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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/04/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 178 / 2023 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Parte_1
Antonio Savarese e Valentino Santilli.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e Controparte_1
difeso giusta procura in atti dall'avv. Vincenzo Torino.
RESISTENTE
OGGETTO: controversia di lavoro – Differenze retributive ex artt. 2099 cc. e
36 Cost.
Verificato il contraddittorio, acquisita documentazione, tentata la conciliazione ed escussi i testi ammessi, all'odierna udienza, previa discussione orale dei procuratori costituiti che hanno concluso come da verbale in atti, la causa è stata definita con sentenza contestuale di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto nei ristretti limiti equitativi appresso specificati.
Il breve rapporto lavorativo incontestatamente svolto dal ricorrente tra il
26.05.2021 al 30.11.2021 risulta documento dalle buste paga prodotte in atti dal resistente, con i relativi bonifici di pagamento.
Dalla prova testi raccolta in atti si evince che nel periodo anzidetto la prestazione lavorativa è sempre stata costante e senza soluzione di continuità, nonché che l'attore ha svolto le mansioni di autista autotrasportatore di un camion frigo per il trasporto di derrate deperibili, con viaggi giornalieri soprattutto verso Puglia e Calabria.
Non risulta comprovata la retribuzione del mese di giugno e vi sono differenze paga soprattutto sulle buste paga dei mesi di luglio e ottobre 2021.
Si ritiene, quindi, in via equitativa ed in ragione del CCNL applicato che il ricorrente abbia diritto alla complessiva somma netta di euro 2.400,00 a titolo di differenze retributive sulle suddette mensilità e per la retribuzione di giugno
(ritenendo in tali voci, calcolate secondo equità, assorbite anche le incidenze su 13^ e TFR).
Ciò detto questo Giudice condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma anzidetta oltre agli accessori da calcolarsi come per legge, ma dal deposito del ricorso in considerazione della natura equitativa della condanna, nonché alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo della presente sentenza.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
condanna parte convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., in via equitativa, al pagamento in favore di parte attrice della somma netta di €
2.400,00, oltre agli accessori legali a partire dal deposito del ricorso, nonché alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte e liquidate, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore antistatario, in complessivi €
1.100,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e spese borsuali.
Nocera Inferiore 3.4.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Parte_1
Antonio Savarese e Valentino Santilli.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e Controparte_1
difeso giusta procura in atti dall'avv. Vincenzo Torino.
RESISTENTE
OGGETTO: controversia di lavoro – Differenze retributive ex artt. 2099 cc. e
36 Cost.
Verificato il contraddittorio, acquisita documentazione, tentata la conciliazione ed escussi i testi ammessi, all'odierna udienza, previa discussione orale dei procuratori costituiti che hanno concluso come da verbale in atti, la causa è stata definita con sentenza contestuale di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto nei ristretti limiti equitativi appresso specificati.
Il breve rapporto lavorativo incontestatamente svolto dal ricorrente tra il
26.05.2021 al 30.11.2021 risulta documento dalle buste paga prodotte in atti dal resistente, con i relativi bonifici di pagamento.
Dalla prova testi raccolta in atti si evince che nel periodo anzidetto la prestazione lavorativa è sempre stata costante e senza soluzione di continuità, nonché che l'attore ha svolto le mansioni di autista autotrasportatore di un camion frigo per il trasporto di derrate deperibili, con viaggi giornalieri soprattutto verso Puglia e Calabria.
Non risulta comprovata la retribuzione del mese di giugno e vi sono differenze paga soprattutto sulle buste paga dei mesi di luglio e ottobre 2021.
Si ritiene, quindi, in via equitativa ed in ragione del CCNL applicato che il ricorrente abbia diritto alla complessiva somma netta di euro 2.400,00 a titolo di differenze retributive sulle suddette mensilità e per la retribuzione di giugno
(ritenendo in tali voci, calcolate secondo equità, assorbite anche le incidenze su 13^ e TFR).
Ciò detto questo Giudice condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma anzidetta oltre agli accessori da calcolarsi come per legge, ma dal deposito del ricorso in considerazione della natura equitativa della condanna, nonché alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo della presente sentenza.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
condanna parte convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., in via equitativa, al pagamento in favore di parte attrice della somma netta di €
2.400,00, oltre agli accessori legali a partire dal deposito del ricorso, nonché alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte e liquidate, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore antistatario, in complessivi €
1.100,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e spese borsuali.
Nocera Inferiore 3.4.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)