichiarare nullo ed illegittimo qualunque provvedimento contrario, riconoscendo tutti i benefici riconnessi alla legittima iscrizione negli elenchi nominativi anagrafici;
condannare, conseguentemente, l' a provvedere alla relativa iscrizione ed alla liquidazione di Pt_1 quanto eventualmente ancora dovuto. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
L' , costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del Tribunale Pt_1 adito, nonché la decadenza della ricorrente dall'esercizio dell'azione in virtù dello spirare del termine di cui all'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n. 7 convertito con modificazioni nella legge
11.3.1970, n. 83.
Nel merito l' deduceva che a seguito dell'attività ispettiva di cui al verbale unico di Pt_1 accertamento e notificazione n. 2021004331/DDL del 15/06/2021, eseguita presso l'azienda
, erano state ridotte le giornate agricole per l'anno 2020 sulla posizione assicurativa Controparte_2 della ricorrente, con conseguente modificazione della posizione contributiva nell'elenco degli agricoli e con effetto sulle prestazioni previdenziali e assistenziali già erogate.
Ciò in quanto dall'Elenco delle Rilevazioni, allegato al verbale ispettivo, risultava che, confrontando le giornate denunciate e risultanti dalle buste paga acquisite con i periodi di pioggia rilevati dal Centro Funzionale Multirischi dell Controparte_3
Molochio e Taurianova, era emerso che l'azienda avrebbe impiegato regolarmente a lavoro OTD, a prescindere dal possibile ed effettivo svolgimento, anche in giorni di assoluta impraticabilità dei terreni causata da piogge spesso continue e a volte molto più che copiose.
Sul punto, l'Elenco delle Rilevazioni rappresentava le giornate in cui le precipitazioni atmosferiche erano state talmente abbondanti da rendere di fatto impraticabili i fondi rustici rientranti nel territorio e, pur tuttavia, la manodopera bracciantile avrebbe prestato attività lavorativa con un orario di lavoro a tempo pieno.
L' concludeva chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile, improponibile e Pt_1 improcedibile e, nel merito, che venisse rigettato in quanto infondato.
La causa veniva istruita documentalmente, ritenendo il Tribunale ininfluente ai fini della decisione la prova per testi articolata dalle parti.
Con sentenza emessa in data 18.10.2023 il Tribunale così provvedeva: “accoglie il ricorso, e per
l'effetto accerta e riconosce l'esistenza del rapporto di lavoro dipendente tra la ricorrente
[...]
l'azienda agricola nell'anno 2020 per 102 giorni, ad ogni effetto CP_1 Controparte_2 di legge previdenziale, pensionistico e assistenziale;
2) riconosce il diritto della ricorrente ad essere iscritta nell'elenco dei lavoratori agricoli del Comune di Taurianova per 102 giorni nell'anno 2020; 3) riconosce il diritto della ricorrente alle prestazioni assistenziali e previdenziali, come indennità di disoccupazione, a.n.f., indennità di malattia, discendenti dal rapporto di lavoro per cui è causa, qualora chiesti in via amministrativa e salvo che a ciò non osti altra legittima causa di esclusione;
4) condanna l' alle spese di lite che liquida in favore della ricorrente Pt_1 in € 1.312,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da Controparte_1 distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 cpc”.
Con la suddetta sentenza il Tribunale rigettava l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice adito, nonché l'eccezione di decadenza della ricorrente dall'esercizio dell'azione in virtù dello spirare del termine di cui all'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n. 7 convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970, n. 83.
Nel merito accoglieva il ricorso in quanto dalla narrazione dei fatti resa dalle parti e dalla documentazione offerta in giudizio era emerso che la sig.ra nell'anno 2020 aveva CP_1 prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della . Controparte_4 Complessivamente dalle prove offerte era emerso con precisione il tipo di lavoro svolto dalla ricorrente, il luogo di lavoro, l'orario rispettato, la natura subordinata ed a titolo oneroso del rapporto di lavoro, con dettagliata descrizione della stessa attività lavorativa svolta dalla ricorrente.
Ciò che l' aveva contestato era il numero di giornate di effettivo lavoro svolto dalla Pt_1 CP_1 nell'anno 2020 alle dipendenze della in ragione delle giornate di pioggia che Controparte_4 erano state registrate negli anni in questione dai Centri di rilevazione pluviometrica siti in CP_3
Molochio e Taurianova, ritenendo legittimo ridurre sic et simpliciter il numero di giornate di lavoro tra tutti i dipendenti della azienda agricola , e quindi anche quello della ricorrente. Controparte_2
Ciò senza tuttavia eseguire alcun distinguo fra i lavoratori, senza indicare con esattezza in quali giorni dell'anno e in quali ore di quel particolare giorno sui terreni aziendali siti in IO e
OV AP LI la pioggia fosse stata talmente forte da impedire qualsiasi attività agricola, finanche dentro le serre, tale da escludere persino la messa a disposizione dell'azienda da parte della lavoratrice.
Il Giudice ha ritenuto non provato l'effettivo numero di giornate di pioggia registrate nell'anno
2020 sui terreni dell'azienda agricola di , considerato che i dati assunti a Controparte_2 riferimento dagli Ispettori erano i periodi di pioggia rilevati dal Centro Funzionale Multirischi dell' Molochio e Taurianova e che dette stazioni Controparte_3 pluviometriche si trovavano distanti dai terreni dell'azienda . CP_2
Pertanto, non vi era alcuna certezza che le condizioni meteo rilevate da quelle stazioni pluviometriche coincidessero con quelle esistenti nelle località in cui si trovavano i terreni dell'azienda.
La sentenza del Giudice di prime cure è stata gravata dall'appello proposto dall' , che ne chiede Pt_1 la riforma.
L' lamenta l'erroneo riparto dell'onere probatorio e l'infondatezza della decisione nel merito. Pt_1
Ritenendo che si tratti di azione di accertamento delle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro e non di annullamento dei provvedimenti emessi dall' , l'ente sottolinea che Pt_1
i fatti costitutivi della pretesa azionata dovevano essere allegati e provati dall'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Sostiene che le allegazioni della contrastano in modo inconciliabile con le risultanze del CP_1 verbale ispettivo e le dichiarazioni rese agli ispettori.
Evidenzia che le analitiche giornate di pioggia erano state indicate dalla difesa dell' per Pt_1 relationem, in quanto riportate nell'Elenco delle Rilevazioni delle stazioni pluviometriche allegato al verbale ispettivo, nel quale sono state indicate in neretto e corrispondono alle stesse giornate indicate come lavorate nelle buste paga acquisite dagli ispettori. Conclude chiedendo, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza e il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Costituitasi, la chiede il rigetto dell'appello. CP_1
Nel merito osserva che il rapporto di lavoro sotteso alla domanda non era stato disconosciuto, sicché l'onere della prova ricadente sulla stessa non doveva riguardare la sussistenza del rapporto, riconosciuto come valido ed effettivo dall' , ma solo l'effettività del lavoro nei giorni oggetto Pt_1 di disconoscimento, a condizione che esso disconoscimento fosse correttamente motivato ab origine.
Evidenzia come era documentata da materiale fotografico la presenza sui terreni di serre, di estensione anche rilevante, di cui gli ispettori non avevano dato conto;
né tantomeno essi avevano verificato la possibilità o meno di svolgere attività lavorativa all'interno delle stesse anche in giorni di pioggia.
Inoltre, i dati pluviometrici erano stati elaborati presso le stazioni site nei Comuni di CP_3
Molochio e Taurianova, mentre i terreni agricoli delle ditte insistono nei Comuni di CP_2
IO e OV AP LI.
Peraltro, tali rilevazioni rappresentavano le precipitazioni cumulate nelle 24 ore e in numerose giornate superavano di poco i 3 mm e in qualche giornata erano addirittura al di sotto di tale valore.
Ritiene che la base conoscitiva su cui gli ispettori avevano tratto la deduzione dell'assenza di prestazione lavorativa, era estremamente inesatta ed approssimativa e non poteva determinare alcuna inversione dell'onere probatorio.
Conclude chiedendo il rigetto della domanda promossa da parte appellante e per l'effetto la conferma della sentenza impugnata.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti che hanno depositato note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, l'appello è infondato.
Invero, nella fattispecie in esame non è controversa l'esistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Azienda Cucinotta, bensì il riconoscimento solo parziale di singole giornate a causa delle avversità meteorologiche che avrebbero reso impraticabili i fondi e, quindi, impossibile l'espletamento di attività lavorativa.
È questa una conclusione cui è addivenuto l' in via meramente logico – deduttiva e non a Pt_1 seguito di fatti direttamente accertati dagli Ispettori, in quanto avvenuti sotto la loro diretta percezione nelle giornate non riconosciute. Non è consentito, pertanto, poter confermare, anzi deve essere esclusa ogni efficacia di fede privilegiata dei verbali ispettivi.
Tale efficacia è limitata ex art. 2700 c.c., solo alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Nel prosieguo, va considerato che il processo logico deduttivo in esito al quale è stato operato il riconoscimento parziale delle giornate lavorative non può essere confermato, posto che esso non risulta fondato su dati plurimi e univocamente convergenti e ciò anche ad un semplice raffronto con i rilievi di criticità rassegnati dall'appellante.
Invero, le giornate disconosciute sono state individuate dall' in quelle svolte in costanza di Pt_1 periodi di piogge talmente abbondanti da rendere impraticabili i fondi: il dato era stato desunto dal confronto delle giornate denunciate, quali indicate nelle buste paga, con i periodi di pioggia rilevati dal Centro Funzionale Multirischi dell' Molochio e Controparte_3
Taurianova.
È immediata l'evidenza delle contestazioni della ricorrente/appellata:
1) i dati pluviometrici utilizzati dall' erano stati elaborati presso le stazioni site nei Comuni di Pt_1
Molochio e Taurianova, mentre i terreni agricoli delle ditte Cucinotta insistevano nei CP_3
Comuni di IO e OV AP LI, tale che non poteva essere estesa, quale mero automatismo, l'identica intensità delle piogge nei Comuni di Molochio e Taurianova ai CP_3
Comuni di IO e OV AP LI;
2) le rilevazioni – che rappresentavano le precipitazioni cumulate nelle 24 ore – in alcune giornate superavano di poco i 3 mm ed in qualche giornata erano al di sotto di tale valore e non era stato accertato se le intense precipitazioni avessero comunque impedito la prestazione lavorativa per tutto l'orario lavorativo o solo per alcuni periodi temporali della giornata lavorativa;
3) i rilievi fotografici in atti documentavano l'esistenza di vaste serre e non era stata accertata o negata la possibilità di svolgere attività lavorativa all'interno delle stesse anche in giorni di pioggia.
Appare evidente, dunque, che la conclusione posta dall' a fondamento del riconoscimento Pt_1 parziale delle giornate lavorative non sia frutto di un corretto ragionamento presuntivo, che possa essere contestato in sede giudiziale.
Ove vi fosse stata una ricostruzione dettagliata, con compiuti accertamenti – e non mercé un processo logico deduttivo basato su dati indiscriminati riguardanti una ben più vasta area geografica
- sarebbe stato onere della ricorrente offrire la prova di resistenza, prova impossibile da fornire nella genericità dell'addebito. Soccorre, inoltre, a sostegno dell'argomentazione di parte ricorrente il dato di comune esperienza secondo il quale le aziende agricole non arrestano del tutto la propria attività in caso di pioggia, e capita a tutte le aziende agricole di affrontare nel corso dell'anno giornate di pioggia, ciononostante l' non decurta, in ragione delle giornate di pioggia, le giornate di lavoro della manodopera Pt_1 agricola denunciata e regolarmente registrata dalle aziende.
Per i motivi esposti, l'appello va rigettato e va confermata l'impugnata sentenza.
La soccombenza determina che l' vada condannato alla rifusione delle spese di questo grado di Pt_1 giudizio, liquidate – valore indeterminabile, complessità bassa, applicando i valori minimi stante la serialità delle questioni in contesa e l'assenza di loro complessità – in 3.473,00 oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Esse andranno distratte in favore dei difensori antistatari dell'appellata che ne hanno fatto richiesta.
Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza n. 1145/2023 emessa dal Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro Controparte_1
e Previdenza, in data 18.10.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l' al pagamento, in favore dei difensori distrattari dell'appellata, delle spese di Pt_1 questo grado di giudizio, liquidate in € 3.473,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Maria Carla Arena) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)