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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/01/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 477/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Monza
Seconda Sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Caniato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 477/2021 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Nata ad Empoli il 13 gennaio 1955, rappresentata e difesa dall'avv.LOMARTIRE
CHRISTIAN ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brugherio, via
Santa Clotilde n.26,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
In persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'avv.IRMA POLETTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Pavia, piazza del Carmine n.4
, nata a [...] e res in Via Volta 7/A - contumace - Controparte_2
PARTI CONVENUTE
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti all' udienza di precisazione delle conclusioni hanno concluso richiamandosi agli atti depositati in via telematica come di seguito riportati.
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Richiamata la sentenza parziale emessa da questo tribunale n.1773/2023 e la relazione di consulenza tecnica redatta dal CTU Dott. a seguito della rimessione in istruttoria, in Per_1
ottemperanza alle risultanze della medesima relazione:
Condannare le convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice, sulla scorta della sentenza parziale e quindi nella misura del 75% della somma complessiva di €.4.528,79
(come da tabella conteggi danno biologico allegata sub. 1) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino al soddisfo pari ad €3.708,53 (come da tabella allegata sub.
2, oltre spese sostenute -contributo unificato, diritti notifiche etc).
Condannare le convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario (anche in virtù della condotta delle convenute che non hanno aderito all'istanza di negoziazione, non hanno tentato di comporre la lite come da proposta formulata dal Giudice - come da tabella parametri forensi allegata sub. 3)
Porre a carico della convenuta l'integrale pagamento delle spese per la CTU.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
In via principale: ribadita la riserva di appello formulata con la nota di trattazione scritta per l'udienza del 18 ottobre 2023 avverso alla sentenza non definitiva n.1775/2023 del Tribunale di Monza, respingere le domande formulate da in quanto infondate in fatto e Parte_1
in diritto per le ragioni tutte esposte in atti;
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga fondata la domanda formulata in punto an da con riconoscimento di un concorso di colpa di Parte_1 quest'ultima nella misura del 25% nella causazione del sinistro per cui è giudizio, determinare pagina 2 di 9 l'importo dovuto a titolo di risarcimento nella misura di euro 8.325,00 ovvero in quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa;
in via istruttoria: senza che ciò determini inversione dell'onere della prova chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze: cap. 3) vero che venivo incaricato da di svolgere indagini in ordine al sinistro CP_1
asseritamente occorso in Brugherio in data 22 agosto 2019 e che vedeva coinvolta la SI
; Parte_1 cap. 4) vero che nell'espletamento dell'incarico di cui al precedente capitolo 3) mi recavo in
Monza alla Via Vignola n. 20, ove rinvenivo solo numerosi camper, come da relazione che prodotta sub. all. 6 fascicolo di parte convenuta mi viene rammostrata;
cap.5) vero che nell'espletamento dell'incarico di cui al precedente capitolo 3) contattavo la SI che si rifiutava di fornire le fotografie del velocipede coinvolto Parte_1
nel sinistro, come da relazione che prodotta sub. all. 6 fascicolo di parte convenuta mi viene rammostrata;
cap. 6) vero che nell'espletamento dell'incarico di cui al precedente capitolo 3) accertavo l'inesistenza nel Comune di Cinisello Balsamo della Via Umanità residenza dichiarata dal signor nel modello CAI, c ome da relazione che prodotta sub. all. 6 fascicolo di parte Pt_2
convenuta mi viene rammostrata;
cap. 7) vero che all'indirizzo di OR (Bs) Via Volta n. 7/A accertavo l'inesistenza della dimora della SI come da relazione che prodotta sub. all. 6 fascicolo di Controparte_2
parte convenuta mi viene rammostrata;
cap. 8) vero che appuravo l'assenza di testimoni sul luogo dell'incidente come da relazione che prodotta sub. all. 6 fascicolo di parte convenuta che mi viene rammostrata;
cap. 9) vero che mi veniva impedito di interloquire con la SI con il signor Parte_1
e la SI nonché di visionare il velocipede della SI;
Pt_2 CP_2 Parte_1
Si indica a teste il legale rappresentante della Società di investigazioni Emmebi Investigazioni sas rag. nonché l'investigatore incaricato di svolgere le indagini, entrambi Persona_2
domiciliati in Buggiate (Va) via XXV Aprile n. 119. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, cassa avvocati e Iva come per legge se dovuta.
pagina 3 di 9 Motivazione
Con sentenza parziale n.1775/2023 questo tribunale ha dichiarato le convenute
[...]
e obbligate, in solido fra loro, in favore della SI CP_2 CP_1 Parte_1
, al risarcimento del 75% dei danni conseguenti al sinistro occorso in data 22 agosto
[...]
2019 in Brugherio (MB), in Piazza Togliatti, fra il Camper targato MI 4P2187 di proprietà della SI assicurato con e condotto dal sig. Controparte_2 CP_1 [...]
e la SI;
CP_3 Parte_1
La causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza, ai fini di esperire Consulenza medica d'ufficio sulla persona della SI ai fini di accertare l'esistenza Parte_1
dell'allegato danno alla persona e la sua correlazione causale al sinistro e quantificarne l'entità.
Nominato CTU il dott il perito ha esaminato la documentazione medica Persona_3
prodotta, proveniente da Istituti pubblici da cui risulta sia da dati clinici (quali calore della parte lesa, arrossamento, maggiore sudorazione, subcianosi) sia da esami strumentali
(radiografie, RMN) che la SI è portatrice di esiti di frattura di polso sinistro Parte_1
con interessamento della cartilagine triangolare omolaterale.
Tali lesioni si possono ritenere in nesso causale con l'evento in quanto compatibili con la dinamica del sinistro così come descritta, accertati da struttura pubblica presso alla quale si è rivolta l'attrice in continuità temporale con lo stesso.
Le lesioni si possono inoltre ritenere stabilizzate, con postumi permanenti al polso consistenti in algie al polso di sinistra, specie da sforzo e alle variazioni climatiche, le algie sono definite dal CTU lievi all'attualità e modeste durante il periodo di invalidità temporanea.
In ordine alla quantificazione del danno sopra accertato, il CTU ha rilevato come la frattura sia stata ridotta e l'arto sia stato gessato, con indicazione di arto sollevato. E' stata poi prescritta terapia riabilitativa, magnetoterapia, ginnastica, terapia ad onde d'urto e infiltrazioni.
In applicazione dei criteri medico-legali di stima del danno biologico il CTU ha concluso pagina 4 di 9 come segue:
Il periodo di INVALIDITÀ TEMPORANEA PARZIALE al 75% è di gg. 45
(quarantacinque), il periodo di INVALIDITÀ TEMPORANEA al 50% è di gg. Pt_3
30 (trenta), il periodo di INVALIDITÀ TEMPORANEA PARZIALE al 25% è di gg. 45
(quarantacinque) relativamente alla possibilità di svolgere le elementari attività di vita quotidiana.
L'INVALIDITÀ PERMANENTE è pari a 06% (sei) per quanto attiene al danno biologico relativamente alle tabelle allegate alla L. 57/01.
Il risarcimento del danno viene liquidato secondo le tabelle relative al danno biologico di lieve entità, secondo gli importi aggiornati dal D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024, trattandosi di sinistro da circolazione stradale, e non dalle tabelle elaborate dall'Osservatorio Giustizia Civile.
Si deve tenere in considerazione l'età della danneggiata all'epoca del sinistro, la durata dell'invalidità temporanea e il grado di invalidità permanente.
Il sinistro si è verificato in data 22 agosto 2019 e all'epoca la SI , nata il 13 Parte_1
gennaio 1955, aveva 64 anni
Il risarcimento del danno da invalidità temporanea parziale va liquidato come segue, comprensivo del danno consistente nella compromissione della possibilità di svolgere le elementari attività di vita quotidiana e nella sofferenza normalmente correlata alla tipologia di lesione verificatasi:
al 75% per gg. 45 = €1.864,35
al 50%per gg. 30 = €828,60
al 25% per gg. 45 = €621,45
per un totale a titolo di danno biologico di natura temporanea pari a €3.314,40.
Il risarcimento del danno da invalidità di natura permanente, quantificato dal CTU in 6 punti percentuali va liquidato, in rapporto all'età della vittima, in €7.053,60.
pagina 5 di 9 Il danno non patrimoniale complessivo, liquidato all'attualità, è quindi pari a €10.368,00.
Tale risarcimento comprende anche il danno costituito dalle limitazioni alle attività normalmente praticabili e dalla sofferenza correlata a lesioni dell'entità in esame.
Il danneggiato che richieda il risarcimento di danni diversi ed ulteriori che ritiene di avere subito, in correlazione causale con il sinistro, o di un particolare patimento (cd danno morale)
è onerato di provare i fatti a fondamento della propria domanda. Il risarcimento di tali ulteriori danni – cd “personalizzazione” del danno, può venire accolto ad esempio se la parte dimostri l'impossibilità, conseguente al sinistro, di esercitare una particolare attività, prima svolta.
In caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito.
Questo principio vale tanto nel caso di lesioni minori come quella in esame, laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare.
Dunque, se in linea di principio neanche con riguardo alle lesioni di lieve entità si può escludere il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per valutare e personalizzare il danno non patrimoniale, si deve però tener conto della lesione in concreto subita.
Il principio è consolidato in sede di legittimità, in senso conforme alla sentenza n.29191/2008 nella quale la Corte di Cassazione ha affermato l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo accertamento separato ed ulteriore ed è confermato anche per le cd
“micropermanenti” ad esempio nel seguente caso
In caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purchè si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato
è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento (Cass.Sez. 3, Sentenza n. 339 del 13/01/2016).
pagina 6 di 9 Nella sentenza citata, la Corte ha sottolineato come, diversamente opinando, si arriverebbe ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale e quelli da sinistro stradale.
Il danneggiato è onerato dall'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita, in termini di sofferenza soggettiva, e della prova di tali circostanze, anche tramite presunzioni.
nulla ha dedotto e provato in ordine alla richiesta di personalizzazione Parte_1
del risarcimento del danno non patrimoniale. Le difese sono tutte volte a provare il fatto storico del sinistro ma nulla allegano sulle circostanze di vita della SI prima Parte_1
del sinistro e su come possano essere mutate in ragione delle lesioni patite.
Di conseguenza la relativa domanda non può venire accolta.
Il danno complessivamente dovuto in favore dell'attrice dovrà essere ridotto del 25% in ragione del concorso di responsabilità nella causazione del sinistro riconosciuto nella sentenza non definitiva n. 1775/2023.
Il danno in linea capitale ed in misura già attuale viene liquidato in €7.776,00 (pari al 75% di
€10.368,00). Su tale somma, de-valutata all'epoca del sinistro e quindi rivalutata di anno in anno vanno, vanno applicati gli interessi in misura legale.
Va inoltre riconosciuto il risarcimento per le spese mediche documentate agli atti che, valutate dal CTU come in relazione causale con il sinistro per cui è causa e ritenute congrue, ammontano a €815,55. Anche tale somma deve venire ridotta in ragione del concorso di colpa, per cui si liquida a titolo di danno patrimoniale la somma di €611,6 (pari al 75% di
€815,55)
Il danno patrimoniale deve ritenersi integralmente risarcito in quanto il CTU ha ritenuto non preventivabili spese future connesse alle lesioni per cui è causa.
Sulle spese legali
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
pagina 7 di 9 Parte convenuta non ha aderito alla richiesta di negoziazione assistita né alla proposta del giudice, del resto inferiore a quella stabilita a seguito dell'istruttoria (Pagamento da parte di in solido con della somma di €15.000,00 oltre al pagamento CP_1 Controparte_2
delle spese legali).
Non si ritiene pertanto tale scelta in alcun modo meritevole di conseguenze processuali ulteriori e diverse rispetto a quanto consegue alla soccombenza, considerate anche le motivazioni esposte da parte convenuta per la riserva di appello.
Dichiara le spese di CTU a definitivo carico di parte convenuta, ritenuto esaustivo il fondo spese già disposto con ordinanza 4 gennaio 2024.
Rilevato che a norma degli artt. 59 lettera d e 60 del DPR 131/1986 Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute, tra le altre le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, in quanto il legislatore ha ritenuto di non dover gravare il danneggiato dal reato di ulteriori spese ed ha per tale motivo posto una eccezione al principio della solidarietà nel pagamento dell'imposta.
Rilevato che è principio di legittimità che In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta
Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4130 del 16/02/2017 (Rv. 642842 - 01) ;
Ritenuto pertanto che la presente sentenza deve essere prenotata a debito e che l'imposta dovuta dovrà essere recuperata dalle parti convenute e tenute al CP_1 Controparte_2
risarcimento del danno prodotto da fatto costituente reato.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna e in solido fra loro, al pagamento in CP_1 Controparte_2 favore di della somma di €7.776,00 a titolo di danno Parte_1
non patrimoniale. Su tale somma, devalutata all'epoca del sinistro e quindi rivalutata di anno in anno, vanno applicati gli interessi in misura legale.
2. Condanna e in solido fra loro, al pagamento in CP_1 Controparte_2 favore di della somma di €611,6 oltre a interessi legali Parte_1
e rivalutazione a decorrere dal 22 agosto 2019;
3. Dichiara le spese di CTU a definitivo carico delle parti convenute, ritenuto satisfattivo il fondo spese di €800,00 disposto con ordinanza 4 gennaio 2024;
4. Condanna altresì e in solido fra loro a CP_1 Controparte_2
rimborsare a parte convenuta le spese di lite che si liquidano in €237 per spese ed
€5.000,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15% ed oltre a i.v.a. e c.p.a. se dovute come per legge, con distrazione in favore del difensore avv.Christian Lomartire, che se ne è dichiarato antistatario.
5. Dispone, a norma degli artt. 59 lettera d e 60 del DPR 131/1986, che la presente sentenza venga registrata a debito e che l'imposta dovuta dovrà essere recuperata dalle parti convenute e tenute al risarcimento del danno CP_1 Controparte_2
prodotto da fatto astrattamente costituente reato.
Monza, 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Caterina Caniato
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Monza
Seconda Sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Caniato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 477/2021 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Nata ad Empoli il 13 gennaio 1955, rappresentata e difesa dall'avv.LOMARTIRE
CHRISTIAN ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brugherio, via
Santa Clotilde n.26,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
In persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'avv.IRMA POLETTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Pavia, piazza del Carmine n.4
, nata a [...] e res in Via Volta 7/A - contumace - Controparte_2
PARTI CONVENUTE
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti all' udienza di precisazione delle conclusioni hanno concluso richiamandosi agli atti depositati in via telematica come di seguito riportati.
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Richiamata la sentenza parziale emessa da questo tribunale n.1773/2023 e la relazione di consulenza tecnica redatta dal CTU Dott. a seguito della rimessione in istruttoria, in Per_1
ottemperanza alle risultanze della medesima relazione:
Condannare le convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice, sulla scorta della sentenza parziale e quindi nella misura del 75% della somma complessiva di €.4.528,79
(come da tabella conteggi danno biologico allegata sub. 1) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino al soddisfo pari ad €3.708,53 (come da tabella allegata sub.
2, oltre spese sostenute -contributo unificato, diritti notifiche etc).
Condannare le convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario (anche in virtù della condotta delle convenute che non hanno aderito all'istanza di negoziazione, non hanno tentato di comporre la lite come da proposta formulata dal Giudice - come da tabella parametri forensi allegata sub. 3)
Porre a carico della convenuta l'integrale pagamento delle spese per la CTU.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
In via principale: ribadita la riserva di appello formulata con la nota di trattazione scritta per l'udienza del 18 ottobre 2023 avverso alla sentenza non definitiva n.1775/2023 del Tribunale di Monza, respingere le domande formulate da in quanto infondate in fatto e Parte_1
in diritto per le ragioni tutte esposte in atti;
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga fondata la domanda formulata in punto an da con riconoscimento di un concorso di colpa di Parte_1 quest'ultima nella misura del 25% nella causazione del sinistro per cui è giudizio, determinare pagina 2 di 9 l'importo dovuto a titolo di risarcimento nella misura di euro 8.325,00 ovvero in quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa;
in via istruttoria: senza che ciò determini inversione dell'onere della prova chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze: cap. 3) vero che venivo incaricato da di svolgere indagini in ordine al sinistro CP_1
asseritamente occorso in Brugherio in data 22 agosto 2019 e che vedeva coinvolta la SI
; Parte_1 cap. 4) vero che nell'espletamento dell'incarico di cui al precedente capitolo 3) mi recavo in
Monza alla Via Vignola n. 20, ove rinvenivo solo numerosi camper, come da relazione che prodotta sub. all. 6 fascicolo di parte convenuta mi viene rammostrata;
cap.5) vero che nell'espletamento dell'incarico di cui al precedente capitolo 3) contattavo la SI che si rifiutava di fornire le fotografie del velocipede coinvolto Parte_1
nel sinistro, come da relazione che prodotta sub. all. 6 fascicolo di parte convenuta mi viene rammostrata;
cap. 6) vero che nell'espletamento dell'incarico di cui al precedente capitolo 3) accertavo l'inesistenza nel Comune di Cinisello Balsamo della Via Umanità residenza dichiarata dal signor nel modello CAI, c ome da relazione che prodotta sub. all. 6 fascicolo di parte Pt_2
convenuta mi viene rammostrata;
cap. 7) vero che all'indirizzo di OR (Bs) Via Volta n. 7/A accertavo l'inesistenza della dimora della SI come da relazione che prodotta sub. all. 6 fascicolo di Controparte_2
parte convenuta mi viene rammostrata;
cap. 8) vero che appuravo l'assenza di testimoni sul luogo dell'incidente come da relazione che prodotta sub. all. 6 fascicolo di parte convenuta che mi viene rammostrata;
cap. 9) vero che mi veniva impedito di interloquire con la SI con il signor Parte_1
e la SI nonché di visionare il velocipede della SI;
Pt_2 CP_2 Parte_1
Si indica a teste il legale rappresentante della Società di investigazioni Emmebi Investigazioni sas rag. nonché l'investigatore incaricato di svolgere le indagini, entrambi Persona_2
domiciliati in Buggiate (Va) via XXV Aprile n. 119. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, cassa avvocati e Iva come per legge se dovuta.
pagina 3 di 9 Motivazione
Con sentenza parziale n.1775/2023 questo tribunale ha dichiarato le convenute
[...]
e obbligate, in solido fra loro, in favore della SI CP_2 CP_1 Parte_1
, al risarcimento del 75% dei danni conseguenti al sinistro occorso in data 22 agosto
[...]
2019 in Brugherio (MB), in Piazza Togliatti, fra il Camper targato MI 4P2187 di proprietà della SI assicurato con e condotto dal sig. Controparte_2 CP_1 [...]
e la SI;
CP_3 Parte_1
La causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza, ai fini di esperire Consulenza medica d'ufficio sulla persona della SI ai fini di accertare l'esistenza Parte_1
dell'allegato danno alla persona e la sua correlazione causale al sinistro e quantificarne l'entità.
Nominato CTU il dott il perito ha esaminato la documentazione medica Persona_3
prodotta, proveniente da Istituti pubblici da cui risulta sia da dati clinici (quali calore della parte lesa, arrossamento, maggiore sudorazione, subcianosi) sia da esami strumentali
(radiografie, RMN) che la SI è portatrice di esiti di frattura di polso sinistro Parte_1
con interessamento della cartilagine triangolare omolaterale.
Tali lesioni si possono ritenere in nesso causale con l'evento in quanto compatibili con la dinamica del sinistro così come descritta, accertati da struttura pubblica presso alla quale si è rivolta l'attrice in continuità temporale con lo stesso.
Le lesioni si possono inoltre ritenere stabilizzate, con postumi permanenti al polso consistenti in algie al polso di sinistra, specie da sforzo e alle variazioni climatiche, le algie sono definite dal CTU lievi all'attualità e modeste durante il periodo di invalidità temporanea.
In ordine alla quantificazione del danno sopra accertato, il CTU ha rilevato come la frattura sia stata ridotta e l'arto sia stato gessato, con indicazione di arto sollevato. E' stata poi prescritta terapia riabilitativa, magnetoterapia, ginnastica, terapia ad onde d'urto e infiltrazioni.
In applicazione dei criteri medico-legali di stima del danno biologico il CTU ha concluso pagina 4 di 9 come segue:
Il periodo di INVALIDITÀ TEMPORANEA PARZIALE al 75% è di gg. 45
(quarantacinque), il periodo di INVALIDITÀ TEMPORANEA al 50% è di gg. Pt_3
30 (trenta), il periodo di INVALIDITÀ TEMPORANEA PARZIALE al 25% è di gg. 45
(quarantacinque) relativamente alla possibilità di svolgere le elementari attività di vita quotidiana.
L'INVALIDITÀ PERMANENTE è pari a 06% (sei) per quanto attiene al danno biologico relativamente alle tabelle allegate alla L. 57/01.
Il risarcimento del danno viene liquidato secondo le tabelle relative al danno biologico di lieve entità, secondo gli importi aggiornati dal D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024, trattandosi di sinistro da circolazione stradale, e non dalle tabelle elaborate dall'Osservatorio Giustizia Civile.
Si deve tenere in considerazione l'età della danneggiata all'epoca del sinistro, la durata dell'invalidità temporanea e il grado di invalidità permanente.
Il sinistro si è verificato in data 22 agosto 2019 e all'epoca la SI , nata il 13 Parte_1
gennaio 1955, aveva 64 anni
Il risarcimento del danno da invalidità temporanea parziale va liquidato come segue, comprensivo del danno consistente nella compromissione della possibilità di svolgere le elementari attività di vita quotidiana e nella sofferenza normalmente correlata alla tipologia di lesione verificatasi:
al 75% per gg. 45 = €1.864,35
al 50%per gg. 30 = €828,60
al 25% per gg. 45 = €621,45
per un totale a titolo di danno biologico di natura temporanea pari a €3.314,40.
Il risarcimento del danno da invalidità di natura permanente, quantificato dal CTU in 6 punti percentuali va liquidato, in rapporto all'età della vittima, in €7.053,60.
pagina 5 di 9 Il danno non patrimoniale complessivo, liquidato all'attualità, è quindi pari a €10.368,00.
Tale risarcimento comprende anche il danno costituito dalle limitazioni alle attività normalmente praticabili e dalla sofferenza correlata a lesioni dell'entità in esame.
Il danneggiato che richieda il risarcimento di danni diversi ed ulteriori che ritiene di avere subito, in correlazione causale con il sinistro, o di un particolare patimento (cd danno morale)
è onerato di provare i fatti a fondamento della propria domanda. Il risarcimento di tali ulteriori danni – cd “personalizzazione” del danno, può venire accolto ad esempio se la parte dimostri l'impossibilità, conseguente al sinistro, di esercitare una particolare attività, prima svolta.
In caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito.
Questo principio vale tanto nel caso di lesioni minori come quella in esame, laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare.
Dunque, se in linea di principio neanche con riguardo alle lesioni di lieve entità si può escludere il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per valutare e personalizzare il danno non patrimoniale, si deve però tener conto della lesione in concreto subita.
Il principio è consolidato in sede di legittimità, in senso conforme alla sentenza n.29191/2008 nella quale la Corte di Cassazione ha affermato l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo accertamento separato ed ulteriore ed è confermato anche per le cd
“micropermanenti” ad esempio nel seguente caso
In caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purchè si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato
è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento (Cass.Sez. 3, Sentenza n. 339 del 13/01/2016).
pagina 6 di 9 Nella sentenza citata, la Corte ha sottolineato come, diversamente opinando, si arriverebbe ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale e quelli da sinistro stradale.
Il danneggiato è onerato dall'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita, in termini di sofferenza soggettiva, e della prova di tali circostanze, anche tramite presunzioni.
nulla ha dedotto e provato in ordine alla richiesta di personalizzazione Parte_1
del risarcimento del danno non patrimoniale. Le difese sono tutte volte a provare il fatto storico del sinistro ma nulla allegano sulle circostanze di vita della SI prima Parte_1
del sinistro e su come possano essere mutate in ragione delle lesioni patite.
Di conseguenza la relativa domanda non può venire accolta.
Il danno complessivamente dovuto in favore dell'attrice dovrà essere ridotto del 25% in ragione del concorso di responsabilità nella causazione del sinistro riconosciuto nella sentenza non definitiva n. 1775/2023.
Il danno in linea capitale ed in misura già attuale viene liquidato in €7.776,00 (pari al 75% di
€10.368,00). Su tale somma, de-valutata all'epoca del sinistro e quindi rivalutata di anno in anno vanno, vanno applicati gli interessi in misura legale.
Va inoltre riconosciuto il risarcimento per le spese mediche documentate agli atti che, valutate dal CTU come in relazione causale con il sinistro per cui è causa e ritenute congrue, ammontano a €815,55. Anche tale somma deve venire ridotta in ragione del concorso di colpa, per cui si liquida a titolo di danno patrimoniale la somma di €611,6 (pari al 75% di
€815,55)
Il danno patrimoniale deve ritenersi integralmente risarcito in quanto il CTU ha ritenuto non preventivabili spese future connesse alle lesioni per cui è causa.
Sulle spese legali
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
pagina 7 di 9 Parte convenuta non ha aderito alla richiesta di negoziazione assistita né alla proposta del giudice, del resto inferiore a quella stabilita a seguito dell'istruttoria (Pagamento da parte di in solido con della somma di €15.000,00 oltre al pagamento CP_1 Controparte_2
delle spese legali).
Non si ritiene pertanto tale scelta in alcun modo meritevole di conseguenze processuali ulteriori e diverse rispetto a quanto consegue alla soccombenza, considerate anche le motivazioni esposte da parte convenuta per la riserva di appello.
Dichiara le spese di CTU a definitivo carico di parte convenuta, ritenuto esaustivo il fondo spese già disposto con ordinanza 4 gennaio 2024.
Rilevato che a norma degli artt. 59 lettera d e 60 del DPR 131/1986 Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute, tra le altre le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, in quanto il legislatore ha ritenuto di non dover gravare il danneggiato dal reato di ulteriori spese ed ha per tale motivo posto una eccezione al principio della solidarietà nel pagamento dell'imposta.
Rilevato che è principio di legittimità che In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta
Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4130 del 16/02/2017 (Rv. 642842 - 01) ;
Ritenuto pertanto che la presente sentenza deve essere prenotata a debito e che l'imposta dovuta dovrà essere recuperata dalle parti convenute e tenute al CP_1 Controparte_2
risarcimento del danno prodotto da fatto costituente reato.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna e in solido fra loro, al pagamento in CP_1 Controparte_2 favore di della somma di €7.776,00 a titolo di danno Parte_1
non patrimoniale. Su tale somma, devalutata all'epoca del sinistro e quindi rivalutata di anno in anno, vanno applicati gli interessi in misura legale.
2. Condanna e in solido fra loro, al pagamento in CP_1 Controparte_2 favore di della somma di €611,6 oltre a interessi legali Parte_1
e rivalutazione a decorrere dal 22 agosto 2019;
3. Dichiara le spese di CTU a definitivo carico delle parti convenute, ritenuto satisfattivo il fondo spese di €800,00 disposto con ordinanza 4 gennaio 2024;
4. Condanna altresì e in solido fra loro a CP_1 Controparte_2
rimborsare a parte convenuta le spese di lite che si liquidano in €237 per spese ed
€5.000,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15% ed oltre a i.v.a. e c.p.a. se dovute come per legge, con distrazione in favore del difensore avv.Christian Lomartire, che se ne è dichiarato antistatario.
5. Dispone, a norma degli artt. 59 lettera d e 60 del DPR 131/1986, che la presente sentenza venga registrata a debito e che l'imposta dovuta dovrà essere recuperata dalle parti convenute e tenute al risarcimento del danno CP_1 Controparte_2
prodotto da fatto astrattamente costituente reato.
Monza, 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Caterina Caniato
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